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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 17/09/2025, n. 2316 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 2316 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Anna Rita Ippolito ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa di opposizione a decreto ingiuntivo n. 574/2023 RG. promossa da:
rappresentato e difeso dall'avv. STRAFACE GIUSEPPE con domicilio Parte_1 eletto in RA LI ( 87064 CORIGLIANO-ROSSANO - Persona_1
Parte_2 contro rappresentata e difeso dall'avv. BELTRAMI MAURO con domicilio eletto in VIA XX CP_1 SETTEMBRE 48 BRESCIA
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione regolarmente notificato il signor proponeva opposizione Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n.5084/2022 con il quale gli veniva ingiunto di pagare, a favore della società la somma di euro 5.177,93 oltre interessi e spese del monitorio come ivi CP_1 liquidate.
Eccepiva:
- l'incompetenza territoriale del Tribunale adito per violazione dell'art.20 cpc e 1182, comma 4, c.c. non essendo applicabili gli artt.18 e 19 cpc;
- la carenza probatoria sull'esistenza e quantificazione del credito vantato, tenuto conto che mai era stato stipulato un contratto tra le parti e mai c'era stato l'accesso dei dipendenti per il Pt_3 raccoglimento dei consumi;
- erronea applicazione dell'imposta sul valore aggiunto e costi di gestione considerato che le aziende agricole e agrituristiche hanno diritto ad ottenere il diritto ad ottenere il riconoscimento dell'aliquota iva ridotta al 10% anziché quella del 22%.
Concludeva chiedendo:
“Voglia l'On.le Tribunale adito, avutasi la presenza in causa di , contrariis Parte_4 rejectis: pagina 1 di 4 1) accertare e dichiarare, per le ragioni sopra esposta, il difetto di competenza territoriale del Tribunale adito, in favore del Tribunale di Castrovillari, nel cui circondario l'opponente domiciliat.206 del 2005;
2)nel merito, per le prefate ragioni, accogliere l'opposizione, revocando il decreto ingiuntivo di pagamento n. 5084/2022, reso dal Tribunale di Bologna nel proc. n.11930/2022 RG;
3) in via subordinata, condannare, giusta manleva, a tenere indenne l'opponente Parte_4 per i maggiori costi di gestione pretesi da controparte, stante il mancato passaggio alla fornitura in bassa tensione;
4) vittoria di spese e competenze di lite da distrarsi in favore dell'Erario dello Stato in caso di ammissione al patrocinio a spese dello Stato richiesto dall'opponente”.
Si costituiva la società contestando tutto quanto ex adverso dedotto ed eccepito e CP_1 chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“…In via preliminare:
- rigettare le eccezioni preliminari di controparte perché del tutto infondate per tutte le ragioni esposte in narrativa;
- concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, in quanto l'opposizione non è fondata su prova scritta né di pronta soluzione;
Nel merito:
In via principale
- Accertare e dichiarare che l'opposizione è destituita di ogni e qualsiasi fondamento per tutto quanto dedotto in narrativa e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto;
In via subordinata
- in caso di accoglimento della domanda avversaria, accertare e dichiarare che il signor
[...] è debitore della società per consumi di energia elettrica come da Pt_1 CP_1 documentazione prodotta agli atti e, per l'effetto, condannarlo a pagare ad la somma CP_1 di euro 5.177,93 o quella maggiore o minore che dovesse risultare al termine del giudizio, oltre interessi di mora dalla domanda al saldo.
Con vittoria di compenso professionale e spese”.
Dopo la concessione della provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto, la causa veniva istruita mediante la sola produzione documentale offerta dalle parti.
L'opposizione è infondata e non merita accoglimento.
Le eccezioni proposte dall'opponente vengono trattate congiuntamente.
Già con il monitorio, ha allegato documentazione atta a dimostrare che il contratto tra le CP_1 parti è stato stipulato via WEB (doc.n.1) ed è stato trasmesso, unitamente a tutta la documentazione necessaria all'attivazione della fornitura, nonché alle tariffe applicate, all'indirizzo di posta elettronica che lo stesso opponente aveva indicato in sede di attivazione dell'accordo.
