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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 11/02/2025, n. 292 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 292 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione controversie lavoro, previdenza e assistenza obbligatorie composta dai Sigg. Magistrati:
DI SARIO dott.ssa Vittoria Presidente rel. SELMI dott. Vincenzo Consigliere CERVELLI dott. Vito Riccardo Consigliere
all'esito dell'udienza del 23.01.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1928 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente TRA
elett.me dom.ta in Roma, via Giuseppe Ferrari n. 2, presso lo Parte_1 studio dell'avv. Giorgio Antonini che la rappresenta e difende giusta procura in telematico APPELLANTE E
elett.me dom.ta in Roma, piazza di Santa Croce in Controparte_1
Gerusalemme n. 1, presso lo studio dell'avv. Luigi Russo che la rappresenta e difende giusta procura in telematico APPELLATA E elett.me dom.ta in Roma, via Capo Palinuro n. 35, presso lo CP_2 studio dell'avv. Micaela La Torre che la rappresenta e difende giusta procura in telematico APPELLATA
Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 10291/2023 del Tribunale di Roma pubblicata il 12.01.2024
CONCLUSIONI DELLE PARTI: Come da rispettivi atti
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 1. , premesso di aver lavorato con il Gruppo “Nissolino”, e in Parte_1 par dapprima informalmente, per due settimane, CP_2
e, successivamente, con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e determinato dal 01.06.2021 al 28.05.2022, con mansioni di “Seo Copywriting e blogging, Seo on page, Social Media Management, addetto alla Zoom Room”, liv. IV CCNL Aninsei;
precisato, inoltre, di essere stata ceduta, in data 1.1.2022, ad altra società del Gruppo, la con la quale il rapporto di lavoro Controparte_1 era proseguito inizialmente a tempo determinato e dal 29.05.2022 a tempo indeterminato, di esser stata licenziata, in data 19.09.2022, per “incompatibilità ambientale”, ha convenuto in giudizio la società e la CP_2 CP_1
rassegnando le seguenti conclusioni:
[...]
1)accertare i fatti come sopra esposti e le modalità di svolgimento del lavoro come sopra descritte e: a. accertare e dichiarare che il licenziamento intimato il 19.09.2022 alla ricorrente è ritorsivo e discriminatorio, nullo ed illecito con conseguente pronuncia di suo annullamento e comunque illegittimo anche per la totale assenza formale e sostanziale di motivazione, alcuna. Conseguentemente b. condannare la società convenuta come sopra, a Controparte_1 riammettere la ricorrente al lavoro e riassegnarle le mansioni precedentemente svolte e comunque quelle spettantile in base al CCNL che il Giudice dichiarerà applicabile alla fattispecie, reintegrare ex art. 18 L. 3003/70 e D.Lgs. 81/2015 la ricorrente nel posto di lavoro e nelle mansioni precedenti, ovvero alla sua riassunzione ex lege 604/66 ovvero con condanna al pagamento di tutte le retribuzioni maturate e spettanti in base al CCNL che il giudice riterrà di utilizzare come sopra, fino alla effettiva reintegra delle mansioni e nel posto. c. In subordine con condanna ai risarcimenti dei danni ed agli indennizzi previsti dalla legge “Jobs act a tutele crescenti” in conseguenza di licenziamento illegittimo. d. Condannare altresì la medesima società a risarcire alla ricorrente tutti i danni alla professionalità e comunque non patrimoniali derivanti dall'attuazione del medesimo licenziamento. e. Accertare e dichiarare che per il rapporto di lavoro di cui è causa le parti avevano raggiunto l'accordo retributivo di lavoro sopra descritto in premessa. f. Accertare e dichiarare che alla fattispecie si sarebbe dovuto applicare, in ragione della Categoria di appartenenza del datore di lavoro, il CCN: Grafici ed Editoriali, ovvero del Commercio od in estremo subordine il CCNL EI g. Condannare la società a pagare alla ricorrente le somme di Controparte_1 credito che risulteranno in suo favore dalla disponenda CTU contabile, e comunque, in ogni modo in misura non inferiore ad €. netti 1.481,66 di cui al conteggio sopra trascritto.
2) accertare e dichiarare la responsabilità dei convenuti, nei limiti di legge, per la omissione contributiva di cui
3) Oltre, su tutte le somme, interessi e rivalutazione come per legge. Con vittoria di spese competenze ed onorari oltre rimborso forfetario del 15,00%, IVA e CPA>.
1.1. Nella resistenza di e di il Tribunale di Roma Controparte_1 CP_2 ha così disposto:
2 accoglie la domanda subordinata d'impugnativa del licenziamento ed accerta che non ricorrono gli estremi del licenziamento per giustificato motivo oggettivo e per l'effetto dichiara estinto il rapporto di lavoro alla data del 19.9.2022 e condanna la società datrice di lavoro, al pagamento di Controparte_1 un'indennità, non ass zione previdenziale, di importo pari a sei mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto;
rigetta ogni altra domanda;
compensa per la metà le spese e condanna la società al pagamento CP_1 del residuo in favore della parte ricorrente, che liquida in complessivi € 2.702,00, oltre spese generali nella misura del 15%, iva e cpa;
compensa integralmente le spese di lite nei confronti della Controparte_3
. Il primo giudice: i) richiamat inanza di separazione dei giudizi
[...] pronunciata alla prima udienza relativamente alle domande connesse>, ai sensi dell'art. 441 bis c.p.c. ha circoscritto l'oggetto del giudizio all'impugnativa del licenziamento intimato alla ricorrente dalla società ii) Controparte_1 richiamati i principi di diritto enunciati dalla giurisprudenz ma di licenziamento discriminatorio, ha ritenuto l'insufficienza assertiva del ricorso tenuto conto: che il richiamo alla natura discriminatoria del licenziamento operato nell'atto introduttivo non è stato accompagnato da un'adeguata esplicitazione dei fatti costitutivi del relativo diritto>, che non è stata indicata la categoria di appartenenza della quale fattore di preteso pregiudizio> e Pt_1 che non sono stati dedotti elementi storici idonei, anche in astratto, a far ipotizzare la natura discriminatoria dell'atto risolutorio>; ha, quindi, nel merito, respinto la domanda per la genericità dei fatti dedotti e per la loro inidoneità a sostenere l'assunto prospettato, con ogni conseguente irrilevanza ed inammissibilità dei mezzi di prova articolati>, precisando che non ricorre nel caso di specie un'ipotesi di nullità dell'atto introduttivo> in quanto è possibile complessivamente individuare quali siano gli elementi dell'azione, ma