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Sentenza 21 ottobre 2024
Sentenza 21 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 21/10/2024, n. 319 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 319 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2024 |
Testo completo
RGL n. 1054/2022 (+1056/2022)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ALESSANDRIA
SEZIONE LAVORO
Sentenza ex art. 429 c.p.c. pronunciata dal Giudice Silvia Fioraso all'udienza del 21/10/2024 nella causa n. 1054/2022 RGL, promossa da:
e , assistite dall'avv. PISTILLI MASSIMO Parte_1 Parte_2
PARTE RICORRENTE
contro
:
, assistito dai dott.ri BERGONZI LAURA e Controparte_1
PAVANELLO ALBERTO
PARTE CONVENUTA
Oggetto: Carta Docenti
Premesso che: con ricorsi introduttivi di procedimenti successivamente riuniti, e Parte_1 Parte_2
rispettivamente docente di scuola dell'infanzia e docente di scuola primaria, alle
[...] dipendenze del in forza di plurimi contratti annuali e/o fino al termine delle Controparte_1 attività didattiche, hanno lamentato di non avere avuto diritto a fruire, durante il corso degli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, della c.d. Carta Docente, istituita dall'art. 1, comma 121, della Legge n. 107/2015 al fine di sostenere le spesa per l'aggiornamento, la formazione e la valorizzazione delle competenze professionali, in quanto dipendenti precarie, nonostante abbiano svolto le medesime mansioni e siano state sottoposte ai medesimi obblighi formativi dei colleghi con contratto a tempo indeterminato.
Le ricorrenti hanno chiesto, quindi, previa eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e
124, della Legge n. 107/2015, dell'art. 2 del DPCM del 23 settembre 2015 e/o dell'art. 3 del DPCM del 28 novembre 2016, ritenuti in contrasto con la clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a
1 RGL n. 1054/2022 (+1056/2022)
tempo determinato, recepito dalla dir. 99/70 del Consiglio dell'Unione Europea, l'accertamento del loro diritto ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici indicati nei rispettivi ricorsi, così come riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato, e conseguentemente la condanna del convenuto a corrispondere CP_1 loro l'importo nominale corrispondente, quale contributo alla formazione professionale della parte ricorrente.
Il , costituitosi in giudizio nell'ambito di entrambi i procedimenti riuniti, ha Controparte_1 chiesto il rigetto delle domande, rilevato l'inesigibilità del diritto mediante corresponsione di una somma di denaro e comunque eccepito la prescrizione dei crediti rivendicati per il periodo antecedente l'8.9.2017.
All'udienza odierna, all'esito della discussione orale dei difensori delle parti, è pronunciata la presente decisione.
Considerato che: sul tema oggetto di causa si è recentemente pronunciata la Corte di Cassazione, decidendo sul rinvio pregiudiziale ai sensi dell'art. 363 bis c.p.c. promosso dal Tribunale di Taranto. In particolare, la Suprema Corte ha enunciato i seguenti principi di diritto:
“1) La Carta Docente di cui alla L. 107 del 2015, art. 1, comma 121, spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1, o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 2, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui alla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del
1994, art. 22, comma 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui alla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui
2 RGL n. 1054/2022 (+1056/2022)
l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui alla L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1 e 2, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.” (Cassazione civile sez. lav., 27/10/2023, n.29961).
Nel caso di specie, è documentato che sia stata destinataria di supplenze fino Parte_1 al termine delle attività didattiche, ossia fino al 30.6, con riguardo agli anni scolastici 2018/2019,
2019/2020 e 2021/2022 e di supplenza annuale, fino al 31.8, con riguardo all'a.s. 2020/2021, mentre è stata destinataria di contratti fino al 30.6 con riferimento agli anni Parte_2 scolastici 2017/2018, 2020/2021 e 2021/2022 e nell'a.s. 2019/2020 è stata destinataria di contratti per supplenze temporanee che si sono susseguiti nel tempo in via continuativa dal 16.9.2019 fino al 30.6.2020 per coprire il medesimo posto (sostituzione del medesimo docente assente) presso il medesimo istituto scolastico S.P. 5 Circolo di Alessandria (AL), con situazione pienamente equiparabile a quella del supplente ex art. 4 co. 2 L. 124/1999 (v. contratti prodotti).
