Sentenza 2 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 02/03/2026, n. 8183 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8183 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2026 |
Testo completo
Composta da
IN IA
FF MA
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
NG IO NN AN AP AN AL ha pronunciato la seguente
PRIMA SEZIONE PENALE
- Presidente-
-Relatore -
SENTENZA
Sui ricorsi proposti da:
OR LU nato a [...] il [...]
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 8183/2026 Roma, li, 02/03/2026
Sent. n. sez. 764/2025 UP 10/12/2025
R.G.N. 25695/2025
OR LA nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 27/02/2025 della Corte d'Assise d'Appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Raffaello Magi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sost. Procuratore Generale Marco Dall'Olio, che ha chiesto il rigetto dei ricorsi come da requisitoria già depositata;
udito per i ricorrenti l'avvocato Fabio Segreti che conclude chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza emessa - in rito abbreviato- in data 8 marzo 2024 il GUP del Tribunale di Napoli ha affermato la penale responsabilità di OR LU e OR LA in relazione al delitto di omicidio volontario pluriaggravato commesso in danno di CO IC in data 9 luglio 2006. Esclusa la sola circostanza aggravante della premeditazione (e dunque riconosciute quelle dei motivi abietti e delle modalità esecutive di tipo mafioso), il GUP ha quantificato la pena in quella di anni trenta di reclusione. La Corte di Assise di Appello di Napoli con sentenza emessa in data 27 febbraio 2025 ha confermato la prima decisione, appellata da entrambi gli imputati. Quanto alla ricostruzione del fatto, le decisioni di merito si sono basate - nei modi che si diranno - su apporti dichiarativi (tra cui quello confessorio di OR LA, li dove OR LU si è dichiarato estraneo ai fatti).
2. Il fatto di sangue oggetto del giudizio è avvenuto in Chiaiano (località alle porte di Napoli) durante i festeggiamenti per la avvenuta vittoria della nazionale italiana ai campionati mondiali di calcio dell'anno 2006. Quanto alla prova generica va evidenziato che il fatto è avvenuto nei pressi del Bar Centrale intorno alle ore 23.00. La vittima, persona ritenuta estranea a contesti criminali, è stata raggiunta da più colpi di arma da fuoco (in numero di sette) in varie parti del corpo. In sede di sopralluogo venivano repertati sei frammenti di proiettile nonché delle tracce ematiche sul marciapiede e sul muro esterno del bar.
Firmato Da: IN IA Emesso Da: TP QUALIFIED CA 1 Serial: 5a73a37feeb46191 - Firmato Da: MARINA CALCAGNI Emesso Da: TP QUALIFIED CA 1 Seriale: 69cc52c51a475951 Firmato Da: FF MA Emesso Da: TP QUALIFIED CA 1 Serial: 62e1ca0526765bd4
Circa due anni prima il fratello di CO IC, a nome LB, era stato vittima di un agguato da parte di esponenti del clan dei Lo SS, nell'ambito della contrapposizione tra il gruppo Lo SS e il clan BI (cui era ritenuto appartenere il CO LB). In epoca recente il capo clan AL Lo SS ha assunto la veste di collaboratore di giustizia. Ciò ha consentito di inquadrare il fatto in un più ampio contesto di contrapposizione (all'epoca) tra il clan Lo SS e il clan BI.
2.1 Nel corso del tempo hanno reso dichiarazioni sul fatto di sangue più soggetti. Di particolare rilievo sono state ritenute in sede di merito le dichiarazioni rese da CI AN, PO GE, Lo SS AL, OR AL, TA IC, AR AN e AR IR. Tra costoro, va evidenziato che alcuni hanno riferito circostanze rilevanti cadute - in tesi - sotto la loro diretta percezione (si tratta di CI AN, PO GE e almeno in parte TA IC). In particolare, figura centrale risulta essere quella di CI AN (ultimo a collaborare, nel corso del 2021). Costui, in estrema sintesi, ha riferito di essere stato affiliato al clan BI e di essere stato presente al fatto, dalla parte della vittima. Si trovava - infatti - in compagnia del CO quando costui ebbe un alterco - per futili motivi - con OR RT (fratello minore dei due imputati). Conoscendo il livello criminale dei OR, CI avrebbe consigliato al CO di rientrare a casa, ma il CO non lo ascoltò. Dopo poco arrivarono sul posto tre motorini e da uno di questi mezzi scese OR LU che sparò (su indicazione del fratello RT) verso il CO. La persona che guidava questo motorino non la riconobbe al momento ma poi venne a sapere che si trattava di OR LA. Le dichiarazioni rese da OR AL (padre degli attuali imputati, all'epoca dei fatti detenuto, collaboratore dal 2008) sono ovviamente de relato. Costui ha riferito che nel corso di un colloquio avuto con la UO (moglie del figlio LA), costei le disse che l'omicidio in questione era una 'cosa nostra, fatta da LA'. OR LA, con dichiarazioni rese in sede di celebrazione del rito abbreviato ha affermato di aver eseguito - da solo - l'omicidio di CO IC. Il fatto sarebbe avvenuto in ragione di una lite insorta tra lui stesso ed il CO. Negava la presenza dei fratelli RT e LU. Lo SS AL, all'epoca dei fatti libero, ha riferito di aver preso notizie' su quanto accaduto nel territorio di sua competenza mafiosa. Gli venne riferito che l'omicidio era stato commesso da OR LU a causa di un banale litigio da lui avuto con il CO.
