Sentenza 19 ottobre 1999
Massime • 2
A norma dell'articolo 161 cod. proc. pen., la dichiarazione di domicilio ha carattere ricognitivo di un rapporto reale tra persona ed abitazione, mentre l'elezione di domicilio costituisce dichiarazione ricettizia di volontà ed implica un rapporto di fiducia tra il destinatario e tutte le persone che sono in grado di ricevere l'atto nel luogo eletto. Ed invero nel caso di dichiarazione di domicilio, l'affermazione della persona dimorante nel luogo indicato che il destinatario non vi si trova significa che lo stesso si è trasferito, sicché la mancata comunicazione di tale trasferimento rende inefficace la dichiarazione stessa, mentre nell'ipotesi di elezione di domicilio il rifiuto di ricezione dell'atto da parte del dimorante comporta la presunzione dell'inesistenza iniziale o successiva del rapporto fiduciario tra destinatario e domiciliatario, rendendo l'elezione di domicilio inidonea allo scopo. Ne consegue che in entrambi i casi ricorre l'ipotesi di cui al quarto comma dell'articolo 161 cod. proc. pen. dell'impossibilità della notifica che legittima il ricorso alla procedura notificatoria mediante consegna dell'atto al difensore, di fiducia o d'ufficio.
Nell'ipotesi di bancarotta, sia semplice che fraudolenta, la dichiarazione di fallimento si colloca, per tutti i casi riferibili a condotte realizzate prima della stessa dichiarazione (come per tutte le ipotesi elencate nel primo comma dell'articolo 216 l.f.) quale ultimo atto che perfeziona il delitto di bancarotta e che radica, quindi, la competenza per territorio del giudice del luogo in cui il reato viene consumato, cioè del luogo in cui si realizza l'ultimo atto identificabile nella declaratoria di fallimento.
Commentario • 1
- 1. Difensore di ufficio non accetta elezione di domicilio: come notificare l'imputato? (Cass. 42603/23)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 26 ottobre 2023
Mancato assenso del difensore di ufficio alla domiciliazione non legittima la notifica mediante consegna di copia dell'atto allo stesso difensore secondo il meccanismo di cui all'art. 161 c.p.p., comma 4, pena la adozione di un sistema presuntivo di conoscenza degli atti, incentrato sulla mera regolarità formale del procedimento di notificazione, con sacrificio dell'esigenza di una informazione effettiva e della conseguente possibilità di procedere validamente in assenza dell'imputato. Qualora l'imputato, nella vigenza della normativa antecedente il D.Lgs. n. 150 del 2022, elegga domicilio presso il difensore d'ufficio e quest'ultimo non accetti la elezione, la notificazione dell'atto di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 19/10/1999, n. 1935 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1935 |
| Data del deposito : | 19 ottobre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dr. Guido IETTI Presidente del 19.10.1999
Dr. Franco MARRONE Consigliere SENTENZA
Dr. Nunzio CICCHETTI Consigliere N. 1799
Dr. Aniello NAPPI Consigliere REGISTRO GENERALE
Dr. Paolo Antonio BRUNO Consigliere N. 10747/99
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto il 21.1.1999 dall'avv. Vincenzo Maiello, difensore di RI CI, nato a [...] il [...], avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli del 12/18.11.1998. Letti il ricorso e la sentenza impugnata.
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. Paolo Antonio BRUNO. Sentito il sostituto procuratore generale presso la Corte Suprema di Cassazione, nella persona del Dr. Giovanni Palombarini, che ha chiesto il rigetto del ricorso, nonché il ricorrente, avv. Vincenzo Maiello, che ne ha chiesto, invece, l'accoglimento. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 12/18.11.1998, la Corte d'Appello di Napoli confermava la sentenza del 3.11.1997 con la quale il G.U.P. del Tribunale di quella stessa città aveva condannato IE CI alla pena di anni tre di reclusione e conseguenziali statuizioni per i reati di bancarotta fraudolenta, ritardato deposito del bilancio, sottrazione di libri e scritture contabili e preordinazione fraudolenta dello stato di dissesto dell'impresa, previa unificazione degli stessi con il vincolo della continuazione ed applicazione della diminuente di cui all'art. 442 c.p.p. Avverso tale pronuncia propone ora ricorso per cassazione il difensore dell'imputato articolando quattro distinti motivi. Con il primo motivo deduce il vizio di violazione ed erronea applicazione delle disposizioni processuali in materia di notificazioni all'imputato non detenuto che aveva, a suo dire, comportato la nullità del giudizio di primo grado e, dunque, dell'impugnata sentenza.
