Sentenza 11 aprile 2001
Massime • 1
È manifestamente infondata, in relazione agli artt. 111 e 24 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, del d.l. 7 gennaio 2000, n. 2, convertito nella l. 25 febbraio 2000, n. 35, il quale consente che le dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari da chi si è volontariamente sottratto all'esame della difesa, se già acquisite al fascicolo del dibattimento, siano valutate solo se la loro attendibilità è confermata da altri elementi di prova, atteso che la legge 23 novembre 1999, n. 2, in quanto norma costituzionale, consente a pieno titolo tale regime derogatorio del principio costituzionale, e che esso non eleva il materiale indiziario, che non s'intende disperdere, al rango di prova piena, ma richiede una verifica critica dello stesso da parte del giudice, in modo che la sua attendibilità sia confermata <
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 11/04/2001, n. 15165 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15165 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FORTUNATO PISANTI - Presidente - del 06/03/2001
Dott. GIANGIULIO AMBROSINI - Consigliere - SENTENZA
Dott. TITO GARRIBBA - Consigliere - N. 368
Dott. STEFANO MONACI - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ILARIO MARTELLA - Consigliere - N. 31591/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sui ricorsi proposti dal difensore, avv. Giuseppe Bamonte, di EG IO, nato a [...] il [...], e di DO RE, nato a [...] il [...], e in proprio da NE OT, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza 7.6.2000 della Corte d'appello di Milano;
Visti gli atti, la sentenza e i ricorsi;
Udita la relazione del Consigliere Dott. Giangiulio Ambrosini;
Udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. Francesco Cosentino, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso proposto dal NE e per il rigetto dei ricorsi proposti nell'interesse del EG e del DO;
Uditi i difensori di EG e di DO, avv.ti Bamonte e Alfredo Gaito, che hanno insistito per l'accoglimento dei ricorsi;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte d'appello di Milano con sentenza 7.6.2000 confermava la sentenza 21.9.1999 del Tribunale di Lodi di condanna di EG IO alla pena di anni 14, mesi 6 di reclusione e lire 100.000.000 di multa e di DO RE alla pena di anni 14 di reclusione e lire 90.000.000 di multa per il reato di cui all'art. 73 d.p.r. 309/90 e la riformava parzialmente nei confronti di NE OT, assolvendolo dai fatti commessi anteriormente al gennaio 1997 e riducendo la pena ad anni 3, mesi 3, giorni 20 di reclusione e lire 28.500.000 di multa.
La sentenza respinge preliminarmente alcune eccezioni di carattere processuale.
In particolare per quanto riguarda l'incompetenza per territorio ritiene applicabili, in presenza di una molteplicità di fatti delittuosi articolati in un vasto ambito territoriale, i criteri suppletivi di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 9 c.p.p. Per quanto riguarda l'omesso interrogatorio degli imputati in sede di udienza preliminare ritiene tale interrogatorio da un lato superfluo, dall'altro non integrante alcuna nullità in difetto di apposita previsione legislativa.
Per quanto riguarda l'acquisizione da parte del Tribunale di atti e documenti prima di procedere all'acquisizione delle prove orali non ravvisa alcuna nullità, posto che essa avvenne in sede di ammissione delle prove e che non ne venne disposta la lettura.
Per quanto infine riguarda l'assenza del codifensore nell'udienza fissata per la discussione finale osserva che il diritto alla difesa era tutelato dall'altro difensore e che nessun profilo di nullità è riscontrabile.
In punto responsabilità degli imputati (il EG gestore di un'autocarrozzeria con la collaborazione del DO, presso cui il NE lavorava saltuariamente) la decisione si fonda sulle chiamate in correità (PP BE e ZA AR), riscontrate da intercettazioni telefoniche e ambientali, da testimonianze, da documentazione fotografica, oltre che da parziali ammissioni degli imputati stessi.