notizie,
AR AN era detenuto al momento del fatto. Riferisce di aver avuto una volta libero, da altra persona presente sul posto (che venne anche ferita); costui disse che l'omicidio era stato commesso dai fratelli OR LU e LA. A sparare sarebbe stato LA. AR IR ha riferito di aver avuto sollecitazioni da Lo SS per conoscere la dinamica dei fatti. Sarebbe stato, tra gli altri, il CI a raccontare al AR la ragione del delitto (il litigio tra OR RT e il CO) e il successivo sviluppo (con presenza sia di OR LU che OR LA ed esplosione dei colpi da parte di OR RT). Altro soggetto dichiarante è TA IC. Costui ha affermato di aver avuto una conoscenza almeno in parte diretta dei fatti, perché si trovava in compagnia di OR LU. Riferisce che OR LU sarebbe stato prelevato dal fratello LA e dal RA ES poco prima del fatto. Successivamente sarebbero rientrati i tre nel luogo di abituale ritrovo e TA si sarebbe occupato di occultare l'arma. Avrebbe compreso che l'omicidio era stato commesso da OR LA mentre LU si sarebbe allontanato
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Firmato Da: IN IA Emesso Da: TP QUALIFIED CA 1 Serial: 5a73a37feeb46191 - Firmato Da: MARINA CALCAGNI Emesso Da: TP QUALIFIED CA 1 Seriale: 69cc52c51a475951 Firmato Da: FF MA Emesso Da: TP QUALIFIED CA 1 Serial: 62e1ca0526765bd4
spaventato.
Infine altro teste - secondo il suo dire - diretto è PO GE. Costui ha riferito che mentre si trovava a bordo del suo camion percepi la scena del crimine (con presenza sia di OR LU che di OR LA) e notò che OR LU fece fuoco verso il bar Centrale.
2.2 Nel valutare i contributi dichiarativi, il GUP ritiene che tutti i dichiaranti abbiano superato il preliminare vaglio di attendibilità intrinseca. Si ritiene dimostrata - per la piena convergenza dei contributi sia la causale (il banale litigio tra CO IC e OR RT) che il concorso criminoso tra OR LA e OR LU. Sulla attribuzione di ruoli il GUP ritiene non decisiva l'attribuzione all'uno o all'altro della condotta materiale di esplosione dei colpi, posto che risulta certa la compresenza e il comune finalismo. Si esaminano i pretesi punti di contrasto o di scarsa attendibilità evidenziati dalla difesa ma si ritiene superabile ogni questione posta. La confessione di OR LA viene ritenuta strumentale e diretta alla esclusione della responsabilità del fratello LU, con negazione delle circostanze attenuanti generiche.
3. La Corte di secondo grado si intrattiene sui seguenti punti: a) utilizzabilità del verbale contenente le dichiarazioni rese da CI AN il 21 ottobre 2021; b) convergenza delle diverse narrazioni in riferimento alla posizione e al ruolo di OR LU;
c) ricorrenza delle circostanze aggravanti e determinazione del trattamento sanzionatorio. Va dunque ricordato, brevemente, il contenuto della motivazione espressa dal giudice di secondo grado. Quanto al verbale contenente le dichiarazioni più dettagliate del CI si afferma che il Pubblico Ministero ha ritenuto di «valutare il tenore delle dichiarazioni del CI e la sua attendibilità intrinseca al fine di giustificare al meglio la richiesta di riapertura»; da ciò non può derivare alcun vizio, anche in ragione del fatto che il procedimento si è definito con il rito abbreviato. Quanto al merito, la Corte di secondo grado afferma che il contributo del CI si salda in modo del tutto rassicurante con quello del PO, entrambi testi diretti - ed autonomi - sulla parte decisiva del fatto. Si ritiene dunque dimostrato il ruolo di entrambi per come descritto nella imputazione. Viene marginalizzato il contributo dichiarativo del TA, che al segmento centrale del fatto non ha assistito e che pertanto non può dirsi fonte realmente 'antagonista' rispetto alla versione resa dai testi diretti. Vengono ritenute irrilevanti le discrasie indicate dalla difesa di OR LU nei motivi di appello. Quanto alla sussistenza delle circostanze aggravanti (motivi abietti e metodo mafioso) ne viene ribadita la compresenza. I motivi abietti sono in tale ottica - integrati dalla particolare riprovevolezza del gesto, derivante da una lite assolutamente banale, li dove la sicurezza mostrata nella esecuzione del gesto si fonda sul pregresso potere di intimidazione derivante dalla esistenza del clan cui i OR erano affiliati. Si conferma, inoltre, il diniego delle circostanze attenuanti generiche per OR LA sulla base delle medesime considerazioni espresse in primo grado.
4. Avverso detta sentenza sono stati proposti i seguenti ricorsi.
4.1 OR LU ricorre con unico atto di ricorso, articolato in sei motivi.
4.1.1 Al primo motivo si deduce vizio del procedimento probatorio, con particolare riferimento alla non esclusione dal quadro degli elementi di prova del verbale di dichiarazioni rese da CI AN in data 7 ottobre 2021. La difesa ripropone la questione già introdotta con i motivi di appello. Si sostiene in particolare che l'atto di indagine sarebbe affetto da inutilizzabilità patologica (intervenuto prima della riapertura ed oltre il termine di chiusura delle indagini preliminari) non 'sanabile'
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Firmato Da: IN IA Emesso
Da: TP QUALIFIED CA 1 Serial: 5a73a37feeb46191 - Firmato Da: MARINA CALCAGNI Emesso Da: TP QUALIFIED CA 1 Seriale: 69cc52c51a475951 Firmato Da: FF MA Emesso Da: TP QUALIFIED CA 1 Serial: 62e1ca0526765bd4
con la richiesta di rito abbreviato.
Secondo la difesa il verbale è viziato proprio perché rappresenta la prosecuzione di una fase investigativa ormai perenta perché definita con archiviazione. Già in data 11 giugno 2021 il dichiarante si era detto in possesso di notizie utili a far luce sull'omicidio CO e pertanto la audizione operata nel successivo mese di ottobre è 'specifica' e doveva essere preceduta (e non seguita) dalla formale riapertura delle indagini preliminari. Si illustra, inoltre, la particolare incidenza delle dichiarazioni rese dal CI sull'esito del giudizio.
