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Sentenza 4 aprile 2024
Sentenza 4 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 04/04/2024, n. 1866 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1866 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
Il Giudice Onorario del Tribunale di Catania, dott.ssa Carmela Letizia Formaggio, all'esito dell'udienza del 3 aprile 2024, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha emesso ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 10155/2022
Promossa da
(c.f. ), in proprio e nella qualità di legale rappresentante Parte_1 C.F._1
della (c.f. , rappresentato e difeso dall'avvocato Controparte_1 P.IVA_1
ENZO DI CARLO, nel cui studio in Giarre ha eletto domicilio, via F.lli Cairoli, 41
- ricorrente -
CONTRO
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, anche quale CP_2 P.IVA_2
mandatario della rappresentato e Controparte_3
difeso dall'avvocato VALENTINA SCHILIRO' giusta procura generale in Notar di Persona_1
Roma
-resistente-
Oggetto: opposizione avverso ordinanze ingiunzioni
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 23/10/2022, il ricorrente proponeva opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. OI-000353867, notificata dall' in data 28/9/2022 nella sua qualità di legale CP_2
rappresentante della , e avente ad oggetto la sanzione CP_1 Controparte_1 amministrativa per l'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali ex art. 2, comma
1 bis, DL 463/1983, convertito in L. 638/83, con riferimento all'anno 2014, dell'importo di euro
19.000,00, e ciò unitamente all'ordinanza ingiunzione n. OI-000354891, notificata alla suddetta società quale obbligato in solido.
Proponeva opposizione anche avverso l'ordinanza ingiunzione n. OI-000353866, notificata in data
28/9/2022 nella sua qualità di legale rappresentante della , avente Controparte_1
ad oggetto la sanzione amministrativa per l'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali ex art. 2, comma 1 bis, DL 463/1983, convertito in L. 638/83, con riferimento all'anno
2015, dell'importo di euro 22.500,00, unitamente all'ordinanza ingiunzione n. OI-000354892, notificata alla suddetta società quale obbligato in solido.
Eccepiva, in via preliminare, l'illegittimità delle ordinanze ingiunzioni suindicate per intervenuta prescrizione del credito, non essendo mai stato notificato alcun avviso, né allo stesso né alla società in questione, ed essendo pertanto decorso il termine quinquennale dall'anno della presunta violazione, considerato che la notifica delle ordinanze ingiunzioni fosse intervenuta solo in data
28/9/2022. Quanto al termine di prescrizione, invocava l'applicazione nella specie dell'art. 3, comma 9, della legge n. 335/1995, deducendo che la mancata notifica dell'atto di accertamento rendesse nulli i provvedimenti impugnati, atteso lo scorretto procedimento di formazione della pretesa.
Nel merito chiedeva l'annullamento delle ordinanze ingiunzioni, considerato che per gli anni 2014 e
2015 non fosse applicabile l'art. 16 della legge n. 689/1981, come chiarito dalla circolare n. CP_2
3516 del 27 settembre 2022, con l'effetto che l'importo delle sanzioni amministrative pecuniarie da irrogare dovesse essere rimodulato e che dovesse consentirsi la loro determinazione a partire dal minimo edittale fissato in euro 10.000.
Formulava innanzitutto domanda di sospensione delle ordinanze ingiunzioni e chiedeva l'annullamento delle stesse;
nel merito chiedeva che fosse ritenuta e dichiarata la nullità e la illegittimità degli atti impugnati e di quelli presupposti e consequenziali, con la conseguenza che nulla fosse dovuto;
chiedeva, per l'effetto, la condanna in solido dell' e della al CP_2 CP_3 pagamento delle spese di lite. In via istruttoria, chiedeva l'interrogatorio formale del legale rappresentante dell' e che fosse disposta CTU volta ad accertare quanto lamentato ed a CP_2
quantificare i danni economici dallo stesso subiti;
chiedeva inoltre che, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., venisse ordinata la produzione in giudizio di tutta la documentazione inerente ai rilievi sollevati e che, nell'ipotesi di reati commessi dai funzionari del procedimento, fossero trasmessi gli atti alla
Procura della Repubblica. Con decreto del 13/11/2022, ritenuti sussistenti i presupposti di legge, veniva sospesa l'efficacia esecutiva degli atti impugnati e fissata l'udienza di comparizione.
CP_ Instauratosi il contraddittorio, con memoria del 5/9/2023 si costituiva in giudizio l' L'ente, con riferimento agli atti impugnati, evidenziava la produzione in giudizio delle singole diffide con le rispettive relate di notifica, delle denunce mensili relative ai periodi oggetto di ciascuna diffida e dei provvedimenti di
CP_ rideterminazione delle sanzioni alla luce della riforma di cui al D.L. n. 48/2023 e del Messaggio n. 1931 del 24/5/2023. Deduceva che le ordinanze ingiunzioni opposte traessero origine dagli atti di accertamento della violazione prevista dall'art. 2, comma 1 bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638 (omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali), con contestuale comunicazione della sanzione amministrativa in misura ridotta (art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689). Precisava che la violazione attenesse all'omesso versamento delle
CP_ ritenute operate sulle retribuzioni dei lavoratori, dichiarate nelle denunzie mensili trasmesse all' nei flussi In via preliminare, chiedeva che fosse accertata la tempestività dell'opposizione a norma CP_4
dell'art. 6 del d.lgs. n. 150/2011, con conseguente declaratoria di inammissibilità per tardività. Con riguardo alla natura del giudizio in questione, osservava che si trattava di un giudizio chiuso in quanto il giudice dovesse decidere esclusivamente sui motivi di opposizione ed in quanto strutturato secondo il principio dispositivo del giudizio civile ordinario. Rilevava che il suddetto giudizio avesse ad oggetto non l'atto ma il rapporto, con conseguente cognizione piena del giudice che dovesse valutare le deduzioni difensive con pienezza di poteri. Chiedeva pertanto che si decidesse in conformità all'art. 112 c.p.c., in corrispondenza ed entro i limiti soggettivi e oggettivi delle domande avverse.
