Sentenza 9 maggio 2008
Massime • 2
Nel procedimento di riconoscimento delle decisioni straniere, l'art. 27, n. 2, della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968, ratificata e resa esecutiva con legge 21 giugno 1971, n. 804, non consente di far presumere la congruità del termine di comparizione delle parti rispetto alla notifica dell'atto introduttivo del giudizio dalla regolarità della notifica o della comunicazione, conformemente all' orientamento già espresso in tal senso dalla Corte di Giustizia (sentenza 12 novembre 1992, C-123/91, Minalmet), ma impone, piuttosto, al giudice dello Stato richiesto di accertare in concreto se il termine, a partire dalla data in cui la notifica o la comunicazione è stata regolarmente effettuata, abbia lasciato al convenuto sufficiente tempo per difendersi.
Nel procedimento di riconoscimento delle decisioni straniere, la mancata impugnazione della sentenza non ha efficacia sanante dell'eventuale incongruità del termine di comparizione delle parti di cui all'art. 27, n. 2, della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968, ratificata e resa esecutiva con legge 21 giugno 1971, n. 804, come, invece, prevede, con norma di carattere innovativo, l'art. art. 34, n. 2, del Regolamento CE n. 44 del 2001, nè sussistono i presupposti per il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia ex art. 234 del Trattato C.E., per l'interpretazione della citata norma della Convenzione, considerato che la Corte europea si è già espressa nel senso che non possa essere riconosciuta in altro Stato contraente una sentenza, qualora la domanda giudiziale non sia stata regolarmente notificata al convenuto contumace, anche se questi sia venuto dopo a conoscenza della sentenza impugnata e non l'abbia impugnata con i mezzi previsti dalle norme processuali dello Stato di origine (sentenza 12 novembre 1992, C-123/91, Minalmet).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 09/05/2008, n. 11628 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11628 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2008 |
Testo completo
628/08 CONTRIBU ON IFICAT 3 ORIGINALE REPUBBLICA ITALIANA 1 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 1 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Convenzione di SEZIONE PRIMA CIVILE Bruxelles -Sentenza pronunciata da giudice dei Paesi Bassi Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Esecutività Dott. Vincenzo Presidente R.G.N. 8331/05 PROTO Dott. Ugo Riccardo Consigliere PANEBIANCO Cron. 1628 Consigliere Dott. Mario Rosario MORELLI зли BERNABAI Consigliere Dott. Renato Rep. SALVATO Consigliere rel. Dott. Luigi Ud. 31.03.2008 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Care Cosmetics B.V., con sede nei Paesi Bassi, Heinenoord 3274 KJ Nijverheidsweg 1-2, in persona del direttore e legale rappresentante D. J. van Keimpema- elettivamente domiciliata in ROMA, via Pasubio, 2, presso l'avv. Giovanni Valeri dal quale rappresentata e difesa, all'avv.unitamente prof. Bruno Nascimbene in virtù di procura speciale alle liti dell'1.4.05, autenticata dal Console generale d'Italia ad Amsterdam;
- ricorrente -
contro арь DI s.p.a. (già I.C.A.P. s.p.a.), in persona del I Sez. civile;
UP 31.03.2008 1 RG n. 8331/05 753 2008 Presidente del consiglio di amministrazione, dr.ssa Beatrice DI, elettivamente domiciliata in ROMA, via Frattina, 73, presso lo studio dell'avv. Emiliano Cola, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Musumeci e dall'avv. Marcello Bonotto, in virtù di procura in calce al controricorso;
- controricorrente -
avversO la sentenza della Corte d'appello di Milano depositata il 16 luglio 2004; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 31 marzo 2008 dal Consigliere dott. Luigi Salvato;
udito per la ricorrente l'avv. Bruno Nascimbene, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso e per la contro ricorrente l'avv. Marcello Bonotto che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Aurelio Golia, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo 1.- La DI s.p.a. proponeva opposizione al decreto della Corte d'appello di Milano del 19 settembre 2002, che aveva dichiarato esecutiva in Italia la sentenza del Tribunale di Dordrecht (Paesi Bassi), del 19 dicembre 2001, che aveva condannato la I.C.A.P. s.p.a. (incorporata dalla opponente) a pagare € 219.629,62, oltre accessori e spese, in favore della Care Cosmetics B.V. L'opponente deduceva la violazione del termine a comparite 2 Лсервл I Sez. civile: UP 31.03.2008 RG n. 8331/05 stabilito dal codice di rito olandese, con conseguente illegittimità della dichiarazione di contumacia ed impossibilità lettera c), della legge n. 218del riconoscimento ex art. 641 del 1995, nonché dell'art. 27 della Convenzione di Bruxelles e dell'art. 19 del Regolamento CE n. 1348/00, dolendosi dell'incongruità del termine concessole per apprestare la propria difesa, da valutarsi anche in riferimento all'art. 163- bis c.p.c.. Infine, prospettava che in Italia era in corso un giudizio avente identico titolo ed oggetto, da essa promosso nei confronti della convenuta, con conseguente sussistenza dell'ulteriore causa preclusiva del riconoscimento, stabilita dal citato art. 64, lettera f). La Care Cosmetics B.V. si costituiva in giudizio, contestando la fondatezza dell'opposizione. La Corte d'appello di Milano, con sentenza del 16 luglio 2004, revocava il decreto impugnato e la dichiarazione di esecutività della sentenza sopra indicata, dichiarando compensate tra le parti le spese del giudizio. Pr quanto qui interessa, la pronuncia: a) riteneva applicabile nella specie la Convenzione di Bruxelles ed inapplicabile il Regolamento CE n. 44/2001, in virtù dell'art. 66 di detto atto normativo. b) Escludeva la sussistenza dei presupposti per ordinare la sospensione del giudizio sino all'esito della definizione di 3 afl.1 I Sez. civile;
