CA
Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 21/07/2025, n. 264 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 264 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione Lavoro
composta dai Signori Magistrati:
Dott.ssa Marcella Angelini Presidente
Dott.ssa Maria Rita Serri Consigliere
Dott. Luca Mascini Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa di appello iscritta al n. 490/2023 R.g.l., avverso la sentenza del Tribunale di Parma n. 116 del 21.3.2023, non notificata;
avente ad oggetto: rapporto a termine, conversione, retribuzione e restituzioni, promossa da:
, rappresentato e difeso dagli avv. Riccardo Bolognesi e Parte_1
Eugenio Frasca ed elettivamente domiciliato presso l'indirizzo p.e.c. del primo – appellante principale/appellato incidentale nei confronti di:
denominata anche rappresentata e difesa Parte_2 CP_1 dagli avv. Arturo Maresca, Enzo Morrico, Roberto Romei e Franco Raimondo
Boccia ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Gianfranco
Focherini in Bologna – appellata principale/appellante incidentale posta in decisione all'udienza collegiale del 15.5.2025, sentite le parti e viste le conclusioni assunte dai relativi procuratori, come in atti trascritte,
1 udita la relazione della causa fatta dal relatore, esaminati gli atti e i documenti di causa,
Rilevato in fatto e ritenuto in diritto
1. , dipendente di dall'1.12.1986, agiva in Parte_1 Parte_2 giudizio dinanzi al Tribunale di Parma, in funzione di Giudice del lavoro, esponendo, al fine di dar conto del complessivo contesto in cui inquadrare la vicenda:
a) di essere stato assunto in qualità di Assistente addetto alla gestione immobili opere civili, con compito della gestione dei lavori di manutenzione, adeguamento e nuove realizzazioni di edifici, tralicci e container;
b) di essere stato assegnato a un ramo di azienda trasferito l'1.11.2004 a in violazione dell'art. 2112 c.c., come accertato, con statuizione CP_2 ormai definitiva, dal Tribunale di Bologna con sentenza n. 400 del 31.12.2010
(“accertata l'illegittimità del trasferimento del ramo di azienda da Parte_2
a condanna a reintegrare … alle
[...] Controparte_3 T_ Pt_1 proprie dipendenze nel posto da loro preTEmente occupato o, comunque, a mansioni coerenti con la qualifica di appartenenza”), confermata dalla sentenza n. 629/2014 di questa Corte di Appello (anch'essa definitiva, essendo stato respinto il ricorso per cassazione con ordinanza della Suprema Corte n.
2264/2017);
c) di essere stato quindi reintegrato in servizio con comunicazione del
6.3.2017, prestando attività lavorativa presso l'unità locale di , con Parte_2 assegnazione al reparto BS.RE. Nord Est, in qualità di impiegato Parte_3 inquadrato nel 5° livello retributivo, con mansioni di Tecnico on Field
Alimentazione e Field Alimentazione e Condizionamento Maintenance, occupandosi, come specialista sistemi di alimentazione, di manutenzione di impianti di stazioni energia, apparati di conversione, gruppi elettrogeni, impianti di condizionamento, compiti diversi rispetto a quelli svolti fino all'ottobre 2004;
d) che l'illegittimo trasferimento di ramo d'azienda e il demansionamento posto in essere a far tempo dalla sua reintegrazione in servizio gli avevano cagionato e stavano cagionando gravissimi danni alla salute, come risulta dimostrato da copiosa documentazione sanitaria (“In particolare al ricorrente è stato diagnosticato un Disturbo dell'Adattamento con depressione endoreattiva, direttamente e causalmente conseguente alle vicissitudini direttamente e causalmente conseguente alle vicissitudini lavorative dal medesimo patite”).
2 L'interessato deduceva pertanto di aver diritto di ottenere dalla controparte la corresponsione dell'integrale trattamento retributivo e contributivo non erogatogli dall'1.11.2004 al 6.3.2017, tenendo conto, in applicazione del C.C.N.L. di categoria e degli accordi sindacali conclusi negli anni tra la società e le organizzazioni sindacali, della spettanza di retribuzioni, mensilità aggiuntive, premi di risultato/premi servizio , ticket buoni pasto, e rimborso tasse T_ universitarie, per complessivi € 430.024,76, occorrendo poi considerare l'incidenza dell'importo sul t.f.r. maturato e maturando, oltre alla regolarizzazione della posizione previdenziale, con versamento, da parte di , dei Parte_2 contributi previdenziali dovuti a seguito del riconoscimento del trattamento retributivo maturato dall'1.11.2004 al 6.3.2017.
Chiedeva poi il risarcimento del danno conseguente alla grave lesione dell'integrità psicofisica subita in considerazione dell'illegittimo trasferimento di ramo d'azienda e del demansionamento subito a far tempo dalla reintegrazione in servizio, occorrendo tener conto:
- quanto ai pregiudizi di natura non patrimoniale, a) del danno biologico permanente pari al 5% (€ 6.651,00), con personalizzazione nella misura massima secondo le Tabelle del Tribunale di Milano 50% del danno da invalidità permanente, per € 3.325,50), con ulteriore incremento a titolo di danno morale, pari alla metà dell'importo, per € 3.325,50 e b) del danno biologico da invalidità temporanea (parziale al 30% per 4 mesi, al 20% per 2 mesi e al 10% per 3 mesi), per € 6.982,50, con aumento a titolo di danno morale peri alla metà del valore, per
€ 3.491,25;
- quanto ai pregiudizi di natura patrimoniale, del diritto al rimborso delle spese affrontate per ottenere il parere medico legale del dott. (autore Per_1 della perizia depositata con il ricorso introduttivo), per € 250,00.
L'interessato rassegnava nel merito, le seguenti conclusioni:
“1.- QUANTO AL RAPPORTO DI LAVORO
NEL MERITO, accertare e dichiarare che a seguito dell'ordinanza della
Suprema Corte di Cassazione n. 2264/2017, pubblicata in data 30 gennaio 2017, sono divenuti definitivi l'accertamento della illegittimità del trasferimento di ramo d'azienda da a , disposto nei confronti Parte_2 Controparte_3 del ricorrente , e la condanna nei confronti di Parte_1 Parte_2 alla reintegrazione dello stesso sig. alle dipendenze della società Pt_1 convenuta nel posto di lavoro preTEmente occupato;
accertare e dichiarare che, per effetto di tale giudicato, il sig. Parte_1
è creditore, nei confronti della società convenuta, della corresponsione
[...] dell'integrale del trattamento retributivo e contributivo non erogatogli da dal 1° novembre 2004 al 6 marzo 2017, nulla escluso od Parte_2
3 eccettuato;
accertare e dichiarare che il ricorrente in Parte_1 applicazione del CCNL di categoria e degli accordi sindacali conclusi negli anni tra la società convenuta e le organizzazioni sindacali, ha diritto al pagamento, da parte di , di retribuzioni, mensilità aggiuntive, premi di Parte_2 risultato/premi servizio , ticket buoni pasto, e rimborso tasse T_ universitarie, dal 1° novembre 2004 al 6 marzo 2017; accertare e dichiarare che il ricorrente è creditore, verso la società convenuta, per il Parte_1 periodo dal 1° novembre 2004 al 6 marzo 2017, del complessivo importo di €
430.024,76, di cui € 376.678,85 a titolo di retribuzioni e mensilità aggiuntive, €
30.294,75 a titolo di premi di risultato/premi servizio , € 22.467,16 a T_ titolo di ticket buoni pasto, e € 584,00 a titolo di rimborso tasse universitarie
2016, come da conteggio che si produce (doc.7); accertare e dichiarare che il ricorrente è creditore, verso la società convenuta, per il periodo Parte_1 dal 1° novembre 2004 al 6 marzo 2017, di una somma a titolo di incidenza del suddetto importo sul T.F.R. maturato e maturando dal ricorrente;
accertare e dichiarare che il ricorrente è creditore, verso la società Parte_1 convenuta, per il periodo dal 1° novembre 2004 al 6 marzo 2017, della regolarizzazione della sua posizione previdenziale, con il versamento, da parte di
, dei contributi previdenziali dovuti a seguito del Parte_2 riconoscimento del trattamento retributivo maturato dal 1° novembre 2004 al 6 marzo 2017; per l'effetto, dichiarare tenuta e condannare , ora Parte_2 alternativamente denominata anche in persona del suo legale CP_1 rappresentante pro tempore, con sede legale in Milano, in via Negri, al pagamento in favore del ricorrente , per il periodo dal 1° Parte_1 novembre 2004 al 6 marzo 2017, del complessivo importo di € 430.024,76, di cui
€ 376.678,85 a titolo di retribuzioni e mensilità aggiuntive, € 30.294,75 a titolo di premi di risultato/premi servizio , € 22.467,16 a titolo di ticket buoni T_ pasto, e € 584,00 a titolo di rimborso tasse universitarie 2016, ovvero nell'importo differente, maggiore o minore, eventualmente meglio visto e determinato in corso di causa dal signor Giudice, anche in via equitativa ed anche a seguito di occorrenda CTU;
sempre per l'effetto, dichiarare tenuta e condannare , ora Parte_2 alternativamente denominata anche in persona del suo legale CP_1 rappresentante pro tempore, con sede legale in Milano, in via Negri, al pagamento in favore del sig. di una somma a titolo di incidenza Parte_1 del suddetto importo riconosciuto dovuto in favore del ricorrente con il presente giudizio a titolo di retribuzioni, mensilità aggiuntive, premi di risultato/premi servizio , ticket buoni pasto, e rimborso tasse universitarie, per il periodo T_
4 dal 1° novembre 2004 al 6 marzo 2017, sul T.F.R. maturato e maturando dal ricorrente;
sempre per l'effetto, dichiarare tenuta e condannare Parte_2
, ora alternativamente denominata anche , in persona del suo
[...] CP_1 legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Milano, in via Negri, alla regolarizzazione della posizione previdenziale del sig. , mediante Parte_1 il versamento, da parte di , dei contributi previdenziali dovuti a Parte_2 seguito del riconoscimento del trattamento retributivo maturato dal 1° novembre
2004 al 6 marzo 2017.
2.- QUANTO AL DANNO ALLA SALUTE PATITO DAL SIG. BOTTIONI
NEL MERITO, accertare e dichiarare che l'illegittimo trasferimento di ramo d'azienda, adottato per il periodo dal 1° novembre 2004 al 6 marzo 2017, dalla società convenuta nei confronti del sig. ed il demansionamento Pt_1 posto in essere contro il medesimo a far tempo dalla sua reintegrazione in servizio, a far tempo dal 6 marzo 2017, hanno provocato una grave lesione dell'integrità psicofisica del ricorrente;
accertare e dichiarare l'esistenza di nesso di causalità tra l'illegittimo trasferimento di ramo d'azienda ed il demansionamento del ricorrente, e la sussistenza di danno alla salute in capo al medesimo sig. Pt_1 accertare e dichiarare la responsabilità di , ora Parte_2 alternativamente denominata anche in persona del suo legale CP_1 rappresentante pro tempore, con sede legale in Milano, in via Negri, rispetto al danno alla salute patito dal sig. Pt_4 per l'effetto, dichiarare tenuta e condannare , ora Parte_2 alternativamente denominata anche in persona del suo legale CP_1 rappresentante pro tempore, con sede legale in Milano, in via Negri, al risarcimento in favore del signor di tutti i danni subiti e subendi, Parte_1 patrimoniali e non patrimoniali, in conseguenza del danno alla salute da quest'ultimo patito, nell'importo da determinarsi – riservata al prosieguo della causa ogni ulteriore successiva determinazione e quantificazione – in € 13.302,00 per danno biologico permanente oltre aumenti, in € 10.473,75 per danno biologico da invalidità temporanea oltre aumento, e € 250,00 per spese mediche sostenute, e così complessivamente € 24.025,75, ovvero nell'importo differente, maggiore o minore, eventualmente meglio visto e determinato in corso di causa dal signor Giudice, anche in via equitativa, ed anche a seguito di occorrenda
CTU, con rivalutazione monetaria ex art 429 c.p.c. ed interessi legali sulla somma rivalutata dal giorno del dovuto al saldo effettivo.
3.- In ogni caso, con rivalutazione monetaria ex art. 429 c.p.c., ed interessi legali sulle somme rivalutate dal giorno del dovuto al saldo effettivo.
5 4.- Con vittoria di spese e compensi di causa, oltre rimborso spese generali
15%, C.P.A. 4% e I.V.A. 22%, come per legge”.
Il Tribunale di Parma, nella resistenza di , istruita la causa Parte_2 documentalmente, con assunzione della prova testimoniale e con l'espletamento di c.t.u. medico-legale volta all'accertamento del danno biologico subito dal lavoratore per effetto dell'asserito demansionamento, rigettava il ricorso sulla base delle seguenti considerazioni.
Quanto alla richiesta di corresponsione delle retribuzioni per il periodo dal
2004 al 2017, il Tribunale, qualificata l'istanza come volta a ottenere la soddisfazione di un credito retributivo (con conseguente rigetto dell'eccezione proposta dalla società di violazione della regola del ne bis in idem, essendo stato fatto valere nel preTE giudizio inerente all'accertamento dell'illegittimità del trasferimento di azienda un credito risarcitorio, con diversa causa petendi), prendeva atto dell'assenza di un atto di messa in mora contenente l'offerta al datore di lavoro di ricevere la prestazione lavorativa, non potendo quindi darsi corso a una situazione di mora accipiendi del datore di lavoro ex art. 1207 c.c.
(secondo cui il creditore che non cooperi all'adempimento del debitore resta obbligato al pagamento della controprestazione).
Quanto alle domande risarcitorie, il Giudice, riferita la fattispecie all'art. 2103 c.c. (“Il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti all'inquadramento superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento delle ultime effettivamente svolte”), osservava che “Le risultanze delle prove testimoniali hanno fatto emergere che, pur essendovi stato un effettivo mutamento delle mansioni assegnate al ricorrente dopo la reintegrazione, se confrontate con quelle espletate prima della cessione, non è nondimeno ravvisabile una violazione da parte di degli obblighi T_ contrattuali derivanti dall'art. 2103 c.c. …
25. Sinteticamente, è emerso che nel periodo anteTE alla cessione il ricorrente si occupava di mansioni di tipo amministrativo e contabile, come la gestione di pratiche e il controllo contabile.
26. A seguito del rientro, sono state invece assegnate al ricorrente mansioni di carattere maggiormente operativo: specificamente, di “tecnico on field alimentazione condizionamento” (c.d. tecnico REM), nell'ambito della struttura
“Technical Equipment Nord est in ambito Wholesale”.
27. Le mansioni, per quanto emerso dalle deposizioni, consistevano nelle attività di manutenzione e gestione dei sistemi di alimentazione condizionamento e nella verifica degli impianti.
6 28. Si tratta di mansioni tecniche di carattere specialistico, per il quale il ricorrente ha ricevuto una specifica formazione professionale.
29. Non è possibile riconoscere nel mutamento di mansioni una modifica peggiorativa della categoria legale del ricorrente.
30. Il contenuto delle categorie legali di “operaio” e di “impiegato”, infatti, non è determinabile in base a nozioni di senso comune (in base a cui l'impiegato svolge mansioni “di ufficio” e l'operaio si occupa di attività più operative), ma deve essere accertato in base alla tipizzazione effettuata dalla contrattazione collettiva.
31. L'art. 2095 co. 2 c.c. dispone infatti che i requisiti di appartenenza alle categorie sono determinate dalle leggi speciali e dalle “norme corporative”, con locuzione da intendersi, con interpretazione evolutiva, come ora riferita alla contrattazione collettiva.
32. Non esiste quindi una definizione legale unica delle categorie di cui all'art. 2095 co. 1 c.c., né il giudicante può identificarne il contenuto facendo ricorso a massime di comune esperienza, visto il richiamo ad altre fonti contenuto nello stesso testo della legge. Occorre quindi fare riferimento a quanto previsto dal contratto collettivo applicabile.
33. Come dedotto dalla convenuta, il CCNL Telecomunicazioni, applicabile al rapporto di lavoro, non prevede una divisione tra le categorie di operaio e impiegato, stabilendo invece una serie di livelli di inquadramento che comprendono sia mansioni “impiegatizie” che mansioni “operaie” (v. doc. 30 ricorrente).
34. Non può quindi aprioristicamente ritenersi che il passaggio da un tipo di mansioni all'altro configuri un demansionamento nel senso previsto dal vigente testo dell'art. 2103 c.c., dovendosi invece verificare se siano state assegnate mansioni corrispondenti a un livello di inquadramento inferiore rispetto a quello per cui il dipendente era stato assunto.
35. In proposito, deve rilevarsi che non è stato neppure allegato dal ricorrente quale sarebbe il livello inferiore a cui corrisponderebbero le mansioni assegnate.
36. In ogni caso, per come emerso dall'istruttoria le mansioni appaiono pienamente riferibili al V livello di inquadramento (ossia lo stesso in cui era inquadrato il ricorrente prima della cessione del ramo d'azienda), dato che, secondo il CCNL, appartengono a questo livello «i lavoratori che «in possesso di capacità professionali e gestionali correlate ad elevate conoscenze specialistiche, svolgono funzioni per l'espletamento delle quali è richiesta adeguata autonomia e decisionalità nei limiti dei principi, norme e procedure valevoli nel campo di attività in cui operano».
7 Testi 37. L'attività di tecnico , per come è emersa dalle deposizioni testimoniali, appare appunto dotata di un alto tasso di specializzazione e di autonomia, richiedendo anche una specifica formazione qualificata che il lavoratore ha conseguito tramite il c.d. job center aziendale.
38. Le mansioni assegnate a seguito della reintegrazione sono quindi riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento delle ultime effettivamente svolte;
ne consegue che non può ravvisarsi nel caso di specie una violazione da parte di dell'art. 2103 c.c. T_
39. In assenza di una condotta illegittima della società datrice di lavoro, è precluso il risarcimento del danno biologico accertato dal consulente medico- legale. Per quanto la consulenza abbia ritenuto sussistente un nesso causale tra il fatto materiale del cambio di mansioni e il danno alla salute patito dal ricorrente, la condanna della convenuta al risarcimento del danno presuppone logicamente che tale cambiamento di mansioni sia avvenuto illegittimamente, ossia in violazione dell'art. 2103 c.c.
40. Per queste ragioni, anche la domanda di risarcimento del danno alla salute deve essere rigettata”.
Le spese di lite e c.t.u. erano integralmente compensate.
