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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 18/11/2025, n. 401 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 401 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
774 /2025 R.G.V.G.
Tribunale Ordinario di Forli'
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FORLI' riunito in camera di consiglio nelle persone di: dott. SS Di RI Presidente rel. dott. Alessandra Medi Giudice dott. Serena Chimichi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento 774 /2025 R.G.V.G. avente ad oggetto lo scioglimento del matrimonio celebrato nel Comune della città di AGNITA (ROMANIA) in data 16 agosto 2004 trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di
GAMBETTOLA tra i coniugi:
1. , nato in [...] in data [...], - Controparte_1
; C.F._1
2. nata in [...] in data [...], - Parte_1
; C.F._2
rappresentati e difesi rispettivamente dall' avv. BENZI CECILIA e dall' avv.
D'AL DANIELA;
rilevato:
- che con ricorso a firma congiunta, depositato in data 03/04/2025, i coniugi suddetti chiedevano dichiararsi lo scioglimento del matrimonio, ai sensi
1 dell'art. 3, n. 2, lett. b) l. n. 898/70 e ss. mm., indicando le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici tra gli stessi;
- che sono trascorsi i termini di legge dalla separazione omologata/pronunciata con decreto/sentenza in data 21.10.2022;
- che tra gli stessi non vi è stata riconciliazione né ricostituzione della vita in comune;
- che hanno depositato dichiarazione sottoscritta ed autenticata di non volersi conciliare e di insistere nel ricorso, all'esito di udienza a trattazione scritta;
- che il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole;
- che sussistono i presupposti di fatto e di diritto per la dichiarazione di scioglimento del matrimonio;
visti gli artt. 1 e ss. l. n. 898/70 e succ. mod.
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio nel Comune della città di AGNITA (ROMANIA) in data 16 agosto 2004 trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di
GAMBETTOLA tra i coniugi:
1. , nato in [...] in data [...], - Controparte_1
; C.F._1
2. nata in [...] in data [...], - Parte_1
; C.F._2
trascritto nei registri degli atti di matrimonio del comune di GAMBETTOLA al n.
25, Parte 2, Serie C;
dichiara esecutive le condizioni di cui al ricorso a firma congiunta depositato in data
03/04/2025, che integralmente si riportano:
a. i coniugi vivranno – come in effetti vivono al seguito di autorizzazione giudiziale in sede di separazione – separati, impegnandosi al reciproco rispetto;
2 b. i coniugi sono economicamente autosufficienti e non pretendono alcun mantenimento l'uno dall'altro, essendo entrambi titolari di reddito e/o avendo comunque i mezzi per procurarselo;
riconoscono di essere in condizioni economiche tali da mantenersi e conservare lo stesso tenore di vita goduto in costanza di matrimonio. Pertanto, nulla è dovuto fra gli stessi a titolo di alimenti e/o compartecipazione al mantenimento, rinunciando espressamente ad ogni diritto o pretesa in tal senso, non ricorrendo, allo stato, alcuna condizione di legge per una tale attribuzione;
c. i figli minori – nato a [...] il [...] – e Persona_1 Persona_2
– nato a [...] il [...] – saranno affidati in via condivisa ad entrambi i genitori, che conseguentemente si impegnano ad esercitare la responsabilità genitoriale congiuntamente, con collocazione prevalente presso la madre;
d. i genitori riconoscono il diritto dei figli minori di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. I ricorrenti stabiliscono che la responsabilità genitoriale verrà esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute verranno assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli;
e. quanto alla regolamentazione del diritto di visita, si stabilisce che il padre potrà vedere e tenere con sé i figli ogni volta che lo vorrà e previo avvertimento alla madre, il tutto sempre compatibilmente con gli impegni, anche scolastici, e la volontà dei figli. I coniugi optano per una suddivisione fra di loro paritetica della responsabilità genitoriale, dei tempi di frequentazione (c.d. shared custody) e delle responsabilità educative nei
3 confronti dei figli. Nel fare ciò, i genitori pongono quale principio imprescindibile delle proprie determinazioni, il benessere morale e materiale dei figli minori e l'interesse preminente affinché questi possano continuare a frequentare entrambe i genitori, nell'auspicio condiviso di replicare la quotidianità nel confronto dei figli stessi. Le frequentazioni ed i momenti di incontro fra genitore e figli si alterneranno quindi per più giorni a settimana nonché a fine settimana alterni;
così pure i periodi delle festività e le vacanze estive. Il tutto compatibilmente con gli impegni lavorativi dei genitori stessi;
