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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 09/12/2025, n. 5380 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 5380 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 103/2025
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Settima Sezione Civile (Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'UE)
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice Luciano Ambrosoli, nel procedimento iscritto al n.r.g. 103/2025, promosso da:
nata in [...] il [...] Parte_1
o dell'avv. Kolaj Klodjan del foro di Brescia RICORRENTE contro
(Questura di Brescia) Controparte_1
CONVENUTO CONTUMACE
In esito all'udienza del 7.11.2025, tenutasi nei modi previsti dall'art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA (ai sensi dell'art. 281-terdecies c.p.c.)
1. Con atto depositato il 7.1.2025 cittadino albanese, ha impugnato il provvedimento Parte_1 della Questura di Brescia che ha respinto l'istanza di rilascio di permesso di soggiorno per motivi familiari, emesso l'11.9.2024 e notificato il 18.12.2024.
2. La richiesta di permesso di soggiorno di risulta essere stata presentata – si legge nel Parte_1 decreto impugnato - il 3.1.2023 dichiarando ente con il fratello cittadino Parte_2 italiano per naturalizzazione e residente in [...].
3. Il decreto impugnato ha ritenuto insussistente il presupposto del divieto di espulsione (e del conseguente titolo ex art. 28 comma 1 lett. b) d.p.r. n. 394/1999 al rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari) previsto dall'art. 19 comma 2 lett. c) d.lgs. 286/1998, rilevando in particolare che, sulla base della nota in 13.11.2023 dei Carabinieri della stazione di IZ, il richiedente non convive con il fratello cittadino italiano.
4. Il ricorrente deduce per contro di convivere effettivamente con il fratello presso l'abitazione Pt_2 dello stesso a IZ, via Montale 18, e deduce a conferma della sua stabile a IZ con il fratello cittadino italiano, che:
- egli a settembre 2023 egli è stato assunto e svolge regolare attività lavorativa presso la CP_2 di , avente sede nello stesso comune;
Persona_1
- dalla nota 13.11.2023 della Stazione CC di IZ non può desumersi prova dell'assenza della convivenza, in quanto il fratello risulta avere detto esclusivamente di “non sapere con certezza Pt_2 dove” “potesse aver dichiar oprio domicilio”, ossia di non sapere dove fosse registrato il Pt_1 suo domicilio, e non ha invece dichiarato di non convivere con il fratello
- proprio per la situazione di incertezza sull'indicazione di domicilio del congiunto, Parte_2 ha provveduto successivamente, nel mese di luglio 2024 (e dunque prima dell'emissione del
Pag. 1 di 3 decreto di rigetto), a depositare nuova dichiarazione di ospitalità presso il Comune di IZ.
5. Accolta in via urgente e provvisoria l'istanza di sospensione degli effetti del diniego del permesso di soggiorno (v. ordinanza ex art. 700 c.p.c. del 6.2.2025), è stata fissata l'udienza di prima comparizione in data 7.11.2025, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. con la fissazione di termine per il deposito di note difensive scritte.
Il , ricevuta rituale notifica a mezzo PEC presso l'avvocatura distrettuale dello Controparte_1 Stato di Brescia, non si è costituito in giudizio ed è dichiarato contumace.
All'udienza “cartolare” del 7.11.2025 solo il difensore di parte ricorrente ha depositato la nota di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. e, prodotte le buste paga di maggio e dicembre 2025, ha concluso per l'accoglimento del ricorso e non ha introdotto richieste istruttorie.
La causa è stata quindi trattenuta in decisione.
6. Premesso che la convivenza con parente fino al secondo grado di nazionalità italiana costituisce causa di divieto di espulsione dello straniero fatti salvi i casi previsti dall'art. 13, comma 1, d.lgs. 286/1998 (nella fattispecie neppure evocati) e che qualora ricorra tale condizione lo straniero ha diritto al rilascio di un titolo di soggiorno, così come espressamente previsto dall'art. 28 d.p.r. n. 394/1999 in attuazione del divieto legale di espulsione, la convivenza consiste nella effettiva ordinaria condivisione della vita quotidiana nella stessa dimora.
Seppure non si richieda che lo straniero sia costantemente reperibile nell'abitazione in ogni ora del giorno e della notte, e neppure che non possano verificarsi temporanei trasferimenti dal luogo di dimora per lavoro, vacanza o altra necessità, è dunque necessaria la condivisione della dimora abituale.
6.1 Nel caso in esame l'accertamento negativo della convivenza poggia sul contenuto della nota 13.11.2023 della Stazione Carabinieri di IZ, che riferisce delle verifiche compiute dando atto che: (i) il 7.11.2023, presso l'abitazione di via Montale n. 18, è stato reperito il solo “il quale Parte_2 riferiva che il fratello non è ivi domiciliato e che non sapeva con certezza dove lo stesso potesse aver dichiarato il Pt_1 proprio domicilio”; (i no stesso 7.11.2023 si è spontaneamente presentato alla Stazione CC Pt_1 di IZ, per dichiarare “di essere domiciliato a IZ (BS) in via Aldo Moro n. 6, presso il cugino Pt_3 ; (iii) il giorno successivo, 8.11.2023, i carabinieri si sono recati in via Aldo Moro
[...] verificare l'informazione fornita da e a tale indirizzo hanno trovato Parte_1 Persona_2
, compagna di to che “ non er
[...] Parte_3 Parte_1 loro abitazione, inoltre non era in grado di fornire informazioni utili ad individuare il reale domicilio dello stesso”.