Evidenziava che la motivazione delle ordinanze ingiunzioni, facendo specifico riferimento agli atti di accertamento presupposti, dovesse ritenersi congrua e corretta. Rilevava inoltre l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione;
premetteva che la sanzione amministrativa in questione derivasse dalla depenalizzazione del reato di omesso versamento della contribuzione per la quota a carico del lavoratore, in considerazione del particolare disvalore della condotta del datore di lavoro che, pur avendo trattenuto la suddetta quota contributiva dalla retribuzione dei dipendenti, non l'avesse poi riversata all' . Pt_2
Rilevava poi che, con riferimento alle ordinanze ingiunzioni, l'art. 28 della legge n. 689/1981 prevedesse che la prescrizione quinquennale fosse interrotta dagli atti tipici della procedura sanzionatoria, provenienti dall'amministrazione, quali la notificazione della contestazione, la notificazione dell'ordinanza ingiunzione e quella del ruolo esattoriale. Rilevava inoltre che l'interruzione della prescrizione fosse regolata dall'art. 2943, comma 4, c.c., in forza del quale l'atto di accertamento della violazione regolarmente notificato determinasse l'effetto interruttivo della prescrizione. Quanto al dies a quo di decorrenza del termine di prescrizione, osservava che dovesse identificarsi con la data di entrata in vigore della nuova disciplina di cui al d.lgs. n. 8/2016, in quanto solo a partire da tale momento l'amministrazione fosse in grado di esercitare il diritto di riscuotere la somma stabilita dalla legge a titolo di sanzione amministrativa. Rilevava che nella specie la prescrizione non fosse maturata in quanto interrotta dalla notifica delle diffide accertative versate in atti ed operando, altresì, la sospensione per il periodo corrispondente al termine assegnato per il versamento delle quote omesse, pari a tre mesi dalla notifica, nonché la sospensione dei termini di prescrizione disposta dalla normativa emergenziale emanata per gli eventi pandemici. Con riferimento alle omissioni contestate, produceva i modelli attestanti le retribuzioni corrisposte ai dipendenti e gli obblighi contributivi verso l' , aventi natura ricognitiva della situazione debitoria;
evidenziava Controparte_5
che la loro presentazione equivalesse all'attestazione di aver corrisposto le retribuzioni in relazione alle quali fosse stato omesso il versamento dei contributi. Osservava, in breve, che il dato fondamentale che si ricavasse dai suddetti modelli fosse il debito, inteso quale importo specifico che il Controparte_6
CP_ datore di lavoro dichiarasse dovuto all' , tanto che l' si fosse attivato per il recupero di quel Pt_2
credito, in quello specifico importo oggetto di autodenuncia del datore di lavoro.
Sulla determinazione dell'importo delle sanzioni amministrative comminate, richiamava le modifiche introdotte dall'art. 23 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48 alla disciplina delle suddette sanzioni in caso di omesso versamento delle ritenute previdenziali;
richiamava in particolare la modifica dell'art. 2, comma
1-bis, del decreto-legge n. 463/1983 prevista dal comma 1 del suddetto articolo.
CP_ Ciò premesso, rilevava che, per effetto dell'introduzione della suddetta norma, l' avesse provveduto all'irrogazione della sanzione rimodulata secondo i criteri stabiliti dalla novella legislativa del decreto-legge indicato, pur restando valido il procedimento di notifica degli accertamenti posto in essere dall' . Pt_2
Pertanto chiedeva, in via preliminare, che fosse dichiarata l'inammissibilità del ricorso e, nel merito, che lo stesso fosse rigettato, attesa l'infondatezza delle domande proposte, con la conferma e la declaratoria di esecutorietà delle ordinanze ingiunzioni opposte. In via subordinata chiedeva che, dato atto della rideterminazione delle sanzioni conformemente alle previsioni del DL n. 48 del 2023, ne fosse dichiarata l'esecutorietà e, per l'effetto, che il ricorrente fosse condannato al pagamento delle somme accertate come dovute a titolo di sanzioni amministrative.
CP_ Il ricorrente depositava note di trattazione con le quali rilevava che, alla luce delle deduzioni dell' relative all'avvenuta rideterminazione delle sanzioni, avesse provveduto al pagamento delle stesse, come da documentazione che allegava.
Con ordinanza del 10/10/2023, le parti venivano invitate ad interloquire e parte resistente a prendere posizione in merito all'eventuale sussistenza di intervenuta causa di cessazione della materia del contendere in ragione del pagamento delle sanzioni frattanto eseguito dal ricorrente.
Con provvedimento del 19/12/2023, veniva delegata la trattazione e decisione della causa al sottoscritto giudice onorario. Con provvedimento comunicato alle parti, questo giudice ha fissato l'udienza del 3 aprile 2024 disponendo che la stessa fosse sostituita dal “deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni”.
