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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 12/12/2025, n. 5407 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 5407 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 12952/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Sezione Nona Civile
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea
In persona del Giudice Monocratico dott.ssa AN VI De AZ ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 12952/2024 promossa da: , nato a [...], Parte_1 provincia di Chaco, Argentina, il 02/11/1979, residente e domiciliato in Almirante Brown 1612,
Resistencia 3500, Chaco, Argentina rappresentato e difeso dall'Avv. Annamaria Zarrelli (C.F.: ; pec: C.F._1
e dall'Avv. Simona Sanvitale (C.F. ; Email_1 C.F._2
), del Foro di Roma ed elettivamente domiciliato Email_2 presso lo studio dell'Avv. Annamaria Zarrelli sito in Roma, via Crescenzo Del Monte n. 31
Ricorrenti
CONTRO
in persona del Ministro pro tempore Controparte_1
Resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale Ordinario di Torino
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis
Conclusioni di parte ricorrente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, in accoglimento del presente ricorso: - riconoscere e dichiarare la cittadinanza italiana iure sanguinis del ricorrente;
- per l'effetto, ordinare al e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Controparte_1
Civile competente, di adottare tutti i necessari e conseguenti provvedimenti, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza italiana del ricorrente indicato, provvedendo alle comunicazioni all'Autorità consolare competente. - Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali, IVA e CPA come per legge.”
MOTIVI IN FATTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ritualmente notificato, il cittadino argentino:
[...]
, nato il [...] conveniva in giudizio il chiedendo Parte_1 Controparte_1 di accertare e dichiarare il proprio status di cittadino italiano iure sanguinis, deducendo di essere discendente del cittadino italiano (alias ), Persona_1 Persona_2 cittadino italiano, nato a [...], il [...] (all. n. 1). Per_ Lo stesso allegava che (alias ), non si era mai Persona_1 Persona_2 naturalizzato cittadino argentino, come dalla Certificazione negativa elettorale prodotto in copia autentica e Apostillato – al pari di tutti i certificati prodotti – nel quale si legge: “CERTIFICO che nel
Registro Nazionale degli Elettori, nel quale sono registrati tutti i cittadini argentini, nativi e per opzione, maggiori di sedici anni, e gli argentini naturalizzati a partire dai diciotto anni di età, non risulta registrato fino alla data , o , nato il [...] Per_1 Persona_1 Persona_2 in ITALIA - Biella, Masserano. Deceduto” (all. n. 2 e 3).
Conseguentemente, il ricorrente chiedeva di ordinare al e, per esso, all'Autorità Controparte_1 consolare territorialmente competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza.
Il non si costituiva in giudizio. Controparte_1
Il Pubblico Ministero il 17.09.2024 nulla opponeva all'accoglimento del ricorso.
All'udienza del 14.11.2025 i ricorrenti insistevano per l'accoglimento del ricorso mediante il deposito di note scritte.
***
Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione,
Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, ai sensi dell'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021, nonché la sussistenza dei presupposti previsti per l'introduzione del presente giudizio ex art. 281 decies c.p.c., essendo la domanda fondata su prova documentale e di pronta soluzione.
La competenza territoriale è fissata, ai sensi dell'art. 4 co. 5 L. 46/2017 (come modificato dall'art. 1, comma 36, della legge di riforma del processo civile n. 206 del 26/11/2021), in base al luogo in cui
l'attore ha la dimora, oppure, quando l'attore risiede all'estero, avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani, con conseguente corretta instaurazione del giudizio dinanzi a questo Giudice, trattandosi di discendenti di soggetto nato a [...].
Nel merito, ad avviso del Tribunale il ricorso è fondato e deve essere accolto, in quanto sulla base della documentazione in atti, tradotta ed apostillata, risulta provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano.
