Sentenza 14 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 14/03/2003, n. 3811 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3811 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2003 |
Testo completo
ZIONE SSA E I CA A L N D L O I A E REPUBBLICA ITALIANA EM Z D A SUPR 9 R T IN NOME DEL POPOLO ITALIANO E I S I RT R G A U ' E L R Oggetto L N E A 7 D D 6 SANZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE 9 I 1 AMMINISTRATIVA E S - T 5 N - N 3 E Composta dagli Ill0 3 8 1 1 /03 E S E S I G E * A G .N. 4340/01 E Dott. Giovanni OA Iesidente L Dott. Giammarco CAPPUCCIO Consigliere 8744 Cron. Dott. Francesco FELICETTI Rel. Consigliere - Consigliere Rep. Dott. Renato RORDORP Ud.22/11/2002 Consigliere Dott. Sergio DI AMATO ha pronunciato la sequente SENTENZA sul ricorso proposto da: PREFETTURA DI BARI, in persona del Prefettc pro domiciliata in ROMA VIA DEI tempore, elettivamente PORTOGHESI 12 ]'AVVOCATURA GENERALE DELLO p resso STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
ricorrente
contro
NC UA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DARDANELLI 37, presso 1'Avvocato GIUSEPPE CAMPANEL 1 che Lo rappresenta @ difende unitamente all'Avvocato NUNZIA CAXNILIO giusta mandato â margine del 2002 controricorso;
2138 controricorrente 1 avve so la sentenza n. 6E/00 del Tribunale di TRANI, depositata il 08/11/99; udita la relazione della салза svolta nella pubblica udienza del 22/11/2002 dal Consigliere Dott.. Francesco FELICETTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generaie Dotl. Vincenzo MACCARONE che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Svolgimento del processo 1 UA OT, сог ricorso al Tribunale di Trani, aveva impugnato un'ordinanza-ingiunzione emessa a suc carico per violazione degli artt. 141, 145, 154 e 192 del codice della strada. 11 Tribunale, con sentenza depositata 1'8 novembre 2000, notificata il 2 dicembre 2000, accoglieva l'opposizione. Il Prefetto di Trani, con alto notifica- to a OT il 31 gennaio 2001, proponeva ricorso a questa Corte, formulando un unico motivo di impugnazio- re, Il OT resiste con controricorso notificato il 12 marzo 2001. Motivi della decisione Ι Con il ricorso si denuncia la violazione degli art . 141, 145, 151 e 192 del codice della strada, non- C 23 della legge n. 689 del 1981. che degli artt. 22 Più specificamente si deduce che la sentenza impugnata ha accolto l'opposizione per un motivo diverso da quel- li formulati dall'opponente, e cioè per la non dedolla violazione dell'art. 204 del codice della strada, mer- tre la rilevazione di ufficio di motivi non proposti viola i principi che regolano il giudizio di opposizio- IA. Va preliminarmente disattesa l'eccezione di inam- missibilità del ricorso prospettata dal controricorren- sotto il profilo della mancata esposizione dei fat- te, -causa, essendo questi pur riportati nel ricorso ti di in maniera estremamente succinta esposti in modo suf- ficiente alla comprensione della censura prospettata. Il ricorso é fondato. Secondo il consolidato orientamento di questa Cor- te, l'opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione irro- gativa di una sanzione amministrativa pecuniaria, rego- lata dagli artt. 22 = 23 della legge n. 689 del 1981 (richiamati per le violazioni relative al codice della Strada dall'art. 205 di Lale codice), introduce un giu- dizio disciplinato dalle regole del processo civile di cognizione, i cui limiti sono segnati dai motivi di op- posizione, che costituiscono la салза petendi dell'azione, € questa delimitazione dell'oggetto del giudizio comporta per il giudice i'impossibilità di an- nullare l'ordinanza-ingiunzione sulia base di motivi non dedotti, non attribuendogli in proposito la logge poteri officiosi (Cass. SS.UU. 19 aprile 1990, [ 3271 o da ultimo Cass. 15 novembre 2001, T 14238; 12 giugno 2001, n. 7876; 12 agosto 2000, n. 10796). Nel caso di specie, secondo quanto risulta dalla impugnata, nonchè dall'esanc del ricorso in sentenza opposizione che questa Corte deve compiere essendo stato dedosto in vizio di extra pocizione l'opposizione è stata accolta per un motivo (emanazione dell'ordinanza-ingiunzione oltre 11 termine stabilito dall'art. 204 del codice della strada) пол dedotto nell'atto di opposizione, ma rilevato dal giudice di ufficio. Ne consegue che la sentenza impugnata deve es- sere cassata, con rinvio al Tribunale di Trani in per- sona di altro magistrato che deciderà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
P. Q. M.
1.a Corte di cassazione accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese al Tribunale di Trani in persona di altro magistrato. Cosi deciso in Roma, 11 22 novembre 2002, nella camera di consiglio della prima sezione civile. A L I Presidente Il Consigliore estensore E L * N E 7 O D 1 I 3 NI LA Z 9 . A Francesce Felicetti . N R T T R 7 Като завить S 6 A I ' 9 G L 1 - E L 5 E R - 3 D A I E D S G N E G E T E S N L I E S A E "