TRIB
Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 14/05/2025, n. 3914 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3914 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana In nome del popolo italiano IL TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO DECIMA SEZIONE CIVILE
nella persona del giudice Roberto Pertile pronuncia questa
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al n° 7652 / 2020 RG, promossa da:
(cod. fisc. Parte_1 C.F._1 col procuratore domiciliatario avv. VITALI LUIGI PARTE ATTRICE
contro
:
(cod. fisc. ) Controparte_1 C.F._2
(cod. fisc. CP_2 contumaci
(cod. fisc. Controparte_3 P.IVA_1 col procuratore domiciliatario avv. DELL'ACQUA STEFANO PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
L'attore conferma le conclusioni dell'atto di citazione, cioè:
“-IN VIA PRINCIPALE, NEL MERITO:
-accertare e dichiarare la responsabilità del Sig. per le lesioni subite dal Sig. Controparte_1
in conseguenza del sinistro occorso in Milano in data 30 settembre 2018 ex Parte_1 artt. 145 comma 2, 141 commi 1, 2, 3 e 4 e 2054 cc. primo comma;
-per l'effetto, condannare il Sig. , la Sig.ra e in Controparte_1 CP_2 CP_4 solido tra loro al risarcimento di tutti i danni in favore dell'attore nella seguente misura: a) €. 99.577,00 a titolo di danno non patrimoniale permanente (tenuto conto dell'età del Sig. alla data dell'incidente, pari a 50 anni, della percentuale di invalidità Pt_2 permanente pari al 25%, del punto base di danno non patrimoniale pan a € 5.275,62; b) €. 8.256,50 a titolo di danno non patrimoniale temporaneo (tenuto conto del valore di inabilità temporanea assoluta, pari a € 98 al giorno)7; c) €. 662.93 a titolo di spese mediche sostenute. Per un totale complessivo del patrimoniale e non patrimoniale pari a €. 108.496,43.
-IN VIA SUBORDINATA
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 7652 / 2020 - pag. 1 nella denegata ipotesi in cui venisse ravvisato un concorso di colpa ex art 2054 cc. secondo comma nella rcausazione del sinistro de quo agitur, condannare i convenuti in solido tra loro al risarcimento del danno in favore del sig. nella misura proporzionale che Parte_1 sarà determinata … in riferimento alle quantificazioni formulate in via principale. Oltre interessi legali dalla data del sinistro al saldo ...”
La convenuta soc. conferma le conclusioni della comparsa di risposta, cioè:
“respingere la domanda attorea in quanto infondata … ”
Lo svolgimento del processo
Con atto di citazione datato 27.12.2019 (ma notificato ai convenuti e il 13.2.2020 e CP_1 all'assicuratore l'11.2.2020), l'attore esponeva che:
• “in data 20 settembre 2018 il sig. si trovava a percorrere a bordo del proprio Persona_1 velocipede Via Tobagi in direzione via Parenzo, proveniente da Via S. Rita”;
• “giunto alla intersezione tra via Olgiati e Via Tobagi l'attore si poneva- fermo- sull'attraversamento pedonale per attraversare via Tobagi dal lato civici dispari al lato civici pari e sporgendosi leggermente al fine di avete una migliore visuale”;
• “sennonché veniva colpito ed entrava in collisione con l'autovettura modello Opel Astra targata CS717YF, di proprietà della sig.ra e condotta dal sig. ” CP_2 Controparte_1 sicché a causa di tale urto violento l'attore era stato sbalzato a due metri;
• la polizia locale del Comune di Milano intervenuta sul posto aveva redatto relazione del sinistro;
• l'attore aveva riportato gravi lesioni, in particolare diverse fratture che avevano reso necessario un intervento chirurgico, con esiti permanenti come stimati anche dalla perizia di parte a firma del dottore;
Persona_2
• costituito in mora, l'assicuratore aveva rifiutato una soluzione conciliativa ritenendo che il sinistro fosse da ascrivere all'esclusiva responsabilità dell'attore sulla scorta delle dichiarazioni testimoniali;