f. le parti stabiliscono inoltre che entrambe i genitori devono:
1. mantenere una comunicazione funzionale con i figli;
2. mantenere una comunicazione regolare con l'altro genitore ed essere collaborativi tra di loro;
3. seguire rigorosamente il piano genitoriale e comunicare tempestivamente all'altro genitore le circostanze per le quali dovesse risultare difficile ottemperare agli obblighi di cui al piano genitoriale;
4. anteporre la figura dell'altro genitore e, in subordine, dei parenti paterni e materni, nella gestione dei figli minori tutte le volte in cui il genitore si trovi temporaneamente impossibilitato a far fronte alle necessità della famiglia ovvero ad adempiere correttamente e tempestivamente a quanto stabilito dal piano genitoriale;
5. contattare immediatamente l'altro genitore in caso di emergenze che riguardano i figli g. condividere con l'altro genitore tutte le informazioni riguardanti i figli (es. scuola, insegnanti, attività, compagni ecc.);
6. essere flessibili e sostenere la relazione dei figli con l'altro genitore. Il genitore non deve mai squalificare l'altro genitore, né controllare o interferire nella comunicazione tra lo stesso e i figli;
4 7. le parti dichiarano infine di ispirarsi al principio della condivisione delle decisioni, consapevoli che è nel miglior interesse dei minor i che i genitori condividano le principali decisioni;
8. ciascun genitore prenderà decisioni relative alla cura quotidiana dei figli quando questi si trovano con loro ma ciò dovrà avvenire nel rispetto delle linee guida che le parti hanno disciplinato con il presente accordo ovvero che vorranno di volta in volta convenire;
9. ogni genitore prenderà decisioni di emergenza quando è compromessa la salute o la sicurezza dei minori e informerà il più presto possibile l'altro genitore;
10. ogni genitore ha il diritto di avere accesso ed essere informato tempestivamente su tutte le informazioni legate alla scuola, alla salute ed alla sicurezza dei figli e deve firmare qualsiasi documentazione necessaria affinché entrambi possano avere accesso ai documenti stessi;
11. ogni genitore deve attivarsi per la richiesta delle copie dei documenti direttamente dalla scuola e dalle strutture mediche;
12. ogni genitore ha l'autorità indipendente di conferire con gli educatori, gli insegnanti e gli operatori socio-sanitari che si occupano de i figli;
13. entrambi i genitori devono risultare nell'elenco dei contatti di emergenza per i figli minori;
14. per tutto quanto le parti si troveranno a dover decidere e per quanto non contemplato nel presente accordo, le stesse si impegnano con lealtà, serietà e massima responsabilità, a trovare soluzioni condivise nel preminente rispetto dell'interesse esclusivo dei figli minor i, del loro benessere morale e materiale e del principio della paritetica responsabilità genitoriale.
g. per quanto attiene al mantenimento dei figli, i coniugi stabiliscono di dover contribuire fra di loro in parti uguali alle spese necessarie per il mantenimento, la cura, l'istruzione e l'educazione degli stessi. Considerata la
5 collocazione dei figli minori presso la residenza della madre, fermo restando il principio di pari contribuzione al mantenimento, si stabilisce che il padre
[...]
dovrà corrispondere alla madre un contributo CP_1 Parte_1
mensile al mantenimento dei figli di €. 400,00 (quattrocento/00). La predetta somma dovrà essere corrisposta in mensilità anticipate entro il giorno quindici di ogni mese e andrà annualmente rivalutata secondo gli indici ISTAT al consumo per le famiglie di impiegati e operai. Le parti stabiliscono di comune accordo che l'assegno unico universale per i figli a carico verrà percepito in pari misura fra i genitori, che si impegnano pertanto ad attivarsi per la modifica della domanda presentata in attuazione delle condizioni di separazione;
fino all'intervenuta modifica da parte dell'Ente competente con relativo accredito al 50% in favore di ciascun genitore, le parti stabiliscono di comune accordo che l'assegno unico continuerà ad essere percepito dalla madre sig.ra senza alcun onere di rimborso restituzione al sig. Pt_1 CP_1
della metà;
h. il sig. si impegna a corrispondere in favore della sig.ra Controparte_1
a decorrere dalla data di primo accredito del 50% dell'assegno unico Pt_1
universale e successivamente entro il giorno 15 di ogni mese euro 150,00 a saldo e definizione degli arretrati indicati in premessa, che ammontano complessivamente ad euro 2.149,00 (di cui euro 1.200,00 dovuti a titolo di contributo mensile al mantenimento dei figli minori/spese straordinarie, ed euro 949,00 in restituzione di quanto anticipato dalla sig.ra al sig. Pt_1 CP_1
nell'ambito del contratto di mutuo n. 033/864797;
i. con riferimento al contratto di credito n. 4900144508 ed al finanziamento n.