Va osservato che, i ricorrenti deducevano che:
- l'ascendente (alias ), emigrava in Argentina, Persona_1 Persona_2 dove, e dall'unione con la cittadina argentina nasceva in data Parte_2 Persona_3
17/05/1932 (all. n. 4);
- l'ascendente (alias ) decedeva in data Persona_1 Persona_2
14.09.1970 (all. n. 3);
- in data 7.09.1961 contraeva matrimonio con la cittadina argentina PE Persona_3
YD IU (all. n. 5);
- dall'unione coniugale dei predetti, nasceva a , nata il [...] Persona_4
(all. n. 6);
- , in data 01/03/1979, contraeva matrimonio con il cittadino Persona_4 argentino , da cui divorziava in data 13.6.1984 (all. n. 7): Controparte_2
- Dall'unione coniugale dei predetti nasceva , nato il [...] Parte_1
(all. n. 8,) odierno ricorrente, il quale, in data 16.10.2007, contraeva matrimonio con la cittadina argentina (all. n.. 9). Persona_5
Ciò premesso in fatto, si rileva che nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti (cfr. Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto
2022).
Pertanto, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 91/1992 è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini. In applicazione del predetto principio, il discendente di emigrato italiano, il quale non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare a sua volta la cittadinanza italiana iure sanguinis.
Da ciò ne deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza e quarta generazione, ed oltre, di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione. Qualora, come nel caso di specie, i ricorrenti siano discendenti di un avo italiano, spetta al
[...]
il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis e la relativa domanda può CP_1 essere presentata in via amministrativa, o presso l'Autorità consolare se i richiedenti risiedono all'estero oppure in via giudiziale mediante ricorso da proporsi dinanzi al Tribunale competente.
In applicazione dell'art. 3 D.P.R. 362/1994 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana) è previsto che l'Amministrazione competente per tali procedimenti debba provvedere alla loro definizione entro il termine di 730 giorni dalla data di presentazione della domanda, cosicché l'istante si veda riconosciuto in tempi brevi un diritto soggettivo di cui gode.
A fronte delle previsioni di legge in parola, che stabiliscono “termini determinati e certi” per la definizione dei procedimenti, la mancata evasione della richiesta nell'osservanza dei termini ex lege, in difetto di espressa previsione legislativa, non può considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda.
Invero, muovendo dalla nozione di improcedibilità, quale conseguenza sanzionatoria di un comportamento procedurale omissivo, derivante dal mancato compimento di un atto espressamente configurato come necessario nella sequenza procedimentale, deve concludersi che detta sanzione debba essere espressamente prevista, giacché non si verte – in tema di sanzioni processuali – in materia suscettibile di applicazione analogica. Inoltre, poiché le disposizioni che prevedono condizioni di procedibilità o di ammissibilità costituiscono una deroga all'esercizio del diritto di agire in giudizio garantito dall'art. 24 Cost., esse non possono neppure essere interpretate in senso estensivo.
Nel merito, è bene precisare che il ricorrente, diretto discendente dell'avo italiano, forniva prova di avere tentato più volte e in date diverse di prenotarsi sul portale prenot@mi e rappresentava nel proprio atto introduttivo il carattere notorio dell'incertezza sui tempi di evasione delle pratiche presso il Consolato Generale d'Italia di Rosario (Argentina) e l'impossibilità di procedere alla prenotazione dell'appuntamento poiché al termine della procedura di registrazione compariva la dicitura “al momento non ci sono posti disponibili per il servizio richiesto, (cfr. doc. in atti n. 11).
Viene così in evidenza la dimensione del fenomeno e la condizione di sostanziale paralisi in cui versano gli uffici competenti in ragione della mole delle domande presentate. Ne deriva un'assoluta incertezza in ordine alla definizione, da parte dell'Autorità consolare, della richiesta presentata dal ricorrente.
Un sistema, quindi, che da un lato non permette all'utente di esercitare il suo diritto soggettivo e che, dall'altro, di fatto fa venire meno il diritto dell'utente di rivolgersi direttamente al stante Parte_3
l'obbligatorietà della procedura di prenotazione tramite sito internet. In linea di principio, dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché il riconoscimento dello status civitatis incombe sul e i ricorrenti avrebbero dovuto chiedere il rilascio del relativo certificato o Controparte_1 comunque il riconoscimento dello status all'Autorità consolare presso il Paese di residenza, nella specie l'Argentina, sulla scorta della documentazione attestante la sua discendenza da un cittadino italiano, senza la necessità di adire l'Autorità Giudiziaria. Tuttavia, l'interesse ad agire va riconosciuto ai ricorrenti avendo i diretti discendenti dell'avo cittadino italiano dimostrato la loro oggettiva impossibilità di adire l'Amministrazione competente concretizzandosi di fatto, un diniego di riconoscimento del diritto vantato dai richiedenti e giustificando, così, il loro accesso alla via giurisdizionale.
