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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 08/10/2025, n. 5705 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5705 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione VI civile
R.G. 5480/2020
All'udienza collegiale del giorno 08/10/2025 ore 11:35
Presidente Dott. IO Perinelli
Consigliere Dott. Raffaele Pasquale Luca Miele
Consigliere Dott. Luca Ponzillo Relatore
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
Avv. RAMONDINO DANIELE avv. Carpigo sost.
Appellato/i
CP_1
Avv. TUCCINI RICCARDO pres.
AD AR CR
Avv.
***
La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc.
Le parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi.
La Corte trattiene la causa in decisione.
IL PRESIDENTE
DR IO Perinelli
LA DR
Assistente giudiziari 1
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE SESTA CIVILE così composta: dott. IO Perinelli Presidente dott. Raffaele Miele Consigliere dott. Luca Ponzillo Consigliere rel.
all'esito della camera di consiglio all'udienza dell'8.10.2025 ha pronunciato - ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. - la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 5480 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, vertente
TRA
( ), domiciliata presso il difensore avv. Daniele Parte_1 CodiceFiscale_1
Ramondino che la rappresenta e difende giusta procura in atti. APPELLANTE
E
c.f. ), in persona del l.r.p.t., domiciliata presso il difensore Controparte_1 P.IVA_1 avv. Riccardo Tuccini che la rappresenta e difende giusta procura in atti.
APPELLATA
E
AD AR CR APPELLATA CONTUMACE
OGGETTO: appello contro la sentenza n.4758/2020 pubblicata il 4.03.2020 dal Tribunale di
Roma.
Ragioni in fatto e diritto della decisione
§ 1. - Con atto di citazione notificato in data 26.10.2020 ha proposto appello
contro
Parte_1 la sentenza n.4758/2020 pubblicata in data 4.03.2020 dal Tribunale di Roma, resa a definizione del procedimento civile r.g.n.68655/2016, promosso dall'odierna appellante nei confronti di
2 e AR ST DA, avente ad oggetto domanda di risarcimento danni CP_1 cagionati dalla circolazione di veicoli.
§ 2. - I fatti di causa sono così riassunti nella sentenza impugnata: “Con atto di citazione ritualmente notificato il 12.10.2016 conveniva in giudizio AR ST DA e Parte_1 la al fine di sentire accertare la responsabilità di AR ST DA in ordine Controparte_1 al sinistro occorso il 13.4.2015 e condannare i convenuti in solido al risarcimento dei danni patiti. Deduceva l'attrice che il 13.4.2015 mentre percorreva in bicicletta Via di Trigoria veniva urtata dall'autovettura Fiat panda tg CE 956 LL di proprietà e condotta dalla DA, la quale non si avvedeva della sua presenza. Deduceva che sul luogo del sinistro interveniva la Polizia Stradale che redigeva rapporto. Lamentava che a seguito del sinistro riportava lesioni personali per le quali veniva trasportata in ambulanza presso il P.S. del Policlinico
Città di Pomezia ove veniva ricoverata. Esponeva che le lesioni personali patite venivano quantificate dal dott. in ITT gg 75, ITP al 50% gg 90 e IP 22% e lamentava altresì Persona_1 di aver patito un danno non patrimoniale morale. Evidenziava che nonostante formale richiesta di risarcimento del danno la aveva negato il risarcimento deducendo la responsabilità CP_1 esclusiva della che procedeva contromano. Deduceva la responsabilità esclusiva o Pt_1 quantomeno concorrente della DA e concludeva chiedendo che il giudice, accertata la responsabilità esclusiva di AR ST DA la condannasse in solido con al CP_1 risarcimento dei danni patiti in occasione del sinistro liquidati in complessivi € 81837 oltre interessi e rivalutazione, con vittoria di spese. Con comparsa si costituiva la Controparte_1 deducendo la responsabilità esclusiva della che procedeva contromano su Via di Trigoria Pt_1 ed andava ad impattare contro la Fiat DA, ferma in attesa di immettersi su Via di Trigoria.
Contestava, inoltre, il quantum del danno lamentato. Concludeva chiedendo il rigetto della domanda. Restava contumace AR ST DA. Esperita l'istruttoria e depositata la CTU la causa veniva rinviava per conclusioni.”.
§ 3. - L'adito Tribunale con detta sentenza ha così deciso: “Il Tribunale di Roma definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
1. Rigetta la domanda svolta da 2. Condanna parte attrice alla refusione delle spese Parte_1 giudiziali in favore di che liquida in € 4.835 per compensi oltre accessori come Controparte_1 per legge”.
§ 4. - La decisione è motivata come di seguito riportato: “Occorre evidenziare che nessuna contestazione sussiste tra le parti in ordine all'effettivo verificarsi del sinistro controvertendosi unicamente in ordine alla imputabilità del sinistro all'uno o all'altro o ad entrambi i conducenti. Al riguardo va evidenziato che la presunzione di cui al secondo comma
3 dell'art.2054 cod. civ. - che trova applicazione anche nel caso in cui vengano a collisione un'autovettura ed una bicicletta, in quanto nella categoria dei veicoli sono ricompresi, anche per il nuovo codice della strada, gli stessi velocipedi - ha carattere sussidiario ed opera solo quando non sia possibile in concreto accertare le cause ed il grado delle colpe incidenti nella produzione dell'evento dannoso risultando, invece, superata quando, all'esito della valutazione delle prove, risulti individuato il comportamento colposo esclusivo di uno solo dei conducenti.
La prova liberatoria di cui all'art. 2054 c.c., nel caso di danni prodotti a persone o cose dalla circolazione di un veicolo, non deve, infatti, essere necessariamente data in modo diretto, cioè dimostrando di avere tenuto un comportamento esente da colpa e perfettamente conforme alle regole del codice della strada, ma può risultare anche dall'accertamento che il comportamento della vittima sia stato il fattore causale esclusivo dell'evento dannoso, comunque non evitabile da parte del conducente, attese le concrete circostanze della circolazione e la conseguente impossibilità di attuare una qualche idonea manovra di emergenza (Cass. n.19510 del
19/07/2019). Nel caso di specie dalle spontanee dichiarazioni rese dalle stesse parti agli agenti verbalizzanti e dalle dichiarazioni rese dalla in sede di interrogatorio formale emerge Pt_1 che l'odierna attrice a bordo della propria bicicletta imboccava la strada sterrata che conduce al civico 197 di Via Trigoria, sulla quale si trovava l'autovettura della DA, in contromano
- perché sul lato destro della medesima via anziché su quello di sinistra nel quale avrebbe dovuto trovarsi procedendo a bordo del velocipede - proprio nel momento in cui l'autoveicolo
"investitore" che procedeva sulla medesima strada sterrata si accingeva ad immettersi su Via di Trigoria. Risulta, inoltre, sempre dalle dichiarazioni della che la Fiat DA della Pt_1
DA si manteneva sulla estrema destra della carreggiata e che il sinistro si è verificato non su Via di Trigoria ma sulla strada di accesso al civico 197 e l'urto tra la parte destra dell'autovettura e la gamba destra della Dalla documentazione fotografica prodotta Pt_1 dalla risulta, infine, che sulla destra della strada di accesso al civico 197 di Via di CP_1
Trigoria vi è una alta siepe che impedisce la visuale. Alla luce di tutti tali elementi probatori deve ritenersi che si sia trattato di un urto laterale tra l'autovettura e la e non frontale e Pt_1 che l'autovettura della DA non avesse ancora iniziato la manovra di immissione su Via di
Trigoria. Risulta dunque provata l'esclusiva responsabilità nella determinazione del sinistro della stessa la quale imboccava contromano l'accesso al civico 197 così andando ad Pt_1 impattare lateralmente contro la fiancata destra dell'auto. Quanto alla condotta della DA va evidenziato che la conducente dell'autovettura risulta aver tenuto una condotta di guida rispettosa dei precetti del codice della strada, tenendo la destra della carreggiata, non riuscendo ad evitare l'impatto con la bicicletta stante la repentinità della manovra della PA
4 la quale provenendo da dietro la siepe “stringeva la curva” procedendo sul margine destro della strada sterrata e passando lungo il fianco destro della macchina. Si ritiene, dunque, che la responsabilità esclusiva del sinistro vada posta in capo alla stessa e che non essendo Pt_1 ravvisabile alcuna responsabilità in capo alla DA in ordine al verificarsi del sinistro, la domanda svolta dalla vada rigettata. Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a Pt_1 carico di parte attrice nella misura liquidata in dispositivo ai sensi del DM 55/2014 tenendo conto che l'ammissione al gratuito patrocinio nel processo civile, la cui istituzione è prevista dall'art. 74 comma 2 d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, non comporta che siano a carico dello
Stato le spese che l'assistito dal beneficio sia condannato a pagare all'altra parte risultata vittoriosa, perché “gli onorari e le spese” di cui all'art. 131 d.p.r. cit. sono solo quelli dovuti al difensore della parte ammessa al beneficio, che lo Stato, sostituendosi alla stessa parte — in considerazione delle sue precarie condizioni economiche e della non manifesta infondatezza delle relative pretese — si impegna ad anticipare (in tal senso ord. R.G. n.68655/16 5 Cass.