I difensori delle parti, inoltre, hanno dato atto, in sede di discussione, che entrambe le ricorrenti continuano a svolgere attività di docenti alle dipendenze del resistente. CP_1
Deve, quindi, essere riconosciuto alle docenti istanti il beneficio economico richiesto, mediante condanna in forma specifica dell'Amministrazione all'attribuzione della Carta Elettronica, c.d.
“Carta docente”, per ciascun anno di supplenza, anche se complessivamente superiori a due.
Va infatti rilevato che la S.C., nella sentenza citata, laddove al paragrafo 17.2 ha detto che “Quanto alla decadenza per mancata utilizzazione nei fondi nel biennio, su cui parimenti si interroga il giudice del rinvio, è evidente che essa non può operare per fatto del creditore. Dunque, essa non impedisce in alcun modo il riconoscimento in sede giudiziale della Carta docente per il solo fatto del trascorrere del biennio dal momento in cui il diritto era sorto e viene poi accertato dal giudice.”, ha escluso che si possa verificare una “discriminazione alla rovescia” rispetto alla situazione dei docenti assunti a tempo indeterminato percettori della “Carta docente”, come paventato dal
, mediante il riconoscimento ai docenti assunti a termine come Controparte_1 le ricorrenti della possibilità di cumulare una somma non superiore ad € 1.000,00, corrispondente a due annualità.
Si precisa che l'eccezione di prescrizione sollevata dalla parte resistente non è fondata in quanto alcuna delle ricorrenti ha formulato domanda per crediti anteriori al 8.9.2017.
3 RGL n. 1054/2022 (+1056/2022)
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono pertanto poste a carico della parte resistente nella misura indicata in dispositivo e liquidata ai sensi del DM 55/2014 e s.m., tenuto conto del valore delle domande, della serialità della controversia e della pluralità delle parti, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Giudice, visto l'art. 429 c.p.c., disattesa ogni altra domanda, eccezione o deduzione,
- condanna il ad attribuire la Carta Docenti alle ricorrenti Controparte_1 per i seguenti importi:
€ 2.000; Parte_1
, € 2.000; Parte_2
- condanna il alla rifusione delle spese processuali Controparte_1 sostenute dalle ricorrenti, che liquida in complessivi € 1.339,00, oltre IVA, CPA e rimb. forfet. come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Pistilli Massimo.
Alessandria, il 21.10.2024.
Il Giudice
Silvia Fioraso
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ALESSANDRIA
SEZIONE LAVORO
Sentenza ex art. 429 c.p.c. pronunciata dal Giudice Silvia Fioraso all'udienza del 21/10/2024 nella causa n. 1054/2022 RGL, promossa da:
e , assistite dall'avv. PISTILLI MASSIMO Parte_1 Parte_2
PARTE RICORRENTE
contro
:
, assistito dai dott.ri BERGONZI LAURA e Controparte_1
PAVANELLO ALBERTO
PARTE CONVENUTA
Oggetto: Carta Docenti
Premesso che: con ricorsi introduttivi di procedimenti successivamente riuniti, e Parte_1 Parte_2
rispettivamente docente di scuola dell'infanzia e docente di scuola primaria, alle
[...] dipendenze del in forza di plurimi contratti annuali e/o fino al termine delle Controparte_1 attività didattiche, hanno lamentato di non avere avuto diritto a fruire, durante il corso degli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, della c.d. Carta Docente, istituita dall'art. 1, comma 121, della Legge n. 107/2015 al fine di sostenere le spesa per l'aggiornamento, la formazione e la valorizzazione delle competenze professionali, in quanto dipendenti precarie, nonostante abbiano svolto le medesime mansioni e siano state sottoposte ai medesimi obblighi formativi dei colleghi con contratto a tempo indeterminato.
Le ricorrenti hanno chiesto, quindi, previa eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e
124, della Legge n. 107/2015, dell'art. 2 del DPCM del 23 settembre 2015 e/o dell'art. 3 del DPCM del 28 novembre 2016, ritenuti in contrasto con la clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a
1 RGL n. 1054/2022 (+1056/2022)
tempo determinato, recepito dalla dir. 99/70 del Consiglio dell'Unione Europea, l'accertamento del loro diritto ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici indicati nei rispettivi ricorsi, così come riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato, e conseguentemente la condanna del convenuto a corrispondere CP_1 loro l'importo nominale corrispondente, quale contributo alla formazione professionale della parte ricorrente.
