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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 21/10/2025, n. 553 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 553 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. Angelo Scarpati, all'udienza del 21/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da civile iscritta al n. 507/2024 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “opposizione ad ATO” e vertente
TRA
( ), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Parte_1 C.F._1
ER Di VO e RI AR, giusta mandato in atti ricorrente
E
( , in persona del Presidente legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_1
tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Gianmarco Pisapia Cioffi e Gaetano
Amato, in virtù di procura generale alle liti del 22/03/2024 a rogito Dr.
Notaio in Fiumicino, Repertorio n.37875 Raccolta n.7313; Persona_1
resistente
FATTO E DIRITTO
1.1 Con ricorso depositato il 09/04/2024 , dopo aver contestato Parte_1 le risultanze medico-legali emergenti dalla CTU espletata nel procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. (n. 1016/2023 R.G.), chiedeva che il giudicante verificasse le condizioni sanitarie legittimanti la pretesa di esso istante al fine di: 1) “accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, dichiarare il sig. invalido civile nella misura del 100%, ai sensi e Parte_1
per gli effetti dell'art. 1 della legge 21.11.1988 n. 508, con riconoscimento dell'indennità di accompagnamento;
confermare che il sig. è Parte_1 soggetto in condizione di handicap grave ex art. 3 comma 3 L. 104/92 con necessità di assistenza permanente, continuativa e globale, a decorrere dalla data di presentazione delle domande amministrative (6.03.2023) o, in subordine, dalla diversa data che risulterà, all'esito, accertata;
”; 2) “condannare parte resistente al pagamento, in favore del sig. , dell'indennità di Parte_1
accompagnamento, a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa (6.03.2023) o, in subordine, dalla data successiva dalla quale dovesse risultare dovuta la detta provvidenza, unitamente agli interessi legali e sino al soddisfo.”. Il tutto con vittoria di spese e competenze.
Instaurato il contradditorio, si costituiva l' , il quale contrastava il ricorso, CP_1
chiedendo fosse dichiarato inammissibile e improcedibile, e comunque nel merito rigettare la domanda in quanto infondata in fatto e diritto.
Disposto il rinnovo della CTU (dott.ssa , Persona_2
all'odierna udienza la causa è stata decisa con motivazione e dispositivo contestuali.
2.1 In primo luogo occorre specificare che parte ricorrente, giusta CTU espletata nel corso del giudizio per AT (n 1016/2023 RG), otteneva già il riconoscimento, a decorrere dal novembre 2023, delle condizioni sanitarie proprie del riconoscimento dello status di portatore di disabilità in condizioni di gravità ai sensi dell'art. 3 co. 3 L 104/92, come si desume dall'esame dell' elaborato depositato in seno a detto procedimento in data 18/02/2024 dal CTU dott.ssa ). Persona_3
Pag. 2 di 6 Nondimeno, in sede di opposizione, il ricorrente ha chiesto, da un lato, la
“conferma” di detto ultimo beneficio e, dall'altro, in via oppositiva, il riconoscimento delle condizioni per il beneficio della indennità cdi accompagnamento.
Di conseguenza, nel corso del presente giudizio di merito, il CTU dott.ssa
[...]
quanto alla verifica dei presupposti per il riconoscimento Per_2 dell'indennità di accompagnamento, ha chiarito, anzitutto, con l'elaborato depositato in data 18/02/2024, che parte ricorrente è affetto dalle seguenti patologie: “Esiti di ematoma intracerebrale parieto-occipitale di sinistra (Agosto
2024) consistenti in emiplegia destra in soggetto affetto da moderato deterioramento cognitivo secondario a vasculopatia cerebrale cronica, sindrome depressiva e psicosi in trattamento farmacologico. • Artrosi polidistrettuale ad importante impegno funzionale in soggetto con amputazione del IIIII-V dito del piede sinistro e del V dito piede destro, affetto da arteriopatia ostruttiva degli arti inferiori, lesioni da pressione a livello sacrale e dei talloni bilateralmente, concretizzante grave deficit della statica e della dinamica associato a marcata perdita di autonomia nella capacità di espletamento degli atti basilari e strumentali del vivere quotidiano. • Diabete mellito tipo II in trattamento farmacologico a base di insulina in non sufficiente compenso glico-metabolico e con complicanze micro e macroangiopatiche (retinopatia diabetica, flemmone piedi). • Ipertensione arteriosa in trattamento farmacologico. • Incontinenza urinaria in soggetto cateterizzato”.
