Cass. civ., sez. I, sentenza 29/12/1966, n. 2970
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Sentenza 29 dicembre 1966

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La precisazione nell'atto introduttivo della data in cui venne rilasciato il documento dal quale risulterebbe la prova del dolo, non equivale, ai fini dell'ammissibilita della domanda di revocazione, alla prova che solo in tale data o posteriormente la parte abbia scoperto il dolo medesimo, in quanto, in tal caso, resterebbe da dimostrare che la parte non abbia avuto conoscenza del dolo prima del rilascio del documento.*

Il contrasto, cui fa riferimento l'art. 395 n.5 cod.proc.civ., fra la sentenza impugnata per revocazione ed altra precedente, avente fra le parti autorita di giudicato, concerne esclusivamente il giudicato pronunziato in un giudizio diverso da quello in cui e stata proposta l'istanza di revocazione. ( Conf. 1734-64, 3053-59).*

Il vizio di ultrapetizione non costituisce motivo di revocazione, ma puo essere fatto valere in Sede di impugnazione ordinaria.*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 29/12/1966, n. 2970
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2970
    Data del deposito : 29 dicembre 1966

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