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Sentenza 5 maggio 2025
Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 05/05/2025, n. 387 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 387 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 636/2023 + 651/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI TORINO SEZIONE PRIMA CIVILE
riunita in camera di consiglio nelle persone dei Signori Magistrati: Dott.ssa Gabriella Ratti PRESIDENTE Dott.ssa Silvia Orlando CONSIGLIERE Dott.ssa Eleonora Montserrat Pappalettere CONSIGLIERE Rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nelle cause riunite in epigrafe indicate, pendenti in grado di appello tra
(Cod. Fisc. Parte_1
), rappresentata e difesa dagli avv.ti Jacopo Morra e Tommaso FERRERO ed P.IVA_1 elettivamente domiciliata presso il loro studio in Bene Vagienna (CN) – Piazza Martiri della Libertà n.11, come da procura in atti.
– parte appellante, appellata nella causa riunita –
e
(Cod. Fisc. ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._1 dall'avv. Michele Galasso ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Torino - Via Monte di Pietà n. 1, come da procura in atti.
– parte appellata, appellante nella causa riunita – e (Cod. Fisc. ). CP_2 C.F._2
– parte appellata contumace –
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per la : Controparte_3
“Voglia la Corte d'Appello adita, respinta ogni domanda, eccezione, e istanza avversaria, nel merito Accogliersi l'appello promosso da e per l'effetto riformarsi l'impugnata sentenza Parte_1 del Tribunale di Torino dott. Alberto La Manna n. 4238/2022 pubblicata il 07/11/2022 non
1 notificata Repert. n. 11037/2022 del 07/11/2022 nel giudizio RG n. 492/2020 ed in sua riforma: in via principale: rigettarsi l'opposizione all'esecuzione ex adverso promossa con ogni consequenziale effetto. In ordine all'appello promosso dal Sig. : Controparte_1
Rigettarsi l'appello ex adverso proposto. In ogni caso Con vittoria degli onorari e delle spese di entrambi i gradi di giudizio oltre al rimborso forfettario del 15%, all'Iva, alla cpa e all'imposta di registro.
Per : Controparte_1
“Voglia l'Il.ma Corte d'Appello adita, reietta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione Nel merito: Riformare parzialmente la sentenza impugnata del Tribunale Ordinario di Torino, n. 4328/2022, repertorio n. 11037/2022 depositata in data 07.11.2022 e non notificata, limitatamente al capo oggetto del presente giudizio di gravame, come individuato in atto, per le ragioni ed i motivi tutti dedotti e, conseguentemente, accertare e dichiarare la nullità ex artt. 1421 e 2358 c.c. del contratto di mutuo per cui è causa con ogni conseguenza di legge ivi sotto il profilo restitutorio delle somme corrisposte dalla parte appellante in rimborso del mutuo erogato. In relazione all'appello proposto da Parte_1 respingere l'appello avversario con conferma del capo della sentenza impugnata ed oggetto del presente gravame. In ogni caso con il favore delle spese di entrambi i gradi del giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, Cpa ed Iva come per legge”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il giudizio di primo grado
con contratto di mutuo fondiario stipulato in data 30.11.2012, concedeva Parte_1 alla società un mutuo di complessivi euro 499.000,00, di cui Parte_2 euro 300.000,00 immediatamente erogati con accredito in data 30.11.2012 ed euro 199.000,00 da erogarsi su espressa richiesta scritta della mutuataria. A garanzia dell'importo finanziato e di tutte le obbligazioni derivanti dal mutuo, iscriveva Parte_1 ipoteca volontaria per la somma complessiva di euro 998.000,00 sull'immobile di proprietà di (quota di ½ nuda proprietà), Controparte_1 CP_2
(quota di ½ nuda proprietà) e (intera quota dell'usufrutto). Inoltre, i CP_4 signori e si costituivano fideiussori della Controparte_1 CP_2 società fino alla concorrenza dell'importo di euro 748.500,00. Il 23.12.2014 veniva erogata l'ulteriore somma di euro 199.000,00, e così la complessiva somma di euro 499.000,00 prevista nel contratto di mutuo. A partire dal mese di giugno 2019, la interrompeva il Parte_2 pagamento delle rate del mutuo e procedeva, ai sensi dell'art. 8 del contratto Parte_1 di mutuo, a richiedere il rimborso dell'intero importo del credito per capitale, interessi ed accessori, notificando in data 10.12.2019 atto di precetto per euro 421.023,88 alla
2 ed ai soci e , in qualità Parte_2 Controparte_1 CP_2 di fideiussori. Con atto di citazione in opposizione ex art 615 c.p.c., la Parte_2 [...]
e convenivano in giudizio Controparte_1 CP_2 Parte_1
dinanzi al Tribunale di Torino, contestando il diritto a procedere ad
[...] esecuzione forzata e chiedendo che venisse accertata: I) l'inefficacia esecutiva del contratto di mutuo fondiario;
II) l'indeterminatezza della pattuizione del tasso di interesse e del piano di ammortamento del contratto di mutuo, con conseguente nullità di quest'ultimo; III) la natura usuraria del contratto di mutuo con conseguente nullità di quest'ultimo e restituzione di ogni importo percepito dalla banca;
IV) il maggior danno in favore degli attori a titolo di interessi e spese IRAS e IRAP, con liquidazione in favore degli attori dell'importo di euro 20.774,65; V) il maggior danno da svalutazione patito dagli attori e quantificato in euro 121.484,50; VI) la nullità della fideiussione rilasciata alla banca. Gli opponenti chiedevano altresì la rettifica del saldo relativo alle posizioni in premessa, previa c.t.u. contabile. Si costituiva in giudizio la chiedendo il rigetto dell'opposizione. Controparte_5
In data 31.12.2020, il giudizio veniva dichiarato interrotto a causa del fallimento della debitrice principale ed i signori provvedevano a Parte_2 CP_1 riassumere il processo, la cui prima udienza veniva fissata al 03.03.2021. Il giudice concedeva i termini di cui all'art. 183, co. VI, c.p.c. Con la prima memoria gli opponenti modificavano le conclusioni eccependo la nullità del mutuo per violazione del limite di finanziabilità ex art. 38 Tub, la nullità delle fideiussioni nonché la nullità del contratto di mutuo per violazione dell'art. 2358 c.c. Il giudice disponeva c.t.u. estimativa dell'immobile dato in garanzia e, all'esito, la causa era trattenuta a sentenza con concessione dei termini per conclusionali e repliche.
