Art. 2.
L'iscrizione al Fondo di previdenza, salvo quanto e' previsto dall'ultimo comma del successivo art. 4, e' obbligatoria per tutti i dipendenti in servizio presso gli Uffici del lavoro e della massima occupazione che, superato il prescritto periodo di prova, abbiano conseguito la conferma in servizio.
L'iscrizione al Fondo di previdenza, salvo quanto e' previsto dall'ultimo comma del successivo art. 4, e' obbligatoria per tutti i dipendenti in servizio presso gli Uffici del lavoro e della massima occupazione che, superato il prescritto periodo di prova, abbiano conseguito la conferma in servizio.