Sentenza 26 maggio 1999
Massime • 2
È illegittima la deliberazione dell'assemblea del condominio di un edificio adottata a maggioranza delle quote millesimali (anziché con il consenso unanime di tutti i condomini richiesto dall'art. 1120, secondo comma cod. civ.) con la quale si prevede la trasformazione dell'impianto di riscaldamento centralizzato in impianti unifamiliari e si autorizza ogni condomino a provvedere autonomamente ad installare l'impianto che ritiene più opportuno, senza alcun riferimento al rispetto delle prescrizioni della legge n. 10 del 1991 per la riduzione dei consumi energetici.
La delibera condominiale di trasformazione dell'impianto centralizzato di riscaldamento in impianti unifamiliari a gas, ai sensi dell'art. 26, secondo comma della legge 9 gennaio 1991, n. 10, in relazione all'art. 8, primo comma lettera g della stessa legge, assunta a maggioranza delle quote millesimali, è valida anche se non accompagnata dal progetto di opere corredato dalla relazione tecnica di conformità di cui all'art. 28, primo comma della legge stessa, attenendo tale progetto alla successiva fase di esecuzione della delibera assembleare.
Commentario • 1
- 1. Cambia la maggioranza per le delibere assembleari in tema di contenimento del consumo energeticoEdoardo Riccio · https://www.filodiritto.com/ · 22 luglio 2009
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 26/05/1999, n. 5117 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5117 |
| Data del deposito : | 26 maggio 1999 |
Testo completo
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Vincenzo BALDASSARRE - Presidente -
Dott. Franco PONTORIERI - Rel. Consigliere -
Dott. Ugo RIGGIO "
Dott. Antonino ELEFANTE "
Dott. Enrico SPAGNA MUSSO "
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da
BA AU e LL IL, elettivamente domiciliati in ROMA alla via S. Agatone papa n. 50, presso lo studio dell'avv. Caterina MELE e rappresentati e difesi dall'avv. Giuseppe DE ROSA, giusta procura depositata in udienza;
- RICORRENTI -
contro
CONDOMINIO A GRADONI, Palazzina D, corrente in USSITA, loc. FIUMINATA (MC), elettivamente domiciliato in ROMA, via Germanico,170 presso l'avv. Bruno MANZELLA che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
- CONTRORICORRENTE -
per la cassazione della sentenza della corte d'Appello di ANCONAemessa il 4 giugno 1996, dep. il 19 luglio 1996, n.382;
udita, alla pubblica udienza del 4 febbraio 1999, la relazione del consigliere dott. Franco PONTORIERI;
udito, per i ricorrenti, l'avv. Giuseppe DE ROSA che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
udito, per il resistente, l'avv. Bruno MANZELLA che ha concluso per il rigetto del ricorso;
sentito il P.M. in persona del sostituto Procuratore Generale dott. G. RAIMONDI che ha concluso per l'accoglimento dei primi due motivi del ricorso, assorbito il terzo;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato in data 27 agosto 1991, BA AU e LL IL convenivano in giudizio davanti al tribunale di CAMERINO, il CONDOMINIO a GRADONI, palazzina D, di FIUMINATA di USSITA, impugnando la delibera assembleare del 28 luglio 1991 con la quale era stata decisa la trasformazione dell'impianto centrale di riscaldamento in impianti autonomi.
Assumevano gli attori che la delibera andava annullata in quanto non indicava le ragioni che imponevano la trasformazione suddetta e che valevano a giustificarla al fine di assicurare i contenimenti ai consumi energetici voluti dalla legge.
Costituendosi in giudizio il CONDOMINIO rilevava che la soppressione dell'impianto centrale si era resa necessaria in quanto delle 38 unità immobiliari soltanto due erano occupate stabilmente mentre le altre venivano utilizzate soltanto per i fine settimana. Sospesa l'esecuzione della delibera, ammessa ed espletata una consulenza tecnica, con sentenza n. 99 del 28 maggio 1994, il tribunale adito dichiarava la nullità della delibera stante il difetto di motivazione dedotto dagli attori.
Avverso tale sentenza proponeva appello davanti alla Corte di ANCONA, il CONDOMINIO deducendo che il tribunale aveva errato nel non ritenere implicito nelle circostanze di fatto utilizzo dell'intero impianto di riscaldamento in presenza di 34 unità immobiliari non occupate) il risparmio energetico richiesto dalla legge. BA AU e LL IL, costituendosi, insistevano per il rigetto dell'appello.
