Cass. civ., sez. III, sentenza 20/04/2001, n. 5914
CASS
Sentenza 20 aprile 2001

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In caso di domanda di risarcimento danni da circolazione stradale proposta davanti al giudice di pace, qualora l'attore abbia chiesto nell'atto introduttivo la condanna del convenuto al risarcimento dei danni patiti, quantificati in una somma (lire 704.000) di gran lunga inferiore a quella (di trenta milioni di lire, ex art. 7, secondo comma, cod. proc. civ.) che segna i limiti della competenza per valore del giudice adito, facendo tuttavia "salvo quel più o quel meno" ritenuto dovuto o di giustizia, la causa non può considerarsi di valore indeterminabile, ancorché il "petitum" non sia stato espressamente contenuto nei limiti della competenza per valore del giudice di pace, atteso che, ai sensi dell'art. 14, primo comma, cod. proc. civ., per le cause relative a somme di denaro (e a beni mobili), in mancanza di indicazione o dichiarazione la causa si presume di competenza del giudice adito.

In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore o dei natanti, la disposizione di cui all'art. 8 del decreto-legge 26 settembre 1978, n. 576 (conv. in legge 24 novembre 1978, n. 738) - nel disporre che, allorché l'impresa assicuratrice venga posta in liquidazione coatta amministrativa, nessuna azione per il risarcimento può essere proposta prima che siano decorsi sei mesi dall'invio della richiesta con lettera raccomandata con avviso di ricevimento (nei confronti dell'impresa cessionaria del portafoglio ovvero) nei riguardi del commissario liquidatore che sia stato autorizzato a procedere alla liquidazione dei danni - è volta a consentire, (all'impresa cessionaria o) al commissario, uno "spatium deliberandi" adeguato; ne consegue che, ai fini del rispetto della prescrizione normativa, non rileva affatto l'imprecisione, nella richiesta di risarcimento spedita con raccomandata con avviso di ricevimento, dell'indicazione di un destinatario impossibile, ma esclusivamente l'effettiva ricezione da parte dell'unico destinatario possibile. (Nella specie la raccomandata con avviso di ricevimento era stata ricevuta dall'effettivo destinatario, la società in liquidazione, benché indirizzata alla compagnia di assicurazioni "in bonis", ma ormai in liquidazione coatta amministrativa; la S.C., nell'enunciare il principio di cui in massima, ha escluso che la impugnata sentenza del giudice di pace fosse affetta dal denunciato vizio di motivazione meramente apparente per non aver spiegato perché in tal caso la raccomandata, nonostante l'errore nell'indicazione del destinatario, avesse pienamente svolto la funzione prescritta dalla norma citata).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 20/04/2001, n. 5914
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5914
    Data del deposito : 20 aprile 2001

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