Sentenza 17 novembre 2010
Massime • 1
I termini ordinatori possono essere prorogati ai sensi dell'art. 154 cod. proc. civ. dal giudice solo a condizione che essi non siano ancora scaduti e che la proroga non superi la durata del termine originario, potendosi ammettere una eventuale ulteriore proroga - sia per l'effetto preclusivo determinato dallo spirare del termine, sia per il contemporaneo verificarsi della decadenza dal diritto di compiere l'attività che ne consegue - subordinatamente alla ricorrenza di motivi particolarmente gravi, atteso che tale soluzione, da un lato, è aderente al dato normativo che consente al giudice la proroga anche d'ufficio del termine non stabilito a pena di decadenza e, dall'altro, è rispettosa delle esigenze di difesa in quanto rimette alla presenza di gravi ragioni, riconosciute con prudente apprezzamento dal giudice, in linea con la disciplina della rimessione in termini di cui all'art. 184 bis cod. proc. civ..
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di Franco Caroleo e Riccardo Ionta “Alla tavola rotonda bisognerà anche invitare uno storico dell'arte per fargli dire quale influenza può avere avuto il barocco sulla nostra psicologia. In Italia infatti la linea più breve tra due punti è l'arabesco. Viviamo in una rete di arabeschi”. L'articolo, in continuità con i due precedenti scritti apparsi su Giustizia Insieme, esamina la nuova disposizione dell'art. 221, comma 4, della legge 17 luglio 2020, n. 77 (di conversione al d.l. “Rilancio”) relativa alla disciplina della trattazione scritta. Lo scritto evidenzia le criticità dell'ennesima norma e propone delle soluzioni alle principali questioni in una cornice teorica che riguarda i …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 17/11/2010, n. 23227 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23227 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROSELLI Federico - Presidente -
Dott. PICONE Pasquale - Consigliere -
Dott. AMOROSO Giovanni - rel. Consigliere -
Dott. NAPOLETANO Giuseppe - Consigliere -
Dott. CURZIO Pietro - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RA DR, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA AUGUSTO VERA 18, presso lo studio dell?avvocato RODOLFO D?AMBROSIO, rappresentato e difeso dall?avvocato PARENTI PAOLO, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
FIAT GROUP AUTOMOBILES S.P.A. (nuova denominazione di FIAT AUTO S.P.A.) - FIAT PARTECIPAZIONI S.P.A. in persona dei legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliate in ROMA, VIALE GIULIO CESARE 21/23, presso lo studio degli avvocati DE LUCA TAMAJO RAFFAELE, LUCIANI VINCENZO che le rappresentano e difendono giusta delega a margine del controricorso;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 8895/2007 della CORTE D?APPELLO di NAPOLI, depositata il 14/10/2008 R.G.N. 491/00;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/10/2010 dal Consigliere Dott. GIOVANNI AMOROSO;
udito l?Avvocato PARENTI PAOLO;
udito l?Avvocato LUCIANI VINCENZO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MATERA Marcello che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il Pretore di Nola, con sentenza del 16.4 - 16.5.1996, accoglieva il ricorso di ND AR nei confronti della datrice di lavoro FIAT Auto s.p.a., dichiarando l?illegittimita? del mutamento di mansioni subito dal lavoratore a far data dal gennaio 1993, ordinando alla societa? datrice di lavoro di adibirlo a mansioni di *6^* livello CCNL metalmeccanici e condannando la Fiat Auto s.p.a. a pagare al lavoratore una somma, a titolo di risarcimento del danno, pari a L. 44.100.000.
Tale decisione era stata confermata dal Tribunale di Nola, in sede d?appello, con sentenza del 1 - 16 luglio 1998, n. 917. Avverso tale decisione la Fiat Auto s.p.a. aveva proposto ricorso per cassazione, accolto da questa Corte (Cass., sez. lav., 20 marzo 2002, n. 4012), che ha cassato l?impugnata sentenza con rinvio alla Corte d?appello di Salerno.