UP 31.03.2008 RG n. 8331/05 quello instaurato dall'opponente nel giugno 2001. Affermava di dovere valutare, ai sensi dell'art. 27, n. 2, della Convenzione di Bruxelles, «se la domanda giudiziale (della società olandese) sia stata notificata o comunicata al convenuto contumace regolarmente ed in tempo congruo perché questi possa presentare le proprie difese». Inoltre, secondo la Corte territoriale, il citato art. 27 2 riferisce la "regolarità" soltanto alla notificazione 0 n. comunicazione, richiedendo quanto al termine, il requisito della "congruità", che doveva costituire oggetto di valutazione in concreto, non vincolata alle norme del codice di rito dello Stato straniero e di quello italiano. c) Affermava che l'atto di citazione, debitamente tradotto, stato ricevuto dalla I.C.A.P. s.p.a. il 4 aprile 2001, per era l'udienza dello stesso 4 aprile;
il giudice olandese aveva disposto la riconvocazione della convenuta per il 31 ottobre 2001 e la nuova notifica era stata effettuata il 4 ottobre 2001. All'udienza del 31 ottobre 2001, in assenza della I.C.A.P. s.p.a., senza ulteriori avvisi a quest'ultima, la causa era stata rinviata all'udienza del 14 novembre, quindi aggiornata per la decisione al 19 dicembre 2001. La Corte d'appello riteneva il termine di 26 giorni avuto dalla convenuta in riferimento all'udienza del 31 ottobre 2001 non adeguato, trattandosi di causa di «notevole complessità, sia essendo in questione la fatto», in diritto che in RG n. 8331/05 сувл 1 Sez. civile;
UP 31.03.2008 4 giurisdizione, la competenza, l'interpretazione del rapporto tra le parti, la legittimità della disdetta e della condotta commerciale successiva, il diritto al risarcimento e l'entità del medesimo»>. Infatti, occorrendo predisporre Kuna costituzione in giudizio tramite procuratore (straniero) che almeno definisse l'impianto difensivo nelle sue linee portanti»>, era necessario «uno studio non breve, una ricerca di documenti sul rapporto controverso, e ripetute consultazioni (con l'impaccio della lingua) tra difensore e cliente, e scelte preliminari e di merito altamente ponderate, quindi un tempo superiore ai ventisette giorni di fatto concessi (anche per effetto del poco solerte adempimento da parte dell'attrice dell'onere di rinnovazione dell'invito a comparire) ». 2.- Per la cassazione di questa sentenza ha proposto ricorso la Care Cosmetics B.V., affidato a due motivi, illustrati con memoria;
ha resistito con controricorso la DI s.p.a. Motivi della decisione 1.- La ricorrente, con il primo motivo, denuncia violazione O falsa applicazione dell'art. 27 n. 2 della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 (infra, C.B.), della legge di ratifica ed esecuzione (legge 21 giugno 1971, n. 804), con riferimento alla regolarità della notifica (0 particolare della domanda giudiziale, in relazione all'art. comunicazione) 5 аль I Sez. civile;
UP 31.03.2008 RG n. 8331/05 2, legge 31 maggio 1995, n. 218 (art. 360 n. 3 c.p.c.). correttamenteA suo avviso, la sentenza impugnata ha ritenuto applicabile nella specie l'art. 27 n. 2 della C.B., da ritenersi prevalente sull'art. 64, legge n. 218 del 1995, in virtù di un criterio non compiutamente apprezzato dalla Corte territoriale. Nel giudizio svoltosi innanzi al giudice olandese, l'atto di citazione è stato notificato il 4 aprile 2001, per l'udienza dello stesso 4 aprile;
il giudice olandese aveva disposto la riconvocazione della convenuta per il 31 ottobre 2001 e la nuova notifica era stata effettuata il 4 ottobre 2001. Il giudice del merito ha ritenuto non adeguato quest'ultimo termine di 26 giorni, «sia alla luce delle norme di rito dei due Stati, sia, più in generale, rispetto alle esigenze difensive»>, con conclusione contraddittoria rispetto alla affermazione che la congruità doveva costituire oggetto di «valutazione in concreto, non vincolata né alle norme di rito dello Stato straniero, né a quelle dello Stato italiano». La regolarità della prima notificazione non è stata dunque contestata dalla Corte territoriale che, tuttavia, non avrebbe desunto da questa constatazione le corrette conseguenze. In primo luogo, detta regolarità rileva in quanto permette di negare l'incidenza del giudizio promosso dalla DI 2001, s.p.a. in Italia, con citazione del 14 giugno e увл correttamente sospeso. I Sez. civile;
UP 31.03.2008 6 RG n. 8331/05 In secondo luogo, rileva, poiché consente di ritenere conosciuto l'atto introduttivo del giudizio, quindi congruo il successive, in quanto neltermine in relazione alle udienze diritto olandese (come risulta dal documento 9 del fascicolo) non operano decadenze e preclusioni. D'altronde, è verosimile che proprio la conoscenza di tale atto abbia indotto la DI s.p.a. ad instaurare il giudizio in Italia nel giugno 2001 Infine, la sentenza impugnata non svolge considerazioni in ordine al rispetto dell'ordine pubblico processuale, e ciò significa che la disciplina della notificazione è stata rispettata. -1.1. La valutazione di congruità del termine di 26 giorni avrebbe dovuto essere poi svolta tenendo conto sia del fatto che la convenuta è una delle più note case di moda internazionali, certo assistita da consulenti legali che conoscono le lingue, in possesso di mezzi tecnologici (fax, e-mail, teleconferenza) che permettono una rapida comunicazione, sia della distanza tra Milano, non maggiore, esemplificativamente, di Dordrecht e quella che separa la seconda città da Catania o da L'Aquila. Tutti questi elementi sarebbero stati trascurati dalla Corte distrettuale e sarebbe mancata ogni motivazione sul punto e sulla circostanza che la convenuta non si è costituita neppure alle udienze successive al 31 ottobre 2001, nelle quali pure avrebbe potuto svolgere difese, senza subire decadenze арл I Sez. civile;
