Sentenza 31 gennaio 2017
Massime • 1
L'identificazione dell'indagato ad opera della polizia giudiziaria è validamente operata sulla base delle dichiarazioni dallo stesso fornite, perché il ricorso ai rilievi dattiloscopici, fotografici o antropometrici, o ad altri accertamenti, si giustifica soltanto in presenza di elementi di fatto che facciano ritenere la falsità delle indicate dichiarazioni.
Commentari • 2
- 1. Art. 66 - Verifica dell’identità personale dell’imputatohttps://www.filodiritto.com/
- 2. Art. 349 - Identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini e di altre personehttps://www.filodiritto.com/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 31/01/2017, n. 11082 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11082 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2017 |
Testo completo
1 1082-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE PUBBLICA UDIENZA DEL 31/01/2017 Composta da: Sent. n. sez. 239/2017 Presidente CARLO ZAZA REGISTRO GENERALE SERGIO GORJAN N. 7145/2016 ROSA PEZZULLO ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI Rel. Consigliere - IRENE SCORDAMAGLIA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ON TA nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 04/05/2015 della CORTE APPELLO di SALERNO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 31/01/2017, la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA Udito il Procuratore Generale in persona del MARIO MARIA STEFANO PINELLI che ha concluso per udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dr. P. Fimiani, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata in relazione al primo motivo di ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Propongono ricorso per cassazione ON EN e DE IN AR avverso la sentenza della Corte di appello di Salerno in data 4 maggio 2015, con la quale è stata confermata la sentenza di condanna emessa nei loro confronti dal Tribunale di Salerno in ordine al reato di furto aggravato in concorso di capi di abbigliamento sottratti dagli scaffali di un negozio UPIM ove si trovavano esposti, con violenza sulle cose medesime consistita nell'asportazione del dispositivo antitaccheggio.
2.Deducono, a mezzo del difensore di ufficio, che:
2.1. sussiste vizio di cui all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., essendovi carenza assoluta di motivazione in ordine all'esistenza della condizione di procedibilità riguardante la loro identificazione quali autori del reato, stante il dubbio sulle loro effettive generalità;
2.2. concorre analogo vizio, essendovi carenza assoluta di motivazione in ordine alla mancata esclusione dell'aggravante contestata di cui all'art. 625 n. 7 cod.pen., essendo rimasto acclarato nel giudizio di merito che le cose esposte sugli scaffali del negozio self-service erano sottoposte al controllo diretto e continuo del personale addettovi. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è manifestamente infondato, poiché i motivi cui esso è affidato si appalesano inidonei a scardinare l'impianto motivazionale della sentenza impugnata in quanto meramente reiterativi delle ragioni di censura avanzate in sede di gravame avverso la sentenza di primo grado;
le quali, a causa della loro evidente genericità, già si presentavano come inammissibili, tanto dovendosi affermare in applicazione del recente decisum delle Sezioni Unite di questa Corte Sez. Un. N. 29607/2015 del 27/11/2016, Galtelli - a mente del quale l'appello (al pari del ricorso per cassazione) è inammissibile per difetto di specificità dei 2 motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della sentenza impugnata.