i fatti costitutivi del diritto sono dedotti in termini generici e non idonei, neppure se provati, a dimostrare la fondatezza della domanda>; iii) quanto alla dedotta esistenza di un motivo illecito o ritorsivo, richiamati il contesto normativo e la giurisprudenza consolidatasi sul punto e ritenuta insufficiente la produzione documentale (docc sub 32, 36 e 50), ha affermato che l'assunto prospettato in ricorso di un preteso comportamento datoriale ritorsivo e persecutorio è risultato inconsistente e ciò perché a fronte di una certa genericità assertiva del ricorso, in ogni caso, gli oneri probatori circa il motivo illecito determinante non sono stati assolti, in particolare sub specie di animus nocendi, tenuto conto che i dati di fatto acquisiti a seguito dell'istruttoria svolta non assurgono a circostanze tali da integrare gli elementi costitutivi della fattispecie considerata>; ha precisato che dal punto di vista storico non risulta provato, nemmeno per indizi, l'assunto attoreo in ordine all'intenzionalità della condotta ritorsiva ascrivibile alla stessa società datoriale, nei termini indicati in ricorso, cioè come reazione ad un'azione della parte ricorrente, quale asserito fattore munito di efficacia determinativa esclusiva della volontà finale>; ha, dunque, affermato che storici, circostanziati ed esattamente definiti nelle modalità e nei contenuti, atti a far presumere, anche in via indiziaria, un intento di rappresaglia o vendicativo,
3 imputabile agli organi decisori della società quale azione concreta preordinata, causalmente collegata a condotte della dipendente>; iv) ha ritenuto invece fondata la lamentata insussistenza della causale del recesso, osservando che il licenziamento intimato alla signora è stato motivato da una pretesa Pt_1 incompatibilità ambientale e nella d ta impossibilità di reimpiego della dipendente in altre mansioni>, causale riconducibile al giustificato motivo oggettivo;
premessi alcuni cenni sul tema dell'incompatibilità ambientale, ha affermato che consentito di ritenere dimostrate le circostanze poste alla base della pretesa incompatibilità, dall'altro lato, non è stata provata l'impossibilità di reimpiego>, precisando, sulla scorta delle deposizioni assunte (testi ) e della Tes_1 Tes_2 documentazione prodotta, che non emergono disfunzioni sul lavoro di alcun tipo, né risulta che ci sia stato alcun intervento correttivo o proattivo dei responsabili, né emerge l'esistenza di un clima aziendale complessivamente alterato o compromesso a causa della , escludendo quindi la contestata Pt_1 incompatibilità ambientale poiché < non risulta nei luoghi di lavoro emersa una effettiva e reale tensione della lavoratrice con la compagine societaria o il gruppo dirigente, tale da ostacolare realmente la possibilità di proficua continuazione del rapporto lavorativo> e poiché non emerge una situazione oggettiva di disorganizzazione e disfunzione ed il nesso di causalità della medesima con la presenza della lavoratrice ritenuta incompatibile>; ha ulteriormente precisato per completezza che in punto di repêchage la società non solo ha fornito nella lettera di recesso indicazioni del tutto vaghe ed approssimative, ma si è anche difesa genericamente in giudizio sul punto, asserendo di trovarsi nell'impossibilità di reimpiego della ricorrente in altra posizione all'interno dell'azienda all'epoca del licenziamento. Tale ultimo assunto non è risultato fondato. Invero, l'attività istruttoria svolta consente di ritenere che, all'epoca del licenziamento, sarebbe stato possibile il reimpiego della ricorrente in altre mansioni……Invero, dagli atti si desume che, nonostante un trend assunzionale in decrescita, almeno alla data del licenziamento, la società datrice aveva comunque un consistente organico, diversi progetti, attività e servizi in corso, presso i quali la ricorrente avrebbe potuto ben essere reimpiegata. Ciò anche considerando il versatile profilo professionale della dott.ssa la possibilità Pt_1 anche di modificazione in peius delle mansioni, se accettata e, infine, l'eventuale possibilità di autorizzazione di lavoro da remoto>; v) in ordine alle conseguenze dell'accertata insussistenza del gmo ha applicato, ratione temporis, il regime sanzionatorio previsto dagli artt. 3 e 9 D.Lgs. 23/2015, dichiarando il rapporto di lavoro estinto alla data del licenziamento e condannando la società datrice di lavoro al pagamento dell'indennità di legge in misura pari a sei mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto. vi) in merito alla posizione della , ha rilevato che nei suoi CP_2 confronti, non sono state avanzate domande relativamente alla impugnativa del licenziamento, pertanto, a seguito dello stralcio delle domande, di cui sopra, non vi sono stati nel presente giudizio provvedimenti nei suoi confronti da adottare>.
2. Contro detta decisione ha proposto tempestivo appello Parte_1 lamentando in sintesi: I) l'erroneità della sentenza nella parte in denunciata natura discriminatoria del licenziamento, non ha tenuto conto dei
4 puntuali fatti allegati nel ricorso introduttivo, erroneamente ritenuti insufficienti e inidonei a sostenere la domanda;
ha proseguito lamentando l'erroneità della sentenza per non aver individuato la “categoria di appartenenza” del soggetto discriminato e il trattamento deteriore riservato alla ricorrente all'interno del complessivo “ambiente di lavoro” svoltosi con il gruppo Nissolino, fattore da individuare nell'attività sindacale posta in essere dalla lavoratrice con il documentato rifiuto della stessa di accettare il diverso CCNL sottoscritto solo con Contr l'OS in sostituzione del precedente CCNL EI sottoscritto da tutte le OO. ) l'erroneità della sentenza nella parte in cui, anche in merito alla lamentata natura ritorsiva del licenziamento, ha ritenuto inconsistente il denunciato comportamento datoriale, ritorsivo e persecutorio, ritenendo la genericità assertiva del ricorso, a fronte, invece, del dedotto rifiuto opposto dalla lavoratrice all'insistente richiesta di adesione al nuovo CCNL, per come puntualmente dedotto e documentato, finendo per risultare contraddittoria laddove pur negando la sussistenza del GMO invocato dalla società ed evidenziando il mancato assolvimento all'obbligo di repêchage, ha omesso di individuare nella ritorsione al rifiuto opposto l'unica ragione del recesso;
III) in via subordinata, l'erroneità della sentenza per aver quantificato l'indennizzo economico in maniera ingiustificatamente riduttiva rispetto alla soglia minima e massima legislativamente prevista.