Nondimeno, esaminata la nuova documentazione e a seguito di esame obiettivo, il CTU ha aggiunto che tale quadro patologico determina in parte ricorrente “un sopravvenuto e documentato aggravamento della condizione generale”, concludendo nel senso che “risulta evidente come, in virtù delle patologie patite, il ricorrente si trovi in una condizione clinica caratterizzata da una perdita di autonomia di entità tale da rendere indispensabile l'assistenza continuativa da
Pag. 3 di 6 parte di terzi per svolgimento degli atti quotidiani della vita”. Tanto indicando come decorrenza gennaio 2025.
Orbene, la domanda merita accoglimento (per quanto di ragione) alla stregua delle valutazioni rese dalla dott.ssa che in questa sede si Per_2
condividono perché fondate su una ponderata e coerente valutazione degli elementi sopravvenuti ed appaiono corrette sotto il profilo logico-conseguenziale
(anche con riferimento all'epoca di insorgenza della compromissione rilevante ai fini del beneficio dell'indennità d'accompagnamento).
In definitiva, si impone la declaratoria della sussistenza (dall'epoca indicata dal
CTU) anche del requisito sanitario invocato in sede di opposizione.
2.2 La domanda di condanna, formulata in danno dell' , al pagamento della CP_1
provvidenza economica richiesta è inammissibile (stante l'oggetto, fissato per legge, dell'accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c.).
Trattasi, secondo l'orientamento condiviso da questo giudice, della fase eventuale del procedimento instaurato ex art. 445 bis cpc, I co. e, pertanto, volta esclusivamente alla verifica delle condizioni sanitarie legittimanti le prestazioni di invalidità civile. Esulano, dunque, dal thema decidendum et probandum, i requisiti anagrafici e socio-economici richiesti dalla legge per il riconoscimento delle diverse provvidenze e, di conseguenza, inammissibili devono reputarsi le domande di condanna dell' all'erogazione della prestazione ed al CP_1 pagamento dei ratei insoluti. In tal senso depone la lettera dell'art. 445 bis cpc, che impone, a pena di inammissibilità, l'indicazione in ricorso dei “motivi della contestazione”. Evidente, pertanto, l'intenzione del legislatore di consentire un approfondimento giudiziale delle sole condizioni cliniche del ricorrente, configurando il giudizio proprio come diretto alla esplicitazione delle contestazioni – che, nella prima fase del procedimento, possono assumere anche i tratti della genericità e dell'impegno alla proposizione del successivo ricorso - alle conclusioni medico legali espresse nell'elaborato peritale.
Pag. 4 di 6 Depone, altresì, nel medesimo senso anche il rapporto di alternatività che intercorre tra l'omologa giudiziale delle conclusioni del CTU – quale esito positivo della domanda ex art. 445 cpc – ed il giudizio instaurato a seguito di dissenso. Dovendosi il giudice esprimere, in sede di omologa, sul solo requisito sanitario analogamente dovrà fare in sede di opposizione ad AT per il predetto rapporto di alternatività tra le due ipotesi.
Infine, la tesi sin qui esposta risulta confortata dall'ultimo comma dell'art. 445 cpc, con il quale si sancisce l'inappellabilità della sentenza che definisce il giudizio, in antitesi con i principi generali che regolano il giudizio ordinario ex art. 442 cpc e a conferma del carattere speciale del giudizio di opposizione ad
AT, dal contenuto ristretto alla valutazione delle condizioni sanitarie, piuttosto che all'accertamento di un diritto.
