Cass. pen., sez. II, sentenza 26/04/2000, n. 8105
CASS
Sentenza 26 aprile 2000

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Massime1

In tema di identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini, l'art. 349 cod. proc.pen., non impone - come si desume dalla espressione "può ...ove occorra" - l'espletamento dei rilievi dattiloscopici, fotografici e antropometrici - così come il quarto comma della stessa disposizione non prevede come obbligatorio l'accompagnamento da esperirsi solo ove, quanto alle generalità fornite, sussistano elementi per ritenerne la falsità. Ne consegue che il mancato ricorso alle suddette modalità non comporta che sia da ritenersi non identificato colui che abbia dato le proprie generalità, ancorché non successivamente rintracciato presso l'indirizzo indicato e che sulla scorta di ciò si debba pervenire alla declaratoria di "non doversi procedere per essere ignoti gli autori del reato". (Nella fattispecie il Pretore aveva dichiarato non doversi procedere per essere ignoti gli autori del reato nei confronti dell'imputato che, fermato dalla Polizia giudiziaria, si era limitato a declinare le proprie generalità, non essendo in possesso di documenti. Lo stesso era successivamente comparso a prestare l'interrogatorio espletato dalla PG su delega del PM. La S.C. - in applicazione del principio di cui in massima ha ritenuto che allorché l'attribuzione di generalità alla persona avvenga in un atto formale, espletato alla presenza del difensore di fiducia, una formula di proscioglimento non può essere fondata sui dubbi personali del giudice procedente il quale se del caso potrà disporre i relativi accertamenti).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 26/04/2000, n. 8105
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 8105
    Data del deposito : 26 aprile 2000

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