2.1. Si sono costituite in giudizio le società ed Controparte_1 CP_2 resistendo al gravame e chiedendone il rige 2.2. Previ gli incombenti di cui all'art. 437 c.p.c., la causa è stata discussa e decisa come da separato dispositivo.
3. L'appello è fondato e deve essere accolto.
4. Assume valore decisivo assorbente l'esame del secondo motivo di gravame, con il quale l'appellante censura la gravata sentenza per avere escluso la natura ritorsiva del licenziamento a lei intimato in data 19/9/2022. 4.1. Giova premettere che la gravata sentenza ha dichiarato il licenziamento in questione illegittimo, negando la sussistenza del giustificato motivo oggettivo addotto dalla datrice di lavoro, essendo rimasto escluso che l'appellante fosse stata < un elemento di nocività nell'ambiente di lavoro, né un fattore anche inconsapevole di anomalie o disfunzioni nei servizi da rendere> e che fosse societaria o il gruppo dirigente, tale da ostacolare realmente la possibilità di proficua continuazione del rapporto lavorativo>, con conseguente insussistenza della invocata incompatibilità ambientale. Il Tribunale ha, altresì, aggiunto come la società non avesse neppure adempiuto all'obbligo di repechage nonostante un trend assunzionale in decrescita almeno alla data del licenziamento> e la presenza di un consistente organico, diversi progetti, attività e servizi in corso, presso i quali la ricorrente avrebbe potuto ben essere reimpiegata. Ciò anche considerando il versatile profilo professionale della dott.ssa la possibilità Pt_1 anche di modificazione in peius delle mansioni, se accettata e, l'eventuale possibilità di autorizzazione di lavoro da remoto>.
5 Parte_
4.2. I richiamati accertamenti e la dichiarata insussistenza del posto a fondamento del recesso non sono stati impugnati, sicché acq o rilievo incontrovertibile in questo grado.
4.3. La scelta del Tribunale di invertire l'ordine di trattazione delle varie contestazioni mosse dalla lavoratrice, con priorità dell'esame della denunciata Parte_ natura ritorsiva del recesso rispetto alla contestata sussistenza del ha condotto a una soluzione della controversia che finisce, però, per tare contraddittoria o che comunque lascia non adeguatamente indagato il denunciato profilo ritorsivo.
4.4. Il difetto di prova dell' animus nocendi> e la ritenuta mancata dimostrazione nemmeno per indizi> dell'assunto attoreo in ordine all'intenzionalità della condotta ritorsiva ascrivibile alla stessa società datoriale, nei termini indicati in ricorso, cioè come reazione ad un'azione della parte ricorrente, quale asserito fattore munito di efficacia determinativa esclusiva della volontà finale>, con i quali il primo giudice ha motivato il rigetto dell'eccepita nullità del recesso, si fonda, come eccepito nel gravame, su una non corretta valutazione delle risultanze istruttorie, che ben avrebbero dovuto tenere presente non solo quanto puntualmente dedotto e documentato dall'appellante, ma anche l'assoluta assenza del motivo addotto dalla società e la condotta posta in essere dalla stessa, che neppure si è preoccupata di cercare una collocazione alternativa alla lavoratrice.
4.5. Di fatto, con la comunicazione del 19/9/2022 la datrice di lavoro ha licenziato l'appellante senza alcun motivo e ciò è avvenuto, Controparte_1 ito nel gravame, in conseguenza del rifiuto opposto dalla predetta alla proposta della società di modifica unilaterale del contratto collettivo che fino a quel momento aveva regolato il rapporto di lavoro, così come puntualmente allegato e documentato nel ricorso introduttivo.
4.6. La mera lettura di quest'ultimo smentisce del ricorso> affermata dal Tribunale, che non tiene conto della puntuale ricostruzione dei fatti contenuta sin dal paragrafo introduttivo intitolato
“Riepilogo sommario dei fatti salienti della vicenda”, cui segue l'analitica descrizione del contesto lavorativo e degli accadimenti sottoposti all'esame del giudice.
4.7. Parimenti non può essere condivisa l'affermata assenza di elementi indiziari a sostegno della natura ritorsiva del recesso, poiché fondata su una incompleta e non corretta valutazione delle complessive risultanze processuali, così come eccepito nel gravame.
4.8. Risultano, infatti, documentalmente provate e comunque non contestate le seguenti circostanze: i) il rapporto di lavoro dell'appellante, sin dall'iniziale instaurazione con la società è stato disciplinato dal CCNL Scuole CP_2 private laiche EI (cfr e scadeva nel dicembre 2023; ii) l'applicazione di detto contratto collettivo è stata confermata anche all'atto di cessione del rapporto dalla alla (cfr doc. 34 del CP_2 Controparte_1
23/12/2021) e mantenuto anche successivamente alla scadenza dell'originario contratto a termine ceduto, trasformato in contratto a tempo indeterminato;
iii) nel luglio 2022 la società inviava all'appellante una nota con cui comunicava “ che, a seguito dell'adesione della Scrivente all'associazione datoriale Federterziario Scuola, a decorrere dal 1° settembre 2022 sarà applicato al
6 rapporto di lavoro in essere il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro settori formazione, istruzione, formazione professionale ed asili nido sottoscritto da Federterziario Scuola e UGL Scuola ed avente validità per il triennio 1° settembre 2020 – 31 agosto 2023. La predetta disciplina, verrà applicata congiuntamente e/o con le integrazioni/modifiche del contratto di armonizzazione e di secondo livello sottoscritto dalla Società il 14 luglio 2022”, cui seguivano le nuove condizioni normative ed economiche applicate;
la nota inviata aveva già predisposta in calce la sottoscrizione della lavoratrice “Per ricevuta ed accettazione del contenuto” (doc. 52) con la data del 28/7/2022; iv) con email del 31/7/2022 l'appellante comunicava alla dott.ssa , Amministratrice Per_1
Unica della società, il rifiuto di sottoscrivere il nuov rinvenendovi un demansionamento per la qualifica e le mansioni in questo indicate”, ricevendo la laconica risposta “Prendo atto di quanto da te riportato. Al rientro dalle ferie possiamo organizzare un incontro e discuterne di persona” (doc. 32); v) nel mese di agosto successivo l'appellante vede rinnovarsi l'invito a sottoscrivere l'adesione al nuovo contratto collettivo, invito al quale l'appellante non aderisce;
vi) la lavoratrice, al termine delle ferie, rimane assente per malattia da infezione Covid;
vii) al rientro dalla malattia viene licenziata per asserita “incompatibilità ambientale” senza che la società si preoccupi, pur avendone la possibilità, di occuparla diversamente;
vii) la motivazione addotta dalla società è risultata in sede processuale del tutto infondata.
