Sentenza 25 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 25/02/2002, n. 2688 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2688 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2002 |
Testo completo
RE026.88/02 Aula B In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: ogg.lavoro Dott. Vincenzo Trezza Presidente R.G. 7580/199 " Bruno D'Angelo Consigliere " Mario Putaturo Donati V. 11 Rep. 6 " Cron.
1-6413 Raffaele Foglia " Ud. 7/12/2001 " Saverio Toffoli ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da S.a.s. CENTRO SERVIZI INTEGRATI PROMOZIONE ECONOMICA - IPSEA, in persona del socio AZIENDALE ING.GIUSEPPE POPOLLA Napoli, viaaccomandatario ing.Giusppe Popolla, elett.dom.in Antonelli n.29,presso l'avv.Arnaldo Coscino che, unitamente all'avv.Roberto Montemurro,la rappresenta e difende, per procura speciale a margine del ricorso;
RICORRENTE 4823
CONTRO
AR CIGLIANO,elett.dom.in Roma,via Roccaporena n.34,presso lo studio degli avv.De Luca Tamajo-Borsier Niutta, rappresentato e 1 difeso dall'avv.Angelo Abignente, per procura speciale a margine del controricorso;
CONTRORICORRENTE l'annullamento della sentenza del giudice di pace di per Napoli, in data 16 novembre 1998, n.17369 (R.G.N.25535/1997); udita, nella pubblica udienza tenutasi il giorno 7/12/2001,:, la relazione della causa svolta dal Cons.Dr.Mario Putaturo Donati Viscido;
udito il Pubblico Ministero, nella persona del Sost. Proc. Gen.Dr.Renato Finocchi Ghersi che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con distinti atti la s.a.s. Ipsea conveniva in giudizio davanti al giudice di pace di Napoli il dott. Carlo Cigliano, opponendosi a sei decreti ingiuntivi dallo stesso ottenuti per somme non eccedenti lire due milioni, di cui era creditore a titolo consulenze prestate alla detta società, eccependo in via di preliminare l'incompetenza funzionale del giudice adito in favore del Pretore del lavoro e deducendo nel merito l'intervenuto soddisfacimento delle obbligazioni. Nella resistenza dell'opposta, il giudice di pace, all'esito della riunione dei giudizi e dell'espletamento di prova per testi e di consulenza tecnica d'ufficio, con sentenza del 16 novembre 1998, rigettava le opposizioni, confermando i sei decreti ingiuntivi ottenuti dal Cigliano. 2 La società Ipsea ha proposto ricorso per cassazione con due (formalmente tre,ma riducibili a due), illustrato motivi da memoria, cui ha resistito il Cigliano con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente si osserva l'ammissibilità del ricorso per cassazione alla stregua del combinato disposto dell'ultimo comma dell'art. 113,così sostituito dall'art.21 della legge n.374 del 1991,e dell'art.339 c.p.c.La prima norma prevede che il giudice di pace decide secondo equità le cause il cui valore non eccede lire due milioni e poiché, nella specie,le singole cause di opposizione non superano tale valore,le sentenze pronunciate secondo equità le quali sono inappellabili ai sensi del citato art.339,u ultimo sono sentenze emesse in un unico grado comma, c.p.c. -> e, quindi, impugnabili per cassazione, ai sensi dell'art.360 c.p.c.. Con il primo motivo, denunciandosi violazione dell'art. 409 n.3 c.p.c., ai sensi dell'art.360 n.2 c.p.c.,si censura l'impugnata sentenza per non avere valorizzato,ai fini della declaratoria di competenza del Pretore del lavoro,la confessione del Cigliano in altro giudizio davanti al Tribunale di Napoli (pag.2 della comparsa di costituzione) sul carattere continuativo e coordinato della collaborazione prestata in favore della società Ipsea,in linea del resto con le affermazioni rese negli atti di opposizione. Né tanto meno il giudice di pace ha rilevato che non è richiesta, sempre a quei fini, l'esclusività delle prestazioni e carattere continuativo della collaborazione che, dall'altro,il suo svolgimento per un periodo apprezzabilmente discendeva dal 3 e da una serie di incarichi lungo - nella specie, un triennio come il carattere personale era effettivamente conferiti.Così escluso dall'essersi il professionista avvalso di sostituti e di collaboratori ovvero di costose attrezzature tecniche sempre che si fossero trattati di meri supporti della sua prestazione. Il motivo va rigettato perché infondato. Per ritenere l'esistenza dei cosiddetti rapporti di collaborazione contemplati dall'art.409 n.3 c.p.c. devono sussistere i seguenti tre requisiti:la continuità, che ricorre quando la prestazione non sia occasionale ma perduri nel tempo e che importa un impegno costante del prestatore a favore del committente;
la coordinazione, intesa come connessione funzionale un protratto inserimento derivante da nell'organizzazione generale, n,nelle finalità aziendale, o, più in perseguite dal di quest'ultimo committente, e caratterizzata dall'ingerenza nell'attività del prestatore;