La sentenza di primo grado Con sentenza n. 4328/2022, redatta il 6/11/2022 e pubblicata il 7/11/2022, il Tribunale di Torino dichiarava la nullità del precetto notificato in data 10.12.2019, respingeva le ulteriori domande proposte dalle parti attrici e compensava le spese nella misura del 50%, ponendo le spese di c.t.u. a carico della banca convenuta, come pure il restante 50% delle spese di lite, che liquidava, rispettivamente a favore di e di Controparte_1
, in complessivi euro 12.900,00 (di cui euro 1.700,00 per fase di studio, CP_2 euro 1.200 per fase introduttiva, euro 7.000,00 per fase istruttoria ed euro 3.000,00 per fase decisionale), oltre iva, c.p.a. e 15% per spese generali. Sull'inefficacia esecutiva del contratto di mutuo, il primo giudice riteneva l'eccezione priva di fondamento in quanto non era ravvisabile, nella specie, un'ipotesi di mutuo condizionato, essendo stata la somma mutuata messa a disposizione per l'intero. Il Tribunale riteneva, poi, infondata l'eccezione di violazione dell'art. 2358 c.c. per avere la banca imposto, quale condizione per l'erogazione del mutuo, l'acquisto di azioni della banca stessa per un controvalore pari ad un decimo della somma mutuata. Dalla lettura dell'art. 1 del mutuo emergeva, infatti, come lo stesso fosse stato concesso per consentire alla parte mutuataria la costruzione di un impianto di cogenerazione. Inoltre, l'acquisto delle azioni della banca era avvenuto nel settembre 2012, mentre il mutuo era stato stipulato a novembre 2012. Il primo giudice, inoltre, accertato a mezzo di c.t.u. che il limite stabilito dall'art. 38 Tub era stato superato, riteneva di aderire alla più recente pronuncia della Suprema Corte
3 (Cass. ord. n. 7509 dell'8.3.22) per cui il contratto rimaneva valido ed efficace, così come l'ipoteca iscritta, semplicemente non applicandosi la disciplina speciale prevista per il mutuo fondiario. Circa l'invocata nullità dell'atto di precetto per omessa notificazione del titolo esecutivo, il Tribunale rilevava che l'art. 41 co. 1 T.U.B. stabilisce che “nel procedimento di espropriazione relativo a crediti fondiari è escluso l'obbligo della notificazione del titolo contrattuale esecutivo” e che, in assenza di applicazione della normativa speciale sul mutuo fondiario, ex art. 480, c. 2, c.p.c., l'omessa notificazione del titolo esecutivo determinava la nullità dell'atto di precetto. In merito alle ulteriori eccezioni sollevate in citazione, il primo giudice riteneva irrilevante la mancata o errata indicazione dell' essendo il contratto stato stipulato non con un Pt_3 consumatore ma con una società commerciale;
non indeterminato il tasso applicabile;
prive di prova le allegazioni circa asseriti scostamenti tra le condizioni previste e quelle concretamente applicate;
valide ed efficaci le fideiussioni prestate.
Il giudizio di secondo grado Avverso la sentenza n. 4328/2022 del Tribunale di Torino, la e il signor Parte_1 [...]
, con due distinti atti introduttivi, proponevano appello dinanzi alla Controparte_1
Corte d'Appello di Torino chiedendo la parziale riforma della sentenza di primo grado.
Con ordinanze del 13.10.2023 e dell'8.11.2023, la Corte disponeva la riunione delle due cause e dichiarava la contumacia di . CP_2
Esposizione dei motivi di Bene Parte_1
Violazione dell'art. 38 e ss. alla luce della sentenza civile delle Sezioni Unite n. 33719/2022 si duole che la sentenza impugnata, ritenuto il superamento del limite di Parte_1 finanziabilità del mutuo fondiario su cui si fondava l'atto di precetto opposto, abbia ritenuto di non applicare la disciplina del mutuo fondiario che dispensa dalla notifica del titolo esecutivo ex art. 41 Tub, accogliendo quindi l'opposizione per mancanza della preventiva notifica del titolo. Ritiene la banca che la sentenza impugnata abbia violato l'art. 38 Tub, come interpretato dalla citata sentenza di Cass. Sez. Un. n. 33719/2022, secondo cui, nell'ipotesi in cui i contraenti abbiano stipulato un mutuo fondiario corrispondente al modello legale, non è consentito al giudice riqualificare d'ufficio il contratto, al fine di neutralizzarne gli effetti legali propri del tipo o sottotipo negoziale validamente prescelto dai contraenti per ricondurlo al tipo generale di appartenenza (mutuo ordinario) o a tipi contrattuali diversi, pure in presenza di una contestazione della validità sotto il profilo del superamento del limite di finanziabilità, la quale implicitamente postula la corretta qualificazione del contratto in termini di mutuo fondiario. Le difese di Controparte_1
La difesa dissente dalla ricostruzione operata da condividendo CP_1 Parte_1 appieno le conclusioni e le argomentazioni a cui è giunto il primo giudice nell'impugnata sentenza, anche alla luce dei successivi interventi giurisprudenziali (Corte d'Appello di Ancona, Sez. II, n. 530/2024). Esposizione dei motivi di Controparte_1
Violazione dell'art. 2358 c.c. quale norma imperativa di legge
osserva che dalle disposizioni contrattuali emerge chiaramente Controparte_1 che il contratto di mutuo era condizionato all'acquisto da parte del mutuatario di un numero di azioni della stessa banca per un controvalore pari ad almeno 1/10 della
4 somma mutuata. Parimenti risulta documentalmente provata la contestualità dell'operazione di erogazione del mutuo e di acquisto di azioni. Dall'esame del doc. sub 8 si evince che nel settembre 2012 era stato effettuato solo l'acquisto di n. 1 azione allo scopo dell'acquisizione della qualità di socio e che l'acquisto di un numero di azioni per un controvalore pari al 10% del capitale mutuato era stato effettuato il 29.11.2022, per l'importo di euro 49.994,64, mentre il 30.11.2012 era stato sottoscritto il contratto di mutuo. La suddetta operazione, conosciuta in gergo bancario come “mutuo baciato”, determina, secondo la difesa , la nullità dell'intero contratto per violazione dell'art. 2358 CP_1
c.c. Le difese di Pt_1 Parte_1 osserva che la fattispecie in esame nulla ha a che vedere con l'ipotesi di Parte_1
“prestito baciato” rappresentata da controparte, considerando che la banca ha finanziato la somma di euro 500.000,00, mentre l'acquisto delle quote sociali da parte dei CP_1 era del valore di euro 49.994,64. È pacifico che, affinché vi sia un'operazione di tal genere, debba esservi il pressoché intero impiego della somma finanziata negli acquisti di azioni proprie della banca finanziatrice, ciò che nel caso di specie non è avvenuto. Il mutuo concesso era infatti destinato non già all'acquisto delle quote della banca ma al finanziamento di una centrale di cogenerazione della società Parte_2
L'acquisto delle quote richiesto dalla banca era finalizzato solo a garantire tassi più bassi (1% di interessi in meno cfr. art. 3 doc. 1), per il finanziamento della costruenda centrale di cogenerazione (in conformità con l'oggetto sociale della società cfr. doc. 14).
Precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta a decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello di è fondato e merita accoglimento. Parte_1
Pochi giorni dopo la pubblicazione della sentenza appellata, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 33719/2022, hanno composto il preesistente contrasto di giurisprudenza proprio sulla questione centrale che ha portato alla dichiarazione di nullità del precetto da parte del Tribunale di Torino: le conseguenze del superamento del limite di finanziabilità nei contratti di mutuo fondiario. Il Tribunale di Torino, in ossequio al precedente orientamento della Cassazione che riteneva la nullità del mutuo per superamento del limite di finanziabilità, ha escluso l'applicazione della disciplina speciale del mutuo fondiario, in particolare dell'art. 41 TUB, secondo cui “nel procedimento di espropriazione relativo a crediti fondiari è escluso l'obbligo della notificazione del titolo contrattuale esecutivo”. Per questa ragione, e in applicazione dell'art. 480 c.p.c. (secondo cui “il precetto deve contenere a pena di nullità l'indicazione … della data di notificazione del titolo esecutivo se questa è fatta separatamente”), il Tribunale ha dichiarato nullo il precetto per mancata notifica del titolo esecutivo, notifica che, come detto, sarebbe stata esclusa dall'art. 41 TUB se il mutuo fosse stato considerato fondiario. Per le Sezioni Unite, invece, qualora i contraenti abbiano inteso stipulare un mutuo fondiario corrispondente al modello legale (finanziamento a medio o lungo termine concesso da una banca garantito da ipoteca di primo grado su immobili), essendo la loro volontà comune in tal senso incontestata (o, quando contestata, accertata dal giudice di merito), non è consentito al giudice riqualificare d'ufficio il contratto, al fine di
5 neutralizzarne gli effetti legali propri del tipo o sottotipo negoziale validamente prescelto dai contraenti per ricondurlo al tipo generale di appartenenza (mutuo ordinario) o a tipi contrattuali diversi, pure in presenza di una contestazione della validità sotto il profilo del superamento del limite di finanziabilità, la quale implicitamente postula la corretta qualificazione del contratto in termini di mutuo fondiario. Il decisum delle Sezioni Unite conferma quindi le ragioni dell'appello proposto da Pt_1
il superamento del limite di finanziabilità non può comportare la disapplicazione
[...] della disciplina speciale del mutuo fondiario e, di conseguenza, non può escludere l'esonero dalla notifica del titolo esecutivo. Deve quindi concludersi che, essendo incontestatamente stato stipulato un contratto di mutuo fondiario, l'omessa notifica del titolo esecutivo era legittima ai sensi dell'art. 41 TUB. Per tale ragione, il precetto non può essere dichiarato nullo e l'opposizione all'esecuzione deve essere, sotto questo profilo, rigettata, in riforma della sentenza del Tribunale.
L'appello del sig. è infondato e va respinto. CP_1
L'unico motivo d'appello concerne, come detto, il tema delle c.d. “operazioni baciate”, cioè le operazioni di assistenza finanziaria poste in essere dalla banca in favore del cliente, in esito alle quali viene concesso un finanziamento, la cui provvista viene utilizzata per acquistare le azioni degli istituti di credito. Tali operazioni sono in linea di principio vietate dall'art. 2358 c.c., come modificato dal Decreto Legislativo 4 agosto 2008, n. 142, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 216 del 15 settembre 2008, con cui è stata recepita la Direttiva 2006/68/CE che modifica la direttiva 77/91/CEE relativa alla costituzione delle società per azioni nonché alla salvaguardia e alle modificazioni del loro capitale sociale (“la società non può, direttamente o indirettamente, accordare prestiti, né fornire garanzie per l'acquisto o la sottoscrizione delle proprie azioni, se non alle condizioni previste dal presente articolo”). L'art. 2358 c.c. tace sulle conseguenze della sua violazione. La Cassazione (ex multis, Sez. I, ordinanza n. 28148 del 6 ottobre 2023) ha ribadito che deve trovare conferma l'orientamento tradizionale secondo cui “il mancato rispetto del divieto ex art. 2358 c.c., ove difettino le condizioni stabilite dalla legge, produce la nullità ex art. 1418 c.c., dell'operazione di assistenza finanziaria nel suo complesso”. Sono, infatti, sempre affetti da nullità gli atti contrari a norme imperative dirette a tutelare interessi di carattere generale. E tali sono quelli dei terzi e dei creditori sociali a che le operazioni di assistenza finanziaria, in violazione dell'art. 2358 c.c., non abbiano a depauperare il patrimonio della società. Infatti, la riforma dell'art. 2358 c.c., se pure ha inteso consentire il prestito per l'acquisto di azioni proprie, ciò ha fatto solo in presenza di alcune specifiche condizioni legittimanti e di un preciso iter descritto dalla norma stessa, a tutela dei suddetti interessi. In definitiva, l'art. 2358 c.c. mira a tutelare gli interessi dei creditori della società che potrebbero essere danneggiati da aumenti di capitale fittizi, senza reale accrescimento delle risorse di cui dispone la società. Di conseguenza, gli atti con i quali si viola detta disposizione sono nulli ex art. 1418, comma 1, c.c. e tali atti sono due: il finanziamento effettuato dalla società al socio e l'acquisto di azioni con la provvista rinveniente dal finanziamento erogato dalla società. Affinché operi il divieto di cui all'art. 2358 c.c. e possa dichiararsi la nullità del finanziamento e dell'acquisto di azioni è necessario che tra le due operazioni
6 (finanziamento e acquisto) sussista un collegamento negoziale: occorre, cioè, che la provvista in denaro sia offerta dalla banca proprio al fine di acquistare le azioni. Nel caso di specie, pur sussistendo una contestualità temporale tra l'erogazione del finanziamento e l'acquisto delle azioni, non è stata fornita una prova sufficiente del fatto che il finanziamento concesso da fosse specificamente vincolato all'acquisto Parte_1 delle azioni stesse. La sequenza degli eventi e la documentazione disponibile suggeriscono, invece, l'esistenza di due operazioni distinte, sebbene potenzialmente correlate da un unitario interesse economico della parte mutuataria. I signori avevano manifestato l'intenzione di diventare soci e di acquistare CP_1 azioni di in date antecedenti alla stipula del mutuo. Un acquisto iniziale di Parte_1 una sola azione nel settembre 2012 è stato effettuato al solo scopo di acquisire la qualità di soci. Questo dimostra una preesistente volontà di entrare a far parte della compagine sociale della banca, separata temporalmente dalla fase più avanzata della trattativa per il mutuo. Il