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Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 12/05/2025, n. 2008 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2008 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
in persona della giudice, Federica Porcelli, il 12.5.2025., data fissata per l'udienza di discussione così come sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 11261/2024 R.G.L., avente ad oggetto opposizione avverso avviso di addebito,
PROMOSSA DA
(C.F.: ), con l'Avv. SAMBATARO ALFIO;
Parte_1 C.F._1
- opponente -
CONTRO
in persona del suo presidente pro Controparte_1 tempore, con l'Avv. Alessandra Vetri;
- opposto -
****
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato il 29.11.2024, l'istante ha promosso opposizione avverso l'avviso di addebito n. 59320240005290234000, notificato il 24.10.2024, avente ad oggetto contributi previdenziali IVS e somme aggiuntive dovuti alla gestione commercianti per il periodo 10/2022 – 7/2023.
A fondamento dell'opposizione, parte ricorrente ha dedotto l'insussistenza dei presupposti CP_ della pretesa contributiva dell'
Quindi, l'istante ha rassegnato le seguenti conclusioni «Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di
Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, ogni contraria istanza disattesa ed eccezione reietta, ritenere e dichiarare che il ricorrente ha cessato l'attività commerciale della
[...]
in data 29/12/2014; Controparte_2
che da tale data non ha esercitato attività commerciale, né di altro tipo di attività autonoma, né come ditta individuale, né in forma societaria, e, in accoglimento del
1 presente ricorso, previa sospensione della sua efficacia esecutiva, ritenere e dichiarare la nullità e/o la illegittimità e, comunque, la infondatezza nel merito, dell'avviso di addebito
n. 59320240005290234000 del 24/10/2024 , notificato il 23/042024, dall'
[...]
sede di Catania, per i motivi sopra esposti e, Controparte_3
conseguentemente, revocarlo o, con qualsiasi altra formula, ritenerlo e dichiararlo privo di qualsiasi effetto giuridico, non essendo dovuto alcunché all' i contributi da CP_1 commerciante per gli anni 2022/2023, come in dettaglio nell'avviso di addebito apposto».
Con memoria depositata in data 17.4.2025 si è costituito l' , deducendo che « l'Ufficio CP_1
amministrativo competente ha riesaminato la posizione assicurativa del ricorrente, e ha provveduto alla cessazione della posizione Gestione Commercianti con decorrenza dal
29/12/2014 e, conseguentemente, all'annullamento degli avvisi di addebito relativi a
CP_ periodi post cancellazione, incluso l'odierno opposto». Quindi, l ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere con compensazione integrale delle spese di lite, stante la pronta adesione dell'Istituto alle ragioni esposte dal ricorrente.
Sostituita l'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., senza che le parti nulla abbiano osservato in ordine all'adozione di siffatte modalità di trattazione entro i cinque giorni all'uopo fissati dalla legge, sono state acquisite le sostitutive dell'udienza, depositate ai CP_ sensi dell'art. 127 ter c.p.c., da parte ricorrente, che ha chiesto volersi condannare l' al pagamento delle spese legali sulla base del principio della soccombenza virtuale, e la causa
è stata decisa con sentenza resa all'esito del giorno fissato per l'udienza come sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
2. Sulla base di quanto allegato e comprovato dall'Ente previdenziale e di quanto riconosciuto dalla parte ricorrente nelle note sostitutive dell'odierna udienza, va dichiarata la cessazione della materia del contendere con riguardo all'opposizione avverso l'avviso di addebito n. 59320240005290234000.
Infatti, a seguito dell'annullamento del menzionato avviso di addebito opposto da parte CP_ dell' sulla domanda è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti e l'interesse delle stesse alla prosecuzione della lite.
Chiaro è sul punto l'orientamento della Corte di cassazione, secondo cui « La pronuncia di cessazione della materia del contendere, a prescindere dalla necessità di altri presupposti, quale l'accordo delle parti, postula, infatti, che sopravvengano, nel corso del giudizio, fatti idonei a determinare la totale eliminazione delle ragioni di contrasto tra le parti e, con ciò, il venir meno dell'interesse ad agire ed a contraddire e della necessità di una pronuncia del giudice sull'oggetto della controversia (Cass. n. 14194 del 2004; n. 5390 del
2000). Questa Corte ha avuto modo anche di precisare che, ai fini di tale pronuncia, la
2 soddisfazione del diritto fatto valere in giudizio, per determinare la scomparsa dell'interesse ad agire, deve essere piena ed irretrattabile (Cass. n. 909 del 2006), non dovendo residuare, in capo all'attore, alcuna utilità alla pronuncia di merito» (v., per tutte, Cass. n. 4034/2007; nonché Cass. n. 6909/2009).
Nel caso di specie, tali condizioni appaiono certamente esistenti, tenuto conto che il comportamento delle parti è univoco nel senso di manifestare l'assenza di interesse alla prosecuzione del giudizio, avendo peraltro parte ricorrente ottenuto il risultato utile cui mirava attraverso la domanda giudiziale.
3. La statuizione di cessazione della materia del contendere comporta l'obbligo per il giudice di provvedere sulle spese processuali del giudizio, certamente secondo il principio della soccombenza virtuale, ovvero in base alla valutazione del probabile accoglimento della domanda (cfr. C. Cass. 2937/99), ma fatta altresì salva la facoltà di valutare se sussistono gravi motivi di totale o parziale compensazione (v. Cass. n. 3148/2016; Cass. n.
11494/2004).
Ora, ai fini della superiore statuizione rilevano nel caso di specie, da un lato, la fondatezza di quanto allegato da parte opponente in ordine al difetto dei presupposti per l'iscrizione alla gestione commercianti, e, dall'altro lato, la condotta processuale dello stesso Istituto previdenziale, di pronto riconoscimento della pretesa fatta valere in giudizio dall'opponente.
Sulla base delle superiori considerazioni, le spese di lite vanno compensate in ragione della metà; la restante parte segue la soccombenza –virtuale- ex art 91 c.p.c. e, liquidata come in dispositivo, sulla base dei criteri di cui al d.m. n. 55/2014, come aggiornato dal d.m. n.
147/2022, alla luce dei minimi, in ragione della qualità delle parti, e tenuto conto della
CP_ natura e del valore della causa, va posta a carico dell' con pagamento in favore dell'Erario, stante l'ammissione di parte ricorrente al patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce: dichiara cessata la materia del contendere con riferimento all'opposizione avverso l'avviso di addebito n. 59320240005290234000; condanna l' al pagamento, in favore di parte ricorrente-opponente ed in ragione della CP_1 metà, delle spese processuali, che si liquidano nell'intero in complessivi € 884,5 per compensi, oltre IVA, CPA e spese forfettarie al 15%, come per legge, disponendone il pagamento in favore dell'Erario; compensa la restante parte.
3 Così deciso in Catania, 12/05/2025
La giudice
Federica Porcelli
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