UP 31.03.2008 7 RG n. 8331/05 preclusioni. Inoltre, la pronuncia neppure ha motivato in ordine alla mancata impugnazione della sentenza del Tribunale olandese. Siffatta circostanza, ai sensi dell'art. 34 n. 2 del regolamento CE n. 44/2001 (che ha modificato l'art. 27 n. 2 della C.B.) ed favor per il riconoscimento-libera circolazionein virtù del delle sentenze nei Paesi membri della Comunità europea, comporterebbe, infatti, che vizi della notifica e l'incongruità del termine non possono impedirne l'esecuzione, qualora la pronuncia non sia stata impugnata. 1.2.- La ricorrente, con il secondo motivo, denuncia omessa insufficiente motivazione sulla congruità del termine, in о relazione alle circostanza dedotte in causa e all'orientamento della giurisprudenza in relazione all'art. 27 n. 2 della Convenzione di Bruxelles (art. 360 n. 5 c.p.c.). A suo avviso, questa Corte, con la sentenza n. 9615 del 1998, ha affermato che la congruità del termine deve essere valutata «in relazione a tutte le circostanze di fatto allegate dalle parti», compresa sia «l'esistenza di moderni mezzi di comunicazione, che consentono di ridurre notevolmente i tempi per la scelta di un avvocato nel Paese straniero e per la predisposizione della linea di difesa», sia la possibilità per la parte di chiedere il differimento dell'udienza. Siffatta pronuncia richiama anche la sentenza della Corte essendo Lussemburgo 16 giugno 1981, C-166/80, LO, del ор1 I Sez. civile;
UP 31.03.2008 8 RG n. 8331/05 altresì pertinenti le sentenze 11 giugno 1985, C-49/84, 12 novembre 1992, C-123/91, 21 aprile 1993, C-172/91, 13 luglio 1995, C-474/93, 14 ottobre 2004, C-39/02, che hanno efficacia vincolante. L'ultima di dette pronunce ha affermato che l'art. 27 n. 2 della C.B. «ha lo scopo di garantire che un provvedimento non sia riconosciuto né eseguito a norma della Convenzione, qualora il convenuto non abbia avuto la possibilità di difendersi dinanzi al giudice di origine» (punto 55) e non può essere invocato, «qualora egli sia stato informato degli elementi della lite e sia stato posto in grado di difendersi>>> (punto 56). Inoltre, nelle conclusioni rese dall'avvocato generale, anche richiamando la sentenza 3 luglio 1990, C-305/88, stato precisato che il controllo in ordine alla condizione di contumacia ed alla regolarità della notifica spetta al giudice dello Stato di origine. Dunque, nella specie deve essere compiuta una valutazione di diritto olandese, alla luce della Convenzione di Bruxelles (...) sia sulla "regolarità", sia sulla "dichiarazione di contumacia", ovvero sull'avvenuta informazione del convenuto con riguardo agli elementi della lite». Secondo il ricorrente, «sulla regolarità della notifica e del procedimento seguito nei Paesi Bassi, si è ampiamente detto negli atti di causa avanti alla Corte d'appello» e, se mai sussistessero dubbi», potranno essere poste «una o più questioni MПрил I Sez. civile;
UP 31.03.2008 RG n. 8331/05 pregiudiziali» alla Corte di giustizia delle comunità europee, in ordine all'interpretazione della Convenzione di Bruxelles, ai sensi dell'art. 3 § 1. In particolare, il quesito dovrebbe avere ad oggetto la possibilità di affermare che una notifica ritenuta regolare secondo il diritto olandese lo sia anche secondo la Convenzione di Bruxelles, tenendo conto che nelle sentenze LO e CK la Corte europea ha affermato che il giudice «tiene conto di tutte le circostanze concrete, ivi compreso il modo di notifica o di comunicazione usato, dei rapporti fra l'attore e il convenuto, 0 del carattere dell'azione che si è dovuta intraprendere per evitare la pronuncia in contumacia», nonché di fatti о circostanze eccezionali intervenuti dopo la regolare notifica». La Corte europea, richiesta di accertare quale sia il dies a quo per il computo del "termine utile" per preparare le difese (se cioè coincida. con quello in cui la domanda giudiziale è pervenuta al domicilio del convenuto), ha affermato che l'art. 27 n. 2 cit. ha carattere eccezionale. La regola è il riconoscimento della sentenza, dunque «il giudice richiesto può in generale ritenere che, in esito alla notifica o comunicazione regolare, il convenuto possa cominciare ad agire per la difesa dei propri interessi dal momento in cui l'atto è stato comunicato, al suo domicilio o altrove», notificato dovendo tuttavia accertare se la notifica, benché regolare, non sia 10 Лхрл I Sez. civile;
UP 31.03.2008 RG n. 8331/05 stata sufficiente per mettere il convenuto in grado di cominciare a difendersi». Il carattere eccezionale della norma ed il favor per il riconoscimento della sentenza sono, peraltro, i motivi ispiratori della modifica realizzata con l'art. 34 n. 2 del Regolamento CE n. 44/2001, sottolineati dalla dottrina, secondo la quale la giurisprudenza italiana si è correttamente ispirata alla regola di detto favor. Infatti, questa Corte ha ritenuto congruo il termine di 30 giorni (Cass. n. 2718 del 1995), ovvero di 22 (Cass. n. 9615 del 1998), ma anche di 14 (Cass. n. 10275 del 1996) e la giurisprudenza di merito quelli di 28 о 20 giorni. Pertanto, sotto questo profilo, la motivazione della sentenza sarebbe viziata. Infine, la ricorrente chiede che, qualora non sia condivisa l'interpretazione proposta, sussistendo dubbi interpretativi, sia disposto rinvio pregiudiziale, ai sensi degli artt. 2, § 1, e 3, § 1, in ordine all'interpretazione dell'art. 27 n. 2 della C.B. -e, IV-1per quanto occorra, del Protocollo Allegato, art. chiedendo che la Corte europea si pronunci sui seguenti quesiti: «1. Se la regolarità della notifica dell'atto introduttivo del giudizio e dello svolgimento del giudizio siano da valutare secondo le norme del giudice dello Stato di origine della decisione, oggetto di riconoscimento ed esecuzione, nonché alla giurisprudenziale della Corte di luce dell'orientamento il арл I Sez. civile;
UP 31.03.2008 RG n. 8331/05 giustizia sull'art. 27 n. 2 della Convenzione di Bruxelles.