Ricorre la difesa del EG e del DO per:
a) violazione degli artt. 4, 8 e 9 c.p.p. in quanto competente territorialmente doveva considerarsi il Tribunale di Milano, nel cui circondario (il Comune di Melzo) aveva sede l'autocarrozzeria all'interno della quale si erano concretizzati gli accordi finalizzati al traffico di sostanze stupefacenti;
b) violazione degli artt. 111, c. 4, Cost., 513, 500 e 606, lett. c), c.p.p. Sostiene la difesa che le dichiarazioni degli imputati in procedimenti connessi che si sono avvalsi della facoltà di non rispondere sono state acquisite, dopo le relative contestazioni, ex art. 513 c.p.p. come interpretato dalla sent. 361/98 della Corte costituzionale. Ma nel contempo è entrato in vigore il nuovo testo dell'art. 111 Cost. che prevede che la colpevolezza degli imputati non possa essere provata sulla base di dichiarazioni di chi, per libera scelta, si è volontariamente sottratto all'interrogatorio dell'imputato o del suo difensore. Da ciò la difesa desume l'inutilizzabilità delle dichiarazioni dei coimputati in procedimenti connessi e, in subordine, l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, c. 2, l. 25.2.2000, n. 35;
c) violazione degli artt. 375, c. 3, 416, 419, c. 1, e 421 c.p.p. per omesso interrogatorio degli imputati sugli elementi di novità costituiti dalle produzioni, antecedenti il rinvio a giudizio, di cui la difesa non conosceva il contenuto e per il diniego di incidente probatorio richiesto (peraltro privo di motivazione);
d) violazione degli artt. 191, 194, 500, 210, 513, 511, 514, c. 1 e 2, c.p.p. per l'acquisizione da parte del Tribunale di atti e documenti inutilizzabili;
e) violazione dell'art. 96 c.p.p. non avendo potuto il secondo difensore degli imputati esercitare il mandato difensivo al momento della discussione finale;
f) violazione degli artt. 192, c. 3, e 513 c.p.p. e illogicità della motivazione, anche per mancata valutazione delle ritrattazioni del coimputato in procedimento connesso PP BE;
g) violazione dell'art. 110 c.p. per l'indebita estensione al DO di prove eventualmente riferibili al solo EG;
h) violazione dell'art. 133 c.p. in relazione al DO per omessa considerazione della confessione e dell'incensuratezza ai fini della determinazione della pena e della concessione delle attenuanti generiche.
Ricorre altresì il NE personalmente per:
a) mancanza o manifesta illogicità della motivazione, in quanto gli elementi probatori posti a sostegno della decisione di condanna non appaiono univoci, perché non vi è stata contestazione delle dichiarazioni rese al P.M. onde le stesse sono inutilizzabili;
b) violazione dell'art. 110 c.p. e mancanza di motivazione in relazione al concorso nel reato con i coimputati EG e DO;
c) violazione dell'art. 73, c. 5, d.p.r. 309/90 e 114 c.p. e relativa contraddittorietà della motivazione;
e) violazione degli artt. 357, 431, 511 e 526 c.p.p. per essere state utilizzate per la decisione trascrizioni di conversazioni telefoniche riportate in una nota riassuntiva dei carabinieri, per sua natura atto non irripetibile.
Con motivi aggiunti la difesa di EG e DO ribadiva l'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Lodi, approfondiva le già dedotte violazioni relative al "giusto processo", insisteva circa l'inutilizzabilità di atti irritualmente acquisiti al fascicolo processuali, sottolineava la mancanza di motivazione della sentenza impugnata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La questione attinente alla eccepita incompetenza territoriale del Tribunale di Lodi (sollevata dalla difesa del EG e del DO) appare pregiudiziale.
Si sostiene da parte della difesa che il luogo in cui si svolgevano le trattative per lo spaccio dello stupefacente, direttamente o a mezzo del telefono, era l'officina meccanica del EG, sita nel Comune di Melzo: il che avrebbe radicato la competenza territoriale in Milano.
Per contro il capo di imputazione indica, come luoghi di detenzione della sostanza stupefacente e di spaccio della stessa in modo indifferenziato varie località (Lodi, Crespiatica, Codogno, Melzo e "altrove").
L'impugnata sentenza ravvisa la competenza del Tribunale di Lodi sulla base del rilievo che, non potendosi individuare il luogo di consumazione del reato più grave (erroneamente riferito al luogo in cui il maggior quantitativo di sostanza stupefacente è stato trattato o ceduto), ne' quello di consumazione del primo reato, si deve ricorrere ai criteri suppletivi di cui all'art. 9, commi 2 e 3, c.p.p.