contratto di mutuo stipulato il 30 novembre 2012 indicava chiaramente come finalità del finanziamento la costruzione di un impianto di cogenerazione. La seconda erogazione di capitale era addirittura subordinata all'avanzamento dei lavori relativi all'impianto. Questa destinazione specifica del finanziamento, formalizzata nel contratto, indebolisce la tesi di un suo presunto collegamento causale con l'acquisto di azioni. L'acquisto delle azioni per un controvalore pari al 10% dell'importo mutuato avvenne il giorno precedente alla sottoscrizione del mutuo. Sebbene la prossimità cronologica sia evidente, l'importo delle azioni acquistate (€ 49.994,64) era significativamente inferiore all'ammontare del mutuo (€ 499.000,00). Questa marcata differenza quantitativa rende poco plausibile l'idea che l'intero finanziamento o una sua parte sostanziale fosse destinato proprio all'acquisto delle azioni, come richiesto dalla definizione di "prestito baciato". La previsione di un tasso di interesse agevolato per i soci non implicava un obbligo stringente di acquisto delle azioni come condizione imprescindibile per l'ottenimento del mutuo stesso. Il contratto prevedeva anche lo scenario in cui il mutuatario non fosse (o non fosse più) socio, con la semplice conseguenza della perdita dell'agevolazione sul tasso. Ciò suggerisce che l'acquisto delle azioni era più legato all'ottenimento di condizioni economiche favorevoli che non alla causa genetica del contratto di finanziamento. In sintesi, sebbene il mutuatario avesse adottato una strategia mirata a beneficiare di condizioni economiche più vantaggiose in virtù della sua adesione alla compagine sociale di tale circostanza non prova che la concessione del finanziamento fosse Parte_1 giuridicamente dipendente dall'acquisto delle azioni, né che quest'ultimo fosse una condizione imprescindibile per il finanziamento stesso. La banca erogò il mutuo per uno specifico e ben definito progetto - la costruzione della centrale di cogenerazione - mentre l'acquisto di azioni da parte del mutuatario rappresentò una decisione distinta, seppur incentivata dalle più convenienti condizioni contrattuali riservate ai soci. In definitiva, l'assenza di un accordo tra le parti di subordinare l'erogazione dei fondi all'acquisto azionario, la disparità tra l'ammontare del finanziamento (€ 499.000,00) e quello delle azioni acquistate (€ 49.994,64) e la destinazione specifica ed espressa del mutuo alla costruzione di un impianto di cogenerazione, sono elementi che, considerati nel loro insieme, ostano a ritenere provato il "collegamento negoziale" necessario a ravvisare la violazione dell'art. 2358 c.c.
7 Sotto questo profilo, quindi, la sentenza di primo grado deve essere confermata.
Si ritiene equo compensare tra le parti, per metà, le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio considerando che il contrasto giurisprudenziale sulle conseguenze del superamento del limite di finanziabilità nei mutui fondiari è stato risolto soltanto dopo la pronuncia della sentenza di primo grado. Per quanto riguarda il primo grado di giudizio, la restante metà delle spese viene posta a carico dei soccombenti e , in solido tra loro. Controparte_1 CP_2
Essi dovranno rimborsare tale quota a in persona del legale rappresentante Parte_1 pro tempore. Per quanto riguarda il grado di appello, la restante metà delle spese processuali è posta a carico del solo , essendo rimasto contumace in Controparte_1 CP_2 questo grado. dovrà rimborsare tale quota a in Controparte_1 Parte_1 persona del legale rappresentante pro tempore.
Le spese processuali del primo grado sono liquidate come nella sentenza del Tribunale.
Le spese processuali del grado di appello sono liquidate in complessivi euro 10.590,00 (diecimila cinquecento novanta/00) per compensi – di cui euro 4.389,00 per la fase di studio, euro 2.552,00 per quella introduttiva ed euro 3.649,00 per quella decisionale – oltre rimborso spese forfettarie 15% ed oneri di legge, se dovuti. La liquidazione è effettuata sulla base del valore della causa, applicando i compensi medi per le prime due fasi ed il compenso minimo per la fase decisionale, essendosi le parti limitate al deposito di note scritte.
Le spese della CTU esperita in primo grado, liquidate dal Tribunale in € 1.320,00, oltre oneri di legge, vanno poste interamente a carico dei soccombenti CP_1
e , in solido fra loro, atteso che detta CTU è stata effettuata
[...] CP_2 nel loro interesse.
Ricorrono, infine, i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 e s.m.i. perché la parte appellante soccombente sia tenuta al Controparte_1 versamento di ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari all'importo dovuto per lo stesso titolo e la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Torino, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sugli appelli proposti, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione respinta o assorbita, così provvede:
RIGETTA l'appello proposto da avverso la sentenza n. 4238, Controparte_1 pubblicata in data 7.11.22, del Tribunale di Torino;
ACCOGLIE l'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza n. 4238, pubblicata in data 7.11.22, del
[...]
Tribunale di Torino e, per l'effetto, in RIFORMA dell'appellata sentenza:
8 RIGETTA l'opposizione ex art 615 c.p.c. proposta da e Controparte_1 [...]
; CP_2
DICHIARA compensate fino alla metà le spese del primo grado di giudizio;
CONDANNA e in solido fra loro, a rimborsare CP_1 CP_1 CP_2 alla la residua Parte_1 metà che, per tale quota, liquida in € 6.450,00 (di cui € 850,00 per fase studio, € 600,00 per fase introduttiva, € 3500,00 per fase istruttoria ed € 1500,00 per fase decisionale), oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per spese generali;
PONE definitivamente e totalmente a carico di e Controparte_1 CP_2
in solido fra loro, le spese di CTU già liquidate in primo grado;
[...]
DICHIARA compensate fino alla metà le spese di questo grado;
CONDANNA a rimborsare alla CP_1 CP_1 [...]
la residua metà che liquida, per tale Parte_1 quota, in € 5.295,00 (cinquemiladuecentonovantacinque/00) per compensi – di cui euro 2.194,50 per la fase di studio, euro 1.276,00 per quella introduttiva ed euro 1.824,50 per quella decisionale – oltre rimborso spese forfettarie 15% ed oneri di legge, se dovuti.
DICHIARA sussistenti i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 e s.m.i. perché la parte appellante soccombente sia tenuta al Controparte_1 versamento di ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari all'importo dovuto per lo stesso titolo e la stessa impugnazione.
Così deciso in Torino, nella Camera di Consiglio della prima Sezione Civile della Corte d'Appello, il 22.04.2025.
