Sentenza 7 novembre 2006
Massime • 1
Il giudice che riceve una dichiarazione di ricusazione fondata sugli stessi motivi di altre precedentemente rigettate non è tenuto, prima di pronunciare la sentenza, ad attendere la decisione sulla ricusazione (v. Corte costituzionale n. 10 del 1997).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 07/11/2006, n. 40997 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40997 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DI VIRGINIO Adolfo - Presidente - del 07/11/2006
Dott. MARTELLA Ilario - Consigliere - SENTENZA
Dott. OLIVA Bruno - Consigliere - N. 1870
Dott. COLLA Giorgio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CARCANO Domenico - Consigliere - N. 1307/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
STARA AT, n. a Sorgono il 14 maggio 1941;
nel procedimento nei confronti dello stesso, avverso l'ordinanza della Corte d'appello di Cagliari del 12 novembre 2003 dep. il 14 novembre 2003;
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Giorgio Colla;
letta la requisitoria scritta del Procuratore Generale, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con l'ordinanza in epigrafe, la Corte d'appello di Cagliari, quale Giudice dell'esecuzione penale, ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da AT AR avverso il provvedimento della Corte d'appello di Cagliari, Ufficio del Campione penale, recante la richiesta di pagamento della somma di Euro 516,00 per spese di giustizia e sanzione processuale in favore della cassa delle ammende, dovute a seguito di ricorso avverso sentenza della Corte di Cassazione del 13 febbraio 2002 (RG. 20798/2001) dello AR, dichiarato inammissibile con ordinanza della stessa Corte del 1 ottobre 2002 (RG 20875/2002). Il ricorrente si duole, con un primo motivo, "Ex art. 606 c.p.p., lettere b, c, e) per violazione e falsa applicazione dell'art. 6, comma 3, lettera c) CEDU e dell'art. 117 Cost., comma 1 in rapporto all'art. 666 c.p.p., comma 4 e dell'art. 24 Cost.. Carenza di pronuncia sulle difese del ricorrente e violazione dell'art. 546 c.p.p., lett. E, e art. 125 c.p.p.. Violazione dell'art. 101 Cost."
Censura il fatto che la Corte d'appello non lo abbia ammesso alla difesa personale, come richiesto, essendo avvocato e come ammesso dall'art. 6 CEDU. L'art. 96 c.p.p. contemplano la difesa tecnica ma non esclude la difesa personale. Inconferenti sarebbero i richiami giurisprudenziali operati dalla Corte di appello alle sentenze 2 maggio 2000 e 9 dicembre 1999 di questa Corte nonché l'ordinanza 421/1997 della Corte costituzionale. Con un secondo motivo si duole "Ex art. 606 c.p.p., lett. b-c-e, per violazione e falsa applicazione degli artt. 666 e segg. c.p.p., D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 211, 212 e segg., dell'art. 546 c.p.p., lett. E, e art. 125 c.p.p.. Non corrispondenza della pronuncia alla realtà oggettiva degli atti. Travisamento". Erroneamente la Corte d'appello avrebbe ritenuto l'atto non impugnabile ritenendolo semplicemente interlocutorio e non lesivo dei diritti dell'opponente. Al contrario, la mancata impugnazione di quell'atto avrebbe comportato il pregiudizio della iscrizione a ruolo, pur in assenza di un titolo reso noto all'opponente.
Preliminarmente a ogni altra questione va rilevato che il ricorrente ha depositato, per la terza volta, per la odierna udienza, istanza di ricusazione del relatore e dell'intero collegio giudicante. La prima istanza di ricusazione (ud. 20 maggio 2005 rinviata a nuovo ruolo per la ricusazione;
Collegio della 6^ sezione composta dai Dott. P. Trojano Pres., A.S. Agrò, N. Milo, G. Colla rel., A. Rossi) è stata decisa con ordinanza della seconda sezione 6 luglio 2005 depositata il 25 luglio 2005 n. 27566/05.
