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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 05/02/2025, n. 120 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 120 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
n.R.G. 2036/2024
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cassino
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Cassino in funzione di Giudice del lavoro, nella persona del dott. Raffaele
Iannucci, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura ex art. 429 c.p.c. all'esito della udienza di discussione del 5 febbraio 2025 la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di lavoro iscritta al n.r.g. 2036/2024 e promossa da
, rappresentato e difeso dall'Avv. Bendetto GUGLIELMO come da Parte_1
procura in atti ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Formia, Largo
E. Berlinguer n. 18
- ricorrente
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_1
- resistente contumace
Oggetto: spettante retributive
Conclusioni: come rassegnate all'udienza del 5 febbraio 2025 FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato il 17.7.2024 e ritualmente notificato, Parte_1
espone di avere lavorato alle dipendenze della
[...] Controparte_2
di Formia dal 6.7.2001 all' 8.11.2022, data del licenziamento per giusta causa;
di non avere ricevuto il pagamento della mensilità di ottobre 2022 e della indennità sostitutiva delle ferie e dei ROL non goduti;
di avere vanamente diffidato al pagamento la società resistente, la quale eccepiva in compensazione un credito risarcitorio per il danno aziendale asseritamente causatole da condotte delittuose del lavoratore, denunciate anche all'autorità giudiziaria;
di non aver commesso alcun reato e cagionato alcun danno alla società convenuta.
Tanto premesso, il ricorrente chiede all'adito giudice di condannare la
[...]
all'immediato pagamento in proprio favore delle retribuzioni e Controparte_3
spettanze tutte maturate alla cessazione del rapporto di lavoro, per complessivi euro
7.900,34, con vittoria di spese da distrarsi.
La società convenuta, ritualmente intimata, è rimasta contumace.
All'udienza di discussione del 5 febbraio 2025 il difensore del ricorrente ha rappresentato che le parti hanno stipulato un accordo transattivo con cui è stata bonariamente composta la controversia relativa alla pretesa per cui è causa, fornendone prova documentale mediante la produzione della scrittura privata sottoscritta in data 5 febbraio 2025 e chiedendo di dichiarare cessata la materia del contendere.
Come documentato mediante la produzione della suddetta transazione, di cui questo giudice prende atto, le parti hanno composto bonariamente in via stragiudiziale la controversia per cui è causa. Non residua pertanto più alcun interesse del ricorrente a coltivare il presente giudizio, essendosi il medesimo dichiarato nel predetto accordo integralmente soddisfatto in relazione alla pretesa azionata con il ricorso introduttivo, cosicché la pronuncia giudiziale sul merito della domanda non avrebbe alcuna utilità giuridicamente apprezzabile per lo stesso. Va pertanto dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Spese integralmente compensate.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa così provvede:
− dichiara cessata la materia del contendere;
− spese integralmente compensate.
Così deciso in Cassino il 5 febbraio 2025
Il Giudice
Raffaele Iannucci
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cassino
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Cassino in funzione di Giudice del lavoro, nella persona del dott. Raffaele
Iannucci, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura ex art. 429 c.p.c. all'esito della udienza di discussione del 5 febbraio 2025 la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di lavoro iscritta al n.r.g. 2036/2024 e promossa da
, rappresentato e difeso dall'Avv. Bendetto GUGLIELMO come da Parte_1
procura in atti ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Formia, Largo
E. Berlinguer n. 18
- ricorrente
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_1
- resistente contumace
Oggetto: spettante retributive
Conclusioni: come rassegnate all'udienza del 5 febbraio 2025 FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato il 17.7.2024 e ritualmente notificato, Parte_1
espone di avere lavorato alle dipendenze della
[...] Controparte_2
di Formia dal 6.7.2001 all' 8.11.2022, data del licenziamento per giusta causa;
di non avere ricevuto il pagamento della mensilità di ottobre 2022 e della indennità sostitutiva delle ferie e dei ROL non goduti;
di avere vanamente diffidato al pagamento la società resistente, la quale eccepiva in compensazione un credito risarcitorio per il danno aziendale asseritamente causatole da condotte delittuose del lavoratore, denunciate anche all'autorità giudiziaria;
di non aver commesso alcun reato e cagionato alcun danno alla società convenuta.
Tanto premesso, il ricorrente chiede all'adito giudice di condannare la
[...]
all'immediato pagamento in proprio favore delle retribuzioni e Controparte_3
spettanze tutte maturate alla cessazione del rapporto di lavoro, per complessivi euro
7.900,34, con vittoria di spese da distrarsi.
La società convenuta, ritualmente intimata, è rimasta contumace.
All'udienza di discussione del 5 febbraio 2025 il difensore del ricorrente ha rappresentato che le parti hanno stipulato un accordo transattivo con cui è stata bonariamente composta la controversia relativa alla pretesa per cui è causa, fornendone prova documentale mediante la produzione della scrittura privata sottoscritta in data 5 febbraio 2025 e chiedendo di dichiarare cessata la materia del contendere.
Come documentato mediante la produzione della suddetta transazione, di cui questo giudice prende atto, le parti hanno composto bonariamente in via stragiudiziale la controversia per cui è causa. Non residua pertanto più alcun interesse del ricorrente a coltivare il presente giudizio, essendosi il medesimo dichiarato nel predetto accordo integralmente soddisfatto in relazione alla pretesa azionata con il ricorso introduttivo, cosicché la pronuncia giudiziale sul merito della domanda non avrebbe alcuna utilità giuridicamente apprezzabile per lo stesso. Va pertanto dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Spese integralmente compensate.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa così provvede:
− dichiara cessata la materia del contendere;
− spese integralmente compensate.
Così deciso in Cassino il 5 febbraio 2025
Il Giudice
Raffaele Iannucci