Sentenza 26 novembre 2015
Massime • 1
Sussiste la circostanza aggravante dell'esposizione a pubblica fede nel tentativo di furto dai banchi di un supermercato di beni dotati di un apposito dispositivo "antitaccheggio", in quanto tale dispositivo non è idoneo ad assicurare un controllo costante e diretto sulla "res".
Commentari • 2
- 1. L’aggravante dell’esposizione alla pubblica fede, di cui all’art. 625 c.p., comma 1, n. 7, sussiste anche in caso di asportazione di merce dagli scaffali di un…Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 27 gennaio 2020
Il fatto La Corte di appello di Venezia riformava la pronuncia del Tribunale in sede, del 3 dicembre 2013, con la quale gli imputati venivano condannati per il reato di furto aggravato, riqualificando il fatto nel delitto di cui agli artt. 110, 56 e 624 c.p., art. 625 c.p., comma 1, nn. 2 e 7, con riduzione della pena irrogata in mesi quattro di reclusione ed Euro 100 di multa e confermava, nel resto dell'impugnato provvedimento. Il fatto era il seguente: gli imputati, dopo essere entrati in un ipermercato, si erano impossessati di capi di abbigliamento e di una bottiglia di sambuca privando la merce delle placche antitaccheggio, merce in parte occultata addosso uno di costoro e in parte …
Leggi di più… - 2. Esposizione a pubblica fede e sorveglianza video o con guardie giurate (Cass. 16353/19)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 17 aprile 2019
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 26/11/2015, n. 4036 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4036 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2015 |
Testo completo
F4 03 6 / 1 6 剀 } REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 26/11/2015 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA - Presidente - N. GENNARO MARASCA Dott. 3566 Dott. SILVANA DE BERARDINIS - Consigliere REGISTRO GENERALE N. 49986/2014 ENRICO VITTORIO - Rel. Consigliere Dott. STANISLAO SCARLINI Dott. ANGELO CAPUTO - Consigliere - Dott. PAOLO GIOVANNI DEMARCHI ALBENGO - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: - IU MA AT N. IL 07/02/1984 avverso la sentenza n. 4767/2013 CORTE APPELLO di MILANO, del 24/10/2014 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 26/11/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Pasquale Filliani • che ha concluso per l'a.. . limit ande all'a@provente por esposizione alle pubblice jede CoCl eevio al Travaunto sauioncaro rigido nel reto. Udito, per la parte civile, l'Avv Udit i difensor Avv. RITENUTO IN FATTO 7 1 - CI US IN propone personalmente ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Milano del 24 ottobre 2014 che aveva confermato la sentenza del locale Tribunale del 12 aprile 2013 con la quale il medesimo veniva dichiarato responsabile del delitto di furto tentato aggravato dall'utilizzo di un mezzo fraudolento e dall'esposizione delle cose sottratte alla pubblica fede, esclusa l'aggravante della destrezza, e, con le attenuanti generiche dichiarate equivalenti alle aggravanti ritenute e la diminuzione del rito, veniva condannato alla pena di mesi 2 e giorni 20 di reclusione ed euro 140 di multa.
2 - CI era stato accusato, e ritenuto colpevole, di avere tentato di sottrarre, il 16 maggio 2012, dai banchi del supermercato Auchan di Nerviano un telefono cellulare, utilizzando una calamita per togliere dalla scatola che lo conteneva la placca antitaccheggio. -3 Il ricorrente, con l'unico motivo formulato, si duole della falsa applicazione della legge penale in quanto la Corte territoriale, in adesione a quanto già concluso dal Tribunale, aveva ritenuto la sussistenza dell'aggravante dell'esposizione dei beni alla pubblica fede facendo applicazione di alcuni precedenti giurisprudenziali di legittimità non considerando invece, per il principio generale del "favor rei", altre pronunce che avevano escluso che i beni che si trovano sui banchi di un supermercato possano considerarsi, appunto, esposti alla pubblica fede. 4 In concreto, CI era stato sorpreso da un sorvegliante del supermercato Auchan ancora all'interno dello spazio di vendita, in possesso del telefono cellulare, poco prima sottratto dalla vetrina in cui era esposto, privo della scatola sulla quale era rimasta la placca antitaccheggio che, su indicazione dell'imputato, veniva trovata nei pressi, in precedenza gettatavi dal medesimo. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è infondato. - La questione da risolvere è quella della sussistenza dell'aggravante 1 dell'esposizione alla pubblica fede del bene sottratto in considerazione del fatto che questo, pur esposto sui banchi di un supermercato, era protetto da una placca antitaccheggio.