10053/2012 e in senso conforme Cass. n. 8388 del 31/03/2017 e Cass. n. 25295 del
11/11/2013).”.
§ 5. - Con l'atto di appello ha chiesto di accogliersi le seguenti conclusioni: “Voglia Parte_1
l'Ecc.ma Corte d'Appello, accertati i fatti dedotti e rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, ritenere l'appello ammissibile ai sensi degli articoli 342 e 348 bis c.p.c., dichiararlo altresì proponibile, procedibile nonché fondato in fatto e diritto e per l'effetto, in riforma della impugnata sentenza n.4758/2020 pubblicata in data 4/03/2020, non notificata tra le parti (e stante la proroga dei termini processuali per l'emergenza sanitaria) voglia - dichiarare la domanda proposta dalla signora proponibile e procedibile;
- Parte_1 dichiarare la responsabilità esclusiva o comunque prevalente ed assorbente della signora
DA AR ST quale proprietaria e conducente del veicolo Fiat DA targata
CE956LL assicurata per la R.C.A. con la , nella produzione dell'evento dannoso CP_1 dedotto in giudizio;
-per l'effetto condannare la in persona del legale CP_1 rappresentante pro tempore e la signora DA AR ST in solido all'integrale risarcimento dei danni tutti subiti dalla signora in conseguenza delle lesioni Parte_1 riportate nel descritto incidente e che possono liquidarsi sulla scorta della valutazione del danno operata dal Consulente medico-legale di parte dottor nel complessivo Persona_2 importo di euro 81.837,00= come meglio in atti. Con il riconoscimento del danno Parte_2 morale atteso che il fatto descritto integra gli estremi del reato di lesioni colpose. O nelle diverse somme ritenute di Giustizia anche alla luce delle conclusioni del Consulente medico- legale di Ufficio. In via gradata e subordinata voglia l'Ecc.ma Corte dichiarare non superata
5 la presunzione di pari concorso di colpa delle parti nella produzione del sinistro per cui è causa così come prevista dall'articolo 2054 comma 2^ c.c. condannando in solido i convenuti-odierni appellati al risarcimento del danno in favore di da liquidarsi in misura ridotta in Parte_1 ragione del dichiarato concorso. Con il riconoscimento in ogni caso sulle somme effettivamente liquidate della rivalutazione monetaria e degli interessi di mora dal dì del fatto all'effettivo soddisfo. Con vittoria delle spese e competenze del doppio grado di giudizio da attribuirsi al procuratore anticipatario. In via istruttoria chiede che venga acquisito il fascicolo di ufficio relativo al primo grado di giudizio R.G. 68655/2016. Chiede alla Corte d'Appello di disporre la rinnovazione dell'indagine peritale ai fini della valutazione del danno da lesioni personali subite dalla signora nominando un consulente tecnico specialista in medicina Parte_1 legale.”.
§ 6. – Nella contumacia di AR ST DA, si costituiva la sola con comparsa CP_1 depositata il 23.02.2021 che resisteva al gravame, rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia
l'Ecc.ma Corte di Appello adita: - NEL MERITO Respingere l'appello proposto dalla Sig.ra in quanto inammissibile e/o infondato in fatto ed in diritto con conferma integrale Parte_1 della sentenza impugnata. In ogni caso con vittoria di spese, anche generali, e compensi processuali del secondo grado di giudizio.”
§ 7. - All'odierna udienza i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi ai rispettivi scritti ed hanno discusso oralmente la causa.
§ 8. - L'appello è articolato in due motivi.
§ 8.1. - Con il primo motivo avente ad oggetto “violazione o falsa applicazione delle norme di legge con particolare riferimento all'articolo 2054 c.c. 1° e 2° comma;
2697 c.c.; 115 e 116
c.p.c. ed errato riparto delle responsabilità tra i conducenti i veicoli coinvolti nel sinistro;
- omessa e/o errata e comunque superficiale valutazione delle risultanze istruttorie, con particolare riferimento alla prova per interpello della signora;
al contenuto della Parte_1
Relazione di incidente Stradale redatta dagli Agenti della Polizia Municipale di Roma Capitale intervenuti poco dopo sul luogo dell'incidente con particolare riferimento alle dichiarazioni rese dalle parti;
alla documentazione tecnica (con particolare riferimento ai rilievi fotografici dei luoghi del sinistro) e medica prodotta;
alla consulenza medico-legale di parte e di CP_2 effettuate sulla persona di ” l'appellante ha censurato la sentenza di primo grado Parte_1 nella parte in cui il Tribunale non avrebbe correttamente valutato le risultanze dell'istruttoria orale, unitamente a quanto riportato nel rapporto di incidente stradale redatto dalla Polizia municipale accorsa sul luogo del sinistro, da cui evincere l'esatta dinamica dell'incidente e la responsabilità nell'occorso da parte della conducente-proprietaria della Fiat DA che l'aveva
6 urtata.
Preliminarmente quanto alle risultanze del proprio interrogatorio formale deduceva di aver così risposto: “1) “Vero che il giorno 13.4.2015 alle ore 13.00 circa il veicolo Fiat DA tg.
CE956LL, condotto dalla proprietaria sig.ra AR DA si trovava in Roma su una strada laterale di accesso ad un parcheggio sito su via di Trigoria all'altezza del civico 197 in attesa di potersi immettere sulla medesima via di Trigoria”; Si è vero;
2) “Vero che improvvisamente dalla via di Trigoria sopraggiungeva un velocipede, condotto dalla sig.ra che Parte_1 sbucava da dietro una siepe presente sul lato destro della strada ed imboccava repentinamente contromano la corsia di pertinenza della Fiat DA, transitando alla destra di quest'ultima”:
Non è vero io ho traversato via di Trigoria a piedi e poi sono salita sulla bicicletta in un parcheggio di macchine ed è vero che ho imboccato la strada contromano ma lì non c'è corsia per le bici. Il sinistro non è avvenuto su via Trigoria ma in questa area di parcheggio. La signora mi è venuta addosso. 3) “Vero che nel transitare contromano a fianco della Fiat DA il velocipede finiva con l'urtare il medesimo veicolo Fiat sulla fiancata posteriore destra e cadeva a terra unitamente al suo conducente”: è vero con la parte destra altezza sportello anteriore mi ha colpito sulla gamba destra e io sono caduta a terra.”.