2. Il lavoratore ha proposto appello avverso la sentenza, chiedendone la riforma, con accoglimento delle originarie istanze.
La società si è costituita in giudizio, resistendo all'impugnazione, con richiesta, “disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, per tutte le ragioni esposte nel presente atto”, di “rigettare il ricorso in appello proposto dal sig. avverso la sentenza del Tribunale di Parma meglio indicato Parte_1 in epigrafe in quanto inammissibile, nonché infondato in fatto e in diritto e, comunque, generico e carente di prova;
- in subordine, ridurre le somme richieste a titolo di retribuzione secondo quanto indicato nel presente atto”.
La società ha anche proposto appello incidentale, censurando la sentenza nella parte in cui il Giudice ha rigettato la relativa eccezione secondo cui “la domanda sarebbe inammissibile in quanto già svolta dal ricorrente nel giudizio avente a oggetto la legittimità della cessione di ramo d'azienda da a T_
nell'ambito del quale il ricorrente aveva chiesto a titolo di Controparte_3 risarcimento del danno le retribuzioni non percepite dalla data della cessione all'effettiva reintegrazione;
la domanda era stata rigettata da tutte le sentenze intervenute nel corso del giudizio (emesse rispettivamente dal Tribunale di
Bologna, dalla Corte d'Appello di Bologna e dalla Corte di Cassazione)”, insistendo per l'accoglimento dell'eccezione medesima.
2.1. L'appello incidentale è ammissibile e procedibile, non essendo rilevante in senso contrario, in assenza di previsione ostativa, la circostanza che l'atto sia
8 stato notificato prima del tempestivo deposito in Cancelleria. Come osservato in dottrina, infatti, “L'art. 436 c.p.c. non impone espressamente che l'appellato, appellante in via incidentale, debba prima depositare in cancelleria la memoria difensiva e notificare successivamente la copia della stessa memoria contenente l'attestazione dell'avvenuto deposito, ma solo che essa debba essere notificata all'appellante principale almeno dieci giorni prima dell'udienza di discussione dinanzi al collegio”, essendo soltanto preferibile che “la notificazione della copia dell'atto segua il deposito, consentendo così all'appellante principale di controllare la data del deposito e di constatarne la sua tempestività”.
3. Con il primo motivo, l'appellante , condividendo la Parte_1 valutazione del Giudice in relazione alla differente natura delle domande di pagamento delle retribuzioni per il periodo sopra indicato avanzate con il deposito del ricorso del 2007 (domanda risarcitoria) e con il ricorso introduttivo di questo giudizio (domanda di adempimento contrattuale), censura la correttezza del successivo rilievo del Tribunale relativo alla mancanza in atti di un documento attestante l'intervenuta offerta della prestazione, elemento indispensabile, alla luce dell'orientamento di legittimità formatosi a giudizio già instaurato, al fine di far valere la mora credendi di e di svolgere le predette istanze Parte_2 risarcitorie. Il Giudice, ritiene l'appellante, giusta la presenza della pista probatoria rappresentata già dal petitum del ricorso del 2007, contenente richiesta di ripristino del rapporto e di reintegrazione nel posto di lavoro e nelle mansioni svolte al momento della cessione dell'azienda, avrebbe dovuto esercitare i poteri officiosi di cui all'art. 421 c.p.c. e disporre l'acquisizione degli atti di costituzione in mora effettuati dall'odierno appellante a seguito delle pronunce di merito del giudizio presupposto, “atti di costituzione in mora che, infatti, esistono e dei quali, anche ex art. 437, comma 2, c.p.c., si chiede l'acquisizione nel presente processo di appello, in quanto «indispensabili ai fini della decisione della causa”.
3.1. Il motivo di appello è fondato nei limiti di seguito indicati, occorrendo tener conto preliminarmente della parziale fondatezza dell'appello incidentale di
. Parte_2
3.2. In relazione all'ipotesi in cui in sede giudiziale sia accertata l'invalidità della cessione del ramo di azienda cui è assegnato un dipendente, con ordine al datore TE di riammetterlo al lavoro, è ormai consolidato l'orientamento di legittimità che afferma, da una parte, la natura risarcitoria della pretesa inerente al pagamento degli importi non corrisposti tra la data della cessione e quella dell'accertamento da parte del Giudice della violazione dell'art. 2112 c.c.
(spettanti dall'offerta della prestazione quale messa in mora, con imputazione dell'inadempimento al datore di lavoro, alla data di pubblicazione della pronuncia) e, dall'altra, la natura retributiva della pretesa relativa al pagamento
9 delle somme non percepite tra la data di pubblicazione della pronuncia e il momento dell'effettiva riammissione in servizio (pure spettanti dall'offerta della prestazione).
Riprendendo il principio affermato da Cass., S.U., 7.2.2018, n. 2990, varie pronunce, dando seguito a un indirizzo interpretativo che ha ormai assunto valore di diritto vivente anche in tema di cessione di ramo d'azienda (v. Corte costituzionale, sentenza del 28.2.2019, n. 29), hanno infatti confermato (v. ex multis Cass., 3.7.2019, n. 17784) che accanto a una prestazione materialmente resa in favore del soggetto con il quale il lavoratore, illegittimamente trasferito con la cessione di ramo d'azienda, abbia instaurato un rapporto di lavoro di fatto, ve ne è un'altra giuridicamente resa in favore dell'originario datore, con il quale il rapporto di lavoro è stato de iure (anche se non de facto, per rifiuto ingiustificato del predetto) ripristinato, non meno rilevante sul piano del diritto: “Ed infatti, al dipendente la retribuzione spetta tanto se la prestazione di lavoro sia effettivamente eseguita, sia se il datore di lavoro versi in una situazione di mora accipiendi nei suoi confronti (Cass. 23 novembre 2006, n. 24886; Cass. 23 luglio
2008, n. 20316). Una volta offerta la prestazione lavorativa al datore di lavoro giudizialmente dichiarato tale, il rifiuto di questi rende giuridicamente equiparabile la messa a disposizione delle energie lavorative del dipendente alla utilizzazione effettiva, con la conseguenza che il datore di lavoro ha l'obbligo di pagare la controprestazione retributiva … 6.4. La conseguenza che si è tratta è pure coerente con il diritto generale delle obbligazioni, che, non a caso, ha collocato, nel capo (II del Titolo I del libro IV) "Dell'adempimento delle obbligazioni", la disciplina della mora del creditore (sezione III). Per comprensibili ragioni di diversa coercibilità, essa differenzia le obbligazioni aventi ad oggetto prestazioni fungibili da quelle relative a prestazioni infungibili
(cui evidentemente appartengono quelle inerenti la prestazione di lavoro) …”.
Da quanto premesso discende allora, con riferimento alla posizione del lavoratore nei confronti del datore di lavoro autore del trasferimento di azienda dichiarato illegittimo, che “mediante l'intimazione del lavoratore all'impresa TE di ricevere la prestazione con modalità valida ai fini della costituzione in mora credendi del medesimo datore (il quale la rifiuti senza giustificazione), il debitore del facere infungibile abbia posto in essere quanto è necessario, secondo il diritto comune, per far nascere il suo diritto alla controprestazione del pagamento della retribuzione, equiparandosi la prestazione rifiutata alla prestazione effettivamente resa per tutto il tempo in cui il creditore l'abbia resa impossibile non compiendo gli atti di cooperazione necessari”, con la conseguenza che “In caso di cessione di ramo d'azienda, ove su domanda del lavoratore ceduto venga giudizialmente accertato che non ricorrono i presupposti
10 di cui all'art. 2112 c.c., le retribuzioni in seguito corrisposte dal destinatario della cessione, che abbia utilizzato la prestazione del lavoratore successivamente alla messa a disposizione di questi delle energie lavorative in favore dell'alienante, non producono un effetto estintivo, in tutto o in parte, dell'obbligazione retributiva gravante sul TE che rifiuti, senza giustificazione, la controprestazione lavorativa”. In altri termini, vale il principio secondo cui
“(Cass., 3.11.2022, n. 32378) Qualora il datore di lavoro abbia operato un trasferimento di (ramo di) azienda dichiarato illegittimo ed abbia rifiutato il ripristino del rapporto senza una giustificazione, non sono detraibili dalle somme dovute al lavoratore dal datore TE, quanto il lavoratore stesso abbia percepito, nello stesso periodo, anche a titolo di retribuzione, per l'attività prestata alle dipendenze dell'imprenditore già cessionario, ma non più tale;
e ciò, perché, in tale ipotesi, permane in capo allo stesso il diritto di ricevere le somme ad esso spettanti da parte del datore TE, a titolo di retribuzione e non di risarcimento per la qual cosa, non trova applicazione il principio della compensatio lucri cum damno, su cui si fonda la detraibilità dell'aliunde perceptum dal risarcimento, poiché, appunto, è stato escluso che la richiesta di pagamento del lavoratore abbia titolo risarcitorio (Cass. 16 giugno 2021 n.
17187)”.
3.3. Come si è anticipato, è invece risarcitoria la natura del credito azionato dal lavoratore per il periodo intercorrente tra la data di cessione del ramo di azienda e quella della pubblicazione del provvedimento giudiziale di illegittimità della suddetta cessione. Precisamente, Cass., 24.2.2023, n. 5788 ha rilevato sul punto, riprendendo i principi affermati da Cass., S.U., cit., che in relazione al preTE arco temporale intercorrente tra il passaggio alle dipendenze del datore di lavoro cessionario e l'accertamento giudiziale della illegittimità della interposizione o della cessione non può che continuare a operare il “principio, che si è andato consolidando nell'elaborazione della S.C., secondo il quale il contratto di lavoro è un contratto a prestazioni corrispettive in cui l'erogazione del trattamento economico, in mancanza di lavoro, costituisce un'eccezione, che deve essere oggetto di un'espressa previsione di legge o di contratto. In difetto di un'espressa previsione in tal senso, la mancanza della prestazione lavorativa esclude il diritto alla retribuzione, ma determina a carico del datore di lavoro, che ne è responsabile, l'obbligo di risarcire i danni, eventualmente commisurati alle mancate retribuzioni”. Posta allora la natura risarcitoria delle somme eventualmente pretese dal lavoratore nel periodo preTE la pronunzia di illegittimità della vicenda traslativa, “per detto periodo il rapporto di lavoro rimane quiescente fino alla declaratoria di inefficacia della cessione (cfr. Cass. n.
5998 del 2019, Cass. n. 35982 del 2021), mancando l'attualità delle reciproche
11 obbligazioni delle parti. In seguito alla pronunzia giudiziale, la mancata ricezione della prestazione lavorativa nel periodo anteTE assurge a comportamento inadempiente del TE nei confronti del lavoratore ceduto che può agire per il risarcimento del danno subìto sempre che abbia preventivamente provveduto a costituire in mora il datore di lavoro, con la messa a disposizione delle energie lavorative ovvero mediante intimazione di ricevere la prestazione, in modo da rendere ingiustificato il rifiuto del TE e suscettibile di risarcimento l'eventuale danno cagionato. Altrimenti il TE potrebbe legittimamente confidare sul consenso del lavoratore alla cessione del contratto di lavoro e, inoltre, si creerebbe una ingiustificata aporia per cui il ceduto, dopo la declaratoria giudiziale di illegittimità del trasferimento d'azienda, potrebbe ottenere il pagamento delle retribuzioni maturate successivamente alla sentenza, sempre che abbia costituito in mora il TE, mentre avrebbe diritto al risarcimento del danno per il periodo preTE a prescindere dalla messa a disposizione delle sue energie lavorative”. Conclusivamente, “il lavoratore ceduto, che vede giudizialmente ripristinato il rapporto di lavoro con il TE, non ha diritto alla retribuzione per il periodo intercorrente tra la data di cessione del ramo di azienda e quella della pubblicazione del provvedimento giudiziale di illegittimità della suddetta cessione e può ottenere il risarcimento del danno subìto a causa dell'ingiustificato rifiuto del datore di lavoro di riceverla, detratto l'eventuale aliunde perceptum, soltanto a partire dal momento in cui abbia provveduto a costituire in mora il datore di lavoro TE ex art. 1217 cod.civ.”.
3.4. Su queste premesse occorre notare, allora, che la definitività della sentenza del Tribunale di Bologna n. 400 del 31.12.2010, contenente statuizione di rigetto della domanda relativa al risarcimento del danno “nella misura delle retribuzioni globali di fatto maturate dalla data della cessione a quella di effettivo ripristino dei rapporti di lavoro” non consente in questo processo, in ragione dell'operatività del vincolo del giudicato esterno, di esaminare la domanda avanzata dall'appellante nella parte in cui, appunto, attiene a crediti relativi al periodo compreso tra la data di cessione dell'azienda e la data di pubblicazione della sentenza che ne ha accertato l'invalidità, pretesa cui, come ampiamente osservato, va riconosciuta natura risarcitoria (il Giudice, tra l'altro, ha respinto la domanda per mancata prova del danno). Alla luce di tale riconosciuta natura, è dunque evidente che la richiesta di accertamento del diritto dell'appellante di ottenere il pagamento “dell'integrale del trattamento retributivo e contributivo non erogatogli da dal 1° novembre 2004 al 6 marzo 2017, Parte_2 nulla escluso od eccettuato” si pone in rapporto di identità, nei limiti in cui la domanda si estende fino alla data del 31.12.2010 (data della sentenza), con la richiesta in precedenza avanzata di conseguire il risarcimento del danno nella
12 misura delle retribuzioni globali di fatto maturate dalla data della cessione a quella di effettivo ripristino dei rapporti di lavoro.
3.5. La (sola) domanda di accertamento del diritto al risarcimento del danno
(così occorrendo riqualificare, come illustrato, la domanda di accertamento e corresponsione del trattamento retributivo) in relazione al periodo compreso tra l'1.11.2004 e il 31.12.2010 è dunque inammissibile per violazione del divieto del bis in idem.
3.6. La definitività della statuizione compiuta nella sentenza del 2010 non osta, al contrario, alla possibilità di esaminare l'istanza in relazione al periodo successivo alla data di pubblicazione della pronuncia, esito che va ammesso non già in considerazione di ragioni attinenti alla limitazione temporale del vincolo del giudicato esterno (la domanda risarcitoria proposta innanzi al Tribunale di
Bologna riguardava infatti il periodo destinato a terminare con il ripristino del rapporto di lavoro, ciò che riguarda anche la domanda di pagamento della retribuzione) bensì alla luce della natura retributiva del credito, non incisa dal giudicato, formatosi sulla domanda risarcitoria.
Precisamente, la situazione giuridica (ovvero la soluzione di questioni di fatto e di diritto) su cui si è pronunciato il Tribunale di Bologna, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel relativo dispositivo, preclude certamente (il dato è pacifico) il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto (accertamento dell'invalidità del trasferimento di ramo di azienda, ordine al TE di riammissione al lavoro del dipendente e rigetto della domanda risarcitoria) ma non la proposizione, per il periodo successivo alla data di pubblicazione della sentenza, di una domanda di accertamento e condanna al pagamento dei crediti retributivi, valendo detta preclusione, appunto, come di recente evidenziato da Cass., 4.1.2024, n. 211, “soltanto entro i rigorosi limiti degli elementi costitutivi dell'azione, e presuppone pertanto che la causa preTE e quella in atto abbiano in comune, oltre ai soggetti, anche il petitum e la causa petendi, restando conseguentemente irrilevante l'eventuale identità delle questioni giuridiche o di fatto da esaminare per pervenire alla decisione (cfr.
Cass., Sez. I, 7/06/2021, n. 15817; 24/03/2014, n. 6830; Cass., Sez. lav.,
25/06/2018, n. 16688)”. La Suprema Corte di Cassazione, d'altra parte, ha già avuto modo di chiarire che crediti aventi natura diversa (ad esempio retributiva e risarcitoria), pur se riferiti al medesimo rapporto obbligatorio, possono essere azionati distintamente (v. ad es. Cass., 22.11.2021, n. 35982: “in tale contesto alcun effetto preclusivo è, infine, da riconoscersi al giudicato di cui alle sentenze
… nelle quali si è escluso il diritto del lavoratore al risarcimento del danno nei confronti della TE … quale effetto della estinzione del rapporto di lavoro conseguente alla transazione conclusa con la società TE, atteso che in quei
13 giudizi la pretesa azionata aveva natura risarcitoria laddove in ragione dei precedenti menzionati la pretesa nei confronti della TE ha natura retributiva”).
Né può utilmente farsi richiamo, al fine di escludere l'ammissibilità della domanda in questione, al principio secondo cui il giudicato, ai sensi dell'art. 2909
c.c., fa stato ad ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa, entro i limiti oggettivi dati dai suoi elementi costitutivi, ovvero della causa petendi, intesa come titolo dell'azione proposta e del bene della vita che ne forma l'oggetto
(petitum mediato) a prescindere dal tipo di sentenza adottato (petitum immediato), coprendo l'autorità del giudicato il dedotto e il deducibile (giudicato implicito), ovvero non soltanto le questioni di fatto e di diritto fatte valere in via di azione e di eccezione, e comunque, esplicitamente investite dalla decisione, ma anche le questioni non dedotte in giudizio che costituiscano, tuttavia, un presupposto logico essenziale e indefettibile della decisione stessa, restando salva ed impregiudicata soltanto la sopravvenienza di fatti e situazioni nuove verificatesi dopo la formazione del giudicato (v. ad es. Cass., 24.3.2004, n. 5925; Cass.,
28.10.2011, n. 22520). Ferma restando l'incidenza sul caso di specie del giudicato intervenuto sulle statuizioni del Tribunale di Bologna relative all'invalidità della cessione del ramo di azienda e all'ordine al TE di ripristinare il rapporto di lavoro, infatti, è evidente che l'accertamento del credito risarcitorio (di cui è costitutivo l'elemento del danno) presenta, nel resto, elementi marcatamente differenziali rispetto all'accertamento del credito retributivo (che attiene all'esecuzione della prestazione contrattuale), così che l'accertamento del primo non costituisce il presupposto logico essenziale e indefettibile della decisione sul secondo, che non può essere quindi ricondotto al “dedotto e il deducibile” della controversia decisa dal Tribunale di Bologna.
