Sentenza 16 novembre 2000
Massime • 1
Il delitto di falso in bilancio o di false comunicazioni sociali, seguito dal fallimento della società, non costituisce un'ipotesi aggravata del reato societario, ma deve essere qualificato come bancarotta fraudolenta impropria, dotata di propria autonomia. Ne consegue che, poiché, nelle ipotesi di bancarotta, la dichiarazione di fallimento non rappresenta una condizione di punibilità, ma un elemento costitutivo del reato e si colloca, per tutti i casi riferibili a condotte realizzate prima dell'apertura della procedura concorsuale, come ultimo atto che perfeziona la fattispecie di bancarotta, la competenza per territorio a conoscere di essa si radica nel luogo in cui il reato è stato consumato, che corrisponde a quello in cui è stato dichiarato il fallimento.
Commentario • 1
- 1. La Cassazione sul caso Parmalat-Capitalia (e sul ruolo del fallimentoCarlo Bray · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 16/11/2000, n. 4356 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4356 |
| Data del deposito : | 16 novembre 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. EDOARDO FAZZIOLI Presidente del 16/11/2000
1. Dott. ANNA MABELLINI Consigliere SENTENZA
2. Dott. GIOVANNI SILVESTRI " N. 6561/2000
3. Dott. UMBERTO GIORDANO " REGISTRO GENERALE
4. Dott. ENRICO DELEHAYE " N. 022574/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul conflitto di competenza sollevato dal Tribunale di Roma nel procedimento:
1) NI BE N. il 12/03/1949
2) MA TI N. il 01/02/1955
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVESTRI GIOVANNI sentite le conclusioni del P.G. Dott. G. VIGLIETTA, che ha chiesto dichiararsi la competenza del Tribunale di Ravenna;
OSSERVA
Con sentenza del 16.1.1998 pronunciata all'esito dell'udienza preliminare, il GUP del Tribunale di Ravenna dichiarava la propria incompetenza per territorio e disponeva la trasmissione degli atti al Tribunale di Roma nel processo penale a carico di NI BE e di AR GL, imputati dei reati di cui all'art. 2621 c.c. e 223 del r.d. 267 del 1942 quali rispettivamente presidente del consiglio di amministrazione della S.r.l. Callegari Nautica e commercialista depositario delle scritture contabili, in quanto il reato di false comunicazioni sociali si era consumato a Roma, ove si era tenuta l'assemblea straordinaria del 3.8.1992, e il successivo fallimento della società, dichiarato dal Tribunale di Ravenna, non poteva giustificare l'attribuzione della competenza territoriale a quest'ultimo ufficio giudiziario.
Con ordinanza pronunciata all'udienza dibattimentale del 22.5.2000, il Tribunale di Roma rilevava conflitto di competenza e disponeva trasmettersi gli atti a questa Corte a norma dell'art. 30 c.p.p.. Il conflitto, ammissibile in rito, deve essere risolto affermando la competenza del Tribunale di Ravenna.
Premesso che nel caso di specie gli imputati sono chiamati a rispondere del delitto di cui all'art. 223, comma 2, n. 1 del r.d. n.267 del 1942, in relazione all'art. 2621 cod. civ., deve porsi in risalto che la recente giurisprudenza di questa Corte è uniformemente orientata nel senso che il delitto di falso in bilancio o di false comunicazioni sociali seguito dal fallimento della società, previsto dalle citate norme incriminatrici, non costituisce un'ipotesi aggravata del reato societario, ma deve essere qualificato come bancarotta fraudolenta impropria, dotata di propria autonomia (Cass., Sez. V^, 6 ottobre 1999, Tassan Din;
Cass., Sez. V^, 28 maggio 1996, Schillaci).
Alla luce di tale inquadramento giuridico, che deve essere qui ribadito, deve applicarsi il principio per cui, nelle ipotesi di bancarotta, la dichiarazione di fallimento non costituisce una condizione di punibilità, ma un elemento costitutivo del reato e si colloca, per tutti i casi riferibili a condotte realizzate prima dell'apertura della procedura concorsuale, quale ultimo atto che perfeziona la fattispecie di bancarotta e che, quindi, radica la competenza per territorio del giudice del luogo in cui il reato viene consumato, corrispondente al luogo in cui è stato dichiarato il fallimento (Cass., Sez. I^, 7 luglio 1992, Piceni).
Pertanto, poiché il fallimento della società è stato dichiarato dal Tribunale di Ravenna, a questo ufficio giudiziario appartiene, ratione loci, la cognizione del processo a carico dei due imputati.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Prima Sezione Penale, dichiara la competenza del Tribunale di Ravenna.
Così deciso in Roma, il 16 novembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 1 febbraio 2001