Cass. pen., sez. VI, sentenza 11/04/2001, n. 15165
CASS
Sentenza 11 aprile 2001

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

È manifestamente infondata, in relazione agli artt. 111 e 24 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, del d.l. 7 gennaio 2000, n. 2, convertito nella l. 25 febbraio 2000, n. 35, il quale consente che le dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari da chi si è volontariamente sottratto all'esame della difesa, se già acquisite al fascicolo del dibattimento, siano valutate solo se la loro attendibilità è confermata da altri elementi di prova, atteso che la legge 23 novembre 1999, n. 2, in quanto norma costituzionale, consente a pieno titolo tale regime derogatorio del principio costituzionale, e che esso non eleva il materiale indiziario, che non s'intende disperdere, al rango di prova piena, ma richiede una verifica critica dello stesso da parte del giudice, in modo che la sua attendibilità sia confermata <>. * CONFORME A CASSAZIONE ASN: 200003937 RV:215778 S

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 11/04/2001, n. 15165
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 15165
    Data del deposito : 11 aprile 2001

    Testo completo