La Presidente Dott.ssa Gabriella Ratti
Il Consigliere Estensore Dott.ssa Eleonora Montserrat Pappalettere
9
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI TORINO SEZIONE PRIMA CIVILE
riunita in camera di consiglio nelle persone dei Signori Magistrati: Dott.ssa Gabriella Ratti PRESIDENTE Dott.ssa Silvia Orlando CONSIGLIERE Dott.ssa Eleonora Montserrat Pappalettere CONSIGLIERE Rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nelle cause riunite in epigrafe indicate, pendenti in grado di appello tra
(Cod. Fisc. Parte_1
), rappresentata e difesa dagli avv.ti Jacopo Morra e Tommaso FERRERO ed P.IVA_1 elettivamente domiciliata presso il loro studio in Bene Vagienna (CN) – Piazza Martiri della Libertà n.11, come da procura in atti.
– parte appellante, appellata nella causa riunita –
e
(Cod. Fisc. ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._1 dall'avv. Michele Galasso ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Torino - Via Monte di Pietà n. 1, come da procura in atti.
– parte appellata, appellante nella causa riunita – e (Cod. Fisc. ). CP_2 C.F._2
– parte appellata contumace –
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per la : Controparte_3
“Voglia la Corte d'Appello adita, respinta ogni domanda, eccezione, e istanza avversaria, nel merito Accogliersi l'appello promosso da e per l'effetto riformarsi l'impugnata sentenza Parte_1 del Tribunale di Torino dott. Alberto La Manna n. 4238/2022 pubblicata il 07/11/2022 non
1 notificata Repert. n. 11037/2022 del 07/11/2022 nel giudizio RG n. 492/2020 ed in sua riforma: in via principale: rigettarsi l'opposizione all'esecuzione ex adverso promossa con ogni consequenziale effetto. In ordine all'appello promosso dal Sig. : Controparte_1
Rigettarsi l'appello ex adverso proposto. In ogni caso Con vittoria degli onorari e delle spese di entrambi i gradi di giudizio oltre al rimborso forfettario del 15%, all'Iva, alla cpa e all'imposta di registro.
Per : Controparte_1
“Voglia l'Il.ma Corte d'Appello adita, reietta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione Nel merito: Riformare parzialmente la sentenza impugnata del Tribunale Ordinario di Torino, n. 4328/2022, repertorio n. 11037/2022 depositata in data 07.11.2022 e non notificata, limitatamente al capo oggetto del presente giudizio di gravame, come individuato in atto, per le ragioni ed i motivi tutti dedotti e, conseguentemente, accertare e dichiarare la nullità ex artt. 1421 e 2358 c.c. del contratto di mutuo per cui è causa con ogni conseguenza di legge ivi sotto il profilo restitutorio delle somme corrisposte dalla parte appellante in rimborso del mutuo erogato. In relazione all'appello proposto da Parte_1 respingere l'appello avversario con conferma del capo della sentenza impugnata ed oggetto del presente gravame. In ogni caso con il favore delle spese di entrambi i gradi del giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, Cpa ed Iva come per legge”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il giudizio di primo grado
con contratto di mutuo fondiario stipulato in data 30.11.2012, concedeva Parte_1 alla società un mutuo di complessivi euro 499.000,00, di cui Parte_2 euro 300.000,00 immediatamente erogati con accredito in data 30.11.2012 ed euro 199.000,00 da erogarsi su espressa richiesta scritta della mutuataria. A garanzia dell'importo finanziato e di tutte le obbligazioni derivanti dal mutuo, iscriveva Parte_1 ipoteca volontaria per la somma complessiva di euro 998.000,00 sull'immobile di proprietà di (quota di ½ nuda proprietà), Controparte_1 CP_2
(quota di ½ nuda proprietà) e (intera quota dell'usufrutto). Inoltre, i CP_4 signori e si costituivano fideiussori della Controparte_1 CP_2 società fino alla concorrenza dell'importo di euro 748.500,00. Il 23.12.2014 veniva erogata l'ulteriore somma di euro 199.000,00, e così la complessiva somma di euro 499.000,00 prevista nel contratto di mutuo. A partire dal mese di giugno 2019, la interrompeva il Parte_2 pagamento delle rate del mutuo e procedeva, ai sensi dell'art. 8 del contratto Parte_1 di mutuo, a richiedere il rimborso dell'intero importo del credito per capitale, interessi ed accessori, notificando in data 10.12.2019 atto di precetto per euro 421.023,88 alla
2 ed ai soci e , in qualità Parte_2 Controparte_1 CP_2 di fideiussori. Con atto di citazione in opposizione ex art 615 c.p.c., la Parte_2 [...]
e convenivano in giudizio Controparte_1 CP_2 Parte_1
dinanzi al Tribunale di Torino, contestando il diritto a procedere ad
[...] esecuzione forzata e chiedendo che venisse accertata: I) l'inefficacia esecutiva del contratto di mutuo fondiario;
II) l'indeterminatezza della pattuizione del tasso di interesse e del piano di ammortamento del contratto di mutuo, con conseguente nullità di quest'ultimo; III) la natura usuraria del contratto di mutuo con conseguente nullità di quest'ultimo e restituzione di ogni importo percepito dalla banca;
IV) il maggior danno in favore degli attori a titolo di interessi e spese IRAS e IRAP, con liquidazione in favore degli attori dell'importo di euro 20.774,65; V) il maggior danno da svalutazione patito dagli attori e quantificato in euro 121.484,50; VI) la nullità della fideiussione rilasciata alla banca. Gli opponenti chiedevano altresì la rettifica del saldo relativo alle posizioni in premessa, previa c.t.u. contabile. Si costituiva in giudizio la chiedendo il rigetto dell'opposizione. Controparte_5
In data 31.12.2020, il giudizio veniva dichiarato interrotto a causa del fallimento della debitrice principale ed i signori provvedevano a Parte_2 CP_1 riassumere il processo, la cui prima udienza veniva fissata al 03.03.2021. Il giudice concedeva i termini di cui all'art. 183, co. VI, c.p.c. Con la prima memoria gli opponenti modificavano le conclusioni eccependo la nullità del mutuo per violazione del limite di finanziabilità ex art. 38 Tub, la nullità delle fideiussioni nonché la nullità del contratto di mutuo per violazione dell'art. 2358 c.c. Il giudice disponeva c.t.u. estimativa dell'immobile dato in garanzia e, all'esito, la causa era trattenuta a sentenza con concessione dei termini per conclusionali e repliche.
