Sentenza 20 aprile 2001
Massime • 2
In caso di domanda di risarcimento danni da circolazione stradale proposta davanti al giudice di pace, qualora l'attore abbia chiesto nell'atto introduttivo la condanna del convenuto al risarcimento dei danni patiti, quantificati in una somma (lire 704.000) di gran lunga inferiore a quella (di trenta milioni di lire, ex art. 7, secondo comma, cod. proc. civ.) che segna i limiti della competenza per valore del giudice adito, facendo tuttavia "salvo quel più o quel meno" ritenuto dovuto o di giustizia, la causa non può considerarsi di valore indeterminabile, ancorché il "petitum" non sia stato espressamente contenuto nei limiti della competenza per valore del giudice di pace, atteso che, ai sensi dell'art. 14, primo comma, cod. proc. civ., per le cause relative a somme di denaro (e a beni mobili), in mancanza di indicazione o dichiarazione la causa si presume di competenza del giudice adito.
In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore o dei natanti, la disposizione di cui all'art. 8 del decreto-legge 26 settembre 1978, n. 576 (conv. in legge 24 novembre 1978, n. 738) - nel disporre che, allorché l'impresa assicuratrice venga posta in liquidazione coatta amministrativa, nessuna azione per il risarcimento può essere proposta prima che siano decorsi sei mesi dall'invio della richiesta con lettera raccomandata con avviso di ricevimento (nei confronti dell'impresa cessionaria del portafoglio ovvero) nei riguardi del commissario liquidatore che sia stato autorizzato a procedere alla liquidazione dei danni - è volta a consentire, (all'impresa cessionaria o) al commissario, uno "spatium deliberandi" adeguato; ne consegue che, ai fini del rispetto della prescrizione normativa, non rileva affatto l'imprecisione, nella richiesta di risarcimento spedita con raccomandata con avviso di ricevimento, dell'indicazione di un destinatario impossibile, ma esclusivamente l'effettiva ricezione da parte dell'unico destinatario possibile. (Nella specie la raccomandata con avviso di ricevimento era stata ricevuta dall'effettivo destinatario, la società in liquidazione, benché indirizzata alla compagnia di assicurazioni "in bonis", ma ormai in liquidazione coatta amministrativa; la S.C., nell'enunciare il principio di cui in massima, ha escluso che la impugnata sentenza del giudice di pace fosse affetta dal denunciato vizio di motivazione meramente apparente per non aver spiegato perché in tal caso la raccomandata, nonostante l'errore nell'indicazione del destinatario, avesse pienamente svolto la funzione prescritta dalla norma citata).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 20/04/2001, n. 5914 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5914 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. UGO FAVARA - Presidente -
Dott. ANTONIO LIMONGELLI - Consigliere -
Dott. MARIO FINOCCHIARO - Consigliere -
Dott. DONATO CALABRESE - Consigliere -
Dott. ALFONSO AMATUCCI - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
DIEASS ASSICURAZIONI SPA IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA, in persona del Commissario Liquidatore pro tempore, dott. Gabriele Alliata, elettivamente domiciliato in ROMA VLE PINTURICCHIO 204, presso lo studio dell'avvocato MORMINO ANTONINO, che lo difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
LI EN, elettivamente domiciliato in ROMA VLE ROSSINI 26, presso lo studio dell'avvocato SALVATORE TRUNCALI, difeso dall'avvocato ALESSIO UGOLINI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
nonché contro
HAMDI BOUCHAIB, LA FONDIARIA ASSIC SPA;
- intimati -
avverso la sentenza n. 3/98 del Giudice di pace di SANSEPOLCRO, emessa il 23/1/1998, depositata il 23/01/98; R.G. 155/97, udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/02/01 dal Consigliere Dott. Alfonso AMATUCCI;
udito l'Avvocato ANTONINO MORNINO;
udito l'Avvocato ALESSIO UGOLINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Libertino Alberto RUSSO che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
comunque rigetto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza passata in giudicato del 20.2.1996 il giudice di pace di Sansepolcro, adito da RE IV per il risarcimento del danno derivatogli dall'urto (in data 29.11.1994) di altro automezzo contro la propria vettura in sosta, condannò solidalmente i convenuti contumaci MD CH e s.p.a. D'SS ZI - nelle rispettive qualità di proprietario e assicuratrice del veicolo investitore - a pagare all'attore la complessiva somma di L. 704.725, da rivalutarsi, oltre agli interessi ed alle spese.