3.1 Sussistono le condizioni per la compensazione integrale delle spese di lite
(con riferimento ad entrambe le fasi), stante il raggiungimento sopravvenuto delle condizioni sanitarie legittimanti la provvidenza richiesta.
Le spese relative alla CTU espletata nella di accertamento tecnico preventivo obbligatorio, così come nella presente fase, vanno poste invece a carico dell' (in quanto parte sostanzialmente soccombente) e vanno liquidate come CP_1 da dispositivo tenuto conto del deposito tardivo dell'elaborato peritale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accoglie l'opposizione per quanto di ragione e, per l'effetto, omologa le risultanze della consulenza tecnica della fase di merito, dichiarando che parte ricorrente [nata a [...] il [...]], a Parte_1 decorrere dal GENNAIO 2025, si trova nelle condizioni sanitarie proprie del
Pag. 5 di 6 riconoscimento dell'indennità d'accompagnamento;
2) omologa le risultanze della consulenza tecnica in fase di accertamento tecnico preventivo, dichiarando che la stessa parte ricorrente si trova, a decorrere dal
NOVEMBRE 2023, si trova nella condizione di portatrice di disabilità in condizioni di gravità ai sensi dell'art. 3 co. 3 Legge 104/92.
3) compensa le spese processuali con riferimento ad entrambe le fasi;
3) pone le spese relative alla CTU espletata nella fase ATO a carico dell' , CP_1
spese liquidate in euro 270,00= per onorari, oltre eventuali accessori di legge, in favore del dott. ; Persona_3
4) pone le spese relative alla CTU espletata nella presente fase sempre a carico dell' , spese liquidate in euro 270,00= per onorari, oltre eventuali accessori CP_1
di legge, in favore del dott. Persona_2
Vallo della Lucania, così deciso il 21/10/2025
Il giudice
Dott. Angelo Scarpati
Pag. 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. Angelo Scarpati, all'udienza del 21/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da civile iscritta al n. 507/2024 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “opposizione ad ATO” e vertente
TRA
( ), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Parte_1 C.F._1
ER Di VO e RI AR, giusta mandato in atti ricorrente
E
( , in persona del Presidente legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_1
tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Gianmarco Pisapia Cioffi e Gaetano
Amato, in virtù di procura generale alle liti del 22/03/2024 a rogito Dr.
Notaio in Fiumicino, Repertorio n.37875 Raccolta n.7313; Persona_1
resistente
FATTO E DIRITTO
1.1 Con ricorso depositato il 09/04/2024 , dopo aver contestato Parte_1 le risultanze medico-legali emergenti dalla CTU espletata nel procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. (n. 1016/2023 R.G.), chiedeva che il giudicante verificasse le condizioni sanitarie legittimanti la pretesa di esso istante al fine di: 1) “accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, dichiarare il sig. invalido civile nella misura del 100%, ai sensi e Parte_1
per gli effetti dell'art. 1 della legge 21.11.1988 n. 508, con riconoscimento dell'indennità di accompagnamento;
confermare che il sig. è Parte_1 soggetto in condizione di handicap grave ex art. 3 comma 3 L. 104/92 con necessità di assistenza permanente, continuativa e globale, a decorrere dalla data di presentazione delle domande amministrative (6.03.2023) o, in subordine, dalla diversa data che risulterà, all'esito, accertata;
”; 2) “condannare parte resistente al pagamento, in favore del sig. , dell'indennità di Parte_1
accompagnamento, a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa (6.03.2023) o, in subordine, dalla data successiva dalla quale dovesse risultare dovuta la detta provvidenza, unitamente agli interessi legali e sino al soddisfo.”. Il tutto con vittoria di spese e competenze.
