Articolo 2 della Legge 6 febbraio 1951, n. 127
Articolo 1Articolo 3
Versione
15 marzo 1951
Art. 2.
L'iscrizione al Fondo di previdenza, salvo quanto e' previsto dall'ultimo comma del successivo art. 4, e' obbligatoria per tutti i dipendenti in servizio presso gli Uffici del lavoro e della massima occupazione che, superato il prescritto periodo di prova, abbiano conseguito la conferma in servizio.
Entrata in vigore il 15 marzo 1951