Versione
3 luglio 2016
3 luglio 2016
Art. 590-bis.
(( (Assegnazione a favore di un terzo).)) ((Il creditore che e' rimasto assegnatario a favore di un terzo deve dichiarare in cancelleria, nei cinque giorni dalla pronuncia in udienza del provvedimento di assegnazione ovvero dalla comunicazione, il nome del terzo a favore del quale deve essere trasferito l'immobile, depositando la dichiarazione del terzo di volerne profittare. In mancanza, il trasferimento e' fatto a favore del creditore. In ogni caso, gli obblighi derivanti dalla presentazione dell'istanza di assegnazione a norma del presente articolo sono esclusivamente a carico del creditore.)) ((150)) --------------- AGGIORNAMENTO (150)
Il D.L. 3 maggio 2016, n. 59 convertito con modificazioni dalla L. 30 giugno 2016, n. 119 ha disposto (con l'art. 4, comma 6) che la modifica del presente articolo si applica alle istanze di assegnazione presentate, nei procedimenti di esecuzione forzata per espropriazione immobiliare, successivamente al decorso del termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
(( (Assegnazione a favore di un terzo).)) ((Il creditore che e' rimasto assegnatario a favore di un terzo deve dichiarare in cancelleria, nei cinque giorni dalla pronuncia in udienza del provvedimento di assegnazione ovvero dalla comunicazione, il nome del terzo a favore del quale deve essere trasferito l'immobile, depositando la dichiarazione del terzo di volerne profittare. In mancanza, il trasferimento e' fatto a favore del creditore. In ogni caso, gli obblighi derivanti dalla presentazione dell'istanza di assegnazione a norma del presente articolo sono esclusivamente a carico del creditore.)) ((150)) --------------- AGGIORNAMENTO (150)
Il D.L. 3 maggio 2016, n. 59 convertito con modificazioni dalla L. 30 giugno 2016, n. 119 ha disposto (con l'art. 4, comma 6) che la modifica del presente articolo si applica alle istanze di assegnazione presentate, nei procedimenti di esecuzione forzata per espropriazione immobiliare, successivamente al decorso del termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
Commentari • 33
- 1. ESECUZIONE IMMOBILIARE: il nuovo art. 590 c.p.c. consente la partecipazione alle aste giudiziarie per conto di terziDott. Massimiliano Perna · https://www.expartecreditoris.it/ · 27 settembre 2016 · 27.556261
[…] In particolare, la disposizione contenuta nell'art. 590-bis c.p.c., introdotto dalla predetta riforma legislativa, testualmente prevede: “Il creditore che è rimasto assegnatario a favore di un terzo, deve dichiarare in cancelleria, nei cinque giorni dalla pronuncia in udienza del provvedimento di assegnazione ovvero dalla comunicazione, il nome del terzo a favore del quale deve essere trasferito l'immobile, depositando la dichiarazione del terzo di volerne approfittare. […]
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Giurisprudenza • 94
- 1. Trib. Velletri, sentenza 10/07/2023, n. 1406Provvedimento: […] [...] ;”. L'attore ha dedotto: la nullità del decreto di trasferito per violazione dell'art. 590 bis c.p.c., risultando l'aggiudicatario (l' Controparte_3 un soggetto diverso da quello designato dal creditore procedente (la Controparte_4 ; la nullità del decreto di trasferimento per essere stato pronunciato prima che l'assegnatario abbia versato il corrispettivo delle spese attinenti all'esecuzione e comunque di grado poziore rispetto al creditore ipotecario;Leggi di più...
- art. 590 bis c.p.c.·
- par condicio creditorum·
- privilegio creditizio·
- fallimento·
- crediti prededucibili·
- opposizione agli atti esecutivi·
- compensazione spese di lite·
- esecuzione individuale·
- decreto di trasferimento·
- art. 617 c.p.c.