Non risulta, infatti, in alcun modo contestata la predetta documentazione, né la ricezione della medesima, da parte dell'opponente.
Inoltre, il signor non ha in alcun modo contestato l'avvenuta somministrazione di energia Pt_1 elettrica sulla base dei consumi addebitati da di cui al monitorio. CP_1
pagina 2 di 4 del resto, si è limitata a richiedere che l'opponente procedesse al pagamento delle CP_1 somme dovute sulla base della ricostruzione effettuata dal distributore Parte_4
La pretesa creditoria dell'opposta è dunque fondata.
Il contratto di cui sopra prevede poi espressamente, alla clausola n.8.2 (pag.7 dell'accordo), la competenza del Tribunale di Bologna a conoscere della controversia.
Testualmente, infatti, si legge: “Per qualsiasi controversia inerente, derivante o comunque connessa al rapporto contrattuale tra e il Cliente, inclusa qualsiasi controversia relativa alla validità, CP_1 interpretazione, efficacia, esecuzione o risoluzione del contratto di vendita e/o delle presenti Condizioni, ovvero relativa a cambiali, assegni od altri documenti inerenti o connessi al contratto, sarà competente in via esclusiva il foro di Bologna e, in caso di Cliente Consumatore, il Foro del luogo di residenza o domicilio del Cliente medesimo”.
L'eccezione di incompetenza è dunque priva di pregio.
Quanto, infine, all'eccezione circa l'errata applicazione dell'imposta sul valore aggiunto e costi di gestione nella percentuale del 22%, anziché quella del 10%, applicabile alle aziende agricole e agrituristiche, occorre rilevare che non è stata allegata prova alcuna che parte opponente abbia comunicato a di essere azienda di tal specie, chiedendo l'applicazione dell'aliquota CP_1 diversa da quella ordinaria.
Anche questa terza eccezione è infondata e non provata: l'opposizione deve essere pertanto integralmente rigettata.
Preme infine evidenziare come il signor abbia agito pur consapevole della palese Pt_1 infondatezza della domanda e delle eccezioni spiegate, lasciando prive di qualsiasi supporto probatorio le proprie allegazioni ed argomentazioni difensive, così rivelando le finalità strumentali e dilatorie dell'opposizione proposta.
Infatti, dopo la concessione della provvisoria esecuzione ha omesso di depositare ulteriori atti difensivi e/o formulare istanze istruttorie a sostegno delle proprie difese e non ha più partecipato alle udienze fissate.
Questa condotta merita, dunque, di essere sanzionata ex art. 96 c.p.c..
Come ribadito più volte dai Tribunali di merito tale risarcimento mira non solo a ristorare il danno arrecato alla parte ingiustamente coinvolta nel procedimento, ma anche il danno arrecato al sistema giudiziario nel suo complesso.
Ne consegue che, quando il Giudice rileva che la parte opponente ha agito nella piena consapevolezza di sostenere tesi prive di alcun sostegno probatorio, per mezzo di eccezioni palesemente infondate, procede a sanzionare la stessa ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c. (Tribunale di Padova, Sentenza n. 482 del 17.02.2015).
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa, dell'attività effettivamente esperita (nulla per la fase istruttoria, non essendo stata esperita alcuna istruttoria, e nulla per quella decisoria non avendo visto il deposito di conclusionali e repliche) e dei parametri vigenti al momento della conclusione dell'attività difensiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, nella causa promossa da nei confronti di Parte_1 CP_1 così provvede: pagina 3 di 4 RIGETTA l'opposizione in quanto infondata in fatto e diritto, confermando per l'effetto il decreto ingiuntivo n. 5084/2022 anche a norma e per gli effetti di cui all'art.653, I comma, c.p.c.
CONDANNA l'opponente al pagamento in favore di , ex Parte_1 CP_1 art. 96, III comma, cpc, la somma di Euro 1.500,00.
CONDANNA, infine, l'opponente al rimborso in favore di Parte_1 CP_1
delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 850,00 per compensi e spese, oltre al 15%
[...] spese generali, cpa e iva di legge.
La sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.
