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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 17/10/2025, n. 941 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 941 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
RG 2180 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI FERRARA
In nome del Popolo Italiano, il Tribunale di Ferrara, sezione civile, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori: Dott. AO UO Presidente Dott. AN NI Giudice rel. ed est. Dott. Costanza Perri Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
con il patrocinio dell'Avv. LA BARBERA ROSALIA Controparte_1
RICORRENTE
con il patrocinio dell'Avv. TESSARIN GIUSEPPE Controparte_2
RESISTENTE PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO oggetto: modifica condizioni di affidamento
Conclusioni per parte ricorrente:
disporre l'ampliamento del regime di affidamento del figlio minore alla madre, già disposto in via esclusiva, autorizzandola, ex art. 337-quater, co. 3, ultimo periodo, c.c., a prendere in via autonoma anche le decisioni maggiormente rilevanti per la vita del minore, quali quelle attinenti al percorso scolastico e alla salute. In accoglimento del secondo motivo di ricorso: in via preliminare sospendere, anche inaudita altera parte, ex art. 473-bis.15 c.p.c, l'esecuzione del decreto 15.07.2022, R.g. n. 1488/2022 Vol. Giur., nella parte in cui incarica “il Servizio Sociale del Comune di Jolanda di Savoia di attuare un percorso di sostegno alla genitorialità che possa fungere sia da supporto alle parti nell'attuazione della responsabilità genitoriale, che da sostegno alla creazione di un rapporto padre – figlio” nonché nella parte in cui regolamenta l'esercizio del diritto di visita del padre sotto la supervisione del suddetto Servizio Sociale;
in via istruttoria, ordinare al Servizio Sociale del Comune di Jolanda di Savoia di depositare una dettagliata relazione sul percorso di sostegno genitoriale intrapreso, disporre CTU sul minore, nominando, a tal fine, un esperto di psicologia dell'età evolutiva, che: indaghi e comprenda le origini delle difficoltà del bambino a relazionarsi con il padre, anche in relazione alle modalità sin qui poste in essere dal Servizio Sociale;
valuti se corrisponda all'interesse attuale del minore la ripresa immediata degli incontri con il padre;
valuti e suggerisca il percorso - con particolare riferimento alle tempistiche ed alle modalità - ritenuto più opportuno per assistere il minore nell'approccio alla figura paterna e nella ricostruzione del rapporto padre-figlio; ad esito dell'istruttoria, nel merito, statuire in ordine al pagina 1 di 4 diritto di visita del padre in modo da contemperare le esigenze manifestate dal bambino di non vedersi costretto a subire forzosamente obblighi di frequentazione, con quelle del genitore;
In accoglimento del terzo motivo di ricorso, in via istruttoria, disporre a carico del Sig. ogni più ampio accertamento, anche con l'ausilio CP_2 della polizia tributaria, finalizzato a determinarne l'effettiva consistenza reddituale e patrimoniale;
nel merito, obbligare il Sig. Controparte_2 a provvedere al mantenimento del figlio minore, onerandolo di versare alla madre, entro il giorno cinque di ogni mese, la somma di € 300,00, da rivalutarsi annualmente, ovvero la diversa somma maggiore o minore, superiore ad € 200,00, che verrà ritenuta di giustizia, oltre il 50% delle spese straordinarie. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa.
Conclusioni per parte resistente: Nel merito rigettarsi tutte le ulteriori domande avanzate da controparte in ordine all'affidamento del minore ed al contributo al mantenimento dovuto, confermando pertanto nel resto il provvedimento del Tribunale di Ferrare emesso nel procedimento n. 1488/2022 R.G.V.G.
