Sentenza 25 settembre 2009
Massime • 1
Non sussiste la circostanza aggravante dell'esposizione alla pubblica fede nel furto di beni asportati dai banchi di un supermercato e dotati di un apposito dispositivo "antitaccheggio", che assicura un controllo costante e diretto incompatibile con la situazione di affidamento alla pubblica fede di avventori e clienti.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 25/09/2009, n. 38716 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38716 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FIANDANESE Franco - Presidente - del 25/09/2009
Dott. TADDEI Margherita - Consigliere - SENTENZA
Dott. MACCHIA Alberto - rel. Consigliere - N. 4003
Dott. BRONZINI Giuseppe - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MANNA Antonio - Consigliere - N. 13287/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) LO SC DA, N. IL 29/08/1975;
2) ES LU, N. IL 08/07/1983;
avverso la sentenza n. 1933/2008 CORTE APPELLO di PALERMO, depositata il 01/10/2008;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 25/09/2009 la relazione fatta dal Consigliere Dott. MACCHIA Alberto;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. GIALANELLA Antonio, che ha, concluso per annullamento in riferimento dell?aggravante all?art. 625 c.p., con rinvio limitatamente alla determinazione della pena. Rigetto nel resto.
OSSERVA
Con sentenza del 1 ottobre 2008, la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza emessa il 17 gennaio 2008 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale della medesima citta?, con la quale LO SC NA e ES GI erano stati condannati ala pena di anni due e mesi due di reclusione ed Euro 500,00 di multa quali imputati di rapina impropria e furto aggravato. Propongono ricorso per Cassazione entrambi gli imputati. Nel ricorso proposto nell?interesse della LO SC si rinnovano le doglianze, gia? espressi in appello, circa la configurazione del furto come aggravato a norma dell?art. 625 c.p., n. 7, trattandosi di merce asportata dai banchi di vendita di un supermercato. Viene poi dedotta violazione di legge in ordine alla mancata applicazione con criterio di prevalenza delle attenuanti generiche concesse. Anche nel ricorso proposto dal ES si contesta la sussistenza della aggravante della esposizione alla pubblica fede quanto al reato di furto, trattandosi nella specie di merce vigilata. Esclusa l?aggravante, il reato non sarebbe procedibile, in quanto non potrebbe ritenersi valida querela il verbale sottoscritto da ON NZ. Non sussisterebbe, poi, l?elemento psicologico in ordine alla rapina impropria, tenuto conto della dinamica dei fatti e della condotta serbata dall?imputato che intendeva restituire la merce sottratta dopo essere stati scoperti.
Il ricorso del ES e? inammissibile in quanto proposto oltre i termini di legge. L?imputato era, infatti, presente e la sentenza di appello, pronunciata il 1 ottobre 2008, e? stata depositata entro il termine stabilito nella sentenza medesima e pari a cinquanta giorni:
l?impugnazione risulta invece proposta il 15 gennaio 2009, a termini ormai scaduti dal 5 gennaio antecedente.
Quanto alle censure relative alle attenuanti generiche prospettate dal LO SC, le stesse sono palesemente inammissibili, perche?
generiche e articolate su rilevi di merito. E? invece fondata, ed estensibile ad entrambi gli imputati, la questione relativa alla insussistenza, nella specie, della aggravante di cui all?art. 625 c.p., n. 7, in relazione all?addebito di furto.
La previsione di una maggior pena per l?ipotesi in cui l?oggetto del furto sia rappresentato da una cosa esposta alla pubblica fede, e? di risalente origine, giacche?, gia? il codice penale del 1889 prevedeva questa ipotesi autonomamente, tra le minori aggravanti del furto (art. 403 c.p., n. 8), in riferimento agli oggetti che ?rimangono per consuetudine o per destinazione loro esposti alla pubblica fede?. La ratio dell?aggravamento e? rappresentata dalla esigenza di apprestare una tutela penale rafforzata per le cose mobili che, per necessita?, consuetudine o per destinazione delle cose stesse, sono lasciate dal titolare di tali beni prive di una diretta ed effettiva custodia, permanentemente o per un determinato periodo di tempo. Agli effetti che qui rilevano, dunque, la ?pubblica fede? non e?
considerata quale bene giuridico a se? stante, meritevole di una propria tutela penale, come avviene, appunto, nei reati contro la fede pubblica, ma unicamente in senso oggettivo, quale termine qualificativo del concetto di ?esposizione?. L?esposizione alla pubblica fede, pertanto, determina una condizione delle cose mobili, per la quale le stesse, anziche? essere custodite da chi ne e?
