Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 25/03/2025, n. 1397 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1397 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 12642/2024
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Milano
Sezione Lavoro
Il Giudice di Milano
Dr. Antonio Lombardi quale giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa promossa da
(c.f. ) nata a [...] il [...] e residente Parte_1 C.F._1 in Via Solferino n.
1- MO AN (MI) rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dall'avv. SAURO Michela (c.f. ) e dall'avv. CUOCO Marzia (c.f C.F._2
) presso il cui studio in Rivolta D'Adda (CR), Via Arte e Mestieri n. 7 è C.F._3 elettivamente domiciliata;
RICORRENTE contro
, con l'Avv.to Controparte_1 P.IVA_1
SERAFINO FRANCESCO, elettivamente domiciliato in VIA SODERINI, 24 20146 MILANO;
RESISTENTE
OGGETTO: Indennità per ferie/festività non godute.
All'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano come in atti.
Con ricorso al Tribunale di Milano, quale Giudice del Lavoro, depositato in data 31/10/2024, la ricorrente conveniva in giudizio il , premettendo Parte_1 Controparte_2 di aver prestato la propria attività lavorativa dall'a/s 2013/2014, ed essere attualmente assunta presso la
Scuola dell'Infanzia IC Alda Merini di Milano, che il rapporto, a partire dall'a.s. 2018/2019, si era svolto come segue:
- nell'a.s. 2018/2019: dal 10.09.2028 al 30.06.2019 (in forza di 3 contratti senza soluzione di continuità) per n. 25 ore settimanali, per un totale di 291 giorni;
- nell'a.s. 2019/2020: dal 13.09.2019 al 30.06.2020, per n. 25 ore settimanali per un totale di 288 giorni;
- nell'a.s. 2020/2021: dal 26.10.2020 al 30.06.2021, per n. 25 ore settimanali, per un totale di 246 giorni e 11 giorni di ferie;
- nell'a.s. 2021/2022: dal 08.09.2021 al 30.06.2022, per n. 25 ore settimanali per 293 giorni, con 1 giorno di assenza e 3 giorni di ferie;
- nell'a.s. 2022/2023: dal 12.09.2022 al 30.06.2023, per n. 25 ore settimanali, per 289 giorni, con 1 giorno di assenza e 5 giorni di ferie;
- nell'a.s. 2023/2024: dal 01.09.2023 al 30.06.2024 per n. 25 ore settimanali per 300 giorni e 9 giorni di ferie, che negli aa/ss in questione, la docente, pur avendo accumulato un residuo di ferie e festività soppresse non godute, pari alla differenza tra il numero di ferie maturate in ciascun anno scolastico ed il numero delle giornate di sospensione delle lezioni definite dal calendario scolastico regionale e dei giorni di ferie effettivamente fruiti, non aveva ricevuto la relativa indennità sostitutiva delle ferie.
Richiamato, in diritto, l'art. 5 comma 8 d.l. n. 95/2012, l'interpretazione resa dalla Corte di
Cassazione sulla scorta dei principi delineati dalla Consulta e dalla Corte di Giustizia Europea chiedeva accogliersi le seguenti conclusioni:
“a) Accertare e dichiarare il diritto all'indennità sostitutiva delle ferie e delle festività soppresse non godute dall'a.s. 2018/2019 all'a.s. 2023/2024 pari al differenziale tra i giorni di ferie e festività soppresse maturati durante l'anno scolastico ed i giorni fruiti obbligatoriamente ex art. 1 comma 54 durante la sospensione delle lezioni ed i giorni di ferie eventualmente richiesti e fruiti a domanda,
Per l'effetto,
2 Cont b) Condannare il al pagamento in favore di parte ricorrente, della somma di € 4.144,75 a titolo di indennità sostitutiva delle ferie non godute o nella diversa misura che verrà quantificata in corso di causa, oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
c) In ogni caso, con vittoria di spese ed onorari di causa, oltre accessori di legge, con distrazione in favore dei sottoscritti avvocati antistatari”.