2. In caso di contestazione avanti al giudice dello Stato richiesto, circa la regolarità della notifica e la concessione di un tempo utile, al convenuto di predisporre le proprie difese, 2.1. quale debba essere il significato di 'conoscenza', 'possibile conoscenza' ○ 'informazione' del giudizio promosso, equivalente alla notifica dell'atto;
2.2. se debba tenersi conto, comunque, di circostanze concrete (e quali) che consentano di ritenere congruo, ai fini della difesa, un termine di ventisei giorni dalla data di notifica dell'atto a quella dell'udienza, e se debba tenersi conto, in particolare, della circostanza che il convenuto, pur avendo la possibilità, non ha impugnato la decisione poi oggetto di riconoscimento ed esecuzione". 2.- I due motivi, da esaminare congiuntamente, perché logicamente e giuridicamente connessi, sono infondati nella parte in cui denunciano la violazione dell'art. 27 n. 2 cit., con argomentazioni svolte anche nel secondo, nonostante la rubrica del medesimo prospetti soltanto un vizio di motivazione. -2.1. L'esame delle censure rende opportuno premettere che la sentenza della quale è stato chiesto il riconoscimento stata emessa dal Tribunale di Dordrecht il 19 dicembre 2001; la pronuncia qui impugnata: a) ha ritenuto la fattispecie governata dall'art. 27 della 12 хрил I Sez. civile;
UP 31.03.2008 RG n. 8331/05 C.B., affermando che non può trovare applicazione il Regolamento CE n. 44 del 2001» (Regolamento CE 22 dicembre 2000, n. 44/2001) -quindi la modifica da questo apportata all'art. 27 cit. , in quanto, ai sensi dell'art. 66, comma 1, di tale atto normativo «le disposizioni del presente regolamento si applicano solo alle azioni proposte ed agli atti pubblici formati posteriormente alla sua entrata in vigore>> (pg. 4 della pronuncia); inconferenti gli argomenti svolti a-1) ha reputato fondati sulla legge n. 218 del 1995, in dall'opponente considerazione della ritenuta prevalenza delle norme convenzionali sulle norme di diritto internazionale privato di cui alla legge n. 218/95>> (pg. 4 della pronuncia), negando altresì che il giudizio promosso in Italia dalla DI s.p.a. nel giugno 2001 potesse incidere sulla dichiarazione di esecutività, escludendo i presupposti della sospensione ex art. 295 c.p.c. (pg. 4 della pronuncia); a-2) non ha accolto la deduzione della DI s.p.a. in ordine alla "nullità" della prima notifica, perché recante inidoneo termine a comparire», affermando che la «valutazione di "regolarità">>> spettante al giudice nazionale è limitata «all'atto della notifica in sé e non [è] estesa alla citazione ed ai suoi eventuali vizi» ed al profilo della «"regolarità" del termine а comparire>> (pg. della sentenza), concernendo soltanto la sua «congruità». La C.B. mira, infatti, a garantire, 13 хр I Sez. civile;
UP 31.03.2008 RG n. 8331/05 «l'effettiva instaurazione del contraddittorio»>, ma contestualmente intende sottrarre al giudice dell'esecuzione, salvo i tassativi casi previsti, l'esame di tutti quegli altri vizi od errori del procedimento e della sentenza che sono riservati alla naturale sede d'impugnazione>>> (pg. 6 della sentenza); a-3) ha rigettato la deduzione dell'attuale ricorrente, secondo la quale sarebbe «assorbente la verifica della regolarità della notifica ritenuta in sentenza, con la dichiarazione di contumacia, da parte del Giudice straniero>>> (pg. 4 della sentenza). La pronuncia ha ritenuto di dovere verificare «solo il requisito della "congruità"» del termine, all'esito di una «valutazione in concreto, non vincolata né alle norme di rito dello Stato straniero, né a quelle dello Stato conseguente irrilevanza anche del richiamo da italiano», con parte della DI «al "vecchio", ovvero al "nuovo» codice di rito civile dei Paesi Bassi ed all'art. 163-bis c.p.c.; 2-4) ha ritenuto che la notifica dell'atto introduttivo avvenuta il 4 aprile 2001, per l'udienza del 4 aprile 2001, era stata giudicata dal Tribunale olandese «troppo breve>> e questi aveva dunque «dato onere alla parte attrice di riconvocare il convenuto, con esplicito mantenimento del predetto atto di citazione» per il 31 ottobre 2001» (pg. 5 della sentenza); a_5) ha, infine, accertato che la notificazione dell'atto di era stata «efficacemente eseguita (...) solo in riconvocazione 14 ан I Sez. civile;
UP 31.03.2008 RG n. 8331/05 data 4-10-2001» ed ha ritenuto incongruo il termine di 26 giorni intercorrente tra quest'ultima data e quella del 31 ottobre 2001, giorno fissato per l'udienza. -2.2. Le premesse poste nel paragrafo che precede rendono chiara, in primo luogo, l'infondatezza della censura svolta nel primo motivo, con la quale è stato dedotto che la sentenza «non "tiene conto", se non in modo del tutto parziale e limitato»> della prevalenza della C.B. (primo motivo, S. 2, pg. 11 del ricorso) -peraltro, formulata senza indicare il punto ed il modo in cui la sentenza avrebbe disatteso detto criterio- dato che la Corte territoriale, sotto il profilo formale, lo ha espressamente enunciato e, sotto quello sostanziale, ha proceduto alla verifica delle condizioni per il riconoscimento avendo riguardo appunto, e soltanto, alla C.B. In secondo luogo, rendono palese che la Corte d'appello non ha affatto dubitato della regolarità della notifica e della impossibilità per il giudice nazionale di verificare vizi ed errori dell'atto introduttivo, spettando a questo esclusivamente il controllo in ordine alla "congruità" del termine. Dunque, sono manifestamente irrilevanti le considerazioni svolte: nel primo motivo, in ordine alla regolarità della notifica, al fine di negare che sul giudizio svolto in Olanda e sul riconoscimento della sentenza incidesse il giudizio instaurato dalla DI in Italia nel giugno 2001 (oggetto del primo motivo, pg. 12 del ricorso); neldei S 3 e 3.1. 1 Sez. civile;