4.1.2 Al secondo motivo si deduce vizio di motivazione in riferimento al metodo di valutazione dei contenuti dichiarativi provenienti dai collaboratori di giustizia. Vengono riproposte le pretese incongruenze tra le varie dimensioni narrative e si evidenzia il mutamento di prospettiva tra GUP e Corte di secondo grado quanto alla rilevata inattendibilità del dichiarante TA. Secondo la difesa la Corte di secondo grado tende a realizzare una valorizzazione eccessiva del contributo dichiarativo del CI senza approfondirne le fragilità interne e pone a riscontro - essenzialmente il narrato del PO superando in modo illogico i dubbi sulla attendibilità di quest'ultimo (anch'essi riproposti nel dettaglio). Vi sarebbe, dunque, una risposta apparente ai motivi di appello, così come si omette totalmente - da parte del giudice di secondo grado - la valutazione del provvedimento di archiviazione emesso dalla competente autorità nei confronti di OR RT.
4.1.3 Al terzo motivo si deduce intervenuta violazione dei contenuti degli articoli 521 e 522 del codice di rito. Secondo la difesa il giudice di primo grado aveva sostanzialmente modificato il fatto ascritto all'imputato senza che fosse avvenuta la modifica della contestazione, ritenendo irrilevante la specificazione del ruolo concretamente svolto. Posta di fronte a tale doglianza, la Corte di Appello avrebbe eluso il tema processuale, con attribuzione al OR LU del ruolo di esecutore materiale.
4.1.4 Quarto, quinto e sesto motivo vertono sul trattamento sanzionatorio. Si censura per violazione di legge e vizio di motivazione tanto la ritenuta sussistenza delle circostanze aggravanti che il diniego delle circostanze attenuanti generiche. Quanto ai motivi abietti la difesa evidenzia che la genesi del fatto è rimasta incerta e che - in ogni caso - pur dando credito al CI, la condotta del CO era stata caratterizzata da violenza. Quanto all'impiego del metodo mafioso se ne contesta la ricorrenza in rapporto alla stessa dinamica del fatto, che ha visto lo stesso CO restare in piazza senza percepire - dopo il primo conflitto alcuna carica intimidatoria. Quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche si contesta il mancato apprezzamento delle ragioni prospettate dalla difesa.
4.2 Il ricorso introdotto da OR LA articola quattro motivi, tutti in tema di circostanze.
4.2.1 Al primo motivo si deduce erronea applicazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante dei motivi abietti. Si afferma che la motivazione espressa sarebbe apparente. In particolare si sarebbe realizzata una sovrapposizione impropria tra motivi personali e motivi di 'prestigio criminale', senza una concreta individuazione della base fattuale dei motivi abietti. Non si è tenuto conto della dichiarazione resa dal OR LA secondo cui l'omicidio fu determinato anche dal timore che il CO volesse vendicare l'omicidio del fratello.
4.2.2 Al secondo motivo si deduce erronea applicazione di legge e vizio di motivazione
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5a73a37feeb46191-Firmato Da: MARINA CALCAGNI Emesso Da: TP QUALIFIED CA 1 Seriale: 69cc52c51a475951
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in riferimento al mancato assorbimento della aggravante dei motivi abietti in quella dell'essersi avvalsi delle condizioni di assoggettamento ed omertà ricollegabili al sodalizio mafioso di appartenenza. Al più poteva essere riconosciuta la sola aggravante del cd. metodo mafioso, secondo la prospettazione difensiva. In presenza di una prova incerta sulla causale si sostiene che la sola evidenza tangibile poteva essere quella diretta a consolidare il potere mafioso della famiglia.
4.2.3 Al terzo motivo si deduce erronea applicazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante del cd. metodo mafioso. In ogni caso nemmeno la ricorrenza detta aggravante è esente da critiche difensive. In particolare si insiste sul fatto che nella esecuzione del delitto non è stato impiegato alcun particolare metodo intimidatorio.
4.2.4 Al quarto motivo si deduce erronea applicazione di legge e vizio di motivazione in riferimento al diniego delle circostanze attenuanti generiche. Si ritiene non adeguatamente apprezzato il contributo offerto alla ricostruzione del fatto mediante la confessione, ingiustamente ritenuta strumentale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi sono infondati, per le ragioni che seguono.