Il , costituitosi in giudizio nell'ambito di entrambi i procedimenti riuniti, ha Controparte_1 chiesto il rigetto delle domande, rilevato l'inesigibilità del diritto mediante corresponsione di una somma di denaro e comunque eccepito la prescrizione dei crediti rivendicati per il periodo antecedente l'8.9.2017.
All'udienza odierna, all'esito della discussione orale dei difensori delle parti, è pronunciata la presente decisione.
Considerato che: sul tema oggetto di causa si è recentemente pronunciata la Corte di Cassazione, decidendo sul rinvio pregiudiziale ai sensi dell'art. 363 bis c.p.c. promosso dal Tribunale di Taranto. In particolare, la Suprema Corte ha enunciato i seguenti principi di diritto:
“1) La Carta Docente di cui alla L. 107 del 2015, art. 1, comma 121, spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1, o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 2, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui alla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del
1994, art. 22, comma 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui alla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui
2 RGL n. 1054/2022 (+1056/2022)
l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui alla L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1 e 2, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.” (Cassazione civile sez. lav., 27/10/2023, n.29961).
Nel caso di specie, è documentato che sia stata destinataria di supplenze fino Parte_1 al termine delle attività didattiche, ossia fino al 30.6, con riguardo agli anni scolastici 2018/2019,
2019/2020 e 2021/2022 e di supplenza annuale, fino al 31.8, con riguardo all'a.s. 2020/2021, mentre è stata destinataria di contratti fino al 30.6 con riferimento agli anni Parte_2 scolastici 2017/2018, 2020/2021 e 2021/2022 e nell'a.s. 2019/2020 è stata destinataria di contratti per supplenze temporanee che si sono susseguiti nel tempo in via continuativa dal 16.9.2019 fino al 30.6.2020 per coprire il medesimo posto (sostituzione del medesimo docente assente) presso il medesimo istituto scolastico S.P. 5 Circolo di Alessandria (AL), con situazione pienamente equiparabile a quella del supplente ex art. 4 co. 2 L. 124/1999 (v. contratti prodotti).
I difensori delle parti, inoltre, hanno dato atto, in sede di discussione, che entrambe le ricorrenti continuano a svolgere attività di docenti alle dipendenze del resistente. CP_1
Deve, quindi, essere riconosciuto alle docenti istanti il beneficio economico richiesto, mediante condanna in forma specifica dell'Amministrazione all'attribuzione della Carta Elettronica, c.d.
“Carta docente”, per ciascun anno di supplenza, anche se complessivamente superiori a due.
Va infatti rilevato che la S.C., nella sentenza citata, laddove al paragrafo 17.2 ha detto che “Quanto alla decadenza per mancata utilizzazione nei fondi nel biennio, su cui parimenti si interroga il giudice del rinvio, è evidente che essa non può operare per fatto del creditore. Dunque, essa non impedisce in alcun modo il riconoscimento in sede giudiziale della Carta docente per il solo fatto del trascorrere del biennio dal momento in cui il diritto era sorto e viene poi accertato dal giudice.”, ha escluso che si possa verificare una “discriminazione alla rovescia” rispetto alla situazione dei docenti assunti a tempo indeterminato percettori della “Carta docente”, come paventato dal
, mediante il riconoscimento ai docenti assunti a termine come Controparte_1 le ricorrenti della possibilità di cumulare una somma non superiore ad € 1.000,00, corrispondente a due annualità.
Si precisa che l'eccezione di prescrizione sollevata dalla parte resistente non è fondata in quanto alcuna delle ricorrenti ha formulato domanda per crediti anteriori al 8.9.2017.
3 RGL n. 1054/2022 (+1056/2022)
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono pertanto poste a carico della parte resistente nella misura indicata in dispositivo e liquidata ai sensi del DM 55/2014 e s.m., tenuto conto del valore delle domande, della serialità della controversia e della pluralità delle parti, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Giudice, visto l'art. 429 c.p.c., disattesa ogni altra domanda, eccezione o deduzione,
- condanna il ad attribuire la Carta Docenti alle ricorrenti Controparte_1 per i seguenti importi:
€ 2.000; Parte_1
, € 2.000; Parte_2
- condanna il alla rifusione delle spese processuali Controparte_1 sostenute dalle ricorrenti, che liquida in complessivi € 1.339,00, oltre IVA, CPA e rimb. forfet. come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Pistilli Massimo.
Alessandria, il 21.10.2024.
Il Giudice
Silvia Fioraso
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