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Sentenza 5 maggio 2025
Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 05/05/2025, n. 265 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 265 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
In composizione monocratica nella persona del Presidente della Corte di Appello, dr. Giorgio
Barbuto,
visti gli artt. 84 e 170 D.P.R. 115/2002, visto l'art. 15 D.Lgs. 150/2011, visti gli artt. 281 decies e ss.
c.p.c.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 33-2025 ruolo contenzioso civile
TRA
, rapp.to e difeso dall'avv. RONDONI MARCO, elettivamente domiciliato presso Parte_1 lo studio dello stesso
E
rapp.to e difeso dall'avv. PONTI ROSSANO, elettivamente domiciliato Controparte_1 presso lo studio dello stesso
E
, contumace Controparte_2
Causa posta in deliberazione in data 10.4.2025
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con ricorso in opposizione avverso il decreto di pagamento a favore dell'ausiliario del Giudice, ai sensi dell'art. 15 D. Lgs. 150/2011 ed art. 170 DPR 30.05.2002 n. 115, ha chiesto la Parte_1 sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto di liquidazione n.17/2025 emesso dalla Corte di Appello in data 9.12.2024, pubblicato l'8.01.2025, comunicato in pari data, nell'ambito del giudizio 7/2024 RG;
nel merito, la riduzione del compenso del CTU liquidato nel succitato decreto, sino alla concorrenza di € 977,00, oltre accessori;
con vittoria di spese e competenze.
Parte ricorrente lamenta che il CTU, nel richiedere la liquidazione del proprio compenso, ha fatto riferimento alle tabelle di cui all'art. 2 comma 1 DM 30.05.2022, tabelle ritenute corrette nel decreto di liquidazione che, richiamato il citato art. 2 comma 1 DM 30.05.2022, liquidava € 5.632,35 oltre accessori. Osserva il ricorrente che la tabella di cui all'art. 2, comma 1, DM 30.05.2002, si riferisce però alle valutazioni svolte in materia amministrativa, fiscale e contabile, mentre nel caso di specie si tratta della valutazione della redditività di un'azienda agraria, di talché avrebbe dovuto farsi riferimento all'art. 3 DM
30.05.2022, che riguarda appunto le valutazioni aziendali, quindi il compenso del CTU avrebbe dovuto essere sì liquidato in base ai valori di cui alla tabella richiamata dall'art. 2, comma 1, DM 30.05.2002, ma la somma risultante avrebbe dovuto essere dimezzata. L'importo corretto da liquidare, alla luce delle considerazioni espresse, attenendosi ai valori minimi, avrebbe dovuto essere di € 977,50, oltre accessori, ossia il valore minimo di cui all'art. 2 DM 30.05.2002, dimezzato a norma dell'art. 3 DM 30.05.2002. Peraltro, la somma richiesta dal CTU e liquidata, siccome parametrata sui valori massimi, avrebbe dovuto essere giustificata dall'effettuazione di un lavoro particolarmente gravoso e complesso, circostanza nella fattispecie - sempre secondo il ricorrente - non verificata.
Nel proprio atto di costituzione il CTU dott. osserva che l'incarico affidatogli aveva ad CP_1 oggetto la verifica della redditività aziendale di un'azienda agricola, attraverso un'analisi tecnico- contabile e fiscale dei documenti disponibili e non, anche acquisiti dalla Guardia di Finanza. Infatti, il quesito era il seguente (v. verbale udienza del 27.5.2024): “Presa visione degli atti di causa e, in particolare, degli accertamenti effettuati dalla G. d. F., dica il CTU se le dichiarazioni fiscali presentate da possono ritenersi attendibili oppure se la redditività dell'azienda agraria dallo stesso Parte_1 gestita sia in grado di garantire maggiori introiti rispetto a quelli dichiarati dal fiscalmente o Pt_1 all'udienza presidenziale” All'udienza del 24.6.2024 il CTU prestava giuramento ed il collegio disponeva: “ad integrazione del quesito già formulato la Corte dispone che il CTU prenda contatto con la Guardia di Finanza ed acquisisca tutta la documentazione che è stata frutto dell'attività di indagine delegata già dal Tribunale di Perugia ivi compreso il registro di stalla già acquisito dalla polizia tributaria”. Pertanto, non si trattava di stimare una azienda, ma di verificare anche se erano stati occultati maggiori introiti rispetto a quelli dichiarati, andando ad analizzare, non solo i documenti fiscali, contabili, amministrativi, ma anche i registri di stalla e la redditività della vigna.
Tale attività, quindi, rientra a pieno titolo nella categoria delle perizie amministrative, contabili e fiscali, regolate dall'art. 2 del DM 30.05.2002 e non dall'art.3; conclude, pertanto, chiedendo il rigetto dell'opposizione proposta avverso il decreto di liquidazione del compenso, con conferma dell'importo determinato, in quanto conforme alle disposizioni vigenti e proporzionato alla complessità dell'incarico svolto;
con il favore delle spese e dei compensi del presente procedimento. Ritiene questo Giudice, avuto riguardo alla normativa di settore, letti gli atti ed i documenti allegati dalle parti, che la domanda di parte ricorrente possa essere accolta, seppur nei limiti infraspecificati.