Conclusioni del PM: Visto
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO Il procedimento si svolgeva dinanzi al Tribunale di Ferrara, a seguito del ricorso presentato dalla signora volto a ottenere l'affido esclusivo rafforzato con Controparte_1 modifica delle condizioni di affidamento e mantenimento del figlio minore Persona_1 nato nel 2016, già stabilite con decreto del 15 luglio 2022 con cui il minore veniva affidato in via esclusiva alla madre, salvo le decisioni di maggiore interesse per il figlio, da adottarsi da entrambi i genitori e veniva incaricato il Servizio Sociale del Comune di Jolanda di Savoia di vigilare sul nucleo familiare, di attuare un percorso di sostegno alla genitorialità che possa fungere sia da supporto alle parti nell'attuazione della responsabilità genitoriale, che da sostegno alla creazione di un rapporto padre – figlio, e di riferire al Giudice Tutelare in sede in caso di ritenuta necessità. La ricorrente chiedeva l'affidamento esclusivo con l'autorizzazione a prendere in via autonoma le decisioni di maggiore interesse per il minore, la sospensione del percorso di sostegno alla genitorialità affidato al servizio sociale, e l'aumento del contributo economico mensile a carico del padre. All'udienza del 18 febbraio 2025, comparivano le parti, assistite dai rispettivi difensori. La signora dichiarava che il resistente non versava le spese straordinarie e che CP_1 l'ultimo incontro tra padre e figlio risaliva al novembre precedente, quando il bambino era scoppiato in lacrime. Da allora, non vi erano stati più contatti. L'assistente sociale le aveva comunicato la sospensione degli incontri. Il signor , dal canto suo, riferiva di essere disoccupato e di versare il Controparte_2 contributo al mantenimento grazie all'aiuto della madre. Sosteneva che il figlio fosse influenzato dalla madre e che non riusciva a contattarla, non avendo il suo numero e ricevendo un rifiuto al dialogo. Il giudice ordinava al servizio sociale di Jolanda di Savoia di depositare una relazione, comprensiva degli accertamenti svolti a mezzo UONPIA, relativa al minore, con particolare riferimento ai rapporti intrattenuti con il padre e alle cause della loro pagina 2 di 4 interruzione. Veniva inoltre disposto il rinvio all'udienza del 6 maggio 2025, con termine per il deposito della relazione entro il 23 aprile e per eventuali osservazioni nei dieci giorni successivi. La relazione del servizio sociale, depositata in aprile, confermava le difficoltà del percorso di sostegno alla genitorialità. Gli incontri protetti tra padre e figlio, svolti tra maggio e agosto 2023, si concludevano spesso dopo pochi minuti, a causa del pianto e del rifiuto del bambino. Il padre, pur mantenendo un atteggiamento rispettoso, appariva insicuro e impacciato, mentre la madre mostrava costante disponibilità e rassicurava il figlio. I tentativi di coinvolgere entrambi i genitori in colloqui congiunti si rivelavano infruttuosi, a causa dell'elevata conflittualità. La psicologa dell' evidenziava che il bambino manifestava un atteggiamento Pt_1 acritico e impermeabile nei confronti del padre, e che la prosecuzione del percorso psicoeducativo risultava impraticabile e potenzialmente dannosa. Non emergevano sintomi clinici o psicopatologici nel minore, ma si sottolineava come il rifiuto categorico di frequentare un genitore costituisse un fattore di rischio evolutivo. All'udienza del 20 maggio 2025, la signora ribadiva l'assenza di rapporti tra CP_1 padre e figlio e riferiva che il bambino si era mostrato sollevato dopo la sospensione degli incontri. Il resistente, comparso in ritardo, dichiarava di non aver avuto contatti con il figlio, che non voleva parlare con lui, e di aver appreso da terzi della sua comunione. Nella memoria autorizzata, la difesa della signora confermava la richiesta di CP_1 affido super-esclusivo, evidenziando come la relazione del servizio sociale e quella della psicologa confermassero la dannosità della prosecuzione del percorso di frequentazione. Si sottolineava l'assenza di sintomi clinici nel