La seconda censura prospetta una ragione di nullità della stessa decisione, sotto il profilo della mancata sottoscrizione da parte del giudice estensore;
la terza doglianza ripropone l'eccezione di nullità della sentenza per incompetenza territoriale, sul rilievo della configurazione della sentenza dichiarativa di fallimento non come elemento costitutivo del reato, ma come mera condizione obiettiva di punibilità; l'ultima, infine, deduce il difetto di motivazione in relazione alle risultanze istruttorie. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il primo motivo di ricorso censura l'impugnata decisione nella parte in cui ha disatteso l'eccezione di nullità della notifica dell'atto di vocatio in iudicium in primo grado, stante l'irrituale ricorso alla procedura degli irreperibili. I giudici di appello hanno in proposito ritenuto che la dichiarazione resa dall'IE agli organi di polizia giudiziaria (... di eleggere il proprio domicilio in S. Anastasia, via Mario De Rosa n. 79, presso la famiglia del suocero NO RI) fosse da intendere come mera dichiarazione e non già elezione di domicilio, in mancanza dell'indicazione nominativa della persona (domiciliatario) scelta come esclusivo destinatario delle notificazioni. Conseguentemente, la riscontrata impossibilità di effettuare la notifica presso quel domicilio, a seguito del rifiuto del suocero dell'imputato (qualificabile al più come coabitante e non già come domiciliatario) di ricevere l'atto in quanto l'IE non abitava al detto domicilio, importava soltanto il ricorso alla procedura prevista dall'art. 161 c.p.p. e non già a quella di cui all'art. 159 c.p.p. Sennonché, l'irrituale adozione del rito degli irreperibili non avrebbe cagionato alcuna lesione al diritto di difesa siccome più garantista della procedura che avrebbe dovuto essere più correttamente seguita a norma del citato art. 161. Di tutt'altro avviso è invece il ricorrente, secondo il quale le menzionate dichiarazioni dell'IE avrebbero integrato vera e propria elezione di domicilio e, ad ogni buon conto, posto che il rito degli irreperibili presuppone pur sempre che non vi sia stata dichiarazione o elezione di domicilio, restava comunque esclusa la possibilità di farvi ricorso, occorrendo invece esperire la procedura di cui all'art. 161.
Orbene, sulla scorta del pacifico criterio discretivo tra i due istituti, secondo il quale la dichiarazione di domicilio ha carattere ricognitivo di un rapporto reale tra persona ed abitazione, mentre l'elezione di domicilio costituisce dichiarazione ricettizia di volontà ed implica un rapporto di fiducia tra il destinatario e tutte le persone che sono in grado di ricevere l'atto nel luogo eletto (cfr. Cass. sez. 5, 1.10.1997, n. 8825), non par dubbio che, come ritenuto dal giudice di merito, l'indicazione dell'interessato, racchiusa nel verbale dei Carabinieri di S. Anastasia, integri mera dichiarazione e non già elezione di domicilio. L'esame delle risultanze di causa, sollecitato dallo stesso tipo di doglianza proposta, conferma siffatta interpretazione, specie nella parte in cui, in dichiarazioni rese agli organi di polizia giudiziaria (cfr. f. 12) e nello stesso atto di conferimento di specifico mandato al difensore, l'IE ha indicato la propria "residenza" proprio in via Mario De Rosa, n. 79, di guisa che l'indicazione dello stesso recapito - nell'occasione in esame - non poteva che avere rilievo meramente ricognitivo di un effettivo rapporto esistente tra l'interessato e l'abitazione. Peraltro, lo stesso richiamo alla norma contenuta nell'art. 62 d.a. del codice di rito (secondo la quale nell'eleggere domicilio... l'imputato è tenuto a indicare anche le generalità del domiciliatario) conferma tale convincimento, nel senso che l'affermazione dell'IE non aveva altro rilievo che quello dell'indicazione del luogo ove in quel periodo aveva il proprio domicilio.
Sennonché, stabilire nella fattispecie in esame se si sia trattato di dichiarazione o mera elezione di domicilio è indagine del tutto irrilevante in quanto, in caso di dichiarazione di domicilio, l'affermazione della persona lì dimorante che il destinatario non abitava in quella casa significava che lo stesso si era trasferito, sicché la mancata comunicazione di tale trasferimento rendeva inefficace la stessa dichiarazione di domicilio;
nell'ipotesi, invece, di elezione di domicilio il sostanziale rifiuto di ricezione dell'atto da parte della stessa persona dimorante comportava la presunzione dell'inesistenza iniziale ovvero della successiva rescissione del rapporto fiduciario tra destinatario e domiciliatario e rendeva, pertanto, l'elezione del domicilio inidonea a perseguire lo scopo al quale era finalizzata (cfr. Cass., sez. 5, 1.10.1997, n. 8825). In entrambi i casi, ricorreva l'ipotesi, prevista dall'art. 161, comma quarto, c.p.p., dell'impossibilità della notifica che legittimava il ricorso alla procedura notificatoria mediante consegna al difensore (di ufficio o di fiducia che fosse).