Le parti hanno regolarmente depositato le note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., entro il termine assegnato, insistendo nelle rispettive conclusioni. La causa è stata dunque trattenuta per la decisione.
**********
In via preliminare, si rileva l'ammissibilità dell'opposizione in quanto tempestivamente proposta nel rispetto del termine di trenta giorni dalla notificazione dei provvedimenti, per come previsto dall'art. 6, comma 6, del d.lgs. n. 150/2011: il ricorso in opposizione è stato depositato in data 23/10/2022, entro il termine di 30 giorni dalla notifica delle ordinanze ingiunzioni, avvenuta per tutte in data 28/9/2022, come si evince dalla documentazione allegata (cfr. provvedimenti di rettifica delle sanzioni in atti).
CP_ Or, si osserva che oggetto di opposizione sono le ordinanze ingiunzioni emesse dall' con cui è stato intimato al ricorrente, quale legale rappresentante della , il pagamento Controparte_1
delle sanzioni amministrative per omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali relativamente agli anni 2014 e 2015.
Stante l'oggetto della controversia, è opportuno premettere che il decreto legislativo 15 gennaio 2016 n. 8, recante “Disposizioni in materia di depenalizzazione, a norma dell'articolo 2, comma 2, della legge 28 aprile
2014, n. 67”, entrato in vigore il 6 febbraio 2016, ha disposto la depenalizzazione di numerose ipotesi di reato in materia di lavoro e previdenza obbligatoria, prevedendone la trasformazione in illeciti amministrativi.
Tra le ipotesi di reato interessate dall'intervento normativo figura quella di omesso versamento delle ritenute previdenziali effettuate dal datore di lavoro di cui all'art. 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, che è stato sostituito dall'articolo 3, comma 6, del decreto legislativo n. 8/2016.
In particolare, il citato art. 2 del decreto-legge n. 463/1983, nel testo aggiornato e attualmente in vigore, al comma 1, prevede che “Le ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, ivi comprese le trattenute effettuate ai sensi degli articoli 20, 21 e 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153, debbono essere comunque versate e non possono essere portate a conguaglio con le somme anticipate, nelle forme e nei termini di legge, dal datore di lavoro ai lavoratori per conto delle gestioni previdenziali e assistenziali, e regolarmente denunciate alle gestioni stesse, tranne che a seguito di conguaglio tra gli importi contributivi a carico del datore di lavoro e le somme anticipate risulti un saldo attivo a favore del datore di lavoro”. Il suddetto art. 2, al comma 1-bis, come novellato dall'art. 3 del d.lgs. n. 8/2016, ha altresì stabilito che
“L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1, per un importo superiore a euro 10.000 annui, è punita con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032. Se l'importo omesso non è superiore
a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000. Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione”.
Gli effetti che derivano dall'omesso versamento delle ritenute previdenziali risultano pertanto collegati al relativo importo e, conseguentemente: la prima ipotesi, punita con la reclusione e con la multa nei casi in cui l'importo non versato sia superiore ed euro 10.000 annui, configura una fattispecie di reato;
mentre la seconda ipotesi, di omesso versamento di ritenute di importo inferiore ad euro 10.000, configura la fattispecie dequalificata in illecito amministrativo, ricorrente nella specie.
CP_ Ed infatti, con le ordinanze ingiunzioni opposte, l' ha intimato il pagamento delle sanzioni amministrative in relazione all'omesso versamento di ritenute di importo inferiore ad euro 10.000, fattispecie integrante l'illecito amministrativo di cui si è detto.
Ciò premesso, il ricorrente ha eccepito l'intervenuta prescrizione dei crediti azionati, deducendo il decorso del termine quinquennale senza la notifica dei prodromici atti di accertamento e stante l'inapplicabilità, relativamente agli anni in questione (2014 e 2015), dell'art. 16 della legge n. 689/1981, secondo quanto
CP_ previsto dalla circolare n. 3516 del 27/9/2022.
CP_ Si osserva, tuttavia, che l in seno alla memoria difensiva ha allegato e documentato l'intervenuta rettifica dell'importo delle sanzioni richieste con le ordinanze opposte, in applicazione dell'art. 23 del decreto-legge 4 maggio 2023 n. 48, che ha fissato la sanzione amministrativa da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso.
Con i provvedimenti di rettifica in atti, relativi alle ordinanze ingiunzioni n. 353867 e n. 354891 riguardanti CP_ l'annualità 2014, l' ha comunicato che, ai sensi dell'articolo 2, comma 1-bis, del decreto legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, novellato dall'articolo 23 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, che ha fissato la sanzione amministrativa da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso, si fosse proceduto alla rideterminazione dell'importo della sanzione irrogata nella misura pari a € 650,91.
In seno ai suddetti provvedimenti si legge inoltre: “In applicazione dell'articolo 9, comma 5, del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8, il procedimento sanzionatorio potrà essere estinto, entro sessanta giorni dalla data della prima udienza ovvero della prima udienza di trattazione del giudizio, con il pagamento in misura ridotta di 325,46 euro pari alla metà della sanzione amministrativa rideterminata, oltre alle spese del procedimento amministrativo”.
Allo stesso modo, con i provvedimenti di rettifica relativi alle ordinanze ingiunzioni n. 353866 e n. 354892 CP_ riguardanti l'annualità 2015, l' ha comunicato che, ai sensi dell'articolo 2 suindicato, novellato dall'art. 23 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, si fosse proceduto alla rideterminazione dell'importo della sanzione irrogata nella misura pari a 1.344,50 euro.