4.9. Così puntualmente ricostruita la vicenda risulta pienamente provata la natura ritorsiva del recesso, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale.
4.10 L'unica ragione che ha determinato il licenziamento impugnato è la ritorsione al rifiuto opposto dalla lavoratrice, unica tra tutti i dipendenti, a sottoscrivere il nuovo contratto individuale che recepiva il nuovo collettivo Contr sottoscritto dalla società con la sola in sostituzione del precedente contratto e prima della scadenza dello stesso 4.11 La successione cronologica degli eventi e la plateale assenza della giustificazione addotta a sostegno del licenziamento, creata strumentalmente solo per dare apparente legittimità al recesso, denotano la chiara volontà della società di liberarsi di una dipendente che, esercitando un proprio diritto, non aveva accettato l'unilaterale modifica del proprio contratto di lavoro, risultando unica nell'opporre tale rifiuto.
4.12. L'intento ritorsivo, l'”animus nocendi” che il Tribunale ha ritenuto insussistente, è insisto nella condotta tenuta dalla stessa società e nella risposta falsamente dell'amministratrice unica per nulla Parte_3 apertura dialogica>, come dimostra la circostanza che nonostante il contenuto di tale risposta, cioè di organizzare un incontro per “discuterne di persona”, la stessa amministratrice ha fatto trovare alla lavoratrice la lettera di licenziamento da lei stessa sottoscritta.
4.13 Come più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità: i) “In tema di licenziamento nullo perché ritorsivo, il motivo illecito addotto ex art. 1345 c.c. deve essere determinante, cioè costituire l'unica effettiva ragione di recesso, ed esclusivo, nel senso che il motivo lecito formalmente addotto risulti insussistente nel riscontro giudiziale” (ex plurimis Cass. n. 9468/2019); ii) “L'onere della prova del carattere ritorsivo del licenziamento grava sul lavoratore, ben potendo, tuttavia, il giudice di merito valorizzare a tal fine tutto il complesso degli elementi
7 acquisiti al giudizio, compresi quelli già considerati per escludere il giustificato motivo oggettivo, nel caso in cui questi elementi, da soli o nel concorso con altri, nella loro valutazione unitaria e globale consentano di ritenere raggiunta, anche in via presuntiva, la prova del carattere ritorsivo del recesso ( ex plurimis Cass. n. 23583/2019).
4.14 Nel caso in esame l'appellante ha pienamente assolto al proprio onere probatorio e il recesso è risultato sorretto dalla sola volontà della datrice di lavoro di vendicarsi del rifiuto ricevuto dalla propria dipendente all'unilaterale modifica del contratto, rispetto alla quale non ha alcun rilievo la circostanza, dedotta dalla società, che lo stesso Tribunale abbia successivamente respinto le altre domande proposte dall'appellante nell'originario ricorso, poiché, a prescindere da ogni altra considerazione, in quella sede era in discussione il corretto ccnl di riferimento per il periodo anteriore alla proposta di modifica contrattuale, proposta che in quella sede non è stata tenuta in conto perché irrilevante ai fini della decisione (Trib Roma n. 10742/2024), ma che assume valore decisivo nella presente.
5. In conclusione la gravata sentenza va riformata e il licenziamento dichiarato nullo, rimanendo assorbita ogni altra questione sollevata dal gravame attesa la medesima tutela accordata al licenziamento discriminatorio e a quello nullo.
5.1. In ordine alle conseguenze, opera il dettato dell'art. 2 d.lgs n. 23/2015, applicabile ratione temporis, sicché la società va condannata Controparte_1 alla reintegra dell'appellante nel posto di lavoro e a risarcire alla medesima il danno subito, pari a un'indennità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, oltre rivalutazione monetaria e interessi di legge sulle somme annualmente rivalutate dalla maturazione al saldo nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.
5.2. Generica e di mero stile l'eccezione di aliunde perceptum sollevata dalla società solo in questo grado, eccezione che non può trovare ingresso in assenza assoluta di rituale allegazione di fatti rilevanti incontroversi o dimostrati, evidenziandosi che grava sul datore di lavoro tale prova quale fatto impeditivo della pretesa attorea (ex plurimis Cass n. 19163/2022, Cass. n. 1636/2020, Cass n. 30330/2019).
5.3. Nell'accordata tutela rimane assorbito il terzo motivo di gravame avanzato in via subordinata.
6. Le spese di entrambi i gradi seguono la soccombenza e liquidate come in dispositivo vanno integralmente poste a carico della mentre Controparte_1 vanno compensate nei confronti della alla è stato CP_2 notificato come mera litis denuntiatio attesa la partecipazione al primo grado.
P.Q.M.
