Sentenza 11 settembre 2007
Massime • 1
La sospensione del corso della prescrizione si estende a tutti i coimputati del medesimo processo allorchè costoro, ove non abbiano dato causa essi stessi al differimento, non si siano opposti al rinvio del dibattimento ovvero non abbiano sollecitato (se praticabile) l'eventuale separazione degli atti a ciascuno di essi riferibili.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. feriale, sentenza 11/09/2007, n. 34896 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34896 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MORGIGNI Antonio - Presidente - del 11/09/2007
Dott. ZECCA Gaetanino - Consigliere - SENTENZA
Dott. SCALERA Vito - Consigliere - N. 90
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SARNO Giulio - Consigliere - N. 25513/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
GA RO, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza emessa il 14.05.2007 dalla Corte di Appello di Messina;
letti il ricorso ed il provvedimento decisorio impugnato;
udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. Giacomo Paoloni;
udito il Pubblico Ministero in persona del sostituto P.G. Dott. Sorrentino Federico, che ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'impugnata decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A.- La Corte di Appello di Messina con l'epigrafata sentenza del 14.5.2007 ha interamente confermato la sentenza resa il 7.7.2006 dal Tribunale di Messina, che ha dichiarato RO AG colpevole di due reati continuati di favoreggiamento reale (a loro volta unificati da continuazione in sede decisoria), per avere - dal 26 aprile al 6 settembre 1999 - tratto complessivi 19 assegni bancari su conto corrente cointestato a lui stesso e al padre AG EL acceso presso la B.N.L. (16 assegni tratti per l'incasso a proprio favore, 3 assegni negoziati in favore del fratello AG AN) per un complessivo convertito importo in denaro contante di L. 330 milioni, in tal modo aiutando il predetto genitore AG EL ad assicurarsi il profitto del delitto di usura dal medesimo commesso (il procedimento per usura instaurato a carico di costui è stato definito con sentenza di improcedibilità per morte dell'imputato). RO AG è stato condannato - unificati i reati ex art. 81 cpv. c.p. e concesse attenuanti generiche - alla pena condizionalmente sospesa di un anno e dieci mesi di reclusione e di Euro 600,00 di multa.
Contro la sentenza di appello della Corte peloritana ha proposto, attraverso il difensore di fiducia, ricorso per cassazione l'imputato RO AG, deducendo unitario congiunto vizio di erronea applicazione della legge penale e di carenza o insufficienza di motivazione con riguardo agli artt. 379 e 157 c.p.. B.- Va preliminarmente precisato, trattandosi di emergenza funzionale all'analisi dell'odierno ricorso, che la Corte territoriale, affrontando specifica censura sollevata dall'imputato con i motivi di appello, ha rilevato l'infondatezza della prospettata prescrizione del delitto oggetto dell'odierna regiudicanda (rectius dei due delitti continuati ascritti al prevenuto) ed ha evidenziato come il termine prorogato di prescrizione previsto dagli artt. 157 e 159 c.p. nel previgente testo considerato applicabile al caso di specie, anteriore alle modifiche introdotte dalla L. 5 dicembre 2005, n. 251 (e quantificabile in sette anni e sei mesi in ragione delle attenuanti generiche concesse dal primo giudice), termine in ipotesi scadente il 6.3.2007, non sia spirato alla data del 14.5.2007 (decisione di appello). Al detto termine debbono, infatti, cumularsi i periodi di sospensione derivanti dai differimenti del dibattimento di primo grado disposti su richiesta dei difensori degli imputati. Periodi globalmente pari a 6 mesi e 28 giorni, con conseguente individuazione dell'esaurirsi del termine prescrizionale massimo (o prorogato) alla data del 4.10.2007.