Non ricorrendo, peraltro, la fattispecie derogatoria prevista nello stesso art. 161 comma quarto, e cioè che l'imputato si fosse trovato nell'impossibilità, dovuta a caso fortuito o forza maggiore, di comunicare il mutamento del luogo dichiarato o eletto, è indubbio che il ricorso al rito degli irreperibili fosse, dunque, del tutto ingiustificato. Nondimeno, l'esperimento di siffatta procedura notificatoria, che, al pari di quella prevista nella menzionata disposizione, ha come epilogo la consegna dell'atto da notificare al difensore, non ha comportato alcuna compromissione dei diritti di difesa. D'altronde, la considerazione dei giudici di merito secondo cui la procedura di cui all'art. 159 è certamente più garantista dell'altra, stante la necessità che siano eseguite le ricerche del destinatario di cui al comma primo dello stesso articolo, è certamente valida con particolare riferimento al singolo atto per il quale la questione è stata specificamente sollevata, e cioè la vocatio in iudicium, di talché, ferme restando le oggettive diversità teoriche e concettuali esistenti tra le due procedure notificatorie, non può fondatamente sostenersi che l'imputato non sia stato legalmente posto nelle condizioni di partecipare al procedimento penale, con conseguente nullità del giudizio e della sentenza che in esito ad esso è stata pronunciata.
2. - Il secondo motivo concerne l'asserita violazione dell'art.546, comma secondo, c.p.p., sul rilievo della mancata sottoscrizione del giudice estensore. La doglianza è destituita di fondamento, in quanto il presidente del collegio giudicante, firmatario del provvedimento, ha svolto anche le funzioni di giudice estensore, sicché, a parte l'irragionevolezza di una prescrizione che, in via di mera ipotesi, contemplasse la necessità di una doppia identica sottoscrizione del provvedimento, le esigenze - a garanzia delle quali è ordinariamente prevista la duplice sottoscrizione - sono sufficientemente assicurate, nell'ipotesi di coincidenza tra le due funzioni (presidente ed estensore), dalla sola firma del presidente. 3. - La terza censura deduce il vizio d'incompetenza per territorio del G.U.P. di Napoli, sul rilievo che la sede dell'impresa dichiarata fallita era ubicata in territorio divenuto, successivamente alla declaratoria di fallimento pronunciata dal Tribunale di Napoli, parte del circondario del Tribunale di Nola. L'interpretazione offerta ripropone la tesi della configurabilità della dichiarazione di fallimento non già come elemento costitutivo, ma come condizione obiettiva di punibilità.
La doglianza è priva di fondamento, non ravvisandosi ragione alcuna per discostarsi dalla consolidata opinione di questa Corte di legittimità, secondo cui nell'ipotesi di bancarotta, sia semplice che fraudolenta, la dichiarazione di fallimento si colloca, per tutti i casi riferibili a condotte realizzate prima della stessa dichiarazione (come per tutte le ipotesi elencate nel primo comma dell'art. 216 R.D. 16.3.1942, n. 267) quale ultimo atto che perfeziona il delitto di bancarotta e che radica, quindi, la competenza per territorio del giudice del luogo in cui il reato viene consumato, cioè del luogo in cui si realizza l'ultimo atto, che è la declaratoria fallimentare (cfr. Cass. 5.8.1991, n. 3282). Nessuno degli argomenti prospettati nel ricorso appare idoneo a sollevare ragionevoli dubbi in ordine alla validità delle conclusioni alle quali è pacificamente pervenuta la giurisprudenza di legittimità, in considerazione soprattutto della precipua rilevanza che la dichiarazione di fallimento assume nell'economia strutturale e funzionale della fattispecie di bancarotta fraudolenta, che, notoriamente, è tale da imprimere connotazione di illiceità penale a fatti che, diversamente, costituirebbero - per loro natura - ordinaria espressione della libertà di commercio e di iniziativa economica. Non appare, così, decisivo il riferimento sintattico- grammaticale, sulla base della letterale espressione della norma, riproducente schemi lessicali e terminologici proprio della formulazione di tipiche ipotesi di condizioni di punibilità, stante la scarsa significatività dell'argomento; e neppure il riferimento all'elemento soggettivo o al rapporto teleologico tra dichiarazione di fallimento ed offesa al bene giuridico tutelato, tenuto conto dell'oggettività giuridica del reato in questione e del rilievo che, seppure in termini di dolo generico, l'elemento psicologico non si esaurisce nella consapevole volontà del fatto, ma è volontà diretta ad uno scopo, della quale è momento intellettivo imprescindibile la rappresentazione dell'evento, individuato non già nel fallimento, ma nell'interesse patrimoniale dei creditori a cui la dichiarazione di fallimento conferisce rilevanza penale (cfr. Cass., sez. 5, 5.2.1986, n. 1325). 4. - La quarta ragione, afferente al preteso difetto di motivazione, va infine disattesa, per la sua genericità, posto che il ricorrente si è limitato ad una generica doglianza in ordine all'asserito mancato esame da parte dei giudici di appello delle risultanze di causa.
È dunque superflua la considerazione che la motivazione in oggetto si sottrae alle censure proposte avendo esaurientemente, e senza incongruenze d'ordine logico-giuridico, valutato le risultanze processuali, indicando esaurientemente gli elementi probatori ritenuti utili in funzione degli addebiti accusatori. 5. - Per quanto precede, il ricorso deve essere rigettato, con conseguente statuizione in ordine alle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 19 ottobre 1999.
Depositato in Cancelleria il 21 febbraio 2000