Bologna, lì 17/09/2025
Il Giudice Onorario
dott.ssa Anna Rita Ippolito
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Anna Rita Ippolito ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa di opposizione a decreto ingiuntivo n. 574/2023 RG. promossa da:
rappresentato e difeso dall'avv. STRAFACE GIUSEPPE con domicilio Parte_1 eletto in RA LI ( 87064 CORIGLIANO-ROSSANO - Persona_1
Parte_2 contro rappresentata e difeso dall'avv. BELTRAMI MAURO con domicilio eletto in VIA XX CP_1 SETTEMBRE 48 BRESCIA
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione regolarmente notificato il signor proponeva opposizione Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n.5084/2022 con il quale gli veniva ingiunto di pagare, a favore della società la somma di euro 5.177,93 oltre interessi e spese del monitorio come ivi CP_1 liquidate.
Eccepiva:
- l'incompetenza territoriale del Tribunale adito per violazione dell'art.20 cpc e 1182, comma 4, c.c. non essendo applicabili gli artt.18 e 19 cpc;
- la carenza probatoria sull'esistenza e quantificazione del credito vantato, tenuto conto che mai era stato stipulato un contratto tra le parti e mai c'era stato l'accesso dei dipendenti per il Pt_3 raccoglimento dei consumi;
- erronea applicazione dell'imposta sul valore aggiunto e costi di gestione considerato che le aziende agricole e agrituristiche hanno diritto ad ottenere il diritto ad ottenere il riconoscimento dell'aliquota iva ridotta al 10% anziché quella del 22%.
Concludeva chiedendo:
“Voglia l'On.le Tribunale adito, avutasi la presenza in causa di , contrariis Parte_4 rejectis: pagina 1 di 4 1) accertare e dichiarare, per le ragioni sopra esposta, il difetto di competenza territoriale del Tribunale adito, in favore del Tribunale di Castrovillari, nel cui circondario l'opponente domiciliat.206 del 2005;
2)nel merito, per le prefate ragioni, accogliere l'opposizione, revocando il decreto ingiuntivo di pagamento n. 5084/2022, reso dal Tribunale di Bologna nel proc. n.11930/2022 RG;
3) in via subordinata, condannare, giusta manleva, a tenere indenne l'opponente Parte_4 per i maggiori costi di gestione pretesi da controparte, stante il mancato passaggio alla fornitura in bassa tensione;
4) vittoria di spese e competenze di lite da distrarsi in favore dell'Erario dello Stato in caso di ammissione al patrocinio a spese dello Stato richiesto dall'opponente”.
Si costituiva la società contestando tutto quanto ex adverso dedotto ed eccepito e CP_1 chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“…In via preliminare:
- rigettare le eccezioni preliminari di controparte perché del tutto infondate per tutte le ragioni esposte in narrativa;
- concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, in quanto l'opposizione non è fondata su prova scritta né di pronta soluzione;
Nel merito:
In via principale
- Accertare e dichiarare che l'opposizione è destituita di ogni e qualsiasi fondamento per tutto quanto dedotto in narrativa e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto;
In via subordinata
- in caso di accoglimento della domanda avversaria, accertare e dichiarare che il signor
[...] è debitore della società per consumi di energia elettrica come da Pt_1 CP_1 documentazione prodotta agli atti e, per l'effetto, condannarlo a pagare ad la somma CP_1 di euro 5.177,93 o quella maggiore o minore che dovesse risultare al termine del giudizio, oltre interessi di mora dalla domanda al saldo.
Con vittoria di compenso professionale e spese”.
Dopo la concessione della provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto, la causa veniva istruita mediante la sola produzione documentale offerta dalle parti.
L'opposizione è infondata e non merita accoglimento.
Le eccezioni proposte dall'opponente vengono trattate congiuntamente.
Già con il monitorio, ha allegato documentazione atta a dimostrare che il contratto tra le CP_1 parti è stato stipulato via WEB (doc.n.1) ed è stato trasmesso, unitamente a tutta la documentazione necessaria all'attivazione della fornitura, nonché alle tariffe applicate, all'indirizzo di posta elettronica che lo stesso opponente aveva indicato in sede di attivazione dell'accordo.