Con nota di deposito del 9/1/2025, parte ricorrente evidenziava che nell'effettuare il calcolo matematico dell'indennità di ferie, era stato commesso un errore, in quanto dai giorni di ferie e festività maturati dalla docente erano stati sottratti in automatico i giorni di sospensione del calendario scolastico
(festività natalizie, pasquali, carnevale), senza che la docente avesse mai richiesto le ferie in tale periodo e senza che il avesse mai invitato la docente a godere delle ferie, mediante una informativa CP_1 dettagliata e completa. Pertanto, dovendosi sottrarre dai giorni maturati a titolo di ferie e festività soltanto i giorni di ferie effettivamente goduti dalla docente, la misura del credito rivendicato andava corretto sulla base del calcolo dettagliato di cui alla nota in oggetto, per un credito complessivamente rivendicato pari a € 8.542,78.
La questione giuridica, già affrontata da diverse pronunce di questo Tribunale, deve risolversi alla stregua delle motivazioni rese dal precedente Trib. Milano, est. Colosimo, 3 aprile 2024, che si riporta e condivide, nelle motivazioni di rilievo nella presente controversia, ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.
«2.1. Sotto un profilo di ordine generale, deve rammentarsi che l'art. 5, co. 8, D.L. 95/2012, per come convertito in Legge 135/2012, prevede: “le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché delle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età.
Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile. Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”.
3 Il Supremo Collegio ha rammentato come “la norma [sia] stata oggetto della sentenza della Corte costituzionale del 06 maggio 2016, n. 95; ivi, nel dichiarare non fondata la questione di costituzionalità sollevata sotto il profilo della violazione dell'art. 3 Cost., dell'art. 36 Cost., commi 1 e 3, e dell'art. 117 Cost., comma 1, (in relazione alla Dir. 4 novembre 2003, n. 2003/88/CE, art. 7) il giudice delle leggi ha rilevato l'erroneità del presupposto interpretativo da cui muoveva il giudice remittente ovvero che il divieto di corrispondere trattamenti economici sostitutivi delle ferie non godute si applicasse anche quando il lavoratore non abbia potuto godere delle ferie per malattia o per altra causa non imputabile. In sintesi, la Corte costituzionale ha evidenziato che il diritto inderogabile alle ferie sarebbe violato se la cessazione dal servizio vanificasse, senza alcuna compensazione economica, il godimento delle ferie compromesso dalla malattia o da altra causa non imputabile al lavoratore;
così interpretata, ha concluso la Corte, la normativa censurata, introdotta al precipuo scopo di arginare un possibile uso distorto della monetizzazione, non si pone in antitesi con principi ormai radicati nell'esperienza giuridica italiana ed Europea” (Cass. Civ., Sez. Lav., 5 maggio 2022, n. 14268 – parte motiva).
Come opportunamente osservato da questo Tribunale, “la lettura fornita dalla Corte Costituzionale della norma in oggetto è da intendersi nel senso di un divieto alla monetizzazione delle ferie per il personale delle amministrazioni non assoluto, che si estende solo ai casi in cui il dipendente, pur essendo nelle condizioni di programmare le ferie in vista della cessazione volontaria del rapporto di lavoro, non vi abbia provveduto per cause non imputabili al datore di lavoro. Difatti, chiarisce la Consulta, la norma correla il divieto ai casi di cessazione del rapporto di lavoro “per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età”“ (Trib. Milano, Sez.
Lav., 20 settembre 2023, n. 2944).
*
2.2. Orbene, ai sensi dell'art. 1, co. 54 e 56, Legge 22/2012, “il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica… Le disposizioni di cui ai commi 54 e 55 non possono essere derogate dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1° settembre 2013”.
(…) si duole di non essere stato adeguatamente informato del diritto di fruire delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni e, comunque, di non esser stato formalmente invitato a goderne;
sostiene, conseguentemente, che il mancato godimento delle ferie non potrebbe “considerarsi la conseguenza di una sua scelta informata e consapevole”.
