Sentenza 6 luglio 2015
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Cagliari, sez. II, sentenza 06/07/2015, n. 915 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Cagliari |
| Numero : | 915 |
| Data del deposito : | 6 luglio 2015 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00915/2015 REG.PROV.COLL.
N. 00394/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 394 del 2015, proposto da:
LV SS, RI DD, US PI, RI EC, DO CA, AR TT EC, LV NO, AR EC FL, AN AR EC, US AR EC e RI NG NI, rappresentati e difesi dall'avv. Carlo Cuccu, con domicilio eletto presso il suo studio in Cagliari, Via Sonnino N. 37;
contro
Comune di Oristano, rappresentato e difeso dall'avv. Gianna Caccavale, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Sergio Cassanello in Cagliari, Via Loru N.4;
nei confronti di
SS Intermite, non costituito in giudizio;
per la declaratoria
dell'illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Oristano sull'istanza ex art. all'art. 2, c. 2 bis, L..r. n. 45/1989 (come modificata dall'art. 2, c. 2 L.r. n. 19/2013) presentata in data 4.4.2014 al protocollo del Comune e reiterata con l'istanza in data 18.2.2015, protocollata in pari data.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Oristano;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 1 luglio 2015 il dott. Francesco Scano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I ricorrenti, come asserito in ricorso, sono soggetti promotori del Piano di lottizzazione da realizzarsi in Oristano, località “Su Forru del Madeddu”, approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 71 del 7.6.2013.
Con istanza del 4 aprile 2014, l’ing. Carlo EC, progettista del Piano di Lottizzazione, dopo aver rappresentato al Comune la difficoltà di stipulare una fideiussione per l’intero importo previsto per il piano di lottizzazione e la contrarietà di un lottizzante (sig. TT NT) alla stipula della convenzione di lottizzazione a causa della “attuale congettura economica generale”, ha chiesto l’approvazione di una variante al Piano di lottizzazione per suddividerlo in 5 comparti funzionali.
Con nota prot. n. 44637 del 24.10.2014, il Dirigente del Settore sviluppo del territorio del Comune aveva, tra l’altro, richiesto un documento sulla disponibilità del signor TT NT, che non aveva sottoscritto gli elaborati inerenti la suddivisione in comparti, a cedere le aree di sua proprietà, “senza le quali i singoli comparti non avrebbero gli standard indispensabili”.
Nella nota si precisava che in assenza di tale cessione non era “possibile formulare al Consiglio Comunale alcuna proposta di deliberazione meritevole di visto di regolarità tecnica”.
In data 18.2.2015 l’ing. EC sollecitava l’approvazione della variante, evidenziando che il signor TT, con nota del 9.2.2015, aveva chiesto chiarimenti al Comune in ordine alle modalità di presentazione della dichiarazione sulla cessione delle aree per standard.
Solo in data 10 marzo 2015 veniva presentata la dichiarazione del signor TT sulla cessione delle aree di sua proprietà, peraltro subordinata a varie condizioni.
Da quanto sopra risulta con evidenza l’inammissibilità del ricorso in epigrafe.
L’iniziale termine aperto con l’istanza del 4 aprile 2014 era stato interrotto con la richiesta di documenti integrativi in data 24.10.2014. Solo a partire dalla presentazione al Comune dei documenti richiesti, avvenuta con la citata dichiarazione del signor TT in data 10 marzo 2015, e a prescindere dalla sufficienza o meno di una simile dichiarazione, il termine per la conclusione del procedimento ha ripreso a decorrere.
Pertanto il ricorso, essendo stato notificato il 29 aprile 2015, risulta proposto quando il silenzio inadempimento non si era ancora formato e ciò a prescindere dalla correttezza del termine indicato in ricorso, 60 giorni, per l’asserita e non dimostrata variante non sostanziale del piano di lottizzazione.
La richiesta di documenti integrativi su di una domanda di variante di piano di lottizzazione, determina l’interruzione del termine per la conclusione del procedimento iniziato con la domanda iniziale, con la conseguenza che il nuovo termine potrà decorrere solo con presentazione all’Amministrazione dei documenti richiesti e, ove ciò avvenga in più soluzioni, con la presentazione dell’ultimo dei documenti richiesti, a partire dal quale ricomincia a decorrere il termine per la conclusione del procedimento, dal cui spirare inizia a decorrere il silenzio inadempimento impugnabile di fronte al TAR con lo speciale procedimento di cui all’art. 117 c.p.a.
Nella specie ricorso è stato proposto prima della formazione del silenzio inadempimento e pertanto si rivela inammissibile.
Le spese del giudizio seguono la regola della soccombenza e si liquidano nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda)
definitivamente pronunciando dichiara inammissibile il ricorso come in epigrafe proposto.
Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese ed onorari del giudizio in favore del Comune di Oristano, che liquida nella complessiva somma di € 2500,00 (duemilacinquecento/00).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 1 luglio 2015 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Scano, Presidente, Estensore
Tito Aru, Consigliere
NT Plaisant, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 06/07/2015
IL SEGRETARIO