UP 31.03.2008 15 RG n. 8331/05 secondo motivo, sul punto della spettanza al giudice straniero del controllo della condizione di contumacia>>> e della regolarità della notifica>>> e della verifica da compiere sul punto in base al diritto olandese (nel ricorso, nel § 2 -specie a pg. 20- e nel $ 3 del secondo motivo), nonché in ordine alla circostanza che è sufficiente che il convenuto abbia avuto la «possibilità» di conoscere l'atto (secondo motivo, § 3, specie a pg. 24 del ricorso). La valutazione di irrilevanza resa chiara dalla considerazione che, come risulta dalla sintesi sopra riportata nel $ 2.1., la Corte territoriale non ha dubitato della regolarità della notifica, ma ha solo esaminato il differente profilo della congruità del termine concretamente avuto dalla convenuta. In terzo luogo, le deduzioni con le quali la ricorrente prospetta che, ai fini del riconoscimento, non è stata valorizzata la mancata impugnazione della sentenza oggetto del riconoscimento che, ai sensi dell'art. 34 n. 2 del Regolamento CE n. 44/2001, preclude ogni valutazione sulla congruità del termine (deduzioni svolte nel primo motivo, specie alle pg. 16- 17 del ricorso) e sostiene che detta norma sarebbe rilevante (secondo motivo, $ 4, pg. 24 del ricorso) sono manifestamente inconferenti ed infondate, alla luce delle premesse poste nel S 2.1. Al riguardo, la Corte d'appello ha, infatti, espressamente 16 ар л I Sez. civile;
UP 31.03.2008 RG n. 8331/05 affermato l'inapplicabilità della norma del Regolamento, con tenuto conto che la pronuncia oggetto di conclusione corretta, riconoscimento è del 19 dicembre 2001 e che l'art. 66 del medesimo dispone l'applicabilità delle norme del medesimo «solo alle azioni proposte ed agli atti pubblici formati posteriormente alla sua entrata in vigore», e cioè il 1° marzo 2002. Questa corretta conclusione, addirittura condivisa dalla ricorrente (che alle pg.
9-10 del ricorso sostiene anch'essa l'inapplicabilità del citato Regolamento), comporta, l'impossibilità di valorizzare circostanze poste evidentemente, dalla norma del Regolamento. In riferimento all'art. 27 n. 2, nel testo qui applicabile, la mancata impugnazione della sentenza non aveva invece efficacia sanante dell'eventuale incongruità del termine. Questo stato infatti stabilito, con norma di carattere effetto è innovativo, soltanto dall'art. 34 n. 2 del Regolamento n. 44/2001 CE. Conforta questa esegesi dell'art. 27 n. 2 cit. -nel testo qui rilevante ratione temporis- l'orientamento espresso dalla Corte europea che, in relazione ad un profilo analogo, concernente appunto la rilevanza della mancata impugnazione della sentenza, ha affermato che detta norma va interpretata nel senso che una sentenza pronunciata in contumacia in uno Stato contraente non può essere riconosciuta in altro Stato contraente quando la domanda giudiziale non è stata notificata regolarmente 17 xpl I Sez. civile;
UP 31.03.2008 RG n. 8331/05 al convenuto contumace, anche se questi venuto dopo a conoscenza della sentenza e non l'ha impugnata con i mezzi previsti dalle norme processuali dello Stato di origine (sentenza 12 novembre 1992, C-123/91, Minalmet). 2.3.- Siffatte conclusioni rendono palese l'insussistenza dei presupposti per disporre il chiesto rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia delle comunità europee in relazione ai quesiti sopra riportati nel $ 1.2. In ordine alle condizioni del rinvio, va ricordato che, secondo la consolidata giurisprudenza della Corte europea, non sussiste l'obbligo di disporlo, qualora la questione sia meramente ipotetica (sentenza 16 luglio 1992, C-83/91, Meilicke) e non obiettivamente necessaria al giudice nazionale per risolvere la controversia (sentenza 16 maggio 1994, C-428/93, Monin Automobiles), ovvero difetti di un collegamento sufficiente con l'oggetto della causa (tra le molte, sentenze 11 novembre 1997, C-408/95, Eurotunnel SA;
13 dicembre 1994, C- 306/93, Smw Winzersekt GmbH), oppure qualora la risposta al quesito non alimenti alcun ragionevole dubbio interpretativo (sentenza 6 ottobre 1982, C-283/81, Cilfit;
17 maggio 2001, C- 340/99, Traco), in virtù di un principio che, come bene ha osservato la dottrina, ha introdotto «nel sistema comunitario la teoria dell'atto chiaro». interpretativa sia Pertanto, Occorre che la questione ёри rilevante ai fini della decisione e che sussistano effettivi I Sez. civile;
UP 31.03.2008 18 RG n. 8331/05 dubbi sulla interpretazione, essendo il rinvio inutile (comunque quando l'interpretazione della norma sia non obbligato), il senso della stessa sia già stato chiarito da evidente о precedenti pronunce della Corte del Lussemburgo (Corte di giustizia delle Comunità europee, 27 marzo 1963, C-28-30/62, Da Costa;
Cass. S.U. n. 12067 del 2007). Nella specie, poiché il giudice del merito non ha dubitato regolarità della notifica dell'atto introduttivo, e della neppure sussiste controversia in ordine alla regolare instaurazione del giudizio a quo, essendo in questione esclusivamente la valutazione "di fatto" in ordine alla congruità del termine, risulta manifesta l'irrilevanza della questione oggetto del quesito formulato dalla parte, supra riportato nel $ 1.2, sub 1. 2.4.- La questione posta con le residue censure in relazione alla valutazione operata dalla Corte d'appello sulla 'congruità' del termine concesso alla controricorrente, che è pacifico era rimasta contumace nel processo svoltosi innanzi al giudice olandese, è infondata nella parte in cui denuncia un'erronea interpretazione dell'art. 27 n. 2 cit. e richiede la sottoposizione alla Corte europea delle questioni pregiudiziali sintetizzate nel § 1.2. di questa 2.4.1.- Secondo la consolidata giurisprudenza Corte, richiamata dallo stesso ricorrente, alla quale va data 19 املهة continuità, in difetto di argomenti che possano condurre ad una I Sez. civile;
