Sentenza 8 gennaio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 08/01/2001, n. 179 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 179 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2001 |
Testo completo
E N O I Z е A R T л IS о G с E 0 0179/ R REPUBBLICA ITALIANA ME PODOLO 0 A D 3 E T N E LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE S E Oggetto antatt in SEZIONE TERZA CIVILE реши Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 2980/99 Dott. Angelo GIULIANO Presidente - Dott. Vittorio DUVA Consigliere Cron...182 Dott. Renato PERCONTE LICATESE - Rel. Consigliere Rep. Dott. Italo PURCARO - Consigliere Ud. 03/05/00 Dott. Francesco TRIFONE Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE Richiesta copia studio SENTENZA IL SOLE 24 OF per diritti 1.3000 dal Sig. sul REGOLAMENTO DI COMPETENZA richiesto d'ufficio 8 GEN. 2001 dal Tribunale di TORINO, con ordinanza del 08/02/99,il IL CANCELLIERE nella causa iscritta al n° 569/98 vertente tra GALLO SRL;
CANCELLERIA STUDIO LINEA 2 SRL;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 03/05/00 dal Consigliere Dott. Renato 0266211 PERCONTE LICATESE;
1500 CANCELLERIA lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore 2000 Generale Dott. ANTONIO MARTONE che ha chiesto si 886 dichia ri la competenza del Tribunale di Torino, in 0266212 1 funzione di giudice unico, con le conseguenze di legge. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il pretore di Torino, Sezione distaccata di Monca- lieri, in data 12 maggio 1997, su conforme ricorso del- la srl Studio Linea 2, ingiungeva alla srl Gallo il pa- gamento di lire 37.968.750, quale corrispettivo insolu- to di prestazioni eseguite. Proponeva opposizione l'ingiunta, assumendo l'esistenza di gravi ritardi, vizi, difetti e difformi- tà nelle prestazioni suddette. Chiedeva pertanto la re- voca del decreto e in riconvenzionale la condanna della controparte Studio Linea 2 alla restituzione della som- ma, indebitamente versata, di lire 22.792.650 e a un risarcimento di lire 400.000.000, opponendo in compen- sazione i propri crediti a quello "ex adverso" azionato in sede monitoria. Si costituiva la società Studio Linea 2, chiedendo il rigetto dell'opposizione ed eccependo l'incompetenza per valore del pretore sulla proposta domanda riconven- zionale. Con ordinanza del 15 dicembre 1997 il pretore, ri- tenuta la necessità della trattazione congiunta della e riconvenzionale, eccedente domanda principale competenza per valore, rimetteva quest'ultima la sua l'intera causa al Tribunale di Torino. 2 Provvedeva alla riassunzione la società Gallo. Si costituiva la società Studio Linea 2, deducendo l'erroneità della decisione con cui il pretore si era spogliato della causa di opposizione a decreto ingiun- tivo, appartenente alla sua competenza funzionale, e chiedendo comunque la condanna dell'attore al pagamento dell'importo ingiunto. Con ordinanza dell'8 febbraio 1999 il giudice istruttore, in funzione di giudice unico, previa sepa- razione della causa di opposizione da quella relativa alla domanda riconvenzionale, ha chiesto, rispetto alla prima, il regolamento di competenza. Le parti non si sono costituite. unico. 们 Il P.G. ha concluso chiedendo dichiararsi la compe- tenza del Tribunale di Torino, in funzione di giudice MOTIVI DELLA DECISIONE La tesi del giudice richiedente è fondata. 3 8Secondo l'orientamento assolutamente consolidato in questa Corte Suprema, la competenza per l'opposizione a decreto ingiuntivo, attribuita dall'art. 645 c.p.c. all'ufficio giudiziario cui appartiene il giudice che ha emesso il decreto, in conseguenza della qualifica- zione del giudizio di opposizione come giudizio d'impugnazione e della normale inderogabilità della 3 . competenza per le impugnazioni, ha carattere funzionale e inderogabile e non subisce modificazione neppure per una situazione di connessione, quale quella derivante dalla proposizione di una domanda riconvenzionale (0, come nella specie, di un'eccezione riconvenzionale di compensazione) eccedente limiti di valore della "potestas decidendi” di tale giudice;
sicchè questi, in detta ipotesi, deve separare le cause, trattenere quella di opposizione e rimettere l'altra al giudice superiore (Cass. 24 ottobre 1998 n. 10574; 9 settembre 1998 n. 8914; 9 febbraio 1998 n. 1319; 21 agosto 1996 n. 7723; 6 aprile 1996 n. 3241; 24 dicembre 1994 n. 11144). Il giudice superiore, cui sia stata rimessa l'intera causa, ben può dunque richiedere il regolamen- to di competenza a norma dell'art. 45 c.p.c., giacchè la declaratoria di incompetenza per valore del primo giudice comporta implicitamente la soluzione in senso negativo della questione relativa alla propria compe- tenza funzionale e inderogabile, determinando così presuppost di un conflitto virtuale negativo di compe- tenza (Cass. 20 agosto 1998 n. 8238; 13 maggio 1998 n. 4793). Senza alcun dubbio quindi la causa di opposizione a decreto ingiuntivo sarebbe spettata alla competenza funzionale del pretore di Torino, che ha emesso il 4 * provvedimento monitorio. Rilevato tuttavia che, a decorrere dal 2 giugno 1999, è entrato in funzione il giudice unico di primo grado, istituito col decreto legislativo n. 51 del 19 febbraio 1998, la competenza di cui sopra si è trasfe- rita al Tribunale di Torino. Non va adottato alcun provvedimento sulle spese, per la già rilevata assenza di attività difensiva delle parti.
P.Q.M.
La Corte dichiara la competenza del Tribunale di Torino a decidere sulla opposizione a decreto ingiunti- vo;
nulla per le spese. Così deciso a Roma, addì 3 maggio 2000. IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE Далькава DIRETT E DEI CANOLLERS Umberto IC Depositata in Cancelleria EN 2001 IL DIRETTORE B oggi, CELLERIA Umberto IC GOR ESENTE DA REGISTRAZIONE 5