Cass. pen., sez. V, sentenza 19/10/1999, n. 1935
CASS
Sentenza 19 ottobre 1999

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A norma dell'articolo 161 cod. proc. pen., la dichiarazione di domicilio ha carattere ricognitivo di un rapporto reale tra persona ed abitazione, mentre l'elezione di domicilio costituisce dichiarazione ricettizia di volontà ed implica un rapporto di fiducia tra il destinatario e tutte le persone che sono in grado di ricevere l'atto nel luogo eletto. Ed invero nel caso di dichiarazione di domicilio, l'affermazione della persona dimorante nel luogo indicato che il destinatario non vi si trova significa che lo stesso si è trasferito, sicché la mancata comunicazione di tale trasferimento rende inefficace la dichiarazione stessa, mentre nell'ipotesi di elezione di domicilio il rifiuto di ricezione dell'atto da parte del dimorante comporta la presunzione dell'inesistenza iniziale o successiva del rapporto fiduciario tra destinatario e domiciliatario, rendendo l'elezione di domicilio inidonea allo scopo. Ne consegue che in entrambi i casi ricorre l'ipotesi di cui al quarto comma dell'articolo 161 cod. proc. pen. dell'impossibilità della notifica che legittima il ricorso alla procedura notificatoria mediante consegna dell'atto al difensore, di fiducia o d'ufficio.

Nell'ipotesi di bancarotta, sia semplice che fraudolenta, la dichiarazione di fallimento si colloca, per tutti i casi riferibili a condotte realizzate prima della stessa dichiarazione (come per tutte le ipotesi elencate nel primo comma dell'articolo 216 l.f.) quale ultimo atto che perfeziona il delitto di bancarotta e che radica, quindi, la competenza per territorio del giudice del luogo in cui il reato viene consumato, cioè del luogo in cui si realizza l'ultimo atto identificabile nella declaratoria di fallimento.

Commentario1

  • 1Difensore di ufficio non accetta elezione di domicilio: come notificare l'imputato? (Cass. 42603/23)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 26 ottobre 2023

    Mancato assenso del difensore di ufficio alla domiciliazione non legittima la notifica mediante consegna di copia dell'atto allo stesso difensore secondo il meccanismo di cui all'art. 161 c.p.p., comma 4, pena la adozione di un sistema presuntivo di conoscenza degli atti, incentrato sulla mera regolarità formale del procedimento di notificazione, con sacrificio dell'esigenza di una informazione effettiva e della conseguente possibilità di procedere validamente in assenza dell'imputato. Qualora l'imputato, nella vigenza della normativa antecedente il D.Lgs. n. 150 del 2022, elegga domicilio presso il difensore d'ufficio e quest'ultimo non accetti la elezione, la notificazione dell'atto di …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 19/10/1999, n. 1935
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 1935
Data del deposito : 19 ottobre 1999

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