2. Alcuni motivi riguardano esclusivamente la posizione di OR LU.
2.1 Tra questi, al primo motivo, la questione della utilizzabilità del verbale di dichiarazioni rese da CI AN in data 7 ottobre 2021, pacificamente antecedente alla riapertura delle indagini preliminari (avvenuta con provvedimento del 23 ottobre 2021). La questione è infondata, pur dovendosi rettificare sul tema processuale - il contenuto della decisione di secondo grado, nei sensi che seguono. Ad indagini chiuse non possono essere svolte attività di ricerca della prova che rappresentino-in quanto tali - la 'prosecuzione' del procedimento archiviato (v. in tal senso quanto affermato, tra le molte, da Sez. V n. 11942 del 22.11.2017, dep.2018, Rv 272709, secondo cui sono inutilizzabili, anche nel giudizio abbreviato, le prove assunte successivamente al decreto di archiviazione in assenza dell'autorizzazione alla riapertura delle indagini, in quanto affette da un vizio patologico). Tuttavia è altrettanto vero che la domanda di riapertura delle indagini - prevista dall'art. 414 cod.proc.pen. - pure deve basarsi su spunti conoscitivi di una certa consistenza, che consentano di superare l'ostacolo rappresentato dal pur fragile- schermo del provvedimento di archiviazione. Da ciò deriva la possibilità che la domanda di riapertura sia supportata da elementi di prova acquisiti in un procedimento "diverso»: l'inutilizzabilità degli elementi di prova è limitata a quegli atti di indagine compiuti dal pubblico ministero in ordine alla medesima notitia criminis per la quale è stata in precedenza disposta l'archiviazione, ove siano effettuati senza che sia stato adottato un formale provvedimento di riapertura delle indagini;
l'inutilizzabilità riguarda, dunque, unicamente gli atti d'indagine geneticamente compiuti in riferimento ai fatti per i quali vi è stata archiviazione, ma non anche quelli acquisiti e formati in un autonomo procedimento probatorio riferito a fatti diversi e per i quali si pone unicamente una quaestio facti relativa alla valutazione dei contenuti della fonte probatoria riguardante gli episodi oggetto della nuova contestazione (v. Sez. VI n. 7958 del 12.12.2033, dep. 2004, Rv 228876). Ora, nel caso in esame, entrambe le audizioni del CI - come risulta dagli atti 5
Firmato Da: IN IA Emesso Da: TP QUALIFIED CA 1 Serial: 5a73a37feeb46191 - Firmato Da: MARINA CALCAGNI Emesso Da: TP QUALIFIED CA 1 Seriale: 69cc52c51a475951 Firmato Da: FF MA Emesso Da: TP QUALIFIED CA 1 Serial: 62e1ca0526765bd4
allegati dalla stessa difesa ai motivi di appello - sono avvenute in sede di redazione del verbale illustrativo della collaborazione di costui e recano un numero di RG diverso (305030 del 2021) rispetto a quello del fascicolo archiviato (34068 del 2014). Da ciò si desume agevolmente che l'acquisizione di informazioni - per forza di cose anche sull'omicidio del CO - è avvenuta in un diverso procedimento, sorto in ragione della necessità di acquisire i principali contenuti della collaborazione prestata dal CI. Nessun vizio può dirsi pertanto - sussistente li dove il verbale illustrativo della collaborazione abbia connotati di maggiore specificità, come nel caso in esame, e sia posto a fondamento della domanda di riapertura delle indagini. Si tratta, infatti, di una attività conoscitiva imposta dalla legge n.45 del 2001 in tema di collaboratori di giustizia, pacificamente utilizzabile li dove si proceda - come nel caso in esame - alla definizione del giudizio con il rito abbreviato, dovendo il verbale in questione essere acquisito agli atti del procedimento cui si riferiscono le dichiarazioni rese dal nuovo collaboratore. Il fatto che non vi sia stata una «ulteriore» escussione della fonte dichiarativa (una volta riaperte le indagini) è conseguenza della opzione sul rito e non può in alcun modo rendere inutilizzabile un atto formato secundum legem.
Il motivo va pertanto respinto.
2.2 Proseguendo nella disamina dei motivi introdotti nell'interesse di OR LU, va dichiarata la infondatezza del secondo motivo di ricorso in tema di modalità ricostruttive del fatto. Le critiche tendono a riproporre temi su cui si è soffermato in maniera coerente e logica tanto il giudice di primo grado che quello di appello. In particolare, nessun vizio può essere rilevato in questa sede in riferimento alla avvenuta applicazione dei "protocolli valutativi» più volte enunciati da questa Corte in tema di valutazione della chiamata in correità o in reità, che è bene rievocare. Va pertanto precisato, quanto al profilo della ritenuta convergenza tra le principali fonti dimostrative (nel caso in esame rappresentate dal CI e dal PO, oltre agli ulteriori riferimenti indiretti) che la copiosa elaborazione della regola normativa di cui all'art. 192 comma 3 cod.proc.pen., in tema di valore probatorio della chiamata in correità, consente ormai di superare lo scetticismo iniziale espresso da autorevole dottrina nei confronti del dato normativo in questione (definito come formula malriuscita, trattandosi di argomento non codificabile, in quanto involge questioni da clinica giurisprudenziale). Il dato di partenza come è noto è rappresentato dalla non autosufficienza dimostrativa' delle dichiarazioni del soggetto 'coinvolto nell'accadimento posto al centro dell'accertamento (perchè si tratta del coimputato, in medesimo o separato procedimento, o dell'imputato di reato connesso o collegato) ai fini di sorreggere una affermazione di penale responsabilità (connotata ai sensi dell'art. 533 cod.proc.pen.) del soggetto 'chiamato' in reità o in correità. La ragione di tale 'cautela valutativa', di particolare incidenza, va cercata, come è noto, nel riconoscimento a monte della esistenza di un interesse (già Sez. 1, n. 2667 del 30.1.'97, ric. Barcella), di cui il soggetto narrante (proprio in quanto coinvolto, sia pure in diversa misura, negli stessi fatti narrati) è in tutta evidenza portatore (interesse astrattamente identificabile in più possibili matrici, che vanno dalla eventuale scelta di accrescere le responsabilità altrui tendendo a ridimensionare le proprie, alla eventualità di utilizzo della sede processuale come strumento di 'regolamento di conflitti maturati altrove, sino allanecessità di maturare l'accesso a benefici di carattere processuale e sostanziale) e che, pertanto, si pone come elemento tale da determinare un deficit parziale di attendibilità,
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Firmato Da: IN IA Emesso Da: TP QUALIFIED CA 1 Seriale: 5a73a37feeb46191-Firmato Da: MARINA CALCAGNI Emesso Da: TP QUALIFIED CA 1 Seriale: 69cc52c51a475951 Firmato Da: FF MA Emesso Da: TP QUALIFIED CA 1 Serial: 62e1ca0526765bd4