3.7. In relazione al credito retributivo, osserva poi il Collegio, non vale a dare conto della rituale offerta della prestazione la notificazione del ricorso introduttivo del giudizio celebratosi dinanzi al Tribunale di Bologna. La richiesta svolta in quell'atto (“accertare e dichiarare l'illegittimità della cessione del cd ramo d'azienda da a e la conseguente Parte_2 Controparte_3 illegittima cessione del contratto dei ricorrenti … … e per Parte_1
l'effetto dichiarare la permanenza del rapporto lavorativo e dichiarare tenuta e condannare in persona del legale rappresentante pro-tempore, Parte_2 corrente a Milano, piazza Affari 2 a ripristinare i rapporti di lavoro con i ricorrenti e reintegrarli nel posto di lavoro e nelle mansioni svolte al momento della cessione”), infatti, in assenza di un ordine giudiziale (ancora non intervenuto) di riammissione al lavoro del dipendente, in mancanza di attualità delle reciproche obbligazioni delle parti, aveva la funzione di qualificare la
14 mancata ricezione della prestazione quale condotta inadempiente del TE nei confronti del lavoratore ceduto, legittimato a costituire in mora il datore di lavoro con la messa a disposizione delle energie lavorative ovvero mediante intimazione di ricevere la prestazione, in modo da rendere ingiustificato il rifiuto del TE e suscettibile di risarcimento l'eventuale danno cagionato. Il tutto in ottica, dunque, risarcitoria.
Diversamente, l'offerta della prestazione nei confronti del datore di lavoro dichiarato tale determina una situazione di mora accipiendi nei suoi confronti riferita all'accertamento della predetta qualità e all'ordine giudiziale di ripristino del rapporto di lavoro inadempiuto, così che, una volta offerta la prestazione lavorativa, il rifiuto di riceverla rende giuridicamente equiparabile la messa a disposizione delle energie lavorative del dipendente alla utilizzazione effettiva, con la conseguenza che il datore di lavoro ha l'obbligo di pagare la controprestazione retributiva. Il tutto sul piano, dunque, retributivo.
Il primo atto utile al fine di porre il datore di lavoro in una condizione di mora accipiendi non è rappresentato dall'atto di messa in mora del 20.11.2014, ricevuta dalla società venerdì 28.11.2014 (doc. L)
3.7.1. L'acquisizione dell'atto, non prodotto nel giudizio di primo grado, introdotto quando il riportato orientamento di legittimità ancora non si era formato, è certamente possibile e legittima in questa sede ai sensi dell'art. 437
c.p.c., come rilevato nel motivo di appello principale.
Come affermato dalla Suprema Corte di Cassazione con la sentenza del
12.6.2024, n. 16358, “Nel giudizio di appello, costituisce prova nuova indispensabile ... quella di per sé idonea ad eliminare ogni possibile incertezza circa la ricostruzione fattuale accolta dalla pronuncia gravata, smentendola o confermandola senza lasciare margini di dubbio oppure provando quel che era rimasto indimostrato o non sufficientemente provato, a prescindere dal rilievo che la parte interessata sia incorsa, per propria negligenza o per altra causa, nelle preclusioni istruttorie del primo grado" (Cass. Sez. Un. n. 10790/2017). In particolare questa Corte ha precisato che "non si tratta di vanificare od alterare il regime delle preclusioni istruttorie del primo grado, ma di contemperarlo con il principio della ricerca della verità materiale" (Cass. n. 10790 cit.).
A questo riguardo, qualora nel giudizio di legittimità venga dedotta l'erroneità dell'ammissione o della dichiarazione di inammissibilità di una prova documentale in appello, questa Corte, in quanto chiamata ad accertare un error in procedendo, è giudice del fatto ed è, quindi, tenuta a stabilire se si trattasse in astratto di prova indispensabile, ossia teoricamente idonea ad eliminare ogni possibile incertezza circa la ricostruzione dei fatti di causa (Cass. ord. n.
32815/2023).
15 Nel caso di specie sussiste l'indispensabilità: l'avviso di ricevimento della raccomandata risalente all'anno 2008 era assolutamente indispensabile, in quanto volto a dimostrare l'avvenuta ricezione di quell'atto interruttivo della prescrizione (per fattispecie identica v. Cass. n. 401/2023), che era stata l'unica ragione del rigetto della domanda pronunziato dal Tribunale.
Nella sentenza impugnata, dunque, risulta violato l'art. 437 c.p.c.
Infine, con riguardo all'art. 421 c.p.c., va ricordato che già da tempo questa
Corte, anche in funzione nomofilattica, ha precisato che pur a volere riconoscere ai poteri istruttori del giudice del lavoro il carattere discrezionale, detti poteri - proprio perché funzionalizzati al contemperamento del principio dispositivo con quello della ricerca della verità materiale - non possono mai essere esercitati in modo arbitrario. Ne consegue che il giudice - in ossequio a quanto prescritto dall'art. 134 c.p.c. ed al disposto di cui all'art. 111 Cost. sul "giusto processo regolato dalla legge" - deve esplicitare le ragioni per le quali reputi di far ricorso all'uso dei poteri istruttori o viceversa, nonostante la specifica richiesta di una delle parti, ritenga, invece, di non farvi ricorso (Cass. SS. UU. n. 11353/2004).
Al riguardo la Corte territoriale ha motivato l'inammissibilità della produzione di quel documento - ossia dell'avviso di ricevimento della raccomandata dell'anno 2008 quale primo atto interruttivo - asserendo che introduceva "un tema di fatto del tutto nuovo" (v. sentenza impugnata, p. 5). Ma trattasi di motivazione meramente "di stile" e apparente, perché, per quanto riportato dagli stessi giudici d'appello nello svolgimento del processo, il tema del ricevimento di quel primo atto interruttivo era stato ampiamente dibattuto in primo grado, sicché non poteva all'evidenza essere considerato "un fatto del tutto nuovo". Sotto questo profilo, dunque, risulta violato altresì l'art. 421 c.p.c.
La sentenza impugnata va dunque cassata. Il giudice del rinvio dovrà conformarsi al seguente principio di diritto: "Prova nuova indispensabile ai sensi dell'art. 437, co. 2, c.p.c. è quella di per sé idonea ad eliminare ogni possibile incertezza circa la ricostruzione fattuale accolta dalla pronuncia gravata, smentendola o confermandola senza lasciare margini di dubbio oppure provando quel che era rimasto non dimostrato o non sufficientemente dimostrato, a prescindere dal rilievo che la parte interessata sia incorsa, per propria negligenza o per altra causa, nelle preclusioni istruttorie del primo grado”.
La documentazione è dunque indispensabile alla decisione in quanto consente all'appellante di dimostrare di aver offerto la prestazione, così da costituire la condizione di mora accipiendi in capo alla controparte ai fini indicati.
3.7.2. L'effetto in questione è precluso in relazione agli atti di offerta della prestazione inviati il 28.2.2012 e del 21.1.2014, mancando l'avviso di ricevimento della raccomandata (in atti vi è soltanto la prova della relativa spedizione, non
16 essendo rilevante la dichiarazione dell'avv. di aver inviato la CP_4 raccomandata), occorrendo richiamare, in presenza di contestazione da parte di circa l'effettiva ricezione dell'atto (v. la relativa posizione una Parte_2 volta instaurato il contraddittorio, a fronte della richiesta all'appellante principale di documentare la ricezione delle raccomandate), l'insegnamento di Cass.,
6.11.2024, n. 28580, secondo cui la regola giurisprudenziale secondo cui, ai fini dell'operatività della presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., è sufficiente, per il mittente, la dimostrazione dell'invio della lettera raccomandata al destinatario, anche senza la produzione del relativo avviso di ricevimento, in quanto l'invio farebbe sorgere una presunzione di avvenuta consegna della stessa
(in base al dato di comune esperienza del normale funzionamento del servizio postale) è, in effetti, “in qualche modo rinvenibile in varie massime tratte da decisioni di questa stessa Corte ( cfr., ad es.: Cass. n. 9427 del 2023 in materia di lettera di licenziamento;
Cass. nr. 511 del 2019, in materia di impugnazione del contratto a termine spedita dal lavoratore tramite raccomandata con avviso di ricevimento;
ancora, Cass. nr. 24015 del 2017; Cass. nr. 17204 del 2016); tuttavia, a fronte di un tale orientamento, espresso in termini generali, si registrano altri e differenti indirizzi in materie che presentano maggiore analogia con la presente;
13. si è chiarito, ad esempio, che la presunzione di conoscibilità di un atto giuridico recettizio (quale è l'atto di messa in mora) richiede la prova, anche presuntiva, ma avente i requisiti di cui all'art. 2729 cod. civ. (gravità, univocità e concordanza), che esso sia giunto all'indirizzo del destinatario, sicché, in caso di contestazione, la prova della spedizione non è in sé sufficiente a fondare la presunzione di conoscenza e che, se l'invio dell'atto è avvenuto per posta semplice, tale presunzione non opera, in quanto sarebbe eccessivamente gravoso per il destinatario l'onere della prova della impossibilità
14. si è, altresì, puntualizzato che se è vero che l'atto stragiudiziale di costituzione in mora del debitore, anche al fine dell'interruzione della prescrizione, inviato al debitore con raccomandata a mezzo del servizio postale, si presume giunto a destinazione -sulla base dell'attestazione della spedizione da parte dell'ufficio postale, pur in mancanza dell'avviso di ricevimento- è parimenti vero che, qualora il destinatario contesti il fatto stesso della ricezione di alcunché, sorge in capo al mittente l'onere della prova del detto ricevimento
(Cass. nr. 6725 del 2018; in precedenza, Cass. nr. 10849 del 2006);
15. l'indirizzo in ultimo espresso è stato, più di recente, rafforzato dalla pronuncia nr. 31845 del 2022 che, argomentando anche da Cass., sez. un., nr.
10012 del 2021, ha osservato come anche in relazione ai casi in cui il procedimento di notificazione è, per legge, integrato (e completato) con l'invio di
17 una comunicazione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, si è progressivamente affermato il principio di diritto per cui l'esito dello stesso va sempre documentato ai fini della verifica della regolarità della notificazione e - per quanto più rileva ai fini della problematica qui in esame- si è ritenuto che tale documentazione debba essere sempre fornita dal mittente, esclusivamente mediante la produzione dell'avviso di ricevimento, fatta salva l'ipotesi che la mancata produzione sia adeguatamente giustificata e/o sussistano altri elementi di prova che dimostrino l'avvenuta consegna della raccomandata.
In difetto, il giudice di merito non può ritenere dimostrata l'operatività della presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 cod.civ., solo sulla base della prova dell'invio della raccomandata;
16. in particolare, la Corte (Cass. nr. 31845 cit.), pur evidenziando la peculiarità della tematica affrontata dalle sezioni unite (relativa alla prova della notificazione degli atti processuali e impositivi) rispetto a quella che nel concreto veniva esaminata e che, come nella specie, aveva ad oggetto l'operatività della presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 cod.civ., ne ha però evidenziato i punti di contatto, come quelli relativi al piano della vicinanza della prova, quanto all'individuazione, in caso di contrasto, della parte (il mittente) tenuta alla dimostrazione dell'esito dell'inoltro della raccomandata postale;
17. a questi ultimi e più convincenti indirizzi, cui la sezione lavoro ha già prestato adesione con pronunce intervenute nelle more della stesura della presente motivazione (Cass. nr. 14460 del 2024), il Collegio intende assicurare continuità in questa sede …
19. così facendo, la pronuncia impugnata è, però, incorsa negli errori denunciati. Va, pertanto, cassata con rinvio alla Corte di Appello di Napoli che, in diversa composizione, deciderà la causa facendo applicazione del seguente principio: «l'atto stragiudiziale di costituzione in mora del debitore, al fine dell'interruzione della prescrizione, inviato con raccomandata a mezzo del servizio postale si presume giunto a destinazione, sulla base dell'attestazione della spedizione da parte dell'ufficio postale, pur in mancanza dell'avviso di ricevimento. Tuttavia, a seguito di contestazione del destinatario della ricezione medesima, il Giudice non può ritenere dimostrata l'operatività della presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 cod.civ. solo in virtù della prova dell'invio della raccomandata ma dovrà verificare l'esito dell'invio, in primo luogo, sulla base delle risultanze dell'avviso di ricevimento e, comunque, valutando ogni altro mezzo di prova utile”.
Ritiene il Collegio che l'interessato possa fare valere il proprio credito retributivi a partire dall'1.12.2014 (essendo stata ricevuta la raccomandata il venerdì 28.11.2014, in assenza di prestazione lavorativa, si deve ritenere in
18 mancanza di indicazioni contrarie, nei giorni di sabato 29 e domenica
30.11.2014).
3.8. Essendo il rapporto di lavoro ancora in corso all'udienza del 16.1.2025, come affermato dal procuratore dell'appellante, va richiamata l'operatività del principio, affermato da Cass., 30.10.2023, n. 30091 in un giudizio di cui era parte la stessa odierna appellata, secondo cui “il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato per effetto della L. n. 92 del 2012 e del D.Lgs. n.
23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non sia assistito da un regime di stabilità, sicché, per tutti quei diritti non prescritti al momento di entrata in vigore della L. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorra, a norma del combinato disposto degli art. 2948 c.c., n. 4 e art. 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro (Cass. 6 settembre 2022, n. 26246)”.
3.9. Il credito retributivo deve essere quantificato, sulla base degli analitici conteggi presentati nel ricorso introduttivo e nell'atto di appello dall'interessato, considerando la retribuzione mensile spettante mese per mese a partire dal dicembre 2014, in ragione della data di offerta della prestazione, cui va aggiunta la tredicesima mensilità (o i relativi ratei) maturati dal dicembre 2014 al 6.3.2017, crediti da liquidare, sulla base dei conteggi offerti dall'appellante, non specificamente contestati, in € 68.606,39 per retribuzione e in € 5.464,40 per tredicesima mensilità spettante a partire dal 2015, importi che tengono conto della rivalutazione monetaria al marzo 2017.
Va riconosciuto anche il rateo di tredicesima mensilità relativo al 2014.
L'interessato non chiede il pagamento della quattordicesima mensilità
(sostituita con l'Accordo del 19.7.2019 dal Premio annuo, non oggetto di pretesa) ma dei premi di servizio e di risultato. I primi, come emerge dai conteggi, vanno limitati, sempre alla luce della data dell'offerta della prestazione, al premio per il trentesimo anno maturato nel novembre 2016, per € 150,00, non svolgendo la società alcuna contestazione sul punto.
Quanto ai premi di risultato, cui si riferiscono l'Accordo dell'ottobre 2011 e i successivi Accordi e i comunicati della società (v. doc. 9 dell'appellante), rimarcato che la ragione di credito fatta valere è di natura retributiva e origina dalla mancata riammissione in servizio del dipendente nonostante l'offerta della prestazione, occorre ritenere, riprendendo l'argomentazione svolta dalla Corte di
Appello di Roma del 28.9.2020, n. 1810, che “se è dunque vero che il Premio di risultato non poteva essere determinato a priori come espressamente previsto dal
CCNL, è altrettanto vero che il lavoratore ne richiede il pagamento a posteriori, con riguardo a un periodo di tempo in cui la procedura negoziale collettiva aziendale prevista dal CCNL ha avuto luogo e ne ha concretamente determinato
19 gli importi senza più alcuna "variabile" che non sia il livello di inquadramento e la presenza al lavoro;
su tali deduzioni e la relativa citata documentazione a supporto nulla di specifico e pertinente ha dedotto , che ha continuato ad T_ avere riferimento alle "variabili" e alla conseguente non determinabilità del
Premio laddove l'emolumento risulta essere stato in sede aziendale precisamente stabilito all'esito delle previste procedure negoziali che tali "variabili" hanno evidentemente già considerato, esaurendone il rilievo”. E la circostanza che il premio venga pagato solo in caso di effettiva presenza in servizio del lavoratore e sia parametrato ai giorni in cui si è effettivamente svolta la prestazione lavorativa consente di presumere che, ove l'interessato non fosse stato invalidamente trasferito ad altra azienda e per di più non riammesso in servizio pur a seguito della sentenza e delle successive diffide, egli avrebbe raggiunto quell'ammontare di ordinaria presenza a cui gli accordi in atti ricollegano l'erogazione del premio.
Per di più non constano risultanze di assenze del presso la cessionaria nel periodo in contestazione.
I premi di risultato vanno computati a partire all'erogazione avvenuta nel giugno 2015 in relazione al secondo semestre del 2014 (€ 741,86), potendosi riferire al le condizioni, rilevanti ai fini della relativa quantificazione, Pt_1 della presenza in servizio al 31.12.2014 e, ancora, all'1.6.2015.
Non va riconosciuto unicamente il premio di risultato relativo al 2015 (€
657,15 + € 657,15), non corrisposto per mancato raggiungimento dei risultati aziendali, come eccepito dalla società senza ricevere smentita dall'appellante
(notandosi che in relazione alle altre annualità la datrice di lavoro non ha inteso svolgere una simile precisazione).
Spetta anche l'importo di € 900,00 relativo al 2016.
L'importo spettante è di complessivi € 1.641,86 importo che tiene conto della rivalutazione delle somme al marzo 2017.
Trattasi di conteggi correttamente formulati e che non risultano essere stati oggetto di contestazioni specifiche da parte dell'odierno appellante tanto nella preTE fase del giudizio che in quella attuale.
Per tali importi, maggiorati di interessi e rivalutazione monetaria (dal 2018 per la retribuzione, tredicesima mensilità escluso il rateo del 2014, e i premi di risultato) ex art. 429 c.p.c., dovrà quindi, in parziale riforma della gravata sentenza, essere emessa pronuncia di condanna in favore del lavoratore appellante.
3.10. Non può invece attribuirsi rilievo ai fini della presente decisione a quanto dedotto da parte appellata, in ordine alla possibilità di assoggettamento del lavoratore, nell'eventuale ipotesi di una tempestiva reintegrazione, ai contratti di solidarietà difensiva vigenti dal novembre 2010 al novembre 2012 e dall'aprile
20 2013 all'aprile 2015, conseguendone le riduzioni orarie meglio distinte negli atti datoriali. Si tratta, infatti, di eccezione fondata su una mera eventualità (a parte la soltanto limitata riferibilità al caso di specie degli effetti del primo contratto), notandosi (con la Corte di Appello di Roma, sentenza del 5.10.2023, n. 3370) che la riduzione dell'orario di lavoro e della relativa retribuzione ivi prevista non ha riguardato tutto il personale della società (v. gli accordi) e ha interessato in diversa misura i diversi reparti aziendali, in assenza di elementi che consentano di stabilire se e in che misura, in caso di effettiva reintegrazione, il contratto avrebbe inciso sulla posizione dell'appellante.