La Corte, in accoglimento dell'appello ed in riforma della gravata sentenza, dichiara la nullità del licenziamento intimato a in data 19/09/2022 Parte_1
e per l'effetto condanna la a reintegrare la predetta nel posto Controparte_1
8 di lavoro oltre alla corresponsione di un'indennità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, oltre rivalutazione monetaria e interessi di legge sulle somme annualmente rivalutate dalla maturazione al saldo nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali;
condanna a rifondere all'appellante le spese di entrambi i Controparte_1 gradi di giudizio liquidate quanto al primo grado in € 5.261,00 oltre rimborso 15%, iva e c.p.a. e quanto al presente grado in € 5.211,00 oltre rimborso 15%, iva e c.p.a; compensa le spese di lite di entrambi i gradi nei confronti di . CP_2
Roma 23.1.2025
LA PRESIDENTE est dott.ssa Vittoria Di Sario
9
Sezione controversie lavoro, previdenza e assistenza obbligatorie composta dai Sigg. Magistrati:
DI SARIO dott.ssa Vittoria Presidente rel. SELMI dott. Vincenzo Consigliere CERVELLI dott. Vito Riccardo Consigliere
all'esito dell'udienza del 23.01.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1928 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente TRA
elett.me dom.ta in Roma, via Giuseppe Ferrari n. 2, presso lo Parte_1 studio dell'avv. Giorgio Antonini che la rappresenta e difende giusta procura in telematico APPELLANTE E
elett.me dom.ta in Roma, piazza di Santa Croce in Controparte_1
Gerusalemme n. 1, presso lo studio dell'avv. Luigi Russo che la rappresenta e difende giusta procura in telematico APPELLATA E elett.me dom.ta in Roma, via Capo Palinuro n. 35, presso lo CP_2 studio dell'avv. Micaela La Torre che la rappresenta e difende giusta procura in telematico APPELLATA
Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 10291/2023 del Tribunale di Roma pubblicata il 12.01.2024
CONCLUSIONI DELLE PARTI: Come da rispettivi atti
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 1. , premesso di aver lavorato con il Gruppo “Nissolino”, e in Parte_1 par dapprima informalmente, per due settimane, CP_2
e, successivamente, con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e determinato dal 01.06.2021 al 28.05.2022, con mansioni di “Seo Copywriting e blogging, Seo on page, Social Media Management, addetto alla Zoom Room”, liv. IV CCNL Aninsei;
precisato, inoltre, di essere stata ceduta, in data 1.1.2022, ad altra società del Gruppo, la con la quale il rapporto di lavoro Controparte_1 era proseguito inizialmente a tempo determinato e dal 29.05.2022 a tempo indeterminato, di esser stata licenziata, in data 19.09.2022, per “incompatibilità ambientale”, ha convenuto in giudizio la società e la CP_2 CP_1
rassegnando le seguenti conclusioni:
[...]
1)accertare i fatti come sopra esposti e le modalità di svolgimento del lavoro come sopra descritte e: a. accertare e dichiarare che il licenziamento intimato il 19.09.2022 alla ricorrente è ritorsivo e discriminatorio, nullo ed illecito con conseguente pronuncia di suo annullamento e comunque illegittimo anche per la totale assenza formale e sostanziale di motivazione, alcuna. Conseguentemente b. condannare la società convenuta come sopra, a Controparte_1 riammettere la ricorrente al lavoro e riassegnarle le mansioni precedentemente svolte e comunque quelle spettantile in base al CCNL che il Giudice dichiarerà applicabile alla fattispecie, reintegrare ex art. 18 L. 3003/70 e D.Lgs. 81/2015 la ricorrente nel posto di lavoro e nelle mansioni precedenti, ovvero alla sua riassunzione ex lege 604/66 ovvero con condanna al pagamento di tutte le retribuzioni maturate e spettanti in base al CCNL che il giudice riterrà di utilizzare come sopra, fino alla effettiva reintegra delle mansioni e nel posto. c. In subordine con condanna ai risarcimenti dei danni ed agli indennizzi previsti dalla legge “Jobs act a tutele crescenti” in conseguenza di licenziamento illegittimo. d. Condannare altresì la medesima società a risarcire alla ricorrente tutti i danni alla professionalità e comunque non patrimoniali derivanti dall'attuazione del medesimo licenziamento. e. Accertare e dichiarare che per il rapporto di lavoro di cui è causa le parti avevano raggiunto l'accordo retributivo di lavoro sopra descritto in premessa. f. Accertare e dichiarare che alla fattispecie si sarebbe dovuto applicare, in ragione della Categoria di appartenenza del datore di lavoro, il CCN: Grafici ed Editoriali, ovvero del Commercio od in estremo subordine il CCNL EI g. Condannare la società a pagare alla ricorrente le somme di Controparte_1 credito che risulteranno in suo favore dalla disponenda CTU contabile, e comunque, in ogni modo in misura non inferiore ad €. netti 1.481,66 di cui al conteggio sopra trascritto.
2) accertare e dichiarare la responsabilità dei convenuti, nei limiti di legge, per la omissione contributiva di cui
3) Oltre, su tutte le somme, interessi e rivalutazione come per legge. Con vittoria di spese competenze ed onorari oltre rimborso forfetario del 15,00%, IVA e CPA>.
1.1. Nella resistenza di e di il Tribunale di Roma Controparte_1 CP_2 ha così disposto:
2 accoglie la domanda subordinata d'impugnativa del licenziamento ed accerta che non ricorrono gli estremi del licenziamento per giustificato motivo oggettivo e per l'effetto dichiara estinto il rapporto di lavoro alla data del 19.9.2022 e condanna la società datrice di lavoro, al pagamento di Controparte_1 un'indennità, non ass zione previdenziale, di importo pari a sei mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto;
rigetta ogni altra domanda;
compensa per la metà le spese e condanna la società al pagamento CP_1 del residuo in favore della parte ricorrente, che liquida in complessivi € 2.702,00, oltre spese generali nella misura del 15%, iva e cpa;
compensa integralmente le spese di lite nei confronti della Controparte_3
. Il primo giudice: i) richiamat inanza di separazione dei giudizi
