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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 14/05/2025, n. 1038 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1038 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Nola, Dott.ssa Daniela Ammendola ha pronunziato all'udienza di discussione del 14.05.2025 a seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
Nella Causa iscritta al N. 4698/2023 R.G.
TRA
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Granato Antonio e Granato Parte_1
Tommaso
RICORRENTE
E
in persona del suo legale rappresentante p.t., difeso dall'avv.to Cavalcanti Giuliana CP_1
RESISTENTE
CONCLUSIONI DELLE PARTI: COME IN ATTI
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 29.08.2023, ai sensi dell'art. 445-bis, comma 6, c.p.c., la parte ricorrente in epigrafe, dopo aver ritualmente contestato le conclusioni del CTU, nell'ambito del procedimento per ATP introdotto al fine di ottenere il riconoscimento del diritto all'assegno mensile di invalidità ai sensi della L. 118/1971, ha proposto il giudizio di merito rilevando l'erroneità della consulenza tecnica, svolta durante il procedimento di ATP ed affermando la sussistenza del requisito sanitario per la prestazione anzidetta.
Si costituiva l' convenuto, il quale, sulla base di varie argomentazioni giuridiche, chiedeva CP_2 dichiararsi l'inammissibilità del ricorso e, comunque, il rigetto dello stesso con vittoria delle spese del giudizio.
In data 21.03.2025 veniva depositata la consulenza medico-legale del CTU, Dott. Per_1
, e con note depositate all'odierna udienza il procuratore della parte ricorrente si riportava
[...] integralmente al ricorso, insistendo per l'accoglimento della domanda.
Ritenuta la causa matura per la decisione, attesa la natura documentale, il GL, all'udienza del
14.05.2025, svoltasi con le modalità di cui all'art 127-ter c.p.c., decideva la causa con sentenza contestuale, le cui motivazioni di seguito si illustrano. La domanda è fondata e pertanto merita accoglimento nei termini di seguito precisati.
Dispone l'art. 445-bis c.p.c., nell'ambito del procedimento di ATP obbligatorio disciplinato da tale disposizione: ''Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio (…).
Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Nella presente fattispecie, gli indicati termini risultano rispettati dalla parte ricorrente. Sono inoltre evidenziati i motivi della contestazione per cui la domanda non può essere considerata inammissibile.
Nel merito, l'opponente ha contestato le valutazioni compiute dal CTU della precedente fase di giudizio, Dott. , per aver omesso di valutare adeguatamente il quadro patologico di Persona_2 cui risulta essere affetta.
Orbene, in virtù del deposito di nuova documentazione medico-sanitaria si è ritenuto necessario procedersi ad una integrazione della consulenza medico-legale nominando all'uopo CTU Dott.
, onde verificare un eventuale aggravamento delle condizioni di salute della parte Persona_1 ricorrente.
Invero, il CTU sulla scorta dell'esame clinico-anamnestico e della documentazione sanitaria allegata all'atto introduttivo e prodotta nel corso del giudizio ha riscontrato le seguenti infermità: ''carcinoma uroteliale vescicale recidivato infiltrante di alto grado;
artropatia polidistrettuale, esiti di artrodesi vertebrale L4-L5 e di artroprotesi totale del ginocchio sinistro a discreta incidenza funzionale;
diabete mellito, tipo 2, in buon compenso metabolico;
ipertensione arteriosa;
broncopatia cronica senza deficit ventilatorio;
esiti di neurolisi bilaterale del nervo mediano per sindrome del tunnel carpale;
allegata incontinenza cardiale.” (sul punto cfr. pg. 9 della CTU).
Nello specifico, il CTU in sede di accesso peritale ha appurato un significativo aggravamento delle minorazioni di cui l'istante è affetta, individuando nel carcinoma uroteliale la patologia più grave con entità pari al 50%, seguita poi dalla ''artropatia polidistrettuale esiti di artrodesi vertebrale L4-L5 e di artroprotesi totale del ginocchio sinistro a discreta incidenza funzionale” (35%) e, infine, “diabete mellito, tipo 2, in buon compenso metabolico” valutata dal CTU nella misura del 20% (cfr. pgg. 9,10,
e 11 della CTU).
Ebbene, alla luce delle patologie riscontrate nel corso della visita in capo alla ricorrente, nonché della produzione medica in atti, il CTU ha ritenuto che il complesso patologico globalmente valutato:
''abbia raggiunto la soglia di giuridica rilevanza per il riconoscimento dell'assegno di invalidità civile (74%) dal giugno 2024, epoca del riscontro della recidiva della neoplasia uroteliale vescicale, attualmente istologicamente stadiata come di “alto grado” (cfr. pgg. 12 e 13 della CTU).
Le conclusioni del CTU non oggetto di ulteriore specifica contestazione delle parti trovano piena giustificazione nelle patologie accertate e nella documentazione sanitaria esaminata, oltre che nell'evidenza clinica direttamente riscontrata dal perito e possono, senz'altro, essere condivise e fatte proprie dal Giudicante.
L'opposizione va dunque parzialmente accolta e, per l'effetto, va dichiarata la sussistenza del requisito sanitario per l'assegno mensile di invalidità ai sensi della L. 118/1971 nella misura del 74% a far data dal giugno 2024.
Quanto al regime delle spese di lite del giudizio di ATP e di opposizione, le stesse si intendono integralmente compensate tra le parti, atteso l'esito complessivo del giudizio con riconoscimento del requisito sanitario solo con decorrenza successiva al deposito del ricorso in opposizione. CP_ Le spese di CTU sono poste a carico dell' stante la dichiarazione di esenzione ex art. 152 disp. att. c.p.c. in atti.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
- accoglie la domanda e per l'effetto, dichiara che sussiste il requisito sanitario per l'assegno mensile di invalidità ex L. 118/1971 con decorrenza dal giorno 01.04.2024;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
CP_
- spese di CTU come liquidate in separato decreto a carico dell' Così deciso in Nola, il 14.05.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Daniela Ammendola