Quindi alla stregua di tali risultanze deduceva che altra e diversa era dinamica del sinistro rispetto a quella accertata nel precedente grado di giudizio ossia che l'incidente si era verificato non sulla strada principale (via di Trigoria) bensì su una stradina sterrata laterale che accede all'area di parcheggio - non avente pertanto le caratteristiche della pubblica via e del tutto mancante di segnaletica sia verticale che orizzontale - e che la conducente della Fiat, uscendo dal parcheggio senza le necessarie cautele, si era immessa su tale stradina sterrata per raggiungere la via di Trigoria e l'aveva investita con il proprio lato destro facendola cadere a terra, ben oltre la siepe che aveva superato essendo risalita sulla bicicletta.
Deduceva inoltre che le spontanee dichiarazioni rilasciate dai conducenti alla polizia municipale dovevano essere esaminate nella loro interezza e ne riportava quindi l'esatto contenuto, evidenziando che la DA aveva così riferito “A bordo della mia DA mi apprestavo ad uscire dal parcheggio del civico 197 di via Trigoria e mi trovavo appena all'inizio della salita posta a circa 5-6 metri dalla carreggiata di via di Trigoria, quando improvvisamente da quest'ultima sbucava una bicicletta condotta da una donna;
la bici svoltava repentinamente per entrare nel civico da dove io dovevo uscire e, contromano, mi arrivava addosso. Io, che ero quasi ferma, non potevo fare nulla per evitarla e questa passando sulla mia destra, urtava la mia auto sulla parte posteriore della fiancata destra, finendo poi in terra. Mi fermavo e soccorrevo subito la signora in terra che aveva la gamba destra
7 dolorante…” mentre le sue dichiarazioni erano le seguenti “Percorrevo via di Trigoria a bordo della mia bicicletta proveniente da via Laurentina diretta verso la Pontina per tornare a casa.
Giunta all'altezza del civico 197 scendevo dalla bicicletta, attraversavo via di Trigoria, risalivo sulla bicicletta per proseguire sullo sterrato che porta all'interno del civico 197; procedevo lentamente contromano sul ciglio della strada sterrata, quando un veicolo Fiat DA, proveniente dall'area di parcheggio del civico 197 si immetteva su via di Trigoria, mantenendosi sull'estrema destra, nel fare ciò mi urtava lateralmente provocando così la mia caduta. La conducente della DA si è fermata poco oltre, poi mi voleva accompagnare a casa ma io accusavo forte dolore al piede destro per cui richiedeva l'intervento del 118 che mi ha trasportata al S. Anna di Pomezia. Mentre attendevo l'arrivo del 118 la conducente della DA spostava il suo veicolo e la mia bicicletta”.
Quindi deduceva che il sinistro doveva essere ascritto alla condotta della DA che non era affatto ferma ma in movimento e usciva dall'area di parcheggio del civico 197 svoltando a sinistra immettendosi sul tratto di strada sterrata che conduceva alla via di Trigoria senza essersi prima accertata di poter compiere tale manovra in sicurezza e in tale frangente la investiva mentre stava percorrendo lentamente il tratto sterrato.
Soggiungeva che la siepe incolta cui faceva riferimento la controparte e che avrebbe impedito a suo dire di avvistare il velocipede, si trovava sul margine della via di Trigoria prima dell'imbocco della stradina sterrata e non impediva affatto la visuale ai conducenti dei veicoli che uscivano dal civico 197, indi precisava in mancanza della pista ciclabile, di essersi mantenuta strettamente sul margine sinistro del viottolo proprio per essere maggiormente visibile sia per i veicoli provenienti dal senso opposto di marcia che per quelli circolanti nel suo stesso senso e provenienti da tergo.
Soggiungeva che la sola circostanza di circolare contromano non era sufficiente a far ritenere superata la presunzione di cui al secondo comma dell'articolo 2054 c.c., che in numerose pronunce della Corte di Cassazione (sentenze n°9278/2017; n°12610/2018; n°25545/2018 sezione penale) si era affermato il principio secondo cui, nel caso di investimento del pedone o del ciclista, si doveva presumere la responsabilità del conducente dell'autovettura a meno che questi non dimostrasse di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, e solo quando risultasse con certezza dalle modalità del fatto che non vi era alcuna reale possibilità di evitare da parte sua l'incidente (Cassazione sentenza n.9278 dell'11/04/2017), solo in tale ultima evenienza poteva dichiararsi il concorso di colpa o addirittura assolversi il conducente dell'autovettura da qualsivoglia responsabilità, e che nel caso di specie le lesioni riportate nell'occorso dovevano far propendere per una eccessiva velocità tenuta dalla Fiat DA.
8 § 8.2 – Con il secondo motivo avente ad oggetto “violazione art.2059 c.c., art.138 D.Lgs.
n°209/2005 e L. n°24/2017 Art. 15 – errata valutazione del danno alla persona per mancanza della qualità di medico legale in capo al CTU nominato in corso di causa;
-motivazione errata e comunque illogica e contraddittoria” l'appellante ha censurato le valutazioni effettuate dal medico legale nominato nel corso del giudizio di primo grado, che, pur avendo riscontrato nella periziata, artralgia, ginocchio destro con limitazione funzionale e difficoltà deambulatoria, ha valutato i postumi permanenti nella misura del 10-11%, mentre doveva ritenersi congruo il 22% come da valutazioni del consulente di parte.
§ 9 - Tali i motivi d'appello, le difese e conclusioni delle parti, osserva il Collegio che il gravame non è fondato per quanto di seguito illustrato.
Ritiene la Corte, infatti, quanto al primo motivo (§8.1), che l'accertamento del nesso causale ad opera del primo Giudice sia pienamente condivisibile, atteso che il Tribunale ha valutato correttamente la incensurabilità della condotta di guida della DA, che, tenendo la destra, prima di immettersi nella via di Trigoria, procedendo dalla strada sterrata si è trovata improvvisamente il velocipede della che procedeva contromano, essendosi la ciclista Pt_1 immessa nello sterrato provenendo dalla destra della Fiat DA che non poteva avvistarla, essendo coperta da una alta siepe che impediva la visibilità della bicicletta.
Trattasi di accertamento che invero si ricava proprio dalle risultanze del verbale della polizia municipale prodotto dalla stessa appellante ed in particolare dalle dichiarazioni rilasciate dalla stessa agli agenti verbalizzanti, desumibili appunto dal doc.n.1 (relazione di incidente Pt_1 stradale della polizia di Roma Capitale) di parte attrice: “Percorrevo via di Trigoria a bordo della mia bicicletta proveniente da via Laurentina diretta verso la Pontina per tornare a casa.
Giunta all'altezza del civico 197 scendevo dalla bicicletta, attraversavo via di Trigoria, risalivo sulla bicicletta per proseguire sullo sterrato che porta all'interno del civico 197; procedevo lentamente contromano sul ciglio della strada sterrata, quando un veicolo Fiat DA, proveniente dall'area di parcheggio del civico 197 si immetteva su via di Trigoria, mantenendosi sull'estrema destra, nel fare ciò mi urtava lateralmente provocando così la mia caduta. La conducente della DA si è fermata poco oltre, poi mi voleva accompagnare a casa ma io accusavo forte dolore al piede destro per cui richiedeva l'intervento del 118 che mi ha trasportata al S. Anna di Pomezia. Mentre attendevo l'arrivo del 118 la conducente della DA spostava il suo veicolo e la mia bicicletta”.