È vero che, essendosi in presenza di più fatti delittuosi, connessi a norma dell'art. 12 c.p.p., la competenza per territorio dovrebbe appartenere al giudice competente "per il reato più grave". Ma detta gravità non può desumersi se non sulla base del criterio formale (entità della pena edittale) stabilito dall'ultimo comma dell'art.16 c.p.p. Di fronte a fatti in astratto punibili con la medesima pena edittale (tutti previsti dall'art. 73 d.p.r. 309/90), non può stabilirsi quale fra i fatti stessi (per le modalità, per le circostanze concrete, per l'oggetto, o per qualsivoglia altra ragione non attinente al titolo e alla pena edittale) sia da considerarsi di maggiore gravità.
D'altra parte, come rileva la sentenza impugnata, non è neppure possibile in concreto stabilire il luogo in cui è stato commesso il primo reato, onde non è applicabile la regola di cui all'ultima parte del comma 1 dell'art. 16.
Anche la regola suppletiva (art. 9, c. 1) dell'ultimo luogo in cui è avvenuta una parte della condotta non può essere presa in considerazione, stante l'indeterminatezza della successione dei tempi e luoghi di commissione dei reati.
L'ulteriore regola suppletiva (art. 9, c. 2) non può altrettanto prestarsi ad un parametro certo, posto che gli imputati risultano residenti o domiciliati in luoghi diversi (EG e NE in Lodi, DO residente in Rodano, provincia di Milano, ma domiciliato in Bagnolo Cremasco, provincia di Cremona).
Non resta che affidarsi all'ultimo dei criteri suppletivi (art. 9, c. 3) che individua il luogo in cui ha sede l'ufficio del Pubblico Ministero che ha provveduto per primo a iscrivere la notizia di reato. Tale luogo è indubitabilmente Lodi, ove il P.M. presso il locale Tribunale è stato l'unico ad avere iscritto la notizia di reato e ad aver condotto le indagini preliminari.
2. Il secondo motivo di ricorso relativo a EG e DO attiene alla violazione dell'art. 111 Cost., quale modificato dalla l. cost.23.11.1 99, n. 2, a norma del cui comma 4 "la colpevolezza dell'imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'interrogatorio da parte dell'imputato o del suo difensore".
Il giudizio di appello si è indubbiamente svolto dopo la modifica costituzionale, onde il richiamo a detta norma appare pertinente. Ma il richiamo è incompleto, in quanto la stessa legge costituzionale, che ha modificato l'art. 111 della Costituzione, prevede la disciplina transitoria per i procedimenti penali in corso, mediante una riserva di legge ordinaria: "la legge regola l'applicazione dei principi contenuti nella presente legge costituzionale ai procedimenti penali in corso alla data della sua entrata in vigore". Secondo il principio generale della successione delle leggi costituzionali nel tempo, il nuovo testo dell'art. 111 Cost. ha vigore immediato per i procedimenti che devono ancora essere iniziati;
non lo ha invece per i procedimenti in corso, in relazione ai quali è demandato alla legge ordinaria (secondo un criterio di ragionevolezza) di predisporre una disciplina che, compatibilmente con il nuovo dettato costituzionale, non faccia cadere nel nulla una serie di atti processuali già compiuti, nel rispetto delle esigenze di economia processuale e di salvaguardia dello stesso procedimento. Non si può dimenticare che, al pari dell'art. 1 che modifica il testo costituzionale, anche l'art. 2 che prevede la disciplina transitoria per i procedimenti in corso è norma di rango costituzionale, onde la riserva di legge ordinaria in essa contenuta non può essere posta in discussione in quanto tale.
La riserva di legge è stata sciolta con la l. 25.2.2000, n. 35 (di conversione con modifiche del d.l. 7.1.2000, n. 2). A norma dell'art. 1, c. 2, di questa legge "fino alla data di entrata in vigore della legge che disciplina l'attuazione dell'art. 111 della Costituzione, come modificato dalla legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2, ed in applicazione dell'art. 2 della stessa legge costituzionale, i principi di cui all'art. 111 della Costituzione si applicano ai procedimenti in corso salve le regole contenute nei commi successivi".