La seconda sezione ha dichiarato inammissibile l'istanza rilevando la manifesta infondatezza della stessa, essendo palese che lo AR si doleva degli atti compiuti dai magistrati ricusati nell'esercizio delle loro funzioni giurisdizionali (in procedimenti pregressi) per la interpretazione delle norme processuali che prevedano: 1) la legittimità della trattazione dei ricorsi in Camera di consiglio senza la partecipazione di difensori;
2) l'impossibilità di una difesa personale (salvo la sottoscrizione del ricorso e la presentazione di memorie) nel processo penale, nonostante la qualità di avvocato cassazionista, con la conseguente necessità della nomina di un difensore di ufficio;
3) la legittimità della condanna alla sanzione in favore della cassa delle ammende nella ipotesi di inammissibilità del ricorso. Nessuna inimicizia rilevante - secondo l'ordinanza della 2^ sezione - poteva ipotizzarsi da parte di magistrati ricusati, neppure nella circostanza della avvenuta presentazione di una denuncia da parte dello AR nei confronti dei componenti del Collegio della Corte, atteso che l'inimicizia grave, deve essere, per essere pregiudizievole, espressione di un sentimento reciproco che tragga origine da rapporti di carattere privato, non potendosi desumere semplicemente dal trattamento processuale riservato all'imputato, anche se da quest'ultimo ritenuto frutto di mancanza di serenità.
La seconda istanza di ricusazione (ud. 26 ottobre 2005 rinviata a nuovo ruolo per la ricusazione;
Collegio della 6^ sezione composta dai Dott. G. Ambrosini Pres., G. De Roberto, A.S. Agrò, N. Milo, G. Colla rel.), è stata decisa con ordinanza della seconda sezione del 23 novembre 2005 depositata il 5 dicembre 2005 n. 44361/05. Ancora una volta la seconda sezione dichiarava l'inammissibilità della istanza, ribadendo, che i motivi di ricusazione (in particolare riferiti alla negazione del diritto di difesa personale nel processo penale, alla fissazione di udienza camerale non partecipata nonché alla nomina di un difensore di ufficio, e riconducibili - secondo l'istante - alla inimicizia grave), non potevano riguardare l'asserita violazione delle regole del procedimento e che i motivi non facevano riferimento a rapporti estranei al processo tra ricusante e ricusati, unici capaci di dar concretezza e fondamento al motivo di ricusazione.
La successiva udienza veniva fissata da questa sezione per la data del 21 giugno 2006, ma rinviata a nuovo ruolo per irregolarità nelle notificazioni degli avvisi.
Come accennato, lo AR ha di nuovo ricusato il Collegio come sopra composto per gli stessi motivi. Conclude affermando che ove il Collegio non rinvii la decisione o non si astenga dal pronunciarsi, ove operi la ricusazione, propone esposto, a carico dei singoli componenti, alla competente Procura della Repubblica ai sensi dell'art. 333 c.p.p.. Premesso che le decisioni della 2^ sezione della Cassazione sulle istanze di ricusazione sono definitive e non impugnabili - nonostante il contrario avviso del ricorrente che sostiene di non aver ricevuto i relativi avvisi e si riserva di impugnarle una volta ricevuti - e che pertanto non è accoglibile, in ragione di tale argomentazione, l'istanza di rinvio a nuovo ruolo contenuta nella nuova richiesta di ricusazione, e premesso altresì che questa Collegio ha inviato la nuova istanza di ricusazione alla seconda sezione, per competenza interna, essendo detta sezione designata per la decisione sulle istanze di ricusazione di magistrati della 6^ sezione, osserva la Corte che l'originario ricorso di AT AR può essere deciso nonostante la proposizione della nuova istanza di ricusazione, in considerazione delle reiterate istanze di ricusazione dei magistrati componenti il Collegio e di tutti gli altri magistrati della 6^ sezione cui sono assegnati i ricorsi dello AR.
L'istanza di ricusazione ricalca gli stessi motivi già proposti con le due precedenti, dichiarate inammissibili dalla seconda sezione e sopra richiamate.
La Corte costituzionale, con sentenza n. 10/1997, ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 37 c.p.p., comma 2, nella parte in cui, qualora sia riproposta la dichiarazione di ricusazione fondata sui medesimi motivi, fa divieto al giudice di pronunciare o concorrere a pronunciare la sentenza fino a che non sia intervenuta l'ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta la ricusazione. Ha rilevato la Consulta che l'abuso dell'istituto della ricusazione, come già precedentemente ritenuto per l'istituto della rimessione con sentenza n. 353/1996, "è idoneo a determinare la paralisi della funzione processuale, con la conseguente compromissione del bene costituzionale dell'efficienza del processo, bene che è aspetto del principio di indefettibilità della giurisdizione, ricollegabile a vari profili costituzionali, fra i quali l'art. 101 Cost. ...". Sono quindi da censurare - prosegue la sentenza - con riferimento "pure al principio della razionalità normativa, istituti o regole quando si prestino a un uso distorto, recando così lesione dell'efficiente svolgimento della funzione giurisdizionale".