Orbene, esaminando tale dichiarazione unitamente alle fotografie prodotte in primo grado dalla
Compagnia assicuratrice che raffigurano i luoghi, ove si vede chiaramente la folta CP_1
CP_ siepe presente alla destra della strada percorsa dalla che palesemente impediva la visuale
9 e tenuto conto dei danni riportati su entrambi i rispettivi lati di destra dei veicoli, in particolare CP_ della quali evidenziati nel rapporto di incidente (ossia abrasioni sullo sportello e parafango posteriore destro, oltre ad ammaccature con stessa ubicazione, mentre il velocipede riportava rottura del pedale destro e danni alla corona), può pervenirsi agevolmente alla ricostruzione della dinamica del sinistro, negli stessi termini di cui alla sentenza di primo grado.
Non è infatti minimamente sostenibile proprio dai danni riportati dai veicoli su entrambi i rispettivi lati destri – diversamente da quanto prospettato dall'appellante a pag.n.10 dell'impugnazione – che “la signora stante la mancanza della pista ciclabile, si Pt_1 manteneva strettamente sul margine sinistro del viottolo proprio per essere maggiormente visibile sia per i veicoli provenienti dal senso opposto di marcia che per quelli circolanti nel suo stesso senso e provenienti da tergo”, atteso che la si era invece immessa sul ciglio di Pt_1 destra della strada sterrata (dalla visuale e direzione della e contromano (per quanto Pt_3 dalla stessa riferito precedeva “contromano sul ciglio della strada sterrata”), mentre la Fiat
DA aveva una andatura normale e teneva rigorosamente la destra (sempre per quanto riferito dall'appellante, si teneva infatti “sull'estrema destra”) della strada sterrata, essendo diretta ad immettersi sulla Via di Trigoria.
Dunque, a fronte di tali circostanze di fatto non può minimamente sostenersi un concorso a carico della DA che ai sensi dell'art.143 del c.d.s. teneva una corretta posizione, risultando invero imprevedibile una simile condotta di guida della ciclista, sbucata praticamente contromano da dietro la siepe.
I punti di contatto dei veicoli sulla destra e soprattutto sulla parte finale-posteriore dell'autovettura confermano ulteriormente che sia stata la Fiat ad essere stata urtata dal velocipede (non essendovi stato un impatto tra le parti anteriori dei veicoli) e non viceversa, non risultando neppure inverosimile che trattandosi di strada sterrata, la ciclista, nel tentativo di frenare, abbia perso aderenza e sia finita contro la DA.
In sostanza, mentre la DA stava procedendo regolarmente sulla strada sterrata in questione, tenendo rigorosamente la destra e approssimandosi ad una intersezione con strada principale da una via secondaria, verosimilmente, non poteva che procedere lentamente (come si evince dalle fotografie, vieppiù con scarsa visibilità dalla destra ossia da dove proveniva la , Pt_1 certamente assolutamente imprudente si è invece rivelata nell'occorso la condotta della ciclista che guidava contromano, per sua stessa ammissione, avendo scelto di immettersi nello sterrato provenendo da una corsia della carreggiata principale, che (come riscontrabile dalle fotografie) non poteva essere affatto percorsa dalla direzione da cui proveniva la giungendo appunto Pt_1 da un senso vietato.
10 La ha quindi violato quanto disposto dall'art.182 c.d.s. il cui secondo comma prevede che Pt_1
“I ciclisti devono avere libero l'uso delle braccia e delle mani e reggere il manubrio almeno con una mano;
essi devono essere in grado in ogni momento di vedere liberamente davanti a sé, ai due lati e compiere con la massima libertà, prontezza e facilità le manovre necessarie”, inoltre, in una simile fattispecie, caratterizzata dalla folta vegetazione, non avrebbe dovuto assolutamente procedere sostanzialmente senza avere la benché minima visibilità nella strada in cui si immetteva, dovendo affrontare l'ingresso nella strada sterrata dal lato opposto, ossia sulla destra, consentendo la visibilità a tutti i veicoli che potevano impegnare l'intersezione
(cfr., art.143 c.d.s.).
Dunque, plurime sono le violazioni del codice della strada imputabili alla ciclista, mentre alcun addebito può muoversi nell'occorso alla conducente della Fiat DA che si è trovata all'improvviso la bicicletta e che dalla stessa è stata urtata.
Da quanto precede consegue che il primo Giudice risulta aver correttamente applicato l'art.2054
c.c., atteso che secondo costante orientamento della S.C. (cfr., tra le tante
Cass.civ.n.13672/2019, Cass.civ.n.6941/2021) nel caso di scontro tra veicoli, l'accertamento della colpa esclusiva di uno dei conducenti e della regolare condotta di guida dell'altro, libera quest'ultimo dalla presunzione di concorrente responsabilità fissata in via sussidiaria dall'art.2054, comma 2 c.c., nonché dall'onere di provare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno e la prova liberatoria per il superamento di detta presunzione può essere acquisita anche indirettamente tramite l'accertamento del collegamento eziologico esclusivo o assorbente dell'evento dannoso col comportamento dell'altro conducente, come appunto verificabile nel caso in esame.
Quanto poi alle dichiarazioni rese nel corso dell'interrogatorio formale della valga quanto Pt_1 osservato dalla S.C. (cfr., ex multis Cass.civ.n.200/2002, n.7614/20059 per cui “la risposta data dalla parte all'interrogatorio deferitole, come non può fornire la prova di fatti favorevoli alla parte stessa, cosi non è idonea neppure ad invertire, in relazione a tali fatti, l'onere probatorio, il quale continua a gravare su detta parte, la quale, se intende far derivare dalle proprie affermazioni conseguenze giuridiche in proprio favore, deve pertanto dare la dimostrazione dei fatti da essa affermati, senza poter pretendere che, per effetto di dette affermazioni, debba essere la controparte a fornire la prova dell'inesistenza degli stessi”.
In conclusione, il Tribunale risulta aver condivisibilmente ricostruito la dinamica del sinistro e valutato correttamente le prove documentali e orali assunte nel precedente grado di giudizio, per cui l'appello deve essere rigettato, con conseguente assorbimento del secondo motivo (§
8.2) relativo alla valutazione dei danni, essendo superato dall'accertamento di assenza di
11 responsabilità in capo alla proprietaria conducente della Fiat DA, dovendosi il sinistro ascrivere integralmente alla imprudente e negligente condotta di guida dell'appellante.
§ 10. – Le spese di lite seguono la soccombenza ed applicato il d.m.n.147/2022 vengono liquidate tenuto conto del quinto scaglione di valore (da euro 52.001,00 ad euro 260.000,00) in euro 1.489,00 per fase di studio, euro 956,00 per fase introduttiva ed euro 2.552,00 per fase decisionale, non essendo stata svolta istruttoria, applicati i valori minimi stante la non particolare complessità delle questioni dedotte in giudizio.
§ 11. - Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater, d.p.r. n.115/2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con atto di Parte_1 citazione notificato in data 26.10.2020, avverso la sentenza n.4758/2020 resa in data 4.03.2020 dal Tribunale di Roma, così provvede:
1) Rigetta l'appello.
2) Condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite in favore dell'appellata Parte_1
liquidate in euro 4.997,00 per compensi professionali, oltre spese forfettarie iva e CP_1 cpa.
3) Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater del d.p.r.n.115 del 2002 a carico dell'appellante Parte_1
Roma, 8.10.2025
Il consigliere est. dott. Luca Ponzillo
Il Presidente
dott. IO Perinelli
12
Sezione VI civile
R.G. 5480/2020
All'udienza collegiale del giorno 08/10/2025 ore 11:35
Presidente Dott. IO Perinelli
Consigliere Dott. Raffaele Pasquale Luca Miele
Consigliere Dott. Luca Ponzillo Relatore
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
Avv. RAMONDINO DANIELE avv. Carpigo sost.
Appellato/i
CP_1
Avv. TUCCINI RICCARDO pres.
AD AR CR
Avv.
***
La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc.
Le parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi.
La Corte trattiene la causa in decisione.
IL PRESIDENTE
DR IO Perinelli
LA DR
Assistente giudiziari 1
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE SESTA CIVILE così composta: dott. IO Perinelli Presidente dott. Raffaele Miele Consigliere dott. Luca Ponzillo Consigliere rel.
all'esito della camera di consiglio all'udienza dell'8.10.2025 ha pronunciato - ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. - la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 5480 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, vertente
TRA
( ), domiciliata presso il difensore avv. Daniele Parte_1 CodiceFiscale_1
Ramondino che la rappresenta e difende giusta procura in atti. APPELLANTE
E
c.f. ), in persona del l.r.p.t., domiciliata presso il difensore Controparte_1 P.IVA_1 avv. Riccardo Tuccini che la rappresenta e difende giusta procura in atti.
APPELLATA
E
AD AR CR APPELLATA CONTUMACE
OGGETTO: appello contro la sentenza n.4758/2020 pubblicata il 4.03.2020 dal Tribunale di
Roma.
Ragioni in fatto e diritto della decisione
§ 1. - Con atto di citazione notificato in data 26.10.2020 ha proposto appello
contro
Parte_1 la sentenza n.4758/2020 pubblicata in data 4.03.2020 dal Tribunale di Roma, resa a definizione del procedimento civile r.g.n.68655/2016, promosso dall'odierna appellante nei confronti di
2 e AR ST DA, avente ad oggetto domanda di risarcimento danni CP_1 cagionati dalla circolazione di veicoli.
§ 2. - I fatti di causa sono così riassunti nella sentenza impugnata: “Con atto di citazione ritualmente notificato il 12.10.2016 conveniva in giudizio AR ST DA e Parte_1 la al fine di sentire accertare la responsabilità di AR ST DA in ordine Controparte_1 al sinistro occorso il 13.4.2015 e condannare i convenuti in solido al risarcimento dei danni patiti. Deduceva l'attrice che il 13.4.2015 mentre percorreva in bicicletta Via di Trigoria veniva urtata dall'autovettura Fiat panda tg CE 956 LL di proprietà e condotta dalla DA, la quale non si avvedeva della sua presenza. Deduceva che sul luogo del sinistro interveniva la Polizia Stradale che redigeva rapporto. Lamentava che a seguito del sinistro riportava lesioni personali per le quali veniva trasportata in ambulanza presso il P.S. del Policlinico
Città di Pomezia ove veniva ricoverata. Esponeva che le lesioni personali patite venivano quantificate dal dott. in ITT gg 75, ITP al 50% gg 90 e IP 22% e lamentava altresì Persona_1 di aver patito un danno non patrimoniale morale. Evidenziava che nonostante formale richiesta di risarcimento del danno la aveva negato il risarcimento deducendo la responsabilità CP_1 esclusiva della che procedeva contromano. Deduceva la responsabilità esclusiva o Pt_1 quantomeno concorrente della DA e concludeva chiedendo che il giudice, accertata la responsabilità esclusiva di AR ST DA la condannasse in solido con al CP_1 risarcimento dei danni patiti in occasione del sinistro liquidati in complessivi € 81837 oltre interessi e rivalutazione, con vittoria di spese. Con comparsa si costituiva la Controparte_1 deducendo la responsabilità esclusiva della che procedeva contromano su Via di Trigoria Pt_1 ed andava ad impattare contro la Fiat DA, ferma in attesa di immettersi su Via di Trigoria.
Contestava, inoltre, il quantum del danno lamentato. Concludeva chiedendo il rigetto della domanda. Restava contumace AR ST DA. Esperita l'istruttoria e depositata la CTU la causa veniva rinviava per conclusioni.”.
§ 3. - L'adito Tribunale con detta sentenza ha così deciso: “Il Tribunale di Roma definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
1. Rigetta la domanda svolta da 2. Condanna parte attrice alla refusione delle spese Parte_1 giudiziali in favore di che liquida in € 4.835 per compensi oltre accessori come Controparte_1 per legge”.
§ 4. - La decisione è motivata come di seguito riportato: “Occorre evidenziare che nessuna contestazione sussiste tra le parti in ordine all'effettivo verificarsi del sinistro controvertendosi unicamente in ordine alla imputabilità del sinistro all'uno o all'altro o ad entrambi i conducenti. Al riguardo va evidenziato che la presunzione di cui al secondo comma
3 dell'art.2054 cod. civ. - che trova applicazione anche nel caso in cui vengano a collisione un'autovettura ed una bicicletta, in quanto nella categoria dei veicoli sono ricompresi, anche per il nuovo codice della strada, gli stessi velocipedi - ha carattere sussidiario ed opera solo quando non sia possibile in concreto accertare le cause ed il grado delle colpe incidenti nella produzione dell'evento dannoso risultando, invece, superata quando, all'esito della valutazione delle prove, risulti individuato il comportamento colposo esclusivo di uno solo dei conducenti.
La prova liberatoria di cui all'art. 2054 c.c., nel caso di danni prodotti a persone o cose dalla circolazione di un veicolo, non deve, infatti, essere necessariamente data in modo diretto, cioè dimostrando di avere tenuto un comportamento esente da colpa e perfettamente conforme alle regole del codice della strada, ma può risultare anche dall'accertamento che il comportamento della vittima sia stato il fattore causale esclusivo dell'evento dannoso, comunque non evitabile da parte del conducente, attese le concrete circostanze della circolazione e la conseguente impossibilità di attuare una qualche idonea manovra di emergenza (Cass. n.19510 del
19/07/2019). Nel caso di specie dalle spontanee dichiarazioni rese dalle stesse parti agli agenti verbalizzanti e dalle dichiarazioni rese dalla in sede di interrogatorio formale emerge Pt_1 che l'odierna attrice a bordo della propria bicicletta imboccava la strada sterrata che conduce al civico 197 di Via Trigoria, sulla quale si trovava l'autovettura della DA, in contromano
- perché sul lato destro della medesima via anziché su quello di sinistra nel quale avrebbe dovuto trovarsi procedendo a bordo del velocipede - proprio nel momento in cui l'autoveicolo
"investitore" che procedeva sulla medesima strada sterrata si accingeva ad immettersi su Via di Trigoria. Risulta, inoltre, sempre dalle dichiarazioni della che la Fiat DA della Pt_1
DA si manteneva sulla estrema destra della carreggiata e che il sinistro si è verificato non su Via di Trigoria ma sulla strada di accesso al civico 197 e l'urto tra la parte destra dell'autovettura e la gamba destra della Dalla documentazione fotografica prodotta Pt_1 dalla risulta, infine, che sulla destra della strada di accesso al civico 197 di Via di CP_1
Trigoria vi è una alta siepe che impedisce la visuale. Alla luce di tutti tali elementi probatori deve ritenersi che si sia trattato di un urto laterale tra l'autovettura e la e non frontale e Pt_1 che l'autovettura della DA non avesse ancora iniziato la manovra di immissione su Via di
Trigoria. Risulta dunque provata l'esclusiva responsabilità nella determinazione del sinistro della stessa la quale imboccava contromano l'accesso al civico 197 così andando ad Pt_1 impattare lateralmente contro la fiancata destra dell'auto. Quanto alla condotta della DA va evidenziato che la conducente dell'autovettura risulta aver tenuto una condotta di guida rispettosa dei precetti del codice della strada, tenendo la destra della carreggiata, non riuscendo ad evitare l'impatto con la bicicletta stante la repentinità della manovra della PA
4 la quale provenendo da dietro la siepe “stringeva la curva” procedendo sul margine destro della strada sterrata e passando lungo il fianco destro della macchina. Si ritiene, dunque, che la responsabilità esclusiva del sinistro vada posta in capo alla stessa e che non essendo Pt_1 ravvisabile alcuna responsabilità in capo alla DA in ordine al verificarsi del sinistro, la domanda svolta dalla vada rigettata. Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a Pt_1 carico di parte attrice nella misura liquidata in dispositivo ai sensi del DM 55/2014 tenendo conto che l'ammissione al gratuito patrocinio nel processo civile, la cui istituzione è prevista dall'art. 74 comma 2 d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, non comporta che siano a carico dello
Stato le spese che l'assistito dal beneficio sia condannato a pagare all'altra parte risultata vittoriosa, perché “gli onorari e le spese” di cui all'art. 131 d.p.r. cit. sono solo quelli dovuti al difensore della parte ammessa al beneficio, che lo Stato, sostituendosi alla stessa parte — in considerazione delle sue precarie condizioni economiche e della non manifesta infondatezza delle relative pretese — si impegna ad anticipare (in tal senso ord. R.G. n.68655/16 5 Cass.