AGSF/3/714 come meglio descritti in premessa, gli ex coniugi dichiarano di non aver più nulla a pretendere l'una dall'altra;
j. i ricorrenti si impegnano altresì nella misura del 50% ciascuno ad affrontare le spese straordinarie che verranno sostenute per l'educazione, l'istruzione, la
6 crescita e la cura dei figli, per la cui definizione e regolamentazione le parti dichiarano di integralmente riportarsi e fare proprie le indicazioni contenute nel Protocollo d'Intesa Sulla Gestione dei Processi in Materia di Famiglia sottoscritto in data 27/07/2016 dal Presidente dell'adito Tribunale, dal
Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Forlì-Cesena e dal
Presidente del Comitato Pari Opportunità del predetto Ordine, che i ricorrenti dichiarano di conoscere ed accettare;
k. in virtù della stabile collocazione dei figli minori presso la residenza della madre, la casa coniugale sita in Gambettola (FC), via Malvasia n. 248, viene assegnata alla moglie;
Parte_1
l. i coniugi si impegnano a prestare reciproco consenso, laddove necessario, per il rilascio del passaporto o di altro documento di identità valido per l'espatrio. dichiarate compensate le spese legali.
Manda alla cancelleria per la trasmissione della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del comune di GAMBETTOLA per quanto di competenza.
Forlì, 18/11/2025 Il Presidente
SS Di RI
7
Tribunale Ordinario di Forli'
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FORLI' riunito in camera di consiglio nelle persone di: dott. SS Di RI Presidente rel. dott. Alessandra Medi Giudice dott. Serena Chimichi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento 774 /2025 R.G.V.G. avente ad oggetto lo scioglimento del matrimonio celebrato nel Comune della città di AGNITA (ROMANIA) in data 16 agosto 2004 trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di
GAMBETTOLA tra i coniugi:
1. , nato in [...] in data [...], - Controparte_1
; C.F._1
2. nata in [...] in data [...], - Parte_1
; C.F._2
rappresentati e difesi rispettivamente dall' avv. BENZI CECILIA e dall' avv.
D'AL DANIELA;
rilevato:
- che con ricorso a firma congiunta, depositato in data 03/04/2025, i coniugi suddetti chiedevano dichiararsi lo scioglimento del matrimonio, ai sensi
1 dell'art. 3, n. 2, lett. b) l. n. 898/70 e ss. mm., indicando le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici tra gli stessi;
- che sono trascorsi i termini di legge dalla separazione omologata/pronunciata con decreto/sentenza in data 21.10.2022;
- che tra gli stessi non vi è stata riconciliazione né ricostituzione della vita in comune;
- che hanno depositato dichiarazione sottoscritta ed autenticata di non volersi conciliare e di insistere nel ricorso, all'esito di udienza a trattazione scritta;
- che il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole;
- che sussistono i presupposti di fatto e di diritto per la dichiarazione di scioglimento del matrimonio;
visti gli artt. 1 e ss. l. n. 898/70 e succ. mod.
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio nel Comune della città di AGNITA (ROMANIA) in data 16 agosto 2004 trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di
GAMBETTOLA tra i coniugi:
1. , nato in [...] in data [...], - Controparte_1
; C.F._1
2. nata in [...] in data [...], - Parte_1
; C.F._2
trascritto nei registri degli atti di matrimonio del comune di GAMBETTOLA al n.