Con sentenza del 4 giugno - 19 luglio 1996, la Corte di ANCONAaccoglieva l'appello e respingeva l'impugnativa promossa dai condomini avverso la delibera assembleare. Condannava, inoltre, BA e LL alle spese del doppio grado del giudizio. Avverso tale sentenza hanno proposto, quindi, ricorso per Cassazione i condomini BA e LL per tre motivi illustrati da memoria. Il CONDOMINIO ha resistito con controricorso ed ha anche depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso, BA AU e LL IL, denunziando violazione e falsa applicazione dell'art. 26. comma 2, legge. 9 gennaio 1991 n.10 in relazione al successivo art. 28, nonché omesso esame della integrale verbalizzazione in sede di assemblea, deducono che l'assemblea dei condomini essendosi limitata, con la delibera impugnata, a disporre la trasformazione dell'impianto centrale di riscaldamento in impianti autonomi, non è stata rispettosa della legge sul risparmio energetico in quanto non ogni impianto autonomo è preso in considerazione dalla legge ma solo quelli che trasformati a gas rendono compatibili le finalità del risparmio energetico mentre, nel caso, ogni condomino è stato autorizzato a provvedere autonomamente ad installare l'impianto " che ritiene più opportuno". Sostengono, inoltre, che la delibera, poiché attiene a questioni relative a diritti soggettivi, doveva consentire al condomino di interloquire sulla progettazione di cui all'art. 28 e sul raggiungimento in concreto delle finalità di risparmio energetico mentre quella esaminata dall'assemblea non era accompagnata, come avrebbe dovuto essere, dalla approvazione di un progetto e dalla relazione tecnica di conformità.
Il motivo è fondato sia pure nei limiti di cui appresso. Questa Corte (cfr. Cass. 1 luglio 1997 n. 5843) ha affermato che la delibera condominiale di trasformazione dell'impianto centralizzato di riscaldamento in impianti unifamiliari a gas, ai sensi dell'art.26, secondo comma, della legge 9 gennaio 1991 n. 10, in relazione all'art. 8, primo comma, lett. g), della stessa legge, assunto a maggioranza delle quota millesimali è valida anche se non accompagnata dal progetto di opere corredato dalla relazione tecnica di conformità di cui all'art. 28, primo comma, della legge stessa, attenendo tale progetto alla successiva fase di esecuzione della delibera.
La Corte è pervenuta a tale affermazione, pur riconoscendo che nel dibattito dottrinale e nella giurisprudenza di merito erano state indicate soluzioni anche di segno opposto, in base alle espressioni del testo normativo considerate nella loro connessione logica e sintattica.
La legge 9 gennaio 1991 n. 10, ha precisato,- dopo aver (titolo I) fissato quali siano le finalità e l'ambito di applicazione delle norme in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia, prevedendo fra l'altro anche la concessione di contributi (art.1-14) e le modalità di erogazione. (art.18), detta nel titolo il le norme per il contenimento del consumo di energia negli edifici. E cosi, mentre all'art. 26.2 stabilisce che "per gli interventi in parti comuni di edifici, volti al contenimento del consumo energetico degli edifici stessi e all'utilizzazione delle fonti di energia di cui all'art. 1, ivi compresi quelli di cui all'art.8, sono valide le relative decisioni prese a maggioranza delle quote millesimali", all'art. 28.1 dispone che il proprietario dell'edificio, o chi ne ha titolo, deve depositare in Comune, in doppia copia, insieme alla denuncia dell'inizio dei lavori relative alle opere di cui agli artt. 25 e 26, il progetto delle opere stesse corredate da una relazione tecnica, sottoscritta dal progettista o dai progettisti, che ne attesta la rispondenza alle prescrizioni della presente legge", dettando poi norme per la certificazione ed il collaudo delle opere (art.29), per la certificazione energetica (art.30), per i controlli e le verifiche (art.33), stabilendo le relative sanzioni (art.34). Da tanto, si è concluso che la legge ha distinto il momento decisionale da quello attuativo, attribuendo al primo la valutazione circa la convenienza economica dellà trasformazione dell'impianto centralizzato in impianto unifamiliare ed al secondo la valutazione tecnica del necessario intervento e della rispondenza di questo alle prescrizioni di legge da porre al controllo amministrativo del Comune.