2.La prima delle questioni sollevate non è, comunque, apprezzabile. La giurisprudenza di legittimità è, infatti, assolutamente costante nell'osservare che, in ossequio alla norma di cui all'art. 66, comma 2, cod. proc. pen., l'incertezza sull'individuazione anagrafica dell'imputato è irrilevante ai fini della prosecuzione del processo penale, allorché sia certa l'identità fisica della persona nei cui confronti sia stata iniziata l'azione penale, potendosi pur sempre provvedere, come disposto dall'art. 66, comma 3, cod. proc. pen., alla rettifica delle generalità erroneamente attribuite nelle forme previste dall'art. 130 cod. proc. pen.. Ne consegue che, qualora sia certa l'identità fisica della persona nei confronti della quale si procede, ma possano sorgere dubbi sulle sue generalità, essendo stata questa identificata esclusivamente attraverso le sue dichiarazioni o quelle di altri, non riscontrate mediante il confronto con le informazioni presenti nei sistemi automatizzati di identificazione in uso alle forze di polizia, non può essere pronunciata nei suoi confronti né la pronuncia di assoluzione "per non aver commesso il fatto", né la dichiarazione di non doversi procedere per essere ignoto l'autore del reato pur quando questa si sia poi resa irreperibile (Sez. 5, n. 45513 del 22/04/2014 - dep. 04/11/2014, Amadasun, Rv. 261674; Sez. 5, n. 17044 del 08/02/2013 - dep. 12/04/2013, Godly, Rv. 25660101; Sez. 5, n. 20759 del 05/05/2010 - dep. 01/06/2010, Faliti, Rv. 247614; Sez. 2, n. 29558 del - 17/11/2005 dep. 04/09/2006, Arben, Rv. 235304; Sez. 2, n. 37103 del 13/06/2003 - dep. 29/09/2003, Dallandyshja, Rv. 226805; Sez. 2, n. 8105 del 26/04/2000 - dep. 07/07/2000, PG in proc Perdichizzi, Rv. 21652201). L'orientamento nomofilattico difforme, rimasto assolutamente minoritario, evocato dai ricorrenti (espresso dalle sentenze Sez. 2, n. 3603 del 18/01/2011 - dep. 01/02/2011, Mussa, Rv. 249214; Sez. 3, n. 22777 del 11/05/2010 - dep. 15/06/2010, Mamadou, Rv. 247549), che ritiene insufficienti le sole dichiarazioni in ordine alle proprie generalità, rese alla Polizia Giudiziaria dall'indagato privo di documenti e non fotosegnalato, a fondare con sicurezza l'identificazione dello stesso, incombendo in tal caso alla stessa Polizia Giudiziaria l'obbligo di procedere ai rilievi di cui all'art. 349, comma 2 e comma 2 bis, cod. proc. pen., non tiene conto che la identificazione dell'indagato deve ritenersi completa e valida sulla base delle dichiarazioni dallo stesso fornite, dal momento che l'ordinamento non impone l'espletamento delle procedure previste dall'art. 349 c.p.p., comma 2, cod. р proc. pen. se non quando come disposto dall'art. 349, comma 3, cod. proc. pen. - ут 3 - la persona rifiuti di farsi identificare ovvero si sia in presenza di elementi di fatto che facciano ritenere la falsità delle suddette dichiarazioni. È stato, infatti, sottolineato che la norma dinanzi citata non impone, come si desume dalla espressione 'può'... 'ove occorra', se non nei casi dianzi indicati, l'espletamento dei rilievi dattiloscopici, fotografici e antropometrici (Sez. 5, n. 20759 del 05/05/2010 -dep. 01/06/2010, Faliti, Rv. 247614; Sez. 2, n. 8105 del 26/04/2000 - dep. 07/07/2000, PG in proc Perdichizzi, Rv. 21652201). Il ricorrente lamenta, ancora, sul punto dedotto, il mancato assolvimento da parte della Corte territoriale degli obblighi motivazionali cui è sottoposto il Giudice. A tale riguardo, vanno ricordati i principi espressi da questa Corte in ordine alla vicendevole integrazione delle sentenze conformi di primo e secondo grado (cd. doppia conforme) confluenti in un unico risultato organico ed inscindibile: in tutti i casi in cui le due sentenze di primo e secondo grado contengano un'analisi ed una valutazione concorde degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni, la struttura motivazionale della sentenza di appello si salda con quella precedente per formare un unico complesso corpo argomentativo (Sez. 1, n. 8868 del 26/06/2000, Sangiorgi, Rv. 216906; Sez. 2, n. 5606 del 10/01/2007, Conversa, Rv. 236181). Discende da ciò che, ai fini della valutazione della congruità del provvedimento impugnato, occorre avere riguardo anche alla sentenza di primo grado che sul tema specifico della identificazione degli imputati ha reso ampia motivazione riferendo che le generalità dichiarate da questi erano state confermate dalla madre del loro correo minorenne.