25, Parte 2, Serie C;
dichiara esecutive le condizioni di cui al ricorso a firma congiunta depositato in data
03/04/2025, che integralmente si riportano:
a. i coniugi vivranno – come in effetti vivono al seguito di autorizzazione giudiziale in sede di separazione – separati, impegnandosi al reciproco rispetto;
2 b. i coniugi sono economicamente autosufficienti e non pretendono alcun mantenimento l'uno dall'altro, essendo entrambi titolari di reddito e/o avendo comunque i mezzi per procurarselo;
riconoscono di essere in condizioni economiche tali da mantenersi e conservare lo stesso tenore di vita goduto in costanza di matrimonio. Pertanto, nulla è dovuto fra gli stessi a titolo di alimenti e/o compartecipazione al mantenimento, rinunciando espressamente ad ogni diritto o pretesa in tal senso, non ricorrendo, allo stato, alcuna condizione di legge per una tale attribuzione;
c. i figli minori – nato a [...] il [...] – e Persona_1 Persona_2
– nato a [...] il [...] – saranno affidati in via condivisa ad entrambi i genitori, che conseguentemente si impegnano ad esercitare la responsabilità genitoriale congiuntamente, con collocazione prevalente presso la madre;
d. i genitori riconoscono il diritto dei figli minori di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. I ricorrenti stabiliscono che la responsabilità genitoriale verrà esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute verranno assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli;
e. quanto alla regolamentazione del diritto di visita, si stabilisce che il padre potrà vedere e tenere con sé i figli ogni volta che lo vorrà e previo avvertimento alla madre, il tutto sempre compatibilmente con gli impegni, anche scolastici, e la volontà dei figli. I coniugi optano per una suddivisione fra di loro paritetica della responsabilità genitoriale, dei tempi di frequentazione (c.d. shared custody) e delle responsabilità educative nei
3 confronti dei figli. Nel fare ciò, i genitori pongono quale principio imprescindibile delle proprie determinazioni, il benessere morale e materiale dei figli minori e l'interesse preminente affinché questi possano continuare a frequentare entrambe i genitori, nell'auspicio condiviso di replicare la quotidianità nel confronto dei figli stessi. Le frequentazioni ed i momenti di incontro fra genitore e figli si alterneranno quindi per più giorni a settimana nonché a fine settimana alterni;
così pure i periodi delle festività e le vacanze estive. Il tutto compatibilmente con gli impegni lavorativi dei genitori stessi;
f. le parti stabiliscono inoltre che entrambe i genitori devono:
1. mantenere una comunicazione funzionale con i figli;
2. mantenere una comunicazione regolare con l'altro genitore ed essere collaborativi tra di loro;
3. seguire rigorosamente il piano genitoriale e comunicare tempestivamente all'altro genitore le circostanze per le quali dovesse risultare difficile ottemperare agli obblighi di cui al piano genitoriale;
4. anteporre la figura dell'altro genitore e, in subordine, dei parenti paterni e materni, nella gestione dei figli minori tutte le volte in cui il genitore si trovi temporaneamente impossibilitato a far fronte alle necessità della famiglia ovvero ad adempiere correttamente e tempestivamente a quanto stabilito dal piano genitoriale;
5. contattare immediatamente l'altro genitore in caso di emergenze che riguardano i figli g. condividere con l'altro genitore tutte le informazioni riguardanti i figli (es. scuola, insegnanti, attività, compagni ecc.);
6. essere flessibili e sostenere la relazione dei figli con l'altro genitore. Il genitore non deve mai squalificare l'altro genitore, né controllare o interferire nella comunicazione tra lo stesso e i figli;
4 7. le parti dichiarano infine di ispirarsi al principio della condivisione delle decisioni, consapevoli che è nel miglior interesse dei minor i che i genitori condividano le principali decisioni;
8. ciascun genitore prenderà decisioni relative alla cura quotidiana dei figli quando questi si trovano con loro ma ciò dovrà avvenire nel rispetto delle linee guida che le parti hanno disciplinato con il presente accordo ovvero che vorranno di volta in volta convenire;
9. ogni genitore prenderà decisioni di emergenza quando è compromessa la salute o la sicurezza dei minori e informerà il più presto possibile l'altro genitore;
10. ogni genitore ha il diritto di avere accesso ed essere informato tempestivamente su tutte le informazioni legate alla scuola, alla salute ed alla sicurezza dei figli e deve firmare qualsiasi documentazione necessaria affinché entrambi possano avere accesso ai documenti stessi;
11. ogni genitore deve attivarsi per la richiesta delle copie dei documenti direttamente dalla scuola e dalle strutture mediche;
12. ogni genitore ha l'autorità indipendente di conferire con gli educatori, gli insegnanti e gli operatori socio-sanitari che si occupano de i figli;
13. entrambi i genitori devono risultare nell'elenco dei contatti di emergenza per i figli minori;
14. per tutto quanto le parti si troveranno a dover decidere e per quanto non contemplato nel presente accordo, le stesse si impegnano con lealtà, serietà e massima responsabilità, a trovare soluzioni condivise nel preminente rispetto dell'interesse esclusivo dei figli minor i, del loro benessere morale e materiale e del principio della paritetica responsabilità genitoriale.