Il successivo comma 2 si esprime in modo chiarissimo affermando che "le dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'esame dell'imputato o del suo difensore, sono valutate, se già acquisite al fascicolo per il dibattimento, solo se la loro attendibilità è confermata da altri elementi di prova, assunti o formati con diverse modalità".
Sul punto la sentenza impugnata appare del tutto esauriente, dedicando un intero capitolo, denominato "la valutazione delle dichiarazioni degli imputati in procedimento connesso", alla attendibilità dei chiamanti in correità e ai riscontri derivanti da altri elementi di prova.
3. In sintesi, la disciplina costituzionale, nonché quella legislativa ordinaria ad essa consequenziale, fin qui esaminate, non pongono problemi interpretativi di particolare rilievo: vi è una norma costituzionale di carattere generale;
vi è una seconda norma di carattere costituzionale che riserva alla legge ordinaria la disciplina transitoria, limitatamente ai procedimenti penali in corso, fino alla data della entrata in vigore di altra legge ordinaria di attuazione del principio costituzionale;
vi è infine la legge ordinaria transitoria che disciplina appunto i procedimenti penali in corso. Tale ultima legge non si limita a prorogare "sine die" la disciplina legislativa previgente alla modifica costituzionale, ma apporta ad essa un significativo correttivo nel senso che le dichiarazioni a carico dell'imputato rese senza contraddittorio, purché acquisite al fascicolo di ufficio, non hanno validità assoluta, ma la loro attendibilità deve essere verificata e confermata da altri elementi di prova.
Resta da verificare, come "sollecitato" in via subordinata dalla difesa, se la norma transitoria ora ricordata non si ponga in contrasto con la Costituzione.
Il contrasto non sussiste certamente in relazione alla disciplina precedente alla modifica dell'art. 111 Cost., rispetto a cui si è verificato più volte il vaglio della Corte costituzionale. Nè può sussistere con il novellato art. 111, in primo luogo perché l'art. 2 della legge costituzionale consente un regime transitorio derogatorio del principio generale;
in secondo luogo per la ragione prima evidenziata, ossia che non si è in presenza di una conferma pura e semplice della disciplina previgente.
A quest'ultimo proposito, come già rilevato da altre decisioni di questa Sezione della Suprema Corte (da ultimo 18.10.2000, Di Bona), si deve osservare che la norma dell'art. 1, c. 2, l. 25.2.2000, n.35, non attribuisce valore di "prova legale" alle dichiarazioni di chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'esame dell'imputato o del suo difensore. Al contrario pone la regola secondo cui tali dichiarazioni, se già acquisite, in tanto sono utilizzabili in quanto la loro attendibilità sia confermata "aliunde", da altri elementi di prova formati in modo diverso nell'ambito dello stesso procedimento.
Il correttivo introdotto dalla norma risponde al duplice fine di non disperdere un materiale indiziario altrimenti irricuperabile e al tempo stesso di non elevare lo stesso materiale al ruolo di prova "piena", richiedendo da un lato riscontri estrinseci, dall'altro una verifica critica (quindi necessariamente sorretta da motivazione logica, come tale suscettibile di vaglio critico in sede di legittimità) da parte del giudice.
In quest'ottica non si ravvisa alcuna lesione al diritto alla difesa.
4. Il terzo motivo di ricorso della difesa EG e DO concerne il mancato interrogatorio degli imputati in sede di udienza preliminare, in relazione al deposito di atti, prima non conosciuti, da parte del P.M. da cui discenderebbe la violazione dell'art. 421 c.p.p., e il mancato accoglimento della richiesta di incidente probatorio al fine di sentire alcuni imputati in procedimento connesso. Sul primo punto si sostiene che l'imputato, oltre poter rendere dichiarazioni spontanee, abbia il diritto, con corrispondente dovere del giudice, di essere sottoposto ad interrogatorio. La tesi non merita accoglimento sotto il profilo, già evidenziato nelle decisioni di primo e di secondo grado, che l'obbligo di interrogare gli imputati sussiste nella fase delle indagini preliminari a norma degli artt. 64 e 65 c.p.p. per la contestazione del fatto reato e degli elementi di prova. Una volta espletato tale incombente (preceduto dall'avviso di cui all'art. 415 bis c.p.p.), non sussiste obbligo di nuovo interrogatorio ogni qualvolta emergano elementi probatori che, ribadiscano, si aggiungano o aggravino il materiale probatorio già conosciuto dall'indagato: se così fosse, vi sarebbe un appesantimento delle indagini preliminari assolutamente incompatibile con le esigenze di celerità del procedimento. Non solo, ma sorgerebbe inevitabile controversia circa il carattere di novità o meno degli ulteriori elementi indizianti.