4 Avuto riguardo a questa specifica doglianza, deve richiamarsi la Corte di Cassazione nella parte in cui ha rammentato come “18. La Corte di Giustizia, grande sezione, con tre sentenze del 6 novembre 2018
(rispettivamente, in cause riunite C-569/16 e C-570/16; in causa C-619/16; in causa C-684/16) nell'interpretare la
Dir. n. 2003/88/CE, art. 7, in combinazione con la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, art. 31,
[abbia] affermato che esso osta ad una normativa nazionale in applicazione della quale il lavoratore che non ha chiesto di poter esercitare il proprio diritto alle ferie annuali retribuite prima della cessazione del rapporto di lavoro perde automaticamente i giorni di ferie annuali retribuite cui aveva diritto ai sensi del diritto dell'Unione alla data di tale cessazione e, correlativamente, il proprio diritto a un'indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite non godute, senza una previa verifica del fatto che egli sia stato effettivamente posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare il proprio diritto alle ferie prima di tale cessazione, attraverso un'informazione adeguata da parte di quest'ultimo. 19. In particolare, il giudice Europeo ha precisato che la Dir. n. 2003/88, art. 7, paragrafo 1, non osta, in linea di principio, ad una normativa nazionale che comprenda finanche la perdita del diritto alle ferie allo scadere del periodo di riferimento (o di un periodo di riporto), purché, però, il lavoratore che ha perso il diritto alle ferie annuali retribuite abbia effettivamente avuto la possibilità di esercitare questo diritto. Il datore di lavoro deve, per contro, assicurarsi che il lavoratore sia messo in condizione di esercitare tale diritto;
a tal fine egli è segnatamente tenuto ad assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia effettivamente in grado di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo – se necessario formalmente – a farlo, e, nel contempo, informandolo – in modo accurato e in tempo utile a garantire che tali ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo e il relax cui esse sono volte a contribuire – del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato o, ancora, alla cessazione del rapporto di lavoro se quest'ultima si verifica nel corso di un simile periodo. Inoltre, l'onere della prova, in proposito, incombe al datore di lavoro. 20. Le siffatte condizioni possono essere ricondotte in via interpretativa al testo del
D.L. n. 95 del 2012, art. 5, comma 8, in quanto presupposto della imputabilità al lavoratore del mancato godimento delle ferie, che la Corte Costituzionale ha già ritenuto essere richiesta dalla norma” (Cass. Civ., Sez. Lav., 5 maggio
2022, n. 14268 – parte motiva).
Il suddetto orientamento risulta ormai consolidato (cfr. ex multis, Cass. Civ., Sez. Lav., 27 novembre
2023, n. 32807; Cass. Civ., Sez. Lav., 28 marzo 2023, n. 8803; Cass. Civ., Sez. Lav., 8 luglio 2022, n.
21780).»
In virtù della pacifica applicazione dei suddetti principi, la domanda di parte attrice risulta fondata nell'an, posto che l'Amministrazione convenuta non ha allegato e provato di aver adeguatamente informato la ricorrente in ordine alla necessità di godere delle ferie alle condizioni di cui alla normativa di riferimento e, soprattutto, di averlo formalmente invitata a fruirne, evidenziando le conseguenze della mancata fruizione.
5 In merito al quantum, la domanda va accolta nella misura originaria, rappresentando la richiesta di cui alla nota integrativa, che porta ad un credito rivendicato di importo più che doppio rispetto a quello di cui alle originarie conclusioni una modifica della domanda non ammissibile. Al di là delle modifiche dell'oggetto della domanda, giustificate dalle difese della parte convenuta, si registra nel rito del lavoro la generale facoltà di modifica di domande, eccezioni e conclusioni formulate in capo alle parti, condizionata alla ricorrenza di « gravi motivi » e, sotto quello processuale, subordinata all'autorizzazione del giudice (art. 420, comma 1, c.p.c.). La difesa di parte ricorrente non ha dimostrato l'esistenza dei gravi motivi né chiesto alcuna autorizzazione alla modifica della domanda, con evidente violazione del Cont diritto al contraddittorio di e del principio di parità delle armi processuali. La modifica della domanda, indipendentemente dalla sua eventuale fondatezza nel merito, va pertanto dichiarata inammissibile.
Ne consegue, pertanto, l'accoglibilità della domanda nei limiti della somma originariamente individuata, pari a € 4.144,75, oltre interessi dalle scadenze al saldo effettivo. La regolamentazione delle spese di lite segue la regola della soccombenza, come da liquidazione analitica in dispositivo e distrazione in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
Cont Condanna al pagamento, in favore di della somma pari a € 4.144,75 lordi a titolo Parte_1 di indennità sostitutiva per ferie non godute per gli anni scolastici dall'a.s. 2018/2019 all'a.s. 2023/2024, oltre interessi dal dovuto al saldo, nonché alla rifusione delle spese di lite in favore di parte ricorrente, che liquida in complessivi € 2.200,00 oltre spese generali e accessori come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
Milano, 25/3/2025
Il Giudice
Antonio Lombardi
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