g. per quanto attiene al mantenimento dei figli, i coniugi stabiliscono di dover contribuire fra di loro in parti uguali alle spese necessarie per il mantenimento, la cura, l'istruzione e l'educazione degli stessi. Considerata la
5 collocazione dei figli minori presso la residenza della madre, fermo restando il principio di pari contribuzione al mantenimento, si stabilisce che il padre
[...]
dovrà corrispondere alla madre un contributo CP_1 Parte_1
mensile al mantenimento dei figli di €. 400,00 (quattrocento/00). La predetta somma dovrà essere corrisposta in mensilità anticipate entro il giorno quindici di ogni mese e andrà annualmente rivalutata secondo gli indici ISTAT al consumo per le famiglie di impiegati e operai. Le parti stabiliscono di comune accordo che l'assegno unico universale per i figli a carico verrà percepito in pari misura fra i genitori, che si impegnano pertanto ad attivarsi per la modifica della domanda presentata in attuazione delle condizioni di separazione;
fino all'intervenuta modifica da parte dell'Ente competente con relativo accredito al 50% in favore di ciascun genitore, le parti stabiliscono di comune accordo che l'assegno unico continuerà ad essere percepito dalla madre sig.ra senza alcun onere di rimborso restituzione al sig. Pt_1 CP_1
della metà;
h. il sig. si impegna a corrispondere in favore della sig.ra Controparte_1
a decorrere dalla data di primo accredito del 50% dell'assegno unico Pt_1
universale e successivamente entro il giorno 15 di ogni mese euro 150,00 a saldo e definizione degli arretrati indicati in premessa, che ammontano complessivamente ad euro 2.149,00 (di cui euro 1.200,00 dovuti a titolo di contributo mensile al mantenimento dei figli minori/spese straordinarie, ed euro 949,00 in restituzione di quanto anticipato dalla sig.ra al sig. Pt_1 CP_1
nell'ambito del contratto di mutuo n. 033/864797;
i. con riferimento al contratto di credito n. 4900144508 ed al finanziamento n.
AGSF/3/714 come meglio descritti in premessa, gli ex coniugi dichiarano di non aver più nulla a pretendere l'una dall'altra;
j. i ricorrenti si impegnano altresì nella misura del 50% ciascuno ad affrontare le spese straordinarie che verranno sostenute per l'educazione, l'istruzione, la
6 crescita e la cura dei figli, per la cui definizione e regolamentazione le parti dichiarano di integralmente riportarsi e fare proprie le indicazioni contenute nel Protocollo d'Intesa Sulla Gestione dei Processi in Materia di Famiglia sottoscritto in data 27/07/2016 dal Presidente dell'adito Tribunale, dal
Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Forlì-Cesena e dal
Presidente del Comitato Pari Opportunità del predetto Ordine, che i ricorrenti dichiarano di conoscere ed accettare;
k. in virtù della stabile collocazione dei figli minori presso la residenza della madre, la casa coniugale sita in Gambettola (FC), via Malvasia n. 248, viene assegnata alla moglie;
Parte_1
l. i coniugi si impegnano a prestare reciproco consenso, laddove necessario, per il rilascio del passaporto o di altro documento di identità valido per l'espatrio. dichiarate compensate le spese legali.
Manda alla cancelleria per la trasmissione della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del comune di GAMBETTOLA per quanto di competenza.
Forlì, 18/11/2025 Il Presidente
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