TRIB
Sentenza 12 novembre 2024
Sentenza 12 novembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 12/11/2024, n. 17256 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17256 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 8788/2024
RE BBLICA ITALIANA PU
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE
Luciana Sangiovanni Presidente
Antonella Di Tullio Giudice
Corrado Bile Giudice relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado promossa da Parte 1 nato ad [...] il [...], con il patrocinio dell'avv. Filippo Cardaci, nei confronti del Controparte 1
Questura di Roma, rappresentato ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato per l'impugnazione del provvedimento di rifiuto del riconoscimento della protezione speciale, emesso il 24.01.2023 e notificato il 30.01.2024.
*****
Il ricorrente ha riferito di aver fatto ingresso in Italia da minorenne nel 2016; di essere stato accolto in una comunità per minori non accompagnati a Licata (AG) e poi trasferito a Roma e di vivere attualmente a Laveno Mombello (VA). Ha precisato di aver lavorato, con continuità, nel settore agricolo a partire dal 2021 e di aver ottenuto il riconoscimento della protezione umanitaria con provvedimento della Commissione Territoriale di Roma nel 2016 e di aver ottenuto il rinnovo del permesso di soggiorno per protezione umanitaria fino al 2019. Presentata domanda di rinnovo del suddetto permesso e conseguente domanda di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale il 30.06.2021, il ricorrente ha ottenuto un diniego emesso dalla Questura di Roma il
24.01.2023, sulla base del parere negativo della Commissione Territoriale di Roma.
Il sig. Pt 1 nell'impugnare il provvedimento di diniego ricevuto ha sostenuto che l'Amministrazione ha mancato di tenere in opportuna considerazione il “contesto generale, denotato da violazioni gravi e sistematiche dei diritti umani" caratterizzante il Paese di origine. Ancora, il ricorrente ha sottolineato la sussistenza di elementi relativi alla sua integrazione sul territorio nazionale. Ha a tal proposito evidenziato i seguenti profili: "è giunto in Italia quando ancora era minorenne (e anche per questo motivo la Commissione gli aveva riconosciuto la protezione umanitaria;
cfr. all. doc. 07)
e da allora è sempre vissuto nel nostro Paese, bene integrandosi nel tessuto sociale e imparando la nostra lingua (all. doc. 11). Inoltre, il giovane ricorrente ha lavorato stabilmente, per circa tre anni, nel settore agricolo, percependo uno stipendio mensile e un reddito, che gli hanno consentito di essere autonomo.
Alla luce delle suesposte considerazioni ha quindi rassegnato le seguenti conclusioni: “Voglia il
Tribunale adito, contrariis reiectis, accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, in riforma del provvedimento impugnato, 1. riconoscere al sig. Parte 1 la protezione speciale e, per l'effetto, il diritto al rilascio del permesso di soggiorno per motivi di cui all'art. 19 cc 1, 1.1. e 1.2. D.Lgs.
286/1998, nella sua formulazione vigente sino al 10 marzo 2023 e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, e/o ex art. 10 c. 3 Cost;
2. in subordine, riconoscere al ricorrente la protezione speciale e, per l'effetto, il diritto al rilascio del permesso di soggiorno per motivi di cui all'art. 19 cc. 1 e 1.1. D.Lgs. 286/1998, nella sua attuate formulazione." Il CP 1 si è costituito e ha chiesto il rigetto del ricorso per mancanza dei requisiti di legge.
****
Il ricorso appare fondato.
Il Collegio osserva che tra le ipotesi di inespellibilità utili ai fini del riconoscimento della protezione speciale (art. 19 D. Lgs 286/98 e 32.3 D. Lgs. 25/08), rientra il caso in cui l'allontanamento del cittadino straniero dal territorio nazionale possa dare luogo ad una violazione del suo diritto al rispetto della vita privata e familiare, nonché alla violazione di obblighi costituzionali o internazionali.
La disposizione consente la valorizzazione dei percorsi di inserimento compiuti dal cittadino straniero sul territorio nazionale. In questa prospettiva riveste un rilievo significativo l'integrazione lavorativa che, di regola, contribuisce alla nascita e allo sviluppo di relazioni sociali, fattore anch'esso indicativo dell'esistenza di un legame effettivo con il paese di accoglienza. Va, infatti, sottolineato che il rapporto instaurato dal soggetto immigrato con la comunità può essere ricondotto alla nozione di "vita privata" di cui all'articolo 8 della Cedu (Corte europea diritti dell'uomo Sez. I, Sent., (ud. 22/01/2019) 14-02-2019, n. 57433/15; Ü. c. Paesi Bassi
[G.C.], n. 46410/99, § 59, CEDU 2006-XII).