3.11. Quanto al rimborso della spesa sostenuta per il pagamento delle tasse universitarie relative al 2016 in favore del figlio (€ 584,00), la prova che l'appellante abbia sostenuto l'esborso emerge dalla produzione documentale effettuata, rappresentata da due fatture attestanti il pagamento (oltre alla data di scadenza del pagamento è infatti presente anche la data dell'emissione della fattura, pubblicata su un sito evidentemente riferibile all'Istituzione universitaria, come è verosimile concludere leggendo le indicazioni “Piani di Studio”,
“Carriera”, “Esami” e così via, non essendo presente alcuna distinzione per tipologia di indirizzo, come emerge dal documento prodotto, in relazione all'iscrizione al primo anno dei Corsi di laurea di primo livello.
L'interessato ha anche avuto cura di produrre l'attestazione circa la votazione riportata all'esito del preTE ciclo scolastico.
L'accoglimento della domanda è precluso, tuttavia, dal dato dell'omessa indicazione del reddito percepito dall'appellante, elemento che non consente di individuare, sulla base dei requisiti posti dalla stessa società, l'importo rimborsabile. Occorre poi considerare che ha in sostanza avanzato T_ un'eccezione di superamento del limite di capienza economica (anch'esso previsto nelle condizioni di rimborso), cui l'interessato non ha replicato.
Va poi considerato che, trattandosi di rimborso e, quindi, di riconoscimento a titolo risarcitorio (v. le stesse condizioni di rimborso), non può essere ammessa una relazione di derivazione automatica del beneficio con il ripristino soltanto giudiziale del rapporto di lavoro, situazione da cui consegue, a seguito dell'offerta della prestazione, una serie di crediti di natura, invece, retributiva.
3.12. Lo stesso vale nella sostanza in relazione ai richiesti buoni pasto, avendo evidenziato la società già nella memoria costitutiva di primo grado che il relativo riconoscimento è legato alla presenza in servizio effettiva del dipendente.
La società, al riguardo, ha precisato che “le norme di raccordo del 14 maggio
2008 (all. 15) prevedono espressamente che, in ambito , il diritto Parte_2 alla percezione del buono pasto è correlato ad “ogni giornata di effettiva presenza in servizio”. Tanto ciò è vero che nel documento si legge anche che “Le
21 parti confermano inoltre che le condizioni per il riconoscimento del buono pasto non ricorrono per il personale con contratto di lavoro a tempo parziale orizzontale al 50%, nonché, per quello con contratto a tempo parziale verticale, per le giornate a prestazione ridotta”.
A fronte di questa affermazione l'interessato non ha avanzato alcuna replica in prima udienza, dinanzi al Tribunale di Parma, essendosi limitato dopotutto anche nel ricorso introduttivo a menzionare il credito legato ai buoni pasto senza meglio circostanziare la pretesa e descrivere i relativi elementi costitutivi.
Come poi ha osservato la Corte d'Appello di Roma, V Sez. Lavoro, nella pronuncia del 12.2.2020, n. 412, “Gli accordi di prevedono che il Parte_2 diritto alla percezione del buono pasto è correlato ad “ogni giornata di effettiva presenza in servizio”. Secondo il consolidato orientamento della S.C.,
l'erogazione dei buoni pasto è una agevolazione di carattere assistenziale e non costituisce un elemento della retribuzione. Tale erogazione è legata da un nesso meramente occasionale col rapporto di lavoro in quanto è finalizzata ad indennizzare il lavoratore dal disagio di dover consumare il pasto nell'intervallo della prestazione lavorativa nei pressi del luogo di lavoro … Dunque, a prescindere dall'imputabilità alla società appellante incidentale del mancato svolgimento della prestazione, non vi è stato nessun costo e disagio da indennizzare”.
3.13. Il credito retributivo spettante all'appellante, in relazione al periodo compreso tra l'1.12.2014 e il 6.3.2017, è dunque di € 68.606,39 a titolo di retribuzione, di € 5.464,40 per tredicesima mensilità, di € 1.641,86 per premi di risultato, di € 150,00 per premio di servizio maturato nel 2016 e del rateo di tredicesima mensilità relativo al 2014, cui vanno aggiunti gli interessi legali e la rivalutazione monetaria, tenendo presente che i primi tre importi sono già rivalutati al marzo 2017.
Non occorre invece dare seguito alla richiesta contenuta nella domanda di accertamento della qualità del lavoratore di creditore della “regolarizzazione della sua posizione previdenziale”, avendo mostrato la parte all'udienza del 30.1.2025 di intendere il riferimento soltanto sul piano descrittivo, quale illustrata conseguenza del riconoscimento del credito retributivo e della auspicata condanna di controparte al pagamento degli importi dovuti (v. la dichiarazione “A richiesta della Corte, l'Avv. Raffaele precisa che le difese e richieste relative alla parte contributiva sono, per così dire, descrittive per la ritenuta consequenzialità delle relative ricadute, così puntualizzando e chiarendo, ove occorra, la parte dell'atto contenente le conclusioni il che, anche alla luce della pronuncia della Cassazione
2 maggio 2024 n. 11730, rende superflua la presenza dell' nel presente CP_5 contenzioso”).
22 3.14. Come si è già evidenziato, dagli importi dovuti da non Parte_2 vanno scomputate le somme percepite, dopo la pubblicazione della sentenza che ha accertato l'illegittimità della cessione del ramo di azienda, da parte del terzo cessionario, non trova applicazione il principio della compensatio lucri cum damno, su cui si fonda la detraibilità dell'aliunde perceptum dal risarcimento, poiché, appunto, è stato escluso che la richiesta di pagamento del lavoratore abbia titolo risarcitorio.
4. Con il secondo motivo¸ l'appellante, condivise le affermazioni del
Giudice secondo cui “nel periodo anteTE alla cessione il ricorrente si occupava di mansioni di tipo amministrativo e contabile, come la gestione di pratiche e il controllo contabile” mentre a “seguito del rientro, sono state invece assegnate al ricorrente mansioni di carattere maggiormente operativo: specificamente, di “tecnico on field alimentazione condizionamento” (c.d. tecnico Testi
), nell'ambito della struttura “Technical Equipment Nord est in ambito
Wholesale”, [ovverosia] mansioni, per quanto emerso dalle deposizioni, [che] consistevano nelle attività di manutenzione e gestione dei sistemi di alimentazione condizionamento e nella verifica degli impianti”, censura la sentenza nella parte in cui il risarcimento del danno è stato escluso in ragione della mancata prova del denunciato demansionamento. Precisamente, l'appellante ritiene errata la motivazione, argomentando che “gli obblighi di protezione gravanti sul datore di lavoro ex art. 2087 c.c. hanno carattere generale e impongono all'Imprenditore, anche alla luce del TU 1124/1965 e del d.lgs. 81/2008, l'integralità del risarcimento del danno alla salute, anche quando non connesso alla violazione dell'art. 2103 c.c., come invece ritenuto dal giudice di prime cure. Si noti, in particolare, che, tanto nel ricorso introduttivo quanto negli scritti difensivi successivi, il aveva evidenziato la diagnosi di un «[d]isturbo Pt_1 dell'Adattamento con depressione endoreattiva, direttamente e causalmente conseguente alle vicissitudini lavorative dal medesimo patite» (punto 5a del ricorso) collegato all'essere stato assegnato, a seguito del ripristino del rapporto di lavoro dopo oltre dieci anni di contenzioso, «a mansioni completamente differenti da quelle che aveva svolto per anni e per le quali era altamente qualificato», invocando, appunto, la tutela ex art. 2087 c.c. nei confronti del datore di lavoro, non essendo tale danno indennizzabile dall' in ragione CP_6 della franchigia di legge e la non operatività dell'esonero di cui al TU
1124/1965). Il giudizio sulla circostanza di fatto se tale “mutamento” di mansioni integri o meno la violazione dell'art. 2103 c.c. oppure no, non costituisce necessario anteTE fattuale al diverso giudizio se tale mutamento (id est,
l'adibizione a mansioni diverse, quand'anche riferibili al medesimo livello di inquadramento) sia stato direttamente causativo del danno riconosciuto dal CTU
23 al Non a caso, anche il quesito peritale dava conto soltanto della Pt_1 diversità di mansioni (da impiegatizie a “operaie” o, più genericamente, operative) svolte dall'odierno appellante prima e dopo l'illegittima cessione del rapporto di lavoro a e il successivo ripristino”. CP_2
Assicurando la piena tutela dell'integrità fisica e della personalità morale del lavoratore, l'art. 2087 c.c. “ricomprende qualunque comportamento pregiudizievole nei confronti della persona del lavoratore, in tutte le sue dimensioni, ivi compreso il mutamento di mansioni, quand'anche non integri una violazione del disposto del novellato art. 2103 c.c. Con ciò si vuol significare che anche il corretto esercizio del ius variandi, vale a dire all'interno del livello contrattualcollettivo assegnato al lavoratore, quando comporti una lesione dell'integrità psicofisica dello stesso, comporta, ove non operi l'assicurazione obbligatoria, l'obbligo del risarcimento del danno quando, come nel caso de quo, il CTU lo abbia accertato come sussistente e sorretto da eziologia lavorativa”.
4.1. Il motivo è infondato.
Premessa la definitività dell'accertamento della legittimità dell'assegnazione all'appellante delle mansioni svolte a seguito della riammissione al lavoro (tornate quelle originarie dall'1.8.2019), non essendo contestata la correttezza dell'esercizio dello ius variandi, osserva il Collegio che l'accertamento della responsabilità del datore di lavoro è impedita dal fatto che la violazione dell'art. 2087 c.c. non è dedotta nei corretti termini da parte dell'interessato.
In tema di responsabilità per violazione dell'art. 2087 c.c., al lavoratore che lamenti di aver subito, a causa dell'attività lavorativa svolta, un danno alla salute, incombe l'onere di provare (v. Cass., 7.12.2018, n. 31795) l'esistenza di tale danno, la nocività dell'ambiente di lavoro ed il nesso causale fra questi due elementi, gravando invece sul datore di lavoro, una volta che il lavoratore abbia provato le suddette circostanze, l'onere di dimostrare di avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno (V. Cass., 14.4.2008, n.
9817, 29.1.2013, n. 2038, 12.6.2017, n. 14566, 24.10.2017 n. 25151, 23.05.2018,
n. 12808, 6.11.2019, n. 28516).
Allegare e provare la nocività dell'ambiente di lavoro, in coerenza con le regole che presiedono all'applicazione dell'art. 1218 c.c. in tema di allegazione
(V. Cass. S.U., 11.1.2008, n. 577 e S.U., 30.10.2001, n. 13533) dell'inadempimento rilevante, significa che dalla fonte dell'obbligo altrui che il creditore di sicurezza invoca deve scaturire l'indicazione del comportamento che il debitore avrebbe dovuto tenere, nel senso che dalla descrizione del fatto materiale deve quanto meno potersi evincere una condotta del datore contraria o a misure di sicurezza espressamente imposte da una disposizione normativa che le individua concretamente, ovvero a misure di sicurezza che, sebbene non
24 individuate specificamente da una norma, siano comunque rinvenibili nel sistema dell'art. 2087 c.c.
In un giudizio risarcitorio proposto nei confronti del datore di lavoro, è dunque indispensabile fornire al giudice ed alla controparte tutti gli elementi fattuali necessari affinché sia apprezzabile, anche solo in ipotesi, un colpevole inadempimento, non potendo il lavoratore limitarsi a dedurre di avere riportato un danno in occasione o durante la prestazione lavorativa (Cass., 23.12.2014, n.
27364, 12.6.2015, n. 12241).
4.2. L'onere di allegazione in questione non è stato osservato dal lavoratore, il quale si è limitato nell'atto introduttivo a ricondurre il lamentato pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale (“Disturbo dell'Adattamento con depressione endoreattiva” diagnosticato nel mese di novembre 2014), per richiamare le espressioni contenute nella consulenza di parte – documento in cui le doglianze sono portate a più compiuta manifestazione – “alle vicissitudini lavorative. Il riconoscimento del rapporto causale trova giustificazione e conferma nel criterio temporale tra l'insorgenza del disturbo e le problematiche lavorative, nell'idoneità lesiva delle vicissitudini lavorative e legali, nell'assenza di altre cause idonee a determinare il disturbo”. Non solo. E' accaduto che “alla ripresa del lavoro era però adibito a mansioni completamente differenti da quelle che aveva svolto per anni e per le quali era altamente qualificato. In conseguenza di tale demansionamento si è nuovamente progressivamente instaurato un quadro clinico caratterizzato da episodi d'ansia, instabilità umorale con repentini cali del tono dell'umore, intolleranza rispetto a fattori stressogeni, tendenza ad evitare di affrontare e risolvere situazioni complesse indicativo di un Disturbo dell'Adattamento ormai cronicizzato”.
La violazione dell'art. 2087 c.c. è stata quindi sostenuta dall'interessato nel ricorso introduttivo – con l'intento di dare consistenza all'onere, sussistente sul creditore, di dedurre l'inadempimento della controparte contrattuale – richiamando, da una parte, le “vicissitudini” lavorative emerse dopo il trasferimento di azienda (che dovrebbe rappresentare l'anteTE causale del
Disturbo) e facendo riferimento, dall'altra, al mutamento di mansioni subìto al rientro presso . T_
Ma il riferimento alle vicissitudini rappresenta evidentemente soltanto un generico richiamo, non venendo fornito alcun chiarimento che non si risolva nella denuncia dell'illegittimità del trasferimento del ramo di azienda (aspetto peraltro non ripreso nell'atto di appello). Il trasferimento però non valeva e non vale, occorre evidenziare, a dar conto della violazione delle prescrizioni di cui all'art. 2087 c.c., consistendo soltanto nel mutamento della figura datoriale, vicenda che
25 in sé non incide sulle modalità di svolgimento della prestazione e sulla tenuta dei presidi che il datore di lavoro deve porre all'integrità psico-fisica del lavoratore;
d'altra parte, il Disturbo indicato è documentato dal novembre 2014, a distanza di un decennio dall'attuazione della vicenda ex art. 2112 c.c.
Quanto al mutamento delle mansioni assegnate al rientro presso T_
, vale ribadire che il Tribunale ha accertato, senza che tale esito sia in realtà
[...] contestato, che “Le mansioni assegnate a seguito della reintegrazione sono quindi riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento delle ultime effettivamente svolte;
ne consegue che non può ravvisarsi nel caso di specie una violazione da parte di dell'art. 2103 c.c.”, non essendo possibile far T_ questione di “condotta illegittima della società datrice di lavoro”. Non è giustificata allora dall'appellante l'affermazione secondo cui l'assegnazione di mansioni diverse, pur nel pieno rispetto dell'art. 2103 c.c., avrebbe violato – in mancanza anche di ulteriori elementi non forniti – l'art. 2087 c.c.
Non vi è margine, quindi, per apprezzare la formulazione di rilievi utili a dar conto dello specifico inadempimento ex art. 2087 c.c. che l'appellante imputa alla controparte, in assenza nel ricorso introduttivo di alcuna deduzione utile allo scopo (non essendo sufficiente, al fine di poter validamente avanzare l'istanza risarcitoria, segnalare o anche documentare isolatamente dei pregiudizi alla salute se prima non si è messo in luce l'inadempimento contrattuale del datore di lavoro).
5. L'appello incidentale va quindi accolto per quanto di ragione (ovverosia nei limiti in cui alla domanda del lavoratore va riconosciuta natura risarcitoria, fino al momento dell'accertata illegittimità del trasferimento di azienda) e, in parziale riforma della sentenza appellata, occorre allora dichiarare inammissibile, per violazione del divieto del bis in idem, la domanda di risarcimento del danno conseguente al mancato ripristino del rapporto con in Parte_2 relazione al periodo compreso tra l'1.11.2004 e il 31.12.2010.
L'appello principale va pure accolto per quanto di ragione e, in parziale riforma della sentenza appellata, occorre allora accertare e dichiarare che l'appellante è creditore, in relazione al periodo compreso tra l'1.12.2014 e il
6.3.2017, di € 68.606,39 a titolo di retribuzione, di € 5.464,40 per tredicesima mensilità, di € 1.641,86 per premi di risultato, di € 150,00 per premio di servizio maturato nel 2016 e del rateo di tredicesima mensilità relativo al 2014 e condanna al relativo pagamento, oltre a interessi legali e Parte_2 rivalutazione monetaria, tenendo presente che i primi tre importi sono già rivalutati al marzo 2017.
Nel resto l'appello principale è da respingere.
26 6. Le spese di lite del doppio grado di giudizio si compensano in misura della metà, con condanna di prevalentemente soccombente Parte_2 rispetto al al pagamento del residuo, che si liquida come in dispositivo, Pt_1 con conferma delle statuizioni della sentenza impugnata in relazione alla regolamentazione delle spese di c.t.u., non essendo mutata sul punto la valutazione di soccombenza.
P.Q.M.
La Corte, ogni diversa e contraria domanda, eccezione e istanza disattesa, assorbita e respinta, definitivamente decidendo: accoglie l'appello incidentale per quanto di ragione e, in parziale riforma della sentenza appellata, dichiara inammissibile, per violazione del divieto del bis in idem, la domanda di risarcimento del danno conseguente al mancato ripristino del rapporto con in relazione al periodo compreso Parte_2 tra l'1.11.2004 e il 31.12.2010; accoglie l'appello principale per quanto di ragione e, in parziale riforma della sentenza appellata, accerta e dichiara che l'appellante principale è creditore, in relazione al periodo compreso tra l'1.12.2014 e il 6.3.2017, di €
68.606,39 a titolo di retribuzione, di € 5.464,40 per tredicesima mensilità, di €
1.641,86 per premi di risultato, di € 150,00 per premio di servizio maturato nel
2016 e del rateo di tredicesima mensilità relativo al 2014 e condanna
[...] al relativo pagamento, oltre a interessi legali e rivalutazione Parte_2 monetaria, tenendo presente che i primi tre importi sono già rivalutati al marzo
2017; rigetta nel resto l'appello principale;
compensa le spese di lite del doppio grado di giudizio in misura della metà
e condanna al pagamento del residuo, che liquida per il Parte_2 primo grado in € 7.000,00, oltre accessori di legge, e per il presente grado in €
6.000,00, oltre accessori di legge.