10053/2012 e in senso conforme Cass. n. 8388 del 31/03/2017 e Cass. n. 25295 del
11/11/2013).”.
§ 5. - Con l'atto di appello ha chiesto di accogliersi le seguenti conclusioni: “Voglia Parte_1
l'Ecc.ma Corte d'Appello, accertati i fatti dedotti e rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, ritenere l'appello ammissibile ai sensi degli articoli 342 e 348 bis c.p.c., dichiararlo altresì proponibile, procedibile nonché fondato in fatto e diritto e per l'effetto, in riforma della impugnata sentenza n.4758/2020 pubblicata in data 4/03/2020, non notificata tra le parti (e stante la proroga dei termini processuali per l'emergenza sanitaria) voglia - dichiarare la domanda proposta dalla signora proponibile e procedibile;
- Parte_1 dichiarare la responsabilità esclusiva o comunque prevalente ed assorbente della signora
DA AR ST quale proprietaria e conducente del veicolo Fiat DA targata
CE956LL assicurata per la R.C.A. con la , nella produzione dell'evento dannoso CP_1 dedotto in giudizio;
-per l'effetto condannare la in persona del legale CP_1 rappresentante pro tempore e la signora DA AR ST in solido all'integrale risarcimento dei danni tutti subiti dalla signora in conseguenza delle lesioni Parte_1 riportate nel descritto incidente e che possono liquidarsi sulla scorta della valutazione del danno operata dal Consulente medico-legale di parte dottor nel complessivo Persona_2 importo di euro 81.837,00= come meglio in atti. Con il riconoscimento del danno Parte_2 morale atteso che il fatto descritto integra gli estremi del reato di lesioni colpose. O nelle diverse somme ritenute di Giustizia anche alla luce delle conclusioni del Consulente medico- legale di Ufficio. In via gradata e subordinata voglia l'Ecc.ma Corte dichiarare non superata
5 la presunzione di pari concorso di colpa delle parti nella produzione del sinistro per cui è causa così come prevista dall'articolo 2054 comma 2^ c.c. condannando in solido i convenuti-odierni appellati al risarcimento del danno in favore di da liquidarsi in misura ridotta in Parte_1 ragione del dichiarato concorso. Con il riconoscimento in ogni caso sulle somme effettivamente liquidate della rivalutazione monetaria e degli interessi di mora dal dì del fatto all'effettivo soddisfo. Con vittoria delle spese e competenze del doppio grado di giudizio da attribuirsi al procuratore anticipatario. In via istruttoria chiede che venga acquisito il fascicolo di ufficio relativo al primo grado di giudizio R.G. 68655/2016. Chiede alla Corte d'Appello di disporre la rinnovazione dell'indagine peritale ai fini della valutazione del danno da lesioni personali subite dalla signora nominando un consulente tecnico specialista in medicina Parte_1 legale.”.
§ 6. – Nella contumacia di AR ST DA, si costituiva la sola con comparsa CP_1 depositata il 23.02.2021 che resisteva al gravame, rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia
l'Ecc.ma Corte di Appello adita: - NEL MERITO Respingere l'appello proposto dalla Sig.ra in quanto inammissibile e/o infondato in fatto ed in diritto con conferma integrale Parte_1 della sentenza impugnata. In ogni caso con vittoria di spese, anche generali, e compensi processuali del secondo grado di giudizio.”
§ 7. - All'odierna udienza i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi ai rispettivi scritti ed hanno discusso oralmente la causa.
§ 8. - L'appello è articolato in due motivi.
§ 8.1. - Con il primo motivo avente ad oggetto “violazione o falsa applicazione delle norme di legge con particolare riferimento all'articolo 2054 c.c. 1° e 2° comma;
2697 c.c.; 115 e 116
c.p.c. ed errato riparto delle responsabilità tra i conducenti i veicoli coinvolti nel sinistro;
- omessa e/o errata e comunque superficiale valutazione delle risultanze istruttorie, con particolare riferimento alla prova per interpello della signora;
al contenuto della Parte_1
Relazione di incidente Stradale redatta dagli Agenti della Polizia Municipale di Roma Capitale intervenuti poco dopo sul luogo dell'incidente con particolare riferimento alle dichiarazioni rese dalle parti;
alla documentazione tecnica (con particolare riferimento ai rilievi fotografici dei luoghi del sinistro) e medica prodotta;
alla consulenza medico-legale di parte e di CP_2 effettuate sulla persona di ” l'appellante ha censurato la sentenza di primo grado Parte_1 nella parte in cui il Tribunale non avrebbe correttamente valutato le risultanze dell'istruttoria orale, unitamente a quanto riportato nel rapporto di incidente stradale redatto dalla Polizia municipale accorsa sul luogo del sinistro, da cui evincere l'esatta dinamica dell'incidente e la responsabilità nell'occorso da parte della conducente-proprietaria della Fiat DA che l'aveva
6 urtata.
Preliminarmente quanto alle risultanze del proprio interrogatorio formale deduceva di aver così risposto: “1) “Vero che il giorno 13.4.2015 alle ore 13.00 circa il veicolo Fiat DA tg.
CE956LL, condotto dalla proprietaria sig.ra AR DA si trovava in Roma su una strada laterale di accesso ad un parcheggio sito su via di Trigoria all'altezza del civico 197 in attesa di potersi immettere sulla medesima via di Trigoria”; Si è vero;
2) “Vero che improvvisamente dalla via di Trigoria sopraggiungeva un velocipede, condotto dalla sig.ra che Parte_1 sbucava da dietro una siepe presente sul lato destro della strada ed imboccava repentinamente contromano la corsia di pertinenza della Fiat DA, transitando alla destra di quest'ultima”:
Non è vero io ho traversato via di Trigoria a piedi e poi sono salita sulla bicicletta in un parcheggio di macchine ed è vero che ho imboccato la strada contromano ma lì non c'è corsia per le bici. Il sinistro non è avvenuto su via Trigoria ma in questa area di parcheggio. La signora mi è venuta addosso. 3) “Vero che nel transitare contromano a fianco della Fiat DA il velocipede finiva con l'urtare il medesimo veicolo Fiat sulla fiancata posteriore destra e cadeva a terra unitamente al suo conducente”: è vero con la parte destra altezza sportello anteriore mi ha colpito sulla gamba destra e io sono caduta a terra.”.