• in particolare, il testimone aveva dichiarato d'essere sicuro che la bicicletta Tes_1 dell'attore stesse attraversando col semaforo rosso, ma i tempi previsti dalla nota 67906/2007 del Ministero dei trasporti e uno studio del CNR del 10.9.2001 indicavano tempi semaforici incompatibili colla versione della convenuta, come confermato anche dalla sentenza 18470/2014 della Corte di cassazione, la quale aveva stabilito che tre secondi costituiscono il tempo di arresto per un veicolo che proceda a velocità non superiore a 50 chilometri orari e dunque la durata congrua del giallo dev'essere di quattro secondi, sicché “se come afferma il testimone al momento del sinistro il semaforo pedonale appariva rosso per poi diventare
“subito dopo” verde, la luce proiettata dal semaforo posto in corrispondenza della intersezione stradale era già rosso da almeno due secondi e giallo almeno da tre. E dunque il veicolo
[l'auto, NdE] al momento dell'impatto stava attraversando con il rosso o, nella migliore delle
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 7652 / 2020 - pag. 2 ipotesi, con il giallo” di modo che il convenuto aveva violato l'a. 41 comma 11 o l'a. 41 comma 10;
• il “sedicente testimone” aveva dichiarato di avere “attraversato quando la luce proiettava verde lato civici pari” sicché lasciava “esterrefatti” che potesse affermare che “l'attore dal lato civici dispari stesse attraversando con il rosso”, dovendosi invero escludere che esistessero due diverse tipologie di semaforo, “uno per i civici pari e l'altro per i civici dispari”;
• anche l'altro testimone suscitava perplessità, essendosi costui presentato, “non si capisce per quale motivo” soltanto il giorno successivo;
• considerata la gravità delle lesioni riportate dall'attore, era “verosimile ipotizzare” che l'automobilista si fosse avvicinato all'intersezione “tenendo una velocità non consona allo stato dei luoghi che ha impedito allo stesso di porre in essere una manovra di emergenza”. L'attore pertanto concludeva chiedendo che accertata la responsabilità dell' , i convenuti in solido CP_1 fossero condannati “al risarcimento di tutti i danni in favore dell'attore” negli importi trascritti in epigrafe.
La convenuta assicuratrice si costituiva con comparsa depositata il 9.11.2020 osservando che:
• la relazione della polizia locale “sconfessava” la tesi dell'attore e giustificava anche la richiesta della sua condanna ex a. 96 cpc, in particolare dovendosi tenere conto del testimone oculare che si trovava in via Tobagi, all'intersezione colla via Olgiati dal lato dei civici Tes_2 pari e che ai vigili dichiarò “Giunto all'intersezione attraversavo la Via Olgiati in quanto il semaforo pedonale proiettava luce verde in quel momento notavo sulla corsia opposta (lato civici dispari) un velocipede che proveniva da Via Santa Rita e percorreva Via Tobagi, direzione Via Parenzo, in contromano. Lo stesso velocipede giunto all'intersezione Tobagi per Olgiati, attraversava la corsia dal lato civici dispari al lato civici pari sugli attraversamenti pedonali. In quel momento un veicolo che proveniva da Via Parenzo e percorreva Via Tobagi, in direzione Via Santa Rita colpiva il velocipede con la sua parte anteriore. Tengo a precisare di esser sicuro che il velocipede attraversava con il rosso, in quanto al momento dell'impatto notavo il semaforo pedonale che consente di attraversare la Via Tobagi in luce rossa, subito dopo il verde”;
• tale testimonianza era stata avvalorata poi dalla dichiarazione del conducente del terzo veicolo coinvolto nel sinistro, ossia da Testimone_3
• da tali circostanze emergeva che il sinistro andava ascritto unicamente all'attore che, con
“repentino, improvviso taglio della strada percorsa dall' ” aveva reso inevitabile CP_1
l'impatto. La convenuta quindi concludeva chiedendo il rigetto delle domande.
All'udienza di prima comparizione, tenuta il 19.11.2020, la giudice originariamente designata dichiarava la contumacia dei convenuti e e assegnava alle parti i termini ex a. 183/6 CP_2 CP_1 cpc. Dopo vari rinvii disposti dal giudice onorario, all'udienza del 6.6.2022 venivano ammesse alcune delle prove dedotte dalle parti.
