Sentenza 19 ottobre 2015
Massime • 1
È illegittima la valutazione frazionata delle dichiarazioni della persona offesa, riferibili ad un unico episodio avvenuto in un unico contesto temporale, in quanto il giudizio di inattendibilità su alcune circostanze inficia, in tale ipotesi, la credibilità delle altre parti del racconto, essendo sempre e necessariamente ravvisabile un'interferenza fattuale e logica tra le parti del narrato. (In applicazione del principio di cui in massima la S.C. ha annullato con rinvio la decisione con cui il giudice di appello ha diversamente valutato le medesime dichiarazioni della persona offesa, in ordine a fatti concernenti la responsabilità di più imputati, facendone derivare per alcuni una valutazione di inattendibilità e per altri una valutazione di attendibilità, senza spiegare compiutamente le ragioni poste a base della divergente valutazione).
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La confessione stragiudiziale può essere assunta a fonte del libero convincimento del giudice quando, valutata in sè e raffrontata con gli altri elementi di giudizio, sia possibile verificarne la genuinità e la spontaneità in relazione al fatto contestato. La confessione stragiudiziale dell'imputato assume valore probatorio secondo le regole del mezzo di prova che la immette nel processo e, ove si tratti di prova dichiarativa, con l'applicazione dei relativi criteri di valutazione. Deve affermarsi che la valutazione frazionata delle dichiarazioni, di qualsiasi specie esse siano, e dunque anche di quelle confessorie, oltre che di quelle accusatorie provenienti da chiamante in correità e …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 19/10/2015, n. 46471 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46471 |
| Data del deposito : | 19 ottobre 2015 |
Testo completo
RC 23728/15 баб ѝ зорр 4647 1/ 15 le REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUINTA ub. 19/10/35 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri magistrati : Presidente Dott. Alfredo Maria Lombardi Dott. Antonio Settembre Consigliere Dott. Rossella Catena Consigliere Dott. Ferdinando Lignola Consigliere Rel. Consigliere Dott. Roberto Amatore Ha pronunciato la seguente : SENTENZA sul ricorso proposto da : RO TR, nato a [...], il [...] ; avverso la sentenza del 5.11.2014 della Corte di Appello di Catania;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Roberto Amatore;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Enrico Delehaye che ha concluso per l'inammissibilità ; udito per l'imputato l'Avv. Paolo Signorello, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Catania ha confermato la condanna del predetto imputato, per i reati di cui 1 f " agli artt. 56, 81, 61 n. 5, 610 cp, condanna emessa dal Tribunale di Siracusa. affidando la sua Avverso la sentenza ricorre l'imputato, impugnativa a quattro motivi di ricorso Il ricorso proposto nell'interesse dell'imputato per mezzo del suo difensore deduce, come prima doglianza, la violazione dell'articolo 192 cpp e la mancanza di motivazione, in ordine alla non corretta valutazione della attendibilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa. Rileva la parte ricorrente che la Corte distrettuale sarebbe incorsa in una contraddizione logica laddove aveva ritenuto non attendibili le dichiarazioni rese dalla persona offesa in relazione alla posizione processuale di AN US, che invero era stato mandato assolto già dal giudice di primo grado, ma nello stesso tempo aveva ritenuto attendibili le medesime dichiarazioni per affermare la penale responsabilità dell'odierno imputato. Con il secondo motivo la parte ricorrente deduce la violazione degli articoli 192,195 e 511 del codice di procedura penale laddove, per fondare il giudizio di penale responsabilità dell'imputato, sia il giudice di prime cure che la Corte territoriale avevano preso in considerazione anche la denuncia querela presentata dalla persona offesa, documento quest'ultimo che avrebbe potuto essere valutato dal giudice del merito solo ed esclusivamente ai fini della verifica della condizione di procedibilità. Con il terzo motivo la parte ricorrente deduce la violazione dell'articolo 192 del codice di rito, nonché la contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata, nella parte in cui quest'ultima non motiva in ordine alla sussistenza di riscontri esterni all'attendibilità delle dichiarazioni rese dalle persone offese ed anzi non considera gli elementi di riscontro contrari rappresentati dalle evidenze dei tabulati telefonici. Con il quarto motivo la parte ricorrente deduce la erronea applicazione da parte della Corte distrettuale degli articoli 56 e 610 del codice penale, atteso che la corte distrettuale aveva motivato la sua decisione facendo riferimento alla fattispecie consumata del reato di violenza privata, mentre il capo di imputazione descriveva una condotta nella forma del tentativo. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato. Possono essere esaminati congiuntamente il primo ed il terzo motivo di ricorso, stante la identità dei vizi denunziati. 2 t I predetti motivi risultano fondati e per altro assorbenti delle altre doglianze sollevate dalla parte ricorrente. Denunzia la parte ricorrente la mancanza di una adeguata motivazione in ordine al profilo di attendibilità delle dichiarazioni rese dalle persone offese. Sul punto giova ricordare che le dichiarazioni della persona offesa, costituita parte civile, possono da sole, senza la necessità di riscontri estrinseci, essere poste a fondamento dell'affermazione di responsabilità penale dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, che peraltro deve, in tal caso, essere più penetrante e rigorosa rispetto a quella cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone. A tal fine è necessario che il giudice indichi le emergenze processuali determinanti per la formazione del suo convincimento, consentendo così l'individuazione dell'iter logico-giuridico che ha condotto alla soluzione adottata;
mentre non ha rilievo, al riguardo, il silenzio su una specifica deduzione prospettata con il gravame qualora si tratti di complessivamentedisattesa dalla motivazionededuzione considerata, non essendo necessaria l'esplicita confutazione delle specifiche tesi difensive disattese ed essendo, invece, sufficiente una ricostruzione dei fatti che conduca alla reiezione implicita di tale deduzione senza lasciare spazio ad una valida alternativa ( Cass., Sez. 5, n. 1666 del 08/07/2014 dep. 14/01/2015, Pirajno e altro ). Ciò posto osserva il collegio come in realtà la Corte distrettuale non abbia esplicitato in modo coerente il percorso logico argomentativo attraverso il quale ha ritenuto attendibili le dichiarazioni rese dalle persone offese. Ed invero, la Corte d'appello ha solo indicato le dichiarazioni dei testi GA e ES, senza tuttavia argomentare sulle ragioni per le quali tali dichiarazioni potessero costituire un valido riscontro alla attendibilità del racconto dei fatti fornito dalle persone offese. Peraltro, la Corte distrettuale non spiega in alcun modo per quale ragione le dichiarazioni rese dalle persone offese dovessero ritenersi, da un lato, sufficienti a formare il convincimento in ordine alla penale responsabilità dell'imputato oggi ricorrente e, dall'altro, non idonee a far ritenere colpevole anche il fratello di quest'ultimo verso il quale le predette dichiarazioni si erano fermate in termini non equivoci. Sul punto, Occorre ricordare che è illegittima la valutazione frazionata delle dichiarazioni della persona offesa, riferibili ad un unico episodio avvenuto in un unico contesto temporale, in quanto il giudizio di inattendibilità su alcune circostanze inficia, in tale ipotesi, la credibilità delle altre parti del racconto, necessariamente ravvisabile essendo sempre e tra le parti del narrato ( un'interferenza fattuale e logica 3 A Cass., Sez. 3, n. 21640 del 11/05/2010 dep. 08/06/2010, P., Rv. 247644). Ebbene, risulta non accettabile sul piano logico argomentativo che le medesime dichiarazioni rilasciate dalle persone offese in ordine a fatti che riguardino la penale responsabilità di più imputati siano diversamente valutate dal giudice del merito, facendo discendere per alcuni una valutazione di inattendibilità e per altri una valutazione di attendibilità, senza che il giudice spieghi in modo compiuto le ragioni poste a fondamento di questa valutazione divergente. Sul punto, la corte distrettuale ha solo chiarito che l'odierna ricorrente era "soggetto certamente maggiormente coinvolto nella vicenda", da ciò facendo discendere una maggiore attendibilità della ricostruzione dei fatti operata dalle persone offese. Ne discende la necessità di un annullamento della sentenza impugnata con rinvio alla Corte distrettuale per un nuovo esame.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Catania per nuovo esame. Così deciso in Roma, il 19.10.2015 Il Presidente виро Попа олин Il Consigliere estensore Pehle Shratakвать Depositato in Cancelleria il DEPOSITATA IN CANCELLERIA addi 23 NOV 2015 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Carmela Lanzuise usi 4