minore, il carattere reattivo del suo disagio e la necessità di tutelarne il benessere psicofisico. La madre, pur avendo subito un trattamento umiliante e nonostante il padre continuasse a non versare le spese straordinarie, aveva sempre accompagnato il figlio agli incontri e collaborato con i servizi. La memoria evidenziava inoltre la totale inadeguatezza del padre, che non aveva mai partecipato agli incontri scuola-famiglia, non si era informato sullo stato di salute del figlio, e non aveva mai risposto alle comunicazioni relative alle spese mediche. Si insisteva, pertanto, per l'attribuzione alla madre della responsabilità genitoriale in via esclusiva, con possibilità di valutare in futuro, solo in esito a un percorso terapeutico, la ripresa della frequentazione. La difesa del padre sosteneva che la madre avesse ostacolato la ricostruzione del rapporto padre-figlio, anche attraverso un atteggiamento emotivamente agitato durante gli incontri protetti. Si contestava l'interpretazione della relazione del servizio sociale, ritenendo che la madre avesse collegato la frequentazione del padre a rivendicazioni economiche. Pur riconoscendo la difficoltà del percorso, il padre insisteva sulla necessità di approfondire le cause del rifiuto del figlio attraverso una consulenza tecnica d'ufficio, con la nomina di un esperto di psicologia dell'età evolutiva. Si richiamava, infine, il passaggio della relazione della psicologa che evidenziava come le separazioni altamente conflittuali e il rifiuto categorico di frequentare un genitore costituissero un rischio evolutivo significativo. Il giudice, ritenuta la esaustivita' della relazione dei servizi fissava la udienza per la discussione e la decisione.
*** Dalla relazione dei servizi emerge che lo stesso resistente ha dichiarato di non avere visto e cercato il figlio da quanto aveva sette mesi ( quando era stato lui stesso a chiamare i pagina 3 di 4 genitori della ricorrente perche' portassero via la figlia e il nipote) e per i sei anni successivi a causa di problemi economici. A prescindere dalle responsabilita' paterne nella causazione della situazione attuale, le valutazioni conclusive dei servizi danno atto della potenziale dannosita' della prosecuzione degli incontri fra padre e figlio che manifesta agitazione, disagio e chiusura. La elevata conflittualita' fra i genitori e la mancanza assoluta di comunicazione pregiudicano ulteriormente questo quadro. Lo stesso servizio ha dovuto interrompere il percorso di incontri fra il padre e il figlio perche' non era possibile la loro prosecuzione a causa del netto rifiuto del figlio. Al Tribunale non resta che prendere atto di tale situazione, al maturare della quale ha certamente contribuito la assoluta latitanza del padre nei primi sei anni di vita del figlio, e assecondare la richiesta della ricorrente di disporre un affidamento rafforzato, atteso che la conflittualita' fra i genitori rende impraticabile la condivisione delle decisioni che riguardano il minore. Deve essere mantenuto il monitoraggio dei servizi sociali sul nucleo, con incarico di verificare periodicamente se il percorso di genitorialita' possa essere proficuamente ripreso ed obbligo di riferire al giudice tutelare ogni sei mesi. Quanto alla richiesta di aumento del contributo mensile al cui versamento e' tenuto il padre da 200 euro a 300 euro, non e' emersa dalla istruttoria una modifica in melius delle condizioni reddituali e patrimoniali che avevano giustificato il provvedimento giudiziale di cui si invoca la modifica. Le spese di giudizio attesa la natura della controversia meritano di essere compensate fra le parti.
PQM
Il Tribunale, dispone l'affidamento esclusivo di alla madre con facolta' di Persona_1 quest'ultima di adottare ogni decisione necessaria nell'interesse del minore. Manda ai servizi sociali per il monitoraggio del nucleo, con incarico di verificare periodicamente se il percorso di genitorialita' possa essere proficuamente ripreso ed obbligo di riferire al giudice tutelare ogni sei mesi. Respinge nel resto.
Spese compensate.
