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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 27/06/2025, n. 324 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 324 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 328/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PERUGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, in persona del Giudice del Lavoro dott. Giampaolo Cervelli, nella causa civile n. 328/2025
Ruolo G. Lav. Prev. Ass., promossa da
(avv. Alessandro Bacchi) Parte_1
- ricorrente -
contro
(avv. Sandra Misericordia) CP_1
- convenuto–
ha emesso e pubblicato, all'esito della camera di consiglio dell'udienza del 27.6.2025, alle ore 18.27, la seguente
[...]
ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Perugia in funzione di Parte_2
giudice del lavoro l' per sentire accogliere, nei confronti dell' convenuto, le seguenti CP_1 CP_2
domande “Accertare e dichiarare, per le ragioni espresse in narrativa, l'illegittimità, nullità e/o inefficacia
dell'intimazione di pagamento n. 08020259002045717/000 gravata e di ogni altro atto e/o provvedimento
presupposto e/o consequenziale. -In ogni caso, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione delle pretese
portate dalla cartella di pagamento sopra richiamata e, per l'effetto, dichiarare nullo e/o illegittimo e/o inefficace
il provvedimento gravato e ogni altro atto o provvedimento connesso, presupposto e/o consequenziale.”.
Ha esposto che il 25.2.2025 ha ricevuto la notificazione dell'intimazione di pagamento n
.08020259002045717/00, per un presunto debito complessivo di € 4.205,72, portato dalla cartella di pagamento n. 08020120040641061000, relativa a rate premio e eccepito che il credito di cui CP_1
pagina 1 di 2 alla predetta cartella esattoriale è prescritto a decorrere dalla data dell'eventuale notificazione della cartella esattoriale ossia dal 15.1.2013.
L' nel costituirsi in giudizio ha dedotto l'infondatezza del ricorso e in particolare contestato che il CP_1
credito fatto valere con l'intimazione opposta sia prescritto. A tale riguardo ha addotto, per sostenere l'infondatezza dell'eccezione, la circostanza che “Nell'aprile 2018 la TA ha presentato all'Agenzia delle
Entrate un'istanza di definizione agevolata del debito poi revocata nel maggio 2019”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Come noto, il termine di prescrizione dei contributi e premi dovuti agli enti previdenziale si compie con il decorso di cinque anni ai sensi e per gli effetti di cui ai commi 9 e 10 dell'art. 3 comma 12 della l.
n. 335 del 1995. Nel caso di specie al termine ordinario di cinque anni devono aggiungersi 311 giorni di sospensione del corso della prescrizione di cui al d.l. n. 18 del 2020 e di cui al d.l. n. 183 del
31.12.2020 (129 + 182 giorni).
Nel caso di specie, tra il mese di aprile del 2018, data di presentazione dell'istanza di definizione agevolata e la data della notificazione dell'intimazione di pagamento, il termine risulta ampiamente decorso con la conseguenza che il credito di cui alla cartella esattoriale presupposta risultava estinto per prescrizione al momento della formazione e notificazione dell'intimazione di pagamento.
Le spese di lite seguono la soccombenza;
esse vengono liquidate sulla base dei criteri e dei parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014, avuto riguardo alle cause di valore tra €1.100,00 e €5.200,00
P.Q.M.
il Tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
dichiara inefficace l'intimazione di pagamento n. 08020259002045717/000 e condanna l' al CP_1
pagamento delle spese di giudizio in favore della parte opponente liquidandole nella misura di
€1.500,00 per compensi di avvocato, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15% dei compensi, al rimborso delle spese di CU, Iva e Cpa come per legge
Perugia 27.6.2025
Il giudice
Giampaolo Cervelli
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PERUGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, in persona del Giudice del Lavoro dott. Giampaolo Cervelli, nella causa civile n. 328/2025
Ruolo G. Lav. Prev. Ass., promossa da
(avv. Alessandro Bacchi) Parte_1
- ricorrente -
contro
(avv. Sandra Misericordia) CP_1
- convenuto–
ha emesso e pubblicato, all'esito della camera di consiglio dell'udienza del 27.6.2025, alle ore 18.27, la seguente
[...]
ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Perugia in funzione di Parte_2
giudice del lavoro l' per sentire accogliere, nei confronti dell' convenuto, le seguenti CP_1 CP_2
domande “Accertare e dichiarare, per le ragioni espresse in narrativa, l'illegittimità, nullità e/o inefficacia
dell'intimazione di pagamento n. 08020259002045717/000 gravata e di ogni altro atto e/o provvedimento
presupposto e/o consequenziale. -In ogni caso, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione delle pretese
portate dalla cartella di pagamento sopra richiamata e, per l'effetto, dichiarare nullo e/o illegittimo e/o inefficace
il provvedimento gravato e ogni altro atto o provvedimento connesso, presupposto e/o consequenziale.”.
Ha esposto che il 25.2.2025 ha ricevuto la notificazione dell'intimazione di pagamento n
.08020259002045717/00, per un presunto debito complessivo di € 4.205,72, portato dalla cartella di pagamento n. 08020120040641061000, relativa a rate premio e eccepito che il credito di cui CP_1
pagina 1 di 2 alla predetta cartella esattoriale è prescritto a decorrere dalla data dell'eventuale notificazione della cartella esattoriale ossia dal 15.1.2013.
L' nel costituirsi in giudizio ha dedotto l'infondatezza del ricorso e in particolare contestato che il CP_1
credito fatto valere con l'intimazione opposta sia prescritto. A tale riguardo ha addotto, per sostenere l'infondatezza dell'eccezione, la circostanza che “Nell'aprile 2018 la TA ha presentato all'Agenzia delle
Entrate un'istanza di definizione agevolata del debito poi revocata nel maggio 2019”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Come noto, il termine di prescrizione dei contributi e premi dovuti agli enti previdenziale si compie con il decorso di cinque anni ai sensi e per gli effetti di cui ai commi 9 e 10 dell'art. 3 comma 12 della l.
n. 335 del 1995. Nel caso di specie al termine ordinario di cinque anni devono aggiungersi 311 giorni di sospensione del corso della prescrizione di cui al d.l. n. 18 del 2020 e di cui al d.l. n. 183 del
31.12.2020 (129 + 182 giorni).
Nel caso di specie, tra il mese di aprile del 2018, data di presentazione dell'istanza di definizione agevolata e la data della notificazione dell'intimazione di pagamento, il termine risulta ampiamente decorso con la conseguenza che il credito di cui alla cartella esattoriale presupposta risultava estinto per prescrizione al momento della formazione e notificazione dell'intimazione di pagamento.
Le spese di lite seguono la soccombenza;
esse vengono liquidate sulla base dei criteri e dei parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014, avuto riguardo alle cause di valore tra €1.100,00 e €5.200,00
P.Q.M.
il Tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
dichiara inefficace l'intimazione di pagamento n. 08020259002045717/000 e condanna l' al CP_1
pagamento delle spese di giudizio in favore della parte opponente liquidandole nella misura di
€1.500,00 per compensi di avvocato, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15% dei compensi, al rimborso delle spese di CU, Iva e Cpa come per legge
Perugia 27.6.2025
Il giudice
Giampaolo Cervelli
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