2- Le precedenti pronunce di questa Corte sono, sul punto, contrastanti, posto che, in un primo tempo, si era costantemente ritenuto che l'apposizione di una placca antitaccheggio sui beni esposti al pubblico ed in vendita negli esercizi commerciali non costituisse una circostanza tale da non consentire di ritenere che il bene fosse esposto alla pubblica fede. E ciò in considerazione del fatto che la placca non permette il controllo continuo a distanza del bene, e la verifica dei 1 ' suoi spostamenti, ma solo l'attivazione dell'allarme quando la stessa (se ancora incardinata al bene) supera la barriera posta dopo le casse dell'esercizio commerciale, deputata, appunto, al suo rilievo sui beni dai quali l'addetto alla cassa non l'abbia tolta, a seguito del regolare pagamento della merce. Si tratta quindi di un controllo sostanzialmente casuale ed attivato soltanto dal passaggio indicato, peraltro facilmente evitabile da chi si impossessa del bene perché la placca è solitamente ben visibile e non è di rimozione particolarmente difficile. In tal senso sono le seguenti pronunce: Cass. Sez. 5, n. 49640 del 02/10/2009, Rv. 245820; Cass., Sez. 5, n. 24862 del 25/02/2011, Rv. 250914; Cass., Sez. 5, n. 8390 del 02/10/2013, Rv. 259047; Cass., Sez. 5, n. 10535 del 31/10/2014, Rv. 262683. 3 A concreta riprova della correttezza di tale impostazione emerge, nell'odierno caso, che l'imputato era stato trovato in possesso del solo telefono cellulare mentre la placca antitaccheggio era stata trovata ancora adesa alla scatola, gettata via e destinata quindi a non far scattare l'allarme al passaggio della barriera;
la scatola poi era stata rinvenuta solo su indicazione dell'imputato che aveva mostrato dove l'aveva gettata senza che alcun mezzo elettronico ne avesse segnalato l'avulsione dal bene sottratto o fosse in grado di individuare autonomamente il luogo ove era stata gettata.
4 - Le due più recenti pronunce di questa Corte (che ancora non possono considerarsi espressione di un indirizzo consolidato e che pertanto non impongono il rinvio della questione alle Sezioni unite) escludono, invece, che possa considerarsi esposto alla pubblica fede un bene dotato di placca antitaccheggio (Cass., Sez. 4, n. 11161 del 27/02/2014, Rv. 259223; Cass., Sez. 5, n. 20342 del 28/01/2015, Rv. 264075) in base alle seguenti considerazioni (espresse nella prima sentenza e riportate nella seconda). Ricordano il "tradizionale orientamento", "secondo il quale l'aggravante in esame può essere esclusa da una sorveglianza esercitata sulla cosa, solo se questa formi oggetto di una diretta e continua custodia da parte del proprietario o di persona addetta, dovendosi invece ritenere inidonea a far venir meno la sussistenza della aggravante stessa una sorveglianza generica della polizia, o una sorveglianza che, per sua natura risulti necessariamente saltuaria ed eventuale, anche se specificamente esercitata dal possessore o da altri (...). Una premessa del tutto condivisibile e del resto comune alle precedenti pronunce. Per poi giungere alle seguenti affermazioni, circa il funzionamento della placca antitaccheggio: Ciò premesso, nel caso di esercizi commerciali dotati di dispositivi di allarme antitaccheggio, non appare dubitabile che a prescindere dalla libertà della amotio dal sito in cui gli oggetti sono esposti al pubblico, la relativa ablatio resti tuttavia assoggettata al controllo elettronico, predisposto come strumento di verifica operato dal titolare dei beni o dai relativi incaricati, proprio