Instaurato il contradditorio, si costituiva l' , il quale contrastava il ricorso, CP_1
chiedendo fosse dichiarato inammissibile e improcedibile, e comunque nel merito rigettare la domanda in quanto infondata in fatto e diritto.
Disposto il rinnovo della CTU (dott.ssa , Persona_2
all'odierna udienza la causa è stata decisa con motivazione e dispositivo contestuali.
2.1 In primo luogo occorre specificare che parte ricorrente, giusta CTU espletata nel corso del giudizio per AT (n 1016/2023 RG), otteneva già il riconoscimento, a decorrere dal novembre 2023, delle condizioni sanitarie proprie del riconoscimento dello status di portatore di disabilità in condizioni di gravità ai sensi dell'art. 3 co. 3 L 104/92, come si desume dall'esame dell' elaborato depositato in seno a detto procedimento in data 18/02/2024 dal CTU dott.ssa ). Persona_3
Pag. 2 di 6 Nondimeno, in sede di opposizione, il ricorrente ha chiesto, da un lato, la
“conferma” di detto ultimo beneficio e, dall'altro, in via oppositiva, il riconoscimento delle condizioni per il beneficio della indennità cdi accompagnamento.
Di conseguenza, nel corso del presente giudizio di merito, il CTU dott.ssa
[...]
quanto alla verifica dei presupposti per il riconoscimento Per_2 dell'indennità di accompagnamento, ha chiarito, anzitutto, con l'elaborato depositato in data 18/02/2024, che parte ricorrente è affetto dalle seguenti patologie: “Esiti di ematoma intracerebrale parieto-occipitale di sinistra (Agosto
2024) consistenti in emiplegia destra in soggetto affetto da moderato deterioramento cognitivo secondario a vasculopatia cerebrale cronica, sindrome depressiva e psicosi in trattamento farmacologico. • Artrosi polidistrettuale ad importante impegno funzionale in soggetto con amputazione del IIIII-V dito del piede sinistro e del V dito piede destro, affetto da arteriopatia ostruttiva degli arti inferiori, lesioni da pressione a livello sacrale e dei talloni bilateralmente, concretizzante grave deficit della statica e della dinamica associato a marcata perdita di autonomia nella capacità di espletamento degli atti basilari e strumentali del vivere quotidiano. • Diabete mellito tipo II in trattamento farmacologico a base di insulina in non sufficiente compenso glico-metabolico e con complicanze micro e macroangiopatiche (retinopatia diabetica, flemmone piedi). • Ipertensione arteriosa in trattamento farmacologico. • Incontinenza urinaria in soggetto cateterizzato”.
Nondimeno, esaminata la nuova documentazione e a seguito di esame obiettivo, il CTU ha aggiunto che tale quadro patologico determina in parte ricorrente “un sopravvenuto e documentato aggravamento della condizione generale”, concludendo nel senso che “risulta evidente come, in virtù delle patologie patite, il ricorrente si trovi in una condizione clinica caratterizzata da una perdita di autonomia di entità tale da rendere indispensabile l'assistenza continuativa da
Pag. 3 di 6 parte di terzi per svolgimento degli atti quotidiani della vita”. Tanto indicando come decorrenza gennaio 2025.
Orbene, la domanda merita accoglimento (per quanto di ragione) alla stregua delle valutazioni rese dalla dott.ssa che in questa sede si Per_2
condividono perché fondate su una ponderata e coerente valutazione degli elementi sopravvenuti ed appaiono corrette sotto il profilo logico-conseguenziale
(anche con riferimento all'epoca di insorgenza della compromissione rilevante ai fini del beneficio dell'indennità d'accompagnamento).
In definitiva, si impone la declaratoria della sussistenza (dall'epoca indicata dal
CTU) anche del requisito sanitario invocato in sede di opposizione.
2.2 La domanda di condanna, formulata in danno dell' , al pagamento della CP_1
provvidenza economica richiesta è inammissibile (stante l'oggetto, fissato per legge, dell'accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c.).