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 7652 / 2020 - pag. 3 All'udienza del 15.12.2022 veniva interrogato il testimone (agente di polizia locale di Tes_3
Milano). Il giudice onorario all'udienza del 1.2.2023 interrogava formalmente il convenuto e CP_1 all'udienza 21.3.2023 interrogava il testimone . Testimone_2
Con provvedimento 16.5.2023 veniva disposta CTU medico legale sicché i due consulenti (dottori
) assumevano l'incarico il 27.9.2023. Non essendosi presentato l'attore all'inizio Per_3 Per_4 delle operazioni peritali, senza peraltro addurre nessuna giustificazione, ne veniva disposta la comparizione personale all'udienza del 7.3.2024, alla quale veniva disposta anche la presenza di un CTU per l'interpretazione consecutiva (essendo emerso che l'attore non ha adeguata padronanza della lingua italiana). I CTU, pure presenti, iniziavano quindi le operazioni lo stesso 7 marzo 2024 e depositavano infine la relazione conclusiva congiunta il 19.7.2024.
All'udienza del giorno 20.2.2025 le parti rassegnavano le conclusioni in epigrafe trascritte. Scaduti l'8.5.2025 i termini per le conclusionali e le repliche, il giudice pronuncia questa sentenza.
I motivi della decisione
Risulta opportuno sintetizzare dapprima l'istruttoria orale:
➢ il testimone indifferente e di normale attendibilità, ha tra l'altro dichiarato che al Tes_3 momento del sinistro si trovava << in via Olgiati, nei pressi della fermata dell'autobus del controviale. Ero diretto verso via Chiodi perché cercavo parcheggio. Mentre ero incolonnato al semaforo, con davanti a me due o tre veicoli, mentre aspettavo il verde, alla mia sinistra vidi passare una bicicletta ( non ricordo se sul marciapiede o sulla strada) che aveva il mio senso di marcia cioè andava verso il semaforo. Poco dopo non vidi più la bicicletta ma sentii un urto e scesi dall'auto, vedevo che la bici era per terra e il ciclista caduto a sua volta tra le strisce pedonali e la strada. … mi trovavo nel controviale, che è composto da una sola corsia… dal punto in cui mi trovavo non riuscivo a veder il semaforo, essendo il mio sguardo ostacolato dai due veicoli che mi precedevano, in quanto il semaforo si trova all'intersezione che viene subito dopo una leggera curva a destra. Non so dire pertanto di che colore fosse il semaforo al momento in cui udii il rumore dell'urto. ADR fra il momento in cui vidi passare il ciclista e quello in cui udii l'urto trascorsero solo pochi secondi >>
➢ il convenuto , formalmente interrogato, non ha reso dichiarazioni confessorie se non CP_1 per quanto concerne l'investimento: << Io ho investito una persona. … La persona proveniva da Via Santa Rita verso Via Parenzo e attraversava per andare in Via Olgiati. La persona era in bicicletta. Preciso che lì c'era un semaforo e attraversava sulle strisce pedonali con il rosso mentre io avevo il verde pieno. Aggiungo che attraversava senza scendere dalla bici. Non era a piedi, non spingeva la bici … Quando io l'ho visto era in pieno movimento e io ho sterzato per evitarlo e infatti mi sono incastrato sotto un furgoncino o meglio ho lo spigolo di un furgone che stava svoltando a sinistra, con il mio specchio e la portiera sinistra. Preciso che io ho
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 7652 / 2020 - pag. 4 urtato la ruota della bici e non il ciclista e lui a quel punto ha ruotato intorno alla macchina … sarò andato al massimo a 30 Km orari anche perché ero in prossimità di un furgone che stava girando a sinistra e c'è stato un rallentamento della marcia >>
➢ il testimone , la cui normale attendibilità non è contestata né contestabile e comunque Tes_1 indifferente, ha dichiarato: << io ero all'angolo tra Via Tobagi e Via Olgiati dove c'pè il fioraio che si vede anche nella foto sub doc. 10 attoreo (ultima foto) e dovevo attraversare la Via Olgiati … avevo il semaforo verde per l'attraversamento. Nel contempo le macchine transitavano sulla Via Tobagi in direzione Santa Rita e in direzione Naviglio … ho visto la bicicletta sulla via Tobagi direzione verso Via Parenzo in contromano fare manovra per svoltare verso Via Olgiati. … quando vidi la bicicletta, la stessa era in movimento e si stava girando per andare in Via Olgiati e la macchina è sopraggiunta colpendo la bicicletta a.d.r. nel momento in cui la macchina è sopraggiunta io avevo il semaforo verde per attraversare la Via Olgiati. A.d.r. non potevo vedere la luce semaforica nella direzione di provenienza della macchina, ma deduco fosse verde perché io avevo il verde per l'attraversamento. … Non so dire se la bicicletta fosse sulle strisce, ma certamente aveva il rosso e ciò dico perché avevo il verde io che dovevo attraversare … quando ho visto la bicicletta fare la manovra che ho descritto e poi essere colpita, il ciclista era a bordo della bicicletta e la bicicletta era in movimento >>