Ferrara, 14.10.25
L'estensore Il presidente
AN NI AO UO
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI FERRARA
In nome del Popolo Italiano, il Tribunale di Ferrara, sezione civile, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori: Dott. AO UO Presidente Dott. AN NI Giudice rel. ed est. Dott. Costanza Perri Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
con il patrocinio dell'Avv. LA BARBERA ROSALIA Controparte_1
RICORRENTE
con il patrocinio dell'Avv. TESSARIN GIUSEPPE Controparte_2
RESISTENTE PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO oggetto: modifica condizioni di affidamento
Conclusioni per parte ricorrente:
disporre l'ampliamento del regime di affidamento del figlio minore alla madre, già disposto in via esclusiva, autorizzandola, ex art. 337-quater, co. 3, ultimo periodo, c.c., a prendere in via autonoma anche le decisioni maggiormente rilevanti per la vita del minore, quali quelle attinenti al percorso scolastico e alla salute. In accoglimento del secondo motivo di ricorso: in via preliminare sospendere, anche inaudita altera parte, ex art. 473-bis.15 c.p.c, l'esecuzione del decreto 15.07.2022, R.g. n. 1488/2022 Vol. Giur., nella parte in cui incarica “il Servizio Sociale del Comune di Jolanda di Savoia di attuare un percorso di sostegno alla genitorialità che possa fungere sia da supporto alle parti nell'attuazione della responsabilità genitoriale, che da sostegno alla creazione di un rapporto padre – figlio” nonché nella parte in cui regolamenta l'esercizio del diritto di visita del padre sotto la supervisione del suddetto Servizio Sociale;
in via istruttoria, ordinare al Servizio Sociale del Comune di Jolanda di Savoia di depositare una dettagliata relazione sul percorso di sostegno genitoriale intrapreso, disporre CTU sul minore, nominando, a tal fine, un esperto di psicologia dell'età evolutiva, che: indaghi e comprenda le origini delle difficoltà del bambino a relazionarsi con il padre, anche in relazione alle modalità sin qui poste in essere dal Servizio Sociale;
valuti se corrisponda all'interesse attuale del minore la ripresa immediata degli incontri con il padre;
valuti e suggerisca il percorso - con particolare riferimento alle tempistiche ed alle modalità - ritenuto più opportuno per assistere il minore nell'approccio alla figura paterna e nella ricostruzione del rapporto padre-figlio; ad esito dell'istruttoria, nel merito, statuire in ordine al pagina 1 di 4 diritto di visita del padre in modo da contemperare le esigenze manifestate dal bambino di non vedersi costretto a subire forzosamente obblighi di frequentazione, con quelle del genitore;
In accoglimento del terzo motivo di ricorso, in via istruttoria, disporre a carico del Sig. ogni più ampio accertamento, anche con l'ausilio CP_2 della polizia tributaria, finalizzato a determinarne l'effettiva consistenza reddituale e patrimoniale;
nel merito, obbligare il Sig. Controparte_2 a provvedere al mantenimento del figlio minore, onerandolo di versare alla madre, entro il giorno cinque di ogni mese, la somma di € 300,00, da rivalutarsi annualmente, ovvero la diversa somma maggiore o minore, superiore ad € 200,00, che verrà ritenuta di giustizia, oltre il 50% delle spese straordinarie. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa.
Conclusioni per parte resistente: Nel merito rigettarsi tutte le ulteriori domande avanzate da controparte in ordine all'affidamento del minore ed al contributo al mantenimento dovuto, confermando pertanto nel resto il provvedimento del Tribunale di Ferrare emesso nel procedimento n. 1488/2022 R.G.V.G.