colmabile solo mediante il rinvenimento di elementi autonomi, capaci di asseverare la veridicità del contenuto rappresentativo. Da qui l'esistenza di una necessaria valutazione congiunta con dati di conferma esterni alla dichiarazione (li dove si sia affermata la responsabilità del chiamato) o la 'presa d'atto dell'assenza di ulteriori elementi capaci di accrescere la qualità dimostrativa delle dichiarazioni e la loro portata cognitiva (con affermazione della mancata prova della responsabilità del chiamato). Nell'interpretare la locuzione altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità - contenuta nell'art. 192 comma 3 cod.proc.pen. - va peraltro ricordato che la conferma imposta dalla normanon è direzionata alla persona del dichiarante (soggetto la cui attendibilità è da valutarsi previamente, in rapporto alla esistenza di indicatori logici e storici tali da asseverare la sua partecipazione al fatto narrato o comunque da rappresentare in modo chiaro le modalità della sua conoscenza) ma alle specifiche dichiarazioni (come già ritenuto, tra le altre, da Sez. VI già nella decisione del 7.5.1999, ric. Emmanuello, ove si è affermato con chiarezza che una lettura del genere sarebbe contraria non solo alla ratio legis, ma anche alla lingua italiana, perché la particella.. ne... nell'espressione ' ne confermano l'attendibilità' va riferita al soggetto della frase, che è il sostantivo 'le dichiarazioni', le quali, appunto, devono essere confortate da altri elementi che ne confermino l'attendibilità). Tale deve essere la 'direzione' degli elementi di riscontro. Con ciò, peraltro, non si intende certo negare che il primo momento di 'apprezzamento" di un contributo narrativo resta quello della verifica soggettiva di attendibilità del dichiarante, commisurata essenzialmente alla costanza e complessiva coerenza logica della narrazione in sè considerata (con eventuale giustificazione di accrescimenti narrativi solo se ed in quanto dipendenti dalle prove 'di resistenza' cui la fonte è sottoposta attraverso il contraddittorio dibattimentale, ove realizzato). Ma è pur vero che nel particolare ambito relazionale dei contesti criminali, gli indicatori di attendibilità 'tradizionali' - storicamente elaborati sul modello del 'teste indifferente' appaiono ribaltati, posto che il livello di attendibilità soggettiva è qui correlato alla avvenuta emersione di indicatori tesi a rappresentare l'effettiva 'inclusione' del dichiarante nel contesto umano che ha condotto alla realizzazione del crimine (l'esperienza umana deviante crea, dunque, le condizioni di 'inclusione' nel circuito ove, in ipotesi, si sono appresi i fatti;
v. per tutte Sez. VI n. 4108 del 17.2.'96, Cariboni, Rv 204436). Del resto, se così non fosse non vi sarebbe necessità dell'elemento convalidante 'autonomo' per orientare il giudizio verso la responsabilità dell'incolpato. E' pertanto con tale consapevolezza che in sede di merito va affrontato il tema della attendibilità intrinseca, orientato - al di là degli ovvi profili di coerenza logica della narrazione - alla constatazione di : a) esistenza, o meno,di dati storici rappresentativi della avvenuta inclusione del dichiarante nel particolare contesto relazionale in cui risulta maturato il fatto narrato;
b) esistenza, o meno, di elementi di chiara smentita su un segmento 'significativo' della specifica narrazione, tali da incidere complessivamente sul giudizio di attendibilità. In particolare, quanto al secondo aspetto, va anche precisato che è compito del giudice del merito, in presenza di elementi di fatto chiaramente antagonisti ai contenuti narrativi portati dal dichiarante, esporre in modo logico i criteri adoperati per realizzare un eventuale, possibile «frazionamento» della narrazione complessa. Ove tale esposizione non soddisfi i criteri della piena coerenza logica, il passaggio esplicativo si espone ad annullamento. Va dunque evidenziato restando sul tema che vi può essere 'irrilevanza' di un elemento di smentita li dove il suo oggetto possa ritenersi marginale nell'economia del
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Firmato Da: FF MA Emesso Da: TP QUALIFIED CA 1 Serial: 62e1ca0526765bd4
racconto (si veda, sul tema, Sez. I n. 34102 del 14.7.2015, Rv 264368), mentre si ricorre alla *frazionabilità» li dove la smentita è - su un fatto specifico - rilevante, ma la narrazione è stata positivamente vagliata in riferimento ad altri episodi storici. In particolare, il limite intrinseco della «frazionabilità è rappresentato dalla complessità e articolazione della dichiarazione che, per essere frazionabile, deve avere ad oggetto episodi storici autonomi e distinti, non intimamente correlati. La c.d. valutazione frazionata delle dichiarazioni accusatorie (per la quale l'attendibilità del dichiarante, anche se denegata per una parte del suo racconto, non viene necessariamente meno con riguardo alle altre parti, quando queste reggano alla verifica giudiziale del riscontro), in tanto è ammissibile in quanto non esista un'interferenza fattuale e logica fra la parte del narrato ritenuta falsa e le rimanenti parti che siano adeguatamente riscontrate. Detta interferenza, peraltro, si verifica solo quando fra la prima parte e le altre esista un rapporto di causalità necessaria ovvero quando l'una sia imprescindibile antecedente logico dell'altra (così Sez. I n. 468 del 18.12.2000, ric. Orofino, Rv 218720; Sez. VI n. 35327 del 22.8.2013, ric. Arena, Rv 256097; Sez. V n. 46471 del 19.10.2015, Rv 265874). Va anche sottolineato che nella scelta semantica operata dal legislatore quanto alla identità dell'elemento convalidante (altri elementi di prova) si è voluto evidenziare: -la natura ontologica degli elementi utilizzati come riscontro, nel senso che gli stessi non possono consistere in meri sospetti (non basati su dati sensibili con capacità informativa, ma solo su elaborazioni soggettive) ma devono possedere una autonoma consistenza e una, sia pur limitata, capacità rappresentativa;