➢ il testimone di professione autista corriere, Testimone_4 indifferente e di normale attendibilità, ha dichiarato << Ero fermo al semaforo di Via Tobagi (proveniente da Via Parenzo e direzione Santa Rita) e dovevo svoltare in Via Olgiati a.d.r. avevo impegnato l'incrocio con la luce verde e mi trovavo nell'incrocio fermo in attesa che passassero le macchine provenienti dal senso opposto per completare la manovra di svolta
… io non ho visto che cosa sia successo perché è accaduto dietro … Non ho visto l'auto sopraggiungere perché era dietro. Secondo me aveva il verde e lo dico perché io avevo il verde
>>
Dalle concordanti dichiarazioni dei tre testimoni, dunque, in primo luogo risulta che l'attore confonde la direzione dell'attraversamento dell'incrocio da parte del testimone rispetto alla sua. Tes_1
Nella citazione infatti l'attore dichiara che egli intendeva attraversare VIA TOBAGI, ossia la via perpendicolare alla via OLGIATI sicché palese è l'inconferenza della tesi sostenuta dall'attore, secondo cui il semaforo non poteva proiettare luci diverse rispetto all'attraversamento dei numeri pari e dei numeri dispari: la testimonianza del non contiene in proposito nessuna contraddizione. Tes_1
Altrettanto inconferente è l'allegazione attorea circa l'incompatibilità fra quanto dichiarato dai testimoni e la durata del giallo semaforico, in ciò assorbito il fatto che nella sentenza Cass. Sez. 6, Sentenza n. 18470 del 1° settembre 2014 il giudice di legittimità si limita ad affermare che la risoluzione del Ministero dei trasporti n. 67906 del 16 luglio 2007 regola, in assenza di specifiche indicazioni del codice, il tempo di accensione della luce gialla del semaforo stabilendo che la durata di tale luce non può essere inferiore a tre secondi, e non già, come pare opinare l'attore, che il giallo non può durare meno di quattro secondi.
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 7652 / 2020 - pag. 5 In ogni caso, le testimonianze raccolte sono del tutto concordi nel ricordare che nel momento in cui il testimone , che attraversava a piedi la via OLGIATI, perpendicolare alla direzione dell'attore Tes_1 che attraversava invece via TOBAGI, il semaforo era verde per il medesimo pedone, e di conseguenza era rosso per i veicoli che, come quello dell'attore, percorrevano via TOBAGI. Invero, l'auto del testimone era ferma in colonna proprio per tale motivo quando si vide Tes_3 superare dalla bicicletta dell'attore, che procedeva parallela all'auto in questione, e pochi secondi dopo fu investita dall'auto del convenuto che, come il , attraversava in quanto favorita dal verde, Tes_1 così come il furgone del che tale auto precedeva. Tes_4
Il sinistro dev'essere conclusivamente ascritto all'esclusiva responsabilità dell'odierno attore sicché la domanda è totalmente infondata e dev'essere respinta.
A norma dell'a. 91 cpc, le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo applicando i parametri del DM 55/2014 aggiornati dal DM 147/2022, in un importo fra i minimi e i medi, tenendo conto del valore effettivo della controversia, dell'attività processuale concretamente svolta e della natura e importanza delle questioni trattate.
Per effetto della soccombenza, anche le spese di CTU separatamente liquidate devono essere poste definitivamente a carico dell'attore.
PER QUESTI MOTIVI
pronunciando definitivamente nel contraddittorio fra le parti, rigettata ogni contraria domanda ed eccezione, letti gli aa. 281 quater e segg, 282 cpc, così decide: (1) respinge le domande dell'attore ; Parte_1
(2) condanna l'attore a rifondere le spese di lite della convenuta soc. Controparte_3
, liquidate in € 8.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CPA;
[...]
(3) pone definitivamente a carico dell'attore le spese di CTU separatamente liquidate.
Così deciso il giorno 14 maggio 2025 dal tribunale di Milano.