La sentenza di primo grado Con sentenza n. 4328/2022, redatta il 6/11/2022 e pubblicata il 7/11/2022, il Tribunale di Torino dichiarava la nullità del precetto notificato in data 10.12.2019, respingeva le ulteriori domande proposte dalle parti attrici e compensava le spese nella misura del 50%, ponendo le spese di c.t.u. a carico della banca convenuta, come pure il restante 50% delle spese di lite, che liquidava, rispettivamente a favore di e di Controparte_1
, in complessivi euro 12.900,00 (di cui euro 1.700,00 per fase di studio, CP_2 euro 1.200 per fase introduttiva, euro 7.000,00 per fase istruttoria ed euro 3.000,00 per fase decisionale), oltre iva, c.p.a. e 15% per spese generali. Sull'inefficacia esecutiva del contratto di mutuo, il primo giudice riteneva l'eccezione priva di fondamento in quanto non era ravvisabile, nella specie, un'ipotesi di mutuo condizionato, essendo stata la somma mutuata messa a disposizione per l'intero. Il Tribunale riteneva, poi, infondata l'eccezione di violazione dell'art. 2358 c.c. per avere la banca imposto, quale condizione per l'erogazione del mutuo, l'acquisto di azioni della banca stessa per un controvalore pari ad un decimo della somma mutuata. Dalla lettura dell'art. 1 del mutuo emergeva, infatti, come lo stesso fosse stato concesso per consentire alla parte mutuataria la costruzione di un impianto di cogenerazione. Inoltre, l'acquisto delle azioni della banca era avvenuto nel settembre 2012, mentre il mutuo era stato stipulato a novembre 2012. Il primo giudice, inoltre, accertato a mezzo di c.t.u. che il limite stabilito dall'art. 38 Tub era stato superato, riteneva di aderire alla più recente pronuncia della Suprema Corte
3 (Cass. ord. n. 7509 dell'8.3.22) per cui il contratto rimaneva valido ed efficace, così come l'ipoteca iscritta, semplicemente non applicandosi la disciplina speciale prevista per il mutuo fondiario. Circa l'invocata nullità dell'atto di precetto per omessa notificazione del titolo esecutivo, il Tribunale rilevava che l'art. 41 co. 1 T.U.B. stabilisce che “nel procedimento di espropriazione relativo a crediti fondiari è escluso l'obbligo della notificazione del titolo contrattuale esecutivo” e che, in assenza di applicazione della normativa speciale sul mutuo fondiario, ex art. 480, c. 2, c.p.c., l'omessa notificazione del titolo esecutivo determinava la nullità dell'atto di precetto. In merito alle ulteriori eccezioni sollevate in citazione, il primo giudice riteneva irrilevante la mancata o errata indicazione dell' essendo il contratto stato stipulato non con un Pt_3 consumatore ma con una società commerciale;
non indeterminato il tasso applicabile;
prive di prova le allegazioni circa asseriti scostamenti tra le condizioni previste e quelle concretamente applicate;
valide ed efficaci le fideiussioni prestate.
Il giudizio di secondo grado Avverso la sentenza n. 4328/2022 del Tribunale di Torino, la e il signor Parte_1 [...]
, con due distinti atti introduttivi, proponevano appello dinanzi alla Controparte_1
Corte d'Appello di Torino chiedendo la parziale riforma della sentenza di primo grado.
Con ordinanze del 13.10.2023 e dell'8.11.2023, la Corte disponeva la riunione delle due cause e dichiarava la contumacia di . CP_2
Esposizione dei motivi di Bene Parte_1
Violazione dell'art. 38 e ss. alla luce della sentenza civile delle Sezioni Unite n. 33719/2022 si duole che la sentenza impugnata, ritenuto il superamento del limite di Parte_1 finanziabilità del mutuo fondiario su cui si fondava l'atto di precetto opposto, abbia ritenuto di non applicare la disciplina del mutuo fondiario che dispensa dalla notifica del titolo esecutivo ex art. 41 Tub, accogliendo quindi l'opposizione per mancanza della preventiva notifica del titolo. Ritiene la banca che la sentenza impugnata abbia violato l'art. 38 Tub, come interpretato dalla citata sentenza di Cass. Sez. Un. n. 33719/2022, secondo cui, nell'ipotesi in cui i contraenti abbiano stipulato un mutuo fondiario corrispondente al modello legale, non è consentito al giudice riqualificare d'ufficio il contratto, al fine di neutralizzarne gli effetti legali propri del tipo o sottotipo negoziale validamente prescelto dai contraenti per ricondurlo al tipo generale di appartenenza (mutuo ordinario) o a tipi contrattuali diversi, pure in presenza di una contestazione della validità sotto il profilo del superamento del limite di finanziabilità, la quale implicitamente postula la corretta qualificazione del contratto in termini di mutuo fondiario. Le difese di Controparte_1
La difesa dissente dalla ricostruzione operata da condividendo CP_1 Parte_1 appieno le conclusioni e le argomentazioni a cui è giunto il primo giudice nell'impugnata sentenza, anche alla luce dei successivi interventi giurisprudenziali (Corte d'Appello di Ancona, Sez. II, n. 530/2024). Esposizione dei motivi di Controparte_1
Violazione dell'art. 2358 c.c. quale norma imperativa di legge
osserva che dalle disposizioni contrattuali emerge chiaramente Controparte_1 che il contratto di mutuo era condizionato all'acquisto da parte del mutuatario di un numero di azioni della stessa banca per un controvalore pari ad almeno 1/10 della
4 somma mutuata. Parimenti risulta documentalmente provata la contestualità dell'operazione di erogazione del mutuo e di acquisto di azioni. Dall'esame del doc. sub 8 si evince che nel settembre 2012 era stato effettuato solo l'acquisto di n. 1 azione allo scopo dell'acquisizione della qualità di socio e che l'acquisto di un numero di azioni per un controvalore pari al 10% del capitale mutuato era stato effettuato il 29.11.2022, per l'importo di euro 49.994,64, mentre il 30.11.2012 era stato sottoscritto il contratto di mutuo. La suddetta operazione, conosciuta in gergo bancario come “mutuo baciato”, determina, secondo la difesa , la nullità dell'intero contratto per violazione dell'art. 2358 CP_1
c.c. Le difese di Pt_1 Parte_1 osserva che la fattispecie in esame nulla ha a che vedere con l'ipotesi di Parte_1
“prestito baciato” rappresentata da controparte, considerando che la banca ha finanziato la somma di euro 500.000,00, mentre l'acquisto delle quote sociali da parte dei CP_1 era del valore di euro 49.994,64. È pacifico che, affinché vi sia un'operazione di tal genere, debba esservi il pressoché intero impiego della somma finanziata negli acquisti di azioni proprie della banca finanziatrice, ciò che nel caso di specie non è avvenuto. Il mutuo concesso era infatti destinato non già all'acquisto delle quote della banca ma al finanziamento di una centrale di cogenerazione della società Parte_2
L'acquisto delle quote richiesto dalla banca era finalizzato solo a garantire tassi più bassi (1% di interessi in meno cfr. art. 3 doc. 1), per il finanziamento della costruenda centrale di cogenerazione (in conformità con l'oggetto sociale della società cfr. doc. 14).
Precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta a decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello di è fondato e merita accoglimento. Parte_1
Pochi giorni dopo la pubblicazione della sentenza appellata, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 33719/2022, hanno composto il preesistente contrasto di giurisprudenza proprio sulla questione centrale che ha portato alla dichiarazione di nullità del precetto da parte del Tribunale di Torino: le conseguenze del superamento del limite di finanziabilità nei contratti di mutuo fondiario. Il Tribunale di Torino, in ossequio al precedente orientamento della Cassazione che riteneva la nullità del mutuo per superamento del limite di finanziabilità, ha escluso l'applicazione della disciplina speciale del mutuo fondiario, in particolare dell'art. 41 TUB, secondo cui “nel procedimento di espropriazione relativo a crediti fondiari è escluso l'obbligo della notificazione del titolo contrattuale esecutivo”. Per questa ragione, e in applicazione dell'art. 480 c.p.c. (secondo cui “il precetto deve contenere a pena di nullità l'indicazione … della data di notificazione del titolo esecutivo se questa è fatta separatamente”), il Tribunale ha dichiarato nullo il precetto per mancata notifica del titolo esecutivo, notifica che, come detto, sarebbe stata esclusa dall'art. 41 TUB se il mutuo fosse stato considerato fondiario. Per le Sezioni Unite, invece, qualora i contraenti abbiano inteso stipulare un mutuo fondiario corrispondente al modello legale (finanziamento a medio o lungo termine concesso da una banca garantito da ipoteca di primo grado su immobili), essendo la loro volontà comune in tal senso incontestata (o, quando contestata, accertata dal giudice di merito), non è consentito al giudice riqualificare d'ufficio il contratto, al fine di
5 neutralizzarne gli effetti legali propri del tipo o sottotipo negoziale validamente prescelto dai contraenti per ricondurlo al tipo generale di appartenenza (mutuo ordinario) o a tipi contrattuali diversi, pure in presenza di una contestazione della validità sotto il profilo del superamento del limite di finanziabilità, la quale implicitamente postula la corretta qualificazione del contratto in termini di mutuo fondiario. Il decisum delle Sezioni Unite conferma quindi le ragioni dell'appello proposto da Pt_1
il superamento del limite di finanziabilità non può comportare la disapplicazione
[...] della disciplina speciale del mutuo fondiario e, di conseguenza, non può escludere l'esonero dalla notifica del titolo esecutivo. Deve quindi concludersi che, essendo incontestatamente stato stipulato un contratto di mutuo fondiario, l'omessa notifica del titolo esecutivo era legittima ai sensi dell'art. 41 TUB. Per tale ragione, il precetto non può essere dichiarato nullo e l'opposizione all'esecuzione deve essere, sotto questo profilo, rigettata, in riforma della sentenza del Tribunale.
L'appello del sig. è infondato e va respinto. CP_1
L'unico motivo d'appello concerne, come detto, il tema delle c.d. “operazioni baciate”, cioè le operazioni di assistenza finanziaria poste in essere dalla banca in favore del cliente, in esito alle quali viene concesso un finanziamento, la cui provvista viene utilizzata per acquistare le azioni degli istituti di credito. Tali operazioni sono in linea di principio vietate dall'art. 2358 c.c., come modificato dal Decreto Legislativo 4 agosto 2008, n. 142, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 216 del 15 settembre 2008, con cui è stata recepita la Direttiva 2006/68/CE che modifica la direttiva 77/91/CEE relativa alla costituzione delle società per azioni nonché alla salvaguardia e alle modificazioni del loro capitale sociale (“la società non può, direttamente o indirettamente, accordare prestiti, né fornire garanzie per l'acquisto o la sottoscrizione delle proprie azioni, se non alle condizioni previste dal presente articolo”). L'art. 2358 c.c. tace sulle conseguenze della sua violazione. La Cassazione (ex multis, Sez. I, ordinanza n. 28148 del 6 ottobre 2023) ha ribadito che deve trovare conferma l'orientamento tradizionale secondo cui “il mancato rispetto del divieto ex art. 2358 c.c., ove difettino le condizioni stabilite dalla legge, produce la nullità ex art. 1418 c.c., dell'operazione di assistenza finanziaria nel suo complesso”. Sono, infatti, sempre affetti da nullità gli atti contrari a norme imperative dirette a tutelare interessi di carattere generale. E tali sono quelli dei terzi e dei creditori sociali a che le operazioni di assistenza finanziaria, in violazione dell'art. 2358 c.c., non abbiano a depauperare il patrimonio della società. Infatti, la riforma dell'art. 2358 c.c., se pure ha inteso consentire il prestito per l'acquisto di azioni proprie, ciò ha fatto solo in presenza di alcune specifiche condizioni legittimanti e di un preciso iter descritto dalla norma stessa, a tutela dei suddetti interessi. In definitiva, l'art. 2358 c.c. mira a tutelare gli interessi dei creditori della società che potrebbero essere danneggiati da aumenti di capitale fittizi, senza reale accrescimento delle risorse di cui dispone la società. Di conseguenza, gli atti con i quali si viola detta disposizione sono nulli ex art. 1418, comma 1, c.c. e tali atti sono due: il finanziamento effettuato dalla società al socio e l'acquisto di azioni con la provvista rinveniente dal finanziamento erogato dalla società. Affinché operi il divieto di cui all'art. 2358 c.c. e possa dichiararsi la nullità del finanziamento e dell'acquisto di azioni è necessario che tra le due operazioni
6 (finanziamento e acquisto) sussista un collegamento negoziale: occorre, cioè, che la provvista in denaro sia offerta dalla banca proprio al fine di acquistare le azioni. Nel caso di specie, pur sussistendo una contestualità temporale tra l'erogazione del finanziamento e l'acquisto delle azioni, non è stata fornita una prova sufficiente del fatto che il finanziamento concesso da fosse specificamente vincolato all'acquisto Parte_1 delle azioni stesse. La sequenza degli eventi e la documentazione disponibile suggeriscono, invece, l'esistenza di due operazioni distinte, sebbene potenzialmente correlate da un unitario interesse economico della parte mutuataria. I signori avevano manifestato l'intenzione di diventare soci e di acquistare CP_1 azioni di in date antecedenti alla stipula del mutuo. Un acquisto iniziale di Parte_1 una sola azione nel settembre 2012 è stato effettuato al solo scopo di acquisire la qualità di soci. Questo dimostra una preesistente volontà di entrare a far parte della compagine sociale della banca, separata temporalmente dalla fase più avanzata della trattativa per il mutuo. Il contratto di mutuo stipulato il 30 novembre 2012 indicava chiaramente come