Quindi alla stregua di tali risultanze deduceva che altra e diversa era dinamica del sinistro rispetto a quella accertata nel precedente grado di giudizio ossia che l'incidente si era verificato non sulla strada principale (via di Trigoria) bensì su una stradina sterrata laterale che accede all'area di parcheggio - non avente pertanto le caratteristiche della pubblica via e del tutto mancante di segnaletica sia verticale che orizzontale - e che la conducente della Fiat, uscendo dal parcheggio senza le necessarie cautele, si era immessa su tale stradina sterrata per raggiungere la via di Trigoria e l'aveva investita con il proprio lato destro facendola cadere a terra, ben oltre la siepe che aveva superato essendo risalita sulla bicicletta.
Deduceva inoltre che le spontanee dichiarazioni rilasciate dai conducenti alla polizia municipale dovevano essere esaminate nella loro interezza e ne riportava quindi l'esatto contenuto, evidenziando che la DA aveva così riferito “A bordo della mia DA mi apprestavo ad uscire dal parcheggio del civico 197 di via Trigoria e mi trovavo appena all'inizio della salita posta a circa 5-6 metri dalla carreggiata di via di Trigoria, quando improvvisamente da quest'ultima sbucava una bicicletta condotta da una donna;
la bici svoltava repentinamente per entrare nel civico da dove io dovevo uscire e, contromano, mi arrivava addosso. Io, che ero quasi ferma, non potevo fare nulla per evitarla e questa passando sulla mia destra, urtava la mia auto sulla parte posteriore della fiancata destra, finendo poi in terra. Mi fermavo e soccorrevo subito la signora in terra che aveva la gamba destra
7 dolorante…” mentre le sue dichiarazioni erano le seguenti “Percorrevo via di Trigoria a bordo della mia bicicletta proveniente da via Laurentina diretta verso la Pontina per tornare a casa.
Giunta all'altezza del civico 197 scendevo dalla bicicletta, attraversavo via di Trigoria, risalivo sulla bicicletta per proseguire sullo sterrato che porta all'interno del civico 197; procedevo lentamente contromano sul ciglio della strada sterrata, quando un veicolo Fiat DA, proveniente dall'area di parcheggio del civico 197 si immetteva su via di Trigoria, mantenendosi sull'estrema destra, nel fare ciò mi urtava lateralmente provocando così la mia caduta. La conducente della DA si è fermata poco oltre, poi mi voleva accompagnare a casa ma io accusavo forte dolore al piede destro per cui richiedeva l'intervento del 118 che mi ha trasportata al S. Anna di Pomezia. Mentre attendevo l'arrivo del 118 la conducente della DA spostava il suo veicolo e la mia bicicletta”.
Quindi deduceva che il sinistro doveva essere ascritto alla condotta della DA che non era affatto ferma ma in movimento e usciva dall'area di parcheggio del civico 197 svoltando a sinistra immettendosi sul tratto di strada sterrata che conduceva alla via di Trigoria senza essersi prima accertata di poter compiere tale manovra in sicurezza e in tale frangente la investiva mentre stava percorrendo lentamente il tratto sterrato.
Soggiungeva che la siepe incolta cui faceva riferimento la controparte e che avrebbe impedito a suo dire di avvistare il velocipede, si trovava sul margine della via di Trigoria prima dell'imbocco della stradina sterrata e non impediva affatto la visuale ai conducenti dei veicoli che uscivano dal civico 197, indi precisava in mancanza della pista ciclabile, di essersi mantenuta strettamente sul margine sinistro del viottolo proprio per essere maggiormente visibile sia per i veicoli provenienti dal senso opposto di marcia che per quelli circolanti nel suo stesso senso e provenienti da tergo.
Soggiungeva che la sola circostanza di circolare contromano non era sufficiente a far ritenere superata la presunzione di cui al secondo comma dell'articolo 2054 c.c., che in numerose pronunce della Corte di Cassazione (sentenze n°9278/2017; n°12610/2018; n°25545/2018 sezione penale) si era affermato il principio secondo cui, nel caso di investimento del pedone o del ciclista, si doveva presumere la responsabilità del conducente dell'autovettura a meno che questi non dimostrasse di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, e solo quando risultasse con certezza dalle modalità del fatto che non vi era alcuna reale possibilità di evitare da parte sua l'incidente (Cassazione sentenza n.9278 dell'11/04/2017), solo in tale ultima evenienza poteva dichiararsi il concorso di colpa o addirittura assolversi il conducente dell'autovettura da qualsivoglia responsabilità, e che nel caso di specie le lesioni riportate nell'occorso dovevano far propendere per una eccessiva velocità tenuta dalla Fiat DA.
8 § 8.2 – Con il secondo motivo avente ad oggetto “violazione art.2059 c.c., art.138 D.Lgs.
n°209/2005 e L. n°24/2017 Art. 15 – errata valutazione del danno alla persona per mancanza della qualità di medico legale in capo al CTU nominato in corso di causa;
-motivazione errata e comunque illogica e contraddittoria” l'appellante ha censurato le valutazioni effettuate dal medico legale nominato nel corso del giudizio di primo grado, che, pur avendo riscontrato nella periziata, artralgia, ginocchio destro con limitazione funzionale e difficoltà deambulatoria, ha valutato i postumi permanenti nella misura del 10-11%, mentre doveva ritenersi congruo il 22% come da valutazioni del consulente di parte.
§ 9 - Tali i motivi d'appello, le difese e conclusioni delle parti, osserva il Collegio che il gravame non è fondato per quanto di seguito illustrato.
Ritiene la Corte, infatti, quanto al primo motivo (§8.1), che l'accertamento del nesso causale ad opera del primo Giudice sia pienamente condivisibile, atteso che il Tribunale ha valutato correttamente la incensurabilità della condotta di guida della DA, che, tenendo la destra, prima di immettersi nella via di Trigoria, procedendo dalla strada sterrata si è trovata improvvisamente il velocipede della che procedeva contromano, essendosi la ciclista Pt_1 immessa nello sterrato provenendo dalla destra della Fiat DA che non poteva avvistarla, essendo coperta da una alta siepe che impediva la visibilità della bicicletta.
Trattasi di accertamento che invero si ricava proprio dalle risultanze del verbale della polizia municipale prodotto dalla stessa appellante ed in particolare dalle dichiarazioni rilasciate dalla stessa agli agenti verbalizzanti, desumibili appunto dal doc.n.1 (relazione di incidente Pt_1 stradale della polizia di Roma Capitale) di parte attrice: “Percorrevo via di Trigoria a bordo della mia bicicletta proveniente da via Laurentina diretta verso la Pontina per tornare a casa.
Giunta all'altezza del civico 197 scendevo dalla bicicletta, attraversavo via di Trigoria, risalivo sulla bicicletta per proseguire sullo sterrato che porta all'interno del civico 197; procedevo lentamente contromano sul ciglio della strada sterrata, quando un veicolo Fiat DA, proveniente dall'area di parcheggio del civico 197 si immetteva su via di Trigoria, mantenendosi sull'estrema destra, nel fare ciò mi urtava lateralmente provocando così la mia caduta. La conducente della DA si è fermata poco oltre, poi mi voleva accompagnare a casa ma io accusavo forte dolore al piede destro per cui richiedeva l'intervento del 118 che mi ha trasportata al S. Anna di Pomezia. Mentre attendevo l'arrivo del 118 la conducente della DA spostava il suo veicolo e la mia bicicletta”.
