Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 09/06/2025, n. 1111 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 1111 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile
Il Tribunale di Potenza, in persona della dott.ssa Rosa Maria Verrastro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
definitiva nella causa civile iscritta al n. 2315/2016 R.G., avente ad oggetto “cessione di crediti", vertente
TRA Parte_1 in persona del legale rappresentante p.t., C.F. P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. Vitantonio Ripoli, con studio in Matera, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Paolo Giordano, giusta mandato in calce all'atto di citazione;
ATTORE
E
,in persona del Sindaco in carica, C.F. P.IVA_2 rappresentato e Controparte_1
difeso dall'avv. Carmen Ferri, ed elettivamente domiciliata presso l'Ufficio Legale dell'Ente, come in atti;
CONVENUTO
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
FATTO E DIRITTO
Parte_1 conveniva in giudizio il CP_1Con atto di citazione, ritualmente notificato,
[...] e ne domandava la condanna al pagamento della somma complessiva di € 46.275,93, dovuta a titolo di interessi legali e moratori per il ritardato pagamento dei compensi derivanti dalla regolare esecuzione dei contratti di appalto aggiudicati alla stessa nel 2007 e nel 2010, e segnatamente delle fatture emesse con riferimento ai lavori, con vittoria delle spese di lite.
Si costituiva in giudizio il Controparte_1 che, nulla eccependo in merito alla regolare esecuzione dei lavori, allegava che non poteva configurarsi ritardo nel pagamento dei corrispettivi in quanto detto pagamento era condizionato al ricevimento delle tranches del finanziamento regionale ottenuto per la realizzazione delle opere affidate alla società attrice.
La causa era istruita mediante acquisizioni documentali e riservata a sentenza con termini 190 c.p.c. all'udienza del 5.7.2023.
Nel procedimento era depositata sentenza non definitiva con la quale, accertato nell'an il diritto della parte attrice, era testualmente disposto: "Il Tribunale, non definitivamente pronunciando sulla
Parte_1 nel confronti del Controparte_1 ogni altra domanda,domanda proposta da '
eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. Accoglie la domanda nell'an, accertando il diritto della parte attrice a percepire gli interessi legali e di mora sui ritardati pagamenti relativi ai contratti di appalto stipulati tra le parti;
2. Provvede con separata ordinanza alla nomina di CTU per il prosieguo della trattazione;
3. Spese al merito...".
Contestualmente, con ordinanza depositata il 19.11.2024 era nominato CTU in persona dell'ing.
Persona_1 al quale, preso atto che: "era emessa sentenza non definitiva la quale accertava il و diritto di a percepire gli interessi legali e moratori sui ritardati pagamenti dei Parte_1
corrispettivi dei contratti di appalto stipulati con il Controparte_1 ; era demandata ad apposita
CTU la quantificazione delle somme spettanti da liquidare alla stregua degli artt. 141-142-143 e 144 del DPR 207/2010 (e prima ancora 29 e 30 DPR 145/2000) richiamati nei contratti... " al medesimo era conferito il seguente incarico "sulla scorta degli atti depositati, partendo dalla relazione di parte attrice;
acquisiti i contratti ed eventualmente i richiamati capitolati speciali di gara;
facendo applicazione delle norme richiamate in parte motiva e nella depositata sentenza non definitiva;
prendendo in considerazione tutti i pagamenti eseguiti dal CP_1 le date degli stessi e dei certificati di pagamento e delle fatture: calcoli il CTU le somme spettanti alla società attrice a titolo di interessi legali e di mora in dipendente degli appalti cui le fatture emesse si riferiscono, come documentati in atti;
accerti il CTU quant'altro utile ai fini dell' espletamento dell'incarico...”.
In via preliminare, si rimarca come il perimetro dell'odierno decidere sia circoscritto all'an della domanda attorea, richiamate, in ordine alle ragioni dell'accoglimento della stessa, tutte le argomentazioni sviluppate nella parte motiva della sentenza non definitiva pronunciata nel procedimento, quivi integralmente richiamate.
Orbene, il CTU, rispondendo in maniera aderente al quesito, con valutazione prova di vizi logici e metodologici e, pertanto, condivisibile, ha accertato, sulla scorta degli atti depositati in giudizio, che le somme spettanti alla società attrice ammontano ad € 9.759,93 a titolo di interessi legali ed €
28.911,50 a titolo di interessi moratori, in totale € 38.671,43, somma che discende dal sistematico pagamento, in ritardo, delle somme di cui alle fatture emesse dalla società attrice. ( nel dettaglio cfr. tabelle di sviluppo dei calcoli del dovuto allegata alla relazione depositata il 24.9.2024)
La relazione della CTU va pertanto posta alla base dell'odierno decidere, ed il CP_1 convenuto condannato al pagamento, in favore della società attrice della somma complessiva di € 38.671,43, oltre ulteriori interessi legali dalla data della sentenza al saldo.
Le spese si lite seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico della parte convenuta ed in favore della parte attrice.
Esse sono liquidate complessivamente in € 5.500,00, oltre spese forfettarie IVA e CPA come per legge ed oltre spese vive queste liquidate in € 518,00, somma determinata in base al valore della causa
(quarto scaglione) alle attività processuali svolte (studio, introduttiva, trattazione e decisionale) ed ai criteri tariffari di cui ai dd.mm. 55/2014 e 147/2022, questi applicati in importo sostanzialmente pari alla media tra minimi e medi di tariffa, in ragione del livello di difficoltà non seriale ma neanche di particolare complessità delle questioni giuridiche affrontate.
Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, sono poste in via definitiva a carico del CP_1
soccombente.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1 nei confronti del Controparte_1 ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così
provvede:
1. Condanna il CP_1 convenuto al pagamento, in favore della società attrice, a titolo di interessi moratori ed interessi legali, della somma di € € 38.671,43, oltre ulteriori interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo;
2. Condanna il CP_1 al pagamento delle spese processuali, che liquida in € 5.500,00 oltre spese forfettarie IVA e CPA come per legge ed oltre spese vive, liquidate in € 518,00;
3. Spese di CTU, liquidate con separato decreto, in via definitiva a carico del CP_1 convenuto.
Potenza, 9.6.2025
Il giudice
Dott.ssa Rosa Maria Verrastro