Nella specie, a supporto di quanto dichiarato, il ricorrente ha depositato: Comunicazione Unilav relativa al contratto di lavoro sottoscritto il 16.01.2023 con la società Vivai Giunta di Giunta NT
PP per lo svolgimento dell'attività di operaio agricolo qualificato con relative buste paga;
estratto conto previdenziale INPS dal 2021 al 2023; certificato di residenza rilasciato dal Comune di
Roma; permesso di soggiorno per motivi umanitari del 2017; certificato di competenza in lingua italiana del 2023.
Il considerevole tempo trascorso in Italia, l'ingresso nel mondo del lavoro e l'aver trovato una stabile soluzione abitativa costituiscono indici sintomatici di un inserimento costruttivo del soggetto nel tessuto sociale, fattore inerente alla vita privata e familiare la cui tutela è prevista dalla disposizione citata.
Per converso, il rimpatrio comprometterebbe il percorso di integrazione avviato nel nostro Paese e, di conseguenza, la vita privata intesa in conformità dell'interpretazione fornita dalla Corte di
Strasburgo (Corte EDU, 14 febbraio 2019, Per_1 c. Italia, n. 57433/15; Corte EDU, Grande Camera,
Üner c. Paesi Bassi, n. 46410/99. Si veda anche Corte EDU, Grande Camera, 23 giugno 2008, Maslov
c. Austria, n. 1638/03).
Nulla sulle spese in considerazione dell'ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato.
p.q.m.
il Tribunale riconosce a Parte 1 nato ad [...] - Edo State (Nigeria) il 28 giugno 1998, il diritto al riconoscimento della protezione speciale e dispone trasmettersi gli atti al Questore ai fini del rilascio in favore di parte ricorrente del permesso di soggiorno, di durata biennale e convertibile in permesso per lavoro, di cui all'art. 32, comma 3, d.lgs. n. 25/08, come modificato dal d.l. n. 130/2020 convertito dalla legge n. 173/2020.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Roma, in data 29 ottobre 2024
La Presidente
Luciana Sangiovanni
RE BBLICA ITALIANA PU
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE
Luciana Sangiovanni Presidente
Antonella Di Tullio Giudice
Corrado Bile Giudice relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado promossa da Parte 1 nato ad [...] il [...], con il patrocinio dell'avv. Filippo Cardaci, nei confronti del Controparte 1
Questura di Roma, rappresentato ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato per l'impugnazione del provvedimento di rifiuto del riconoscimento della protezione speciale, emesso il 24.01.2023 e notificato il 30.01.2024.
*****
Il ricorrente ha riferito di aver fatto ingresso in Italia da minorenne nel 2016; di essere stato accolto in una comunità per minori non accompagnati a Licata (AG) e poi trasferito a Roma e di vivere attualmente a Laveno Mombello (VA). Ha precisato di aver lavorato, con continuità, nel settore agricolo a partire dal 2021 e di aver ottenuto il riconoscimento della protezione umanitaria con provvedimento della Commissione Territoriale di Roma nel 2016 e di aver ottenuto il rinnovo del permesso di soggiorno per protezione umanitaria fino al 2019. Presentata domanda di rinnovo del suddetto permesso e conseguente domanda di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale il 30.06.2021, il ricorrente ha ottenuto un diniego emesso dalla Questura di Roma il
24.01.2023, sulla base del parere negativo della Commissione Territoriale di Roma.
Il sig. Pt 1 nell'impugnare il provvedimento di diniego ricevuto ha sostenuto che l'Amministrazione ha mancato di tenere in opportuna considerazione il “contesto generale, denotato da violazioni gravi e sistematiche dei diritti umani" caratterizzante il Paese di origine. Ancora, il ricorrente ha sottolineato la sussistenza di elementi relativi alla sua integrazione sul territorio nazionale. Ha a tal proposito evidenziato i seguenti profili: "è giunto in Italia quando ancora era minorenne (e anche per questo motivo la Commissione gli aveva riconosciuto la protezione umanitaria;
cfr. all. doc. 07)
e da allora è sempre vissuto nel nostro Paese, bene integrandosi nel tessuto sociale e imparando la nostra lingua (all. doc. 11). Inoltre, il giovane ricorrente ha lavorato stabilmente, per circa tre anni, nel settore agricolo, percependo uno stipendio mensile e un reddito, che gli hanno consentito di essere autonomo.