Trattasi, secondo l'orientamento condiviso da questo giudice, della fase eventuale del procedimento instaurato ex art. 445 bis cpc, I co. e, pertanto, volta esclusivamente alla verifica delle condizioni sanitarie legittimanti le prestazioni di invalidità civile. Esulano, dunque, dal thema decidendum et probandum, i requisiti anagrafici e socio-economici richiesti dalla legge per il riconoscimento delle diverse provvidenze e, di conseguenza, inammissibili devono reputarsi le domande di condanna dell' all'erogazione della prestazione ed al CP_1 pagamento dei ratei insoluti. In tal senso depone la lettera dell'art. 445 bis cpc, che impone, a pena di inammissibilità, l'indicazione in ricorso dei “motivi della contestazione”. Evidente, pertanto, l'intenzione del legislatore di consentire un approfondimento giudiziale delle sole condizioni cliniche del ricorrente, configurando il giudizio proprio come diretto alla esplicitazione delle contestazioni – che, nella prima fase del procedimento, possono assumere anche i tratti della genericità e dell'impegno alla proposizione del successivo ricorso - alle conclusioni medico legali espresse nell'elaborato peritale.
Pag. 4 di 6 Depone, altresì, nel medesimo senso anche il rapporto di alternatività che intercorre tra l'omologa giudiziale delle conclusioni del CTU – quale esito positivo della domanda ex art. 445 cpc – ed il giudizio instaurato a seguito di dissenso. Dovendosi il giudice esprimere, in sede di omologa, sul solo requisito sanitario analogamente dovrà fare in sede di opposizione ad AT per il predetto rapporto di alternatività tra le due ipotesi.
Infine, la tesi sin qui esposta risulta confortata dall'ultimo comma dell'art. 445 cpc, con il quale si sancisce l'inappellabilità della sentenza che definisce il giudizio, in antitesi con i principi generali che regolano il giudizio ordinario ex art. 442 cpc e a conferma del carattere speciale del giudizio di opposizione ad
AT, dal contenuto ristretto alla valutazione delle condizioni sanitarie, piuttosto che all'accertamento di un diritto.
3.1 Sussistono le condizioni per la compensazione integrale delle spese di lite
(con riferimento ad entrambe le fasi), stante il raggiungimento sopravvenuto delle condizioni sanitarie legittimanti la provvidenza richiesta.
Le spese relative alla CTU espletata nella di accertamento tecnico preventivo obbligatorio, così come nella presente fase, vanno poste invece a carico dell' (in quanto parte sostanzialmente soccombente) e vanno liquidate come CP_1 da dispositivo tenuto conto del deposito tardivo dell'elaborato peritale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accoglie l'opposizione per quanto di ragione e, per l'effetto, omologa le risultanze della consulenza tecnica della fase di merito, dichiarando che parte ricorrente [nata a [...] il [...]], a Parte_1 decorrere dal GENNAIO 2025, si trova nelle condizioni sanitarie proprie del
Pag. 5 di 6 riconoscimento dell'indennità d'accompagnamento;
2) omologa le risultanze della consulenza tecnica in fase di accertamento tecnico preventivo, dichiarando che la stessa parte ricorrente si trova, a decorrere dal
NOVEMBRE 2023, si trova nella condizione di portatrice di disabilità in condizioni di gravità ai sensi dell'art. 3 co. 3 Legge 104/92.
3) compensa le spese processuali con riferimento ad entrambe le fasi;
3) pone le spese relative alla CTU espletata nella fase ATO a carico dell' , CP_1
spese liquidate in euro 270,00= per onorari, oltre eventuali accessori di legge, in favore del dott. ; Persona_3
4) pone le spese relative alla CTU espletata nella presente fase sempre a carico dell' , spese liquidate in euro 270,00= per onorari, oltre eventuali accessori CP_1
di legge, in favore del dott. Persona_2
Vallo della Lucania, così deciso il 21/10/2025
Il giudice
Dott. Angelo Scarpati
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