Il giudice Roberto PERTILE
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 7652 / 2020 - pag. 6
nella persona del giudice Roberto Pertile pronuncia questa
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al n° 7652 / 2020 RG, promossa da:
(cod. fisc. Parte_1 C.F._1 col procuratore domiciliatario avv. VITALI LUIGI PARTE ATTRICE
contro
:
(cod. fisc. ) Controparte_1 C.F._2
(cod. fisc. CP_2 contumaci
(cod. fisc. Controparte_3 P.IVA_1 col procuratore domiciliatario avv. DELL'ACQUA STEFANO PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
L'attore conferma le conclusioni dell'atto di citazione, cioè:
“-IN VIA PRINCIPALE, NEL MERITO:
-accertare e dichiarare la responsabilità del Sig. per le lesioni subite dal Sig. Controparte_1
in conseguenza del sinistro occorso in Milano in data 30 settembre 2018 ex Parte_1 artt. 145 comma 2, 141 commi 1, 2, 3 e 4 e 2054 cc. primo comma;
-per l'effetto, condannare il Sig. , la Sig.ra e in Controparte_1 CP_2 CP_4 solido tra loro al risarcimento di tutti i danni in favore dell'attore nella seguente misura: a) €. 99.577,00 a titolo di danno non patrimoniale permanente (tenuto conto dell'età del Sig. alla data dell'incidente, pari a 50 anni, della percentuale di invalidità Pt_2 permanente pari al 25%, del punto base di danno non patrimoniale pan a € 5.275,62; b) €. 8.256,50 a titolo di danno non patrimoniale temporaneo (tenuto conto del valore di inabilità temporanea assoluta, pari a € 98 al giorno)7; c) €. 662.93 a titolo di spese mediche sostenute. Per un totale complessivo del patrimoniale e non patrimoniale pari a €. 108.496,43.
-IN VIA SUBORDINATA
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 7652 / 2020 - pag. 1 nella denegata ipotesi in cui venisse ravvisato un concorso di colpa ex art 2054 cc. secondo comma nella rcausazione del sinistro de quo agitur, condannare i convenuti in solido tra loro al risarcimento del danno in favore del sig. nella misura proporzionale che Parte_1 sarà determinata … in riferimento alle quantificazioni formulate in via principale. Oltre interessi legali dalla data del sinistro al saldo ...”
La convenuta soc. conferma le conclusioni della comparsa di risposta, cioè:
“respingere la domanda attorea in quanto infondata … ”
Lo svolgimento del processo
Con atto di citazione datato 27.12.2019 (ma notificato ai convenuti e il 13.2.2020 e CP_1 all'assicuratore l'11.2.2020), l'attore esponeva che:
• “in data 20 settembre 2018 il sig. si trovava a percorrere a bordo del proprio Persona_1 velocipede Via Tobagi in direzione via Parenzo, proveniente da Via S. Rita”;
• “giunto alla intersezione tra via Olgiati e Via Tobagi l'attore si poneva- fermo- sull'attraversamento pedonale per attraversare via Tobagi dal lato civici dispari al lato civici pari e sporgendosi leggermente al fine di avete una migliore visuale”;
• “sennonché veniva colpito ed entrava in collisione con l'autovettura modello Opel Astra targata CS717YF, di proprietà della sig.ra e condotta dal sig. ” CP_2 Controparte_1 sicché a causa di tale urto violento l'attore era stato sbalzato a due metri;
• la polizia locale del Comune di Milano intervenuta sul posto aveva redatto relazione del sinistro;
• l'attore aveva riportato gravi lesioni, in particolare diverse fratture che avevano reso necessario un intervento chirurgico, con esiti permanenti come stimati anche dalla perizia di parte a firma del dottore;
Persona_2
• costituito in mora, l'assicuratore aveva rifiutato una soluzione conciliativa ritenendo che il sinistro fosse da ascrivere all'esclusiva responsabilità dell'attore sulla scorta delle dichiarazioni testimoniali;