C - Tanto chiarito, il ricorrente delinea - da un lato - censure definibili in senso lato di natura processuale, inerenti la ribadita intervenuta prescrizione del reato attribuitogli (questione "rigettata dai giudici di merito con motivazione giuridicamente non corretta"), e - da un altro lato - censure che egli stesso qualifica di merito, inerenti la ritenuta finalizzazione favoreggiatrice reale della condotta di monetizzazione (e occultamento) delle disponibilità bancarie acquisite dal genitore attraverso la sua attività usuraria.
Nei limiti imposti dall'art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1, le enunciazioni del ricorrente possono così riassumersi:
1. pur prendendosi atto dell'indirizzo interpretativo avvalorato dalle Sezioni Unite di questa S.C. e richiamato dalla sentenza di appello, secondo cui i differimenti del dibattimento chiesti dall'imputato o dal difensore per ragioni non istruttorie implicano la sospensione dei termini di prescrizione (Cass. S.U., 28.11.2001 n. 1021, Cremonese, rv. 220509: "In tema di prescrizione del reato la sospensione del procedimento e il rinvio o la sospensione del dibattimento comportano la sospensione dei relativi termini ogni qualvolta siano disposti per impedimento dell'imputato o del suo difensore, ovvero su loro richiesta e sempre che l'una o l'altro non siano determinati da esigenze di acquisizione della prova o dal riconoscimento di un termine a difesa"), si assume che non dovrebbero prendersi in considerazione i rinvii chiesti da singoli imputati (o loro difensori), facendo riverberare i connessi effetti sospensivi anche sugli imputati che tali rinvii non hanno chiesto o determinato;
2. in ogni caso i rinvii disposti nel corso del dibattimento di primo grado in epoca successiva all'entrata in vigore (decorrente dall'8.12.2005) della L. n. 251 del 2005 e della modifica da essa apportata all'art. 159 c.p. non possono essere computati ai fini della sospensione del termine di prescrizione in misura superiore a 60 giorni;
3. il termine iniziale di prescrizione della condotta ascritta all'imputato, cioè la data del commesso reato, sarebbe stata erroneamente calcolato dalla Corte di Appello a decorrere dall'ultimo dei due reati contestati, l'unificazione degli stessi ex art. 81 cpv. c.p. disposta nella confermata sentenza di primo grado non facendo venir meno la loro autonomia e, quindi, rispettivi differenti termini iniziali di prescrizione (in base alla imputazione contestata:
6.9.1999 per il primo reato e 4.5.1999 per il secondo reato);
4. le somme di denaro depositate nel conto bancario cointestato al AG e al padre "non sono servite per assicurare al secondo i proventi del delitto di usura, fra l'altro non provato", tanto più che, alla luce della contestazione elevata nei confronti dell'imputato, "gli assegni sarebbero stati emessi per consentire al proprio genitore di esercitare il delitto di usura nei confronti di terzi"; di tal che i giudici di merito avrebbero violato il principio di correlazione fra accusa e sentenza;
5. l'impugnata sentenza è affetta da nullità per omessa motivazione (anche) in riferimento alla mancata irrogazione del minimo della pena.
D. Il ricorso del AG deve essere rigettato, gli illustrati profili di censura non essendo assistiti da giuridico fondamento, fino a lambire i contorni dell'inammissibilità per manifesta infondatezza (quarto e quinto tema di doglianza).