3. In ordine alla sussistenza della contestata aggravante di cui all'art. 625 n. 7 cod. pen., nella fattispecie indicata nella premessa in fatto, si deve preliminarmente dare atto di un contrasto esistente nella giurisprudenza di questa Corte. In effetti, a fronte di un orientamento di legittimità largamente maggioritario (Sez. 5, n. 4036 del 26/11/2015 - dep. 29/01/2016, Craciun, Rv. 267564; Sez. 5, n. 435 del 30/06/2015 - dep. 08/01/2016, Rv. 265586; Sez. 5, n. 47570 del 23/09/2015 dep. 01/12/2015, Altazul, Rv. 265913; Sez. 5, n. 8390 del - 02/10/2013 - dep. 21/02/2014, Zummo, Rv. 259047; Sez. 5, n. 24862 del 25/02/2011 - dep. 21/06/2011, Leopoldo, Rv. 250914) che ritiene integrato il reato di furto aggravato dall'esposizione della cosa alla pubblica fede in caso di sottrazione di merce all'interno di un esercizio commerciale, anche nel caso in cui come quello scrutinato -i beni esposti siano dotati di placca antitaccheggio, in quanto tale dispositivo, consistendo nella mera rilevazione acustica della merce 4 ди occultata al passaggio alle casse, non consente quel controllo a distanza che esclude l'esposizione della merce alla pubblica fede, si pone un diverso filone interpretativo (Sez. 5, n. 20342 del 28/01/2015 - dep. 15/05/2015, Torre, Rv. 264075; Sez. 4, n. 11161 del 27/02/2014 - dep. 07/03/2014, Tricci, Rv. 259223; Sez. 2, n. 38716 del 25/09/2009 - dep. 06/10/2009, Lo Cascio, Rv. 245300) che argomenta l'esclusione della anzidetta circostanza aggravante sul rilievo che il dispositivo "antitaccheggio", applicato ai beni esposti sugli scaffali di un negozio organizzato con il sistema self-service, assicura un controllo costante e diretto della merce esposta, incompatibile con la situazione di affidamento alla pubblica fede di avventori e clienti.
2.1. Questo Collegio intende aderire al primo dei orientamenti ermeneutici richiamati. Pacifico, infatti, l'assunto secondo il quale sussiste l'aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen. - "sub specie" di esposizione della cosa per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede nel caso - in cui il soggetto attivo si impossessi della merce sottratta dai banchi di un supermercato, considerato che nei supermercati - in cui la scelta delle merci avviene con il sistema del "self service" - la vigilanza praticata dagli addetti è priva di carattere continuativo e si connota come occasionale e/o a campione, mentre l'esclusione dell'aggravante in questione richiede che sulla cosa sia esercitata una custodia continua e diretta, non essendo sufficiente, a tal fine, una vigilanza generica, saltuaria ed eventuale. (Sez. 5, n. 6416 del 14/11/2014 dep. 13/02/2015, Garofalo, Rv. 26266301), deve convenirsi che, anche nel caso di applicazione sulla merce offerta in vendita di dispositivo antitaccheggio, non è esclusa l'aggravante in parola a cagione dell'idoneità del dispositivo medesimo ad assicurare un controllo costante e diretto sulla "res", analogamente a quanto ritenuto nell'ipotesi di presenza, nel luogo in cui si consuma il delitto, di un sistema di videoregistrazione, che non può considerarsi equivalente alla presenza di una diretta e continua custodia da parte del proprietario o di altra persona addetta alla vigilanza (Sez. 5, n. 45172 del 15/05/2015 - dep. 11/11/2015, Cacopardo, Rv. 265681). Ne consegue che l'aggravante di cui si discute risulta integrata ogniqualvolta l'azione criminosa sia diretta all'impossessamento di beni esposti al pubblico sui banchi di un esercizio commerciale, pur se dotati di un apposito dispositivo "antitaccheggio", in quanto tale dispositivo non è in grado di assicurare il continuo controllo del percorso della merce dal banco di esposizione alla cassa e, dunque, quel controllo a distanza necessario per escludere l'esposizione della merce alla pubblica fede. Peraltro, in caso di asportazione del dispositivo antitaccheggio - 5 guy come nel caso che ci occupa, cui è contestata agli imputati l'ulteriore circostanza della commissione del fatto con violenza sulle cose deve rilevarsi che il bene può - portato agevolmente fuori dall'esercizio commerciale, sfuggendo essere all'impianto di rilevazione del dispositivo elettronico collocato al varco delle casse proprio per effetto dell'eliminazione del dispositivo di rilevazione sonora al passaggio delle casse (Sez. 5, n. 10535 del 31/10/2014 - dep. 12/03/2015, F., Rv. 26268301). Va, dunque, confermata la correttezza dell'applicazione nel caso di specie della contestata aggravante, che, nondimeno, non può essere nemmeno esclusa sulla base della circostanza, evidenziata nei motivi di ricorso, relativa alla particolare attività di osservazione esercitata in occasione del furto da uno degli addetti al negozio depredato, trattandosi di deduzione in fatto non opponibile in questa sede.
3.La manifesta infondatezza dei ricorsi impone la declaratoria di loro inammissibilità, con le consequenziali statuizioni di condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2.000, 00 ciascuno a titolo di sanzione in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2.000, 00 in favore della Cassa delle Ammende Così deciso il 31/01/2016. Il Consigliere estensore Il Presidente Irene Scordamaglia Carlo Zaza Hrus undan tial i DISPOSITATA IN CANCELLERNA addl - 8 MAR 2017 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Carmela Lanzune vix 6