Versione
1 luglio 1931
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27 settembre 2001
27 settembre 2001
Art. 460.
(Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo)
Chiunque contraffa' la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o dei valori di bollo, ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta, e' punito, se il fatto non costituisce un piu' grave reato, con la reclusione da due a sei anni e con la multa da lire tremila a diecimila.
((181)) ------------- AGGIORNAMENTO (181)
Il D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213 , come modificato dal D.L. 25 settembre 2001, n. 350 , convertito, con modificazioni, dalla L. 23 novembre 2001, n. 409 , ha disposto (con l'art. 52-quater, comma 3) che per il delitto previsto dal presente articolo, se commesso entro il 1 gennaio 2002, la pena stabilita e' diminuita di un terzo, salvo che, nei casi di falsificazione, il colpevole abbia posto in circolazione le monete o i valori di bollo successivamente a tale data.
(Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo)
Chiunque contraffa' la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o dei valori di bollo, ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta, e' punito, se il fatto non costituisce un piu' grave reato, con la reclusione da due a sei anni e con la multa da lire tremila a diecimila.
((181)) ------------- AGGIORNAMENTO (181)
Il D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213 , come modificato dal D.L. 25 settembre 2001, n. 350 , convertito, con modificazioni, dalla L. 23 novembre 2001, n. 409 , ha disposto (con l'art. 52-quater, comma 3) che per il delitto previsto dal presente articolo, se commesso entro il 1 gennaio 2002, la pena stabilita e' diminuita di un terzo, salvo che, nei casi di falsificazione, il colpevole abbia posto in circolazione le monete o i valori di bollo successivamente a tale data.
Commentari • 12
- 1. Art. 25-bis - Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento [17] [12] [13]https://www.filodiritto.com/ · 26.917936
[…] introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati) Art. 460 CP (Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo) Art. 461 CP (Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata) Art. 473 CP (Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali) Art. 474 CP (Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi) Rassegna di giurisprudenza Falso nummario Il reato di detenzione o spendita, previo concerto, […]
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Giurisprudenza • 57
- 1. Cass. pen., sez. I, sentenza 14/05/2025, n. 18155Provvedimento: […] comma 5, cod. proc. pen., concernerebbe la sola reiterazione contravvenzionale e che il delitto commesso nel termine (di due anni nel caso di decreti penali di condanna per contravvenzioni) previsto dall'art. 460 cod. pen. sarebbe sempre ostativo all'estinzione del reato per cui il decreto penale risulta emesso. […] L'ordinanza impugnata, con un percorso motivazionale logico e coerente oltre che giuridicamente corretto, muove proprio dal testo dell'art. 460 cod. proc. pen. antecedente alle modifiche introdotte dall'art. 28 d. 1gs. 10 ottobre 2022, n. 150, che prevede che il reato di cui al decreto penale esecutivo è estinto se il condannato nel termine di cinque anni, […]Leggi di più...
- inammissibilità del ricorso·
- art. 460 cod. proc. pen.·
- violazione di legge·
- delitto ostativo all'estinzione·
- art. 186 Codice della strada·
- reiterazione contravvenzionale·
- vizio di motivazione·
- art. 628 cod. pen.·
- estinzione del reato·
- decreto penale di condanna