Con i medesimi provvedimenti, l'ente ha segnalato la possibilità di estinguere il procedimento sanzionatorio tramite il pagamento in misura ridotta di 672,25 euro, pari alla metà della sanzione amministrativa rideterminata, entro il termine di sessanta giorni dalla data della prima udienza ovvero della prima udienza di trattazione del giudizio.
Ciò posto, con note autorizzate del 7/10/2023 il ricorrente ha rilevato e documentato di aver provveduto al
CP_ pagamento delle sanzioni come determinate dall' ha pertanto depositato unitamente alle suddette note i modelli F24 relativi al pagamento della somma suindicata di euro 325,46 richiesta per l'anno 2014 e della somma di euro 672,25 richiesta per l'anno 2015.
CP_ Alla luce dell'intervenuto pagamento delle sanzioni l' , benchè invitato a prendere posizione in merito all'eventuale sussistenza di intervenuta causa di cessazione della materia del contendere (cfr. ordinanza del
10/10/2023), nulla ha osservato, limitandosi ad insistere nelle conclusioni già rassegnate.
Tuttavia, anche in considerazione della tempestività dei pagamenti in oggetto, eseguiti in data finanche anteriore alla prima udienza di comparizione, e precisamente il 5/10/2023 (quando detta udienza era stata fissata per il giorno 10/10/2023), deve ritenersi che detti pagamenti costituiscano evento sopravvenuto rispetto alla formazione delle ordinanze ingiunzioni, idoneo a determinare la cessazione della materia del contendere con riferimento al merito della controversia.
Infatti, quando le parti risolvono fuori dal processo la controversia, eliminando la loro posizione di contrasto, viene meno la ragion d'essere sostanziale della lite e dunque il concreto e tutelato interesse ad ottenere una pronuncia dal giudice, il quale, accertato il mutamento della situazione sostanziale dedotta in causa, ha il potere-dovere di rilevare, anche d'ufficio, la cessazione della materia del contendere e, quindi, la sopravvenuta carenza di interesse dell'agente.
Come precisato in giurisprudenza, “la cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito…”(cfr., ex multis, Cass. 10553/09; Cass. 2650/08). Ed ancora, come rilevato dalla giurisprudenza di legittimità, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass. Sez. lav. 6/5/1998 n. 4583; Cass. 9/4/1997 n. 3075; Cass. 8/6/1996 n.
5333).
Nella fattispecie, va pertanto dichiarata cessata la materia del contendere.
Quanto alla statuizione sulle spese, si osserva che, se da un lato tramite il pagamento delle sanzioni nella misura ridotta il ricorrente ha provveduto all'estinzione del procedimento sanzionatorio, dall'altro, deve ritenersi infondata l'eccezione di prescrizione sulla quale lo stesso ha fondato il ricorso;
rileva inoltre la riduzione al minimo delle sanzioni applicate in corso di causa. Ne consegue che le spese di lite debbano essere interamente compensate fra le parti.
Or, con riguardo alla suddetta eccezione di prescrizione si rileva che, ai sensi dell'art. 28 L. 689/1981, “Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione”.
Al riguardo occorre rilevare che la Cassazione ha stabilito che “Il principio della decorrenza della prescrizione quinquennale dal giorno della violazione, fissato in via generale dall'art. 28, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 per i crediti inerenti a sanzioni pecuniarie amministrative, puntualmente recepito in materia valutaria dall'art. 24 del D.P.R. 31 marzo 1988 n. 148, trova deroga, rispetto agli illeciti valutari originariamente configurati come reati e poi depenalizzati con la legge 21 ottobre 1988 n. 455, nell'art. 1, terzo comma, della legge stessa, il quale identifica il relativo “dies a quo” nella data della propria entrata in vigore, in coerenza con la regola generale dettata, in tema di prescrizione, dall'art. 2935 cod. civ….” (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 8044 del 28/03/2008).
Nel caso di specie, il D.Lgs. 15.1.2016, n. 8, che ha disposto la depenalizzazione di numerose ipotesi di reato in materia di lavoro e previdenza obbligatoria, prevedendone la trasformazione in illeciti amministrativi, è entrato in vigore dal 6.2.2016.
Pertanto, nella specie, la prescrizione quinquennale è iniziata a decorrere il 6.2.2016 ed è stata interrotta CP_ dalla notifica in data 30/10/2017 degli atti di accertamento versati in atti dall' (cfr. avvisi di ricevimento attestanti la notifica per compiuta giacenza dei suddetti atti) e, successivamente, dalla notifica in data
28/9/2022 delle ordinanze ingiunzioni opposte.
Ed infatti, alla riferita data di notifica dei provvedimenti impugnati la prescrizione non era ancora maturata,
e ciò a prescindere dal periodo di sospensione corrispondente al termine assegnato per il versamento delle quote omesse (tre mesi dalla notifica dell'atto di accertamento della violazione, ai sensi dell'art. 2, comma
1 quater, della legge n. 638 del 1983) e dal periodo di sospensione dal 23 febbraio al 31 maggio 2020, ai sensi dell'art. 103, comma 6 bis, della legge 24 aprile 2020, n. 27.
Pertanto, sulla base delle superiori considerazioni, le spese di lite vanno interamente compensate fra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice Onorario del Tribunale di Catania, Sezione Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 10155/2022 R.G., così statuisce:
dichiara cessata la materia del contendere;
compensa le spese di lite fra le parti.