6.2. A dimostrazione della sussistenza del requisito di convivenza previsto dall'art. 19, comma 2 lett. c) d.lgs. 286/1998 il ricorrente ha contestato la concludenza della dichiarazione del fratello ai Pt_2 carabinieri e ha invocato il riscontro logico costituito dallo stabile rapporto di lavoro su to presso impresa avente sede a IZ (la società di costruzioni PB S.a.s./PB S.r.l.s.) e la circostanza che il fratello ha successivamente confermato la dichiarazione di ospitalità in via Montale 8, che ha depositato in Comune l'8.6.2024, prima della pronuncia di rigetto della questura.
Tali elementi, sufficienti in via provvisoria a giustificare la sospensione degli effetti del diniego in attesa del compiuto accertamento nel giudizio di merito, sono rimasti immutati all'esito del giudizio, in quanto il ricorrente non ha dedotto alcun mezzo di prova ulteriore utile a corroborare il proprio assunto e a contrastare i dati riferiti dalla pubblica amministrazione a spiegazione del diniego, e manifestamente non valgono da sé a fornire la prova del diritto al permesso di soggiorno per motivi familiari fondato sulla condizione di inespellibilità ex art. 19, comma 2 lett. c, d.lgs. 286/1998.
Gli elementi di fatto e le informazioni raccolte dai carabinieri ed espressamente posti a fondamento del diniego del permesso di soggiorno non si esauriscono nella dichiarazione attribuita a sul Parte_2
“domicilio” del fratello , in ordine alla quale può in astratto e in fase cautelare del Pt_1 ricorrente sull'equivocità del dato e sull'intento di di riferirsi al domicilio dichiarato dal fratello Pt_2 alla pubblica amministrazione e non a quello eff all'annotazione dei carabinieri si desumono infatti elementi ulteriori, che non paiono prestarsi ad equivoci nella parte in cui riferiscono della presentazione spontanea di per dichiarare di essere in quel periodo domiciliato presso il Parte_1 cugino e della nuova verifica effettuata il giorno successivo al nuovo indirizzo, essa pure Per_3
Pag. 2 di 3 con esito negativo, e in ordine ai quali parte ricorrente nulla ha dedotto né chiesto di provare.
Il ricorrente neppure menziona la condotta e le parole a lui attribuite nella nota 13.11.2024, nulla allega in ordine al fatto di essersi recato presso la stazione CC del paese e/o di avere dichiarato ai militari di avere in quel periodo domicilio presso il cugino, né deduce alcun mezzo istruttorio volto a confermare che egli effettivamente coabitasse con il fratello cittadino italiano al momento dell'istanza o vi Pt_2 abbia coabitato in tempi successivi o vi conviva oggi.
Né l'onere di provare il fatto costitutivo del diritto al soggiorno invocato può dirsi assolto dalla dimostrazione di avere un lavoro a IZ, giacché in nessun modo da questo può desumersi, in assenza di altre allegazioni e dell'introduzione di qualsivoglia mezzo di prova a conforto della pretesa convivenza, che il ricorrente abiti proprio a IZ e ancor meno che viva nell'abitazione del fratello né dalla dichiarazione di ospitalità depositata dal fratello in Comune successivamente al Pt_2 sopralluogo dei carabinieri .
Giova del resto aggiungere che il ricorso è presentato il 3.1.2023, e che a quell'epoca è assai improbabile che abitasse con il fratello a IZ, posto che dalle CU 2024 prodotte si evince che Persona_4 egli 2023, prima di essere assunto da PB S.a.s./S.r.l.s. il 13.9.2023, per la di CP_3
Castellalto, comune della provincia di Teramo, e non per breve periodo (la produzione è invero assai confusa, cumulando in unico file le fotografie di documenti vari e neppure completi e logicamente ordinati, ma la porzione del CU 2024 che appare riferibile alla indica imponibile CP_3 previdenziale di oltre 11.000 euro).
6.3. La documentazione lavorativa prodotta e i legami familiari esistenti in Italia potrebbero eventualmente costituire base per la valutazione dei presupposti del rilascio di permesso di soggiorno a diverso titolo, e in particolare per protezione speciale, non in questa sede in quanto la relativa richiesta e gli elementi in fatto a sostegno vanno presentati alla pubblica amministrazione e solo in via successiva, in caso di diniego, all'autorità giudiziaria competente in caso di impugnazione.
7. Il ricorso va dunque rigettato.
Nulla sulle spese, non essendo la controparte costituita.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, in accoglimento della domanda,
- rigetta il ricorso.
Così deciso in Brescia, il 6 dicembre 2025.
Il giudice Luciano Ambrosoli
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