-la correlazione con il principio di pertinenza (ai sensi dell'art. 187 cod.proc.pen.) tra detti elementi e l'imputazione contestata. Dunque il riscontro seppure in via mediata - non può limitarsi ad accrescere l'attendibilità intrinseca del dichiarante, ma deve essere riferibile (sia pure solo sul piano logico-deduttivo) ai fatti delittuosi attribuiti nella specifica decisione all'indagato. Ovviamente, tale idoneità probatoria dell'elemento di riscontro non va intesa - a sua volta - in termini di autosufficienza», dovendo comunque lo stesso fungere da 'necessario completamento della narrazione oggetto di verifica (cfr., tra le molte, già Sez. VI n. 5649 del 22.1.1997, ric. Dominante Rv 208896, nella parte in cui si precisa che la funzione processuale degli altri elementi di prova' è semplicemente quella di confermare l'attendibilità delle dichiarazioni accusatorie, il che significa che tali elementi sono in posizione subordinata ed accessoria rispetto alla prova derivante dalla chiamata in correità, avendo essi idoneità probatoria rispetto al thema decidendum non da soli, ma in riferimento alla chiamata;
altrimenti, in presenza di elementi dimostrativi della responsabilità dell'imputato, non entra in gioco la regola dell'art.192 co.3, ma quella generale in tema di pluralità di prove e di libera valutazione di esse da parte del giudice;
nello stesso senso, tra le molte, Sez. VI n.4108 del 17.2.1996, ric. Cariboni, Rv 204439. Così come, secondo il chiaro insegnamento derivante già da Sez. VI, 6.3.2000 ric. Fortugno, il dato probatorio (della più diversa natura e provenienza) valorizzabile in chiave di riscontro può anche riferirsi a fatti apparentemente secondari, dai quali sia possibile risalire, con logica deduzione, all'oggetto dell'accusa.
la
2.3 Nel compiere l'operazione valutativa, pertanto, va accuratamente vagliata 'capacità dimostrativa' del singolo elemento di riscontro, secondo criteri capaci di selezionare sul piano logico - l'apporto fornito. Non appare inutile, pertanto, evidenziare una preliminare distinzione di carattere generale nel contesto qui esaminato - tra : a) elementiche rappresentano la mera possibilità che il narrato del collaborante
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corrisponda al vero (ciò accade, ad esempio, nell'ipotesi in cui il dichiarante abbia rappresentato, come elemento rilevante, l'avvenuto colloquio con altre persone in carcere o in un determinato luogo frequentato dai protagonisti del colloquio;
la comune detenzione di tali soggetti nel periodo indicato o la frequentazione del luogo in questione è un dato che obiettivamente sorregge la possibile verificazione del colloquio, ma nulla dimostra, in via aggiuntiva, circa la sua effettività o il suo contenuto. O ancora, lo stato di libertà dell'incolpato al momento della commissione del fatto rende solo astrattamente possibile la sua attribuzione al soggetto indicato, e così via):si tratta, in tal caso, di semplici elementi di non/smentita, di certo utili sul piano della verifica di attendibilità intrinseca del dichiarante, ma che non possiedono una autonoma' capacità di asseverazione dei fatti posti a base della contestazione e non possono, quindi ritenersi riscontri alla narrazione operata nel senso imposto dall'art. 192 comma 3 ; b) elementi che accrescono la verosimiglianza della narrazione, pur rappresentando un fattodiverso da quello oggetto di prova, ma ad essoricollegabile sia sul piano oggettivo che, soprattutto, soggettivo. Sul punto, è stato ritenuto, in molti arresti giurisprudenziali, che la riscontrata, duratura appartenenza ad un gruppo delittuoso, con uno specifico ruolo, accresce la probabilità della partecipazione, dei diversi soggetti chiamati, alle azioni delittuose commesse da quel gruppo, in ciò incrementando il quantum di conoscenza posto a base della chiamata, e ciò specie in relazione alla consumazione di quei reati che siano concretamente 'espressivi' del programma delittuoso comune (tra le molte, Sez. 1, 30.3.104, n.17886, ric. VollaroRv 228282; Sez. IV, 10.12.'04 n. 5821, Alfieri;
nonché Sez. VI n. 1472 del 2.11.1998, ric. Archesso, rv 213446; Sez.ll, 23.10.03, ric. Avarello;
Sez. VI, n.41352 del 24.9.2010, ric. Contini, rv 248713) così come gli elementi tesi ad asseverare taluni antecedenti causali del fatto, indicati nella dichiarazione principale, accrescono il valore persuasivo della chiamata in correità. Si tratta, in tal caso, di riscontri indiretti, di natura logico-indiziaria, atteso che il rapporto tra il fatto da provare e il contenuto informativo del dato conoscitivo «<di supporto» richiede l'applicazione di un criterio inferenziale che consente di operare, nell'ambito della necessaria valutazione unitaria e congiunta, il raccordo tra le diverse circostanze probatorie (si veda, sul punto Sez. I n. 16792 del 9.4.2010, Rv 246948, nonchè Sez. I n.16548 del 14.3.2010, Rv 246935, sull'obbligo di valutazione unitaria e congiunta dei diversi dati conoscitivi acquisiti); c) elementi che accrescono la verosimiglianza della narrazione, rapportandosi, in via diretta ai fatti (o alle persone) oggetto di prova (in tal senso, la verifica positiva circa particolari specifici dell'azione delittuosa - difficilmente conoscibili o non divulgati in precedenza - accresce la complessiva idoneità rappresentativa della narrazione;
il possesso di mezzi o cose utilizzate per la commissione del reato o dallo stesso derivate, conformemente alla narrazione del dichiarante, in capo all'incolpato, è da ritenersi altamente significativo, in assenza di razionali ipotesi alternative;
la stessa acclarata convergenza di più fonti dichiarative - dotate di reciproca autonomia genetica- parimenti si pone come dato accrescitivo rispetto alla dichiarazione di base, come riaffermato da Sez. U. n. 20804 del 29.11.2012, Aquilina ed altri): si tratta di elementi qualificabili come riscontri «<diretti», atteso il rapporto immediato tra il fatto da provare e il contenuto informativo dell'elemento di sostegno alla narrazione. Ma la identificazione della esatta direzione (fermo restando il vaglio preliminare di attendibilità intrinseca) e delle possibili 'categorie' di elementi di riscontro esterno, qui abbozzata, non esaurisce, ovviamente, il tema in trattazione. Se si risale alla ratio della cautela valutativa, imposta circa l'affidabilità probatoria delle
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dichiarazioni del correo, si comprende agevolmente quale sia il rilievo del metodo valutativo da seguire nell'ipotesi in cui ci si trovi di fronte a più dati istruttori accomunati - come nel presente processo dalla provenienza interna» al circuito criminale posto a monte dell'evento trattato. La condivisibile preoccupazione del legislatore (espressa anche da norme apparentemente solo descrittive di adempimenti procedurali come l'art. 141 bis cod.proc.pen. o delimitanti l'area del diritto di difesa come l'art. 106 comma 4bis) è anche quella di evitare inquinanti» circolarità dichiarative tra le varie fonti, tali da determinare una pluralità solo apparente di dati dimostrativi tesi ad asseverare il coinvolgimento dell'imputato
nel fatto.