• in particolare, il testimone aveva dichiarato d'essere sicuro che la bicicletta Tes_1 dell'attore stesse attraversando col semaforo rosso, ma i tempi previsti dalla nota 67906/2007 del Ministero dei trasporti e uno studio del CNR del 10.9.2001 indicavano tempi semaforici incompatibili colla versione della convenuta, come confermato anche dalla sentenza 18470/2014 della Corte di cassazione, la quale aveva stabilito che tre secondi costituiscono il tempo di arresto per un veicolo che proceda a velocità non superiore a 50 chilometri orari e dunque la durata congrua del giallo dev'essere di quattro secondi, sicché “se come afferma il testimone al momento del sinistro il semaforo pedonale appariva rosso per poi diventare
“subito dopo” verde, la luce proiettata dal semaforo posto in corrispondenza della intersezione stradale era già rosso da almeno due secondi e giallo almeno da tre. E dunque il veicolo
[l'auto, NdE] al momento dell'impatto stava attraversando con il rosso o, nella migliore delle
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 7652 / 2020 - pag. 2 ipotesi, con il giallo” di modo che il convenuto aveva violato l'a. 41 comma 11 o l'a. 41 comma 10;
• il “sedicente testimone” aveva dichiarato di avere “attraversato quando la luce proiettava verde lato civici pari” sicché lasciava “esterrefatti” che potesse affermare che “l'attore dal lato civici dispari stesse attraversando con il rosso”, dovendosi invero escludere che esistessero due diverse tipologie di semaforo, “uno per i civici pari e l'altro per i civici dispari”;
• anche l'altro testimone suscitava perplessità, essendosi costui presentato, “non si capisce per quale motivo” soltanto il giorno successivo;
• considerata la gravità delle lesioni riportate dall'attore, era “verosimile ipotizzare” che l'automobilista si fosse avvicinato all'intersezione “tenendo una velocità non consona allo stato dei luoghi che ha impedito allo stesso di porre in essere una manovra di emergenza”. L'attore pertanto concludeva chiedendo che accertata la responsabilità dell' , i convenuti in solido CP_1 fossero condannati “al risarcimento di tutti i danni in favore dell'attore” negli importi trascritti in epigrafe.
La convenuta assicuratrice si costituiva con comparsa depositata il 9.11.2020 osservando che:
• la relazione della polizia locale “sconfessava” la tesi dell'attore e giustificava anche la richiesta della sua condanna ex a. 96 cpc, in particolare dovendosi tenere conto del testimone oculare che si trovava in via Tobagi, all'intersezione colla via Olgiati dal lato dei civici Tes_2 pari e che ai vigili dichiarò “Giunto all'intersezione attraversavo la Via Olgiati in quanto il semaforo pedonale proiettava luce verde in quel momento notavo sulla corsia opposta (lato civici dispari) un velocipede che proveniva da Via Santa Rita e percorreva Via Tobagi, direzione Via Parenzo, in contromano. Lo stesso velocipede giunto all'intersezione Tobagi per Olgiati, attraversava la corsia dal lato civici dispari al lato civici pari sugli attraversamenti pedonali. In quel momento un veicolo che proveniva da Via Parenzo e percorreva Via Tobagi, in direzione Via Santa Rita colpiva il velocipede con la sua parte anteriore. Tengo a precisare di esser sicuro che il velocipede attraversava con il rosso, in quanto al momento dell'impatto notavo il semaforo pedonale che consente di attraversare la Via Tobagi in luce rossa, subito dopo il verde”;
• tale testimonianza era stata avvalorata poi dalla dichiarazione del conducente del terzo veicolo coinvolto nel sinistro, ossia da Testimone_3
• da tali circostanze emergeva che il sinistro andava ascritto unicamente all'attore che, con
“repentino, improvviso taglio della strada percorsa dall' ” aveva reso inevitabile CP_1
l'impatto. La convenuta quindi concludeva chiedendo il rigetto delle domande.
All'udienza di prima comparizione, tenuta il 19.11.2020, la giudice originariamente designata dichiarava la contumacia dei convenuti e e assegnava alle parti i termini ex a. 183/6 CP_2 CP_1 cpc. Dopo vari rinvii disposti dal giudice onorario, all'udienza del 6.6.2022 venivano ammesse alcune delle prove dedotte dalle parti.