UP 31.03.2008 RG n. 8331/05 sua rimeditazione, l'art. 27 n. 2 della C.B. (nel testo qui applicabile) va interpretato nel senso che lo stesso riferisce il requisito della regolarità soltanto alla notificazione e comunicazione, richiedendo per il termine di comparizione solo il requisito della congruità, da accertare sulla base delle circostanze che caratterizzano la fattispecie concreta, norme dei singoli ordinamentiindipendentemente dalle processuali (Cass. n. 9615 del 1998; n. 6112 del 1979; n. 3245 del 1982 n. 3245; n. 2549 del 1983). Siffatta interpretazione, come anche stato precisato (Cass. n. 9615 del 1998), e va ribadito, è conforme a quella data dalla Corte di giustizia delle comunità europee. La Corte del Lussemburgo, richiesta di stabilire se, in virtù dell'art. 27 n. 2 cit., «qualora un giudice dello Stato di origine abbia già accertato la regolarità della notifica, il giudice richiesto dall'altro Stato contraente debba ancora accertare se detta notifica sia stata effettuata in tempo utile perché il convenuto abbia potuto presentare le proprie difese>> (sentenza 16 giugno 1981, C-166/80, LO, § 14), ha premesso che la norma pone due condizioni: «l'una, riguardante la regolarità della notifica, implica una decisione basata sulla normativa dello Stato di origine e sulle convenzioni che lo vincolano in fatto di notifica e di comunicazione;
l'altra, riguardante il necessario perché il convenuto possa presentare le proprie difese, implica valutazioni di fatto» (§ 15). I Sez civile;
UP 31.03.2008 20 RG n. 8331/05 < Il provvedimento riguardante la prima di queste due condizioni>>, ha precisato la pronuncia, non può quindi dispensare il giudice richiesto dall'obbligo di procedere all'esame della seconda condizione» (§ 15). La sentenza ha quindi risolto la questione enunciando il seguente principio: a) anche quando il giudice dello Stato di origine ha accertato la regolarità della notificazione che il giudicecomunicazione, l'art. 27 punto 2° esige richiesto esamini, ciò non di meno, la questione se tale sia stata effettuata in temponotificazione 0 comunicazione utile perché il convenuto abbia potuto presentare le proprie difese» (§ 24 n. 5). In riferimento alla seconda delle succitate condizioni, la sentenza ha sottolineato che essa tende а garantire al convenuto un termine adeguato per preparare le proprie difese o una pronunzia in contumacia>>,fare quanto occorre per evitare osservando che la questione posta «non riguarda [va] la durata di questo termine, ma piuttosto il dies a quo» e che l'art. 27 n. 2 cit., «non esige la prova che il convenuto abbia effettivamente avuto conoscenza della domanda giudiziale». La sentenza ha quindi enunciato il seguente principio: b) il giudice richiesto, in via generale, può limitarsi ad accertare se il termine, a partire dalla data in cui la notifica o comunicazione è stata regolarmente effettuata, abbia lasciato 21 ёрил al convenuto abbastanza tempo per difendersi;
tuttavia egli deve I Sez. civile;
UP 31.03.2008 RG n. 8331/05 accertare se, nel caso concreto, sussistano circostanze eccezionali tali che la notifica о la comunicazione, benché regolare non sia stata tuttavia sufficiente per far decorrere detto termine» ($ 25 n. 6). Il principio sub a) è stato ribadito dalla Corte del Lussemburgo, rimarcando che l'art. 27 n. 2 cit. va interpretato nel senso che esso è diretto a tutelare i diritti di difesa del convenuto contumace (...) anche se la disciplina della notifica o della comunicazione di questo Stato contraente stata rispettata≫ (sentenza 11 giugno 1985, C-49/84, CK- Plouvier, § 12) ed «abbia avuto luogo nel rispetto di un termine fissato dal giudice dello Stato d'origine» ($ 13; analogamente, sentenza 15 luglio 1982, C-228/81, Pendy Plastics Products;
nella giurisprudenza di questa Corte, Cass. n. 15591 del 2003). La sentenza del 1985 ha anche ribadito che «il problema di stabilire se la notificazione sia stata effettuata in tempo utile rientra in un valutazione di fatto e non può dunque essere risolto né sulla base del diritto nazionale del giudice di origine né sulla base del diritto nazionale del giudice richiesto>>> (§ 27 della sentenza da ultimo richiamata), ma va deciso tenendo conto di tutte le circostanze concrete, ivi compreso il modo di notifica о di comunicazione usato, dei rapporti fra l'attore e il convenuto e del carattere dell'azione>> (sentenza 11 giugno 1985, C-49/84, CK- 22 Aflos Plouvier, § 21). i Sez. civile;