Conclusioni del PM: Visto
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO Il procedimento si svolgeva dinanzi al Tribunale di Ferrara, a seguito del ricorso presentato dalla signora volto a ottenere l'affido esclusivo rafforzato con Controparte_1 modifica delle condizioni di affidamento e mantenimento del figlio minore Persona_1 nato nel 2016, già stabilite con decreto del 15 luglio 2022 con cui il minore veniva affidato in via esclusiva alla madre, salvo le decisioni di maggiore interesse per il figlio, da adottarsi da entrambi i genitori e veniva incaricato il Servizio Sociale del Comune di Jolanda di Savoia di vigilare sul nucleo familiare, di attuare un percorso di sostegno alla genitorialità che possa fungere sia da supporto alle parti nell'attuazione della responsabilità genitoriale, che da sostegno alla creazione di un rapporto padre – figlio, e di riferire al Giudice Tutelare in sede in caso di ritenuta necessità. La ricorrente chiedeva l'affidamento esclusivo con l'autorizzazione a prendere in via autonoma le decisioni di maggiore interesse per il minore, la sospensione del percorso di sostegno alla genitorialità affidato al servizio sociale, e l'aumento del contributo economico mensile a carico del padre. All'udienza del 18 febbraio 2025, comparivano le parti, assistite dai rispettivi difensori. La signora dichiarava che il resistente non versava le spese straordinarie e che CP_1 l'ultimo incontro tra padre e figlio risaliva al novembre precedente, quando il bambino era scoppiato in lacrime. Da allora, non vi erano stati più contatti. L'assistente sociale le aveva comunicato la sospensione degli incontri. Il signor , dal canto suo, riferiva di essere disoccupato e di versare il Controparte_2 contributo al mantenimento grazie all'aiuto della madre. Sosteneva che il figlio fosse influenzato dalla madre e che non riusciva a contattarla, non avendo il suo numero e ricevendo un rifiuto al dialogo. Il giudice ordinava al servizio sociale di Jolanda di Savoia di depositare una relazione, comprensiva degli accertamenti svolti a mezzo UONPIA, relativa al minore, con particolare riferimento ai rapporti intrattenuti con il padre e alle cause della loro pagina 2 di 4 interruzione. Veniva inoltre disposto il rinvio all'udienza del 6 maggio 2025, con termine per il deposito della relazione entro il 23 aprile e per eventuali osservazioni nei dieci giorni successivi. La relazione del servizio sociale, depositata in aprile, confermava le difficoltà del percorso di sostegno alla genitorialità. Gli incontri protetti tra padre e figlio, svolti tra maggio e agosto 2023, si concludevano spesso dopo pochi minuti, a causa del pianto e del rifiuto del bambino. Il padre, pur mantenendo un atteggiamento rispettoso, appariva insicuro e impacciato, mentre la madre mostrava costante disponibilità e rassicurava il figlio. I tentativi di coinvolgere entrambi i genitori in colloqui congiunti si rivelavano infruttuosi, a causa dell'elevata conflittualità. La psicologa dell' evidenziava che il bambino manifestava un atteggiamento Pt_1 acritico e impermeabile nei confronti del padre, e che la prosecuzione del percorso psicoeducativo risultava impraticabile e potenzialmente dannosa. Non emergevano sintomi clinici o psicopatologici nel minore, ma si sottolineava come il rifiuto categorico di frequentare un genitore costituisse un fattore di rischio evolutivo. All'udienza del 20 maggio 2025, la signora ribadiva l'assenza di rapporti tra CP_1 padre e figlio e riferiva che il bambino si era mostrato sollevato dopo la sospensione degli incontri. Il resistente, comparso in ritardo, dichiarava di non aver avuto contatti con il figlio, che non voleva parlare con lui, e di aver appreso da terzi della sua comunione. Nella memoria autorizzata, la difesa della signora confermava la richiesta di CP_1 affido super-esclusivo, evidenziando come la relazione del servizio sociale e quella della psicologa confermassero la dannosità della prosecuzione del percorso di frequentazione. Si sottolineava l'assenza di sintomi clinici nel minore, il carattere reattivo del suo disagio e