Così deciso in Bologna il 15.5.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Luca Mascini dott.ssa Marcella Angelini
27
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione Lavoro
composta dai Signori Magistrati:
Dott.ssa Marcella Angelini Presidente
Dott.ssa Maria Rita Serri Consigliere
Dott. Luca Mascini Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa di appello iscritta al n. 490/2023 R.g.l., avverso la sentenza del Tribunale di Parma n. 116 del 21.3.2023, non notificata;
avente ad oggetto: rapporto a termine, conversione, retribuzione e restituzioni, promossa da:
, rappresentato e difeso dagli avv. Riccardo Bolognesi e Parte_1
Eugenio Frasca ed elettivamente domiciliato presso l'indirizzo p.e.c. del primo – appellante principale/appellato incidentale nei confronti di:
denominata anche rappresentata e difesa Parte_2 CP_1 dagli avv. Arturo Maresca, Enzo Morrico, Roberto Romei e Franco Raimondo
Boccia ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Gianfranco
Focherini in Bologna – appellata principale/appellante incidentale posta in decisione all'udienza collegiale del 15.5.2025, sentite le parti e viste le conclusioni assunte dai relativi procuratori, come in atti trascritte,
1 udita la relazione della causa fatta dal relatore, esaminati gli atti e i documenti di causa,
Rilevato in fatto e ritenuto in diritto
1. , dipendente di dall'1.12.1986, agiva in Parte_1 Parte_2 giudizio dinanzi al Tribunale di Parma, in funzione di Giudice del lavoro, esponendo, al fine di dar conto del complessivo contesto in cui inquadrare la vicenda:
a) di essere stato assunto in qualità di Assistente addetto alla gestione immobili opere civili, con compito della gestione dei lavori di manutenzione, adeguamento e nuove realizzazioni di edifici, tralicci e container;
b) di essere stato assegnato a un ramo di azienda trasferito l'1.11.2004 a in violazione dell'art. 2112 c.c., come accertato, con statuizione CP_2 ormai definitiva, dal Tribunale di Bologna con sentenza n. 400 del 31.12.2010
(“accertata l'illegittimità del trasferimento del ramo di azienda da Parte_2
a condanna a reintegrare … alle
[...] Controparte_3 T_ Pt_1 proprie dipendenze nel posto da loro preTEmente occupato o, comunque, a mansioni coerenti con la qualifica di appartenenza”), confermata dalla sentenza n. 629/2014 di questa Corte di Appello (anch'essa definitiva, essendo stato respinto il ricorso per cassazione con ordinanza della Suprema Corte n.
2264/2017);
c) di essere stato quindi reintegrato in servizio con comunicazione del
6.3.2017, prestando attività lavorativa presso l'unità locale di , con Parte_2 assegnazione al reparto BS.RE. Nord Est, in qualità di impiegato Parte_3 inquadrato nel 5° livello retributivo, con mansioni di Tecnico on Field
Alimentazione e Field Alimentazione e Condizionamento Maintenance, occupandosi, come specialista sistemi di alimentazione, di manutenzione di impianti di stazioni energia, apparati di conversione, gruppi elettrogeni, impianti di condizionamento, compiti diversi rispetto a quelli svolti fino all'ottobre 2004;
d) che l'illegittimo trasferimento di ramo d'azienda e il demansionamento posto in essere a far tempo dalla sua reintegrazione in servizio gli avevano cagionato e stavano cagionando gravissimi danni alla salute, come risulta dimostrato da copiosa documentazione sanitaria (“In particolare al ricorrente è stato diagnosticato un Disturbo dell'Adattamento con depressione endoreattiva, direttamente e causalmente conseguente alle vicissitudini direttamente e causalmente conseguente alle vicissitudini lavorative dal medesimo patite”).
2 L'interessato deduceva pertanto di aver diritto di ottenere dalla controparte la corresponsione dell'integrale trattamento retributivo e contributivo non erogatogli dall'1.11.2004 al 6.3.2017, tenendo conto, in applicazione del C.C.N.L. di categoria e degli accordi sindacali conclusi negli anni tra la società e le organizzazioni sindacali, della spettanza di retribuzioni, mensilità aggiuntive, premi di risultato/premi servizio , ticket buoni pasto, e rimborso tasse T_ universitarie, per complessivi € 430.024,76, occorrendo poi considerare l'incidenza dell'importo sul t.f.r. maturato e maturando, oltre alla regolarizzazione della posizione previdenziale, con versamento, da parte di , dei Parte_2 contributi previdenziali dovuti a seguito del riconoscimento del trattamento retributivo maturato dall'1.11.2004 al 6.3.2017.
Chiedeva poi il risarcimento del danno conseguente alla grave lesione dell'integrità psicofisica subita in considerazione dell'illegittimo trasferimento di ramo d'azienda e del demansionamento subito a far tempo dalla reintegrazione in servizio, occorrendo tener conto:
- quanto ai pregiudizi di natura non patrimoniale, a) del danno biologico permanente pari al 5% (€ 6.651,00), con personalizzazione nella misura massima secondo le Tabelle del Tribunale di Milano 50% del danno da invalidità permanente, per € 3.325,50), con ulteriore incremento a titolo di danno morale, pari alla metà dell'importo, per € 3.325,50 e b) del danno biologico da invalidità temporanea (parziale al 30% per 4 mesi, al 20% per 2 mesi e al 10% per 3 mesi), per € 6.982,50, con aumento a titolo di danno morale peri alla metà del valore, per
€ 3.491,25;
- quanto ai pregiudizi di natura patrimoniale, del diritto al rimborso delle spese affrontate per ottenere il parere medico legale del dott. (autore Per_1 della perizia depositata con il ricorso introduttivo), per € 250,00.
L'interessato rassegnava nel merito, le seguenti conclusioni:
“1.- QUANTO AL RAPPORTO DI LAVORO
NEL MERITO, accertare e dichiarare che a seguito dell'ordinanza della
Suprema Corte di Cassazione n. 2264/2017, pubblicata in data 30 gennaio 2017, sono divenuti definitivi l'accertamento della illegittimità del trasferimento di ramo d'azienda da a , disposto nei confronti Parte_2 Controparte_3 del ricorrente , e la condanna nei confronti di Parte_1 Parte_2 alla reintegrazione dello stesso sig. alle dipendenze della società Pt_1 convenuta nel posto di lavoro preTEmente occupato;
accertare e dichiarare che, per effetto di tale giudicato, il sig. Parte_1
è creditore, nei confronti della società convenuta, della corresponsione
[...] dell'integrale del trattamento retributivo e contributivo non erogatogli da dal 1° novembre 2004 al 6 marzo 2017, nulla escluso od Parte_2
3 eccettuato;
accertare e dichiarare che il ricorrente in Parte_1 applicazione del CCNL di categoria e degli accordi sindacali conclusi negli anni tra la società convenuta e le organizzazioni sindacali, ha diritto al pagamento, da parte di , di retribuzioni, mensilità aggiuntive, premi di Parte_2 risultato/premi servizio , ticket buoni pasto, e rimborso tasse T_ universitarie, dal 1° novembre 2004 al 6 marzo 2017; accertare e dichiarare che il ricorrente è creditore, verso la società convenuta, per il Parte_1 periodo dal 1° novembre 2004 al 6 marzo 2017, del complessivo importo di €
430.024,76, di cui € 376.678,85 a titolo di retribuzioni e mensilità aggiuntive, €
30.294,75 a titolo di premi di risultato/premi servizio , € 22.467,16 a T_ titolo di ticket buoni pasto, e € 584,00 a titolo di rimborso tasse universitarie
2016, come da conteggio che si produce (doc.7); accertare e dichiarare che il ricorrente è creditore, verso la società convenuta, per il periodo Parte_1 dal 1° novembre 2004 al 6 marzo 2017, di una somma a titolo di incidenza del suddetto importo sul T.F.R. maturato e maturando dal ricorrente;
accertare e dichiarare che il ricorrente è creditore, verso la società Parte_1 convenuta, per il periodo dal 1° novembre 2004 al 6 marzo 2017, della regolarizzazione della sua posizione previdenziale, con il versamento, da parte di
, dei contributi previdenziali dovuti a seguito del Parte_2 riconoscimento del trattamento retributivo maturato dal 1° novembre 2004 al 6 marzo 2017; per l'effetto, dichiarare tenuta e condannare , ora Parte_2 alternativamente denominata anche in persona del suo legale CP_1 rappresentante pro tempore, con sede legale in Milano, in via Negri, al pagamento in favore del ricorrente , per il periodo dal 1° Parte_1 novembre 2004 al 6 marzo 2017, del complessivo importo di € 430.024,76, di cui
€ 376.678,85 a titolo di retribuzioni e mensilità aggiuntive, € 30.294,75 a titolo di premi di risultato/premi servizio , € 22.467,16 a titolo di ticket buoni T_ pasto, e € 584,00 a titolo di rimborso tasse universitarie 2016, ovvero nell'importo differente, maggiore o minore, eventualmente meglio visto e determinato in corso di causa dal signor Giudice, anche in via equitativa ed anche a seguito di occorrenda CTU;
sempre per l'effetto, dichiarare tenuta e condannare , ora Parte_2 alternativamente denominata anche in persona del suo legale CP_1 rappresentante pro tempore, con sede legale in Milano, in via Negri, al pagamento in favore del sig. di una somma a titolo di incidenza Parte_1 del suddetto importo riconosciuto dovuto in favore del ricorrente con il presente giudizio a titolo di retribuzioni, mensilità aggiuntive, premi di risultato/premi servizio , ticket buoni pasto, e rimborso tasse universitarie, per il periodo T_
4 dal 1° novembre 2004 al 6 marzo 2017, sul T.F.R. maturato e maturando dal ricorrente;
sempre per l'effetto, dichiarare tenuta e condannare Parte_2
, ora alternativamente denominata anche , in persona del suo
[...] CP_1 legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Milano, in via Negri, alla regolarizzazione della posizione previdenziale del sig. , mediante Parte_1 il versamento, da parte di , dei contributi previdenziali dovuti a Parte_2 seguito del riconoscimento del trattamento retributivo maturato dal 1° novembre
2004 al 6 marzo 2017.
2.- QUANTO AL DANNO ALLA SALUTE PATITO DAL SIG. BOTTIONI
NEL MERITO, accertare e dichiarare che l'illegittimo trasferimento di ramo d'azienda, adottato per il periodo dal 1° novembre 2004 al 6 marzo 2017, dalla società convenuta nei confronti del sig. ed il demansionamento Pt_1 posto in essere contro il medesimo a far tempo dalla sua reintegrazione in servizio, a far tempo dal 6 marzo 2017, hanno provocato una grave lesione dell'integrità psicofisica del ricorrente;
accertare e dichiarare l'esistenza di nesso di causalità tra l'illegittimo trasferimento di ramo d'azienda ed il demansionamento del ricorrente, e la sussistenza di danno alla salute in capo al medesimo sig. Pt_1 accertare e dichiarare la responsabilità di , ora Parte_2 alternativamente denominata anche in persona del suo legale CP_1 rappresentante pro tempore, con sede legale in Milano, in via Negri, rispetto al danno alla salute patito dal sig. Pt_4 per l'effetto, dichiarare tenuta e condannare , ora Parte_2 alternativamente denominata anche in persona del suo legale CP_1 rappresentante pro tempore, con sede legale in Milano, in via Negri, al risarcimento in favore del signor di tutti i danni subiti e subendi, Parte_1 patrimoniali e non patrimoniali, in conseguenza del danno alla salute da quest'ultimo patito, nell'importo da determinarsi – riservata al prosieguo della causa ogni ulteriore successiva determinazione e quantificazione – in € 13.302,00 per danno biologico permanente oltre aumenti, in € 10.473,75 per danno biologico da invalidità temporanea oltre aumento, e € 250,00 per spese mediche sostenute, e così complessivamente € 24.025,75, ovvero nell'importo differente, maggiore o minore, eventualmente meglio visto e determinato in corso di causa dal signor Giudice, anche in via equitativa, ed anche a seguito di occorrenda
CTU, con rivalutazione monetaria ex art 429 c.p.c. ed interessi legali sulla somma rivalutata dal giorno del dovuto al saldo effettivo.
3.- In ogni caso, con rivalutazione monetaria ex art. 429 c.p.c., ed interessi legali sulle somme rivalutate dal giorno del dovuto al saldo effettivo.
5 4.- Con vittoria di spese e compensi di causa, oltre rimborso spese generali
15%, C.P.A. 4% e I.V.A. 22%, come per legge”.
Il Tribunale di Parma, nella resistenza di , istruita la causa Parte_2 documentalmente, con assunzione della prova testimoniale e con l'espletamento di c.t.u. medico-legale volta all'accertamento del danno biologico subito dal lavoratore per effetto dell'asserito demansionamento, rigettava il ricorso sulla base delle seguenti considerazioni.
Quanto alla richiesta di corresponsione delle retribuzioni per il periodo dal
2004 al 2017, il Tribunale, qualificata l'istanza come volta a ottenere la soddisfazione di un credito retributivo (con conseguente rigetto dell'eccezione proposta dalla società di violazione della regola del ne bis in idem, essendo stato fatto valere nel preTE giudizio inerente all'accertamento dell'illegittimità del trasferimento di azienda un credito risarcitorio, con diversa causa petendi), prendeva atto dell'assenza di un atto di messa in mora contenente l'offerta al datore di lavoro di ricevere la prestazione lavorativa, non potendo quindi darsi corso a una situazione di mora accipiendi del datore di lavoro ex art. 1207 c.c.
(secondo cui il creditore che non cooperi all'adempimento del debitore resta obbligato al pagamento della controprestazione).
Quanto alle domande risarcitorie, il Giudice, riferita la fattispecie all'art. 2103 c.c. (“Il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti all'inquadramento superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento delle ultime effettivamente svolte”), osservava che “Le risultanze delle prove testimoniali hanno fatto emergere che, pur essendovi stato un effettivo mutamento delle mansioni assegnate al ricorrente dopo la reintegrazione, se confrontate con quelle espletate prima della cessione, non è nondimeno ravvisabile una violazione da parte di degli obblighi T_ contrattuali derivanti dall'art. 2103 c.c. …
25. Sinteticamente, è emerso che nel periodo anteTE alla cessione il ricorrente si occupava di mansioni di tipo amministrativo e contabile, come la gestione di pratiche e il controllo contabile.
26. A seguito del rientro, sono state invece assegnate al ricorrente mansioni di carattere maggiormente operativo: specificamente, di “tecnico on field alimentazione condizionamento” (c.d. tecnico REM), nell'ambito della struttura
“Technical Equipment Nord est in ambito Wholesale”.
27. Le mansioni, per quanto emerso dalle deposizioni, consistevano nelle attività di manutenzione e gestione dei sistemi di alimentazione condizionamento e nella verifica degli impianti.
6 28. Si tratta di mansioni tecniche di carattere specialistico, per il quale il ricorrente ha ricevuto una specifica formazione professionale.
29. Non è possibile riconoscere nel mutamento di mansioni una modifica peggiorativa della categoria legale del ricorrente.
30. Il contenuto delle categorie legali di “operaio” e di “impiegato”, infatti, non è determinabile in base a nozioni di senso comune (in base a cui l'impiegato svolge mansioni “di ufficio” e l'operaio si occupa di attività più operative), ma deve essere accertato in base alla tipizzazione effettuata dalla contrattazione collettiva.
31. L'art. 2095 co. 2 c.c. dispone infatti che i requisiti di appartenenza alle categorie sono determinate dalle leggi speciali e dalle “norme corporative”, con locuzione da intendersi, con interpretazione evolutiva, come ora riferita alla contrattazione collettiva.
32. Non esiste quindi una definizione legale unica delle categorie di cui all'art. 2095 co. 1 c.c., né il giudicante può identificarne il contenuto facendo ricorso a massime di comune esperienza, visto il richiamo ad altre fonti contenuto nello stesso testo della legge. Occorre quindi fare riferimento a quanto previsto dal contratto collettivo applicabile.
33. Come dedotto dalla convenuta, il CCNL Telecomunicazioni, applicabile al rapporto di lavoro, non prevede una divisione tra le categorie di operaio e impiegato, stabilendo invece una serie di livelli di inquadramento che comprendono sia mansioni “impiegatizie” che mansioni “operaie” (v. doc. 30 ricorrente).
34. Non può quindi aprioristicamente ritenersi che il passaggio da un tipo di mansioni all'altro configuri un demansionamento nel senso previsto dal vigente testo dell'art. 2103 c.c., dovendosi invece verificare se siano state assegnate mansioni corrispondenti a un livello di inquadramento inferiore rispetto a quello per cui il dipendente era stato assunto.
35. In proposito, deve rilevarsi che non è stato neppure allegato dal ricorrente quale sarebbe il livello inferiore a cui corrisponderebbero le mansioni assegnate.
36. In ogni caso, per come emerso dall'istruttoria le mansioni appaiono pienamente riferibili al V livello di inquadramento (ossia lo stesso in cui era inquadrato il ricorrente prima della cessione del ramo d'azienda), dato che, secondo il CCNL, appartengono a questo livello «i lavoratori che «in possesso di capacità professionali e gestionali correlate ad elevate conoscenze specialistiche, svolgono funzioni per l'espletamento delle quali è richiesta adeguata autonomia e decisionalità nei limiti dei principi, norme e procedure valevoli nel campo di attività in cui operano».
7 Testi 37. L'attività di tecnico , per come è emersa dalle deposizioni testimoniali, appare appunto dotata di un alto tasso di specializzazione e di autonomia, richiedendo anche una specifica formazione qualificata che il lavoratore ha conseguito tramite il c.d. job center aziendale.
38. Le mansioni assegnate a seguito della reintegrazione sono quindi riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento delle ultime effettivamente svolte;
ne consegue che non può ravvisarsi nel caso di specie una violazione da parte di dell'art. 2103 c.c. T_
39. In assenza di una condotta illegittima della società datrice di lavoro, è precluso il risarcimento del danno biologico accertato dal consulente medico- legale. Per quanto la consulenza abbia ritenuto sussistente un nesso causale tra il fatto materiale del cambio di mansioni e il danno alla salute patito dal ricorrente, la condanna della convenuta al risarcimento del danno presuppone logicamente che tale cambiamento di mansioni sia avvenuto illegittimamente, ossia in violazione dell'art. 2103 c.c.
40. Per queste ragioni, anche la domanda di risarcimento del danno alla salute deve essere rigettata”.
Le spese di lite e c.t.u. erano integralmente compensate.