Alla luce delle suesposte considerazioni ha quindi rassegnato le seguenti conclusioni: “Voglia il
Tribunale adito, contrariis reiectis, accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, in riforma del provvedimento impugnato, 1. riconoscere al sig. Parte 1 la protezione speciale e, per l'effetto, il diritto al rilascio del permesso di soggiorno per motivi di cui all'art. 19 cc 1, 1.1. e 1.2. D.Lgs.
286/1998, nella sua formulazione vigente sino al 10 marzo 2023 e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, e/o ex art. 10 c. 3 Cost;
2. in subordine, riconoscere al ricorrente la protezione speciale e, per l'effetto, il diritto al rilascio del permesso di soggiorno per motivi di cui all'art. 19 cc. 1 e 1.1. D.Lgs. 286/1998, nella sua attuate formulazione." Il CP 1 si è costituito e ha chiesto il rigetto del ricorso per mancanza dei requisiti di legge.
****
Il ricorso appare fondato.
Il Collegio osserva che tra le ipotesi di inespellibilità utili ai fini del riconoscimento della protezione speciale (art. 19 D. Lgs 286/98 e 32.3 D. Lgs. 25/08), rientra il caso in cui l'allontanamento del cittadino straniero dal territorio nazionale possa dare luogo ad una violazione del suo diritto al rispetto della vita privata e familiare, nonché alla violazione di obblighi costituzionali o internazionali.
La disposizione consente la valorizzazione dei percorsi di inserimento compiuti dal cittadino straniero sul territorio nazionale. In questa prospettiva riveste un rilievo significativo l'integrazione lavorativa che, di regola, contribuisce alla nascita e allo sviluppo di relazioni sociali, fattore anch'esso indicativo dell'esistenza di un legame effettivo con il paese di accoglienza. Va, infatti, sottolineato che il rapporto instaurato dal soggetto immigrato con la comunità può essere ricondotto alla nozione di "vita privata" di cui all'articolo 8 della Cedu (Corte europea diritti dell'uomo Sez. I, Sent., (ud. 22/01/2019) 14-02-2019, n. 57433/15; Ü. c. Paesi Bassi
[G.C.], n. 46410/99, § 59, CEDU 2006-XII).
Nella specie, a supporto di quanto dichiarato, il ricorrente ha depositato: Comunicazione Unilav relativa al contratto di lavoro sottoscritto il 16.01.2023 con la società Vivai Giunta di Giunta NT
PP per lo svolgimento dell'attività di operaio agricolo qualificato con relative buste paga;
estratto conto previdenziale INPS dal 2021 al 2023; certificato di residenza rilasciato dal Comune di
Roma; permesso di soggiorno per motivi umanitari del 2017; certificato di competenza in lingua italiana del 2023.
Il considerevole tempo trascorso in Italia, l'ingresso nel mondo del lavoro e l'aver trovato una stabile soluzione abitativa costituiscono indici sintomatici di un inserimento costruttivo del soggetto nel tessuto sociale, fattore inerente alla vita privata e familiare la cui tutela è prevista dalla disposizione citata.
Per converso, il rimpatrio comprometterebbe il percorso di integrazione avviato nel nostro Paese e, di conseguenza, la vita privata intesa in conformità dell'interpretazione fornita dalla Corte di
Strasburgo (Corte EDU, 14 febbraio 2019, Per_1 c. Italia, n. 57433/15; Corte EDU, Grande Camera,
Üner c. Paesi Bassi, n. 46410/99. Si veda anche Corte EDU, Grande Camera, 23 giugno 2008, Maslov
c. Austria, n. 1638/03).
Nulla sulle spese in considerazione dell'ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato.
p.q.m.
il Tribunale riconosce a Parte 1 nato ad [...] - Edo State (Nigeria) il 28 giugno 1998, il diritto al riconoscimento della protezione speciale e dispone trasmettersi gli atti al Questore ai fini del rilascio in favore di parte ricorrente del permesso di soggiorno, di durata biennale e convertibile in permesso per lavoro, di cui all'art. 32, comma 3, d.lgs. n. 25/08, come modificato dal d.l. n. 130/2020 convertito dalla legge n. 173/2020.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Roma, in data 29 ottobre 2024
La Presidente
Luciana Sangiovanni