Così deciso in Catania il 3 aprile 2024
Il Giudice onorario
dott.ssa Carmela Letizia Formaggio
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
Il Giudice Onorario del Tribunale di Catania, dott.ssa Carmela Letizia Formaggio, all'esito dell'udienza del 3 aprile 2024, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha emesso ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 10155/2022
Promossa da
(c.f. ), in proprio e nella qualità di legale rappresentante Parte_1 C.F._1
della (c.f. , rappresentato e difeso dall'avvocato Controparte_1 P.IVA_1
ENZO DI CARLO, nel cui studio in Giarre ha eletto domicilio, via F.lli Cairoli, 41
- ricorrente -
CONTRO
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, anche quale CP_2 P.IVA_2
mandatario della rappresentato e Controparte_3
difeso dall'avvocato VALENTINA SCHILIRO' giusta procura generale in Notar di Persona_1
Roma
-resistente-
Oggetto: opposizione avverso ordinanze ingiunzioni
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 23/10/2022, il ricorrente proponeva opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. OI-000353867, notificata dall' in data 28/9/2022 nella sua qualità di legale CP_2
rappresentante della , e avente ad oggetto la sanzione CP_1 Controparte_1 amministrativa per l'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali ex art. 2, comma
1 bis, DL 463/1983, convertito in L. 638/83, con riferimento all'anno 2014, dell'importo di euro
19.000,00, e ciò unitamente all'ordinanza ingiunzione n. OI-000354891, notificata alla suddetta società quale obbligato in solido.
Proponeva opposizione anche avverso l'ordinanza ingiunzione n. OI-000353866, notificata in data
28/9/2022 nella sua qualità di legale rappresentante della , avente Controparte_1
ad oggetto la sanzione amministrativa per l'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali ex art. 2, comma 1 bis, DL 463/1983, convertito in L. 638/83, con riferimento all'anno
2015, dell'importo di euro 22.500,00, unitamente all'ordinanza ingiunzione n. OI-000354892, notificata alla suddetta società quale obbligato in solido.
Eccepiva, in via preliminare, l'illegittimità delle ordinanze ingiunzioni suindicate per intervenuta prescrizione del credito, non essendo mai stato notificato alcun avviso, né allo stesso né alla società in questione, ed essendo pertanto decorso il termine quinquennale dall'anno della presunta violazione, considerato che la notifica delle ordinanze ingiunzioni fosse intervenuta solo in data
28/9/2022. Quanto al termine di prescrizione, invocava l'applicazione nella specie dell'art. 3, comma 9, della legge n. 335/1995, deducendo che la mancata notifica dell'atto di accertamento rendesse nulli i provvedimenti impugnati, atteso lo scorretto procedimento di formazione della pretesa.
Nel merito chiedeva l'annullamento delle ordinanze ingiunzioni, considerato che per gli anni 2014 e
2015 non fosse applicabile l'art. 16 della legge n. 689/1981, come chiarito dalla circolare n. CP_2
3516 del 27 settembre 2022, con l'effetto che l'importo delle sanzioni amministrative pecuniarie da irrogare dovesse essere rimodulato e che dovesse consentirsi la loro determinazione a partire dal minimo edittale fissato in euro 10.000.
Formulava innanzitutto domanda di sospensione delle ordinanze ingiunzioni e chiedeva l'annullamento delle stesse;
nel merito chiedeva che fosse ritenuta e dichiarata la nullità e la illegittimità degli atti impugnati e di quelli presupposti e consequenziali, con la conseguenza che nulla fosse dovuto;
chiedeva, per l'effetto, la condanna in solido dell' e della al CP_2 CP_3 pagamento delle spese di lite. In via istruttoria, chiedeva l'interrogatorio formale del legale rappresentante dell' e che fosse disposta CTU volta ad accertare quanto lamentato ed a CP_2
quantificare i danni economici dallo stesso subiti;
chiedeva inoltre che, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., venisse ordinata la produzione in giudizio di tutta la documentazione inerente ai rilievi sollevati e che, nell'ipotesi di reati commessi dai funzionari del procedimento, fossero trasmessi gli atti alla
Procura della Repubblica. Con decreto del 13/11/2022, ritenuti sussistenti i presupposti di legge, veniva sospesa l'efficacia esecutiva degli atti impugnati e fissata l'udienza di comparizione.
CP_ Instauratosi il contraddittorio, con memoria del 5/9/2023 si costituiva in giudizio l' L'ente, con riferimento agli atti impugnati, evidenziava la produzione in giudizio delle singole diffide con le rispettive relate di notifica, delle denunce mensili relative ai periodi oggetto di ciascuna diffida e dei provvedimenti di
CP_ rideterminazione delle sanzioni alla luce della riforma di cui al D.L. n. 48/2023 e del Messaggio n. 1931 del 24/5/2023. Deduceva che le ordinanze ingiunzioni opposte traessero origine dagli atti di accertamento della violazione prevista dall'art. 2, comma 1 bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638 (omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali), con contestuale comunicazione della sanzione amministrativa in misura ridotta (art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689). Precisava che la violazione attenesse all'omesso versamento delle
CP_ ritenute operate sulle retribuzioni dei lavoratori, dichiarate nelle denunzie mensili trasmesse all' nei flussi In via preliminare, chiedeva che fosse accertata la tempestività dell'opposizione a norma CP_4
dell'art. 6 del d.lgs. n. 150/2011, con conseguente declaratoria di inammissibilità per tardività. Con riguardo alla natura del giudizio in questione, osservava che si trattava di un giudizio chiuso in quanto il giudice dovesse decidere esclusivamente sui motivi di opposizione ed in quanto strutturato secondo il principio dispositivo del giudizio civile ordinario. Rilevava che il suddetto giudizio avesse ad oggetto non l'atto ma il rapporto, con conseguente cognizione piena del giudice che dovesse valutare le deduzioni difensive con pienezza di poteri. Chiedeva pertanto che si decidesse in conformità all'art. 112 c.p.c., in corrispondenza ed entro i limiti soggettivi e oggettivi delle domande avverse.