In particolare questa Corte ha affermato che l?art. 2103 c.c., pur nel nuovo testo, non ha eliminato lo ius variarteli del datore di lavoro ove giustificato da esigenze organizzative e direzionali ovvero da radicale e profonda ristrutturazione dell?azienda, ma ne ha limitato rigorosamente l?esercizio; ne consegue che qualora il dipendente ne contesti la legittimita?, per asserita dequalificazione professionale, l?indagine devoluta al giudice di merito, da effettuare per gradi, si articola in varie direzioni e riguarda:
1) l?accertamento delle mansioni previste all?atto dell?assunzione e poi concretamente svolte;
2) l?esatto inquadramento delle stesse nel corrispondente livello del contratto collettivo di categoria;
3) la rigorosa individuazione delle nuove mansioni affidate al lavoratore e l?inquadramento, anche di queste ultime, nella declaratoria della contrattazione collettiva;
4) l?equivalenza o meno delle nuove mansioni a quelle precedentemente espletate, rispetto all?inquadramento astratto di categoria secondo il c.c.n.l.;
5) l?accertamento comparativo delle stesse in concreto, sotto il profilo della loro equivalenza o meno, in relazione alla competenza richiesta, al livello professionale raggiunto e all?utilizzazione del patrimonio professionale acquisito nella pregressa fase del rapporto e nella precedente attivita? svolta;
6) l?applicazione del principio secondo cui il lavoratore deve essere adibito a funzioni confacenti alle proprie qualita?, nell?ottica di un costante loro affinamento e di una progressiva evoluzione delle stesse.
La Corte d?Appello di Salerno, con decisione del 28 marzo 2003, n. 217, ha accolto l?appello di Fiat Auto s.p.a., ed ha rigettato la domanda spiegata dal sig. \Arabia\; decisione questa non impugnata e quindi definitiva.
2. Parallelamente con ricorso depositato in data 22.1.1997, l?odierno ricorrente adiva il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, assumendo: di essere dipendente della convenuta con la qualifica di "assistente", inquadrato al *6^* livello retribuivo;
che a seguito di giudizio promosso innanzi al Pretore di Nola, sezione distaccata di Pomigliano d?Arco, quest?ultimo aveva condannato l?azienda, con sentenza n. 155 del 16 aprile 1996, al pagamento della somma di L. 44.100.000 nonche? ad adibirlo alle mansioni di assistente od a mansioni afferenti alla *6 ^* categoria impiegatizia del c.c.n.l.; che l?azienda non aveva provveduto ad ottemperare alla decisione pretorile. Pertanto l?\Arabia\ adiva il Tribunale di Napoli e chiedeva che venisse accertato il diritto al risarcimento dei danni patiti a seguito dell?illegittima dequalificazione subita a partire da aprile 1996 con condanna della societa? convenuta al pagamento delle somme indicate in ricorso.
Con memoria tempestivamente depositata si costituiva in giudizio la Fiat Auto s.p.a., sostenendo essere integralmente infondate le argomentazioni contenute nell?atto introduttivo. Il Tribunale adito, al termine della fase istruttoria, nel corso della quale procedeva alla nomina di c.t.u., con sentenza del 22.7.1999, n. 14755, accoglieva parzialmente la domanda, accertando e dichiarando il diritto del lavoratore al risarcimento del danno biologico e rigettando la domanda di risarcimento del danno professionale.
3. Con atto d?appello notificato in data 10.8.2000, la Fiat Auto s.p.a., impugnava la suddetta sentenza.
La parte appellata, con memoria tempestivamente depositata, replicava alle argomentazioni dedotte da questa difesa.
La Corte d?appello di Napoli, su istanza di questa difesa, all?udienza del 20.6.2001, procedeva alla sospensione, ex art. 295 c.p.c., del giudizio di appello, in quanto logicamente e giuridicamente connesso con l?altra controversia, pendente tra le parti e all?epoca non ancora decisa in via definitiva.
4. Dopo la menzionata sentenza, divenuta definitiva, della Corte d?appello di Salerno in sede di rinvio a seguito della pronuncia di questa Corte, con ricorso in riassunzione depositato in data 11.9.2004 la Fiat Auto S.p.A. (divenuta Fiat Group Automobiles) e FIAT PARTECIPAZIONI s.p.a., chiedevano, ai sensi dell?art. 297 c.p.c. la fissazione della nuova udienza dopo la sospensione del 20 giugno 2001, riproponendo integralmente il contenuto dell?atto d?appello depositato nel giudizio sospeso.
Il giudizio veniva cosi? riassunto e, nel ripristinato contraddittorio delle parti, la Corte d?appello di Napoli con sentenza del 6 dicembre 2007 - 14 ottobre 2008 accoglieva l?appello e rigettava la domanda formulata dall?appellato in primo grado.
5. L?\Arabia\ ricorre per cassazione con tre motivi. Resistono con controricorso le societa? intimate che hanno depositato anche memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il ricorso, articolato in tre motivi, il ricorrente sostiene che il lasciar decorrere un termine ordinatorio fissato dal giudice per il compimento di un atto processuale, ai sensi dell?art. 152 c.p.c. senza che sia intervenuta istanza di proroga ai sensi dell?art. 154 c.p.c. nel termine fissato dal giudice, determini la decadenza dall?atto processuale al pari del termine perentorio impedendo la concessione di un nuovo termine.