UP 31.03.2008 RG n. 8331/05 Dalle pronunce emerge, altresì, che il termine decorre dal giorno in cui l'atto è stato notificato о comunicato, in coerenza con l'univoca lettera della norma, restando esclusa soltanto la necessità di prova sulla conoscenza effettiva della domanda, presunta, una volta che sia stata verificata la sua notificazione e/o comunicazione. Pertanto, risulta chiaro che, contrariamente alla deduzione cit. secondo la costante della ricorrente, l'art. 27 n. 2 interpretazione datane dalla Corte europea, non fa discendere (né presumere) dalla regolarità della notifica о della comunicazione la congruità del termine. La norma impone, invece, al giudice dello Stato richiesto di accertare se il termine, a partire dalla data in cui la notifica o comunicazione è stata regolarmente effettuata, nel caso concreto, abbia lasciato al convenuto abbastanza tempo per difendersi. Ne consegue la manifesta irrilevanza della questione pregiudiziale, nei termini posti nel $ 1.2 sub 2, in riferimento al primo profilo, dato che nella specie non sussiste alcuna contestazione in ordine alla regolarità della notifica dell'atto introduttivo del giudizio, che la Corte d'appello non ha affatto negato. Anche la questione posta nel § 1.2., sub 2.1., manifestamente irrilevante, in quanto la sentenza ha ritenuto l'atto conosciuto dalla data della notificazione, in coerenza con l'orientamento in tal senso espresso dalla Corte europea, in 23 е I Sez. civile;
UP 31.03.2008 RG n. 8331/05 virtù di una esegesi imposta dalla chiara lettera della norma, al di là di ogni ragionevole dubbio, non essendo peraltro in discussione nella specie la conoscenza da un momento diverso. D'altronde, di tanto, a ben vedere, si dimostra chiaramente consapevole la stessa ricorrente che, da un canto, propone un quesito in riferimento a locuzioni e circostanze che neppure sono poste dall'art. 27 n. 2 cit. (e cioè, il significato di 'conoscenza", "possibile conoscenza" о "informazione" del giudizio promosso;
la norma menziona infatti, esclusivamente, la notificazione ° comunicazione della domanda). Dall'altro, correttamente dà atto che la Corte europea ha individuato nel momento della notifica o comunicazione dell'atto il dies a quo in relazione al quale va verificata la congruità del termine per svolgere le difese. Al riguardo, occorre altresì ricordare che la Corte del Lussemburgo, in riferimento alla norma nel testo affermato che l'irregolarità della qui applicabile, ha anche notifica non è sanata dalla conoscenza de facto della domanda convenuto contumace (sentenza 12 giudiziale da parte del novembre 1992, C- 123/91, Minalmet), con affermazione qui rilevante, in quanto permette appunto di affermare la valorizzabilità, ai fini che interessano, dalla notificazione e/o comunicazione della domanda. Il quesito posto nel S 1.2 sub 2.2. invece, manifestamente inammissibile, nella parte in cui chiede che sia rimesso alla Corte europea di accertare se possa ritenersi 1 Sez. civile;
UP 31.03.2008 24 RG n. 8331/05 congruo il termine di ventisei giorni. Un tale accertamento, secondo il pacifico orientamento della Corte europea sopra del quale la stessa ricorrente si dimostra riportato, consapevole (ha, infatti, richiamato le sentenze 11 giugno 1985, C-49/84, CK-Plouvier; 16 giugno 1981, C-166/80, LO). ' involge «valutazioni di fatto» che, all'evidenza, non possono essere sottoposte al giudice europeo, il quale ha peraltro anche già offerto univoche ed esaustive indicazioni in ordine alle circostanze che, in linea generale, devono essere prese in esame al fine della formulazione del relativo apprezzamento. Infine, il quesito formulato nel § 1.2 sub 2.2. manifestamente inammissibile, nella parte in cui mira a ritenere valorizzabile la mancata impugnazione della decisione. In ordine a tale punto, l'art. 27 n. 2 cit. è chiaro nello l'irrilevanza stabilire della mancata impugnazione della espressamente affermata dalla Corte europea in sentenza, riferimento alla norma nel testo qui applicabile (sentenza 12 novembre 1992, C-123/91, Minalmet), risultando dunque palese che il quesito mira ad ottenere l'interpretazione della norma nel testo conseguente dalla innovazione introdotta dall'art. 34 n. 2 del Regolamento n. 44 del 2001, che è qui inapplicabile, con conseguente inammissibilità della questione (ed inconferenza del richiamo della sentenza 14 dicembre 2006, C-283/05, Semiconductor Industry Services GmbH, che ha ad oggetto l'interpretazione del citato art. 34 n. 2). I Sez. civile;
UP 31.03.2008 25 RG n. 8331/05 2.5.- I motivi sono invece fondati nella parte in cui denunciano -con il secondo mezzo e con il primo mediante le argomentazioni sintetizzate nel § 1.1. - un vizio di motivazione. In linea preliminare, Occorre ricordare che, secondo la Corte europea, il giudice richiesto, nello svolgere il giudizio di congruità che implica una «valutazione di fatto>>> (sentenza 11 giugno 1985, C-49/84, CK-Plouvier, § 27) - deve tenere conto «dei rapporti fra l'attore e il convenuto», del «carattere dell'azione>>> (sentenza 16 giugno 1981, C-166/80, LO) ed anche di fatti о circostanze eccezionali intervenuti dopo la regolare notifica» (sentenza 11 giugno 1985, C-49/84, CK- Plouvier). Inoltre, per orientamento consolidato di questa Corte, il giudizio di congruità da svolgere per verificare se la domanda giudiziale innanzi al giudice straniero sia stata notificata 0 comunicata al convenuto in tempo utile perché questi potesse presentare le proprie difese, può essere censurato in sede di legittimità esclusivamente sotto il profilo dell'adeguatezza della motivazione, trattandosi di giudizio di fatto che coinvolge l'accertamento di elementi materiali e che comporta un apprezzamento degli stessi riservato al giudice di merito (per tutte, Cass. n. 15730 del 2006; n. 9615 del 1998), fermo restando che detto giudizio va svolto avendo riguardo ai parametri elaborati dalla giurisprudenza della Corte europea. 26 2/1 Nel quadro di detti principi, va osservato che la sentenza I Sez. civile;