la necessità di tutelarne il benessere psicofisico. La madre, pur avendo subito un trattamento umiliante e nonostante il padre continuasse a non versare le spese straordinarie, aveva sempre accompagnato il figlio agli incontri e collaborato con i servizi. La memoria evidenziava inoltre la totale inadeguatezza del padre, che non aveva mai partecipato agli incontri scuola-famiglia, non si era informato sullo stato di salute del figlio, e non aveva mai risposto alle comunicazioni relative alle spese mediche. Si insisteva, pertanto, per l'attribuzione alla madre della responsabilità genitoriale in via esclusiva, con possibilità di valutare in futuro, solo in esito a un percorso terapeutico, la ripresa della frequentazione. La difesa del padre sosteneva che la madre avesse ostacolato la ricostruzione del rapporto padre-figlio, anche attraverso un atteggiamento emotivamente agitato durante gli incontri protetti. Si contestava l'interpretazione della relazione del servizio sociale, ritenendo che la madre avesse collegato la frequentazione del padre a rivendicazioni economiche. Pur riconoscendo la difficoltà del percorso, il padre insisteva sulla necessità di approfondire le cause del rifiuto del figlio attraverso una consulenza tecnica d'ufficio, con la nomina di un esperto di psicologia dell'età evolutiva. Si richiamava, infine, il passaggio della relazione della psicologa che evidenziava come le separazioni altamente conflittuali e il rifiuto categorico di frequentare un genitore costituissero un rischio evolutivo significativo. Il giudice, ritenuta la esaustivita' della relazione dei servizi fissava la udienza per la discussione e la decisione.
*** Dalla relazione dei servizi emerge che lo stesso resistente ha dichiarato di non avere visto e cercato il figlio da quanto aveva sette mesi ( quando era stato lui stesso a chiamare i pagina 3 di 4 genitori della ricorrente perche' portassero via la figlia e il nipote) e per i sei anni successivi a causa di problemi economici. A prescindere dalle responsabilita' paterne nella causazione della situazione attuale, le valutazioni conclusive dei servizi danno atto della potenziale dannosita' della prosecuzione degli incontri fra padre e figlio che manifesta agitazione, disagio e chiusura. La elevata conflittualita' fra i genitori e la mancanza assoluta di comunicazione pregiudicano ulteriormente questo quadro. Lo stesso servizio ha dovuto interrompere il percorso di incontri fra il padre e il figlio perche' non era possibile la loro prosecuzione a causa del netto rifiuto del figlio. Al Tribunale non resta che prendere atto di tale situazione, al maturare della quale ha certamente contribuito la assoluta latitanza del padre nei primi sei anni di vita del figlio, e assecondare la richiesta della ricorrente di disporre un affidamento rafforzato, atteso che la conflittualita' fra i genitori rende impraticabile la condivisione delle decisioni che riguardano il minore. Deve essere mantenuto il monitoraggio dei servizi sociali sul nucleo, con incarico di verificare periodicamente se il percorso di genitorialita' possa essere proficuamente ripreso ed obbligo di riferire al giudice tutelare ogni sei mesi. Quanto alla richiesta di aumento del contributo mensile al cui versamento e' tenuto il padre da 200 euro a 300 euro, non e' emersa dalla istruttoria una modifica in melius delle condizioni reddituali e patrimoniali che avevano giustificato il provvedimento giudiziale di cui si invoca la modifica. Le spese di giudizio attesa la natura della controversia meritano di essere compensate fra le parti.
PQM
Il Tribunale, dispone l'affidamento esclusivo di alla madre con facolta' di Persona_1 quest'ultima di adottare ogni decisione necessaria nell'interesse del minore. Manda ai servizi sociali per il monitoraggio del nucleo, con incarico di verificare periodicamente se il percorso di genitorialita' possa essere proficuamente ripreso ed obbligo di riferire al giudice tutelare ogni sei mesi. Respinge nel resto.
Spese compensate.
Ferrara, 14.10.25
L'estensore Il presidente
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