a.- Muovendo dagli aspetti del c.d. "merito" valutativo dell'antigiuridico contegno ascritto all'imputato, il rilievo concernente lo scopo di favoreggiamento criminoso realizzato dall'imputato è in tutta evidenza incongruo, dal momento che entrambe le sentenze dei giudici di merito offrono adeguata dimostrazione sia della finalità di sottrazione od occultamento dei proventi dell'attività usuraria praticata dal padre dell'imputato (le cospicue somme monetizzate sono prelevate in tempi brevi dal conto bancario cointestato con il figlio appena il defunto AG EL, reso edotto da una perquisizione domiciliare delle indagini promosse a suo carico per usura, acquisisce certezza di un imminente sequestro delle somme quali corpo di reato), sia - prima ancora - della immanente sussistenza del reato di usura riconducibile al predetto EL AG sulla base dei complessivi elementi di valutazione storici (deposizioni delle vittime degli episodi usurari) e documentali (riscontri dei rapporti intrattenuti con i soggetti sottoposti ad usura) raccolti nel corso delle indagini preliminari (segnatamente la sentenza di primo grado, integralmente richiamata dalla confermativa decisione di appello, si diffonde nell'approfondita analisi delle vicende usurarie e della collegata condotta favoreggiatrice dell'odierno imputato). Del tutto incongruo è il rilievo sulla supposta alterazione decisoria dell'accusa contestata, atteso che - come non manca di precisare l'impugnata sentenza di appello - l'imputazione mossa al AG è correlata specificamente all'aiuto offerto dall'imputato (attraverso l'emissione dei 19 assegni e la monetizzazione dei relativo controvalore) al genitore per assicurargli il "profitto del delitto di usura".
Parimenti priva di ogni pregio è la lamentata critica in tema di trattamento sanzionatorio, poiché la sentenza di appello sottolinea come la misura della sanzione in concreto irrogata dal Tribunale, assistita dalla concessione delle attenuanti generiche e dai benefici di legge, si mostri del tutto adeguata alla gravita del reato commesso dal AG ed alla sua ricostruita condotta illecita. b.-1 rilievi critici afferenti alla supposta sopravvenuta prescrizione del reato non hanno ragion d'essere nella concreta vicenda giudiziaria riguardante RO AG.
Come congruamente ritenuto dai giudici di appello il reato di favoreggiamento reale contestato al AG non era prescritto alla data del 14.5.2007 (sentenza di secondo grado) ne' è prescritto alla data odierna. Le ragioni giuridiche sulle quali poggia tale conclusione sono, tuttavia, diverse da quelle individuate dalla Corte territoriale, come opportunamente rilevato nell'odierna discussione di legittimità dal concludente P.G. di udienza.
La sospensione del corso della prescrizione che la sentenza di appello riconduce, sulla scorta della citata decisione delle S.U. n. 102/2001 (ric. Cremonese), ai rinvii del dibattimento di primo grado sollecitati dagli imputati o dai loro difensori (AG è stato giudicato unitamente ad altri quattro coimputati di riciclaggio mandati assolti dalla sentenza 7.7.2006 del Tribunale di Locri) non può non estendersi, ai sensi dell'art. 161 c.p., a tutti i coimputati del medesimo processo, nella misura in cui costoro (ove non abbiano dato causa al differimento) non si siano opposti al rinvio del dibattimento ovvero non abbiano sollecitato (se praticabile) l'eventuale separazione degli atti a ciascuno di essi riferibili (arg. ex Cass. Sez.
5.4.2005 n. 38078, Mangia, rv. 233074). Nel processo celebrato a carico del AG non constano opposizioni ai disposti differimenti del dibattimento di primo grado scanditi da sospensioni dei termini di prescrizione dei reati attribuiti a tutti gli imputati.
Il rilievo del ricorrente in ordine alla non computabilità in misura superiore a 60 giorni dei periodi di sospensione disposti dal giudice di primo grado dopo l'entrata in vigore della L. n. 251 del 2005 e, quindi, del novellato testo dell'art. 159 c.p. è astrattamente pertinente, il giudizio di primo grado essendo stato definito nel vigore della novellata disciplina (sentenza del 7.7.2006). Senonché dall'esame dei verbali di udienza si evince che i rinvii del dibattimento effettuati dopo l'8.12.2005 (entrata in vigore della L.251/05) sono sempre stati determinati da esigenze processuali o istruttorie improduttive della sospensione dei termini prescrizionali dei reati. Di tal che il complessivo anteriore periodo di sospensione di 6 mesi e 28 giorni calcolato dalla Corte di Appello di Messina deve ritenersi del tutto congruo e corretto in rapporto all'apprezzata unità reale (non scomponibile) della condotta criminosa continuata per cui è stata dichiarata la penale responsabilità del ricorrente.