per impedire la sottrazione dei beni stessi senza la effettuazione del relativo pagamento (...). Il sistema di apporre alle merci in vendita la placca "antitaccheggio" esclude, infatti, che possa parlarsi di un congegno destinato a consentire una attività di sorveglianza saltuaria od eventuale, giacché il meccanismo di rilevazione elettronica permette, in concreto, una costante "tracciatura" del bene, senza alcuna soluzione di continuità, a seconda del numero e della ubicazione degli appositi strumenti di rilevazione;
così da permettere di segnalare immediatamente esattamente come avverrebbe in ipotesi di diretto controllo visivo, personalmente effettuato dal proprietario o dagli addetti alla vigilanza - la abusiva asportazione degli oggetti dai banchi di vendita al momento del passaggio al varco, senza che ne sia stato effettuato il pagamento. Si è, quindi, al di fuori di una ipotesi di generica sorveglianza ambientale, per rientrare appieno nel concetto di controllo costante e diretto, seppure "a distanza", tale da escludere l'ipotesi di un "abbandono" delle cose alla "pubblica fede" degli avventori e dei clienti, cui la merce è stata offerta in vendita". Una ricostruzione in fatto che appare, però, inesatta e contraddittoria;
inesatta laddove afferma che il congegno consente la tracciatura del bene fin dalla asportazione dal banco ove si trova esposto, contraddittoria laddove riconosce che la placca si limita a far scattare l'allarme solo al passaggio delle barriere (poste, ovviamente, dopo le casse). Del resto, proseguendo nella disamina del caso, nelle due pronunce avverse si sostiene che il dato risolutore non consiste nella possibilità di tracciare il percorso del bene dal banco alla barriera che rileva la presenza della placca, ma solo quello che inizia dalle casse, ove il bene non è stato pagato e quindi la placca non è stata staccata, alla barriera stessa. Ciò però presupporrebbe che la placca antitaccheggio fosse apposta in modo da non poter essere avulsa dal bene, sottraendosi così all'ovvia azione di chi tenta di asportarlo (e che deve pertanto evitare che l'allarme si inneschi dopo le casse, immediatamente vanificando la sua azione) ed anche in modo occulto, al fine di non essere individuata e pertanto staccata dal bene. Ed invece la placca è applicata in modo da essere ben visibile sull'oggetto esposto (o almeno lo era nell'odierno caso concreto) così che la sua funzione è innanzitutto quella di dissuadere dal sottrarlo chi tema di essere sorpreso nell'atto di toglierla. Restando così il bene (ed anche la placca posta a sua maggior tutela) comunque esposto alla pubblica fede. 3 3 Invero in modo non dissimile a quanto accade per la sottrazione di autovetture parcheggiate sulla pubblica strada: quando queste sono dotate di allarme sonoro, il tentativo di intrusione lo innesca ma solo la presenza del congegno satellitare che consente di seguirne il percorso, permette di escludere che il proprietario l'abbia esposta alla pubblica fede. Proprio perché solo tale ulteriore dispositivo (non certo esibito in modo da essere facilmente neutralizzato) consente la piena tracciatura del percorso seguito dal bene dopo la sua asportazione. Il ricorso pertanto va rigettato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 26/11/2015. Il Consigliere estensore Il Presidente Enrico Vittorio Stanislao Scarlini Gennaro Marasca الار هما TATA IN CANCELLERIA addi 29 GEN 2016 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Carmela Lanzuise Luse 4