La cittadinanza italiana di (alias ), è dimostrata: Persona_1 Persona_2 dall'atto di nascita (cfr. doc. in atti n. 1), dal certificato di decesso (all. n. 3) nonché dall'atto di non naturalizzazione (cfr. doc. in atti n. 2) e dall'atto di nascita del figlio (cfr. doc. in atti Persona_3
n. 4).
In quanto italiano, dunque, (alias ), trasmetteva Persona_1 Persona_2 iure sanguinis la cittadinanza al figlio , nato in data [...] (all. n.. 4); il quale, a Persona_3 sua volta trasmetteva la cittadinanza iure sanguinis ai propri discendenti, come sopra enucleati, compreso l'odierno ricorrente (all n. 6 e 8)
Pertanto, nel richiamare tutti i documenti prodotti in copia autentica nonché dotati di Apostille si ritiene che debba essere accolta la domanda dichiarando i ricorrenti cittadini italiani iure sanguinis e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_1
Le spese possono compensarsi in ragione dell'oggettivo carico di lavoro di cui gli uffici consolari sono gravati a causa della presentazione di un numero rilevantissimo di domande di riconoscimento della cittadinanza italiana.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce in capo al ricorrente: Parte_1
, nato a [...], provincia di Chaco, Argentina, il 02/11/1979, residente e
[...] domiciliato in Almirante Brown 1612, Resistencia 3500, Chaco, Argentina, il diritto alla cittadinanza italiana stante la sussistenza dei presupposti previsti ex lege per tutti i motivi dedotti in narrativa;
- ordina al o, per esso, all'Ufficiale dello Stato civile competente di Controparte_1 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Torino, il 12.12.2025.
Il Giudice
Dott.ssa AN VI De AZ
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Sezione Nona Civile
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea
In persona del Giudice Monocratico dott.ssa AN VI De AZ ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 12952/2024 promossa da: , nato a [...], Parte_1 provincia di Chaco, Argentina, il 02/11/1979, residente e domiciliato in Almirante Brown 1612,
Resistencia 3500, Chaco, Argentina rappresentato e difeso dall'Avv. Annamaria Zarrelli (C.F.: ; pec: C.F._1
e dall'Avv. Simona Sanvitale (C.F. ; Email_1 C.F._2
), del Foro di Roma ed elettivamente domiciliato Email_2 presso lo studio dell'Avv. Annamaria Zarrelli sito in Roma, via Crescenzo Del Monte n. 31
Ricorrenti
CONTRO
in persona del Ministro pro tempore Controparte_1
Resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale Ordinario di Torino
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis
Conclusioni di parte ricorrente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, in accoglimento del presente ricorso: - riconoscere e dichiarare la cittadinanza italiana iure sanguinis del ricorrente;
- per l'effetto, ordinare al e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Controparte_1
Civile competente, di adottare tutti i necessari e conseguenti provvedimenti, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza italiana del ricorrente indicato, provvedendo alle comunicazioni all'Autorità consolare competente. - Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali, IVA e CPA come per legge.”
MOTIVI IN FATTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ritualmente notificato, il cittadino argentino:
[...]
, nato il [...] conveniva in giudizio il chiedendo Parte_1 Controparte_1 di accertare e dichiarare il proprio status di cittadino italiano iure sanguinis, deducendo di essere discendente del cittadino italiano (alias ), Persona_1 Persona_2 cittadino italiano, nato a [...], il [...] (all. n. 1). Per_ Lo stesso allegava che (alias ), non si era mai Persona_1 Persona_2 naturalizzato cittadino argentino, come dalla Certificazione negativa elettorale prodotto in copia autentica e Apostillato – al pari di tutti i certificati prodotti – nel quale si legge: “CERTIFICO che nel
Registro Nazionale degli Elettori, nel quale sono registrati tutti i cittadini argentini, nativi e per opzione, maggiori di sedici anni, e gli argentini naturalizzati a partire dai diciotto anni di età, non risulta registrato fino alla data , o , nato il [...] Per_1 Persona_1 Persona_2 in ITALIA - Biella, Masserano. Deceduto” (all. n. 2 e 3).