Se infatti è corretto per quanto sinora detto ipotizzare il reciproco incremento probatorio, tra le diverse chiamate, ciò chiama in causa la massima di tipo logico per cui quando più fonti, dotate di piena autonomia sul piano della esperienza percettiva, finiscono con il riferire fatti tendenzialmente coincidenti nel loro nucleo essenziale, ciò aumenta oggettivamente le probabilità che i fatti narrati corrispondano al vero. Ma tale assunto è strettamente correlato alla verifica non solo in punto di attendibilità generica del singolo dichiarante, quanto da operarsi sul versante dellacoerenza e costanza narrativa (con assenza di sospetti incrementi tra il contenuto originario delle dichiarazioni e le affermazioni successive) nonchè sulla ricorrenza degli ulteriori presupposti messi in rilievo -in via generale - nella decisione Sez. U. n. 20804/2013 del 29.11.2012 ric. Aquilina ed altri (Rv 255143-255145) intervenuta sul tema del cd. riscontro incrociato tra più chiamate in reità (le fonti plurime de auditu). Nella indicata pronunzia (a sua volta punto di approdo di precedenti orientamenti che ormai risulta inutile citare) pur constatandosi l'assenza di una «catalogazione gerarchica in senso piramidale» dei tipi di prova, sganciata dal concreto contesto processuale, e pur riaffermandosi, in via generale, il valore e l'immanenza del principio del libero convincimento del giudice, si pone particolare attenzione al rigore metodologico che deve governare un simile procedimento valutativo e al correlato «aggravio» dell'onere motivazionale. In termini generali, la valutazione congiunta delle chiamate (siano esse dirette o de relato) risulta significativa - a fini di dimostrazione del fatto- li dove ricorrano le seguenti evenienze: - la convergenza delle chiamate in ordine al fatto materiale oggetto della narrazione;
- l'indipendenza delle medesime, intesa come mancanza di pregresse intese fraudolente o di altri condizionamenti inquinanti;
- la specificità nel senso che la c.d. convergenza del molteplice deve essere sufficientemente individualizzante e deve riguardare sia il fatto nella sua oggettività che la riferibilità dello stesso all'incolpato, fermo restando che deve privilegiarsi l'aspetto sostanziale della concordanza delle plurime dichiarazioni di accusa sul nucleo centrale e più significativo della questione fattuale da decidere;
- l'autonomia genetica, vale a dire la derivazione non ex unica fonte onde evitare il rischio della circolarità della notizia, che vanificherebbe la valenza dell'elemento di riscontro esterno e svuoterebbe di significato lo stesso concetto di convergenza del molteplice. In presenza di tali caratteristiche le «plurime chiamate in correità (o in reità)» legittimamente concorrono a formare - in modo non rivalutabile in sede di legittimità - la base fattuale della affermazione di responsabilità del chiamato (in assenza di concrete ipotesi alternative di ricostruzione dei fatti) proprio in ragione della loro verificata autonomia genetica e in riferimento alla massima di esperienza prima ricordata, rispettosa dei canoni
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normativi di valutazione della prova (quando più fonti, ritenute affidabili e rilevanti nonchè dotate di piena autonomia sul piano della esperienza percettiva, riferiscono fatti tendenzialmente coincidenti nel loro nucleo essenziale, ciò crea le condizioni per l'affidamento del giudice sulla corrispondenza al vero dei fatti narrati). In sede di legittimità, pertanto, essendo inibita la rielaborazione autonoma della rilevanza e consistenza del dato probatorio, è doverosa la verifica - in rapporto al contenuto delle doglianze -del corretto inquadramento delle categorie logiche e giuridiche in punto di qualificazione dell'elemento di prova, realizzate in sede di merito su tale complesso terreno ricostruttivo, nonchè l'avvenuta applicazione dei profili metodologici sin qui richiamati (in tal senso v. Sez. VI n. 33875 del 12.5.2015, Rv 264577), frutto della costante opera di mediazione interpretativa affidata alla Corte di Cassazione. In particolare negli arresti successivi è stato ulteriormente precisato che in tema di chiamata in correità, qualora i riscontri esterni siano costituiti da ulteriori dichiarazioni accusatorie, esse devono convergere in ordine al fatto materiale oggetto della narrazione ed avere portata individualizzante, intesa quale riferibilità sia alla persona dell'incolpato che alle imputazioni a lui ascritte, senza che possa pretendersi la piena sovrapponibilità dei loro rispettivi contenuti narrativi, dovendosi piuttosto privilegiare l'aspetto sostanziale della concordanza sul nucleo centrale e significativo della questione fattuale da decidere (così Sez. VI n. 47108 del 8.10.2019, Rv 277393).