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 7652 / 2020 - pag. 3 All'udienza del 15.12.2022 veniva interrogato il testimone (agente di polizia locale di Tes_3
Milano). Il giudice onorario all'udienza del 1.2.2023 interrogava formalmente il convenuto e CP_1 all'udienza 21.3.2023 interrogava il testimone . Testimone_2
Con provvedimento 16.5.2023 veniva disposta CTU medico legale sicché i due consulenti (dottori
) assumevano l'incarico il 27.9.2023. Non essendosi presentato l'attore all'inizio Per_3 Per_4 delle operazioni peritali, senza peraltro addurre nessuna giustificazione, ne veniva disposta la comparizione personale all'udienza del 7.3.2024, alla quale veniva disposta anche la presenza di un CTU per l'interpretazione consecutiva (essendo emerso che l'attore non ha adeguata padronanza della lingua italiana). I CTU, pure presenti, iniziavano quindi le operazioni lo stesso 7 marzo 2024 e depositavano infine la relazione conclusiva congiunta il 19.7.2024.
All'udienza del giorno 20.2.2025 le parti rassegnavano le conclusioni in epigrafe trascritte. Scaduti l'8.5.2025 i termini per le conclusionali e le repliche, il giudice pronuncia questa sentenza.
I motivi della decisione
Risulta opportuno sintetizzare dapprima l'istruttoria orale:
➢ il testimone indifferente e di normale attendibilità, ha tra l'altro dichiarato che al Tes_3 momento del sinistro si trovava << in via Olgiati, nei pressi della fermata dell'autobus del controviale. Ero diretto verso via Chiodi perché cercavo parcheggio. Mentre ero incolonnato al semaforo, con davanti a me due o tre veicoli, mentre aspettavo il verde, alla mia sinistra vidi passare una bicicletta ( non ricordo se sul marciapiede o sulla strada) che aveva il mio senso di marcia cioè andava verso il semaforo. Poco dopo non vidi più la bicicletta ma sentii un urto e scesi dall'auto, vedevo che la bici era per terra e il ciclista caduto a sua volta tra le strisce pedonali e la strada. … mi trovavo nel controviale, che è composto da una sola corsia… dal punto in cui mi trovavo non riuscivo a veder il semaforo, essendo il mio sguardo ostacolato dai due veicoli che mi precedevano, in quanto il semaforo si trova all'intersezione che viene subito dopo una leggera curva a destra. Non so dire pertanto di che colore fosse il semaforo al momento in cui udii il rumore dell'urto. ADR fra il momento in cui vidi passare il ciclista e quello in cui udii l'urto trascorsero solo pochi secondi >>
➢ il convenuto , formalmente interrogato, non ha reso dichiarazioni confessorie se non CP_1 per quanto concerne l'investimento: << Io ho investito una persona. … La persona proveniva da Via Santa Rita verso Via Parenzo e attraversava per andare in Via Olgiati. La persona era in bicicletta. Preciso che lì c'era un semaforo e attraversava sulle strisce pedonali con il rosso mentre io avevo il verde pieno. Aggiungo che attraversava senza scendere dalla bici. Non era a piedi, non spingeva la bici … Quando io l'ho visto era in pieno movimento e io ho sterzato per evitarlo e infatti mi sono incastrato sotto un furgoncino o meglio ho lo spigolo di un furgone che stava svoltando a sinistra, con il mio specchio e la portiera sinistra. Preciso che io ho
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 7652 / 2020 - pag. 4 urtato la ruota della bici e non il ciclista e lui a quel punto ha ruotato intorno alla macchina … sarò andato al massimo a 30 Km orari anche perché ero in prossimità di un furgone che stava girando a sinistra e c'è stato un rallentamento della marcia >>
➢ il testimone , la cui normale attendibilità non è contestata né contestabile e comunque Tes_1 indifferente, ha dichiarato: << io ero all'angolo tra Via Tobagi e Via Olgiati dove c'pè il fioraio che si vede anche nella foto sub doc. 10 attoreo (ultima foto) e dovevo attraversare la Via Olgiati … avevo il semaforo verde per l'attraversamento. Nel contempo le macchine transitavano sulla Via Tobagi in direzione Santa Rita e in direzione Naviglio … ho visto la bicicletta sulla via Tobagi direzione verso Via Parenzo in contromano fare manovra per svoltare verso Via Olgiati. … quando vidi la bicicletta, la stessa era in movimento e si stava girando per andare in Via Olgiati e la macchina è sopraggiunta colpendo la bicicletta a.d.r. nel momento in cui la macchina è sopraggiunta io avevo il semaforo verde per attraversare la Via Olgiati. A.d.r. non potevo vedere la luce semaforica nella direzione di provenienza della macchina, ma deduco fosse verde perché io avevo il verde per l'attraversamento. … Non so dire se la bicicletta fosse sulle strisce, ma certamente aveva il rosso e ciò dico perché avevo il verde io che dovevo attraversare … quando ho visto la bicicletta fare la manovra che ho descritto e poi essere colpita, il ciclista era a bordo della bicicletta e la bicicletta era in movimento >>