Conseguentemente, il ricorrente chiedeva di ordinare al e, per esso, all'Autorità Controparte_1 consolare territorialmente competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza.
Il non si costituiva in giudizio. Controparte_1
Il Pubblico Ministero il 17.09.2024 nulla opponeva all'accoglimento del ricorso.
All'udienza del 14.11.2025 i ricorrenti insistevano per l'accoglimento del ricorso mediante il deposito di note scritte.
***
Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione,
Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, ai sensi dell'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021, nonché la sussistenza dei presupposti previsti per l'introduzione del presente giudizio ex art. 281 decies c.p.c., essendo la domanda fondata su prova documentale e di pronta soluzione.
La competenza territoriale è fissata, ai sensi dell'art. 4 co. 5 L. 46/2017 (come modificato dall'art. 1, comma 36, della legge di riforma del processo civile n. 206 del 26/11/2021), in base al luogo in cui
l'attore ha la dimora, oppure, quando l'attore risiede all'estero, avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani, con conseguente corretta instaurazione del giudizio dinanzi a questo Giudice, trattandosi di discendenti di soggetto nato a [...].
Nel merito, ad avviso del Tribunale il ricorso è fondato e deve essere accolto, in quanto sulla base della documentazione in atti, tradotta ed apostillata, risulta provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano.
Va osservato che, i ricorrenti deducevano che:
- l'ascendente (alias ), emigrava in Argentina, Persona_1 Persona_2 dove, e dall'unione con la cittadina argentina nasceva in data Parte_2 Persona_3
17/05/1932 (all. n. 4);
- l'ascendente (alias ) decedeva in data Persona_1 Persona_2
14.09.1970 (all. n. 3);
- in data 7.09.1961 contraeva matrimonio con la cittadina argentina PE Persona_3
YD IU (all. n. 5);
- dall'unione coniugale dei predetti, nasceva a , nata il [...] Persona_4
(all. n. 6);
- , in data 01/03/1979, contraeva matrimonio con il cittadino Persona_4 argentino , da cui divorziava in data 13.6.1984 (all. n. 7): Controparte_2
- Dall'unione coniugale dei predetti nasceva , nato il [...] Parte_1
(all. n. 8,) odierno ricorrente, il quale, in data 16.10.2007, contraeva matrimonio con la cittadina argentina (all. n.. 9). Persona_5
Ciò premesso in fatto, si rileva che nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti (cfr. Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto
2022).
Pertanto, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 91/1992 è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini. In applicazione del predetto principio, il discendente di emigrato italiano, il quale non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare a sua volta la cittadinanza italiana iure sanguinis.
Da ciò ne deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza e quarta generazione, ed oltre, di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione. Qualora, come nel caso di specie, i ricorrenti siano discendenti di un avo italiano, spetta al
[...]
il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis e la relativa domanda può CP_1 essere presentata in via amministrativa, o presso l'Autorità consolare se i richiedenti risiedono all'estero oppure in via giudiziale mediante ricorso da proporsi dinanzi al Tribunale competente.
In applicazione dell'art. 3 D.P.R. 362/1994 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana) è previsto che l'Amministrazione competente per tali procedimenti debba provvedere alla loro definizione entro il termine di 730 giorni dalla data di presentazione della domanda, cosicché l'istante si veda riconosciuto in tempi brevi un diritto soggettivo di cui gode.
A fronte delle previsioni di legge in parola, che stabiliscono “termini determinati e certi” per la definizione dei procedimenti, la mancata evasione della richiesta nell'osservanza dei termini ex lege, in difetto di espressa previsione legislativa, non può considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda.