titolare, ricevono protezione essenzialmente dal pactum fiduciae tra i consociati in ordine al rispetto della proprieta? e del possesso altrui. Un vincolo etico - normativo, quindi, la dissoluzione del quale giustifica l?inasprimento della sanzione. Cio? spiega il rigore che ha ispirato il tradizionale orientamento secondo il quale l?aggravante in esame puo? essere esclusa da una sorveglianza esercitata sulla cosa, solo se questa formi oggetto di una diretta e continua custodia da parte del proprietario o di persona addetta, dovendosi invece ritenere inidonea a far venir meno la sussistenza della aggravante stessa una sorveglianza generica della polizia, o una sorveglianza che, per sua natura risulti necessariamente saltuaria ed eventuale, anche se specificamente esercitata dal possessore o da altri (cfr, ad es. Cass., Sez. 5^, 20 settembre 2006, P.M. in proc. Mocarski).
Nella specie, peraltro, appare non controversa la circostanza che gli oggetti asportati dal supermercato fossero dotati di un apposito dispositivo "antitaccheggio?, con la conseguenza che - a prescindere dalla liberta? della amotio dal sito in cui gli stessi erano esposti al pubblico - la relativa ablatio era assoggettata al controllo elettronico, predisposto come strumento di verifica operato dal titolare dei beni e dai relativi incaricati, proprio per impedire la sottrazione dei beni stessi senza la effettuazione del relativo pagamento. Il sistema di apporre alle merci in vendita la placca "antitaccheggio" esclude, infatti, che possa parlarsi di un congegno destinato a consentire una attivita? di sorveglianza saltuaria od eventuale, giacche? il meccanismo di rilevazione elettronica permette, in concreto, una costante "tracciatura" del bene, senza alcuna soluzione di continuita?, a seconda del numero e della ubicazione degli appositi strumenti di rilevazione;
cosi? da permettere di segnalare immediatamente -esattamente come avverrebbe in ipotesi di diretto controllo visivo, personalmente effettuato dal proprietario o dagli addetti alla vigilanza - la abusiva asportazione degli oggetti dai banchi di vendita al momento del passaggio al varco, senza che ne sia stato effettuato il pagamento. Si e?, quindi, al di fuori di una ipotesi di generica sorveglianza ambientale, per rientrare appieno nel concetto di controllo costante e diretto, seppure "a distanza", tale da escludere l?ipotesi di un "abbandono" delle cose alla "pubblica fede" degli avventori e dei clienti, cui la merce e? stata offerta in vendita (per analoghe conclusioni, v. Cass., Sez. 4^, 29 ottobre 2003, n. 46531, Pino, non massimata). A proposito, poi, della validita? della querela proposta dal direttore del supermercato, va rilevato che il gestore dell?esercizio commerciale, anche se non e? titolare dell?esercizio, deve qualificarsi institore a norma dell?art. 2203 c.c., con la conseguente devoluzione, al medesimo, dei poteri di cui all?art. 2204 c.c., estesi al compimento di ?tutti gli atti pertinenti all?esercizio dell?impresa cui e? preposto? e con la facolta? di «stare in giudizio in nome del proponente per le obbligazioni dipendenti da atti compiuti nell?esercizio dell?impresa a cui e?
preposto». Tale essendo il perimetro dei poteri giuridicamente attribuiti alla persona che e? chiamata ad esercitare una impresa od un ramo di essa, ne deriva che fra le attribuzioni conferitegli deve ritenersi senz?altro compreso - in virtu? delle menzionate previsioni del codice civile - anche il diritto e la legittimazione di proporre querela, in relazione a fatti direttamente riconducibili alla attivita? commessagli, proprio perche? e? in capo all?effettivo gestore della attivita? imprenditoriale che si riconnette la qualita?
rappresentativa ex lege dell?offeso dal reato (per analoghe conclusioni, V. Cass., Sez. 5^, 16 gennaio 1997, n. 1460; Cass., Sez. 6^, 12 dicembre 1996, n. 1131; Cass., Sez. 2^, 9 dicembre 2008, n. 1206/07). La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata nei confronti di entrambi gli imputati limitatamente alla aggravante di cui all?art.625 c.p., n. 7, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di
Palermo per nuova determinazione della pena.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di entrambi gli imputati limitatamente all?aggravante di cui all?art. 625 c.p., n. 7 che elimina e rinvia ad altra sezione della Corte di appello di Palermo per nuova determinazione della pena.
Dichiara inammissibile il ricorso di ES GI e inammissibile nel resto quello di LO SC NA.
Cosi? deciso in Roma, il 25 settembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 6 ottobre 2009