2.4 Ora, come è stato evidenziato in sede di merito, la ricostruzione del fatto omicidiario, in piena aderenza agli insegnamenti sin qui esposti, si è basata sulla convergenza - in riferimento al nucleo essenziale della vicenda - tra le fonti dichiarative (che hanno superato il vaglio di attendibilità) più prossime' alla consumazione del reato, rappresentate da CI AN e PO GE. Non vi è dubbio alcuno circa il fatto che costoro hanno offerto un piano ricostruttivo immediato e autonomo (nonché di maggiore ampiezza per il CI, dato che costui ha assistito alla lite che ha determinato l'evento omicidiario), caratterizzato dalla precisa attribuzione a OR LU del ruolo di sparatore. Simile convergenza, nell'ottica della decisione, è tale da superare ogni profilo di incertezza sulla specifica condotta (ricollegabile alla dimensione indiretta delle altre fonti), fermo restando che la compresenza dei due fratelli OR (LA e LU) è un dato che attraversa l'intera istruttoria e rende non credibile il contributo eteroprotettivo introdotto da OR LA. Le doglianze difensive tendono, pertanto, a reiterare temi in fatto circa la pretesa inattendibilità dei due dichiaranti principali, critiche già esaminate in modo del tutto congruo in sede di merito, e non possiedono per il resto alcuna portata di disarticolazione del suddetto incrocio narrativo.
Il motivo va pertanto disatteso.
3. Il terzo motivo del ricorso proposto da OR LU va dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza. La disposizione violata, al più, sarebbe quella dell'articolo 604 comma 1 cod.proc.pen. in rapporto al dovere del giudice di appello di dichiarare la nullità della sentenza di primo grado li dove la condanna sia intervenuta per un fatto diverso da come descritto nella contestazione. Tuttavia va rilevato, sul punto, che il giudice di secondo grado non soltanto ha ritenuto di attribuire con certezza al OR LU il ruolo di sparatore (in modo pienamente conforme al contenuto fattuale della imputazione) ma ha anche, sia pure in modo implicito, ritenuto che nessun profilo di nullità potesse emergere dalla decisione di primo grado. Ciò in rapporto al fatto che lo sviluppo del contraddittorio dibattimentale ha pienamente
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consentito - nel giudizio di primo grado - la articolazione del diritto di difesa da parte del OR LU circa la dinamica realizzativa del concorso criminoso in tutte le sue forme di manifestazione. Non vi è pertanto alcun vizio rilevabile in questa sede.
4. Gli ulteriori motivi di ricorso introdotti da OR LU sono infondati, così come sono da dichiararsi infondati i motivi - sui medesimi punti - introdotti da OR LA.
4.1 Va ritenuta esente da vizi la motivazione espressa in sede di merito in ordine ad entrambe le circostanze aggravanti oggetto di applicazione. Come è noto le due aggravanti in esame possono coesistere li dove vi sia un disvalore del fatto non assorbito da ciascuna: allorché siano contestate, in relazione al medesimo reato, le circostanze aggravanti di aver agito sia al fine di agevolare l'attività di un'associazione di tipo mafioso, sia per motivi abietti, le due circostanze concorrono se quella comune, nei termini fattuali della contestazione e dell'accertamento giudiziale, risulta autonomamente caratterizzata da un "quid pluris" rispetto alla finalità di consolidamento del prestigio e del predominio sul territorio del gruppo malavitoso (Sez. U, n. 337 del 18/12/2008, dep. 2009, Antonucci, Rv. 241577-01). Nel caso in esame la ricostruzione dell'antecedente causale - in termini del tutto univoci - ha posto in luce il motivo abietto, posto che la condotta tenuta dal CO (in un momento di euforia dovuto ai festeggiamenti per la vittoria dei campionati mondiali di calcio) non era stata di certo connotata da particolare aggressività, sicchè la reazione risulta più che sproporzionata e integra gli estremi della particolare ripugnanza. Al contempo le modalità dell'azione evidenziano come i fratelli OR abbiano sfruttato in sede esecutiva - la condizione di omertà correlata al pregresso esercizio del potere di intimidazione, avendo agito in un contesto pubblico e affollato, senza preoccuparsi di essere riconosciuti dai numerosi soggetti presenti. Ed invero, ciò rende infondate le doglianze introdotte da entrambi i ricorrenti sia in ragione dell'avvenuto accertamento della causale (sulla base del contributo dichiarativo del CI, convalidato dalle altre fonti indirette tra cui il Lo SS) che in rapporto al mancato assorbimento, trattandosi di profili autonomi e differenziati della condotta. Nessun profilo di illogicità è ravvisabile - infine- nell'intervenuto diniego delle circostanze attenuanti generiche, in rapporto alla posizione di entrambi i ricorrenti. La particolare gravità del fatto, anche per le sue modalità realizzative, è stata congruamente apprezzata come fattore ostativo, in una con la negativa personalità degli imputati. Quanto, in particolare, alla confessione resa dal OR LA, in sede di merito è stata evidenziata - senza alcun vizio logico e con piena aderenza alle evidenze probatorie - la chiara strumentalità e la finalità di allontanare dal quadro dimostrativo il fratello LU, raggiunto da precisi contributi narrativi. Ciò ha determinato la sostanziale irrilevanza del contributo dichiarativo, coerentemente ritenuto non indicativo di resipiscenza. Al rigetto del ricorso segue - ex lege - la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così è deciso, 10/12/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente
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FF MA
IN IA
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