Essendo stata posta la sopra menzionata società assicuratrice in liquidazione coatta amministrativa con decreto ministeriale risalente al 26.4.1995 e non essendo la sentenza opponibile all'impresa designata, nel maggio del 1997 l'IV convenne in giudizio innanzi al medesimo giudice di pace l'impresa designata Fondiaria ZI s.p.a. - nonché l'MD e la società assicuratrice D'SS ZI in liquidazione coatta amministrativa, in persona del commissario liquidatore - chiedendone la condanna al risarcimento del danno patito.
La D'SS in l.c.a. resistette, mentre gli altri due convenuti rimasero contumaci.
Con sentenza n. 3 del 1998 l'adito giudice di pace ha condannato La Fondiaria ZI s.p.a., quale impresa designata ai sensi dell'art. 20 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, al pagamento del predetto importo di L. 704.725, da rivalutarsi, oltre agli interessi ed alle spese.
Avverso detta sentenza ricorre per cassazione la D'SS ZI s.p.a. in l.c.a., in persona del commissario liquidatore sulla base di cinque motivi, cui resiste con controricorso RE IV. Gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva. MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1. Col primo motivo è dedotta "violazione delle norme sulla competenza" per valore.
Si afferma che, avendo chiesto l'attore la "somma di L. 604.725, oltre al fermo tecnico da liquidarsi nella misura di L. 100.000, salvo quel più o quel meno che riterrà in corso di causa e che il giudice di pace riterrà di giustizia, con rivalutazione monetaria ed interessi dal dì del dovuto al saldo", senza contenere esplicitamente il petitum nei limiti della competenza per valore del giudice adito, la domanda doveva considerarsi di valore indeterminabile, come tale rientrante nella competenza per valore del tribunale ai sensi dell'art. 9 c.p.c.. 1.2. La stessa ricorrente afferma (a pagina 3 del ricorso, in fine) che l'IV promosse il giudizio concluso dalla gravata sentenza "onde ottenere l'estensione dell'efficacia della sentenza n. 5/96 del 20.2.1996 nei confronti di entrambe le compagnie assicurative". Ed è pacifico che quella sentenza recava una condanna al pagamento di L. 704.725, oltre alla rivalutazione ed agli interessi, tuttavia non in grado di incidere sulla competenza in relazione alla data del fatto. Tale è il contesto nel quale il giudice di pace ha ritenuto, in sede di interpretazione della domanda, che la formula d'uso "salvo quel meno o quel più" non potesse indurre alla conclusione che erano stati valicati i limiti della propria competenza per valore (di trenta milioni di lire, ex art. 7, comma 2, c.p.c., trattandosi di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli). È poi del tutto inesatto che se il petitum non sia espressamente contenuto nei limiti della competenza per valore del giudice adito la causa sia per ciò stesso di valore indeterminabile, essendo vero invece che, ai sensi dell'art. 14, comma 1, c.p.c., per le cause relative a somme di denaro (come nella specie) e a beni mobili, in mancanza di indicazione o dichiarazione la causa si presume di competenza del giudice adito.
Altro problema, peraltro non posto dalla ricorrente, è quello del cumulo di più domande da intendersi proposte fino al limite del valore massimo della competenza del giudice adito.
Va anzi rilevato che, nel caso di specie, non eccedendo la causa il valore di due milioni di lire, il giudizio è stato necessariamente emesso secondo equità ai sensi dell'art. 113, comma 2, c.p.c., come del resto la ricorrente presuppone per il fatto stesso che ha proposto ricorso per cassazione anziché appello, appunto non consentito per le sentenze del giudice di pace pronunziate secondo equità (art. 339, comma 3, c.p.c.).