UP 31.03.2008 RG n. 8331/05 ha ritenuto l'incongruità del termine in riferimento all'udienza del 31 ottobre 2001, in quanto ha ritenuto che la prima notificazione (del 4 aprile 2001), «come ha constatato lo stesso Giudice olandese» (quindi, correttamente rimettendosi sul punto alla valutazione del giudice d'origine), era stata ininfluente sulle concrete possibilità di sostanzialmente difesa», essendo incontroverso che l'atto era stato notificato il 4 ottobre 2001. Inoltre, ha affermato che la causa stando alla stessa articolata citazione iniziale» era di «notevole complessità, sia in diritto che in fatto», essendo in questione la giurisdizione, la competenza, l'interpretazione del rapporto tra le parti, la legittimità della disdetta e della condotta commerciale successiva, il diritto al risarcimento e l'entità del medesimo». In considerazione di dette circostanze, la Corte territoriale ha ritenuto «indispensabili uno studio non breve, una ricerca di documenti sul rapporto controverso e ripetute consultazioni (con l'impaccio della lingua) tra difensore e cliente, e scelte preliminari e di merito attentamente ponderate», al fine della costituzione «presso il Tribunale di Dordrecht, non certo centralissimo>>>, che richiedeva un tempo superiore a ventisei giorni. Infine ha esplicitato che, nella valutazione di congruità, ha tenuto conto della circostanza che non sarebbe stata necessaria, come rileva l'opposta, una già completa xp. N I Sez. civile;
UP 31.03.2008 27 RG n. 8331/05 articolazione delle eccezioni e delle prove» (pg. 7). La motivazione così svolta non immune dalle censure svolte dalla ricorrente. Questa Corte ha, infatti, già sottolineato come, nell'effettuare la valutazione in esame, debba riconoscersi peculiare rilevanza alla disciplina processuale del Paese d'origine, osservando come la circostanza che non siano previste decadenze e preclusioni debba essere a questo fine adeguatamente valorizzata (Cass. n. 9615 del 1998, che ha censurato la motivazione della sentenza di merito la quale, non valutando adeguatamente questa circostanza aveva ritenuto insufficiente il termine di 22 giorni in relazione ad un giudizio promosso in Grecia). Pertanto, la motivazione risulta insufficiente, ed in parte contraddittoria, nella parte in cui, da un canto, dà atto che nella specie non sarebbe stata necessaria, come rileva l'opposta, una già completa articolazione delle eccezioni e delle prove» in riferimento alla prima udienza, dall'altro, non trae le coerenti conseguenze e, comunque, si limita a precisare che «però Occorreva comunque predisporre una costituzione in giudizio». In relazione a questo profilo, va osservato che la sentenza valorizza, negativamente, la non solerte rinnovazione della notifica dell'atto introduttivo del giudizio, ma manca poi di ogni considerazione in ordine all'eventuale уйл rilevanza della I Sez. civile;
UP 31.03.2008 28 RG n. 8331/05 circostanza che l'atto -sia pure in riferimento ad una udienza poi rinviata- risultava comunque già conosciuto dalla convenuta sin dall'aprile del 2001, considerazione che, invece, avrebbe dovuto essere effettuata ed esplicitata. Inoltre, posto che la stessa pronuncia indica che nel giugno 2001 la DI s.p.a. aveva iniziato un giudizio in Italia avente oggetto analogo, la completezza e congruità della motivazione ancora di più esigevano, ed esigono, un apprezzamento di detti elementi, al fine di valutare se questi, implicando eventualmente che della controversia l'attuale controricorrente aveva contezza, influiscano sulla congruità del termine di 26 giorni, tenuto appunto conto della pregressa conoscenza che delle vicenda, e dell'atto, aveva la convenuta. Analogamente, nonostante in questo giudizio -come fondatamente sostenuto dalla ricorrente e pure già affermato da questa Corte- debba tenersi conto dei moderni mezzi di comunicazione, che consentono di ridurre notevolmente i tempi per la scelta di un avvocato nel Paese straniero e per la predisposizione della linea di difesa» (Cass. n. 9615 del 1998), questo profilo non risulta affatto preso in compiuta considerazione, comunque non è stato oggetto di specifica, puntuale e completa valutazione, nonostante la sua oggettiva e notoria rilevanza. Il giudizio di complessità del processo, come emerge dalla risulta, infine, affidato alla motivazione sopra riportata, хр л I Sez. civile;
UP 31.03.2008 29 RG n. 8331/05 sintetica enunciazione di elementi indicati genericamente che, in difetto di ogni ulteriore illustrazione, non permette di apprezzare compiutamente le ragioni a conforto della valutazione formulata in tal senso e che, peraltro, richiedeva di essere esplicitata anche alla luce della qualità delle parti e dei rapporti commerciali esistenti tra le medesime. In conclusione, rigettate le censure aventi ad oggetto la denuncia di asserite violazioni о falsa applicazione di norme, la sentenza deve essere cassata, entro i termini e nei limiti sopra precisati, per vizio della motivazione, e la causa va rinviata alla Corte d'appello di Milano che, in diversa composizione, procederà al riesame della controversia, attenendosi ai principi sopra enunciati, regolando anche le spese di questa fase.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa l'impugnata sentenza e rinvia alla Corte d'appello di Milano, in diversa composizione, anche per le spese della presente fase. Così deciso in Roma il 31 marzo 2008. Il Presidente Il Consigliere est. dr. Vincenzo Proto SALVAT Vinune 20 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Prime Serio beria TLFUNZION I DIRIGENTE DE (Dr. Filomena Perrone) 1-9 MAG. 2008 ILGANCELLER IL FUNZIONARIO DIRIGENTE I Sez. civile;
UP 31.03.2008 30 (Dr. Flomena Perrone) RG n. 8331/05 . . . . . .