la personalità, che si ha in caso di prevalenza del lavoro personale del preposto sull'opera svolta dai collaboratori e sull'utilizzazione di una struttura di natura materiale (Cass., 20 agosto 1997, n. 7785; Cass.,19 agosto 1996, n.7625 e 26 luglio 1996,n.6752;vedi anche Cass.,5 maggio 1999, n.4521). Siffatti principi sono stati applicati dalla sentenza impugnata, che ha accertato che doveva escludersi la competenza per materia del Pretore del lavoro poiché i fatti prospettati dal Cigliano nelle istanze volte ad ottenere i decreti ingiuntivi - consistiti nell'espletamento di singoli incarichi di consulenza in favore della società Ipsea e nella emissione di fatture per i 4 crediti relativi ai compensi che non erano stati soddisfatti avevano trovato conferma nella documentazione prodotta, che aveva escluso il carattere continuativo e coordinato del rapporto intercorso, con particolare riguardo alla connessione funzionale con le finalità perseguite dalla controparte e alla conseguente ingerenza di quest'ultima nell'attività del prestatore. Il simultaneo espletamento di altre collaborazioni da parte del professionista su commissione di terzi circostanza di per sé - compatibile con la tesi dell'opponente circa la sussistenza di un rapporto continuato e coordinato avvalorato invece, nel - aveva contesto degli elementi probatori acquisiti, la circostanza del conferimento da parte della società soltanto di distinti incarichi di consulenza.Oltretutto la prova per testi, articolata sul punto dalla società in tutti gli atti di opposizione, aveva dato esito negativo, poiché uno dei escussi (tale Genova) aveva testi dichiarato di non sapere nulla mentre l'altro (tale D'Amelio) non si era presentato in giudizio. Trattasi di giudizio,congruamente motivato ed esente da errori nel profilo logico e giuridico, come tale incensurabile in questa sede, rispetto al quale le censure proposte, le quali attengono ad aspetti non decisivi della vicenda, finiscono col sollecitare un inammissibile riesame delle risultanze acquisite. Con il secondo motivo, denunciandosi violazione dell'art.116 c.p.c.,ai sensi dell'art.360 n.3 c.p.c.,si censura l'impugnata sentenza perché, pur avendo accertato il versamento mensile da parte della società di lire 700.000, aveva imputato il pagamento al 5 rimborso spese sulla base della dichiarazione resa dal teste RR il quale aveva però dichiarato di non sapere se la somma era da conteggiare sui crediti per prestazioni professionali delle apodittiche conclusioni del consulente tecnico d'ufficio.Oltretutto, era l'opposto, dopo la dimostrazione da parte dell'opponente del pagamento di somme, ad essere onerato della prova di una imputazione diversa da quella di un acconto sui crediti professionali maturati. Il motivo va rigettato perché infondato. Il giudice di pace ha accertato, sulla base della espletata prova per testi, della documentazione acquisita e della consulenza tecnica d'ufficio,che effettivamente la società Ipsea non ebbe a soddisfare i crediti del Cigliano, relativi ai compensi da questi maturati in relazione ai singoli incarichi di consulenza espletati in favore della società. In primo luogo, la circostanza che il versamento da parte della Ipsea al professionista di 700.000 lire mensili venne effettuato soltanto a titolo di rimborso spese è stata riferita dal teste Umberto RR, che ha ribadito che nello stesso periodo egli era stato rimborsato a sua volta delle spese effettuate per l'espletamento di pratiche per l'Ipsea.Il fatto è indirettamente confermato dal consulente tecnico d'ufficio, il quale ha escluso l'esistenza, nella documentazione contabile esaminata, di certificazioni di avvenuti versamenti della ritenuta di acconto. In secondo luogo dalla documentazione contabile acquisita era emerso il mancato pagamento dei crediti maturati dal Cigliano per la svolta. Né la società avevacollaborazione 6 [ gravata, dimostrando l'avvenuto soddisfatto l'onere di cui era klr. specifiche soddisfacimento delle Obbligazioni contratte. Il giudizio espresso nel sovrano apprezzamento delle prove, congruamente motivato ed esente da errori sul piano logico e giuridico, è, come tale, incensurabile in questa sede. Il ricorso deve perciò essere rigettato. Le spese del presente giudizio seguono il criterio della soccombenza e vanno poste a carico della ricorrente.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso;
condanna la ricorrente alle spese in EURO 9,90 oltre onorari in EURO 1.500 (millecinquecento). Roma, 7 dicembre 2001 Il Consigliere est. I) Presidente Viiceiro Trekka fill IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria 25 FEB. 2002 oggi, I D ✓ AREIL CANCELLIERE A , S 0 O S 1 3 L A . 3 L T T 5 , O R B A . A I S ' E N L D P L S 3 E A I T 7 D - N S I 8 G O S - P O 1 N 1 M E A I S D E I A E A G D , G O E O R E T T T L T N S I I E R S G I A E E L D R L O E D 7