1.3. Si tratta di equità "sostitutiva" della regola di diritto, in linea con la valutazione più libera, più elastica e più semplice che si richiede nelle controversie di minor valore (come del resto accade nel caso, previsto dall'art. 114 c.p.c., in cui le parti abbiano concordemente domandato, in materia di diritti disponibili, una decisione diversa da quella secundum jus).
Secondo l'orientamento ormai consolidato di questa corte (dopo l'arresto di Cass., sez. un., 15 ottobre 1999, n. 716), per quanto concerne il diritto sostanziale unico limite del giudizio di equità - escluso anche quello rappresentato dal rispetto dei principi regolatori della materia e dei principi generali dell'ordinamento - è costituito dal dovere del giudice di conformarsi alle norme di rango costituzionale ed a quelle del diritto comunitario, siccome poste da fonti di livello superiore a quella della legge ordinaria che il giudizio equitativo prevede. La sentenza equitativa del giudice di pace può essere dunque impugnata con ricorso per cassazione per error in iudicando, ai sensi dell'art. 360, n. 3, c.p.c., soltanto per far valere il superamento di questi limiti. Al
di là fuori di tali due ipotesi, l'ammissibilità del ricorso per violazione di legge è concettualmente preclusa dalla non configurabilità nel giudizio equitativo della violazione di una regola posta dalla legge, che presuppone un giudizio secondo diritto. È stato anche reiteratamente chiarito che, per le sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità, il vizio di motivazione è prospettabile solo in quanto si risolva in un'ipotesi di mera apparenza o di radicale ed insanabile contraddittorietà della motivazione, tale da autorizzare la conclusione che la sentenza non sia motivata (in contrasto col precetto di cui al primo comma dello stesso art. 111 Cost., il quale stabilisce che "tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati") e che si verta, dunque, in un caso di nullità della sentenza per violazione anche della norma processuale di cui all'art. 132, comma 2, n. 4, C.P.C., con conseguente ammissibilità della denuncia del vizio in relazione all'art. 360, n. 4, C.P.C.. Resta invece fermo il dovere del giudice di pace di rispettare le norme processuali anche nelle cause decise secondo equità.
2.1. Da tali assorbenti considerazioni direttamente discende l'inammissibilità del secondo e del terzo motivo, con entrambi i quali vengono prospettati vizi della motivazione in riferimento all'art. 360, n. 5, C.p.C.
2.2. Col secondo motivo, in particolare, è denunciata insufficiente e contraddittoria motivazione sul punto decisivo della controversia costituito dalla dedotta improponibilità della domanda per mancata osservanza da parte dell'attore del disposto di cui all'art. 8, d.l. n. 576/78, convertito in legge n. 738/78, il quale dispone che,
allorché l'impresa assicuratrice per la r.c.a. venga posta in liquidazione coatta amministrativa dell'impresa assicuratrice, nessuna azione per il risarcimento può essere proposta prima che siano decorsi sei mesi dall'invio della richiesta (nei confronti dell'impresa cessionaria del portafoglio, ovvero) nei riguardi del commissario liquidatore che sia stato autorizzato a procedere alla liquidazione dei danni.
Il giudice di pace non aveva considerato che la raccomandata con avviso di ricevimento in data 26.5.1995 era stata indirizzata alla D'SS ZI s.p.a. in bonis. non più esistente, e non poteva pertanto esplicare i suoi effetti nei confronti del diverso soggetto costituito dalla società in liquidazione coatta amministrativa.
Nè - continua la ricorrente - poteva conferirsi rilievo alle trattative intercorse tra le parti da epoca inferiore al semestre rispetto alla data della notifica dell'atto di citazione, ovvero ritenersi che l'azione sia comunque proponibile se il commissario liquidatore abbia rifiutato il pagamento per iscritto.
2.3. Col terzo motivo è dedotta omessa e insufficiente motivazione sul punto decisivo costituito dalla sussistenza, negata dalla compagnia di assicurazioni, di una valida polizza assicurativa per la responsabilità civile derivante dalla circolazione, in un contesto connotato dalla pacifica risultanza che il premio era stato pagato solo in data 3.12.1994.
