Sentenza 22 novembre 2017
Massime • 1
Sono inutilizzabili, anche nel giudizio abbreviato, le prove assunte successivamente al decreto di archiviazione in assenza dell'autorizzazione alla riapertura delle indagini, in quanto affette da un vizio patologico.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 22/11/2017, n. 11942 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11942 |
| Data del deposito : | 22 novembre 2017 |
Testo completo
11942-18 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da: PUBBLICA UDIENZA DEL 22/11/2017 GRAZIA LAPALORCIA Presidente - Sent. n. sez. - 2627/2017 CARLO ZAZA -Rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE CATERINA MAZZITELLI N.45240/2016 LUCA PISTORELLI BARBARA CALASELICE ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: EN FA nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 20/05/2016 della CORTE APPELLO di BOLOGNA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere CATERINA MAZZITELLI Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore OLGA MIGNOLO che ha concluso per Il Proc. Gen. conclude per l'inammissibilita' Udito il difensore Il Procuratore Generale, nella persona del Sost. Proc. Gen. dott. ssa Olga Mignolo, ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza, emessa in data 26/11/2014, la Corte d'Appello di Bologna, confermava la sentenza, emessa, a seguito di giudizio abbreviato, dal G.U.P. del Tribunale di Reggio Emilia del 26/11/2014, con cui RE EL era stato condannato alla pena di anni uno di reclusione ed € 200,00 di multa, per essersi impossessato, introducendosi nel ristorante "Antica Trattoria Corradini " di Casalgrande, tramite effrazione della porta di ingresso e di finestre, di denaro contante e di salumi, fatto commesso, in Casalgrande, nella notte tra il 31/07 ed il 1/08/2010. Segnatamente, la corte riteneva l'utilizzabilità di atti di indagine, compiuti dopo un precedente provvedimento di archiviazione, consistiti nel raffronto di campioni di sangue, rinvenuti sugli indumenti, trovati in loco, dell'ignoto ladro, presumibilmente feritosi nel penetrare all'interno dell'esercizio, ed una cicca di un mozzicone di sigaretta, abbandonata dall'imputato, sul quale, nell'immediato si erano appuntati i sospetti degli investigatori, essendo emerso che il medesimo, in quella sera, si era recato al pronto soccorso, per un taglio all'avambraccio destro. La corte assumeva, al riguardo, trattarsi di un "seguito" di indagini, posto che inizialmente l'esito delle indagini era stato negativo e, solo dopo l'archiviazione, era stato reperito un nuovo campione di indagine salivare dello RE e, all'esito del nuovo raffronto, era stato accertata l'identità dei due campioni. In considerazione di tali circostanze, secondo i giudicanti, non sussistenza l'esigenza di una nuova autorizzazione, per l'espletamento di ulteriori indagini, peraltro già in corso. La difesa, dopo aver preso conoscenza degli esiti, sempre ripetibili, non ne aveva chiesto l'espunzione, per cui non ricorreva alcuna lesione dei suoi diritti. Quanto al trattamento sanzionatorio, la determinazione della pena ed il diniego delle circostanze attenuanti generiche, non erano suscettibili di riforma, essendo lo RE pluripregiudicato.