Deduce quindi la nullita? della sentenza impugnata per aver la corte d?appello assegnato alla societa? un nuovo termine per notificare il ricorso in riassunzione.
La societa? non poteva essere rimessa in termini, ma doveva dichiararsi estinto il giudizio.
2. Il ricorso - i cui tre motivi possono essere esaminati congiuntamente - e? infondato.
La questione che pone la presente controversia e? meramente processuale e si riassume nel quesito se nella specie il giudizio, inizialmente sospeso ex art. 295 c.p.c., sia stato tempestivamente e ritualmente riassunto dalla societa? attuale resistente. Deve considerarsi in diritto che l?art. 305 c.p.c. prevede che il processo deve essere proseguito o riassunto entro il termine perentorio di sei (ora tre) mesi dall?interruzione, altrimenti si estingue. Nel rispetto di questo termine la parte puo? chiedere, ex art. 303, comma 1, la fissazione dell?udienza, notificando il ricorso e il decreto a coloro che debbono costituirsi per proseguirlo. Il decreto di fissazione dell?udienza in riassunzione puo? contenere il termine entro il quale il ricorso, unitamente al decreto, va notificato alla controparte. Cfr. Cass., sez. 3^, 19 giugno 2009, n. 14353, che ha affermato che il termine di sei mesi stabilito dall?art. 305 cod. proc. civ. per la riassunzione del processo interrotto successivamente alla costituzione della parte ha natura perentoria, mentre e? meramente ordinatorio il termine che il giudice, ai sensi dell?art. 303 cod. proc. civ. assegna, secondo il suo prudente apprezzamento, per la notifica, da parte dell?istante alla controparte, dell?atto di riassunzione e del decreto di fissazione dell?udienza. Pertanto, qualora quest?ultimo termine non sia stato fissato dal giudice, e? sufficiente che si provveda alla notifica con un congruo intervallo temporale tra la notifica stessa e l?udienza, tale da consentire alla controparte, gia? costituita in giudizio, un adeguato margine per le proprie difese. Queste due disposizioni (l?art. 305 e l?art. 303) vanno lette congiuntamente: nel termine di sei mesi (oggi tre) il processo deve essere riassunto e la riassunzione avviene mediante la tempestiva richiesta di fissazione dell?udienza ne rispetto del termine perentorio di cui all?art. 305 seguita poi dalla notificazione del ricorso e del decreto nel termine fissato nel decreto di cui all?art. 303. Sono questi due distinti termini, il secondo dei quali - di natura ordinatoria - e? prorogabile certamente prima della sua scadenza, ma anche dopo (per "motivi particolarmente gravi") - sempre che sia stato rispettato il primo termine (il deposito, entro sei mesi dalla cessazione della causa di interruzione, della richiesta di fissazione della nuova udienza). In proposito questa Corte (Cass., sez. 3^, 16 marzo 2010, n. 6325) ha affermato che il termine perentorio previsto dall?art. 305 cod. proc. civ. ai fini della riassunzione del giudizio interrotto e? riferibile solo al deposito del ricorso in cancelleria, sicche?, eseguito tempestivamente tale adempimento, quel termine non gioca piu? alcun ruolo sulla fissazione successiva, ad opera del giudice, di un ulteriore termine per eseguire la notificazione prescritta dall?art. 303 cod. proc. civ. Ne consegue che, depositato tempestivamente il ricorso in cancelleria e cosi? perfezionatasi la riassunzione, in caso di nullita? della notificazione dell?atto riassuntivo, il giudice deve ordinare la rinnovazione della notifica. Cfr. anche Cass., sez. 1^, 3 settembre 2009, n. 19122, che parimenti ha affermato che in caso di interruzione del processo, la riassunzione si perfeziona con il deposito del ricorso entro sei mesi, sicche?, in caso di omessa notifica del ricorso e del decreto di fissazione d?udienza entro il termine stabilito dal giudice, questi deve ordinarne la rinnovazione entro un termine perentorio, anche se eccedente quello semestrale previsto dall?art. 305 c.p.c.. Altresi? Cass., sez. 3^, 19 giugno 2009, n. 14353, ha ribadito che il termine di sei mesi stabilito dall?art. 305 c.p.c. per la riassunzione del processo interrotto successivamente alla costituzione della parte ha natura perentoria, mentre e? meramente ordinatorio il termine che il giudice, ai sensi dell?art. 303 c.p.c. assegna, secondo il suo prudente apprezzamento, per la notifica, da parte dell?istante alla controparte, dell?atto di riassunzione e del decreto di fissazione dell?udienza.