La stessa lettera dell'art. 421 c.p.p, lungi dal rafforzare la tesi difensiva, si pone in contrasto con essa.
Innanzitutto non è prevista alcuna sanzione specifica di nullità nel caso di mancato interrogatorio dell'imputato, nel corso dell'udienza preliminare, pur se da questi richiesto. D'altra parte non può trarre In inganno l'espressione testuale "il giudice dispone", in quanto essa non ha valore a sè stante, ma è correlata alla successiva locuzione "che l'interrogatorio sia reso nelle forme previste dagli artt. 498 e 499". In sostanza la norma non dispone l'obbligatorietà dell'interrogatorio, ma l'obbligatorietà delle modalità di assunzione di esso, qualora venga disposto. Infine vale il disposto dell'ultimo comma dell'art. 421, che non è correlato soltanto al precedente comma 3 (relativo alle conclusioni che le parti devono assumere), bensì all'intera norma, nel senso che, una volta verificata la costituzione delle parti, si apre la discussione previa esposizione del P.M. circa i risultati delle indagini preliminari, e il giudice, sentite le conclusioni delle parti, può, se lo ritiene, decidere allo stato degli atti (sempre ammesse le dichiarazioni spontanee dell'imputato, così come in ogni fase processuale). Lo "stato degli atti" è appunto quello risultante dalle indagini preliminari, a prescindere da un nuovo interrogatorio dell'indagato
5. Sul secondo punto, ossia sul diniego dell'incidente probatorio, la doglianza appare del tutto generica in quanto non si contesta che il giudice per le indagini preliminari abbia ignorato la richiesta, ma si contestano le "inconsistenti e apparenti argomentazioni di quel Giudice" che nasconderebbero l'obiettivo di "impedire la perenzione del termine custodiale massimo previsto per la fase". Si tratta, all'evidenza, di una mera illazione, non sorretta da alcuna esplicita deduzione. La stessa pretesa secondo cui, ove l'incidente probatorio fosse stato effettuato, gli imputati avrebbero potuto optare per un rito alternativo, si scontra con il fatto che i documenti depositati dal P.M. all'udienza preliminare (ipotesi non vietata dalla legge) erano a quel punto noti agli imputati e alla difesa, così da non pregiudicare una diversa scelta del rito.
6. La quarta doglianza della difesa EG e DO è assolutamente priva di rilievo. Il materiale depositato dal P.M. al dibattimento di primo grado è stato acquisito agli atti al solo fine di deliberare in ordine alla eccezione di incompetenza territoriale, quindi per una finalità del tutto estranea a quella propria del giudizio di merito. La riprova discende dal fatto che di quegli atti è stata disposta la sola acquisizione e non la lettura.
Il principio della inutilizzabilità processuale non è stato pertanto violato.
L'accusa mossa dalla difesa, secondo cui si tratterebbe di un modo surrettizio di far entrare nel processo atti inutilizzabili, è puramente teorica e priva di riscontro, in quanto non si denuncia correlativamente in quali parti la motivazione sarebbe viziata a causa dell'utilizzo di atti non legittimamente acquisiti ne' acquisibili.
D'altra parte non si comprende come il giudice del dibattimento, investito in limine di una questione di incompetenza territoriale, possa decidere sulla questione stessa quando la difesa nel sostenerla fa leva su determinati atti e documenti (come le informative di polizia) che per loro natura non possono entrare nel procedimento. Delle due l'una, o l'eccezione è del tutto preclusa con innegabile pregiudizio della difesa, o l'eccezione è ammissibile senza che la sua decisione possa interferire in alcun modo nel merito della vicenda.
7. Il quinto motivo è di assoluta genericità. Si tratta di un semplice enunciato, secondo cui "il secondo difensore non ha potuto esercitare il diritto-dovere di assistere gli imputati nella discussione finale" nel giudizio di primo grado. Come e perché non abbia potuto esercitare tale diritto non è esplicitato e non è dato sapere dalla doglianza difensiva, ne' si precisa quale addebito di nullità debba imputarsi al giudicante.