Come si ricava dalla produzione di parte resistente, non risulta essere stata esibita al CTU dott. CP_1 una contabilità con relativi bilanci;
quindi, per lo svolgimento dell'incarico conferitogli, quest'ultimo risulta aver analizzato contratti di mutuo, la sentenza di separazione, la relazione della GdF, i registri di carico/scarico suini, i contratti di affitto di fondi rustici, verificando- attraverso le opportune tecniche di calcolo- la redditività dell'attività di allevamento suini, la redditività della produzione vinicola, dell'attività agricola per conto terzi. Pertanto, il CTU ha dovuto ricostruire sia i volumi, che i costi presunti di ogni singola attività, determinare la redditività economica e la disponibilità finanziaria;
tutto ciò previa analisi della documentazione (doc. n. 4) ottenuta dalla GdF, dal , dai CTP e dalle banche dati. Pt_1
Ne discende che l'attività svolta va ricondotta ad una vera e propria consulenza tecnica in materia amministrativa, contabile e fiscale, di talché l'applicazione dell'art.2, DM 30.5.2002.
Ciò posto, sulla scorta delle emergenze processuali, appare conforme a giustizia liquidare al CTU il proprio compenso, calcolato ai sensi del cit. art. 2, nei seguenti termini: partendo dal valore di riferimento utilizzato dal CTU pari ad euro 127.972,00, l'onorario viene individuato con riferimento ai valori medi, quindi pari ad euro 4.021,00, non risultando elementi per far riferimento ai valori massimi, ovvero ad altre maggiorazioni (ex art. 52 DM 30.5.2002), non potendosi valorizzare in tale direzione, in mancanza di specifiche allegazioni, circostanze già valutate per individuare il perimetro tabellare di riferimento, tantomeno la circostanza che la perizia sia stata depositata nei termini concessi dalla Corte e senza richiedere proroghe. In considerazione della natura e dell'esito della lite, appare conforme a giustizia compensare integralmente le spese tra le parti.
P.Q.M.
A modifica del provvedimento emesso dalla Corte di Appello di Perugia in data 9.12.2024, decreto n.17/2025 dell'8.1.2205, liquida al CTU dott. ed a carico di , euro Controparte_1 Parte_1
4.021,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge per l'attività svolta nel procedimento
R.G. 7/2024.
Spese del presente giudizio integralmente compensate tra le parti.
Perugia, 5 maggio 2025
Il Presidente della Corte di Appello
Giorgio Barbuto
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
In composizione monocratica nella persona del Presidente della Corte di Appello, dr. Giorgio
Barbuto,
visti gli artt. 84 e 170 D.P.R. 115/2002, visto l'art. 15 D.Lgs. 150/2011, visti gli artt. 281 decies e ss.
c.p.c.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 33-2025 ruolo contenzioso civile
TRA
, rapp.to e difeso dall'avv. RONDONI MARCO, elettivamente domiciliato presso Parte_1 lo studio dello stesso
E
rapp.to e difeso dall'avv. PONTI ROSSANO, elettivamente domiciliato Controparte_1 presso lo studio dello stesso
E
, contumace Controparte_2
Causa posta in deliberazione in data 10.4.2025
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con ricorso in opposizione avverso il decreto di pagamento a favore dell'ausiliario del Giudice, ai sensi dell'art. 15 D. Lgs. 150/2011 ed art. 170 DPR 30.05.2002 n. 115, ha chiesto la Parte_1 sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto di liquidazione n.17/2025 emesso dalla Corte di Appello in data 9.12.2024, pubblicato l'8.01.2025, comunicato in pari data, nell'ambito del giudizio 7/2024 RG;
nel merito, la riduzione del compenso del CTU liquidato nel succitato decreto, sino alla concorrenza di € 977,00, oltre accessori;
con vittoria di spese e competenze.
Parte ricorrente lamenta che il CTU, nel richiedere la liquidazione del proprio compenso, ha fatto riferimento alle tabelle di cui all'art. 2 comma 1 DM 30.05.2022, tabelle ritenute corrette nel decreto di liquidazione che, richiamato il citato art. 2 comma 1 DM 30.05.2022, liquidava € 5.632,35 oltre accessori. Osserva il ricorrente che la tabella di cui all'art. 2, comma 1, DM 30.05.2002, si riferisce però alle valutazioni svolte in materia amministrativa, fiscale e contabile, mentre nel caso di specie si tratta della valutazione della redditività di un'azienda agraria, di talché avrebbe dovuto farsi riferimento all'art. 3 DM
30.05.2022, che riguarda appunto le valutazioni aziendali, quindi il compenso del CTU avrebbe dovuto essere sì liquidato in base ai valori di cui alla tabella richiamata dall'art. 2, comma 1, DM 30.05.2002, ma la somma risultante avrebbe dovuto essere dimezzata. L'importo corretto da liquidare, alla luce delle considerazioni espresse, attenendosi ai valori minimi, avrebbe dovuto essere di € 977,50, oltre accessori, ossia il valore minimo di cui all'art. 2 DM 30.05.2002, dimezzato a norma dell'art. 3 DM 30.05.2002. Peraltro, la somma richiesta dal CTU e liquidata, siccome parametrata sui valori massimi, avrebbe dovuto essere giustificata dall'effettuazione di un lavoro particolarmente gravoso e complesso, circostanza nella fattispecie - sempre secondo il ricorrente - non verificata.