È, pertanto, esatta la doglianza dei ricorrenti nella parte in cui sostengono che è da ritenersi illegittima la deliberazione adottata a maggioranza delle quote millesimali con la quale si prevede la trasformazione dell'impianto centralizzato in impianti unifamiliari e si "autorizza ogni condomino a provvedere autonomamente ad installare l'impianto che ritiene più opportuno" senza alcun riferimento al rispetto delle prescrizioni di legge per la riduzione dei consumi energetici.
Infatti, anche se è indubbio che l'art. 1137 c.c. prevede la impugnazione delle delibere esclusivamente per contrarietà alla legge o al regolamento del condominio - come esattamente si è affermato nella sentenza della Corte territoriale nel caso, non essendo la decisione, adottata dall'assemblea dei condomini, avvenuta con il consenso unanime di tutti richiesto dall'art. 1120, comma 2, cod. civ., l'eliminazione dell'impianto di riscaldamento centralizzato per far luogo ad impianti autonomi nei singoli appartamenti in tanto poteva essere adottata a maggioranza, e quindi in deroga agli articoli 1120 e 1136, in quanto fosse previsto che avvenisse nel rispetto delle previsioni legislative di cui alla legge n. 10 del 1991. Nella specie, invece, non soltanto non è stato previsto quanto richiesto dalla lettera g) dell'art. 8 della legge, che consente la trasformazione degli impianti di riscaldamento da centralizzati in unifamiliari a gas ma si è autorizzato ciascun condomino a provvedere autonomamente ad installare l'impianto che ritiene più opportuno senza alcuna limitazione. Avrebbe dovuto, invece, prevedersi che fosse il condominio, che ne aveva titolo perché proprietario di tutte le parti comuni dell'intero edificio compreso l'impianto di riscaldamento centralizzato, a dover eseguire e depositare in Comune il progetto di trasformazione dello stesso con indicazione di tutte le opere necessarie al contenimento del consumo energetico dell'intero edificio, corredate dalla richiesta relazione tecnica attestante la rispondenza della trasformazione alle prescrizioni di legge, sia pure con modalità semplificate, ove tanto fosse previsto dalle autorità locali, sino a restringerne il contenuto ai soli elementi identificativi dell'impianto e del generatore installato ( come suggerisce la circolare del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 13 dicembre 1993, N. 231/F in Gazzetta Ufficiale n.297, serie generale, parte prime, del 20 dicembre 1993) -
È pur vero che per le innovazioni relative all'adozione di sistemi di termoregolazione e di contabilizzazione del calore e per il conseguente riparto degli oneri di riscaldamento in base al consumo effettivamente registrato, l'assemblea dei condomini può, a mente dell'art. 26, punto 5, della stessa legge n.10 del 1991, decidere a maggioranza in deroga agli artt. 1120 e 1136 cod. civ., ma, nella specie, non si è trattato di una deliberazione di riparto delle spese per il riscaldamento in base al consumo delle singole unità immobiliari (il che, di per sè, avrebbe indotto ciascun condomino ad un uso razionale e contenuto dell'energia), ma della trasformazione dell'impianto centralizzato in singoli impianti autonomi, costringendo così illegittimamente, perché con deliberazione adottata senza il rispetto delle previsioni normative in tema di risparmio energetico, i dissenzienti a subire le decisioni della maggioranza.
Pertanto, essendo stata la delibera del Condominio in esame adottata a maggioranza in violazione alla legge dacché non è stato osservato quanto richiede la normativa di cui alla legge n.10 del 1991 perché potesse non essere assunta all'unanimità in deroga agli artt. 1120 e 1136 cod. civ., in accoglimento del relativo motivo di gravame, e per quanto sinora precisato, la sentenza della Corte d'Appello va cassata senza disporre rinvio perché, rilevato l'errore di diritto, la delibera, a norma dell'art. 384 comma 1 , cod. civ. , va annullata con decisione nel merito non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto.
Consegue l'assorbimento dei rimanenti motivi del ricorso. Le spese dell'intero processo di merito e di questo giudizio, poiché ricorrono giusti motivi, vanno compensate.
P.Q.M.
La Corte accoglie per quanto di ragione il primo motivo del ricorso, assorbiti i rimanenti, cassa senza rinvio la decisione impugnata e, decidendo nel merito, annulla la delibera di condominio impugnata dai condomini dissenzienti BA AU e LL IL e compensa tra le parti le spese dell'intero processo.
Così deciso in Roma, il 4 febbraio 1999.
Depositato in Cancelleria il 26 maggio 1999