Sentenza 30 luglio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 30/07/2002, n. 11257 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11257 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2002 |
Testo completo
Млазд REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Incidente SEZIONE TERZA CIVILE Madale Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 9557/991 1257/02 Pre identeDott. TA NICASTRO Dott. Paolo VITTORIA Consiliere 128864 Dott. Ernesto LUPO - Consigliere Dott. Fabio MAZZA TOUT Rel. Consigliere Rep. 2922 Ud. 19/03/02 - ConsigliereDott. Ennio MALZONE ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DI TT CH, elettivamente domiciliato in ROMA PLE CLODIO 32, presso 10 studio dell'avvocato CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE CIABATTINI LIDIA, difeso anche disgiuntamente dagli Richiesta copia_studio_ dal Sig. IL SOLE 24 ORE avvocati DE LILLO VINCENZO, PANSINI ANTONIO, giusta per diritti € 1,55 delega in atti;
3.1 LUG 2002.. IL CANCELLIERE ricorrente
contro
CANCELLER LLOYD ADRIATICO SPA, con sede legale in Trieste, elettivamente domiciliata in ROMA VIA ACHILLE PAPA 21, presso lo studio dell'Avvocato RODOLFO GAMBERINI 2002 MONGENET che la difende giusta procura speciale per 722 Notar Umberto CAVALLINI di Trieste del 09/09/99 rep. n. 44522; resistente
contro
INFANTE MAURO, INFANTE GAETANO;
intimati avversO la sentenza n. 889/98 della Corte d'Appello di BARI, Sezione Terza Civile, emessa il 30/09/98 e depositata il 16/10/98 (R.G. 1078/95); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/03/02 dal Consigliere Dott. Fabio MAZZA;
udito 1'Avvocato Lidia CIABATTINI (per delega avv.ti DELILLO e PANSINI); udito 1'Avvocato Giorgio LUCERI (per delega avv. R. GAMBERINI MONGENET); udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giuseppe NAPOLETANO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO In data 20.3.1984, Di LF MI, mentre per- correva a piedi la strada provinciale LF- Terlizzi, veniva investito da NF AU, alla guida di una autovettura di proprietà di NF TA ed assicurata presso la Comp. Lloyd Adriatico spa, e ri- portava lesioni personali. Conveniva quindi in giudizio, avanti al Tribunale 2 di Trani NF AU e TA e la Compagnia assicu- ratrice, per sentirli condannare al risarcimento del danno. Il Tribunale adito dichiarava la domanda impro- ottemperanza all'art. 22 legge n. ponibile per omessa 990/1969. appello del Di LF, la Corte di Bari, con 30.9-16.10.1998, dichiarava la proponibilità sentenza della domanda e, in parziale accoglimento della stessa, ritenuto in concorso di colpa del Di LF, nella misura del 20%, condannava gli appellati al pagamento della somma di lire 12.320.000, a solo titolo di risar- cimento del danno biologico oltre interessi legali dal fatto, nella misura del 4%. Di LF MI ha proposto ricorso in cassa- zione con due motivi. L'intimato non si è costituito. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di gravame, il ricorrente la- menta l'omessa od insufficiente motivazione in ordine alla sussistenza o meno di postumi permanenti influenti sua capacità di guadagno. Osserva che la Corte di Appello di Bari, dopo aver ritenuto immotivato il pare- re del CTU che aveva affermato la sussistenza di tali postumi, ha escluso gli stessi senza peraltro esprimere sul punto una adeguata motivazione. 3 La doglianza è infondata giacchè la Corte di merito sufficientemente motivato sul punto, rilevando ha l'assenza di limitazioni funzionali articolari e di anormalità della deambulazione. Il ricorrente lamenta poi, con la seconda censura, violazione o falsa applicazione di legge in ordine alla liquidazione degli interessi legali, che la Corte di Bari ha determinato nella misura media del 4% sulla somma dovuta a titolo di risarcimento del danno. Anche tale censura non merita accoglimento. La Cor- te di merito ha dato puntuale applicazione ai criteri indicati da questa Corte in tema di liquidazione del danno causato da illecito aquiliano nella ipotesi di ritardato adempimento risarcitorio. In tal caso infatti “devesi tener conto del nocu- mento finanziario (lucro cessante) subito dal danneg- giato a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro dovutagli a titolo di risarcimen- la quale se tempestivamente corrisposta, sarebbe po- to, 1 tuta essere investita per ricavarne nel lucro finanzia- rio. Tale danno ben può essere liquidato con la tecnica degli interessi, ma in questo caso gli interessi stessi non debbono essere calcolati sulla somma originaria, né sulla somma rivalutata al momento della liquidazione, 4 ma debbono computarsi o sulla somma originaria via via rivalutata anno per anno, oppure in base ad un indice di rivalutazione medio" (Cass. 10.3.2000 n. 2796; vedi anche Cass. SS.UU. 17.2.1995 n. 1712 e Cass.
3.12.1999 n. 13470). La Corte di merito ha salidamente applicato i pre- detti principi con l'introduzione di un valore medio degli interessi per ritardato adempimento, e ha così utilizzato un criterio altrettanto valido di quello della rivalutazione media.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del 109T129.11 giudizio di cassazione. 45ST 20,66 Così deciso in Roma, addi 19.3.2002. TOT. 149,77 IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE свиби Сваде заліним celleria IL CANCELLIERE C1 Dott.ssa Maria Aiello an 7 C 0 in . ositata 1 7 C ELLIERE .0 Aiello ep aria 0 D C ggi,3 M CAN ott.ssa O IL D AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 MAR. 2003 Serie 4. Registrato i versate € 149.77 CENTOQUARANTANOVE/77 (euro. p. It Dirigente Area Servizi (Dott.ssa Maria Grazia DI FIL O) Il Responsabile Servizio Anti Sudizia (Dr. M. RACCICHIN!) 5