2. Il lavoratore ha proposto appello avverso la sentenza, chiedendone la riforma, con accoglimento delle originarie istanze.
La società si è costituita in giudizio, resistendo all'impugnazione, con richiesta, “disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, per tutte le ragioni esposte nel presente atto”, di “rigettare il ricorso in appello proposto dal sig. avverso la sentenza del Tribunale di Parma meglio indicato Parte_1 in epigrafe in quanto inammissibile, nonché infondato in fatto e in diritto e, comunque, generico e carente di prova;
- in subordine, ridurre le somme richieste a titolo di retribuzione secondo quanto indicato nel presente atto”.
La società ha anche proposto appello incidentale, censurando la sentenza nella parte in cui il Giudice ha rigettato la relativa eccezione secondo cui “la domanda sarebbe inammissibile in quanto già svolta dal ricorrente nel giudizio avente a oggetto la legittimità della cessione di ramo d'azienda da a T_
nell'ambito del quale il ricorrente aveva chiesto a titolo di Controparte_3 risarcimento del danno le retribuzioni non percepite dalla data della cessione all'effettiva reintegrazione;
la domanda era stata rigettata da tutte le sentenze intervenute nel corso del giudizio (emesse rispettivamente dal Tribunale di
Bologna, dalla Corte d'Appello di Bologna e dalla Corte di Cassazione)”, insistendo per l'accoglimento dell'eccezione medesima.
2.1. L'appello incidentale è ammissibile e procedibile, non essendo rilevante in senso contrario, in assenza di previsione ostativa, la circostanza che l'atto sia
8 stato notificato prima del tempestivo deposito in Cancelleria. Come osservato in dottrina, infatti, “L'art. 436 c.p.c. non impone espressamente che l'appellato, appellante in via incidentale, debba prima depositare in cancelleria la memoria difensiva e notificare successivamente la copia della stessa memoria contenente l'attestazione dell'avvenuto deposito, ma solo che essa debba essere notificata all'appellante principale almeno dieci giorni prima dell'udienza di discussione dinanzi al collegio”, essendo soltanto preferibile che “la notificazione della copia dell'atto segua il deposito, consentendo così all'appellante principale di controllare la data del deposito e di constatarne la sua tempestività”.
3. Con il primo motivo, l'appellante , condividendo la Parte_1 valutazione del Giudice in relazione alla differente natura delle domande di pagamento delle retribuzioni per il periodo sopra indicato avanzate con il deposito del ricorso del 2007 (domanda risarcitoria) e con il ricorso introduttivo di questo giudizio (domanda di adempimento contrattuale), censura la correttezza del successivo rilievo del Tribunale relativo alla mancanza in atti di un documento attestante l'intervenuta offerta della prestazione, elemento indispensabile, alla luce dell'orientamento di legittimità formatosi a giudizio già instaurato, al fine di far valere la mora credendi di e di svolgere le predette istanze Parte_2 risarcitorie. Il Giudice, ritiene l'appellante, giusta la presenza della pista probatoria rappresentata già dal petitum del ricorso del 2007, contenente richiesta di ripristino del rapporto e di reintegrazione nel posto di lavoro e nelle mansioni svolte al momento della cessione dell'azienda, avrebbe dovuto esercitare i poteri officiosi di cui all'art. 421 c.p.c. e disporre l'acquisizione degli atti di costituzione in mora effettuati dall'odierno appellante a seguito delle pronunce di merito del giudizio presupposto, “atti di costituzione in mora che, infatti, esistono e dei quali, anche ex art. 437, comma 2, c.p.c., si chiede l'acquisizione nel presente processo di appello, in quanto «indispensabili ai fini della decisione della causa”.
3.1. Il motivo di appello è fondato nei limiti di seguito indicati, occorrendo tener conto preliminarmente della parziale fondatezza dell'appello incidentale di
. Parte_2
3.2. In relazione all'ipotesi in cui in sede giudiziale sia accertata l'invalidità della cessione del ramo di azienda cui è assegnato un dipendente, con ordine al datore TE di riammetterlo al lavoro, è ormai consolidato l'orientamento di legittimità che afferma, da una parte, la natura risarcitoria della pretesa inerente al pagamento degli importi non corrisposti tra la data della cessione e quella dell'accertamento da parte del Giudice della violazione dell'art. 2112 c.c.
(spettanti dall'offerta della prestazione quale messa in mora, con imputazione dell'inadempimento al datore di lavoro, alla data di pubblicazione della pronuncia) e, dall'altra, la natura retributiva della pretesa relativa al pagamento
9 delle somme non percepite tra la data di pubblicazione della pronuncia e il momento dell'effettiva riammissione in servizio (pure spettanti dall'offerta della prestazione).
Riprendendo il principio affermato da Cass., S.U., 7.2.2018, n. 2990, varie pronunce, dando seguito a un indirizzo interpretativo che ha ormai assunto valore di diritto vivente anche in tema di cessione di ramo d'azienda (v. Corte costituzionale, sentenza del 28.2.2019, n. 29), hanno infatti confermato (v. ex multis Cass., 3.7.2019, n. 17784) che accanto a una prestazione materialmente resa in favore del soggetto con il quale il lavoratore, illegittimamente trasferito con la cessione di ramo d'azienda, abbia instaurato un rapporto di lavoro di fatto, ve ne è un'altra giuridicamente resa in favore dell'originario datore, con il quale il rapporto di lavoro è stato de iure (anche se non de facto, per rifiuto ingiustificato del predetto) ripristinato, non meno rilevante sul piano del diritto: “Ed infatti, al dipendente la retribuzione spetta tanto se la prestazione di lavoro sia effettivamente eseguita, sia se il datore di lavoro versi in una situazione di mora accipiendi nei suoi confronti (Cass. 23 novembre 2006, n. 24886; Cass. 23 luglio
2008, n. 20316). Una volta offerta la prestazione lavorativa al datore di lavoro giudizialmente dichiarato tale, il rifiuto di questi rende giuridicamente equiparabile la messa a disposizione delle energie lavorative del dipendente alla utilizzazione effettiva, con la conseguenza che il datore di lavoro ha l'obbligo di pagare la controprestazione retributiva … 6.4. La conseguenza che si è tratta è pure coerente con il diritto generale delle obbligazioni, che, non a caso, ha collocato, nel capo (II del Titolo I del libro IV) "Dell'adempimento delle obbligazioni", la disciplina della mora del creditore (sezione III). Per comprensibili ragioni di diversa coercibilità, essa differenzia le obbligazioni aventi ad oggetto prestazioni fungibili da quelle relative a prestazioni infungibili
(cui evidentemente appartengono quelle inerenti la prestazione di lavoro) …”.
Da quanto premesso discende allora, con riferimento alla posizione del lavoratore nei confronti del datore di lavoro autore del trasferimento di azienda dichiarato illegittimo, che “mediante l'intimazione del lavoratore all'impresa TE di ricevere la prestazione con modalità valida ai fini della costituzione in mora credendi del medesimo datore (il quale la rifiuti senza giustificazione), il debitore del facere infungibile abbia posto in essere quanto è necessario, secondo il diritto comune, per far nascere il suo diritto alla controprestazione del pagamento della retribuzione, equiparandosi la prestazione rifiutata alla prestazione effettivamente resa per tutto il tempo in cui il creditore l'abbia resa impossibile non compiendo gli atti di cooperazione necessari”, con la conseguenza che “In caso di cessione di ramo d'azienda, ove su domanda del lavoratore ceduto venga giudizialmente accertato che non ricorrono i presupposti
10 di cui all'art. 2112 c.c., le retribuzioni in seguito corrisposte dal destinatario della cessione, che abbia utilizzato la prestazione del lavoratore successivamente alla messa a disposizione di questi delle energie lavorative in favore dell'alienante, non producono un effetto estintivo, in tutto o in parte, dell'obbligazione retributiva gravante sul TE che rifiuti, senza giustificazione, la controprestazione lavorativa”. In altri termini, vale il principio secondo cui
“(Cass., 3.11.2022, n. 32378) Qualora il datore di lavoro abbia operato un trasferimento di (ramo di) azienda dichiarato illegittimo ed abbia rifiutato il ripristino del rapporto senza una giustificazione, non sono detraibili dalle somme dovute al lavoratore dal datore TE, quanto il lavoratore stesso abbia percepito, nello stesso periodo, anche a titolo di retribuzione, per l'attività prestata alle dipendenze dell'imprenditore già cessionario, ma non più tale;
e ciò, perché, in tale ipotesi, permane in capo allo stesso il diritto di ricevere le somme ad esso spettanti da parte del datore TE, a titolo di retribuzione e non di risarcimento per la qual cosa, non trova applicazione il principio della compensatio lucri cum damno, su cui si fonda la detraibilità dell'aliunde perceptum dal risarcimento, poiché, appunto, è stato escluso che la richiesta di pagamento del lavoratore abbia titolo risarcitorio (Cass. 16 giugno 2021 n.
17187)”.
3.3. Come si è anticipato, è invece risarcitoria la natura del credito azionato dal lavoratore per il periodo intercorrente tra la data di cessione del ramo di azienda e quella della pubblicazione del provvedimento giudiziale di illegittimità della suddetta cessione. Precisamente, Cass., 24.2.2023, n. 5788 ha rilevato sul punto, riprendendo i principi affermati da Cass., S.U., cit., che in relazione al preTE arco temporale intercorrente tra il passaggio alle dipendenze del datore di lavoro cessionario e l'accertamento giudiziale della illegittimità della interposizione o della cessione non può che continuare a operare il “principio, che si è andato consolidando nell'elaborazione della S.C., secondo il quale il contratto di lavoro è un contratto a prestazioni corrispettive in cui l'erogazione del trattamento economico, in mancanza di lavoro, costituisce un'eccezione, che deve essere oggetto di un'espressa previsione di legge o di contratto. In difetto di un'espressa previsione in tal senso, la mancanza della prestazione lavorativa esclude il diritto alla retribuzione, ma determina a carico del datore di lavoro, che ne è responsabile, l'obbligo di risarcire i danni, eventualmente commisurati alle mancate retribuzioni”. Posta allora la natura risarcitoria delle somme eventualmente pretese dal lavoratore nel periodo preTE la pronunzia di illegittimità della vicenda traslativa, “per detto periodo il rapporto di lavoro rimane quiescente fino alla declaratoria di inefficacia della cessione (cfr. Cass. n.
5998 del 2019, Cass. n. 35982 del 2021), mancando l'attualità delle reciproche
11 obbligazioni delle parti. In seguito alla pronunzia giudiziale, la mancata ricezione della prestazione lavorativa nel periodo anteTE assurge a comportamento inadempiente del TE nei confronti del lavoratore ceduto che può agire per il risarcimento del danno subìto sempre che abbia preventivamente provveduto a costituire in mora il datore di lavoro, con la messa a disposizione delle energie lavorative ovvero mediante intimazione di ricevere la prestazione, in modo da rendere ingiustificato il rifiuto del TE e suscettibile di risarcimento l'eventuale danno cagionato. Altrimenti il TE potrebbe legittimamente confidare sul consenso del lavoratore alla cessione del contratto di lavoro e, inoltre, si creerebbe una ingiustificata aporia per cui il ceduto, dopo la declaratoria giudiziale di illegittimità del trasferimento d'azienda, potrebbe ottenere il pagamento delle retribuzioni maturate successivamente alla sentenza, sempre che abbia costituito in mora il TE, mentre avrebbe diritto al risarcimento del danno per il periodo preTE a prescindere dalla messa a disposizione delle sue energie lavorative”. Conclusivamente, “il lavoratore ceduto, che vede giudizialmente ripristinato il rapporto di lavoro con il TE, non ha diritto alla retribuzione per il periodo intercorrente tra la data di cessione del ramo di azienda e quella della pubblicazione del provvedimento giudiziale di illegittimità della suddetta cessione e può ottenere il risarcimento del danno subìto a causa dell'ingiustificato rifiuto del datore di lavoro di riceverla, detratto l'eventuale aliunde perceptum, soltanto a partire dal momento in cui abbia provveduto a costituire in mora il datore di lavoro TE ex art. 1217 cod.civ.”.
3.4. Su queste premesse occorre notare, allora, che la definitività della sentenza del Tribunale di Bologna n. 400 del 31.12.2010, contenente statuizione di rigetto della domanda relativa al risarcimento del danno “nella misura delle retribuzioni globali di fatto maturate dalla data della cessione a quella di effettivo ripristino dei rapporti di lavoro” non consente in questo processo, in ragione dell'operatività del vincolo del giudicato esterno, di esaminare la domanda avanzata dall'appellante nella parte in cui, appunto, attiene a crediti relativi al periodo compreso tra la data di cessione dell'azienda e la data di pubblicazione della sentenza che ne ha accertato l'invalidità, pretesa cui, come ampiamente osservato, va riconosciuta natura risarcitoria (il Giudice, tra l'altro, ha respinto la domanda per mancata prova del danno). Alla luce di tale riconosciuta natura, è dunque evidente che la richiesta di accertamento del diritto dell'appellante di ottenere il pagamento “dell'integrale del trattamento retributivo e contributivo non erogatogli da dal 1° novembre 2004 al 6 marzo 2017, Parte_2 nulla escluso od eccettuato” si pone in rapporto di identità, nei limiti in cui la domanda si estende fino alla data del 31.12.2010 (data della sentenza), con la richiesta in precedenza avanzata di conseguire il risarcimento del danno nella
12 misura delle retribuzioni globali di fatto maturate dalla data della cessione a quella di effettivo ripristino dei rapporti di lavoro.
3.5. La (sola) domanda di accertamento del diritto al risarcimento del danno
(così occorrendo riqualificare, come illustrato, la domanda di accertamento e corresponsione del trattamento retributivo) in relazione al periodo compreso tra l'1.11.2004 e il 31.12.2010 è dunque inammissibile per violazione del divieto del bis in idem.
3.6. La definitività della statuizione compiuta nella sentenza del 2010 non osta, al contrario, alla possibilità di esaminare l'istanza in relazione al periodo successivo alla data di pubblicazione della pronuncia, esito che va ammesso non già in considerazione di ragioni attinenti alla limitazione temporale del vincolo del giudicato esterno (la domanda risarcitoria proposta innanzi al Tribunale di
Bologna riguardava infatti il periodo destinato a terminare con il ripristino del rapporto di lavoro, ciò che riguarda anche la domanda di pagamento della retribuzione) bensì alla luce della natura retributiva del credito, non incisa dal giudicato, formatosi sulla domanda risarcitoria.
Precisamente, la situazione giuridica (ovvero la soluzione di questioni di fatto e di diritto) su cui si è pronunciato il Tribunale di Bologna, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel relativo dispositivo, preclude certamente (il dato è pacifico) il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto (accertamento dell'invalidità del trasferimento di ramo di azienda, ordine al TE di riammissione al lavoro del dipendente e rigetto della domanda risarcitoria) ma non la proposizione, per il periodo successivo alla data di pubblicazione della sentenza, di una domanda di accertamento e condanna al pagamento dei crediti retributivi, valendo detta preclusione, appunto, come di recente evidenziato da Cass., 4.1.2024, n. 211, “soltanto entro i rigorosi limiti degli elementi costitutivi dell'azione, e presuppone pertanto che la causa preTE e quella in atto abbiano in comune, oltre ai soggetti, anche il petitum e la causa petendi, restando conseguentemente irrilevante l'eventuale identità delle questioni giuridiche o di fatto da esaminare per pervenire alla decisione (cfr.
Cass., Sez. I, 7/06/2021, n. 15817; 24/03/2014, n. 6830; Cass., Sez. lav.,
25/06/2018, n. 16688)”. La Suprema Corte di Cassazione, d'altra parte, ha già avuto modo di chiarire che crediti aventi natura diversa (ad esempio retributiva e risarcitoria), pur se riferiti al medesimo rapporto obbligatorio, possono essere azionati distintamente (v. ad es. Cass., 22.11.2021, n. 35982: “in tale contesto alcun effetto preclusivo è, infine, da riconoscersi al giudicato di cui alle sentenze
… nelle quali si è escluso il diritto del lavoratore al risarcimento del danno nei confronti della TE … quale effetto della estinzione del rapporto di lavoro conseguente alla transazione conclusa con la società TE, atteso che in quei
13 giudizi la pretesa azionata aveva natura risarcitoria laddove in ragione dei precedenti menzionati la pretesa nei confronti della TE ha natura retributiva”).
Né può utilmente farsi richiamo, al fine di escludere l'ammissibilità della domanda in questione, al principio secondo cui il giudicato, ai sensi dell'art. 2909
c.c., fa stato ad ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa, entro i limiti oggettivi dati dai suoi elementi costitutivi, ovvero della causa petendi, intesa come titolo dell'azione proposta e del bene della vita che ne forma l'oggetto
(petitum mediato) a prescindere dal tipo di sentenza adottato (petitum immediato), coprendo l'autorità del giudicato il dedotto e il deducibile (giudicato implicito), ovvero non soltanto le questioni di fatto e di diritto fatte valere in via di azione e di eccezione, e comunque, esplicitamente investite dalla decisione, ma anche le questioni non dedotte in giudizio che costituiscano, tuttavia, un presupposto logico essenziale e indefettibile della decisione stessa, restando salva ed impregiudicata soltanto la sopravvenienza di fatti e situazioni nuove verificatesi dopo la formazione del giudicato (v. ad es. Cass., 24.3.2004, n. 5925; Cass.,
28.10.2011, n. 22520). Ferma restando l'incidenza sul caso di specie del giudicato intervenuto sulle statuizioni del Tribunale di Bologna relative all'invalidità della cessione del ramo di azienda e all'ordine al TE di ripristinare il rapporto di lavoro, infatti, è evidente che l'accertamento del credito risarcitorio (di cui è costitutivo l'elemento del danno) presenta, nel resto, elementi marcatamente differenziali rispetto all'accertamento del credito retributivo (che attiene all'esecuzione della prestazione contrattuale), così che l'accertamento del primo non costituisce il presupposto logico essenziale e indefettibile della decisione sul secondo, che non può essere quindi ricondotto al “dedotto e il deducibile” della controversia decisa dal Tribunale di Bologna.