finalità del finanziamento la costruzione di un impianto di cogenerazione. La seconda erogazione di capitale era addirittura subordinata all'avanzamento dei lavori relativi all'impianto. Questa destinazione specifica del finanziamento, formalizzata nel contratto, indebolisce la tesi di un suo presunto collegamento causale con l'acquisto di azioni. L'acquisto delle azioni per un controvalore pari al 10% dell'importo mutuato avvenne il giorno precedente alla sottoscrizione del mutuo. Sebbene la prossimità cronologica sia evidente, l'importo delle azioni acquistate (€ 49.994,64) era significativamente inferiore all'ammontare del mutuo (€ 499.000,00). Questa marcata differenza quantitativa rende poco plausibile l'idea che l'intero finanziamento o una sua parte sostanziale fosse destinato proprio all'acquisto delle azioni, come richiesto dalla definizione di "prestito baciato". La previsione di un tasso di interesse agevolato per i soci non implicava un obbligo stringente di acquisto delle azioni come condizione imprescindibile per l'ottenimento del mutuo stesso. Il contratto prevedeva anche lo scenario in cui il mutuatario non fosse (o non fosse più) socio, con la semplice conseguenza della perdita dell'agevolazione sul tasso. Ciò suggerisce che l'acquisto delle azioni era più legato all'ottenimento di condizioni economiche favorevoli che non alla causa genetica del contratto di finanziamento. In sintesi, sebbene il mutuatario avesse adottato una strategia mirata a beneficiare di condizioni economiche più vantaggiose in virtù della sua adesione alla compagine sociale di tale circostanza non prova che la concessione del finanziamento fosse Parte_1 giuridicamente dipendente dall'acquisto delle azioni, né che quest'ultimo fosse una condizione imprescindibile per il finanziamento stesso. La banca erogò il mutuo per uno specifico e ben definito progetto - la costruzione della centrale di cogenerazione - mentre l'acquisto di azioni da parte del mutuatario rappresentò una decisione distinta, seppur incentivata dalle più convenienti condizioni contrattuali riservate ai soci. In definitiva, l'assenza di un accordo tra le parti di subordinare l'erogazione dei fondi all'acquisto azionario, la disparità tra l'ammontare del finanziamento (€ 499.000,00) e quello delle azioni acquistate (€ 49.994,64) e la destinazione specifica ed espressa del mutuo alla costruzione di un impianto di cogenerazione, sono elementi che, considerati nel loro insieme, ostano a ritenere provato il "collegamento negoziale" necessario a ravvisare la violazione dell'art. 2358 c.c.
7 Sotto questo profilo, quindi, la sentenza di primo grado deve essere confermata.
Si ritiene equo compensare tra le parti, per metà, le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio considerando che il contrasto giurisprudenziale sulle conseguenze del superamento del limite di finanziabilità nei mutui fondiari è stato risolto soltanto dopo la pronuncia della sentenza di primo grado. Per quanto riguarda il primo grado di giudizio, la restante metà delle spese viene posta a carico dei soccombenti e , in solido tra loro. Controparte_1 CP_2
Essi dovranno rimborsare tale quota a in persona del legale rappresentante Parte_1 pro tempore. Per quanto riguarda il grado di appello, la restante metà delle spese processuali è posta a carico del solo , essendo rimasto contumace in Controparte_1 CP_2 questo grado. dovrà rimborsare tale quota a in Controparte_1 Parte_1 persona del legale rappresentante pro tempore.
Le spese processuali del primo grado sono liquidate come nella sentenza del Tribunale.
Le spese processuali del grado di appello sono liquidate in complessivi euro 10.590,00 (diecimila cinquecento novanta/00) per compensi – di cui euro 4.389,00 per la fase di studio, euro 2.552,00 per quella introduttiva ed euro 3.649,00 per quella decisionale – oltre rimborso spese forfettarie 15% ed oneri di legge, se dovuti. La liquidazione è effettuata sulla base del valore della causa, applicando i compensi medi per le prime due fasi ed il compenso minimo per la fase decisionale, essendosi le parti limitate al deposito di note scritte.
Le spese della CTU esperita in primo grado, liquidate dal Tribunale in € 1.320,00, oltre oneri di legge, vanno poste interamente a carico dei soccombenti CP_1
e , in solido fra loro, atteso che detta CTU è stata effettuata
[...] CP_2 nel loro interesse.
Ricorrono, infine, i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 e s.m.i. perché la parte appellante soccombente sia tenuta al Controparte_1 versamento di ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari all'importo dovuto per lo stesso titolo e la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Torino, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sugli appelli proposti, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione respinta o assorbita, così provvede:
RIGETTA l'appello proposto da avverso la sentenza n. 4238, Controparte_1 pubblicata in data 7.11.22, del Tribunale di Torino;
ACCOGLIE l'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza n. 4238, pubblicata in data 7.11.22, del
[...]
Tribunale di Torino e, per l'effetto, in RIFORMA dell'appellata sentenza:
8 RIGETTA l'opposizione ex art 615 c.p.c. proposta da e Controparte_1 [...]
; CP_2
DICHIARA compensate fino alla metà le spese del primo grado di giudizio;
CONDANNA e in solido fra loro, a rimborsare CP_1 CP_1 CP_2 alla la residua Parte_1 metà che, per tale quota, liquida in € 6.450,00 (di cui € 850,00 per fase studio, € 600,00 per fase introduttiva, € 3500,00 per fase istruttoria ed € 1500,00 per fase decisionale), oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per spese generali;
PONE definitivamente e totalmente a carico di e Controparte_1 CP_2
in solido fra loro, le spese di CTU già liquidate in primo grado;
[...]
DICHIARA compensate fino alla metà le spese di questo grado;
CONDANNA a rimborsare alla CP_1 CP_1 [...]
la residua metà che liquida, per tale Parte_1 quota, in € 5.295,00 (cinquemiladuecentonovantacinque/00) per compensi – di cui euro 2.194,50 per la fase di studio, euro 1.276,00 per quella introduttiva ed euro 1.824,50 per quella decisionale – oltre rimborso spese forfettarie 15% ed oneri di legge, se dovuti.
DICHIARA sussistenti i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 e s.m.i. perché la parte appellante soccombente sia tenuta al Controparte_1 versamento di ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari all'importo dovuto per lo stesso titolo e la stessa impugnazione.
Così deciso in Torino, nella Camera di Consiglio della prima Sezione Civile della Corte d'Appello, il 22.04.2025.
La Presidente Dott.ssa Gabriella Ratti
Il Consigliere Estensore Dott.ssa Eleonora Montserrat Pappalettere
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