2. Quest'ultimo, tramite difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, allegando l'inosservanza e l'erronea applicazione degli art. 407, comma 3, 414 e 191, codice di rito, oltre ad un erroneo utilizzo di atti di indagine, compiuti dopo l'archiviazione, avvenuta, a seguito della scadenza del termine di durata di fase, e, in ogni caso, prima che fosse concessa l'autorizzazione alla riapertura delle indagini, con conseguente inutilizzabilità assoluta degli stessi esiti istruttori. Secondo il ricorrente, il Pubblico Ministero avrebbe dovuto chiedere la proroga delle indagini preliminari, al fine di consentire la prosecuzione dell'attività istruttoria, non ancora terminata;
in sostanza, l'evoluzione processuale avrebbe potuto svolgersi legittimamente, solo se, una volta ottenuto il nuovo campione salivare, appartenente all'imputato, il Pubblico Ministero avesse chiesto la riapertura delle indagini, ancor prima di inviare il campione al RIS. Nel caso di specie, ciò non era avvenuto, per cui si era verificata una preclusione processuale insuperabile, anche in considerazione della perentorietà del termine, previsto normativamente per l'espletamento delle indagini. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato e, come tale, va accolto. In linea generale, secondo la giurisprudenza di legittimità, il difetto di autorizzazione alla riapertura delle indagini determina l'inutilizzabilità degli atti di indagine, eventualmente compiuti dopo il provvedimento di archiviazione, e preclude l'esercizio dell'azione penale, per lo stesso fatto di reato, da parte del medesimo ufficio del pubblico ministero. (Sez. 6, n. 29479 del 10/05/2017 - dep. 13/06/2017, Bartoli, Rv. 2704130). Tali conclusioni sono certamente conformi al disposto dell'art. 414, cod. proc. pen., che espressamente prevede, dopo il provvedimento di archiviazione, l'emissione, su richiesta del pubblico ministero, di un decreto del giudice di autorizzazione alla riapertura delle indagini. Trattasi, ovviamente, di un presupposto processuale, a monte della ricostituzione di un regolare contraddittorio processuale, con la contestuale garanzia della pienezza dell'esercizio dei diritti della difesa. E' evidente, altresì, che la sanzione di inutilizzabilità, derivante dalla violazione dell'art. 414 cod. proc. pen., incide, in via esclusiva, sugli atti che riguardano lo stesso fatto, oggetto dell'indagine conclusa con il provvedimento di archiviazione, e non anche su fatti diversi o successivi, benché collegati con i fatti oggetto della precedente indagine. (Sez. 2, n. 3255 del 10/10/2013 - dep. 23/01/2014, Rostan, Rv. 25852801) L'inutilizzabilità, confermata dalla giurisprudenza, è una conseguenza diretta di una formazione, a monte, dell'atto, in una situazione, irregolare e come tale non correttamente incanalata nel rapporto processuale, già concluso, a seguito del provvedimento di archiviazione. Trattasi di una conseguenza assoluta, che non consente eccezioni, tanto più se si considera la perentorietà dei termini, prescritti dall'art. 407, cod. proc. pen., con riferimento alla durata delle indagini preliminari, condizione, nel caso di specie, che ha dato origine all'emissione del provvedimento di archiviazione. Né alla carenza di tali presupposti, è possibile supplire, tramite riferimenti a "seguiti" o "prosecuzioni" d'indagine, ovvero alla conoscenza, da parte della difesa, dei nuovi esiti, di natura tecnica, e ad una mancata richiesta, da parte della stessa, di un'espunzione, dal fascicolo d'ufficio, delle risultanze dei RIS. Tanto più, non supporta la tesi, sostenuta nel provvedimento impugnato, il riferimento alla ripetibilità dell'atto, trattandosi, nella sostanza, di presupposti processuali imprescindibili. Analoghe conclusioni devono essere assunte, nell'ambito del giudizio abbreviato, implicante di per sé solo la scelta dell'imputato di essere giudicato allo stato degli atti. Tale scelta, contrariamente a quanto sostenuto nella sentenza impugnata, non comporta una tacita accondiscendenza all'inserimento, per la mancanza di un'espressa opposizione dell'imputato, nel fascicolo processuale, del verbale di acquisizione del secondo mozzicone di sigaretta, proveniente dall'imputato, e degli esiti, sullo stesso, cui sono pervenuti i RIS, dopo il confronto con le tracce di DNA, ritrovate sugli indumenti, rinvenuti nel luogo di perpetrazione del reato. Occorre affermare il principio, secondo il quale, anche nel giudizio abbreviato, la prova, affetta da un vizio patologico, derivante dalla mancanza del decreto autorizzativo della riapertura delle indagini, non è utilizzabile, non essendo validamente assunta. Invero, l'accettazione del giudizio, allo stato degli atti, non comporta la possibilità di un giudizio, incentrato su elementi di prova, irregolarmente acquisiti al processo, ma solo l'accettazione di un processo, già consolidato, nelle sue risultanze processuali.
2. Alla luce delle motivazioni esposte, trattandosi dell'unica prova a carico dello RE, si deve procedere all'annullamento della sentenza impugnata, per non aver l'imputato commesso il fatto.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per non avere l'imputato commesso il fatto. Così deciso il 22/11/2017 Il Consigliere estensore Il Presidente Grazia Lapalorcia Caterina Mazzitelli iofolorie laterino Mazzitelli Depositato in Cancelleria 15 MAR 2018 Roma, li I Direttore Amministrativo Bottasa Odina Odilia GALLIANO