Sentenza 29 dicembre 1966
Massime • 3
La precisazione nell'atto introduttivo della data in cui venne rilasciato il documento dal quale risulterebbe la prova del dolo, non equivale, ai fini dell'ammissibilita della domanda di revocazione, alla prova che solo in tale data o posteriormente la parte abbia scoperto il dolo medesimo, in quanto, in tal caso, resterebbe da dimostrare che la parte non abbia avuto conoscenza del dolo prima del rilascio del documento.*
Il contrasto, cui fa riferimento l'art. 395 n.5 cod.proc.civ., fra la sentenza impugnata per revocazione ed altra precedente, avente fra le parti autorita di giudicato, concerne esclusivamente il giudicato pronunziato in un giudizio diverso da quello in cui e stata proposta l'istanza di revocazione. ( Conf. 1734-64, 3053-59).*
Il vizio di ultrapetizione non costituisce motivo di revocazione, ma puo essere fatto valere in Sede di impugnazione ordinaria.*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 29/12/1966, n. 2970 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2970 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 1966 |
Testo completo
La precisazione nell'atto introduttivo della data in cui venne rilasciato il documento dal quale risulterebbe la prova del dolo, non equivale, ai fini dell'ammissibilita della domanda di revocazione, alla prova che solo in tale data o posteriormente la parte abbia scoperto il dolo medesimo, in quanto, in tal caso, resterebbe da dimostrare che la parte non abbia avuto conoscenza del dolo prima del rilascio del documento.*