Cass. pen., sez. I, sentenza 16/11/2000, n. 4356
CASS
Sentenza 16 novembre 2000

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Massime1

Il delitto di falso in bilancio o di false comunicazioni sociali, seguito dal fallimento della società, non costituisce un'ipotesi aggravata del reato societario, ma deve essere qualificato come bancarotta fraudolenta impropria, dotata di propria autonomia. Ne consegue che, poiché, nelle ipotesi di bancarotta, la dichiarazione di fallimento non rappresenta una condizione di punibilità, ma un elemento costitutivo del reato e si colloca, per tutti i casi riferibili a condotte realizzate prima dell'apertura della procedura concorsuale, come ultimo atto che perfeziona la fattispecie di bancarotta, la competenza per territorio a conoscere di essa si radica nel luogo in cui il reato è stato consumato, che corrisponde a quello in cui è stato dichiarato il fallimento.

Commentario1

  • 1La Cassazione sul caso Parmalat-Capitalia (e sul ruolo del fallimento
    Carlo Bray · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 16/11/2000, n. 4356
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 4356
Data del deposito : 16 novembre 2000

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