Evidenziava che la motivazione delle ordinanze ingiunzioni, facendo specifico riferimento agli atti di accertamento presupposti, dovesse ritenersi congrua e corretta. Rilevava inoltre l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione;
premetteva che la sanzione amministrativa in questione derivasse dalla depenalizzazione del reato di omesso versamento della contribuzione per la quota a carico del lavoratore, in considerazione del particolare disvalore della condotta del datore di lavoro che, pur avendo trattenuto la suddetta quota contributiva dalla retribuzione dei dipendenti, non l'avesse poi riversata all' . Pt_2
Rilevava poi che, con riferimento alle ordinanze ingiunzioni, l'art. 28 della legge n. 689/1981 prevedesse che la prescrizione quinquennale fosse interrotta dagli atti tipici della procedura sanzionatoria, provenienti dall'amministrazione, quali la notificazione della contestazione, la notificazione dell'ordinanza ingiunzione e quella del ruolo esattoriale. Rilevava inoltre che l'interruzione della prescrizione fosse regolata dall'art. 2943, comma 4, c.c., in forza del quale l'atto di accertamento della violazione regolarmente notificato determinasse l'effetto interruttivo della prescrizione. Quanto al dies a quo di decorrenza del termine di prescrizione, osservava che dovesse identificarsi con la data di entrata in vigore della nuova disciplina di cui al d.lgs. n. 8/2016, in quanto solo a partire da tale momento l'amministrazione fosse in grado di esercitare il diritto di riscuotere la somma stabilita dalla legge a titolo di sanzione amministrativa. Rilevava che nella specie la prescrizione non fosse maturata in quanto interrotta dalla notifica delle diffide accertative versate in atti ed operando, altresì, la sospensione per il periodo corrispondente al termine assegnato per il versamento delle quote omesse, pari a tre mesi dalla notifica, nonché la sospensione dei termini di prescrizione disposta dalla normativa emergenziale emanata per gli eventi pandemici. Con riferimento alle omissioni contestate, produceva i modelli attestanti le retribuzioni corrisposte ai dipendenti e gli obblighi contributivi verso l' , aventi natura ricognitiva della situazione debitoria;
evidenziava Controparte_5
che la loro presentazione equivalesse all'attestazione di aver corrisposto le retribuzioni in relazione alle quali fosse stato omesso il versamento dei contributi. Osservava, in breve, che il dato fondamentale che si ricavasse dai suddetti modelli fosse il debito, inteso quale importo specifico che il Controparte_6
CP_ datore di lavoro dichiarasse dovuto all' , tanto che l' si fosse attivato per il recupero di quel Pt_2
credito, in quello specifico importo oggetto di autodenuncia del datore di lavoro.
Sulla determinazione dell'importo delle sanzioni amministrative comminate, richiamava le modifiche introdotte dall'art. 23 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48 alla disciplina delle suddette sanzioni in caso di omesso versamento delle ritenute previdenziali;
richiamava in particolare la modifica dell'art. 2, comma
1-bis, del decreto-legge n. 463/1983 prevista dal comma 1 del suddetto articolo.
CP_ Ciò premesso, rilevava che, per effetto dell'introduzione della suddetta norma, l' avesse provveduto all'irrogazione della sanzione rimodulata secondo i criteri stabiliti dalla novella legislativa del decreto-legge indicato, pur restando valido il procedimento di notifica degli accertamenti posto in essere dall' . Pt_2
Pertanto chiedeva, in via preliminare, che fosse dichiarata l'inammissibilità del ricorso e, nel merito, che lo stesso fosse rigettato, attesa l'infondatezza delle domande proposte, con la conferma e la declaratoria di esecutorietà delle ordinanze ingiunzioni opposte. In via subordinata chiedeva che, dato atto della rideterminazione delle sanzioni conformemente alle previsioni del DL n. 48 del 2023, ne fosse dichiarata l'esecutorietà e, per l'effetto, che il ricorrente fosse condannato al pagamento delle somme accertate come dovute a titolo di sanzioni amministrative.
CP_ Il ricorrente depositava note di trattazione con le quali rilevava che, alla luce delle deduzioni dell' relative all'avvenuta rideterminazione delle sanzioni, avesse provveduto al pagamento delle stesse, come da documentazione che allegava.
Con ordinanza del 10/10/2023, le parti venivano invitate ad interloquire e parte resistente a prendere posizione in merito all'eventuale sussistenza di intervenuta causa di cessazione della materia del contendere in ragione del pagamento delle sanzioni frattanto eseguito dal ricorrente.
Con provvedimento del 19/12/2023, veniva delegata la trattazione e decisione della causa al sottoscritto giudice onorario. Con provvedimento comunicato alle parti, questo giudice ha fissato l'udienza del 3 aprile 2024 disponendo che la stessa fosse sostituita dal “deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni”.
Le parti hanno regolarmente depositato le note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., entro il termine assegnato, insistendo nelle rispettive conclusioni. La causa è stata dunque trattenuta per la decisione.