Invero, muovendo dalla nozione di improcedibilità, quale conseguenza sanzionatoria di un comportamento procedurale omissivo, derivante dal mancato compimento di un atto espressamente configurato come necessario nella sequenza procedimentale, deve concludersi che detta sanzione debba essere espressamente prevista, giacché non si verte – in tema di sanzioni processuali – in materia suscettibile di applicazione analogica. Inoltre, poiché le disposizioni che prevedono condizioni di procedibilità o di ammissibilità costituiscono una deroga all'esercizio del diritto di agire in giudizio garantito dall'art. 24 Cost., esse non possono neppure essere interpretate in senso estensivo.
Nel merito, è bene precisare che il ricorrente, diretto discendente dell'avo italiano, forniva prova di avere tentato più volte e in date diverse di prenotarsi sul portale prenot@mi e rappresentava nel proprio atto introduttivo il carattere notorio dell'incertezza sui tempi di evasione delle pratiche presso il Consolato Generale d'Italia di Rosario (Argentina) e l'impossibilità di procedere alla prenotazione dell'appuntamento poiché al termine della procedura di registrazione compariva la dicitura “al momento non ci sono posti disponibili per il servizio richiesto, (cfr. doc. in atti n. 11).
Viene così in evidenza la dimensione del fenomeno e la condizione di sostanziale paralisi in cui versano gli uffici competenti in ragione della mole delle domande presentate. Ne deriva un'assoluta incertezza in ordine alla definizione, da parte dell'Autorità consolare, della richiesta presentata dal ricorrente.
Un sistema, quindi, che da un lato non permette all'utente di esercitare il suo diritto soggettivo e che, dall'altro, di fatto fa venire meno il diritto dell'utente di rivolgersi direttamente al stante Parte_3
l'obbligatorietà della procedura di prenotazione tramite sito internet. In linea di principio, dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché il riconoscimento dello status civitatis incombe sul e i ricorrenti avrebbero dovuto chiedere il rilascio del relativo certificato o Controparte_1 comunque il riconoscimento dello status all'Autorità consolare presso il Paese di residenza, nella specie l'Argentina, sulla scorta della documentazione attestante la sua discendenza da un cittadino italiano, senza la necessità di adire l'Autorità Giudiziaria. Tuttavia, l'interesse ad agire va riconosciuto ai ricorrenti avendo i diretti discendenti dell'avo cittadino italiano dimostrato la loro oggettiva impossibilità di adire l'Amministrazione competente concretizzandosi di fatto, un diniego di riconoscimento del diritto vantato dai richiedenti e giustificando, così, il loro accesso alla via giurisdizionale.
La cittadinanza italiana di (alias ), è dimostrata: Persona_1 Persona_2 dall'atto di nascita (cfr. doc. in atti n. 1), dal certificato di decesso (all. n. 3) nonché dall'atto di non naturalizzazione (cfr. doc. in atti n. 2) e dall'atto di nascita del figlio (cfr. doc. in atti Persona_3
n. 4).
In quanto italiano, dunque, (alias ), trasmetteva Persona_1 Persona_2 iure sanguinis la cittadinanza al figlio , nato in data [...] (all. n.. 4); il quale, a Persona_3 sua volta trasmetteva la cittadinanza iure sanguinis ai propri discendenti, come sopra enucleati, compreso l'odierno ricorrente (all n. 6 e 8)
Pertanto, nel richiamare tutti i documenti prodotti in copia autentica nonché dotati di Apostille si ritiene che debba essere accolta la domanda dichiarando i ricorrenti cittadini italiani iure sanguinis e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_1
Le spese possono compensarsi in ragione dell'oggettivo carico di lavoro di cui gli uffici consolari sono gravati a causa della presentazione di un numero rilevantissimo di domande di riconoscimento della cittadinanza italiana.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce in capo al ricorrente: Parte_1
, nato a [...], provincia di Chaco, Argentina, il 02/11/1979, residente e
[...] domiciliato in Almirante Brown 1612, Resistencia 3500, Chaco, Argentina, il diritto alla cittadinanza italiana stante la sussistenza dei presupposti previsti ex lege per tutti i motivi dedotti in narrativa;
- ordina al o, per esso, all'Ufficiale dello Stato civile competente di Controparte_1 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Torino, il 12.12.2025.
Il Giudice
Dott.ssa AN VI De AZ