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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 19/06/2025, n. 958 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 958 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
N. 756/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Veronica Marrapodi Presidente relatore dr.ssa Raffaella Cimminiello Giudice dr.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo indicato in epigrafe, assunta in decisione all'udienza del 17/06/2025, promossa con ricorso depositato in data
07/02/2025 da:
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dai Parte_1 proc. dom. avv. BALESTRA ELENA e avv. MATTIOZZI VALENTINA, giusta procura in atti – RICORRENTE;
nei confronti di
, nato a [...] Controparte_1 il 22/08/1984, residente in [...] – non costituito –
CONVENUTO CONTUMACE;
con l'intervento di
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BERGAMO a cui è stato ritualmente comunicato il decreto di fissazione dell'udienza come previsto dall'art. 473.bis.14, comma 4 c.p.c.
OGGETTO: Divorzio - Scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI
Per la Parte ricorrente precisate all'udienza del 17/06/2025.
Per il Pubblico Ministero: “parere favorevole”. MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La domanda di divorzio è fondata e merita accoglimento.
Dalla documentazione versata in atti risulta che e Parte_1 Controparte_1 contraevano matrimonio a AF (Marocco) avanti ai Notai di diritto musulmano in carica presso la sezione notarile del Tribunale di Prima Istanza in data 12/09/2008 (atto trascritto nei registri dello Stato civile del Comune di Pradalunga, anno 2016, n. 8, Parte
II, Serie C) e che dalla loro unione è nata la figlia (nata ad [...] Persona_1
Lombardo il 12/11/2011); inoltre, la separazione giudiziale veniva dichiarata con sentenza di questo Tribunale n. 1365/2023, emessa in data 01/06/2023, pubblicata in data 27/06/2023, prodotta in atti con attestazione di avvenuto passaggio in giudicato (v. documenti in atti).
All'udienza di prima comparizione tenutasi in data 17/06/2025, essendo impossibile esperire il tentativo di riconciliazione tra i coniugi data la mancata comparizione e costituzione in giudizio del convenuto, il giudice delegato dichiarava la contumacia del convenuto regolarmente evocato in giudizio e procedeva a sentire liberamente la parte ricorrente. All'esito dell'interrogatorio, pronunciava i provvedimenti temporanei e urgenti di cui all'articolo 473-bis.22 c.p.c.
Invitata dal Giudice delegato a precisare le conclusioni, la difesa di parte ricorrente insisteva nella richiesta di emissione della sentenza non definitiva di divorzio, nonché nell'accoglimento di tutte le altre condizioni accessorie alla pronuncia divorzile e delle istanze istruttorie articolate in atti.
Orbene, la domanda di divorzio merita accoglimento, in quanto è decorso il termine di legge per la proponibilità della domanda, non è stata ripristinata la convivenza matrimoniale e può dirsi accertato che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, sicché sussistono tutti i presupposti richiesti dall'art. 3 Legge 1° dicembre 1970, n. 898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
Deve precisarsi che, avendo le parti contratto matrimonio con rito musulmano, la pronuncia è quella di scioglimento del matrimonio, non già di cessazione degli effetti civili del matrimonio, statuizione che vale, esclusivamente, per il rito concordatario.
La causa va rimessa in istruttoria per la trattazione delle questioni accessorie, come da separata ordinanza emessa data odierna.
La regolamentazione delle spese di lite è riservata alla pronuncia definitiva.
P.Q.M.
Pag. 2 di 3 Il Tribunale in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, con l'intervento del Pubblico Ministero:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra e Parte_1 [...]
a AF (Marocco) avanti ai Notai di diritto musulmano in carica presso la CP_1 sezione notarile del Tribunale di Prima Istanza in data 12/09/2008 (atto trascritto nei registri dello Stato civile del Comune di Pradalunga, anno 2016, n. 8, Parte II, Serie C);
- provvede, come da separata ordinanza emessa in pari data, alla rimessione della causa sul ruolo del Giudice delegato per l'ulteriore corso del giudizio;
- riserva alla pronuncia definitiva la decisione sulle spese di causa.
Manda alla Cancelleria affinché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di PRADALUNGA, perché provveda alle trascrizioni, annotazioni ed ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 03.11.2000 n. 396, in conformità all'art. 152 septies disp.att.c.p.c.
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio del 18 giugno 2025.