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In via preliminare, si rileva l'ammissibilità dell'opposizione in quanto tempestivamente proposta nel rispetto del termine di trenta giorni dalla notificazione dei provvedimenti, per come previsto dall'art. 6, comma 6, del d.lgs. n. 150/2011: il ricorso in opposizione è stato depositato in data 23/10/2022, entro il termine di 30 giorni dalla notifica delle ordinanze ingiunzioni, avvenuta per tutte in data 28/9/2022, come si evince dalla documentazione allegata (cfr. provvedimenti di rettifica delle sanzioni in atti).
CP_ Or, si osserva che oggetto di opposizione sono le ordinanze ingiunzioni emesse dall' con cui è stato intimato al ricorrente, quale legale rappresentante della , il pagamento Controparte_1
delle sanzioni amministrative per omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali relativamente agli anni 2014 e 2015.
Stante l'oggetto della controversia, è opportuno premettere che il decreto legislativo 15 gennaio 2016 n. 8, recante “Disposizioni in materia di depenalizzazione, a norma dell'articolo 2, comma 2, della legge 28 aprile
2014, n. 67”, entrato in vigore il 6 febbraio 2016, ha disposto la depenalizzazione di numerose ipotesi di reato in materia di lavoro e previdenza obbligatoria, prevedendone la trasformazione in illeciti amministrativi.
Tra le ipotesi di reato interessate dall'intervento normativo figura quella di omesso versamento delle ritenute previdenziali effettuate dal datore di lavoro di cui all'art. 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, che è stato sostituito dall'articolo 3, comma 6, del decreto legislativo n. 8/2016.
In particolare, il citato art. 2 del decreto-legge n. 463/1983, nel testo aggiornato e attualmente in vigore, al comma 1, prevede che “Le ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, ivi comprese le trattenute effettuate ai sensi degli articoli 20, 21 e 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153, debbono essere comunque versate e non possono essere portate a conguaglio con le somme anticipate, nelle forme e nei termini di legge, dal datore di lavoro ai lavoratori per conto delle gestioni previdenziali e assistenziali, e regolarmente denunciate alle gestioni stesse, tranne che a seguito di conguaglio tra gli importi contributivi a carico del datore di lavoro e le somme anticipate risulti un saldo attivo a favore del datore di lavoro”. Il suddetto art. 2, al comma 1-bis, come novellato dall'art. 3 del d.lgs. n. 8/2016, ha altresì stabilito che
“L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1, per un importo superiore a euro 10.000 annui, è punita con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032. Se l'importo omesso non è superiore
a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000. Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione”.
Gli effetti che derivano dall'omesso versamento delle ritenute previdenziali risultano pertanto collegati al relativo importo e, conseguentemente: la prima ipotesi, punita con la reclusione e con la multa nei casi in cui l'importo non versato sia superiore ed euro 10.000 annui, configura una fattispecie di reato;
mentre la seconda ipotesi, di omesso versamento di ritenute di importo inferiore ad euro 10.000, configura la fattispecie dequalificata in illecito amministrativo, ricorrente nella specie.
CP_ Ed infatti, con le ordinanze ingiunzioni opposte, l' ha intimato il pagamento delle sanzioni amministrative in relazione all'omesso versamento di ritenute di importo inferiore ad euro 10.000, fattispecie integrante l'illecito amministrativo di cui si è detto.
Ciò premesso, il ricorrente ha eccepito l'intervenuta prescrizione dei crediti azionati, deducendo il decorso del termine quinquennale senza la notifica dei prodromici atti di accertamento e stante l'inapplicabilità, relativamente agli anni in questione (2014 e 2015), dell'art. 16 della legge n. 689/1981, secondo quanto
CP_ previsto dalla circolare n. 3516 del 27/9/2022.
CP_ Si osserva, tuttavia, che l in seno alla memoria difensiva ha allegato e documentato l'intervenuta rettifica dell'importo delle sanzioni richieste con le ordinanze opposte, in applicazione dell'art. 23 del decreto-legge 4 maggio 2023 n. 48, che ha fissato la sanzione amministrativa da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso.
Con i provvedimenti di rettifica in atti, relativi alle ordinanze ingiunzioni n. 353867 e n. 354891 riguardanti CP_ l'annualità 2014, l' ha comunicato che, ai sensi dell'articolo 2, comma 1-bis, del decreto legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, novellato dall'articolo 23 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, che ha fissato la sanzione amministrativa da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso, si fosse proceduto alla rideterminazione dell'importo della sanzione irrogata nella misura pari a € 650,91.
In seno ai suddetti provvedimenti si legge inoltre: “In applicazione dell'articolo 9, comma 5, del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8, il procedimento sanzionatorio potrà essere estinto, entro sessanta giorni dalla data della prima udienza ovvero della prima udienza di trattazione del giudizio, con il pagamento in misura ridotta di 325,46 euro pari alla metà della sanzione amministrativa rideterminata, oltre alle spese del procedimento amministrativo”.
Allo stesso modo, con i provvedimenti di rettifica relativi alle ordinanze ingiunzioni n. 353866 e n. 354892 CP_ riguardanti l'annualità 2015, l' ha comunicato che, ai sensi dell'articolo 2 suindicato, novellato dall'art. 23 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, si fosse proceduto alla rideterminazione dell'importo della sanzione irrogata nella misura pari a 1.344,50 euro.