Si afferma che l'errata valutazione da parte del giudice di pace dell'unico documento idoneo a fornire la prova del fatto costitutivo del rapporto giuridico costituisce grave ed insanabile vizio della sentenza resa dal giudice di pace che avrebbe dovuto dichiarare d'ufficio il difetto di legittimazione passiva della società D'SS, col consequenziale rigetto delle domande proposte contro la stessa.
3.1. Va in particolare escluso che, per l'uno o per l'altro profilo, si verta in ipotesi di motivazione meramente apparente. Quanto al secondo motivo, invero, è addirittura incontestato che, come affermato dal giudice di pace, la richiesta di risarcimento fu ricevuta dalla società "in liquidazione coatta amministrativa" (secondo la ricevuta della missiva) quando ormai non esisteva più una società in bonis, come la stessa ricorrente riconosce. E va senz'altro escluso che sia configurabile una radicale mancanza di motivazione per non avere il giudice di pace spiegato anche per quali (ovvie) ragioni la missiva ricevuta dalla società in liquidazione, benché indirizzata alla società in bonis (ma ormai in liquidazione), avesse pienamente svolto la funzione di cui all'art. 8 del d.l. 20 settembre 1978, n. 576, convertito con modificazioni in legge 24 novembre 1978, n. 738, posto che in relazione alla nota ratio della norma di consentire al commissario o all'impresa cessionaria uno spatium deliberandi adeguato, non rileva affatto l'imprecisione, nella richiesta di risarcimento spedita con raccomandata con avviso di ricevimento, dell'indicazione di un destinatario impossibile, ma esclusivamente l'effettiva ricezione da parte dell'unico destinatario possibile.
3.2. Quanto al terzo motivo la ricorrente del tutto prescinde dalle non impugnate osservazioni del giudice di pace, laddove quegli ha affermato che, ai sensi degli artt. 7 e 18 della legge n. 990 del 1969, ciò che rileva ai fini della sussistenza dell'obbligo dell'assicuratore nei confronti del terzo danneggiato è la risultanza del certificato di assicurazione, attestante un periodo di copertura assicurativa nel quale sia ricompreso, come nel caso in esame, il giorno del sinistro.
4.1. Con gli ultimi, subordinati motivi vengono denunciate violazioni di norme processuali.
Col quarto è dedotta violazione e falsa applicazione dell'art. 115 c.p.c. in relazione all'art. 2697 c.c., il cui combinato disposto impone al giudice di pronunciare iuxta alligata et probata. Si afferma che il giudice "non può pervenire ad un convincimento se non sulla base della documentazione prodotta dalla parte onerata" e che il principio era stato nella specie violato in quanto il giudicante non aveva previamente acquisito la piena ed inequivocabile prova dell'esistenza di un valido ed efficace rapporto assicurativo.
4.2. La censura è priva di fondamento.
Premesso che nessuna norma impone al giudice di giudicare solo in base a documenti e che il principio dispositivo non concerne la valutazione delle risultanze probatorie, nella specie semplicemente apprezzate dal giudice di pace (ai sensi dell'art. 116, comma 1, c.p.c.) in modo difforme da quello auspicato dalla parte, va rilevato che il giudicante ha dato puntuale conto della decisione con le considerazioni di cui sub 3.2.
5.1. Col quinto motivo, prospettato in linea ulteriormente subordinata, la sentenza è censurata per violazione dell'art. 101 c.p.c. per avere il giudice di pace omesso di rilevare d'ufficio la carenza di legittimazione passiva della D'SS ZI s.p.a. e, quindi, il difetto di regolarità del contraddittorio.
5.2. La doglianza è destituita di qualsiasi pregio in quanto la legittimazione passiva sussiste per il solo fatto che il convenuto corrisponde al soggetto che, secondo la prospettazione dello stesso attore, è la sua controparte nel rapporto sostanziale dedotto in giudizio.
Resta del tutto incomprensibile, dunque, in quale senso la ricorrente deduca un'irregolarità del contraddittorio, che resta invece radicalmente esclusa.
6. Il ricorso va conclusivamente respinto.
Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.
P. Q. M.
la corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese, che liquida in L. 270.700=, oltre a L.
1.200.000 per onorari. Così deciso in Roma, il 20 febbraio 2001.
Depositato in Cancelleria il 20 aprile 2001