Sentenza 26 aprile 2000
Massime • 1
In tema di identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini, l'art. 349 cod. proc.pen., non impone - come si desume dalla espressione "può ...ove occorra" - l'espletamento dei rilievi dattiloscopici, fotografici e antropometrici - così come il quarto comma della stessa disposizione non prevede come obbligatorio l'accompagnamento da esperirsi solo ove, quanto alle generalità fornite, sussistano elementi per ritenerne la falsità. Ne consegue che il mancato ricorso alle suddette modalità non comporta che sia da ritenersi non identificato colui che abbia dato le proprie generalità, ancorché non successivamente rintracciato presso l'indirizzo indicato e che sulla scorta di ciò si debba pervenire alla declaratoria di "non doversi procedere per essere ignoti gli autori del reato". (Nella fattispecie il Pretore aveva dichiarato non doversi procedere per essere ignoti gli autori del reato nei confronti dell'imputato che, fermato dalla Polizia giudiziaria, si era limitato a declinare le proprie generalità, non essendo in possesso di documenti. Lo stesso era successivamente comparso a prestare l'interrogatorio espletato dalla PG su delega del PM. La S.C. - in applicazione del principio di cui in massima ha ritenuto che allorché l'attribuzione di generalità alla persona avvenga in un atto formale, espletato alla presenza del difensore di fiducia, una formula di proscioglimento non può essere fondata sui dubbi personali del giudice procedente il quale se del caso potrà disporre i relativi accertamenti).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 26/04/2000, n. 8105 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8105 |
| Data del deposito : | 26 aprile 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Antonio Morgigni Presidente del 26/04/2000
1. Dott. Francesco De Chiara Consigliere SENTENZA
2. " Alessandro Conzatti " N. 430
3. " Diana Laudati " REGISTRO GENERALE
4. " Francesco Tirelli " N. 31451/99
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Firenze
C
CH CA
avverso la sentenza del Pretore di Pisa in data 18.2.99 nei confronti di CH CA
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Diana Laudati
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio Galasso che ha concluso per la conversione del ricorso in appello
Premessa in fatto e in diritto
Con la sentenza di cui in epigrafe il Pretore di Pisa dichiarava non doversi procedere a carico di DI UC, in ordine all'ascritto reato di ricettazione, per incompiuta identificazione del reo.
Rilevava il Pretore che, pur risultando il delitto sufficientemente provato (stante lo intervenuto fermo del giovane, in possesso di un ciclomotore provento di furto, e la inattendibilità delle giustificazioni rese) l'appurata omissione di idonea attività di P.G. finalizzata alla precisa identificazione del fermato (che aveva declinato le generalità del DI, ma era privo di documenti) si risolveva in totale carenza di prova in ordine alla commissione del reato ad opera dell'imputato, contumace nello svolto dibattimento.
Riteneva altresì il Pretore che l'incertezza nell'individuazione anagrafica è irrilevante solo quando sia certa l'identità fisica, nel senso di presenza al dibattimento, onde riteneva inidoneo a elidere il vizio, insito nella iniziale omessa identificazione, il verbale di interrogatorio, reso, con le garanzie difensive, dinanzi alla P.G. delegato, che il P.M. aveva prodotto in udienza. Ha proposto ricorso immediato per Cassazione il Procuratore Generale deducendo violazione di legge per inosservanza di norme procedurali atteso che l'identità è certa se declinata in sede di formale interrogatorio.
Osserva la Corte che il ricorso è fondato, dovendo ritenersi sussistente la denunziata inosservanza di legge processuale. Il Pretore, onde pervenire alla declaratoria di non doversi procedere "per incompiuta identificazione" (rectius "per essere ignoti gli autori del reato") ha dato preminente e insuperabile rilievo alle modalità con cui si era proceduto alla generalizzazione e alla omissione degli accertamenti - rilievi dattiloscopici, fotografici e antropometrici - previsti dall'art. 349 c 2 Cod. Proc. Pen. Sul punto, per contro, si osserva che la norma succitata non impone - come si desume dall'espressione "può ... ove occorra" - l'espletamento dei rilievi, così come il 4^ comma della stessa disposizione non prevede come obbligatorio l'accompagnamento, da esperirsi solo ove, quanto alle generalità fornite, sussistano "elementi per ritenerne la falsità".
In una fattispecie analoga (straniero che aveva dato complete generalità, risultando poi irreperibile) questa Corte (Sez I 5.11.97 ORONELY rv 208764) ha annullato con rinvio la sentenza di non doversi precedere, ritenendo che il mancato ricorso alle modalità di identificazioni previste dall'art. 349 Cod. Proc. Pen. non comporta che sia da ritenersi non identificato colui che abbia dato le proprie generalità, ancorché successivamente non rintracciato presso l'indirizzo indicato.
E tanto è da ritenersi, a maggior ragione, nel caso di specie in cui l'imputato è stato dichiarato contumace sulla base di notifiche andata a buon fine presso il domicilio dichiarato.
Se poi è indubbio che la formula di proscioglimento presuppone, giusta il disposto dello art. 66 e 2 Cod. Proc. Pen., non la mera incertezza sulla esattezza delle generalità acquisite, ma solo l'assoluta impossibilità di identificare fisicamente il prevenuto, è da ritenersi accertata tale identità fisica qualora, come nella specie, l'imputato sia comparso e comunque sia stato generalizzato in un atto nel corso del procedimento, tale dovendosi considerare l'interrogatorio espletato dalla P.G. su delega del Pubblico Ministero.
Una volta che l'attribuzione di generalità alla persona presente sia avvenuta in un atto formale, espletato alla presenza di difensore di fiducia, una formula di proscioglimento non può essere fondata sui dubbi, personali e soggettivi del giudice procedente, atteso che ove "il dubbio sulla corrispondenza delle generalità alla persona fisica si presenti in fase di indagini preliminari spetterà al P.M. provvedere nell'ambito dei suoi poteri funzionali, agli accertamenti necessari, mentre ove il dubbio dovesse insorgere successivamente spetta ai giudici disporre i relativi accertamenti" (Sez I 14.6.95 Imeri rv 201902), in mancanza dei quali la incontestata generalizzazione non può che restar ferma
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di Appello di Firenze
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della II Sezione Penale, il 26 aprile 2000. Depositato in Cancelleria il 7 luglio 2000