3.7. In relazione al credito retributivo, osserva poi il Collegio, non vale a dare conto della rituale offerta della prestazione la notificazione del ricorso introduttivo del giudizio celebratosi dinanzi al Tribunale di Bologna. La richiesta svolta in quell'atto (“accertare e dichiarare l'illegittimità della cessione del cd ramo d'azienda da a e la conseguente Parte_2 Controparte_3 illegittima cessione del contratto dei ricorrenti … … e per Parte_1
l'effetto dichiarare la permanenza del rapporto lavorativo e dichiarare tenuta e condannare in persona del legale rappresentante pro-tempore, Parte_2 corrente a Milano, piazza Affari 2 a ripristinare i rapporti di lavoro con i ricorrenti e reintegrarli nel posto di lavoro e nelle mansioni svolte al momento della cessione”), infatti, in assenza di un ordine giudiziale (ancora non intervenuto) di riammissione al lavoro del dipendente, in mancanza di attualità delle reciproche obbligazioni delle parti, aveva la funzione di qualificare la
14 mancata ricezione della prestazione quale condotta inadempiente del TE nei confronti del lavoratore ceduto, legittimato a costituire in mora il datore di lavoro con la messa a disposizione delle energie lavorative ovvero mediante intimazione di ricevere la prestazione, in modo da rendere ingiustificato il rifiuto del TE e suscettibile di risarcimento l'eventuale danno cagionato. Il tutto in ottica, dunque, risarcitoria.
Diversamente, l'offerta della prestazione nei confronti del datore di lavoro dichiarato tale determina una situazione di mora accipiendi nei suoi confronti riferita all'accertamento della predetta qualità e all'ordine giudiziale di ripristino del rapporto di lavoro inadempiuto, così che, una volta offerta la prestazione lavorativa, il rifiuto di riceverla rende giuridicamente equiparabile la messa a disposizione delle energie lavorative del dipendente alla utilizzazione effettiva, con la conseguenza che il datore di lavoro ha l'obbligo di pagare la controprestazione retributiva. Il tutto sul piano, dunque, retributivo.
Il primo atto utile al fine di porre il datore di lavoro in una condizione di mora accipiendi non è rappresentato dall'atto di messa in mora del 20.11.2014, ricevuta dalla società venerdì 28.11.2014 (doc. L)
3.7.1. L'acquisizione dell'atto, non prodotto nel giudizio di primo grado, introdotto quando il riportato orientamento di legittimità ancora non si era formato, è certamente possibile e legittima in questa sede ai sensi dell'art. 437
c.p.c., come rilevato nel motivo di appello principale.
Come affermato dalla Suprema Corte di Cassazione con la sentenza del
12.6.2024, n. 16358, “Nel giudizio di appello, costituisce prova nuova indispensabile ... quella di per sé idonea ad eliminare ogni possibile incertezza circa la ricostruzione fattuale accolta dalla pronuncia gravata, smentendola o confermandola senza lasciare margini di dubbio oppure provando quel che era rimasto indimostrato o non sufficientemente provato, a prescindere dal rilievo che la parte interessata sia incorsa, per propria negligenza o per altra causa, nelle preclusioni istruttorie del primo grado" (Cass. Sez. Un. n. 10790/2017). In particolare questa Corte ha precisato che "non si tratta di vanificare od alterare il regime delle preclusioni istruttorie del primo grado, ma di contemperarlo con il principio della ricerca della verità materiale" (Cass. n. 10790 cit.).
A questo riguardo, qualora nel giudizio di legittimità venga dedotta l'erroneità dell'ammissione o della dichiarazione di inammissibilità di una prova documentale in appello, questa Corte, in quanto chiamata ad accertare un error in procedendo, è giudice del fatto ed è, quindi, tenuta a stabilire se si trattasse in astratto di prova indispensabile, ossia teoricamente idonea ad eliminare ogni possibile incertezza circa la ricostruzione dei fatti di causa (Cass. ord. n.
32815/2023).
15 Nel caso di specie sussiste l'indispensabilità: l'avviso di ricevimento della raccomandata risalente all'anno 2008 era assolutamente indispensabile, in quanto volto a dimostrare l'avvenuta ricezione di quell'atto interruttivo della prescrizione (per fattispecie identica v. Cass. n. 401/2023), che era stata l'unica ragione del rigetto della domanda pronunziato dal Tribunale.
Nella sentenza impugnata, dunque, risulta violato l'art. 437 c.p.c.
Infine, con riguardo all'art. 421 c.p.c., va ricordato che già da tempo questa
Corte, anche in funzione nomofilattica, ha precisato che pur a volere riconoscere ai poteri istruttori del giudice del lavoro il carattere discrezionale, detti poteri - proprio perché funzionalizzati al contemperamento del principio dispositivo con quello della ricerca della verità materiale - non possono mai essere esercitati in modo arbitrario. Ne consegue che il giudice - in ossequio a quanto prescritto dall'art. 134 c.p.c. ed al disposto di cui all'art. 111 Cost. sul "giusto processo regolato dalla legge" - deve esplicitare le ragioni per le quali reputi di far ricorso all'uso dei poteri istruttori o viceversa, nonostante la specifica richiesta di una delle parti, ritenga, invece, di non farvi ricorso (Cass. SS. UU. n. 11353/2004).
Al riguardo la Corte territoriale ha motivato l'inammissibilità della produzione di quel documento - ossia dell'avviso di ricevimento della raccomandata dell'anno 2008 quale primo atto interruttivo - asserendo che introduceva "un tema di fatto del tutto nuovo" (v. sentenza impugnata, p. 5). Ma trattasi di motivazione meramente "di stile" e apparente, perché, per quanto riportato dagli stessi giudici d'appello nello svolgimento del processo, il tema del ricevimento di quel primo atto interruttivo era stato ampiamente dibattuto in primo grado, sicché non poteva all'evidenza essere considerato "un fatto del tutto nuovo". Sotto questo profilo, dunque, risulta violato altresì l'art. 421 c.p.c.
La sentenza impugnata va dunque cassata. Il giudice del rinvio dovrà conformarsi al seguente principio di diritto: "Prova nuova indispensabile ai sensi dell'art. 437, co. 2, c.p.c. è quella di per sé idonea ad eliminare ogni possibile incertezza circa la ricostruzione fattuale accolta dalla pronuncia gravata, smentendola o confermandola senza lasciare margini di dubbio oppure provando quel che era rimasto non dimostrato o non sufficientemente dimostrato, a prescindere dal rilievo che la parte interessata sia incorsa, per propria negligenza o per altra causa, nelle preclusioni istruttorie del primo grado”.
La documentazione è dunque indispensabile alla decisione in quanto consente all'appellante di dimostrare di aver offerto la prestazione, così da costituire la condizione di mora accipiendi in capo alla controparte ai fini indicati.
3.7.2. L'effetto in questione è precluso in relazione agli atti di offerta della prestazione inviati il 28.2.2012 e del 21.1.2014, mancando l'avviso di ricevimento della raccomandata (in atti vi è soltanto la prova della relativa spedizione, non
16 essendo rilevante la dichiarazione dell'avv. di aver inviato la CP_4 raccomandata), occorrendo richiamare, in presenza di contestazione da parte di circa l'effettiva ricezione dell'atto (v. la relativa posizione una Parte_2 volta instaurato il contraddittorio, a fronte della richiesta all'appellante principale di documentare la ricezione delle raccomandate), l'insegnamento di Cass.,
6.11.2024, n. 28580, secondo cui la regola giurisprudenziale secondo cui, ai fini dell'operatività della presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., è sufficiente, per il mittente, la dimostrazione dell'invio della lettera raccomandata al destinatario, anche senza la produzione del relativo avviso di ricevimento, in quanto l'invio farebbe sorgere una presunzione di avvenuta consegna della stessa
(in base al dato di comune esperienza del normale funzionamento del servizio postale) è, in effetti, “in qualche modo rinvenibile in varie massime tratte da decisioni di questa stessa Corte ( cfr., ad es.: Cass. n. 9427 del 2023 in materia di lettera di licenziamento;
Cass. nr. 511 del 2019, in materia di impugnazione del contratto a termine spedita dal lavoratore tramite raccomandata con avviso di ricevimento;
ancora, Cass. nr. 24015 del 2017; Cass. nr. 17204 del 2016); tuttavia, a fronte di un tale orientamento, espresso in termini generali, si registrano altri e differenti indirizzi in materie che presentano maggiore analogia con la presente;
13. si è chiarito, ad esempio, che la presunzione di conoscibilità di un atto giuridico recettizio (quale è l'atto di messa in mora) richiede la prova, anche presuntiva, ma avente i requisiti di cui all'art. 2729 cod. civ. (gravità, univocità e concordanza), che esso sia giunto all'indirizzo del destinatario, sicché, in caso di contestazione, la prova della spedizione non è in sé sufficiente a fondare la presunzione di conoscenza e che, se l'invio dell'atto è avvenuto per posta semplice, tale presunzione non opera, in quanto sarebbe eccessivamente gravoso per il destinatario l'onere della prova della impossibilità
14. si è, altresì, puntualizzato che se è vero che l'atto stragiudiziale di costituzione in mora del debitore, anche al fine dell'interruzione della prescrizione, inviato al debitore con raccomandata a mezzo del servizio postale, si presume giunto a destinazione -sulla base dell'attestazione della spedizione da parte dell'ufficio postale, pur in mancanza dell'avviso di ricevimento- è parimenti vero che, qualora il destinatario contesti il fatto stesso della ricezione di alcunché, sorge in capo al mittente l'onere della prova del detto ricevimento
(Cass. nr. 6725 del 2018; in precedenza, Cass. nr. 10849 del 2006);
15. l'indirizzo in ultimo espresso è stato, più di recente, rafforzato dalla pronuncia nr. 31845 del 2022 che, argomentando anche da Cass., sez. un., nr.
10012 del 2021, ha osservato come anche in relazione ai casi in cui il procedimento di notificazione è, per legge, integrato (e completato) con l'invio di
17 una comunicazione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, si è progressivamente affermato il principio di diritto per cui l'esito dello stesso va sempre documentato ai fini della verifica della regolarità della notificazione e - per quanto più rileva ai fini della problematica qui in esame- si è ritenuto che tale documentazione debba essere sempre fornita dal mittente, esclusivamente mediante la produzione dell'avviso di ricevimento, fatta salva l'ipotesi che la mancata produzione sia adeguatamente giustificata e/o sussistano altri elementi di prova che dimostrino l'avvenuta consegna della raccomandata.
In difetto, il giudice di merito non può ritenere dimostrata l'operatività della presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 cod.civ., solo sulla base della prova dell'invio della raccomandata;
16. in particolare, la Corte (Cass. nr. 31845 cit.), pur evidenziando la peculiarità della tematica affrontata dalle sezioni unite (relativa alla prova della notificazione degli atti processuali e impositivi) rispetto a quella che nel concreto veniva esaminata e che, come nella specie, aveva ad oggetto l'operatività della presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 cod.civ., ne ha però evidenziato i punti di contatto, come quelli relativi al piano della vicinanza della prova, quanto all'individuazione, in caso di contrasto, della parte (il mittente) tenuta alla dimostrazione dell'esito dell'inoltro della raccomandata postale;
17. a questi ultimi e più convincenti indirizzi, cui la sezione lavoro ha già prestato adesione con pronunce intervenute nelle more della stesura della presente motivazione (Cass. nr. 14460 del 2024), il Collegio intende assicurare continuità in questa sede …
19. così facendo, la pronuncia impugnata è, però, incorsa negli errori denunciati. Va, pertanto, cassata con rinvio alla Corte di Appello di Napoli che, in diversa composizione, deciderà la causa facendo applicazione del seguente principio: «l'atto stragiudiziale di costituzione in mora del debitore, al fine dell'interruzione della prescrizione, inviato con raccomandata a mezzo del servizio postale si presume giunto a destinazione, sulla base dell'attestazione della spedizione da parte dell'ufficio postale, pur in mancanza dell'avviso di ricevimento. Tuttavia, a seguito di contestazione del destinatario della ricezione medesima, il Giudice non può ritenere dimostrata l'operatività della presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 cod.civ. solo in virtù della prova dell'invio della raccomandata ma dovrà verificare l'esito dell'invio, in primo luogo, sulla base delle risultanze dell'avviso di ricevimento e, comunque, valutando ogni altro mezzo di prova utile”.
Ritiene il Collegio che l'interessato possa fare valere il proprio credito retributivi a partire dall'1.12.2014 (essendo stata ricevuta la raccomandata il venerdì 28.11.2014, in assenza di prestazione lavorativa, si deve ritenere in
18 mancanza di indicazioni contrarie, nei giorni di sabato 29 e domenica
30.11.2014).
3.8. Essendo il rapporto di lavoro ancora in corso all'udienza del 16.1.2025, come affermato dal procuratore dell'appellante, va richiamata l'operatività del principio, affermato da Cass., 30.10.2023, n. 30091 in un giudizio di cui era parte la stessa odierna appellata, secondo cui “il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato per effetto della L. n. 92 del 2012 e del D.Lgs. n.
23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non sia assistito da un regime di stabilità, sicché, per tutti quei diritti non prescritti al momento di entrata in vigore della L. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorra, a norma del combinato disposto degli art. 2948 c.c., n. 4 e art. 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro (Cass. 6 settembre 2022, n. 26246)”.
3.9. Il credito retributivo deve essere quantificato, sulla base degli analitici conteggi presentati nel ricorso introduttivo e nell'atto di appello dall'interessato, considerando la retribuzione mensile spettante mese per mese a partire dal dicembre 2014, in ragione della data di offerta della prestazione, cui va aggiunta la tredicesima mensilità (o i relativi ratei) maturati dal dicembre 2014 al 6.3.2017, crediti da liquidare, sulla base dei conteggi offerti dall'appellante, non specificamente contestati, in € 68.606,39 per retribuzione e in € 5.464,40 per tredicesima mensilità spettante a partire dal 2015, importi che tengono conto della rivalutazione monetaria al marzo 2017.
Va riconosciuto anche il rateo di tredicesima mensilità relativo al 2014.
L'interessato non chiede il pagamento della quattordicesima mensilità
(sostituita con l'Accordo del 19.7.2019 dal Premio annuo, non oggetto di pretesa) ma dei premi di servizio e di risultato. I primi, come emerge dai conteggi, vanno limitati, sempre alla luce della data dell'offerta della prestazione, al premio per il trentesimo anno maturato nel novembre 2016, per € 150,00, non svolgendo la società alcuna contestazione sul punto.
Quanto ai premi di risultato, cui si riferiscono l'Accordo dell'ottobre 2011 e i successivi Accordi e i comunicati della società (v. doc. 9 dell'appellante), rimarcato che la ragione di credito fatta valere è di natura retributiva e origina dalla mancata riammissione in servizio del dipendente nonostante l'offerta della prestazione, occorre ritenere, riprendendo l'argomentazione svolta dalla Corte di
Appello di Roma del 28.9.2020, n. 1810, che “se è dunque vero che il Premio di risultato non poteva essere determinato a priori come espressamente previsto dal
CCNL, è altrettanto vero che il lavoratore ne richiede il pagamento a posteriori, con riguardo a un periodo di tempo in cui la procedura negoziale collettiva aziendale prevista dal CCNL ha avuto luogo e ne ha concretamente determinato
19 gli importi senza più alcuna "variabile" che non sia il livello di inquadramento e la presenza al lavoro;
su tali deduzioni e la relativa citata documentazione a supporto nulla di specifico e pertinente ha dedotto , che ha continuato ad T_ avere riferimento alle "variabili" e alla conseguente non determinabilità del
Premio laddove l'emolumento risulta essere stato in sede aziendale precisamente stabilito all'esito delle previste procedure negoziali che tali "variabili" hanno evidentemente già considerato, esaurendone il rilievo”. E la circostanza che il premio venga pagato solo in caso di effettiva presenza in servizio del lavoratore e sia parametrato ai giorni in cui si è effettivamente svolta la prestazione lavorativa consente di presumere che, ove l'interessato non fosse stato invalidamente trasferito ad altra azienda e per di più non riammesso in servizio pur a seguito della sentenza e delle successive diffide, egli avrebbe raggiunto quell'ammontare di ordinaria presenza a cui gli accordi in atti ricollegano l'erogazione del premio.
Per di più non constano risultanze di assenze del presso la cessionaria nel periodo in contestazione.
I premi di risultato vanno computati a partire all'erogazione avvenuta nel giugno 2015 in relazione al secondo semestre del 2014 (€ 741,86), potendosi riferire al le condizioni, rilevanti ai fini della relativa quantificazione, Pt_1 della presenza in servizio al 31.12.2014 e, ancora, all'1.6.2015.
Non va riconosciuto unicamente il premio di risultato relativo al 2015 (€
657,15 + € 657,15), non corrisposto per mancato raggiungimento dei risultati aziendali, come eccepito dalla società senza ricevere smentita dall'appellante
(notandosi che in relazione alle altre annualità la datrice di lavoro non ha inteso svolgere una simile precisazione).
Spetta anche l'importo di € 900,00 relativo al 2016.
L'importo spettante è di complessivi € 1.641,86 importo che tiene conto della rivalutazione delle somme al marzo 2017.
Trattasi di conteggi correttamente formulati e che non risultano essere stati oggetto di contestazioni specifiche da parte dell'odierno appellante tanto nella preTE fase del giudizio che in quella attuale.
Per tali importi, maggiorati di interessi e rivalutazione monetaria (dal 2018 per la retribuzione, tredicesima mensilità escluso il rateo del 2014, e i premi di risultato) ex art. 429 c.p.c., dovrà quindi, in parziale riforma della gravata sentenza, essere emessa pronuncia di condanna in favore del lavoratore appellante.
3.10. Non può invece attribuirsi rilievo ai fini della presente decisione a quanto dedotto da parte appellata, in ordine alla possibilità di assoggettamento del lavoratore, nell'eventuale ipotesi di una tempestiva reintegrazione, ai contratti di solidarietà difensiva vigenti dal novembre 2010 al novembre 2012 e dall'aprile
20 2013 all'aprile 2015, conseguendone le riduzioni orarie meglio distinte negli atti datoriali. Si tratta, infatti, di eccezione fondata su una mera eventualità (a parte la soltanto limitata riferibilità al caso di specie degli effetti del primo contratto), notandosi (con la Corte di Appello di Roma, sentenza del 5.10.2023, n. 3370) che la riduzione dell'orario di lavoro e della relativa retribuzione ivi prevista non ha riguardato tutto il personale della società (v. gli accordi) e ha interessato in diversa misura i diversi reparti aziendali, in assenza di elementi che consentano di stabilire se e in che misura, in caso di effettiva reintegrazione, il contratto avrebbe inciso sulla posizione dell'appellante.