[...] pronunciata alla prima udienza relativamente alle domande connesse>, ai sensi dell'art. 441 bis c.p.c. ha circoscritto l'oggetto del giudizio all'impugnativa del licenziamento intimato alla ricorrente dalla società ii) Controparte_1 richiamati i principi di diritto enunciati dalla giurisprudenz ma di licenziamento discriminatorio, ha ritenuto l'insufficienza assertiva del ricorso tenuto conto: che il richiamo alla natura discriminatoria del licenziamento operato nell'atto introduttivo non è stato accompagnato da un'adeguata esplicitazione dei fatti costitutivi del relativo diritto>, che non è stata indicata la categoria di appartenenza della quale fattore di preteso pregiudizio> e Pt_1 che non sono stati dedotti elementi storici idonei, anche in astratto, a far ipotizzare la natura discriminatoria dell'atto risolutorio>; ha, quindi, nel merito, respinto la domanda per la genericità dei fatti dedotti e per la loro inidoneità a sostenere l'assunto prospettato, con ogni conseguente irrilevanza ed inammissibilità dei mezzi di prova articolati>, precisando che non ricorre nel caso di specie un'ipotesi di nullità dell'atto introduttivo> in quanto è possibile complessivamente individuare quali siano gli elementi dell'azione, ma i fatti costitutivi del diritto sono dedotti in termini generici e non idonei, neppure se provati, a dimostrare la fondatezza della domanda>; iii) quanto alla dedotta esistenza di un motivo illecito o ritorsivo, richiamati il contesto normativo e la giurisprudenza consolidatasi sul punto e ritenuta insufficiente la produzione documentale (docc sub 32, 36 e 50), ha affermato che l'assunto prospettato in ricorso di un preteso comportamento datoriale ritorsivo e persecutorio è risultato inconsistente e ciò perché a fronte di una certa genericità assertiva del ricorso, in ogni caso, gli oneri probatori circa il motivo illecito determinante non sono stati assolti, in particolare sub specie di animus nocendi, tenuto conto che i dati di fatto acquisiti a seguito dell'istruttoria svolta non assurgono a circostanze tali da integrare gli elementi costitutivi della fattispecie considerata>; ha precisato che dal punto di vista storico non risulta provato, nemmeno per indizi, l'assunto attoreo in ordine all'intenzionalità della condotta ritorsiva ascrivibile alla stessa società datoriale, nei termini indicati in ricorso, cioè come reazione ad un'azione della parte ricorrente, quale asserito fattore munito di efficacia determinativa esclusiva della volontà finale>; ha, dunque, affermato che storici, circostanziati ed esattamente definiti nelle modalità e nei contenuti, atti a far presumere, anche in via indiziaria, un intento di rappresaglia o vendicativo,
3 imputabile agli organi decisori della società quale azione concreta preordinata, causalmente collegata a condotte della dipendente>; iv) ha ritenuto invece fondata la lamentata insussistenza della causale del recesso, osservando che il licenziamento intimato alla signora è stato motivato da una pretesa Pt_1 incompatibilità ambientale e nella d ta impossibilità di reimpiego della dipendente in altre mansioni>, causale riconducibile al giustificato motivo oggettivo;
premessi alcuni cenni sul tema dell'incompatibilità ambientale, ha affermato che consentito di ritenere dimostrate le circostanze poste alla base della pretesa incompatibilità, dall'altro lato, non è stata provata l'impossibilità di reimpiego>, precisando, sulla scorta delle deposizioni assunte (testi ) e della Tes_1 Tes_2 documentazione prodotta, che non emergono disfunzioni sul lavoro di alcun tipo, né risulta che ci sia stato alcun intervento correttivo o proattivo dei responsabili, né emerge l'esistenza di un clima aziendale complessivamente alterato o compromesso a causa della , escludendo quindi la contestata Pt_1 incompatibilità ambientale poiché < non risulta nei luoghi di lavoro emersa una effettiva e reale tensione della lavoratrice con la compagine societaria o il gruppo dirigente, tale da ostacolare realmente la possibilità di proficua continuazione del rapporto lavorativo> e poiché non emerge una situazione oggettiva di disorganizzazione e disfunzione ed il nesso di causalità della medesima con la presenza della lavoratrice ritenuta incompatibile>; ha ulteriormente precisato per completezza che in punto di repêchage la società non solo ha fornito nella lettera di recesso indicazioni del tutto vaghe ed approssimative, ma si è anche difesa genericamente in giudizio sul punto, asserendo di trovarsi nell'impossibilità di reimpiego della ricorrente in altra posizione all'interno dell'azienda all'epoca del licenziamento. Tale ultimo assunto non è risultato fondato. Invero, l'attività istruttoria svolta consente di ritenere che, all'epoca del licenziamento, sarebbe stato possibile il reimpiego della ricorrente in altre mansioni……Invero, dagli atti si desume che, nonostante un trend assunzionale in decrescita, almeno alla data del licenziamento, la società datrice aveva comunque un consistente organico, diversi progetti, attività e servizi in corso, presso i quali la ricorrente avrebbe potuto ben essere reimpiegata. Ciò anche considerando il versatile profilo professionale della dott.ssa la possibilità Pt_1 anche di modificazione in peius delle mansioni, se accettata e, infine, l'eventuale possibilità di autorizzazione di lavoro da remoto>; v) in ordine alle conseguenze dell'accertata insussistenza del gmo ha applicato, ratione temporis, il regime sanzionatorio previsto dagli artt. 3 e 9 D.Lgs. 23/2015, dichiarando il rapporto di lavoro estinto alla data del licenziamento e condannando la società datrice di lavoro al pagamento dell'indennità di legge in misura pari a sei mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto. vi) in merito alla posizione della , ha rilevato che nei suoi CP_2 confronti, non sono state avanzate domande relativamente alla impugnativa del licenziamento, pertanto, a seguito dello stralcio delle domande, di cui sopra, non vi sono stati nel presente giudizio provvedimenti nei suoi confronti da adottare>.
2. Contro detta decisione ha proposto tempestivo appello Parte_1 lamentando in sintesi: I) l'erroneità della sentenza nella parte in denunciata natura discriminatoria del licenziamento, non ha tenuto conto dei
4 puntuali fatti allegati nel ricorso introduttivo, erroneamente ritenuti insufficienti e inidonei a sostenere la domanda;
ha proseguito lamentando l'erroneità della sentenza per non aver individuato la “categoria di appartenenza” del soggetto discriminato e il trattamento deteriore riservato alla ricorrente all'interno del complessivo “ambiente di lavoro” svoltosi con il gruppo Nissolino, fattore da individuare nell'attività sindacale posta in essere dalla lavoratrice con il documentato rifiuto della stessa di accettare il diverso CCNL sottoscritto solo con Contr l'OS in sostituzione del precedente CCNL EI sottoscritto da tutte le OO. ) l'erroneità della sentenza nella parte in cui, anche in merito alla lamentata natura ritorsiva del licenziamento, ha ritenuto inconsistente il denunciato comportamento datoriale, ritorsivo e persecutorio, ritenendo la genericità assertiva del ricorso, a fronte, invece, del dedotto rifiuto opposto dalla lavoratrice all'insistente richiesta di adesione al nuovo CCNL, per come puntualmente dedotto e documentato, finendo per risultare contraddittoria laddove pur negando la sussistenza del GMO invocato dalla società ed evidenziando il mancato assolvimento all'obbligo di repêchage, ha omesso di individuare nella ritorsione al rifiuto opposto l'unica ragione del recesso;
III) in via subordinata, l'erroneità della sentenza per aver quantificato l'indennizzo economico in maniera ingiustificatamente riduttiva rispetto alla soglia minima e massima legislativamente prevista.