Non risulta, infatti, in alcun modo contestata la predetta documentazione, né la ricezione della medesima, da parte dell'opponente.
Inoltre, il signor non ha in alcun modo contestato l'avvenuta somministrazione di energia Pt_1 elettrica sulla base dei consumi addebitati da di cui al monitorio. CP_1
pagina 2 di 4 del resto, si è limitata a richiedere che l'opponente procedesse al pagamento delle CP_1 somme dovute sulla base della ricostruzione effettuata dal distributore Parte_4
La pretesa creditoria dell'opposta è dunque fondata.
Il contratto di cui sopra prevede poi espressamente, alla clausola n.8.2 (pag.7 dell'accordo), la competenza del Tribunale di Bologna a conoscere della controversia.
Testualmente, infatti, si legge: “Per qualsiasi controversia inerente, derivante o comunque connessa al rapporto contrattuale tra e il Cliente, inclusa qualsiasi controversia relativa alla validità, CP_1 interpretazione, efficacia, esecuzione o risoluzione del contratto di vendita e/o delle presenti Condizioni, ovvero relativa a cambiali, assegni od altri documenti inerenti o connessi al contratto, sarà competente in via esclusiva il foro di Bologna e, in caso di Cliente Consumatore, il Foro del luogo di residenza o domicilio del Cliente medesimo”.
L'eccezione di incompetenza è dunque priva di pregio.
Quanto, infine, all'eccezione circa l'errata applicazione dell'imposta sul valore aggiunto e costi di gestione nella percentuale del 22%, anziché quella del 10%, applicabile alle aziende agricole e agrituristiche, occorre rilevare che non è stata allegata prova alcuna che parte opponente abbia comunicato a di essere azienda di tal specie, chiedendo l'applicazione dell'aliquota CP_1 diversa da quella ordinaria.
Anche questa terza eccezione è infondata e non provata: l'opposizione deve essere pertanto integralmente rigettata.
Preme infine evidenziare come il signor abbia agito pur consapevole della palese Pt_1 infondatezza della domanda e delle eccezioni spiegate, lasciando prive di qualsiasi supporto probatorio le proprie allegazioni ed argomentazioni difensive, così rivelando le finalità strumentali e dilatorie dell'opposizione proposta.
Infatti, dopo la concessione della provvisoria esecuzione ha omesso di depositare ulteriori atti difensivi e/o formulare istanze istruttorie a sostegno delle proprie difese e non ha più partecipato alle udienze fissate.
Questa condotta merita, dunque, di essere sanzionata ex art. 96 c.p.c..
Come ribadito più volte dai Tribunali di merito tale risarcimento mira non solo a ristorare il danno arrecato alla parte ingiustamente coinvolta nel procedimento, ma anche il danno arrecato al sistema giudiziario nel suo complesso.
Ne consegue che, quando il Giudice rileva che la parte opponente ha agito nella piena consapevolezza di sostenere tesi prive di alcun sostegno probatorio, per mezzo di eccezioni palesemente infondate, procede a sanzionare la stessa ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c. (Tribunale di Padova, Sentenza n. 482 del 17.02.2015).
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa, dell'attività effettivamente esperita (nulla per la fase istruttoria, non essendo stata esperita alcuna istruttoria, e nulla per quella decisoria non avendo visto il deposito di conclusionali e repliche) e dei parametri vigenti al momento della conclusione dell'attività difensiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, nella causa promossa da nei confronti di Parte_1 CP_1 così provvede: pagina 3 di 4 RIGETTA l'opposizione in quanto infondata in fatto e diritto, confermando per l'effetto il decreto ingiuntivo n. 5084/2022 anche a norma e per gli effetti di cui all'art.653, I comma, c.p.c.
CONDANNA l'opponente al pagamento in favore di , ex Parte_1 CP_1 art. 96, III comma, cpc, la somma di Euro 1.500,00.
CONDANNA, infine, l'opponente al rimborso in favore di Parte_1 CP_1
delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 850,00 per compensi e spese, oltre al 15%
[...] spese generali, cpa e iva di legge.
La sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.
Bologna, lì 17/09/2025
Il Giudice Onorario
dott.ssa Anna Rita Ippolito
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