8. Il sesto motivo concerne la mancanza o manifesta illogicità della motivazione, con riguardo particolare alla ritrattazione del coimputato in procedimento connesso PP BE. Su quest'ultimo punto si deve evidenziare come la doglianza attenga a valutazioni di merito. Infatti, se dalle iniziali accuse lo PP è passato alla ritrattazione parziale, per poi tacere invocando la facoltà di astenersi, l'iter contorto seguito dal coindagato è stato adeguatamente approfondito dall'impugnata sentenza, senza che da essa emerga un vizio logico di motivazione, suffragata peraltro da altri elementi probatori.
Più in generale non è ravvisabile il difetto di motivazione alla luce del complessivo materiale probatorio analizzato dalla sentenza impugnata. Le chiamate in correità non sono incrinate dalle inevitabili discrepanze marginali delle diverse dichiarazioni, coincidenti nella sostanza delle accuse, peraltro corroborate da altri elementi probatori evidenziati nella sentenza (dalle intercettazioni alle constatazione di fatti direttamente percepiti dagli agenti operanti).
Il macroscopico errore (contenuto nella sentenza di primo grado e implicitamente ripreso da quella impugnata) relativo a intercettazioni telefoniche intercorse fra il EG e CO BE (subacquirente e a sua volta spacciatore di stupefacenti) in epoca (gennaio 1997) in cui sicuramente quest'ultimo era deceduto, è privo di rilievo decisivo. Non si tratta, infatti, delle uniche intercettazioni telefoniche prese in considerazione dal giudice di merito e il non tenerle in alcuna considerazione (stante l'impossibilità della loro verificazione materiale) non intacca la sostanza della decisione, posto che le telefonate sicuramente vi furono, anche se diverso evidentemente era uno degli interlocutori.
9. Il settimo e l'ottavo motivo riguardano il solo DO. Con l'uno si assume l'indebita estensione all'imputato di elementi probatori che riguardano il solo coimputato EG. In realtà si ripropone con esso una valutazione dei fatti, in contrapposizione con quella fornita dalla sentenza impugnata, non censurabile in questa sede di legittimità in presenza di una motivazione corretta e coerente.
Con l'altro ci si duole della motivazione per relationem al coimputato EG in relazione al diniego di concessione delle attenuanti generiche pur in presenza dell'incensuratezza dell'imputato. La doglianza è infondata in quanto, se è vero che la sentenza ritiene estensibili le ragioni del diniego al coimputato, è altrettanto vero che la gravità della condotta e il comportamento processuale sono considerazioni che attengono allo stesso DO e, in quanto tali, idonee a fondare il giudizio circa l'inapplicabilità delle invocate circostanze attenuanti.
10. I motivi di ricorso attinenti al terzo coimputato, NE OT, appaiono egualmente infondati.
Si tratta, infatti, di motivi essenzialmente di merito che, al di là delle affermazioni di principio, propongono una rilettura testuale degli atti processuali sulla base di fatti insindacabili nella loro valutazione in questa sede di legittimità.
Ciò risulta evidente fin dalla stessa intestazione interna alla prima doglianza, "critica della valutazione degli elementi di prova", e dalla progressione delle argomentazioni difensive. Per quanto concerne specificamente il quarto motivo, attinente alla violazione delle norme processuali in tema di intercettazioni telefoniche, l'impugnata sentenza dà espressamente atto che la trascrizione peritale di una conversazione relativa al NE è incompleta, ma la stessa sentenza dà atto che essa è supplita da una nota riepilogativa dei carabinieri, utilizzabile in quanto si tratta di materiale probatorio ritualmente acquisito in atti, comunque confermato dalle stesse dichiarazioni dell'imputato. Pertanto anche il ricorso del NE deve essere rigettato. 11. Il rigetto dei ricorsi comporta la condanna in solido dei ricorrenti a pagare le spese processuali.
P.Q.M.
rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido a pagare le spese processuali.
Così deciso in Roma, il 6 marzo 2001.
Depositato in Cancelleria il 11 aprile 2001