2.1. Si sono costituite in giudizio le società ed Controparte_1 CP_2 resistendo al gravame e chiedendone il rige 2.2. Previ gli incombenti di cui all'art. 437 c.p.c., la causa è stata discussa e decisa come da separato dispositivo.
3. L'appello è fondato e deve essere accolto.
4. Assume valore decisivo assorbente l'esame del secondo motivo di gravame, con il quale l'appellante censura la gravata sentenza per avere escluso la natura ritorsiva del licenziamento a lei intimato in data 19/9/2022. 4.1. Giova premettere che la gravata sentenza ha dichiarato il licenziamento in questione illegittimo, negando la sussistenza del giustificato motivo oggettivo addotto dalla datrice di lavoro, essendo rimasto escluso che l'appellante fosse stata < un elemento di nocività nell'ambiente di lavoro, né un fattore anche inconsapevole di anomalie o disfunzioni nei servizi da rendere> e che fosse societaria o il gruppo dirigente, tale da ostacolare realmente la possibilità di proficua continuazione del rapporto lavorativo>, con conseguente insussistenza della invocata incompatibilità ambientale. Il Tribunale ha, altresì, aggiunto come la società non avesse neppure adempiuto all'obbligo di repechage nonostante un trend assunzionale in decrescita almeno alla data del licenziamento> e la presenza di un consistente organico, diversi progetti, attività e servizi in corso, presso i quali la ricorrente avrebbe potuto ben essere reimpiegata. Ciò anche considerando il versatile profilo professionale della dott.ssa la possibilità Pt_1 anche di modificazione in peius delle mansioni, se accettata e, l'eventuale possibilità di autorizzazione di lavoro da remoto>.
5 Parte_
4.2. I richiamati accertamenti e la dichiarata insussistenza del posto a fondamento del recesso non sono stati impugnati, sicché acq o rilievo incontrovertibile in questo grado.
4.3. La scelta del Tribunale di invertire l'ordine di trattazione delle varie contestazioni mosse dalla lavoratrice, con priorità dell'esame della denunciata Parte_ natura ritorsiva del recesso rispetto alla contestata sussistenza del ha condotto a una soluzione della controversia che finisce, però, per tare contraddittoria o che comunque lascia non adeguatamente indagato il denunciato profilo ritorsivo.
4.4. Il difetto di prova dell' animus nocendi> e la ritenuta mancata dimostrazione nemmeno per indizi> dell'assunto attoreo in ordine all'intenzionalità della condotta ritorsiva ascrivibile alla stessa società datoriale, nei termini indicati in ricorso, cioè come reazione ad un'azione della parte ricorrente, quale asserito fattore munito di efficacia determinativa esclusiva della volontà finale>, con i quali il primo giudice ha motivato il rigetto dell'eccepita nullità del recesso, si fonda, come eccepito nel gravame, su una non corretta valutazione delle risultanze istruttorie, che ben avrebbero dovuto tenere presente non solo quanto puntualmente dedotto e documentato dall'appellante, ma anche l'assoluta assenza del motivo addotto dalla società e la condotta posta in essere dalla stessa, che neppure si è preoccupata di cercare una collocazione alternativa alla lavoratrice.
4.5. Di fatto, con la comunicazione del 19/9/2022 la datrice di lavoro ha licenziato l'appellante senza alcun motivo e ciò è avvenuto, Controparte_1 ito nel gravame, in conseguenza del rifiuto opposto dalla predetta alla proposta della società di modifica unilaterale del contratto collettivo che fino a quel momento aveva regolato il rapporto di lavoro, così come puntualmente allegato e documentato nel ricorso introduttivo.
4.6. La mera lettura di quest'ultimo smentisce del ricorso> affermata dal Tribunale, che non tiene conto della puntuale ricostruzione dei fatti contenuta sin dal paragrafo introduttivo intitolato
“Riepilogo sommario dei fatti salienti della vicenda”, cui segue l'analitica descrizione del contesto lavorativo e degli accadimenti sottoposti all'esame del giudice.
4.7. Parimenti non può essere condivisa l'affermata assenza di elementi indiziari a sostegno della natura ritorsiva del recesso, poiché fondata su una incompleta e non corretta valutazione delle complessive risultanze processuali, così come eccepito nel gravame.
4.8. Risultano, infatti, documentalmente provate e comunque non contestate le seguenti circostanze: i) il rapporto di lavoro dell'appellante, sin dall'iniziale instaurazione con la società è stato disciplinato dal CCNL Scuole CP_2 private laiche EI (cfr e scadeva nel dicembre 2023; ii) l'applicazione di detto contratto collettivo è stata confermata anche all'atto di cessione del rapporto dalla alla (cfr doc. 34 del CP_2 Controparte_1
23/12/2021) e mantenuto anche successivamente alla scadenza dell'originario contratto a termine ceduto, trasformato in contratto a tempo indeterminato;
iii) nel luglio 2022 la società inviava all'appellante una nota con cui comunicava “ che, a seguito dell'adesione della Scrivente all'associazione datoriale Federterziario Scuola, a decorrere dal 1° settembre 2022 sarà applicato al
6 rapporto di lavoro in essere il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro settori formazione, istruzione, formazione professionale ed asili nido sottoscritto da Federterziario Scuola e UGL Scuola ed avente validità per il triennio 1° settembre 2020 – 31 agosto 2023. La predetta disciplina, verrà applicata congiuntamente e/o con le integrazioni/modifiche del contratto di armonizzazione e di secondo livello sottoscritto dalla Società il 14 luglio 2022”, cui seguivano le nuove condizioni normative ed economiche applicate;
la nota inviata aveva già predisposta in calce la sottoscrizione della lavoratrice “Per ricevuta ed accettazione del contenuto” (doc. 52) con la data del 28/7/2022; iv) con email del 31/7/2022 l'appellante comunicava alla dott.ssa , Amministratrice Per_1
Unica della società, il rifiuto di sottoscrivere il nuov rinvenendovi un demansionamento per la qualifica e le mansioni in questo indicate”, ricevendo la laconica risposta “Prendo atto di quanto da te riportato. Al rientro dalle ferie possiamo organizzare un incontro e discuterne di persona” (doc. 32); v) nel mese di agosto successivo l'appellante vede rinnovarsi l'invito a sottoscrivere l'adesione al nuovo contratto collettivo, invito al quale l'appellante non aderisce;
vi) la lavoratrice, al termine delle ferie, rimane assente per malattia da infezione Covid;
vii) al rientro dalla malattia viene licenziata per asserita “incompatibilità ambientale” senza che la società si preoccupi, pur avendone la possibilità, di occuparla diversamente;
vii) la motivazione addotta dalla società è risultata in sede processuale del tutto infondata.