Non può condividersi, invece, la notazione della Corte di Appello di Messina in merito alla ritenuta inapplicabilità della novella legislativa introdotta dalla L. n. 251 del 2005 in tema di calcolo del termine prescrizionale del reato di favoreggiamento personale. Secondo l'anteriore disciplina in teoria il reato di cui all'art. 379 c.p. (siccome punito con pena edittale massima non inferiore a cinque anni di reclusione) si prescrive(va) nel termine ordinario di dieci anni (art. 157 c.p., comma 1, n. 3, testo previgente), termine in concreto ridotto a cinque anni, prolungabile fino a sette anni e mezzo (art. 161 c.p., u.c., testo previgente) per effetto - come precisato - delle concesse attenuanti generiche (art. 157 c.p., comma 2, testo previgente). In virtù della corrispondente disciplina dei termini di prescrizione e del relativo calcolo novellati dalla L. n.251 del 2005 il reato di favoreggiamento reale si prescrive oggi nel termine ordinario di sei anni, prolungabile fino a 7 anni e 6 mesi per effetto di eventi interruttivi (art. 161 c.p., comma 2, testo vigente).
Con sentenza n. 393 del 23.10.2006 la Corte Costituzionale, con il dichiarare l'illegittimità costituzionale della prima parte della L. n. 251 del 2005, art. 10, comma 3, ha espunto dalla disciplina transitoria della L. n. 251 del 2005 lo sbarramento costituito - ai fini dell'applicabilità del nuovo regime della prescrizione nei processi pendenti in primo grado- dall'intervenuta apertura o non del dibattimento, rendendo oggi palese l'indifferenziata applicabilità del nuovo regime a tutti i processi pendenti in primo grado in qualunque fase processuale essi si trovino, salvo che non sia intervenuta la decisione (sentenza), di guisa che il crinale dell'effetto preclusivo dell'operatività del nuovo regime della prescrizione nelle sue valenze più favorevoli all'imputato (ex art.2 c.p., comma 4) deve oggi reputarsi costituito dalla pronuncia della sentenza di primo grado, intesa come lettura del dispositivo della decisione, a seconda che questa (ovviamente in rapporto ad illeciti commessi prima dell'8.12.2005) sia intervenuta prima o dopo la data dell'8.12.2005 (data di entrata in vigore della nuova disciplina). Ora nel caso di specie riguardante il ricorrente AG la sentenza di condanna del Tribunale è stata emessa il 7.7.2006. Laonde è applicabile nella fase processuale di primo grado la riformata disciplina della prescrizione ai sensi della L. 251/05, come ha osservato il concludente P.G. di udienza, ponendo nondimeno il problema dell'eventuale maturare del più favorevole termine di prescrizione ordinario del reato (sei anni) prima della sentenza del Tribunale o prima del compimento di atti processuali dotati di efficacia interruttiva della prescrizione. Problema agevolmente superabile attraverso la constatazione, offerta dalla lettura della sentenza di primo grado, per cui la richiesta di rinvio a giudizio ed il conseguente rinvio a giudizio del AG, atti entrambi idonei ad interrompere il corso della prescrizione (art. 160 c.p., comma 2), sono intervenuti ben prima del decorso del termine ordinario di prescrizione del reato (rinvio a giudizio del AG disposto con decreto del g.u.p. del 21.11.2003). Cioè ben prima dello spirare del termine di prescrizione di sei anni oggi applicabile al reato di cui all'art. 379 c.p.. Per effetto della reiezione del gravame il ricorrente deve essere ex lege onerato del pagamento delle spese dell'attuale grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 11 settembre 2007.
Depositato in Cancelleria il 14 settembre 2007