Il Presidente estensore
Veronica Marrapodi
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Veronica Marrapodi Presidente relatore dr.ssa Raffaella Cimminiello Giudice dr.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo indicato in epigrafe, assunta in decisione all'udienza del 17/06/2025, promossa con ricorso depositato in data
07/02/2025 da:
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dai Parte_1 proc. dom. avv. BALESTRA ELENA e avv. MATTIOZZI VALENTINA, giusta procura in atti – RICORRENTE;
nei confronti di
, nato a [...] Controparte_1 il 22/08/1984, residente in [...] – non costituito –
CONVENUTO CONTUMACE;
con l'intervento di
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BERGAMO a cui è stato ritualmente comunicato il decreto di fissazione dell'udienza come previsto dall'art. 473.bis.14, comma 4 c.p.c.
OGGETTO: Divorzio - Scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI
Per la Parte ricorrente precisate all'udienza del 17/06/2025.
Per il Pubblico Ministero: “parere favorevole”. MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La domanda di divorzio è fondata e merita accoglimento.
Dalla documentazione versata in atti risulta che e Parte_1 Controparte_1 contraevano matrimonio a AF (Marocco) avanti ai Notai di diritto musulmano in carica presso la sezione notarile del Tribunale di Prima Istanza in data 12/09/2008 (atto trascritto nei registri dello Stato civile del Comune di Pradalunga, anno 2016, n. 8, Parte
II, Serie C) e che dalla loro unione è nata la figlia (nata ad [...] Persona_1
Lombardo il 12/11/2011); inoltre, la separazione giudiziale veniva dichiarata con sentenza di questo Tribunale n. 1365/2023, emessa in data 01/06/2023, pubblicata in data 27/06/2023, prodotta in atti con attestazione di avvenuto passaggio in giudicato (v. documenti in atti).
All'udienza di prima comparizione tenutasi in data 17/06/2025, essendo impossibile esperire il tentativo di riconciliazione tra i coniugi data la mancata comparizione e costituzione in giudizio del convenuto, il giudice delegato dichiarava la contumacia del convenuto regolarmente evocato in giudizio e procedeva a sentire liberamente la parte ricorrente. All'esito dell'interrogatorio, pronunciava i provvedimenti temporanei e urgenti di cui all'articolo 473-bis.22 c.p.c.
Invitata dal Giudice delegato a precisare le conclusioni, la difesa di parte ricorrente insisteva nella richiesta di emissione della sentenza non definitiva di divorzio, nonché nell'accoglimento di tutte le altre condizioni accessorie alla pronuncia divorzile e delle istanze istruttorie articolate in atti.
Orbene, la domanda di divorzio merita accoglimento, in quanto è decorso il termine di legge per la proponibilità della domanda, non è stata ripristinata la convivenza matrimoniale e può dirsi accertato che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, sicché sussistono tutti i presupposti richiesti dall'art. 3 Legge 1° dicembre 1970, n. 898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
Deve precisarsi che, avendo le parti contratto matrimonio con rito musulmano, la pronuncia è quella di scioglimento del matrimonio, non già di cessazione degli effetti civili del matrimonio, statuizione che vale, esclusivamente, per il rito concordatario.
La causa va rimessa in istruttoria per la trattazione delle questioni accessorie, come da separata ordinanza emessa data odierna.
La regolamentazione delle spese di lite è riservata alla pronuncia definitiva.
P.Q.M.
Pag. 2 di 3 Il Tribunale in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, con l'intervento del Pubblico Ministero:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra e Parte_1 [...]
a AF (Marocco) avanti ai Notai di diritto musulmano in carica presso la CP_1 sezione notarile del Tribunale di Prima Istanza in data 12/09/2008 (atto trascritto nei registri dello Stato civile del Comune di Pradalunga, anno 2016, n. 8, Parte II, Serie C);
- provvede, come da separata ordinanza emessa in pari data, alla rimessione della causa sul ruolo del Giudice delegato per l'ulteriore corso del giudizio;
- riserva alla pronuncia definitiva la decisione sulle spese di causa.
Manda alla Cancelleria affinché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di PRADALUNGA, perché provveda alle trascrizioni, annotazioni ed ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 03.11.2000 n. 396, in conformità all'art. 152 septies disp.att.c.p.c.
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio del 18 giugno 2025.
Il Presidente estensore
Veronica Marrapodi
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