Orbene, esaminando tale dichiarazione unitamente alle fotografie prodotte in primo grado dalla
Compagnia assicuratrice che raffigurano i luoghi, ove si vede chiaramente la folta CP_1
CP_ siepe presente alla destra della strada percorsa dalla che palesemente impediva la visuale
9 e tenuto conto dei danni riportati su entrambi i rispettivi lati di destra dei veicoli, in particolare CP_ della quali evidenziati nel rapporto di incidente (ossia abrasioni sullo sportello e parafango posteriore destro, oltre ad ammaccature con stessa ubicazione, mentre il velocipede riportava rottura del pedale destro e danni alla corona), può pervenirsi agevolmente alla ricostruzione della dinamica del sinistro, negli stessi termini di cui alla sentenza di primo grado.
Non è infatti minimamente sostenibile proprio dai danni riportati dai veicoli su entrambi i rispettivi lati destri – diversamente da quanto prospettato dall'appellante a pag.n.10 dell'impugnazione – che “la signora stante la mancanza della pista ciclabile, si Pt_1 manteneva strettamente sul margine sinistro del viottolo proprio per essere maggiormente visibile sia per i veicoli provenienti dal senso opposto di marcia che per quelli circolanti nel suo stesso senso e provenienti da tergo”, atteso che la si era invece immessa sul ciglio di Pt_1 destra della strada sterrata (dalla visuale e direzione della e contromano (per quanto Pt_3 dalla stessa riferito precedeva “contromano sul ciglio della strada sterrata”), mentre la Fiat
DA aveva una andatura normale e teneva rigorosamente la destra (sempre per quanto riferito dall'appellante, si teneva infatti “sull'estrema destra”) della strada sterrata, essendo diretta ad immettersi sulla Via di Trigoria.
Dunque, a fronte di tali circostanze di fatto non può minimamente sostenersi un concorso a carico della DA che ai sensi dell'art.143 del c.d.s. teneva una corretta posizione, risultando invero imprevedibile una simile condotta di guida della ciclista, sbucata praticamente contromano da dietro la siepe.
I punti di contatto dei veicoli sulla destra e soprattutto sulla parte finale-posteriore dell'autovettura confermano ulteriormente che sia stata la Fiat ad essere stata urtata dal velocipede (non essendovi stato un impatto tra le parti anteriori dei veicoli) e non viceversa, non risultando neppure inverosimile che trattandosi di strada sterrata, la ciclista, nel tentativo di frenare, abbia perso aderenza e sia finita contro la DA.
In sostanza, mentre la DA stava procedendo regolarmente sulla strada sterrata in questione, tenendo rigorosamente la destra e approssimandosi ad una intersezione con strada principale da una via secondaria, verosimilmente, non poteva che procedere lentamente (come si evince dalle fotografie, vieppiù con scarsa visibilità dalla destra ossia da dove proveniva la , Pt_1 certamente assolutamente imprudente si è invece rivelata nell'occorso la condotta della ciclista che guidava contromano, per sua stessa ammissione, avendo scelto di immettersi nello sterrato provenendo da una corsia della carreggiata principale, che (come riscontrabile dalle fotografie) non poteva essere affatto percorsa dalla direzione da cui proveniva la giungendo appunto Pt_1 da un senso vietato.
10 La ha quindi violato quanto disposto dall'art.182 c.d.s. il cui secondo comma prevede che Pt_1
“I ciclisti devono avere libero l'uso delle braccia e delle mani e reggere il manubrio almeno con una mano;
essi devono essere in grado in ogni momento di vedere liberamente davanti a sé, ai due lati e compiere con la massima libertà, prontezza e facilità le manovre necessarie”, inoltre, in una simile fattispecie, caratterizzata dalla folta vegetazione, non avrebbe dovuto assolutamente procedere sostanzialmente senza avere la benché minima visibilità nella strada in cui si immetteva, dovendo affrontare l'ingresso nella strada sterrata dal lato opposto, ossia sulla destra, consentendo la visibilità a tutti i veicoli che potevano impegnare l'intersezione
(cfr., art.143 c.d.s.).
Dunque, plurime sono le violazioni del codice della strada imputabili alla ciclista, mentre alcun addebito può muoversi nell'occorso alla conducente della Fiat DA che si è trovata all'improvviso la bicicletta e che dalla stessa è stata urtata.
Da quanto precede consegue che il primo Giudice risulta aver correttamente applicato l'art.2054
c.c., atteso che secondo costante orientamento della S.C. (cfr., tra le tante
Cass.civ.n.13672/2019, Cass.civ.n.6941/2021) nel caso di scontro tra veicoli, l'accertamento della colpa esclusiva di uno dei conducenti e della regolare condotta di guida dell'altro, libera quest'ultimo dalla presunzione di concorrente responsabilità fissata in via sussidiaria dall'art.2054, comma 2 c.c., nonché dall'onere di provare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno e la prova liberatoria per il superamento di detta presunzione può essere acquisita anche indirettamente tramite l'accertamento del collegamento eziologico esclusivo o assorbente dell'evento dannoso col comportamento dell'altro conducente, come appunto verificabile nel caso in esame.
Quanto poi alle dichiarazioni rese nel corso dell'interrogatorio formale della valga quanto Pt_1 osservato dalla S.C. (cfr., ex multis Cass.civ.n.200/2002, n.7614/20059 per cui “la risposta data dalla parte all'interrogatorio deferitole, come non può fornire la prova di fatti favorevoli alla parte stessa, cosi non è idonea neppure ad invertire, in relazione a tali fatti, l'onere probatorio, il quale continua a gravare su detta parte, la quale, se intende far derivare dalle proprie affermazioni conseguenze giuridiche in proprio favore, deve pertanto dare la dimostrazione dei fatti da essa affermati, senza poter pretendere che, per effetto di dette affermazioni, debba essere la controparte a fornire la prova dell'inesistenza degli stessi”.
In conclusione, il Tribunale risulta aver condivisibilmente ricostruito la dinamica del sinistro e valutato correttamente le prove documentali e orali assunte nel precedente grado di giudizio, per cui l'appello deve essere rigettato, con conseguente assorbimento del secondo motivo (§
8.2) relativo alla valutazione dei danni, essendo superato dall'accertamento di assenza di
11 responsabilità in capo alla proprietaria conducente della Fiat DA, dovendosi il sinistro ascrivere integralmente alla imprudente e negligente condotta di guida dell'appellante.
§ 10. – Le spese di lite seguono la soccombenza ed applicato il d.m.n.147/2022 vengono liquidate tenuto conto del quinto scaglione di valore (da euro 52.001,00 ad euro 260.000,00) in euro 1.489,00 per fase di studio, euro 956,00 per fase introduttiva ed euro 2.552,00 per fase decisionale, non essendo stata svolta istruttoria, applicati i valori minimi stante la non particolare complessità delle questioni dedotte in giudizio.
§ 11. - Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater, d.p.r. n.115/2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con atto di Parte_1 citazione notificato in data 26.10.2020, avverso la sentenza n.4758/2020 resa in data 4.03.2020 dal Tribunale di Roma, così provvede:
1) Rigetta l'appello.
2) Condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite in favore dell'appellata Parte_1
liquidate in euro 4.997,00 per compensi professionali, oltre spese forfettarie iva e CP_1 cpa.
3) Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater del d.p.r.n.115 del 2002 a carico dell'appellante Parte_1
Roma, 8.10.2025
Il consigliere est. dott. Luca Ponzillo
Il Presidente
dott. IO Perinelli
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