Sentenza 23 settembre 2015
Massime • 1
Sussiste la circostanza aggravante dell'esposizione a pubblica fede nel tentativo di furto dai banchi di un supermercato di beni dotati di un apposito dispositivo "antitaccheggio", in quanto tale dispositivo non è idoneo ad assicurare un controllo costante e diretto sulla "res".
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 23/09/2015, n. 47570 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 47570 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2015 |
Testo completo
ле47 57 0/ 15 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 23/09/2015 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente - SENTENZA Dott. PIERO SAVANI N.- Rel. Consigliere N 1282 Dott. MARIA VESSICHELLI - Consigliere - N. 14117/2015 -REGISTRO GENERALE Dott. PAOLO MICHELI Dott. LUCA PISTORELLI - Consigliere - Dott. PAOLO GIOVANNI DEMARCHI ALBENGO - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BERGAMO nei confronti di: ALTANZUL GARMAAJAW N. IL 24/12/1987 avverso l'ordinanza n. 470/2015 TRIBUNALE di BERGAMO, del 11/02/2015 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIA VESSICHELLI;
amullament lette/sentite le conclusioni del PG Dott.
2. Quello дела пишо Udit i difensor Avv.; F Fatto e diritto Propone ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bergamo avverso l'ordinanza in data 11 febbraio 2015 con la quale il Tribunale non ha convalidato l'arresto di Altanzul Garmaaiaw, cittadina mongola, essendo stato, tale arresto, posto in essere con riferimento ad un tentativo di furto aggravato posto in essere il 10 febbraio 2015. Oggetto dell'azione delittuosa erano stati dei profumi (otto esemplari) confezionati con placca antitaccheggio, che l'imputata aveva preso dagli scaffali di un negozio sito all'interno di un centro commerciale, facendo scattare l'allarme quando aveva tentato di superare le barriere del negozio. Il giudice aveva evocato la giurisprudenza che, in tale ipotesi, esclude la configurabilità della circostanza aggravante dell'articolo 625 numero 7 cp, per affermare che il reato- qualificato come tentativo di furto semplice- non poteva essere perseguito per mancanza di querela. Deduce il pubblico ministero 1) la violazione dell'articolo 625 numero 7 CP. Cita a sostegno del motivo la parte di giurisprudenza di legittimità che ha affermato come l'applicazione del dispositivo antitaccheggio alla merce sottratta in un esercizio commerciale non consente il controllo del percorso della merce dal banco di esposizione alla cassa e quindi il controllo a distanza che, solo, varrebbe ad escludere l'esposizione della merce alla pubblica fede;
2) la violazione dell'articolo 120 del codice penale per avere, il Tribunale, ritenuto non valida la querela presentata da soggetto (commessa del negozio) erroneamente ritenuto non legittimato. Il Procuratore generale presso questa Corte -pur rilevando un contrasto giurisprudenziale riguardo alla soluzione della prima questione ha chiesto l'accoglimento del ricorso e l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato essenzialmente in considerazione della fondatezza del secondo motivo di ricorso: nel caso di specie la commessa che aveva presentato querela era il soggetto responsabile dei beni posti in vendita e come tale da ritenere legittimato all'atto propulsivo, come riconosciuto dalla Cassazione della sentenza numero 37 932 del 2010. Il ricorso è fondato e deve essere accolto. Occorre muovere dalla preliminare osservazione che la circostanza aggravante dell'esposizione т э alla pubblica fede, prevista dall'art. 625, n. 7, cod. pen., sussiste anche nel caso in cui la cosa sia soggetta a sorveglianza saltuaria, posto che la ragione dell'aggravamento consiste nella volontà di apprestare una più elevata tutela alle cose mobili lasciate dal possessore, in modo temporaneo o permanente, senza custodia continua (Rv. 263258). Alla luce di tale osservazione deve pertanto ribadirsi l'adesione all'orientamento evocato dal pubblico ministero impugnante (Sez. 5, Sentenza n. 10535 del 31/10/2014 Ud. (dep. 12/03/2015) Rv. 262683; conformi: N. 49640 del 2009 Rv. 245820, N. 24862 del 2011 Rv. 250914, N. 8390 del 2014 Rv. 259047), orientamento che pone in evidenza come il dispositivo antitaccheggio, applicato alla merce esposta sui banchi di un negozio, consentendo la mera rilevazione acustica della merce occultata al passaggio alle casse, non consente il controllo del percorso della merce dal banco di esposizione alla cassa e, quindi, non comporta il controllo a distanza che esclude l'esposizione della merce alla pubblica fede: situazione di indubbia evidenza con riferimento all'ipotesi del furto tentato che è quella contestata nel caso di specie e che si configura con riferimento al comportamento di occultamento della merce tenuto prima del passaggio alle barriere e quindi della consumazione del reato. 1 La contraria giurisprudenza, fondante per il provvedimento impugnato, non appare invece condivisibile laddove afferma che il dispositivo "antitaccheggio" assicura un controllo costante e diretto incompatibile con la situazione di affidamento alla pubblica fede di avventori e clienti (Sez. 4, Sentenza n. 11161 del 27/02/2014 Ud. (dep. 07/03/2014) Rv. 259223), dovendosi osservare che il controllo realizzabile attraverso il dispositivo antitaccheggio è soltanto quello che si manifesta al passaggio delle barriere e cioè all'altezza delle casse, venendosi così ad impedire la consumazione del reato ma non anche quando la condotta antecedente integra gli estremi del tentativo punibile, sicchè non può automaticamente escludersi l'esposizione alla pubblica fede con riferimento alla merce, pur protetta elettronicamente, ma oggetto di un furto rimasto allo stato di tentativo. L'annullamento del provvedimento impugnato deve essere disposto con rinvio, riconoscendosi che l'arresto in relazione al reato monoaggravato, procedibile di ufficio, era facoltativo e necessita della valutazione in ordine agli ulteriori requisiti di cui all'art. 381 cpp
PQM
annulla il provvedimento impugnato con rinvio, per nuovo esame al Tribunale di Bergamo. Man Untull Così deciso in Roma il 23 settembre 2015 il Presidente il Cons. est. DEPOSITATA IN CANCELLERIA addi 1 - DIC 2015 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Carmela Lanzuise 2