3.11. Quanto al rimborso della spesa sostenuta per il pagamento delle tasse universitarie relative al 2016 in favore del figlio (€ 584,00), la prova che l'appellante abbia sostenuto l'esborso emerge dalla produzione documentale effettuata, rappresentata da due fatture attestanti il pagamento (oltre alla data di scadenza del pagamento è infatti presente anche la data dell'emissione della fattura, pubblicata su un sito evidentemente riferibile all'Istituzione universitaria, come è verosimile concludere leggendo le indicazioni “Piani di Studio”,
“Carriera”, “Esami” e così via, non essendo presente alcuna distinzione per tipologia di indirizzo, come emerge dal documento prodotto, in relazione all'iscrizione al primo anno dei Corsi di laurea di primo livello.
L'interessato ha anche avuto cura di produrre l'attestazione circa la votazione riportata all'esito del preTE ciclo scolastico.
L'accoglimento della domanda è precluso, tuttavia, dal dato dell'omessa indicazione del reddito percepito dall'appellante, elemento che non consente di individuare, sulla base dei requisiti posti dalla stessa società, l'importo rimborsabile. Occorre poi considerare che ha in sostanza avanzato T_ un'eccezione di superamento del limite di capienza economica (anch'esso previsto nelle condizioni di rimborso), cui l'interessato non ha replicato.
Va poi considerato che, trattandosi di rimborso e, quindi, di riconoscimento a titolo risarcitorio (v. le stesse condizioni di rimborso), non può essere ammessa una relazione di derivazione automatica del beneficio con il ripristino soltanto giudiziale del rapporto di lavoro, situazione da cui consegue, a seguito dell'offerta della prestazione, una serie di crediti di natura, invece, retributiva.
3.12. Lo stesso vale nella sostanza in relazione ai richiesti buoni pasto, avendo evidenziato la società già nella memoria costitutiva di primo grado che il relativo riconoscimento è legato alla presenza in servizio effettiva del dipendente.
La società, al riguardo, ha precisato che “le norme di raccordo del 14 maggio
2008 (all. 15) prevedono espressamente che, in ambito , il diritto Parte_2 alla percezione del buono pasto è correlato ad “ogni giornata di effettiva presenza in servizio”. Tanto ciò è vero che nel documento si legge anche che “Le
21 parti confermano inoltre che le condizioni per il riconoscimento del buono pasto non ricorrono per il personale con contratto di lavoro a tempo parziale orizzontale al 50%, nonché, per quello con contratto a tempo parziale verticale, per le giornate a prestazione ridotta”.
A fronte di questa affermazione l'interessato non ha avanzato alcuna replica in prima udienza, dinanzi al Tribunale di Parma, essendosi limitato dopotutto anche nel ricorso introduttivo a menzionare il credito legato ai buoni pasto senza meglio circostanziare la pretesa e descrivere i relativi elementi costitutivi.
Come poi ha osservato la Corte d'Appello di Roma, V Sez. Lavoro, nella pronuncia del 12.2.2020, n. 412, “Gli accordi di prevedono che il Parte_2 diritto alla percezione del buono pasto è correlato ad “ogni giornata di effettiva presenza in servizio”. Secondo il consolidato orientamento della S.C.,
l'erogazione dei buoni pasto è una agevolazione di carattere assistenziale e non costituisce un elemento della retribuzione. Tale erogazione è legata da un nesso meramente occasionale col rapporto di lavoro in quanto è finalizzata ad indennizzare il lavoratore dal disagio di dover consumare il pasto nell'intervallo della prestazione lavorativa nei pressi del luogo di lavoro … Dunque, a prescindere dall'imputabilità alla società appellante incidentale del mancato svolgimento della prestazione, non vi è stato nessun costo e disagio da indennizzare”.
3.13. Il credito retributivo spettante all'appellante, in relazione al periodo compreso tra l'1.12.2014 e il 6.3.2017, è dunque di € 68.606,39 a titolo di retribuzione, di € 5.464,40 per tredicesima mensilità, di € 1.641,86 per premi di risultato, di € 150,00 per premio di servizio maturato nel 2016 e del rateo di tredicesima mensilità relativo al 2014, cui vanno aggiunti gli interessi legali e la rivalutazione monetaria, tenendo presente che i primi tre importi sono già rivalutati al marzo 2017.
Non occorre invece dare seguito alla richiesta contenuta nella domanda di accertamento della qualità del lavoratore di creditore della “regolarizzazione della sua posizione previdenziale”, avendo mostrato la parte all'udienza del 30.1.2025 di intendere il riferimento soltanto sul piano descrittivo, quale illustrata conseguenza del riconoscimento del credito retributivo e della auspicata condanna di controparte al pagamento degli importi dovuti (v. la dichiarazione “A richiesta della Corte, l'Avv. Raffaele precisa che le difese e richieste relative alla parte contributiva sono, per così dire, descrittive per la ritenuta consequenzialità delle relative ricadute, così puntualizzando e chiarendo, ove occorra, la parte dell'atto contenente le conclusioni il che, anche alla luce della pronuncia della Cassazione
2 maggio 2024 n. 11730, rende superflua la presenza dell' nel presente CP_5 contenzioso”).
22 3.14. Come si è già evidenziato, dagli importi dovuti da non Parte_2 vanno scomputate le somme percepite, dopo la pubblicazione della sentenza che ha accertato l'illegittimità della cessione del ramo di azienda, da parte del terzo cessionario, non trova applicazione il principio della compensatio lucri cum damno, su cui si fonda la detraibilità dell'aliunde perceptum dal risarcimento, poiché, appunto, è stato escluso che la richiesta di pagamento del lavoratore abbia titolo risarcitorio.
4. Con il secondo motivo¸ l'appellante, condivise le affermazioni del
Giudice secondo cui “nel periodo anteTE alla cessione il ricorrente si occupava di mansioni di tipo amministrativo e contabile, come la gestione di pratiche e il controllo contabile” mentre a “seguito del rientro, sono state invece assegnate al ricorrente mansioni di carattere maggiormente operativo: specificamente, di “tecnico on field alimentazione condizionamento” (c.d. tecnico Testi
), nell'ambito della struttura “Technical Equipment Nord est in ambito
Wholesale”, [ovverosia] mansioni, per quanto emerso dalle deposizioni, [che] consistevano nelle attività di manutenzione e gestione dei sistemi di alimentazione condizionamento e nella verifica degli impianti”, censura la sentenza nella parte in cui il risarcimento del danno è stato escluso in ragione della mancata prova del denunciato demansionamento. Precisamente, l'appellante ritiene errata la motivazione, argomentando che “gli obblighi di protezione gravanti sul datore di lavoro ex art. 2087 c.c. hanno carattere generale e impongono all'Imprenditore, anche alla luce del TU 1124/1965 e del d.lgs. 81/2008, l'integralità del risarcimento del danno alla salute, anche quando non connesso alla violazione dell'art. 2103 c.c., come invece ritenuto dal giudice di prime cure. Si noti, in particolare, che, tanto nel ricorso introduttivo quanto negli scritti difensivi successivi, il aveva evidenziato la diagnosi di un «[d]isturbo Pt_1 dell'Adattamento con depressione endoreattiva, direttamente e causalmente conseguente alle vicissitudini lavorative dal medesimo patite» (punto 5a del ricorso) collegato all'essere stato assegnato, a seguito del ripristino del rapporto di lavoro dopo oltre dieci anni di contenzioso, «a mansioni completamente differenti da quelle che aveva svolto per anni e per le quali era altamente qualificato», invocando, appunto, la tutela ex art. 2087 c.c. nei confronti del datore di lavoro, non essendo tale danno indennizzabile dall' in ragione CP_6 della franchigia di legge e la non operatività dell'esonero di cui al TU
1124/1965). Il giudizio sulla circostanza di fatto se tale “mutamento” di mansioni integri o meno la violazione dell'art. 2103 c.c. oppure no, non costituisce necessario anteTE fattuale al diverso giudizio se tale mutamento (id est,
l'adibizione a mansioni diverse, quand'anche riferibili al medesimo livello di inquadramento) sia stato direttamente causativo del danno riconosciuto dal CTU
23 al Non a caso, anche il quesito peritale dava conto soltanto della Pt_1 diversità di mansioni (da impiegatizie a “operaie” o, più genericamente, operative) svolte dall'odierno appellante prima e dopo l'illegittima cessione del rapporto di lavoro a e il successivo ripristino”. CP_2
Assicurando la piena tutela dell'integrità fisica e della personalità morale del lavoratore, l'art. 2087 c.c. “ricomprende qualunque comportamento pregiudizievole nei confronti della persona del lavoratore, in tutte le sue dimensioni, ivi compreso il mutamento di mansioni, quand'anche non integri una violazione del disposto del novellato art. 2103 c.c. Con ciò si vuol significare che anche il corretto esercizio del ius variandi, vale a dire all'interno del livello contrattualcollettivo assegnato al lavoratore, quando comporti una lesione dell'integrità psicofisica dello stesso, comporta, ove non operi l'assicurazione obbligatoria, l'obbligo del risarcimento del danno quando, come nel caso de quo, il CTU lo abbia accertato come sussistente e sorretto da eziologia lavorativa”.
4.1. Il motivo è infondato.
Premessa la definitività dell'accertamento della legittimità dell'assegnazione all'appellante delle mansioni svolte a seguito della riammissione al lavoro (tornate quelle originarie dall'1.8.2019), non essendo contestata la correttezza dell'esercizio dello ius variandi, osserva il Collegio che l'accertamento della responsabilità del datore di lavoro è impedita dal fatto che la violazione dell'art. 2087 c.c. non è dedotta nei corretti termini da parte dell'interessato.
In tema di responsabilità per violazione dell'art. 2087 c.c., al lavoratore che lamenti di aver subito, a causa dell'attività lavorativa svolta, un danno alla salute, incombe l'onere di provare (v. Cass., 7.12.2018, n. 31795) l'esistenza di tale danno, la nocività dell'ambiente di lavoro ed il nesso causale fra questi due elementi, gravando invece sul datore di lavoro, una volta che il lavoratore abbia provato le suddette circostanze, l'onere di dimostrare di avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno (V. Cass., 14.4.2008, n.
9817, 29.1.2013, n. 2038, 12.6.2017, n. 14566, 24.10.2017 n. 25151, 23.05.2018,
n. 12808, 6.11.2019, n. 28516).
Allegare e provare la nocività dell'ambiente di lavoro, in coerenza con le regole che presiedono all'applicazione dell'art. 1218 c.c. in tema di allegazione
(V. Cass. S.U., 11.1.2008, n. 577 e S.U., 30.10.2001, n. 13533) dell'inadempimento rilevante, significa che dalla fonte dell'obbligo altrui che il creditore di sicurezza invoca deve scaturire l'indicazione del comportamento che il debitore avrebbe dovuto tenere, nel senso che dalla descrizione del fatto materiale deve quanto meno potersi evincere una condotta del datore contraria o a misure di sicurezza espressamente imposte da una disposizione normativa che le individua concretamente, ovvero a misure di sicurezza che, sebbene non
24 individuate specificamente da una norma, siano comunque rinvenibili nel sistema dell'art. 2087 c.c.
In un giudizio risarcitorio proposto nei confronti del datore di lavoro, è dunque indispensabile fornire al giudice ed alla controparte tutti gli elementi fattuali necessari affinché sia apprezzabile, anche solo in ipotesi, un colpevole inadempimento, non potendo il lavoratore limitarsi a dedurre di avere riportato un danno in occasione o durante la prestazione lavorativa (Cass., 23.12.2014, n.
27364, 12.6.2015, n. 12241).
4.2. L'onere di allegazione in questione non è stato osservato dal lavoratore, il quale si è limitato nell'atto introduttivo a ricondurre il lamentato pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale (“Disturbo dell'Adattamento con depressione endoreattiva” diagnosticato nel mese di novembre 2014), per richiamare le espressioni contenute nella consulenza di parte – documento in cui le doglianze sono portate a più compiuta manifestazione – “alle vicissitudini lavorative. Il riconoscimento del rapporto causale trova giustificazione e conferma nel criterio temporale tra l'insorgenza del disturbo e le problematiche lavorative, nell'idoneità lesiva delle vicissitudini lavorative e legali, nell'assenza di altre cause idonee a determinare il disturbo”. Non solo. E' accaduto che “alla ripresa del lavoro era però adibito a mansioni completamente differenti da quelle che aveva svolto per anni e per le quali era altamente qualificato. In conseguenza di tale demansionamento si è nuovamente progressivamente instaurato un quadro clinico caratterizzato da episodi d'ansia, instabilità umorale con repentini cali del tono dell'umore, intolleranza rispetto a fattori stressogeni, tendenza ad evitare di affrontare e risolvere situazioni complesse indicativo di un Disturbo dell'Adattamento ormai cronicizzato”.
La violazione dell'art. 2087 c.c. è stata quindi sostenuta dall'interessato nel ricorso introduttivo – con l'intento di dare consistenza all'onere, sussistente sul creditore, di dedurre l'inadempimento della controparte contrattuale – richiamando, da una parte, le “vicissitudini” lavorative emerse dopo il trasferimento di azienda (che dovrebbe rappresentare l'anteTE causale del
Disturbo) e facendo riferimento, dall'altra, al mutamento di mansioni subìto al rientro presso . T_
Ma il riferimento alle vicissitudini rappresenta evidentemente soltanto un generico richiamo, non venendo fornito alcun chiarimento che non si risolva nella denuncia dell'illegittimità del trasferimento del ramo di azienda (aspetto peraltro non ripreso nell'atto di appello). Il trasferimento però non valeva e non vale, occorre evidenziare, a dar conto della violazione delle prescrizioni di cui all'art. 2087 c.c., consistendo soltanto nel mutamento della figura datoriale, vicenda che
25 in sé non incide sulle modalità di svolgimento della prestazione e sulla tenuta dei presidi che il datore di lavoro deve porre all'integrità psico-fisica del lavoratore;
d'altra parte, il Disturbo indicato è documentato dal novembre 2014, a distanza di un decennio dall'attuazione della vicenda ex art. 2112 c.c.
Quanto al mutamento delle mansioni assegnate al rientro presso T_
, vale ribadire che il Tribunale ha accertato, senza che tale esito sia in realtà
[...] contestato, che “Le mansioni assegnate a seguito della reintegrazione sono quindi riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento delle ultime effettivamente svolte;
ne consegue che non può ravvisarsi nel caso di specie una violazione da parte di dell'art. 2103 c.c.”, non essendo possibile far T_ questione di “condotta illegittima della società datrice di lavoro”. Non è giustificata allora dall'appellante l'affermazione secondo cui l'assegnazione di mansioni diverse, pur nel pieno rispetto dell'art. 2103 c.c., avrebbe violato – in mancanza anche di ulteriori elementi non forniti – l'art. 2087 c.c.
Non vi è margine, quindi, per apprezzare la formulazione di rilievi utili a dar conto dello specifico inadempimento ex art. 2087 c.c. che l'appellante imputa alla controparte, in assenza nel ricorso introduttivo di alcuna deduzione utile allo scopo (non essendo sufficiente, al fine di poter validamente avanzare l'istanza risarcitoria, segnalare o anche documentare isolatamente dei pregiudizi alla salute se prima non si è messo in luce l'inadempimento contrattuale del datore di lavoro).
5. L'appello incidentale va quindi accolto per quanto di ragione (ovverosia nei limiti in cui alla domanda del lavoratore va riconosciuta natura risarcitoria, fino al momento dell'accertata illegittimità del trasferimento di azienda) e, in parziale riforma della sentenza appellata, occorre allora dichiarare inammissibile, per violazione del divieto del bis in idem, la domanda di risarcimento del danno conseguente al mancato ripristino del rapporto con in Parte_2 relazione al periodo compreso tra l'1.11.2004 e il 31.12.2010.
L'appello principale va pure accolto per quanto di ragione e, in parziale riforma della sentenza appellata, occorre allora accertare e dichiarare che l'appellante è creditore, in relazione al periodo compreso tra l'1.12.2014 e il
6.3.2017, di € 68.606,39 a titolo di retribuzione, di € 5.464,40 per tredicesima mensilità, di € 1.641,86 per premi di risultato, di € 150,00 per premio di servizio maturato nel 2016 e del rateo di tredicesima mensilità relativo al 2014 e condanna al relativo pagamento, oltre a interessi legali e Parte_2 rivalutazione monetaria, tenendo presente che i primi tre importi sono già rivalutati al marzo 2017.
Nel resto l'appello principale è da respingere.
26 6. Le spese di lite del doppio grado di giudizio si compensano in misura della metà, con condanna di prevalentemente soccombente Parte_2 rispetto al al pagamento del residuo, che si liquida come in dispositivo, Pt_1 con conferma delle statuizioni della sentenza impugnata in relazione alla regolamentazione delle spese di c.t.u., non essendo mutata sul punto la valutazione di soccombenza.
P.Q.M.
La Corte, ogni diversa e contraria domanda, eccezione e istanza disattesa, assorbita e respinta, definitivamente decidendo: accoglie l'appello incidentale per quanto di ragione e, in parziale riforma della sentenza appellata, dichiara inammissibile, per violazione del divieto del bis in idem, la domanda di risarcimento del danno conseguente al mancato ripristino del rapporto con in relazione al periodo compreso Parte_2 tra l'1.11.2004 e il 31.12.2010; accoglie l'appello principale per quanto di ragione e, in parziale riforma della sentenza appellata, accerta e dichiara che l'appellante principale è creditore, in relazione al periodo compreso tra l'1.12.2014 e il 6.3.2017, di €
68.606,39 a titolo di retribuzione, di € 5.464,40 per tredicesima mensilità, di €
1.641,86 per premi di risultato, di € 150,00 per premio di servizio maturato nel
2016 e del rateo di tredicesima mensilità relativo al 2014 e condanna
[...] al relativo pagamento, oltre a interessi legali e rivalutazione Parte_2 monetaria, tenendo presente che i primi tre importi sono già rivalutati al marzo
2017; rigetta nel resto l'appello principale;
compensa le spese di lite del doppio grado di giudizio in misura della metà
e condanna al pagamento del residuo, che liquida per il Parte_2 primo grado in € 7.000,00, oltre accessori di legge, e per il presente grado in €
6.000,00, oltre accessori di legge.
Così deciso in Bologna il 15.5.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Luca Mascini dott.ssa Marcella Angelini
27