Appare pertanto evidente che lo AR - che sistematicamente ricusa tutti i collegi di questa VI sezione - utilizza l'istituto della ricusazione per indirizzarlo verso scopi che non gli sono propri. Scendendo all'esame del ricorso proposto dallo AR, ritiene il Collegio che preliminarmente a ogni altra questione debba verificarsi se nella specie il giudice penale della esecuzione abbia giurisdizione sulla domanda proposta dal ricorrente, volta a contestare un atto della procedura esecutiva posto in essere in esecuzione della riscossione di spese processuali e di una sanzione processuale (ex art. 616 c.p.p.) inflitta allo AR con una ordinanza della Corte di Cassazione in sede penale, che aveva giudicato inammissibile un ricorso proposto dal medesimo. Come è noto, tutta la materia della riscossione delle spese di giustizia è stata rivisitata dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, recante appunto il "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115". Il titolo 2^ del testo unico concerne le "Disposizioni
generali per spese processuali, spese di mantenimento, pene pecuniarie e sanzioni pecuniarie processuali" e prevede che tutte tali spese siano riscosse con la procedura di esecuzione esattoriale, mediante iscrizione a ruolo dei singoli importi. Preliminarmente l'ufficio deve far pervenire al debitore (D.P.R. 30 maggio 2002, n.115, ex art. 212) l'invito al pagamento dell'importo dovuto, invito che costituisce un atto della procedura finalizzato all'adempimento spontaneo e a inibire l'iscrizione a ruolo in caso di adempimento. Il ricorrente non ha svolto una contestazione sulla validità del titolo esecutivo penale, ma si è doluto della mancata allegazione del titolo esecutivo (ordinanza della Corte di Cassazione) all'avviso di pagamento, in tal modo proponendo un atto di opposizione alla esecuzione che la Corte d'appello di Cagliari non poteva decidere quale giudice della esecuzione penale, in quanto gli atti che si riferiscono alla esecuzione esattoriale sono soggetti, per giurisprudenza costante delle sezioni civili e penali di questa Corte, alle opposizioni alla esecuzione di cui all'art. 615 ss. c.p.c..
Va, infatti, ricordato che tale conclusione è stata ribadita, pur se in materia riguardante l'esecuzione relativa alle sole spese processuali penali (la cui ratio decidendi è certamente estensibile alla riscossione delle sanzioni processuali), dalla 1^ sezione penale di questa Corte, che, confermando giudicati pronunciati prima della entrata in vigore del T.U..
anzidetto, ha chiarito che la soluzione deve essere ribadita a maggior ragione dopo la sua entrata in vigore (Sez. 1^, sent. 19547 del 27 aprile 2004 (c.c. 2 aprile 2004), rv 227983 Pres. Gemelli est. Cancheri). L'art. 695 c.p.p. riguarda (o meglio riguardava, in considerazione della sua intervenuta abrogazione) le sole contestazioni che si riferiscono alla sussistenza, validità, operatività e attualità del titolo esecutivo, mentre la contestazione concernente singole causali di spesa e il relativo ammontare, vale a dire le articolazioni della parcella compilata dal cancelliere e posta a base del precetto, va risolta nelle forme del procedimento di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., con conseguente osservanza, quanto alla relativa attivazione, delle norme fissate dal rito civile applicabili in tema di riscossione delle somme iscritte nei ruoli esattoriali e dei relativi atti preparatori, (v. Cass. Pen., Sez. 4A, sent. n. 121 del 31.1.1994, Carrisi, RV 197952; Cass. pen. Sez. 1^ sent. n. 1108 del 5.3.1991, Manti, RV 186931; Cass. pen. Sez. 6A, sent. n. 3827 del 7.10.1997, Pagliara, RV 209484; ed ancora Cass. Civ., Sez. 3^, sent. n. 8471 del 6.8.1999, Faggin C/ Canc. Pret. Padova, RV 529203).
Conseguentemente l'ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio e deve essere dichiarata la giurisdizione del Tribunale di Cagliari in funzione di giudice dell'esecuzione, con assorbimento dei motivi di ricorso.
L'istanza di ricusazione va trasmessa in copia alla Procura della Repubblica di Roma potendo ravvisarsi in essa gli estremi del reato di cui all'art. 338 c.p..
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dichiara la giurisdizione del Tribunale civile di Cagliari in funzione di giudice dell'esecuzione. Dispone la trasmissione di copia della dichiarazione di ricusazione al Procuratore della Repubblica di Roma per quanto di competenza in ordina al reato di cui all'art. 388 c.p.. Così deciso in Roma, il 7 novembre 2006.
Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2006