Cass. civ., sez. II, sentenza 07/01/1984, n. 105
CASS
Sentenza 7 gennaio 1984

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Per "autore morale", passivamente legittimato nell'Azione possessoria unitamente all'autore materiale, deve intendersi il mandante e colui che ex post abbia utilizzato a proprio vantaggio il risultato dello spoglio, sostituendo coscientemente il proprio al possesso dello spogliato, sicché la sola adesione di carattere morale all'Azione dello spogliatore (o di colui che ha turbato il possesso) non è sufficiente ai fini della legittimazione passiva. ( V 1101/81, mass n 411654; ( V 4774/78, mass n 394463; ( V 2177/78, mass n 391562).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 07/01/1984, n. 105
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 105
    Data del deposito : 7 gennaio 1984

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