Va quindi disattesa l?opinione opposta, che sembra fatta propria dal ricorrente, secondo cui il nuovo termine sarebbe stato concedibile solo prima della scadenza del primo termine (di sei mesi); non senza considerare che, se l?istanza di fissazione di nuova udienza e? fatta - come puo? essere fatta - in prossimita? della scadenza di tale termine ovvero il decreto di fissazione della nuova udienza tarda ed e? emesso in prossimita? di tale termine o addirittura dopo tale termine, si avrebbe che il termine per la notifica di ricorso e decreto ex art. 303, comma 1, sarebbe di fatto trasformato in perentorio.
3. Nella specie e? pacifico che il termine di sei mesi sia stato rispettato dall?attuale resistente e quindi ben poteva la Corte d?appello assegnare un nuovo termine per la notifica del ricorso e del decreto.
In particolare risulta dagli atti che dopo una prima udienza (del 28 aprile 2005), di fatto non ricostruibile in mancanza di un verbale ritualmente sottoscritto dal cancelliere e dal giudice, ci sono state altre udienze in questa singolare vicenda processuale connotata dalla iniziale prolungata scomparsa e dal successivo rinvenimento di atti processuali;
cio? che ha comportato che il processo si e? trascinato per varie udienze, in una delle quali infine (quella del 1 febbraio 2007) la Corte d?appello ha assegnato alla difesa della societa? un nuovo termine per notificare il ricorso in riassunzione, notifica andata a buon fine con la costituzione del contraddittorio. Il ricorrente pero? contesta la legittimita? dell?assegnazione di un nuovo termine dopo che quello inizialmente assegnato, pur non perentorio, era spirato. Sostiene che un termine perentorio puo?
essere si? prorogato con l?assegnazione di un nuovo termine, ma solo prima della sua scadenza e non anche dopo.
In proposito deve considerarsi che l?orientamento di Cass., sez. 1^, 8 febbraio 2000, n. 1364, secondo cui i termini ordinatori possono essere prorogati sia prima che dopo la loro scadenza, e? stato disatteso da Cass., sez. 2^, 6 maggio 2003, n. 6895, che ha affermato al contrario che ai sensi dell?art. 154 c.p.c., i termini ordinatori possono essere prorogati dal giudice che li ha emessi solo a condizione che essi non siano ancora scaduti e che la proroga non superi la durata del termine originario;
ma ha anche aggiunto che una eventuale ulteriore proroga - sia per l?effetto preclusivo determinato dallo spirare del termine, sia per il contemporaneo verificarsi della decadenza dal diritto di compiere l?attivita? che ne consegue - e? consentita subordinatamente alla ricorrenza di "motivi particolarmente gravi".
Questo orientamento va confermato perche? e? da una parte piu?
aderente del dato testuale dell?art. 154 c.p.c. che consente che il giudice proroghi, anche d?ufficio, il termine (ordinatorio) che non sia stabilito a pena di decadenza, ma cio? puo? fare "prima della scadenza" del termine stesso. D?altra parte e? piu? rispettoso delle esigenze di difesa nella misura in cui consente una proroga ulteriore per gravi motivi riconosciuti dal giudice con prudente apprezzamento;
cio? che e? in linea con la disciplina della rimessione in termini di cui all?art. 184 bis c.p.c. che consente alla parte che dimostri di essere incorsa in decadenze per causa ad essa non imputabile di chiedere al giudice di essere rimessa in termini (cfr. ora il novellato art. 153 c.p.c., comma 2). Quindi nella specie la Corte d?appello, valutando come gravi motivi la situazione assolutamente particolare del processo (connotata dalla prolungata sparizione di atti processuali e dalla necessita? di ricostruirli), ben poteva concedere nuovo termine per la notifica del ricorso in riassunzione.
4. Il ricorso va pertanto rigettato.
Sussistono giustificati motivi (in considerazione dell?evoluzione giurisprudenziale sulle questioni dibattute e della problematicita?
delle stesse nel contesto del progressivo assetto del diritto vivente) per compensare tra le parti le spese di questo giudizio di cassazione.
P.Q.M.
LA CORTE rigetta il ricorso;
compensa tra le parti le spese di questo giudizio di cassazione.
Cosi? deciso in Roma, il 12 ottobre 2010.
Depositato in Cancelleria il 17 novembre 2010