4.9. Così puntualmente ricostruita la vicenda risulta pienamente provata la natura ritorsiva del recesso, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale.
4.10 L'unica ragione che ha determinato il licenziamento impugnato è la ritorsione al rifiuto opposto dalla lavoratrice, unica tra tutti i dipendenti, a sottoscrivere il nuovo contratto individuale che recepiva il nuovo collettivo Contr sottoscritto dalla società con la sola in sostituzione del precedente contratto e prima della scadenza dello stesso 4.11 La successione cronologica degli eventi e la plateale assenza della giustificazione addotta a sostegno del licenziamento, creata strumentalmente solo per dare apparente legittimità al recesso, denotano la chiara volontà della società di liberarsi di una dipendente che, esercitando un proprio diritto, non aveva accettato l'unilaterale modifica del proprio contratto di lavoro, risultando unica nell'opporre tale rifiuto.
4.12. L'intento ritorsivo, l'”animus nocendi” che il Tribunale ha ritenuto insussistente, è insisto nella condotta tenuta dalla stessa società e nella risposta falsamente dell'amministratrice unica per nulla Parte_3 apertura dialogica>, come dimostra la circostanza che nonostante il contenuto di tale risposta, cioè di organizzare un incontro per “discuterne di persona”, la stessa amministratrice ha fatto trovare alla lavoratrice la lettera di licenziamento da lei stessa sottoscritta.
4.13 Come più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità: i) “In tema di licenziamento nullo perché ritorsivo, il motivo illecito addotto ex art. 1345 c.c. deve essere determinante, cioè costituire l'unica effettiva ragione di recesso, ed esclusivo, nel senso che il motivo lecito formalmente addotto risulti insussistente nel riscontro giudiziale” (ex plurimis Cass. n. 9468/2019); ii) “L'onere della prova del carattere ritorsivo del licenziamento grava sul lavoratore, ben potendo, tuttavia, il giudice di merito valorizzare a tal fine tutto il complesso degli elementi
7 acquisiti al giudizio, compresi quelli già considerati per escludere il giustificato motivo oggettivo, nel caso in cui questi elementi, da soli o nel concorso con altri, nella loro valutazione unitaria e globale consentano di ritenere raggiunta, anche in via presuntiva, la prova del carattere ritorsivo del recesso ( ex plurimis Cass. n. 23583/2019).
4.14 Nel caso in esame l'appellante ha pienamente assolto al proprio onere probatorio e il recesso è risultato sorretto dalla sola volontà della datrice di lavoro di vendicarsi del rifiuto ricevuto dalla propria dipendente all'unilaterale modifica del contratto, rispetto alla quale non ha alcun rilievo la circostanza, dedotta dalla società, che lo stesso Tribunale abbia successivamente respinto le altre domande proposte dall'appellante nell'originario ricorso, poiché, a prescindere da ogni altra considerazione, in quella sede era in discussione il corretto ccnl di riferimento per il periodo anteriore alla proposta di modifica contrattuale, proposta che in quella sede non è stata tenuta in conto perché irrilevante ai fini della decisione (Trib Roma n. 10742/2024), ma che assume valore decisivo nella presente.
5. In conclusione la gravata sentenza va riformata e il licenziamento dichiarato nullo, rimanendo assorbita ogni altra questione sollevata dal gravame attesa la medesima tutela accordata al licenziamento discriminatorio e a quello nullo.
5.1. In ordine alle conseguenze, opera il dettato dell'art. 2 d.lgs n. 23/2015, applicabile ratione temporis, sicché la società va condannata Controparte_1 alla reintegra dell'appellante nel posto di lavoro e a risarcire alla medesima il danno subito, pari a un'indennità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, oltre rivalutazione monetaria e interessi di legge sulle somme annualmente rivalutate dalla maturazione al saldo nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.
5.2. Generica e di mero stile l'eccezione di aliunde perceptum sollevata dalla società solo in questo grado, eccezione che non può trovare ingresso in assenza assoluta di rituale allegazione di fatti rilevanti incontroversi o dimostrati, evidenziandosi che grava sul datore di lavoro tale prova quale fatto impeditivo della pretesa attorea (ex plurimis Cass n. 19163/2022, Cass. n. 1636/2020, Cass n. 30330/2019).
5.3. Nell'accordata tutela rimane assorbito il terzo motivo di gravame avanzato in via subordinata.
6. Le spese di entrambi i gradi seguono la soccombenza e liquidate come in dispositivo vanno integralmente poste a carico della mentre Controparte_1 vanno compensate nei confronti della alla è stato CP_2 notificato come mera litis denuntiatio attesa la partecipazione al primo grado.
P.Q.M.
La Corte, in accoglimento dell'appello ed in riforma della gravata sentenza, dichiara la nullità del licenziamento intimato a in data 19/09/2022 Parte_1
e per l'effetto condanna la a reintegrare la predetta nel posto Controparte_1
8 di lavoro oltre alla corresponsione di un'indennità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, oltre rivalutazione monetaria e interessi di legge sulle somme annualmente rivalutate dalla maturazione al saldo nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali;
condanna a rifondere all'appellante le spese di entrambi i Controparte_1 gradi di giudizio liquidate quanto al primo grado in € 5.261,00 oltre rimborso 15%, iva e c.p.a. e quanto al presente grado in € 5.211,00 oltre rimborso 15%, iva e c.p.a; compensa le spese di lite di entrambi i gradi nei confronti di . CP_2
Roma 23.1.2025
LA PRESIDENTE est dott.ssa Vittoria Di Sario
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