➢ il testimone di professione autista corriere, Testimone_4 indifferente e di normale attendibilità, ha dichiarato << Ero fermo al semaforo di Via Tobagi (proveniente da Via Parenzo e direzione Santa Rita) e dovevo svoltare in Via Olgiati a.d.r. avevo impegnato l'incrocio con la luce verde e mi trovavo nell'incrocio fermo in attesa che passassero le macchine provenienti dal senso opposto per completare la manovra di svolta
… io non ho visto che cosa sia successo perché è accaduto dietro … Non ho visto l'auto sopraggiungere perché era dietro. Secondo me aveva il verde e lo dico perché io avevo il verde
>>
Dalle concordanti dichiarazioni dei tre testimoni, dunque, in primo luogo risulta che l'attore confonde la direzione dell'attraversamento dell'incrocio da parte del testimone rispetto alla sua. Tes_1
Nella citazione infatti l'attore dichiara che egli intendeva attraversare VIA TOBAGI, ossia la via perpendicolare alla via OLGIATI sicché palese è l'inconferenza della tesi sostenuta dall'attore, secondo cui il semaforo non poteva proiettare luci diverse rispetto all'attraversamento dei numeri pari e dei numeri dispari: la testimonianza del non contiene in proposito nessuna contraddizione. Tes_1
Altrettanto inconferente è l'allegazione attorea circa l'incompatibilità fra quanto dichiarato dai testimoni e la durata del giallo semaforico, in ciò assorbito il fatto che nella sentenza Cass. Sez. 6, Sentenza n. 18470 del 1° settembre 2014 il giudice di legittimità si limita ad affermare che la risoluzione del Ministero dei trasporti n. 67906 del 16 luglio 2007 regola, in assenza di specifiche indicazioni del codice, il tempo di accensione della luce gialla del semaforo stabilendo che la durata di tale luce non può essere inferiore a tre secondi, e non già, come pare opinare l'attore, che il giallo non può durare meno di quattro secondi.
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 7652 / 2020 - pag. 5 In ogni caso, le testimonianze raccolte sono del tutto concordi nel ricordare che nel momento in cui il testimone , che attraversava a piedi la via OLGIATI, perpendicolare alla direzione dell'attore Tes_1 che attraversava invece via TOBAGI, il semaforo era verde per il medesimo pedone, e di conseguenza era rosso per i veicoli che, come quello dell'attore, percorrevano via TOBAGI. Invero, l'auto del testimone era ferma in colonna proprio per tale motivo quando si vide Tes_3 superare dalla bicicletta dell'attore, che procedeva parallela all'auto in questione, e pochi secondi dopo fu investita dall'auto del convenuto che, come il , attraversava in quanto favorita dal verde, Tes_1 così come il furgone del che tale auto precedeva. Tes_4
Il sinistro dev'essere conclusivamente ascritto all'esclusiva responsabilità dell'odierno attore sicché la domanda è totalmente infondata e dev'essere respinta.
A norma dell'a. 91 cpc, le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo applicando i parametri del DM 55/2014 aggiornati dal DM 147/2022, in un importo fra i minimi e i medi, tenendo conto del valore effettivo della controversia, dell'attività processuale concretamente svolta e della natura e importanza delle questioni trattate.
Per effetto della soccombenza, anche le spese di CTU separatamente liquidate devono essere poste definitivamente a carico dell'attore.
PER QUESTI MOTIVI
pronunciando definitivamente nel contraddittorio fra le parti, rigettata ogni contraria domanda ed eccezione, letti gli aa. 281 quater e segg, 282 cpc, così decide: (1) respinge le domande dell'attore ; Parte_1
(2) condanna l'attore a rifondere le spese di lite della convenuta soc. Controparte_3
, liquidate in € 8.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CPA;
[...]
(3) pone definitivamente a carico dell'attore le spese di CTU separatamente liquidate.
Così deciso il giorno 14 maggio 2025 dal tribunale di Milano.
Il giudice Roberto PERTILE
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 7652 / 2020 - pag. 6