Sentenza 19 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2B, sentenza 19/12/2025, n. 23208 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 23208 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 23208/2025 REG.PROV.COLL.
N. 10013/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10013 del 2020, proposto da
Be Smart S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Isabella Perego, Gian Michele Roberti, Anna Romano, Filippo Arturo Satta e Francesco Parisi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Filippo Satta in Roma, via Arenula, 29;
contro
Ministero dell'Istruzione, Ministero dell'Università e della Ricerca e Agid - Agenzia per L'Italia Digitale, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Presidenza del Consiglio dei Ministri e Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, non costituiti in giudizio;
nei confronti
CA - Consorzio Interuniversitario, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Damiano Lipani e Francesca Sbrana, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’Avvocato Damiano Lipani in Roma, via Vittoria Colonna 40;
per l'annullamento:
- del Decreto del Ministero dell'Istruzione, Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali, prot. n. R.0000038 del 21 luglio 2020, di approvazione della Convenzione stipulata con il Consorzio Interuniversitario CA il 9 luglio 2020 (pubblicato il 15 settembre 2020 nella Sezione ‘Amministrazione Trasparente' del portale istituzionale miur.gov.it);
- della Convenzione per l'affidamento al CA di Servizi Informatici da svolgersi in favore del Ministero dell'Istruzione e del Ministero dell'Università e della Ricerca, stipulata il 9 luglio 2020 (pubblicata il 15 settembre 2020 nella Sezione ‘Amministrazione Trasparente' del portale istituzionale miur.gov.it);
- dell'Atto aggiuntivo alla convenzione per l'affidamento al CA di servizi informatici da svolgersi in favore del Ministero dell'Istruzione e del Ministero dell'Università e della Ricerca, stipulato il 2 settembre 2020 (pubblicato il 15 settembre 2020 nella Sezione ‘Amministrazione Trasparente' del portale istituzionale miur.gov.it);
- nonché, per quanto occorrer possa, di tutti gli atti/provvedimenti – comunque denominati – antecedenti, conseguenti, presupposti o connessi, ancorché non conosciuti dalla ricorrente, ivi inclusi: (i) il Parere dell'AGID n. 11 del 2020 e (ii) il Capitolato Tecnico e relative Appendici, allegati – ma non pubblicati unitamente – alla Convenzione per l'affidamento al CINECA di servizi informatici da svolgersi in favore del Ministero dell'Istruzione e del Ministero dell'Università e della Ricerca, del 9 luglio 2020;
nonché per l'accertamento dell'illegittimità della misura adottata in favore di CA in quanto aiuto di Stato in violazione delle disposizioni del Trattato FUE.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione, del Ministero dell'Università e della Ricerca, di CA e dell’Agid;
Vista la memoria del 3 novembre 2025, notificata il 31 ottobre 2025, con la quale parte ricorrente dichiara di voler rinunciare al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 2, lett. c, 84 e 85 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 28 novembre 2025 il dott. OV RI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.
Preso atto:
che la società ricorrente ha impugnato il Decreto del Ministero dell’Istruzione (prot. n. R.0000038) del 21 luglio 2020, di approvazione della Convenzione stipulata con il Consorzio Interuniversitario CA il 9 luglio 2020 unitamente agli atti in epigrafe citati;
che si sono costituiti il Ministero dell'Istruzione, il Ministero dell'Università e della ricerca, l’Agid e CA che, oltre a proporre eccezioni di inammissibilità e irricevibilità, hanno contestato le censure proposte, chiedendo il rigetto del ricorso;
che nell’imminenza dell’udienza di discussione del 28 novembre 2025 e precisamente il 3 novembre 2025, la società ricorrente ha depositato in giudizio l’atto di rinuncia al ricorso di primo grado in quanto nelle more del giudizio è intervenuta la decisione della Commissione UE n. 1963/2025, con la quale si è ritenuto che “ la misura alla quale la Repubblica italiana ha dato esecuzione a favore di CA non costituisce aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea ”, decisione che non solo costituisce il presupposto del presente ricorso ma che la società Be Smart intende contestare dinanzi al Tribunale dell’Unione Europea;
che nell’atto di rinuncia si è evidenziato, altresì, che la sottoposizione di tale questione dinanzi una diversa Corte determina una sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del presente giudizio;
Considerato che l'art. 84 del codice del processo prevede che " la parte può rinunciare al ricorso in qualunque stato e grado della controversia, mediante dichiarazione sottoscritta da essa stessa o dall'avvocato munito di mandato speciale e depositata nella segreteria, o mediante dichiarazione resa in udienza e documentata nel relativo verbale ”;
Ritenuto che nel caso di specie risultano rispettate le condizioni prescritte dalla disposizione sopra citata, essendo la rinuncia sottoscritta dai legali del ricorrente ed essendo stata notificata alle Amministrazioni intimate;
Rilevato che l’esistenza di dette circostanze consentono a questo Collegio di prendere atto della rinuncia e di dichiarare l’estinzione del presente giudizio, mentre la definizione in rito consente di compensare le spese tra le parti costituite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dà atto della rinuncia.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
OV RI, Presidente FF, Estensore
Filippo Maria Tropiano, Consigliere
Giovanna Vigliotti, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| OV RI |
IL SEGRETARIO