Nel proprio atto di costituzione il CTU dott. osserva che l'incarico affidatogli aveva ad CP_1 oggetto la verifica della redditività aziendale di un'azienda agricola, attraverso un'analisi tecnico- contabile e fiscale dei documenti disponibili e non, anche acquisiti dalla Guardia di Finanza. Infatti, il quesito era il seguente (v. verbale udienza del 27.5.2024): “Presa visione degli atti di causa e, in particolare, degli accertamenti effettuati dalla G. d. F., dica il CTU se le dichiarazioni fiscali presentate da possono ritenersi attendibili oppure se la redditività dell'azienda agraria dallo stesso Parte_1 gestita sia in grado di garantire maggiori introiti rispetto a quelli dichiarati dal fiscalmente o Pt_1 all'udienza presidenziale” All'udienza del 24.6.2024 il CTU prestava giuramento ed il collegio disponeva: “ad integrazione del quesito già formulato la Corte dispone che il CTU prenda contatto con la Guardia di Finanza ed acquisisca tutta la documentazione che è stata frutto dell'attività di indagine delegata già dal Tribunale di Perugia ivi compreso il registro di stalla già acquisito dalla polizia tributaria”. Pertanto, non si trattava di stimare una azienda, ma di verificare anche se erano stati occultati maggiori introiti rispetto a quelli dichiarati, andando ad analizzare, non solo i documenti fiscali, contabili, amministrativi, ma anche i registri di stalla e la redditività della vigna.
Tale attività, quindi, rientra a pieno titolo nella categoria delle perizie amministrative, contabili e fiscali, regolate dall'art. 2 del DM 30.05.2002 e non dall'art.3; conclude, pertanto, chiedendo il rigetto dell'opposizione proposta avverso il decreto di liquidazione del compenso, con conferma dell'importo determinato, in quanto conforme alle disposizioni vigenti e proporzionato alla complessità dell'incarico svolto;
con il favore delle spese e dei compensi del presente procedimento. Ritiene questo Giudice, avuto riguardo alla normativa di settore, letti gli atti ed i documenti allegati dalle parti, che la domanda di parte ricorrente possa essere accolta, seppur nei limiti infraspecificati.
Come si ricava dalla produzione di parte resistente, non risulta essere stata esibita al CTU dott. CP_1 una contabilità con relativi bilanci;
quindi, per lo svolgimento dell'incarico conferitogli, quest'ultimo risulta aver analizzato contratti di mutuo, la sentenza di separazione, la relazione della GdF, i registri di carico/scarico suini, i contratti di affitto di fondi rustici, verificando- attraverso le opportune tecniche di calcolo- la redditività dell'attività di allevamento suini, la redditività della produzione vinicola, dell'attività agricola per conto terzi. Pertanto, il CTU ha dovuto ricostruire sia i volumi, che i costi presunti di ogni singola attività, determinare la redditività economica e la disponibilità finanziaria;
tutto ciò previa analisi della documentazione (doc. n. 4) ottenuta dalla GdF, dal , dai CTP e dalle banche dati. Pt_1
Ne discende che l'attività svolta va ricondotta ad una vera e propria consulenza tecnica in materia amministrativa, contabile e fiscale, di talché l'applicazione dell'art.2, DM 30.5.2002.
Ciò posto, sulla scorta delle emergenze processuali, appare conforme a giustizia liquidare al CTU il proprio compenso, calcolato ai sensi del cit. art. 2, nei seguenti termini: partendo dal valore di riferimento utilizzato dal CTU pari ad euro 127.972,00, l'onorario viene individuato con riferimento ai valori medi, quindi pari ad euro 4.021,00, non risultando elementi per far riferimento ai valori massimi, ovvero ad altre maggiorazioni (ex art. 52 DM 30.5.2002), non potendosi valorizzare in tale direzione, in mancanza di specifiche allegazioni, circostanze già valutate per individuare il perimetro tabellare di riferimento, tantomeno la circostanza che la perizia sia stata depositata nei termini concessi dalla Corte e senza richiedere proroghe. In considerazione della natura e dell'esito della lite, appare conforme a giustizia compensare integralmente le spese tra le parti.
P.Q.M.
A modifica del provvedimento emesso dalla Corte di Appello di Perugia in data 9.12.2024, decreto n.17/2025 dell'8.1.2205, liquida al CTU dott. ed a carico di , euro Controparte_1 Parte_1
4.021,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge per l'attività svolta nel procedimento
R.G. 7/2024.
Spese del presente giudizio integralmente compensate tra le parti.
Perugia, 5 maggio 2025
Il Presidente della Corte di Appello
Giorgio Barbuto