Con i medesimi provvedimenti, l'ente ha segnalato la possibilità di estinguere il procedimento sanzionatorio tramite il pagamento in misura ridotta di 672,25 euro, pari alla metà della sanzione amministrativa rideterminata, entro il termine di sessanta giorni dalla data della prima udienza ovvero della prima udienza di trattazione del giudizio.
Ciò posto, con note autorizzate del 7/10/2023 il ricorrente ha rilevato e documentato di aver provveduto al
CP_ pagamento delle sanzioni come determinate dall' ha pertanto depositato unitamente alle suddette note i modelli F24 relativi al pagamento della somma suindicata di euro 325,46 richiesta per l'anno 2014 e della somma di euro 672,25 richiesta per l'anno 2015.
CP_ Alla luce dell'intervenuto pagamento delle sanzioni l' , benchè invitato a prendere posizione in merito all'eventuale sussistenza di intervenuta causa di cessazione della materia del contendere (cfr. ordinanza del
10/10/2023), nulla ha osservato, limitandosi ad insistere nelle conclusioni già rassegnate.
Tuttavia, anche in considerazione della tempestività dei pagamenti in oggetto, eseguiti in data finanche anteriore alla prima udienza di comparizione, e precisamente il 5/10/2023 (quando detta udienza era stata fissata per il giorno 10/10/2023), deve ritenersi che detti pagamenti costituiscano evento sopravvenuto rispetto alla formazione delle ordinanze ingiunzioni, idoneo a determinare la cessazione della materia del contendere con riferimento al merito della controversia.
Infatti, quando le parti risolvono fuori dal processo la controversia, eliminando la loro posizione di contrasto, viene meno la ragion d'essere sostanziale della lite e dunque il concreto e tutelato interesse ad ottenere una pronuncia dal giudice, il quale, accertato il mutamento della situazione sostanziale dedotta in causa, ha il potere-dovere di rilevare, anche d'ufficio, la cessazione della materia del contendere e, quindi, la sopravvenuta carenza di interesse dell'agente.
Come precisato in giurisprudenza, “la cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito…”(cfr., ex multis, Cass. 10553/09; Cass. 2650/08). Ed ancora, come rilevato dalla giurisprudenza di legittimità, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass. Sez. lav. 6/5/1998 n. 4583; Cass. 9/4/1997 n. 3075; Cass. 8/6/1996 n.
5333).
Nella fattispecie, va pertanto dichiarata cessata la materia del contendere.
Quanto alla statuizione sulle spese, si osserva che, se da un lato tramite il pagamento delle sanzioni nella misura ridotta il ricorrente ha provveduto all'estinzione del procedimento sanzionatorio, dall'altro, deve ritenersi infondata l'eccezione di prescrizione sulla quale lo stesso ha fondato il ricorso;
rileva inoltre la riduzione al minimo delle sanzioni applicate in corso di causa. Ne consegue che le spese di lite debbano essere interamente compensate fra le parti.
Or, con riguardo alla suddetta eccezione di prescrizione si rileva che, ai sensi dell'art. 28 L. 689/1981, “Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione”.
Al riguardo occorre rilevare che la Cassazione ha stabilito che “Il principio della decorrenza della prescrizione quinquennale dal giorno della violazione, fissato in via generale dall'art. 28, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 per i crediti inerenti a sanzioni pecuniarie amministrative, puntualmente recepito in materia valutaria dall'art. 24 del D.P.R. 31 marzo 1988 n. 148, trova deroga, rispetto agli illeciti valutari originariamente configurati come reati e poi depenalizzati con la legge 21 ottobre 1988 n. 455, nell'art. 1, terzo comma, della legge stessa, il quale identifica il relativo “dies a quo” nella data della propria entrata in vigore, in coerenza con la regola generale dettata, in tema di prescrizione, dall'art. 2935 cod. civ….” (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 8044 del 28/03/2008).
Nel caso di specie, il D.Lgs. 15.1.2016, n. 8, che ha disposto la depenalizzazione di numerose ipotesi di reato in materia di lavoro e previdenza obbligatoria, prevedendone la trasformazione in illeciti amministrativi, è entrato in vigore dal 6.2.2016.
Pertanto, nella specie, la prescrizione quinquennale è iniziata a decorrere il 6.2.2016 ed è stata interrotta CP_ dalla notifica in data 30/10/2017 degli atti di accertamento versati in atti dall' (cfr. avvisi di ricevimento attestanti la notifica per compiuta giacenza dei suddetti atti) e, successivamente, dalla notifica in data
28/9/2022 delle ordinanze ingiunzioni opposte.
Ed infatti, alla riferita data di notifica dei provvedimenti impugnati la prescrizione non era ancora maturata,
e ciò a prescindere dal periodo di sospensione corrispondente al termine assegnato per il versamento delle quote omesse (tre mesi dalla notifica dell'atto di accertamento della violazione, ai sensi dell'art. 2, comma
1 quater, della legge n. 638 del 1983) e dal periodo di sospensione dal 23 febbraio al 31 maggio 2020, ai sensi dell'art. 103, comma 6 bis, della legge 24 aprile 2020, n. 27.
Pertanto, sulla base delle superiori considerazioni, le spese di lite vanno interamente compensate fra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice Onorario del Tribunale di Catania, Sezione Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 10155/2022 R.G., così statuisce:
dichiara cessata la materia del contendere;
compensa le spese di lite fra le parti.
Così deciso in Catania il 3 aprile 2024
Il Giudice onorario
dott.ssa Carmela Letizia Formaggio